TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
T R A
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Rosini
Parte opponente
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gianfrancesco Vetere
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 340/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 478/2022, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 7 dell'importo di € 64.768,00 a titolo di restituzione della caparra corrisposta all'opponente dall'opposto in dipendenza del preliminare intercorso tra le parti nell'anno 2009, al quale non avrebbe fatto seguito la stipula del definitivo;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione vengono elencati i diversi rapporti negoziali tra le parti;
vengono allegati l'inadempimento della controparte, che non si sarebbe presentata nel marzo
2009 presso il notaio per la stipula del contratto definitivo, e il conseguente diritto dell'opponente di ritenere la caparra, intesi quali fatti indicativi dell'insussistenza del rapporto sotteso alla ricognizione di debito;
viene eccepita la prescrizione dell'avversa pretesa restitutoria, non potendosi ritenere il 2013 quale data certa della ricognizione di debito;
vengono contestati il testo della ricognizione di debito non autografo dell'opponente,
l'elencazione dei rapporti dare avere, la dicitura finale “per accettazione”, la data non certa, e viene sostenuto che vi sarebbe stato abusivo riempimento di un foglio firmato dall'opponente e consegnato all'opposto, affinché il medesimo lo compilasse con la delega per la partecipazione all'assemblea condominiale.
L'opponente allega, quindi, la genericità della ricognizione di debito;
la nullità
dell'avversa domanda per genericità della causa petendi.
2. L'opposta eccepisce l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione,
siccome eseguita presso un indirizzo pec diverso da quello risultante dal reginde;
l'inadempimento della controparte all'obbligo di stipula del definitivo, avendo l'opponente abbandonato lo studio notarile in cui si sarebbe dovuto procedere alla stipulazione;
l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione del diritto restitutorio, essendo stata la prescrizione interrotta anche tramite alcune missive;
la fondatezza della domanda restitutoria spiegata in sede monitoria, basata sulla ricognizione di debito contenente la sottoscrizione dell'opponente da quest'ultima non disconosciuta.
Viene, inoltre, contestato che ci sia stata utilizzazione indebita di documenti in tesi
“lasciati firmati in bianco”.
3. La causa viene istruita tramite i documenti.
pagina 2 di 7 4. In primo luogo viene disattesa la censura di inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione, siccome eseguita presso un indirizzo pec diverso da quello risultante dal reginde: in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro;
la sanzione prevista per l'inoltro della pec a un indirizzo diverso da quello risultante dal reginde è la nullità (Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, n. 24948), che nella specie risulta, però, sanata dalla costituzione in giudizio dell'opposto (art. 156, c. 3,
c.p.c.).
5. Non viene in rilievo la nullità della domanda monitoria dell'opposto per genericità
della causa petendi, specificata nell'integrazione del ricorso monitorio: la domanda si basa sulla ricognizione di debito dell'opponente, con cui vengono regolati i rapporti dare-avere tra le parti;
la ricognizione ha l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale e determina, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi",
sicché l'opposto, in qualità di destinatario della dichiarazione, è dispensato dall'onere di allegare e provare i rapporti sottostanti alla ricognizione, che si presumono esistenti fino a prova contraria.
6. Non risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto restitutorio dell'opponente:
l'opponente sostiene che il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determinerebbe l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. sarebbe l'omessa stipula del definitivo, verificatasi nel mese di marzo del 2009; il termine di prescrizione risulta, però,
interrotto dalla ricognizione di debito in atti dell'anno 2013, oltreché dalle missive dell'opposto datate 2019, contenenti la richiesta di pagamento e la costituzione in mora dell'opponente, sicché il termine non era interamente decorso al momento della proposizione,
nell'anno 2022, della domanda monitoria di pagamento (artt. 2943 e 2944 c.c., cfr. doc. all.
comparsa di costituzione e risposta).
pagina 3 di 7 7. La ricognizione di debito a firma dell'opponente non può, infatti, ritenersi validamente contestata e conserva anche valenza interruttiva del termine di prescrizione del diritto restitutorio azionato dall'opposto.
L'opponente si duole che la ricognizione sarebbe contenuta su un foglio rilasciato in bianco all'opposto, il quale, in ossequio agli accordi delle parti, avrebbe dovuto compilarlo con la delega a lui rilasciata dall'opponente affinché egli partecipasse all'assemblea del condominio da lui amministrato.
7.1. Nella specie la deduzione dell'opponente non avrebbe dovuto essere veicolata in giudizio tramite la querela di falso, perché essa non si traduce nella contestazione del riempimento del foglio senza alcuna autorizzazione (abusivo riempimento "absque pactis"),
ma nella contestazione di riempimento "contra pacta" (c.d. abuso di biancosegno), vale a dire in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, essendo stata allegata una discordanza tra quanto autorizzato dall'opponente e quanto effettivamente riportato nel foglio (Corte appello
Firenze sez. IV, 06/04/2023, n. 711).
Nondimeno l'opponente non articola alcuna prova per dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in tesi rilasciato in bianco all'opposto, peraltro in circostanze di tempo e di luogo neppure precisate;
l'opponente fallisce, pertanto, la prova, di cui era onerata, dell'esistenza di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto (Cassazione civile sez. III,
16/12/2010, n. 25445; Corte appello Milano sez. I, 11/04/2023, n. 1200).
Poiché non viene provato l'accordo circa il diverso contenuto del foglio firmato in bianco,
sono da disattendersi le generiche censure svolte dall'opponente in merito al contenuto del foglio medesimo, segnatamente quelle relative al testo della ricognizione di debito,
all'elencazione dei rapporti dare avere, alla dicitura finale “per accettazione”, alla data -in tesi non certa-.
7.2. Non può, d'altra parte, ritenersi che vi sia il disconoscimento della sottoscrizione della ricognizione di debito, atteso che l'opponente sul punto afferma: “Per quanto invece
attiene alla firma, essa pare essere della Sig.ra ” (cfr. atto di citazione, pag. 4). Pt_1
pagina 4 di 7 Questa affermazione si sostanzia, in realtà, nel riconoscimento della sottoscrizione, con cui risulta logicamente incompatibile la successiva deduzione, per cui “trattandosi di una
produzione fotostatica, sarà necessario verificare l'originale del quale si chiede la produzione in
giudizio” (cfr. in argomento Cass. civ. Sez. V Ord., 17/06/2021, n. 17313 (rv. 661429-01): “Il
disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”).
8. Tirando le fila del ragionamento che precede, l'opposto dimostra la fonte del proprio credito, costituita dalla ricognizione di debito a firma dell'opponente: quest'ultima ha l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale e determina, ex art. 1988 c.c.,
un'astrazione meramente processuale della "causa debendi"; l'opposto, in qualità di destinatario della dichiarazione, è dispensato dall'onere di provare i rapporti sottostanti alla ricognizione, che si presumono esistenti fino a prova contraria.
L'opponente, in qualità di debitore che ha riconosciuto il proprio debito, avrebbe dovuto fornire la prova contraria e, in particolare, la prova dell'inesistenza o dell'invalidità della causa debendi, in relazione alla quale ella si è riconosciuta debitrice.
Sul punto l'opponente allega l'inadempimento all'obbligo di stipula del definitivo dell'opposto, che non si sarebbe presentato nel marzo 2009 presso il notaio prescelto per la stipula;
il proprio diritto di ritenzione la caparra;
l'insussistenza del diritto di restituzione della caparra all'opposto (cfr. atto di citazione, pag. 2 “Ricevuto dal Sig. l'invito a CP_1
presentarsi presso lo studio del Notaio in Foligno per il rogito di compravendita, all'incirca alla Per_1
fine del mese di Marzo 2009, la Sig.ra si presentava all'appuntamento accompagnata dal suo Pt_1
legale, Avvocato Roberto Corrao ma a tale appuntamento il Sig. non si CP_1
pagina 5 di 7 presentava!Contattato telefonicamente e più volte sollecitato al perfezionamento dell'accordo il Sig.
si dichiarava impossibilitato e rinunciava all'affare”; pag. 5 “Fu infatti lo stesso ad essere CP_1
inadempiente rispetto agli impegni assunti nella proposta di acquisto del 1.Marzo.2009 . dal medesimo
formulata. Egli infatti non solo non si presentò all'appuntamento presso il Notaio per la stipula Per_1
della compravendita nel giorno da lui proposto, ma neanche successivamente si offrì di volere adempiere
all'impegno. Dal mese di Marzo 2009 al mese di Ottobre 2011 il Sig. avrebbe potuto chiedere CP_1
alla Sig.ra di potere perfezionare la sua promessa di acquisto e non avrebbe trovato nella Pt_1
promissaria venditrice alcun ostacolo, poichè la stessa era fortemente intenzionata a vendere il suo
appartamento”).
La prova dell'inadempimento dell'opposto, da quest'ultimo puntualmente contestato (cfr.
comparsa di costituzione e risposta, pag. 7, “Tanto, laddove il Sig. prendeva Controparte_1
atto, facendo seguito ad invito a presentarsi presso lo studio del Notaio in Foligno per il rogito Per_1
di compravendita, della condotta della Sig.ra la quale abbandonava lo Studio Notarile, Parte_1
nonostante il primo avesse preavvisato di essere in auto in procinto di raggiungere la sede per la stipula
del rogito. La Sig.ra lungi dal subire pregiudizio, al contrario, strumentalizzava il Parte_1
momento storico, nelle circostanze di tempo e di luogo, allontanandosi inopinatamente dallo Studio
notarile), non sarebbe valsa, anche ove fossero stati ammessi i relativi capitoli articolati soltanto nell'atto di citazione, a dimostrare l'insussistenza della causa debendi e ad inficiare la ricognizione di debito del 2013, perché avrebbe avuto ad oggetto fatti risalenti al 2009 che all'opponente erano conosciuti nell'anno 2013, cioè nel momento in cui la medesima ha sottoscritto la ricognizione di debito, e che in tale momento non sono stati dall'opponente ritenuti ostativi all'affermarsi debitrice dell'opposto.
Ad identiche conclusioni si perviene quanto alla prova del preteso inadempimento dell'opposto, in tesi nuovamente violativo nell'anno 2011 dell'obbligo di concludere il definitivo, articolata dall'opponente nella seconda memoria istruttoria;
tale prova sarebbe, in ogni caso, inammissibile, perché vertente sull'inadempimento dell'opposto maturato nell'anno 2011, che non è oggetto di alcuna tempestiva allegazione da parte dell'opponente
(cfr. atto di citazione;
l'opponente non deposita la prima memoria istruttoria).
pagina 6 di 7 9. Alla luce delle motivazioni svolte, l'opposizione è infondata e viene respinta.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte dell'opposto, di attività relativa alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite,
liquidate in € 4.217,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 10.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
T R A
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Rosini
Parte opponente
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gianfrancesco Vetere
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 340/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 478/2022, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 7 dell'importo di € 64.768,00 a titolo di restituzione della caparra corrisposta all'opponente dall'opposto in dipendenza del preliminare intercorso tra le parti nell'anno 2009, al quale non avrebbe fatto seguito la stipula del definitivo;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione vengono elencati i diversi rapporti negoziali tra le parti;
vengono allegati l'inadempimento della controparte, che non si sarebbe presentata nel marzo
2009 presso il notaio per la stipula del contratto definitivo, e il conseguente diritto dell'opponente di ritenere la caparra, intesi quali fatti indicativi dell'insussistenza del rapporto sotteso alla ricognizione di debito;
viene eccepita la prescrizione dell'avversa pretesa restitutoria, non potendosi ritenere il 2013 quale data certa della ricognizione di debito;
vengono contestati il testo della ricognizione di debito non autografo dell'opponente,
l'elencazione dei rapporti dare avere, la dicitura finale “per accettazione”, la data non certa, e viene sostenuto che vi sarebbe stato abusivo riempimento di un foglio firmato dall'opponente e consegnato all'opposto, affinché il medesimo lo compilasse con la delega per la partecipazione all'assemblea condominiale.
L'opponente allega, quindi, la genericità della ricognizione di debito;
la nullità
dell'avversa domanda per genericità della causa petendi.
2. L'opposta eccepisce l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione,
siccome eseguita presso un indirizzo pec diverso da quello risultante dal reginde;
l'inadempimento della controparte all'obbligo di stipula del definitivo, avendo l'opponente abbandonato lo studio notarile in cui si sarebbe dovuto procedere alla stipulazione;
l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione del diritto restitutorio, essendo stata la prescrizione interrotta anche tramite alcune missive;
la fondatezza della domanda restitutoria spiegata in sede monitoria, basata sulla ricognizione di debito contenente la sottoscrizione dell'opponente da quest'ultima non disconosciuta.
Viene, inoltre, contestato che ci sia stata utilizzazione indebita di documenti in tesi
“lasciati firmati in bianco”.
3. La causa viene istruita tramite i documenti.
pagina 2 di 7 4. In primo luogo viene disattesa la censura di inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione, siccome eseguita presso un indirizzo pec diverso da quello risultante dal reginde: in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro;
la sanzione prevista per l'inoltro della pec a un indirizzo diverso da quello risultante dal reginde è la nullità (Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, n. 24948), che nella specie risulta, però, sanata dalla costituzione in giudizio dell'opposto (art. 156, c. 3,
c.p.c.).
5. Non viene in rilievo la nullità della domanda monitoria dell'opposto per genericità
della causa petendi, specificata nell'integrazione del ricorso monitorio: la domanda si basa sulla ricognizione di debito dell'opponente, con cui vengono regolati i rapporti dare-avere tra le parti;
la ricognizione ha l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale e determina, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi",
sicché l'opposto, in qualità di destinatario della dichiarazione, è dispensato dall'onere di allegare e provare i rapporti sottostanti alla ricognizione, che si presumono esistenti fino a prova contraria.
6. Non risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto restitutorio dell'opponente:
l'opponente sostiene che il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determinerebbe l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. sarebbe l'omessa stipula del definitivo, verificatasi nel mese di marzo del 2009; il termine di prescrizione risulta, però,
interrotto dalla ricognizione di debito in atti dell'anno 2013, oltreché dalle missive dell'opposto datate 2019, contenenti la richiesta di pagamento e la costituzione in mora dell'opponente, sicché il termine non era interamente decorso al momento della proposizione,
nell'anno 2022, della domanda monitoria di pagamento (artt. 2943 e 2944 c.c., cfr. doc. all.
comparsa di costituzione e risposta).
pagina 3 di 7 7. La ricognizione di debito a firma dell'opponente non può, infatti, ritenersi validamente contestata e conserva anche valenza interruttiva del termine di prescrizione del diritto restitutorio azionato dall'opposto.
L'opponente si duole che la ricognizione sarebbe contenuta su un foglio rilasciato in bianco all'opposto, il quale, in ossequio agli accordi delle parti, avrebbe dovuto compilarlo con la delega a lui rilasciata dall'opponente affinché egli partecipasse all'assemblea del condominio da lui amministrato.
7.1. Nella specie la deduzione dell'opponente non avrebbe dovuto essere veicolata in giudizio tramite la querela di falso, perché essa non si traduce nella contestazione del riempimento del foglio senza alcuna autorizzazione (abusivo riempimento "absque pactis"),
ma nella contestazione di riempimento "contra pacta" (c.d. abuso di biancosegno), vale a dire in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, essendo stata allegata una discordanza tra quanto autorizzato dall'opponente e quanto effettivamente riportato nel foglio (Corte appello
Firenze sez. IV, 06/04/2023, n. 711).
Nondimeno l'opponente non articola alcuna prova per dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in tesi rilasciato in bianco all'opposto, peraltro in circostanze di tempo e di luogo neppure precisate;
l'opponente fallisce, pertanto, la prova, di cui era onerata, dell'esistenza di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto (Cassazione civile sez. III,
16/12/2010, n. 25445; Corte appello Milano sez. I, 11/04/2023, n. 1200).
Poiché non viene provato l'accordo circa il diverso contenuto del foglio firmato in bianco,
sono da disattendersi le generiche censure svolte dall'opponente in merito al contenuto del foglio medesimo, segnatamente quelle relative al testo della ricognizione di debito,
all'elencazione dei rapporti dare avere, alla dicitura finale “per accettazione”, alla data -in tesi non certa-.
7.2. Non può, d'altra parte, ritenersi che vi sia il disconoscimento della sottoscrizione della ricognizione di debito, atteso che l'opponente sul punto afferma: “Per quanto invece
attiene alla firma, essa pare essere della Sig.ra ” (cfr. atto di citazione, pag. 4). Pt_1
pagina 4 di 7 Questa affermazione si sostanzia, in realtà, nel riconoscimento della sottoscrizione, con cui risulta logicamente incompatibile la successiva deduzione, per cui “trattandosi di una
produzione fotostatica, sarà necessario verificare l'originale del quale si chiede la produzione in
giudizio” (cfr. in argomento Cass. civ. Sez. V Ord., 17/06/2021, n. 17313 (rv. 661429-01): “Il
disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”).
8. Tirando le fila del ragionamento che precede, l'opposto dimostra la fonte del proprio credito, costituita dalla ricognizione di debito a firma dell'opponente: quest'ultima ha l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale e determina, ex art. 1988 c.c.,
un'astrazione meramente processuale della "causa debendi"; l'opposto, in qualità di destinatario della dichiarazione, è dispensato dall'onere di provare i rapporti sottostanti alla ricognizione, che si presumono esistenti fino a prova contraria.
L'opponente, in qualità di debitore che ha riconosciuto il proprio debito, avrebbe dovuto fornire la prova contraria e, in particolare, la prova dell'inesistenza o dell'invalidità della causa debendi, in relazione alla quale ella si è riconosciuta debitrice.
Sul punto l'opponente allega l'inadempimento all'obbligo di stipula del definitivo dell'opposto, che non si sarebbe presentato nel marzo 2009 presso il notaio prescelto per la stipula;
il proprio diritto di ritenzione la caparra;
l'insussistenza del diritto di restituzione della caparra all'opposto (cfr. atto di citazione, pag. 2 “Ricevuto dal Sig. l'invito a CP_1
presentarsi presso lo studio del Notaio in Foligno per il rogito di compravendita, all'incirca alla Per_1
fine del mese di Marzo 2009, la Sig.ra si presentava all'appuntamento accompagnata dal suo Pt_1
legale, Avvocato Roberto Corrao ma a tale appuntamento il Sig. non si CP_1
pagina 5 di 7 presentava!Contattato telefonicamente e più volte sollecitato al perfezionamento dell'accordo il Sig.
si dichiarava impossibilitato e rinunciava all'affare”; pag. 5 “Fu infatti lo stesso ad essere CP_1
inadempiente rispetto agli impegni assunti nella proposta di acquisto del 1.Marzo.2009 . dal medesimo
formulata. Egli infatti non solo non si presentò all'appuntamento presso il Notaio per la stipula Per_1
della compravendita nel giorno da lui proposto, ma neanche successivamente si offrì di volere adempiere
all'impegno. Dal mese di Marzo 2009 al mese di Ottobre 2011 il Sig. avrebbe potuto chiedere CP_1
alla Sig.ra di potere perfezionare la sua promessa di acquisto e non avrebbe trovato nella Pt_1
promissaria venditrice alcun ostacolo, poichè la stessa era fortemente intenzionata a vendere il suo
appartamento”).
La prova dell'inadempimento dell'opposto, da quest'ultimo puntualmente contestato (cfr.
comparsa di costituzione e risposta, pag. 7, “Tanto, laddove il Sig. prendeva Controparte_1
atto, facendo seguito ad invito a presentarsi presso lo studio del Notaio in Foligno per il rogito Per_1
di compravendita, della condotta della Sig.ra la quale abbandonava lo Studio Notarile, Parte_1
nonostante il primo avesse preavvisato di essere in auto in procinto di raggiungere la sede per la stipula
del rogito. La Sig.ra lungi dal subire pregiudizio, al contrario, strumentalizzava il Parte_1
momento storico, nelle circostanze di tempo e di luogo, allontanandosi inopinatamente dallo Studio
notarile), non sarebbe valsa, anche ove fossero stati ammessi i relativi capitoli articolati soltanto nell'atto di citazione, a dimostrare l'insussistenza della causa debendi e ad inficiare la ricognizione di debito del 2013, perché avrebbe avuto ad oggetto fatti risalenti al 2009 che all'opponente erano conosciuti nell'anno 2013, cioè nel momento in cui la medesima ha sottoscritto la ricognizione di debito, e che in tale momento non sono stati dall'opponente ritenuti ostativi all'affermarsi debitrice dell'opposto.
Ad identiche conclusioni si perviene quanto alla prova del preteso inadempimento dell'opposto, in tesi nuovamente violativo nell'anno 2011 dell'obbligo di concludere il definitivo, articolata dall'opponente nella seconda memoria istruttoria;
tale prova sarebbe, in ogni caso, inammissibile, perché vertente sull'inadempimento dell'opposto maturato nell'anno 2011, che non è oggetto di alcuna tempestiva allegazione da parte dell'opponente
(cfr. atto di citazione;
l'opponente non deposita la prima memoria istruttoria).
pagina 6 di 7 9. Alla luce delle motivazioni svolte, l'opposizione è infondata e viene respinta.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte dell'opposto, di attività relativa alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite,
liquidate in € 4.217,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 10.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 7 di 7