Decreto cautelare 22 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 7 novembre 2019
Decreto cautelare 5 dicembre 2019
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2022
Decreto decisorio 20 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 18/01/2022, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 01317/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1317 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Damarin s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;
contro
- l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico LE, rappresentata e difesa dall’Avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di giustizia;
nei confronti
- del Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di giustizia;
- della S&Y s.r.l., della Marine Management & Supplies s.r.l. e della Operazione s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza prot. n. 20190015738 del 24.06.2019, con cui si intima alla ricorrente di dare immediato inizio alle operazioni di sgombero delle aree demaniali marittime occupate, operazioni da completarsi nel termine di 90 giorni dalla ricezione dell’atto di intimazione, con l’avviso che, decorso infruttuosamente tale termine, si procederà d’ufficio;
- di qualsiasi atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dell’avviso pubblicato sulla G.U. n. 97 del 20.08.2019 con cui l’AdSP del Mare Adriatico LE ha reso nota la domanda presentata dal Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo finalizzata a ottenere in concessione l’area detenuta dalla Damarin e, contestualmente, ha invitato altre imprese concorrenti a presentare domanda di interesse;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
- del parere del Comitato di gestione dell’AdSP, di cui non sono noti estremi e contenuti ( richiamato genericamente nella nota prot. n. 20190027951 del 25.11.2019 a firma del Segretario generale ), positivo in ordine all’affidamento in concessione al Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo dell’area demaniale e del relativo specchio acqueo;
- della nota prot. n. 20190027951 del 25.11.2019 con cui l’AdSP, in esecuzione della determina Presidenziale n. 65 del 06.07.2017, comunica che il giorno 5 dicembre 2019, alle ore 10.00, procederà alla ripresa in possesso dell’area demaniale marittima;
- di qualsiasi altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico LE.
Visto l’art. 79, comma 2, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- la Damarin S.r.l. operava nel settore della cantieristica e produzione di natanti da diporto e aveva la propria sede, in virtù di sub -ingresso parziale nella concessione n. 3/2008 della Cantieri Balsamo Shipping S.r.l. e, poi, di concessione n. 191 del 29 novembre 2013, all’interno di un’area estesa 25.725 mq ricadente nel porto di Brindisi di pertinenza e gestione della locale ex Autorità Portuale ( ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico LE ).
- essa impugnava, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza prot. n. 15738 del 24 giugno 2019 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico LE, a seguito di provvedimento di decadenza n. 65 del 6 luglio 2017, le intimava di procedere allo sgombero di tale area demaniale, e, poi, l’avviso pubblicato sulla G.U. n. 97 del 20 agosto 2019 con cui la medesima Autorità da un lato rendeva nota l’istanza del Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo finalizzata ad ottenere in concessione l’area in parola e, dall’altro lato, invitava altre imprese concorrenti a presentare osservazioni/opposizioni o eventuali domande concorrenti.
- con motivi aggiunti del 3 dicembre 2019, quindi, la società censurava la nota prot. n. 27951 del 25 novembre 2019 con cui l’AdSP comunicava che il giorno 5 dicembre 2019 avrebbe proceduto a riacquisire il possesso dell’area, nonché il parere positivo del Comitato di gestione dell’AdSP - richiamato nella nota medesima - al suo affidamento in concessione al Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo.
2.- Osservato che:
- con sentenza n. 11 del 31 gennaio 2020 il Tribunale di Brindisi dichiarava il fallimento della Damarin S.r.l., poi confermato dalla Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 11 del 13 luglio 2020.
- con memoria del 31 luglio 2020 la difesa dell’Autorità evidenziava quindi “ che né la Damarin né la Curatela fallimentare hanno provveduto a riassumere il presente giudizio nel termine perentorio dei tre mesi dalla data del fallimento (31 gennaio 2020) previsto per legge e, quindi, entro il 3 luglio 2020 (termine determinato in ragione della sospensione straordinaria dei termini del processo amministrativo ex art. 84 d.l. 18/2020) ”, e, per conseguenza, chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’estinzione del presente giudizio.
- con nota del 29 novembre 2021 la difesa della Damarin rappresentava che la società era “ stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 11 del 31 gennaio 2020 e pertanto ” chiedeva che il T.A.R. dichiarasse l’interruzione del giudizio.
3.- Ritenuto che:
- secondo l’indirizzo sul punto delle Sezioni Unite, « in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. (…) decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima » (Cassazione civile, sez. un., 7 maggio 2021, n. 12154).
- in ragione di tutto quanto fin qui esposto deve dichiararsi l’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dichiara l’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 ss. c.p.c.
Dispone che la Segreteria provveda alle comunicazioni di rito - alle parti e alla curatela della società ricorrente .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO