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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 454/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Filippo Giordan Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 17/09/2024 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Minuti del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Mestre (VE), Via Cappuccina n. 15/D Ricorrente in riassunzione contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to Graziani Tota Dominga, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre Via Verdi 33 30174. Convenuto in riassunzione
*
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 17969/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 01.07.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 261/2023 di questa Corte d'Appello. In punto: differenze retributive. Spese di lite.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'intestata Corte d'Appello di Venezia- sezione Lavoro (con Collegio composto secondo le direttive della Suprema Corte di Cassazione) - in riforma della Sentenza del Giudice del Lavoro , Tribunale di Venezia n. 84/2020 pubblicata il 7.02.2020 - in accoglimento dei suestesi motivi: A) accertare e dichiarare la signora residente in [...]– VE ( Controparte_1 [...]
), tenuta a corrispond ora , per C.F._4 Parte_1 lavoro sviluppatosi dal Giugno 2014 al Gennaio 2018 , meglio documentato in atti la somma capitale di euro 19.076,68 per spettanze retributive non corrisposte, nel rispetto della giusta qualifica , delle mansioni
1 e dell'orario effettivamente svolto dalla lavoratrice(decorrenza della qualifica CS ,lavoro straordinario, festività, indennità notturna e relative maggiorazioni); il tutto secondo conteggi e calcolo da noi offerti;
o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia;
Oltre interessi legali dal Maggio 2018 sino all'effettivo saldo;
previa rivalutazione monetaria della somma liquidata allo stesso Maggio 2018. B) sancire, a carico del datore di lavoro, l'obbligo a regolarizzare i giusti contributi secondo Legge, presso la competente sede INPS, nel rispetto del rapporto di lavoro effettivamente svolto e di tutte le decisioni nel presente giudizio;
C) dichiarare infondata, in fatto e diritto, perciò ingiusta ed illegittima la domanda riconvenzionale, così come accolta dal Giudice di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari oltre rimborsi spese, Iva e cpa come per legge del giudizio di primo grado e di quelli successiv, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo Ordinanza in atti. Per parte appellata:
1. Dichiararsi inammissibile, improcedibile o nullo l'appello.
2. Dichiararsi infondato l'appello con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
3. In ogni caso condannarsi parte appellante a pagare in favore delle parti appellate le spese di lite e il risarcimento per il danno da utilizzo strumentale del processo, lite temeraria ed espressioni offensive.
* MOTIVAZIONE
1. Con ordinanza n. 17969/2024, pubblicata il 01.07.2024, la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 261/2023 di questa Corte d'Appello, ha
[...] cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per procedere a nuovo esame della vicenda, attenendosi ai principi di diritto enunciati, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
1.1. In particolare, affinchè possa comprendersi quanto affermato dalla rimettente Corte di Cassazione, deve essere ricordato come la Corte d'appello di Venezia avesse, con la sentenza cassata n. 261/2023, dichiarato improcedibile l'appello della per avere questa Parte_2 notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, anziché l'atto di appello, il ricorso in primo grado.
La Corte d'Appello aveva quindi ritenuto non essere stato notificato l'atto di impugnazione in tal modo reputando inesistente la notifica. La Corte infatti, mediante richiamo della pronuncia della Cassazione n. 30044/2022 (che aveva statuito su vicenda identica), evidenziava l'irrilevanza della costituzione in giudizio della parte appellata ancorchè, pur sollevando eccezione di inammissibilità, avesse in ogni caso preso posizione sul merito della vertenza.
1.2. Il Supremo Collegio, riteneva quindi meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso – ed assorbiti gli altri due motivi – proposto dalla ricorrente (oggi riassumente), statuendo che “(…) Alla luce dei principi di diritto richiamati e
2 superata la diversa opzione espressa dalla ordinanza n. 30044 del 2022, deve ribadirsi che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata). 18. Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui le informazioni contenute nell'atto notificato hanno permesso alla controparte di prendere cognizione dell'allegato mancante mediante accesso al fascicolo telematico e di svolgere difese nel merito, dovendosi quindi escludere ogni profilo di inesistenza della notifica e qualsiasi nocumento al diritto di difesa”.
2. A seguito della suddetta ordinanza della Corte di Cassazione, ha quindi riassunto la causa presso questa Corte l'appellante Parte_1
instando per la riforma della sentenza di primo grado con
[...] conseguente riconoscimento delle differenze retribuite non corrisposte dalla resistente, pari ad € 19.076,68, derivanti dal rapporto di lavoro instaurato dal giugno 2014 al gennaio 2018 come collaboratrice domestica/badante convivente.
3. In particolare, come già evidenziato da questa Corte, <
1. Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia la sig.ra chiedeva la Parte_2 condanna del sig. e, in subordine, della sig.ra , al CP_2 Controparte_1 pagamento di differenze retributive dovute per lo svolgimento di attività di collaboratrice domestica/badante dall'1.6.2014 al 20.1.2018 in favore della CP_1
La ricorrente esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa come badante presso l'abitazione della sig. con orario di 54 ore settimanali ed inquadramento iniziale CP_1 nel livello BS, e di essere stata licenziata il 20.1.2018 con riconoscimento del mancato preavviso.
Deduceva che effettivo datore di lavoro era il figlio della sig.ra il sig. CP_1 CP_2
il quale in concreto gestiva il rapporto. Rivendicava le differenze retributive
[...] conseguenti al superiore inquadramento dovuto, alla mancata fruizione dei riposi domenicali e infrasettimanali e al lavoro straordinario anche notturno prestato, oltre all'indennità sostitutiva per ferie non godute, per vitto e alloggio e per mancato preavviso, con richiesta di regolarizzazione contributiva presso la competente sede Inps. Chiedeva altresì la condanna di parte convenuta al pagamento del controvalore dei beni dalla stessa lasciati presso l'abitazione della sig. e mai restituiti. CP_1
3
1.1 I resistenti si costituivano in giudizio contestando le pretese attoree ed eccependo il difetto di legittimazione passiva del chiedendo in via riconvenzionale la condanna della CP_2 ricorrente al pagamento di una somma pari alla differenza tra quanto illegittimamente speso dalla lavoratrice mediante l'uso della carta di credito e quanto ragionevolmente imputabile alla gestione domestica, nonché il risarcimento del danno morale subito dalla per il CP_1 tentativo di furto aggravato e l'appropriazione indebita oggetto di querela di data 29.1.2018.
2. Con la sentenza appellata il Giudice rigettava il ricorso e, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, condannava la ricorrente al risarcimento del danno morale, quantificato in euro 5.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2.1 Il Giudice riteneva indimostrato che la gestione del rapporto da parte del andasse CP_2 oltre gli aspetti economici e giuridici, non essendo stato né allegato né provato che lo stesso intervenisse con direttive e ordini su tempi e modi della prestazione.
Rilevava che il non aveva mai convissuto presso la casa dalla madre durante il CP_2 rapporto di lavoro della ricorrente e che solo sporadicamente si fermava dalla stessa.
Osservava che il contratto di lavoro prevedeva la qualifica BS, 54 ore settimanali ed un compenso di euro 838,45 mensili e che con separata scrittura era stato pattuito un compenso mensile forfettario di euro 450,00 a copertura dell'eventuale lavoro effettuato nelle giornate di riposo settimanale.
Nel merito, dopo aver analizzato le specifiche voci richieste dalla ricorrente a titolo di differenze retributive1, rigettava la domanda alla luce dell'istruttoria svolta.
Evidenziava, in particolare, che alcune delle voci richieste (indennità per ferie non godute e indennità di mancato preavviso) non erano dovute in quanto nello stesso ricorso introduttivo si dava atto del loro avvenuto pagamento.
Quanto alle differenze retributive per il superiore inquadramento CS dall'1.1.2016, dichiarava l'infondatezza della domanda, escludendo che la sig.ra fosse non CP_1 autosufficiente prima dell'agosto 2017 e rilevando che per il periodo successivo la retribuzione era stata aumentata come da CCNL2.
4 Rigettava anche la domanda relativa al lavoro straordinario e al mancato riposto giornaliero, ritenendo che quanto analiticamente indicato nelle buste paga fosse stato sottoscritto dalla lavoratrice non solo per quietanza, anche con espresso dichiarazione di riconoscimento dell'esattezza delle relative indicazioni3, nonché la domanda relativa al mancato godimento del riposo settimanale di 12 ore consecutive ed al riposo domenicale, in quanto adeguatamente retribuite in aggiunta alla retribuzione ordinaria, come da scrittura privata aggiuntiva e quietanze (straordinario forfettizzato)4, ma con espresso riconoscimento.
periodo anteriore all'agosto 2017 la sig. fosse già non autosufficiente ed anzi dal complesso delle deposizioni testimoniali CP_1 emerge esattamente l'opposto. nipote della sig. afferma che nel 2016 la nonna addirittura “andava in Persona_1 CP_1 bicicletta da sola”, laddove le nuore della resistente, arch. e sig. affermano che anche CP_3 Controparte_4 attualmente la suocera gode di autonomia, in quanto si muove, da sola stessi testi introdotti da parte ricorrente, si tratta di amiche della lavoratrice, pur affermando che la sig. non era completamente autosufficiente, al CP_1 più sostengono che la stessa non sempre “rispondeva a tono” (v. deposizione ) o che quando usciva accompagnata Testimone_1 dalla badante era “molto agitata” (v. deposizione ), ma non affermano che dovesse essere costantemente accudita anche Tes_2 nei primi anni del rapporto di lavoro della ricorre , che ha sostituito la ricorrente presso l'abitazione Persona_2 della sig. in due distinti periodi nel 2015 e nel 2017 e che potrebbe in effetti essere parzialmente interessata all'esito del CP_1 giudizio, rileva che tra il primo e il secondo periodo di sostituzione vi è stato un cambiamento in peggio ed è probabile che sia così, tanto che nell'agosto 2017 alla ricorrente è stato modificato il livello e aumentato lo stipendio. Non è viceversa provato che già più di un anno prima, nel gennaio 2016, la sig. fosse nelle condizioni di essere totalmente accudita, perché non autosufficiente. CP_1 D'altronde il giudizio della Commissione medica per l'invalidità civile, che ha riconosciuto alla sig. l'indennità di CP_1 accompagnamento e quindi la necessità di continua assistenza, risale al 21 giugno 2017: circa un mese dopo, giusto il tempo di organizzare l'assistenza di cui la convenuta aveva bisogno, è stato riconosciuto alla il superiore livello”. Pt_1 3 Così in motivazione: “La domanda è infondata. Parte convenuta ha prodotto in tte le buste paga redatte nel corso del rapporto in cui viene conteggiato con certosina precisione l'orario esatto di lavoro e l'importo corrisposto. Le buste paga (v. doc.4 memoria, composto da 84 documenti) non sono semplicemente sottoscritte dalla lavoratrice, ma in tutte le buste è riportata la dicitura “confermo l'esattezza delle ore/gg indicati rispetto a quelli lavorati, di aver goduto i riposi giornalieri e settimanali e di aver ricevuto l'importo di cui sopra”. Sembra evidente che la quietanza rilasciata dalla lavoratrice nel caso di specie costituisca prova certa che le ore effettuate sono proprie quelle indicate in busta paga e che gli importi conteggiati sono stati corrisposti. E' ben nota – e condivisibile – la giurisprudenza della S.C., secondo cui la sottoscrizione apposta alla busta paga costituisce solo prova dell'avvenuta consegna della stessa e non del pagamento della cifra ivi contenuta (v. per tutte Cass. n.21699 del 6 settembre 2018). Nell'ipotesi sottoposta all'esame del Giudicante però le buste paga non sono solo sottoscritte e nemmeno solo sottoscritte
“per quietanza”, ma nelle stesse è contenuta una espressa e inequivoca dichiarazione della lavoratrice, che riconosce il numero di ore svolte e le somme ricevute. Parte ricorrente tenta di accreditare la tesi che la lavoratrice, non conoscendo bene la lingua italiana, non era in grado di comprendere il valore della dichiarazione sottoscritta. La tesi è francamente ben poco sostenibile. Ed infatti la
ha iniziato a lavorare nel 2014, la dicitura contenuta nelle buste paga è rimasta sempre invariata ed è impensabile che, Pt_1 in quasi quattro anni, la lavoratrice non abbia compreso il senso di quanto andava mensilmente a sottoscrivere. Deve pertanto ritenersi che le ore effettuate siano solo quelle risultanti dalle buste paga e che per queste ore la ricorrente sia stata correttamente retribuita, eventualmente anche con la maggiorazione per il lavoro straordinario qualora abbia lavorato nelle festività infrasettimanali”. 4 Così in motivazione: “La domanda è infondata. E' pacifico che all'atto di assunzione la sig. e la ricorrente abbiano CP_1 sottoscritto una scrittura integrativa, nella quale si stabiliva che in aggiunta alla retribuzione ordinaria la sig. avrebbe Pt_1 percepito dal giugno 2014 una somma mensile di €450,00 a copertura dell'eventuale lavoro svolto nelle giornate di riposo settimanale. E tale importo la ha effettivamente percepito, come risulta dalle quietanze redatte di suo pugno e prodotte Pt_1 da parte resistente unitamente alle buste paga. Si tratta all'evidenza di un patto per la forfetizzazione dello straordinario, ritenuto ammissibile ormai da decenni dalla S.C., laddove per le modalità di svolgimento del lavoro risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte vi sia una difficoltà della parte datoriale di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente (v. Cass. 18.8.2004 n.16157). E questo è proprio il caso delle badanti conviventi, la cui presenza potrebbe essere necessaria per qualche ora durante le giornate di riposo. Né d'altro canto potrebbe sostenersi che una pattuizione del genere possa determinare un'eccessiva usura psico – fisica della lavoratrice. La circostanza invero non è nemmeno allegata e comunque dalle deposizioni testimoniali emerge che la godeva di ampi spazi Pt_1 settimanali di recupero delle energie nei week end, quando gli stretti parenti della convenuta v rle vista trattenendosi a volte anche a dormire (v. deposizione e ”. Persona_1 CP_3
5 Respingeva la domanda di indennità di vitto e alloggio, rilevando che la lavoratrice pacificamente abitava presso la ed utilizzava anche la carta di credito per le spese di CP_1 vitto, dando atto che la stessa non aveva insistito nella domanda di restituzione del controvalore dei beni personali lasciati presso l'abitazione della in quanto nelle more CP_1 restituiti5.
Quanto alle riconvenzionali formulate da parte resistente, il Giudice rigettava la domanda relativa alla condanna della ricorrente al rimborso della differenza tra quanto illegittimamente appropriato mediante l'uso della carta di credito e quanto speso per la gestione domestica e per il vitto, stante la mancanza di prova dei prelievi in contanti e mancata contestazione, nel corso del rapporto, di spese eccessive, riconoscendo invece il risarcimento del danno morale allegato dalla in conseguenza dell'appropriazione CP_1 indebita di beni, ritenuta provata alla luce di quanto emerso in sede di prova orale>>.
4. La , nel riassumere il giudizio a seguito della suddetta Pt_1 ordinanza resa dalla Cassazione, una volta abbandonato il motivo di appello precedentemente formulato in punto legittimazione passiva del ha CP_2 riproposto i già formulati motivi di appello avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Venezia.
4.1 Con il primo motivo di appello la critica la sentenza del Pt_1 giudice di primo grado nella parte in cui ha sostenuto che l'aumento di livello da BS al livello CS era stato correttamente riconosciuto a partire da agosto 2017 tenendo conto della visita medica espletata a giugno 2017.
Ha argomentato la in merito al fatto che l'invalidità della Pt_1
– invalidità che in effetti consentiva il riconoscimento del CP_1 superiore livello CS – si era manifestata tempo prima dell'effettivo accertamento medico, atteso che la domanda d'invalidità veniva presentata dalla il 13/9/2016. Ne conseguiva, secondo la ricostruzione della CP_1 parte appellante, che il cambiamento di status della – e quindi il CP_1 cambiamento delle mansioni nonché dell'inquadramento contrattuale – doveva essere collocato nel mese di luglio 2016 se non addirittura nei mesi di marzo/aprile 2016 anziché giugno 2017.
5 Così in motivazione: “La ricorrente chiede inoltre l'indennità di vitto e alloggio. La sig. pacificamente abitava presso Pt_1 la sig. ivi consumando i pasti ed utilizzando senza troppe parsimonie la carta di credito fornitale per le spese di vitto. CP_1 Nulla è dovuto nemmeno a tale titolo. Nessuna delle voci di credito richieste dalla lavoratrice è pertanto dovuta. Deve infine solo precisarsi che la ricorrente non ha insistito nelle note conclusionali nella domanda di restituzione del contro valore dei beni personali lasciati presso l'appartamento della sig. essendo gli stessi stati restituiti medio tempore”. CP_1
6 3.2 Con il secondo motivo di appello parte appellante riteneva illogica ed illegittima la valutazione del giudice in riferimento alla dicitura riportata in busta paga, attinente alla conferma delle ore indicate nel cedolino, valorizzandola come una espressa ed inequivoca dichiarazione della lavoratrice;
sosteneva che trattasi di frase tipograficamente stampata sul modello di busta paga ancor prima di esser compilata e che la valutazione del giudice stride con i principi affermati dalla Cassazione n. 21699/2018.
3.3 Con il terzo motivo di appello riteneva la che il giudice Pt_1 avesse errato nell'interpretazione delle scritture, sottoscritte per il ricevimento di euro 450,00 mensili, le quali coprivano l'eventuale lavoro svolto nelle giornate di riposo settimanale mentre nelle quietanze tale dicitura si trasformava nell'attestazione di svolgimento di straordinario forfettizzato. Rilevava l'appellante che il giudice, tenuto conto anche dell'inciso “null'altro a pretendere”, respingeva ogni istanza della lavoratrice per straordinari, mancati riposi domenicali, lavoro festivo e lavoro notturno.
Ad avviso della , la decisione del giudice era errata cosicchè, sulla Pt_1 base dei conteggi effettuati dal consulente, doveva comunque essere affermato il proprio diritto ad ottenere la somma di € 19.076,58 a titolo di differenze retributivi per gli istituti suddetti.
3.4 Con il quarto motivo di appello l'appellante/riassumente contestava il riconoscimento del danno morale collegato ad un presunto reato tutto da dimostrare e non certo provato.
Evidenziava quindi di non essersi appropriata di nulla e tantomeno di avere ottenuto qualche profitto, osservando che il danno non patrimoniale, per essere risarcito, deve comunque essere concreto e attuale.
Evidenziava inoltre come nel caso in esame la non aveva subito CP_1 nessun danno e che lo smarrimento e lo sconforto lamentato non solo non erano stati in alcuno modo provati ma, considerando la sussistenza della demenza senile, non si poteva sostenere la realizzazione di uno sconforto consapevole, non essendo, tra l'altro, presente.
3.5 Con il quinto motivo di appello contestava la condanna al pagamento delle spese legali statuite dal giudice di primo grado a favore della ricorrente. Affermava che ogni ragionamento sulle spese di primo grado e sui successivi giudizi doveva essere integralmente rivisto.
7 4. Si costituivano e affermando preliminarmente che la CP_1 CP_2 causa in esame era una conseguenza alla querela per tentato furto aggravato e appropriazione indebita presentata dalla ricorrente nel gennaio 2018.
Instava per la conferma della sentenza di primo grado, osservando che la ricorrente non aveva impugnato i capi della sentenza né tanto meno aveva riproposto le richieste formulate in primo grado.
5. All'udienza del 20/03/2025 la causa è stata definitivamente trattata e decisa, come da dispositivo in atti.
*
6. Il ricorso, invero proposto, quanto alla sostanza della domanda avanzata dall'appellante, solo in danno della è infondato e, come tale, non CP_1 può trovare accoglimento.
6.1. Parimenti inaccoglibile è la richiesta svolta dalla in danno Pt_1 del si veda la precisazione a verbale d'udienza del 20/3/2025 - con CP_2 rifermento alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione.
7. Il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
La lavoratrice assume di dover essere inquadrata al livello CS (che è il livello che caratterizza le mansioni di badante di persona non autosufficiente). Trattasi di livello che alla STRYZHAK – il dato è pacifico tra le parti - è stato in effetti riconosciuto dal mese di agosto 2017 dopo che, a giugno 2017, era stata accolta dall'INPS in favore della la domanda dalla stessa CP_1 proposta di riconoscimento della invalidità a seguito di richiesta avanzata nel corso del 2016 (settembre 2016) e successiva visita medica effettuata nel mese di giugno 2017.
Tesi di parte appellante è, in buona sostanza, che la fosse non CP_1 autosufficiente quantomeno dal settembre 2016 atteso che se in tale momento era stata fatta la domanda di invalidità è perché già da tale frangente la on era in grado di badare a sé stessa. CP_1
7.1. Ora, posta la suddetta argomentazione sulla quale poggia il motivo di appello, deve tuttavia essere rilevato come l'impugnazione non attacchi la porzione di sentenza che valorizza le dichiarazioni testimoniali dalle quali il giudice di prime cure ha ricavato i dati evidentemente decisivi ed in base ai quali ha escluso che la osse non autosufficiente anteriormente alla CP_1 data in cui le è stata effettivamente riconosciuta l'invalidità.
8 7.2. Ciò detto, oltre alla suddetta omissione e, quindi, oltre alla mancata aggressione da parte della della ragione fondante la decisione del Pt_1 giudice di primo grado, rileva il Collegio come in effetti i testimoni escussi – come ben messo in evidenza dalla pronuncia gravata - abbiano dato conto di residuali capacità della ali da escludere che la stessa necessitasse di CP_1 quelle attenzioni idonee a far scattare, prima dell'agosto 2017, l'incremento di livello come richiesto dalla parte appellante.
7.3. Il motivo è quindi da rigettare.
8. Parimenti infondato, nella sostanza inammissibile in quanto non sufficiente al fine dell'affermazione del diritto azionato, è il secondo motivo di appello afferente al richiesto riconoscimento del lavoro straordinario.
Ed infatti il motivo di appello, così come formulato, è sostanzialmente irrilevante e, come tale inammissibile, in quanto a ben vedere non funzionale a contrastare l'affermazione di cui alla pronuncia di primo grado di insussistenza delle ore di lavoro straordinario non remunerato.
Deve infatti essere evidenziato come competa sul lavoratore - l'odierna parte appellante - l'onere di dimostrare in termini rigorosi lo svolgimento di un surplus di ore di lavoro rispetto a quelle pattuite in contratto e quindi che in busta paga sono state annotate e conseguentemente remunerate meno ore di lavoro di quelle effettivamente effettuate (tra le molteplici, cass. civ. 4408/2021).
Da quanto sopra consegue che, anche ove il Collegio affermasse che la sottoscrizione della busta paga da parte della lavoratrice non dimostra la rispondenza tra ore pagate ed ore di lavoro effettuate, non vi sarebbe comunque la prova – della cui positiva sussistenza l'appellante nulla dice in atto di appello - dell'effettuazione da parte della di ore di lavoro Pt_1 non remunerate e, quindi, di sussistenza di differenze retributive da straordinario ovvero da lavoro notturno o da mancato riposto giornaliero.
Questo proprio perché, lo si ribadisce, parte appellante non fornisce alcun dato, ad esempio l'esito della prova orale, che possa portare ad affermare che è stato effettuato lavoro straordinario, notturno, domenicale, ecc.
In ogni caso, pur rivalutata la prova orale svolta in primo grado, dalla stessa non è possibile ricavare alcuna certezza, circa il se e circa l'entità, in merito allo svolgimento di un surplus orario, restando sul punto quantomeno l'incertezza
9 connessa all'esperimento di prove tra loro contrastanti stante l'assunzione di dichiarazioni rese da soggetti, ad esclusione della nipote della che CP_1 ha fornito indicazioni poco compatibili con la versione prospettata dalla
, non costantemente presenti all'interno dell'abitazione della Pt_1
CP_1
9. Quanto al terzo motivo di appello, sempre da disattendere, possono essere svolte considerazioni analoghe a quelle espresse con riferimento al secondo motivo di gravame, pertanto, anche ove si dovesse ritenere che la somma di € 450,00 mensili fosse stata erogata al fine di remunerare il lavoro effettuato nelle giornate di riposo settimanale, non si potrebbe in ogni caso affermare né l'esatta quantità di lavoro domenicale e, quindi, la non sufficienza della suddetta somma né che la ha svolto lavoro straordinario;
ciò in Pt_1 quanto, come già sopra detto, è la stessa appellante a non fornire in atto di appello alcun dato dimostrativo che consenta di ricostruire con la dovuta precisione lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella concordata.
10. Venendo ora al quarto motivo di appello, afferente al risarcito (dalla sentenza appellata) danno morale per la tentata sottrazione di preziosi della occorre innanzitutto rilevare come l'appellante, che pur CP_1 correttamente ammette che il giudice civile può, in via incidentale, accertare la sussistenza del reato foriero di danno morale (cfr. cass. civ. 3371/2020), esclude che nel caso di specie si sia consumato un reato posto che non si sarebbe realizzata alcuna appropriazione indebita (in effetti non essendosi realizzata una appropriazione indebita bensì, a ben vedere, un furto aggravato tentato;
ciò in ragione del fatto che la borsa di pertinenza della Pt_1 che conteneva, occultati, i preziosi della non è mai uscita CP_1 dall'abitazione di quest'ultima all'interno della quale è stata rinvenuta. Da qui la qualificazione della condotta della quale furto tentato). Pt_1
Ora, che un simile fatto di reato si sia realizzato è dimostrato – come d'altronde evidenziato dal giudice di prime cure – dalla testimonianza resa in primo grado dalla la quale – sul punto non contrastata nell'atto CP_3 riassuntivo di appello - ha ricordato del rinvenimento all'interno della borsa della , allorquando questa era già stata allontanata dall'abitazione Pt_1 della di oggetti di proprietà della stessa. Dovendosi al CP_1 CP_1 riguardo anche evidenziare come la – si legga l'atto in Pt_1 riassunzione – non abbia mai negato il fatto del rinvenimento all'interno della
10 propria borsa di oggetti preziosi della né ha tentato di fornire, CP_1 anche solo in via di allegazione (si veda sempre l'atto in riassunzione), giustificazione di un simile rinvenimento, ciò inducendo il giudice del primo grado a confermare, al pari del presente Collegio, la ricostruzione sostenuta dalla che si è affermata vittima di un reato. Ed infatti, il fatto per CP_1 come ricostruito, dà contezza tanto della intenzionalità della condotta sottrattiva quanto della sussistenza oggettiva dall'atto appropriativo di cui vi è riscontro, come già sopra detto, nel rinvenimento degli oggetti della numerosi oggetti, all'interno di una borsa di esclusiva pertinenza CP_1 della che si trovava all'interno della camera da letto della stessa;
Pt_1 con la precisazione che altri oggetti, di minor valore, sono stati rinvenuti all'interno di un armadio sempre presente nella stanza in uso alla parte riassumente.
Quanto al danno, incontestata dalla parte appellante la sua quantificazione monetaria, può certamente dirsi sussistente per le ragioni già indicate dal giudice di prime cure, alle quali si rimanda, e che ben possono essere riassunte nel fatto che lo scoprire di essere vittima di un reato appropriativo, seppur tentato, all'interno della propria abitazione, è certamente circostanza idonea a generare perturbamento d'animo, senso di paura e di insicurezza, in quanto legata ad una violazione di una proprio sfera intima e personale. Di ciò è ben possibile ricavare la prova, come peraltro ha fatto il giudice di primo grado, facendo ricorso a comuni massime di esperienza che l'appellante, nel concreto caso di specie, non smentisce salvo ipotizzare che la non sarebbe CP_1 stata in grado di percepire e provare sensazioni in ragione di un suo possibile stato di grave incapacità.
Il quarto motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
11. Deve, con il rigetto dei superiori motivi di appello, conseguentemente essere rigettato anche il quinto motivo di appello dovendosi qui precisare come l'intangibilità delle spese per come liquidate in primo grado e nel precedente grado di appello è la conseguenza dell'assenza di domande, sul punto, da parte degli appellati e che i costi del giudizio di Cassazione, pur vittoriosa la , non possono che gravare sulla stessa in ragione del Pt_1 fatto che la liquidazione delle spese di lite deve essere fatta in termini unitari tenuto conto del complessivo esito del giudizio che, come si è detto, vede da integralmente soccombente se non altro in ordine alle ragioni Pt_1 addotte in appello.
11 12. Quanto alla liquidazione delle spese con riferimento al grado di cassazione ed al presente giudizio di riassunzione, le stesse possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione (inferiore ad € 26.000,00) in base a quanto previsto dal DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) ed in ogni caso tenuto conto del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria nel presente grado di giudizio.
Quanto al i costi di lite possono essere integralmente compensati in CP_2 quanto, nella sostanza, non destinatario in questa sede di riassunzione di domande fuor che quella afferente al pagamento dei costi di giudizio svoltisi presso la Cassazione.
13. Deve infine essere disattesa la richiesta avanzata dalla parte appellata/riassunta che poggia sulla formulazione da parte della parte riassumente di espressioni offensive atteso che le espressioni segnalate (un preconcetto evidentemente associato alla persona del giudicante) appaiono invero colpire più che la parte il giudice che ha redatto la sentenza di primo grado rispetto al quale, evidentemente, si ipotizza quantomeno una non piena capacità di decidere serenamente la controversia alla luce di una sempre ipotizzata contiguità con il (anch'esso magistrato presso il Tribunale CP_2 di Treviso).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, quanto al Controparte_1 giudizio innanzi alla Corte di Cassazione la complessiva somma di € 3.082,00 e quanto al presente giudizio in riassunzione la complessiva somma di € 3.966,00, il tutto oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa);
- compensa le spese di giudizio tra la parte appellante e la parte appellata
. CP_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
12 Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “1) livello inquadramento CS con decorrenza dal 1 gennaio 2016 fino al 20 gennaio 2018; 2) mancato godimento del riposo settimanale di 12 ore consecutive coincidente con sabato e applicazione maggiorazione retributiva del 40%; 3) mancato godimento del riposo domenicale e applicazione maggiorazione del 60% per 8 ore di lavoro;
4) svolgimento prestazione nelle festività infrasettimanali e/o cadenti di domenica;
5) assistenza in orario notturno dalle 22:00 alle ore 2 con maggiorazione del 20% dalla metà dell'anno 2016 (forse dal mese di luglio 2016); 6) corresponsione indennità di vitto alloggio;
7) indennità sostitutiva di mancato preavviso alla cessazione del rapporto;
8) ferie non godute e TFR”.
2 Così in motivazione: “La domanda è infondata. E' pacifico che dal mese di agosto 2017 alla ricorrente sia stato riconosciuto il livello CS, con conseguente aumento della retribuzione, che, secondo la previsione del CCNL, da € 852,480 è passata ad
€966,50 (v. busta paga agosto 2017 e busta paga di luglio 2017, sub doc. 4 parte convenuta). Non c'è nessuna certezza che nel
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Filippo Giordan Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 17/09/2024 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Minuti del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Mestre (VE), Via Cappuccina n. 15/D Ricorrente in riassunzione contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to Graziani Tota Dominga, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre Via Verdi 33 30174. Convenuto in riassunzione
*
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 17969/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 01.07.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 261/2023 di questa Corte d'Appello. In punto: differenze retributive. Spese di lite.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'intestata Corte d'Appello di Venezia- sezione Lavoro (con Collegio composto secondo le direttive della Suprema Corte di Cassazione) - in riforma della Sentenza del Giudice del Lavoro , Tribunale di Venezia n. 84/2020 pubblicata il 7.02.2020 - in accoglimento dei suestesi motivi: A) accertare e dichiarare la signora residente in [...]– VE ( Controparte_1 [...]
), tenuta a corrispond ora , per C.F._4 Parte_1 lavoro sviluppatosi dal Giugno 2014 al Gennaio 2018 , meglio documentato in atti la somma capitale di euro 19.076,68 per spettanze retributive non corrisposte, nel rispetto della giusta qualifica , delle mansioni
1 e dell'orario effettivamente svolto dalla lavoratrice(decorrenza della qualifica CS ,lavoro straordinario, festività, indennità notturna e relative maggiorazioni); il tutto secondo conteggi e calcolo da noi offerti;
o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia;
Oltre interessi legali dal Maggio 2018 sino all'effettivo saldo;
previa rivalutazione monetaria della somma liquidata allo stesso Maggio 2018. B) sancire, a carico del datore di lavoro, l'obbligo a regolarizzare i giusti contributi secondo Legge, presso la competente sede INPS, nel rispetto del rapporto di lavoro effettivamente svolto e di tutte le decisioni nel presente giudizio;
C) dichiarare infondata, in fatto e diritto, perciò ingiusta ed illegittima la domanda riconvenzionale, così come accolta dal Giudice di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari oltre rimborsi spese, Iva e cpa come per legge del giudizio di primo grado e di quelli successiv, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo Ordinanza in atti. Per parte appellata:
1. Dichiararsi inammissibile, improcedibile o nullo l'appello.
2. Dichiararsi infondato l'appello con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
3. In ogni caso condannarsi parte appellante a pagare in favore delle parti appellate le spese di lite e il risarcimento per il danno da utilizzo strumentale del processo, lite temeraria ed espressioni offensive.
* MOTIVAZIONE
1. Con ordinanza n. 17969/2024, pubblicata il 01.07.2024, la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 261/2023 di questa Corte d'Appello, ha
[...] cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per procedere a nuovo esame della vicenda, attenendosi ai principi di diritto enunciati, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
1.1. In particolare, affinchè possa comprendersi quanto affermato dalla rimettente Corte di Cassazione, deve essere ricordato come la Corte d'appello di Venezia avesse, con la sentenza cassata n. 261/2023, dichiarato improcedibile l'appello della per avere questa Parte_2 notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, anziché l'atto di appello, il ricorso in primo grado.
La Corte d'Appello aveva quindi ritenuto non essere stato notificato l'atto di impugnazione in tal modo reputando inesistente la notifica. La Corte infatti, mediante richiamo della pronuncia della Cassazione n. 30044/2022 (che aveva statuito su vicenda identica), evidenziava l'irrilevanza della costituzione in giudizio della parte appellata ancorchè, pur sollevando eccezione di inammissibilità, avesse in ogni caso preso posizione sul merito della vertenza.
1.2. Il Supremo Collegio, riteneva quindi meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso – ed assorbiti gli altri due motivi – proposto dalla ricorrente (oggi riassumente), statuendo che “(…) Alla luce dei principi di diritto richiamati e
2 superata la diversa opzione espressa dalla ordinanza n. 30044 del 2022, deve ribadirsi che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata). 18. Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui le informazioni contenute nell'atto notificato hanno permesso alla controparte di prendere cognizione dell'allegato mancante mediante accesso al fascicolo telematico e di svolgere difese nel merito, dovendosi quindi escludere ogni profilo di inesistenza della notifica e qualsiasi nocumento al diritto di difesa”.
2. A seguito della suddetta ordinanza della Corte di Cassazione, ha quindi riassunto la causa presso questa Corte l'appellante Parte_1
instando per la riforma della sentenza di primo grado con
[...] conseguente riconoscimento delle differenze retribuite non corrisposte dalla resistente, pari ad € 19.076,68, derivanti dal rapporto di lavoro instaurato dal giugno 2014 al gennaio 2018 come collaboratrice domestica/badante convivente.
3. In particolare, come già evidenziato da questa Corte, <
1. Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia la sig.ra chiedeva la Parte_2 condanna del sig. e, in subordine, della sig.ra , al CP_2 Controparte_1 pagamento di differenze retributive dovute per lo svolgimento di attività di collaboratrice domestica/badante dall'1.6.2014 al 20.1.2018 in favore della CP_1
La ricorrente esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa come badante presso l'abitazione della sig. con orario di 54 ore settimanali ed inquadramento iniziale CP_1 nel livello BS, e di essere stata licenziata il 20.1.2018 con riconoscimento del mancato preavviso.
Deduceva che effettivo datore di lavoro era il figlio della sig.ra il sig. CP_1 CP_2
il quale in concreto gestiva il rapporto. Rivendicava le differenze retributive
[...] conseguenti al superiore inquadramento dovuto, alla mancata fruizione dei riposi domenicali e infrasettimanali e al lavoro straordinario anche notturno prestato, oltre all'indennità sostitutiva per ferie non godute, per vitto e alloggio e per mancato preavviso, con richiesta di regolarizzazione contributiva presso la competente sede Inps. Chiedeva altresì la condanna di parte convenuta al pagamento del controvalore dei beni dalla stessa lasciati presso l'abitazione della sig. e mai restituiti. CP_1
3
1.1 I resistenti si costituivano in giudizio contestando le pretese attoree ed eccependo il difetto di legittimazione passiva del chiedendo in via riconvenzionale la condanna della CP_2 ricorrente al pagamento di una somma pari alla differenza tra quanto illegittimamente speso dalla lavoratrice mediante l'uso della carta di credito e quanto ragionevolmente imputabile alla gestione domestica, nonché il risarcimento del danno morale subito dalla per il CP_1 tentativo di furto aggravato e l'appropriazione indebita oggetto di querela di data 29.1.2018.
2. Con la sentenza appellata il Giudice rigettava il ricorso e, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, condannava la ricorrente al risarcimento del danno morale, quantificato in euro 5.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2.1 Il Giudice riteneva indimostrato che la gestione del rapporto da parte del andasse CP_2 oltre gli aspetti economici e giuridici, non essendo stato né allegato né provato che lo stesso intervenisse con direttive e ordini su tempi e modi della prestazione.
Rilevava che il non aveva mai convissuto presso la casa dalla madre durante il CP_2 rapporto di lavoro della ricorrente e che solo sporadicamente si fermava dalla stessa.
Osservava che il contratto di lavoro prevedeva la qualifica BS, 54 ore settimanali ed un compenso di euro 838,45 mensili e che con separata scrittura era stato pattuito un compenso mensile forfettario di euro 450,00 a copertura dell'eventuale lavoro effettuato nelle giornate di riposo settimanale.
Nel merito, dopo aver analizzato le specifiche voci richieste dalla ricorrente a titolo di differenze retributive1, rigettava la domanda alla luce dell'istruttoria svolta.
Evidenziava, in particolare, che alcune delle voci richieste (indennità per ferie non godute e indennità di mancato preavviso) non erano dovute in quanto nello stesso ricorso introduttivo si dava atto del loro avvenuto pagamento.
Quanto alle differenze retributive per il superiore inquadramento CS dall'1.1.2016, dichiarava l'infondatezza della domanda, escludendo che la sig.ra fosse non CP_1 autosufficiente prima dell'agosto 2017 e rilevando che per il periodo successivo la retribuzione era stata aumentata come da CCNL2.
4 Rigettava anche la domanda relativa al lavoro straordinario e al mancato riposto giornaliero, ritenendo che quanto analiticamente indicato nelle buste paga fosse stato sottoscritto dalla lavoratrice non solo per quietanza, anche con espresso dichiarazione di riconoscimento dell'esattezza delle relative indicazioni3, nonché la domanda relativa al mancato godimento del riposo settimanale di 12 ore consecutive ed al riposo domenicale, in quanto adeguatamente retribuite in aggiunta alla retribuzione ordinaria, come da scrittura privata aggiuntiva e quietanze (straordinario forfettizzato)4, ma con espresso riconoscimento.
periodo anteriore all'agosto 2017 la sig. fosse già non autosufficiente ed anzi dal complesso delle deposizioni testimoniali CP_1 emerge esattamente l'opposto. nipote della sig. afferma che nel 2016 la nonna addirittura “andava in Persona_1 CP_1 bicicletta da sola”, laddove le nuore della resistente, arch. e sig. affermano che anche CP_3 Controparte_4 attualmente la suocera gode di autonomia, in quanto si muove, da sola stessi testi introdotti da parte ricorrente, si tratta di amiche della lavoratrice, pur affermando che la sig. non era completamente autosufficiente, al CP_1 più sostengono che la stessa non sempre “rispondeva a tono” (v. deposizione ) o che quando usciva accompagnata Testimone_1 dalla badante era “molto agitata” (v. deposizione ), ma non affermano che dovesse essere costantemente accudita anche Tes_2 nei primi anni del rapporto di lavoro della ricorre , che ha sostituito la ricorrente presso l'abitazione Persona_2 della sig. in due distinti periodi nel 2015 e nel 2017 e che potrebbe in effetti essere parzialmente interessata all'esito del CP_1 giudizio, rileva che tra il primo e il secondo periodo di sostituzione vi è stato un cambiamento in peggio ed è probabile che sia così, tanto che nell'agosto 2017 alla ricorrente è stato modificato il livello e aumentato lo stipendio. Non è viceversa provato che già più di un anno prima, nel gennaio 2016, la sig. fosse nelle condizioni di essere totalmente accudita, perché non autosufficiente. CP_1 D'altronde il giudizio della Commissione medica per l'invalidità civile, che ha riconosciuto alla sig. l'indennità di CP_1 accompagnamento e quindi la necessità di continua assistenza, risale al 21 giugno 2017: circa un mese dopo, giusto il tempo di organizzare l'assistenza di cui la convenuta aveva bisogno, è stato riconosciuto alla il superiore livello”. Pt_1 3 Così in motivazione: “La domanda è infondata. Parte convenuta ha prodotto in tte le buste paga redatte nel corso del rapporto in cui viene conteggiato con certosina precisione l'orario esatto di lavoro e l'importo corrisposto. Le buste paga (v. doc.4 memoria, composto da 84 documenti) non sono semplicemente sottoscritte dalla lavoratrice, ma in tutte le buste è riportata la dicitura “confermo l'esattezza delle ore/gg indicati rispetto a quelli lavorati, di aver goduto i riposi giornalieri e settimanali e di aver ricevuto l'importo di cui sopra”. Sembra evidente che la quietanza rilasciata dalla lavoratrice nel caso di specie costituisca prova certa che le ore effettuate sono proprie quelle indicate in busta paga e che gli importi conteggiati sono stati corrisposti. E' ben nota – e condivisibile – la giurisprudenza della S.C., secondo cui la sottoscrizione apposta alla busta paga costituisce solo prova dell'avvenuta consegna della stessa e non del pagamento della cifra ivi contenuta (v. per tutte Cass. n.21699 del 6 settembre 2018). Nell'ipotesi sottoposta all'esame del Giudicante però le buste paga non sono solo sottoscritte e nemmeno solo sottoscritte
“per quietanza”, ma nelle stesse è contenuta una espressa e inequivoca dichiarazione della lavoratrice, che riconosce il numero di ore svolte e le somme ricevute. Parte ricorrente tenta di accreditare la tesi che la lavoratrice, non conoscendo bene la lingua italiana, non era in grado di comprendere il valore della dichiarazione sottoscritta. La tesi è francamente ben poco sostenibile. Ed infatti la
ha iniziato a lavorare nel 2014, la dicitura contenuta nelle buste paga è rimasta sempre invariata ed è impensabile che, Pt_1 in quasi quattro anni, la lavoratrice non abbia compreso il senso di quanto andava mensilmente a sottoscrivere. Deve pertanto ritenersi che le ore effettuate siano solo quelle risultanti dalle buste paga e che per queste ore la ricorrente sia stata correttamente retribuita, eventualmente anche con la maggiorazione per il lavoro straordinario qualora abbia lavorato nelle festività infrasettimanali”. 4 Così in motivazione: “La domanda è infondata. E' pacifico che all'atto di assunzione la sig. e la ricorrente abbiano CP_1 sottoscritto una scrittura integrativa, nella quale si stabiliva che in aggiunta alla retribuzione ordinaria la sig. avrebbe Pt_1 percepito dal giugno 2014 una somma mensile di €450,00 a copertura dell'eventuale lavoro svolto nelle giornate di riposo settimanale. E tale importo la ha effettivamente percepito, come risulta dalle quietanze redatte di suo pugno e prodotte Pt_1 da parte resistente unitamente alle buste paga. Si tratta all'evidenza di un patto per la forfetizzazione dello straordinario, ritenuto ammissibile ormai da decenni dalla S.C., laddove per le modalità di svolgimento del lavoro risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte vi sia una difficoltà della parte datoriale di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente (v. Cass. 18.8.2004 n.16157). E questo è proprio il caso delle badanti conviventi, la cui presenza potrebbe essere necessaria per qualche ora durante le giornate di riposo. Né d'altro canto potrebbe sostenersi che una pattuizione del genere possa determinare un'eccessiva usura psico – fisica della lavoratrice. La circostanza invero non è nemmeno allegata e comunque dalle deposizioni testimoniali emerge che la godeva di ampi spazi Pt_1 settimanali di recupero delle energie nei week end, quando gli stretti parenti della convenuta v rle vista trattenendosi a volte anche a dormire (v. deposizione e ”. Persona_1 CP_3
5 Respingeva la domanda di indennità di vitto e alloggio, rilevando che la lavoratrice pacificamente abitava presso la ed utilizzava anche la carta di credito per le spese di CP_1 vitto, dando atto che la stessa non aveva insistito nella domanda di restituzione del controvalore dei beni personali lasciati presso l'abitazione della in quanto nelle more CP_1 restituiti5.
Quanto alle riconvenzionali formulate da parte resistente, il Giudice rigettava la domanda relativa alla condanna della ricorrente al rimborso della differenza tra quanto illegittimamente appropriato mediante l'uso della carta di credito e quanto speso per la gestione domestica e per il vitto, stante la mancanza di prova dei prelievi in contanti e mancata contestazione, nel corso del rapporto, di spese eccessive, riconoscendo invece il risarcimento del danno morale allegato dalla in conseguenza dell'appropriazione CP_1 indebita di beni, ritenuta provata alla luce di quanto emerso in sede di prova orale>>.
4. La , nel riassumere il giudizio a seguito della suddetta Pt_1 ordinanza resa dalla Cassazione, una volta abbandonato il motivo di appello precedentemente formulato in punto legittimazione passiva del ha CP_2 riproposto i già formulati motivi di appello avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Venezia.
4.1 Con il primo motivo di appello la critica la sentenza del Pt_1 giudice di primo grado nella parte in cui ha sostenuto che l'aumento di livello da BS al livello CS era stato correttamente riconosciuto a partire da agosto 2017 tenendo conto della visita medica espletata a giugno 2017.
Ha argomentato la in merito al fatto che l'invalidità della Pt_1
– invalidità che in effetti consentiva il riconoscimento del CP_1 superiore livello CS – si era manifestata tempo prima dell'effettivo accertamento medico, atteso che la domanda d'invalidità veniva presentata dalla il 13/9/2016. Ne conseguiva, secondo la ricostruzione della CP_1 parte appellante, che il cambiamento di status della – e quindi il CP_1 cambiamento delle mansioni nonché dell'inquadramento contrattuale – doveva essere collocato nel mese di luglio 2016 se non addirittura nei mesi di marzo/aprile 2016 anziché giugno 2017.
5 Così in motivazione: “La ricorrente chiede inoltre l'indennità di vitto e alloggio. La sig. pacificamente abitava presso Pt_1 la sig. ivi consumando i pasti ed utilizzando senza troppe parsimonie la carta di credito fornitale per le spese di vitto. CP_1 Nulla è dovuto nemmeno a tale titolo. Nessuna delle voci di credito richieste dalla lavoratrice è pertanto dovuta. Deve infine solo precisarsi che la ricorrente non ha insistito nelle note conclusionali nella domanda di restituzione del contro valore dei beni personali lasciati presso l'appartamento della sig. essendo gli stessi stati restituiti medio tempore”. CP_1
6 3.2 Con il secondo motivo di appello parte appellante riteneva illogica ed illegittima la valutazione del giudice in riferimento alla dicitura riportata in busta paga, attinente alla conferma delle ore indicate nel cedolino, valorizzandola come una espressa ed inequivoca dichiarazione della lavoratrice;
sosteneva che trattasi di frase tipograficamente stampata sul modello di busta paga ancor prima di esser compilata e che la valutazione del giudice stride con i principi affermati dalla Cassazione n. 21699/2018.
3.3 Con il terzo motivo di appello riteneva la che il giudice Pt_1 avesse errato nell'interpretazione delle scritture, sottoscritte per il ricevimento di euro 450,00 mensili, le quali coprivano l'eventuale lavoro svolto nelle giornate di riposo settimanale mentre nelle quietanze tale dicitura si trasformava nell'attestazione di svolgimento di straordinario forfettizzato. Rilevava l'appellante che il giudice, tenuto conto anche dell'inciso “null'altro a pretendere”, respingeva ogni istanza della lavoratrice per straordinari, mancati riposi domenicali, lavoro festivo e lavoro notturno.
Ad avviso della , la decisione del giudice era errata cosicchè, sulla Pt_1 base dei conteggi effettuati dal consulente, doveva comunque essere affermato il proprio diritto ad ottenere la somma di € 19.076,58 a titolo di differenze retributivi per gli istituti suddetti.
3.4 Con il quarto motivo di appello l'appellante/riassumente contestava il riconoscimento del danno morale collegato ad un presunto reato tutto da dimostrare e non certo provato.
Evidenziava quindi di non essersi appropriata di nulla e tantomeno di avere ottenuto qualche profitto, osservando che il danno non patrimoniale, per essere risarcito, deve comunque essere concreto e attuale.
Evidenziava inoltre come nel caso in esame la non aveva subito CP_1 nessun danno e che lo smarrimento e lo sconforto lamentato non solo non erano stati in alcuno modo provati ma, considerando la sussistenza della demenza senile, non si poteva sostenere la realizzazione di uno sconforto consapevole, non essendo, tra l'altro, presente.
3.5 Con il quinto motivo di appello contestava la condanna al pagamento delle spese legali statuite dal giudice di primo grado a favore della ricorrente. Affermava che ogni ragionamento sulle spese di primo grado e sui successivi giudizi doveva essere integralmente rivisto.
7 4. Si costituivano e affermando preliminarmente che la CP_1 CP_2 causa in esame era una conseguenza alla querela per tentato furto aggravato e appropriazione indebita presentata dalla ricorrente nel gennaio 2018.
Instava per la conferma della sentenza di primo grado, osservando che la ricorrente non aveva impugnato i capi della sentenza né tanto meno aveva riproposto le richieste formulate in primo grado.
5. All'udienza del 20/03/2025 la causa è stata definitivamente trattata e decisa, come da dispositivo in atti.
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6. Il ricorso, invero proposto, quanto alla sostanza della domanda avanzata dall'appellante, solo in danno della è infondato e, come tale, non CP_1 può trovare accoglimento.
6.1. Parimenti inaccoglibile è la richiesta svolta dalla in danno Pt_1 del si veda la precisazione a verbale d'udienza del 20/3/2025 - con CP_2 rifermento alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione.
7. Il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
La lavoratrice assume di dover essere inquadrata al livello CS (che è il livello che caratterizza le mansioni di badante di persona non autosufficiente). Trattasi di livello che alla STRYZHAK – il dato è pacifico tra le parti - è stato in effetti riconosciuto dal mese di agosto 2017 dopo che, a giugno 2017, era stata accolta dall'INPS in favore della la domanda dalla stessa CP_1 proposta di riconoscimento della invalidità a seguito di richiesta avanzata nel corso del 2016 (settembre 2016) e successiva visita medica effettuata nel mese di giugno 2017.
Tesi di parte appellante è, in buona sostanza, che la fosse non CP_1 autosufficiente quantomeno dal settembre 2016 atteso che se in tale momento era stata fatta la domanda di invalidità è perché già da tale frangente la on era in grado di badare a sé stessa. CP_1
7.1. Ora, posta la suddetta argomentazione sulla quale poggia il motivo di appello, deve tuttavia essere rilevato come l'impugnazione non attacchi la porzione di sentenza che valorizza le dichiarazioni testimoniali dalle quali il giudice di prime cure ha ricavato i dati evidentemente decisivi ed in base ai quali ha escluso che la osse non autosufficiente anteriormente alla CP_1 data in cui le è stata effettivamente riconosciuta l'invalidità.
8 7.2. Ciò detto, oltre alla suddetta omissione e, quindi, oltre alla mancata aggressione da parte della della ragione fondante la decisione del Pt_1 giudice di primo grado, rileva il Collegio come in effetti i testimoni escussi – come ben messo in evidenza dalla pronuncia gravata - abbiano dato conto di residuali capacità della ali da escludere che la stessa necessitasse di CP_1 quelle attenzioni idonee a far scattare, prima dell'agosto 2017, l'incremento di livello come richiesto dalla parte appellante.
7.3. Il motivo è quindi da rigettare.
8. Parimenti infondato, nella sostanza inammissibile in quanto non sufficiente al fine dell'affermazione del diritto azionato, è il secondo motivo di appello afferente al richiesto riconoscimento del lavoro straordinario.
Ed infatti il motivo di appello, così come formulato, è sostanzialmente irrilevante e, come tale inammissibile, in quanto a ben vedere non funzionale a contrastare l'affermazione di cui alla pronuncia di primo grado di insussistenza delle ore di lavoro straordinario non remunerato.
Deve infatti essere evidenziato come competa sul lavoratore - l'odierna parte appellante - l'onere di dimostrare in termini rigorosi lo svolgimento di un surplus di ore di lavoro rispetto a quelle pattuite in contratto e quindi che in busta paga sono state annotate e conseguentemente remunerate meno ore di lavoro di quelle effettivamente effettuate (tra le molteplici, cass. civ. 4408/2021).
Da quanto sopra consegue che, anche ove il Collegio affermasse che la sottoscrizione della busta paga da parte della lavoratrice non dimostra la rispondenza tra ore pagate ed ore di lavoro effettuate, non vi sarebbe comunque la prova – della cui positiva sussistenza l'appellante nulla dice in atto di appello - dell'effettuazione da parte della di ore di lavoro Pt_1 non remunerate e, quindi, di sussistenza di differenze retributive da straordinario ovvero da lavoro notturno o da mancato riposto giornaliero.
Questo proprio perché, lo si ribadisce, parte appellante non fornisce alcun dato, ad esempio l'esito della prova orale, che possa portare ad affermare che è stato effettuato lavoro straordinario, notturno, domenicale, ecc.
In ogni caso, pur rivalutata la prova orale svolta in primo grado, dalla stessa non è possibile ricavare alcuna certezza, circa il se e circa l'entità, in merito allo svolgimento di un surplus orario, restando sul punto quantomeno l'incertezza
9 connessa all'esperimento di prove tra loro contrastanti stante l'assunzione di dichiarazioni rese da soggetti, ad esclusione della nipote della che CP_1 ha fornito indicazioni poco compatibili con la versione prospettata dalla
, non costantemente presenti all'interno dell'abitazione della Pt_1
CP_1
9. Quanto al terzo motivo di appello, sempre da disattendere, possono essere svolte considerazioni analoghe a quelle espresse con riferimento al secondo motivo di gravame, pertanto, anche ove si dovesse ritenere che la somma di € 450,00 mensili fosse stata erogata al fine di remunerare il lavoro effettuato nelle giornate di riposo settimanale, non si potrebbe in ogni caso affermare né l'esatta quantità di lavoro domenicale e, quindi, la non sufficienza della suddetta somma né che la ha svolto lavoro straordinario;
ciò in Pt_1 quanto, come già sopra detto, è la stessa appellante a non fornire in atto di appello alcun dato dimostrativo che consenta di ricostruire con la dovuta precisione lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella concordata.
10. Venendo ora al quarto motivo di appello, afferente al risarcito (dalla sentenza appellata) danno morale per la tentata sottrazione di preziosi della occorre innanzitutto rilevare come l'appellante, che pur CP_1 correttamente ammette che il giudice civile può, in via incidentale, accertare la sussistenza del reato foriero di danno morale (cfr. cass. civ. 3371/2020), esclude che nel caso di specie si sia consumato un reato posto che non si sarebbe realizzata alcuna appropriazione indebita (in effetti non essendosi realizzata una appropriazione indebita bensì, a ben vedere, un furto aggravato tentato;
ciò in ragione del fatto che la borsa di pertinenza della Pt_1 che conteneva, occultati, i preziosi della non è mai uscita CP_1 dall'abitazione di quest'ultima all'interno della quale è stata rinvenuta. Da qui la qualificazione della condotta della quale furto tentato). Pt_1
Ora, che un simile fatto di reato si sia realizzato è dimostrato – come d'altronde evidenziato dal giudice di prime cure – dalla testimonianza resa in primo grado dalla la quale – sul punto non contrastata nell'atto CP_3 riassuntivo di appello - ha ricordato del rinvenimento all'interno della borsa della , allorquando questa era già stata allontanata dall'abitazione Pt_1 della di oggetti di proprietà della stessa. Dovendosi al CP_1 CP_1 riguardo anche evidenziare come la – si legga l'atto in Pt_1 riassunzione – non abbia mai negato il fatto del rinvenimento all'interno della
10 propria borsa di oggetti preziosi della né ha tentato di fornire, CP_1 anche solo in via di allegazione (si veda sempre l'atto in riassunzione), giustificazione di un simile rinvenimento, ciò inducendo il giudice del primo grado a confermare, al pari del presente Collegio, la ricostruzione sostenuta dalla che si è affermata vittima di un reato. Ed infatti, il fatto per CP_1 come ricostruito, dà contezza tanto della intenzionalità della condotta sottrattiva quanto della sussistenza oggettiva dall'atto appropriativo di cui vi è riscontro, come già sopra detto, nel rinvenimento degli oggetti della numerosi oggetti, all'interno di una borsa di esclusiva pertinenza CP_1 della che si trovava all'interno della camera da letto della stessa;
Pt_1 con la precisazione che altri oggetti, di minor valore, sono stati rinvenuti all'interno di un armadio sempre presente nella stanza in uso alla parte riassumente.
Quanto al danno, incontestata dalla parte appellante la sua quantificazione monetaria, può certamente dirsi sussistente per le ragioni già indicate dal giudice di prime cure, alle quali si rimanda, e che ben possono essere riassunte nel fatto che lo scoprire di essere vittima di un reato appropriativo, seppur tentato, all'interno della propria abitazione, è certamente circostanza idonea a generare perturbamento d'animo, senso di paura e di insicurezza, in quanto legata ad una violazione di una proprio sfera intima e personale. Di ciò è ben possibile ricavare la prova, come peraltro ha fatto il giudice di primo grado, facendo ricorso a comuni massime di esperienza che l'appellante, nel concreto caso di specie, non smentisce salvo ipotizzare che la non sarebbe CP_1 stata in grado di percepire e provare sensazioni in ragione di un suo possibile stato di grave incapacità.
Il quarto motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
11. Deve, con il rigetto dei superiori motivi di appello, conseguentemente essere rigettato anche il quinto motivo di appello dovendosi qui precisare come l'intangibilità delle spese per come liquidate in primo grado e nel precedente grado di appello è la conseguenza dell'assenza di domande, sul punto, da parte degli appellati e che i costi del giudizio di Cassazione, pur vittoriosa la , non possono che gravare sulla stessa in ragione del Pt_1 fatto che la liquidazione delle spese di lite deve essere fatta in termini unitari tenuto conto del complessivo esito del giudizio che, come si è detto, vede da integralmente soccombente se non altro in ordine alle ragioni Pt_1 addotte in appello.
11 12. Quanto alla liquidazione delle spese con riferimento al grado di cassazione ed al presente giudizio di riassunzione, le stesse possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione (inferiore ad € 26.000,00) in base a quanto previsto dal DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) ed in ogni caso tenuto conto del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria nel presente grado di giudizio.
Quanto al i costi di lite possono essere integralmente compensati in CP_2 quanto, nella sostanza, non destinatario in questa sede di riassunzione di domande fuor che quella afferente al pagamento dei costi di giudizio svoltisi presso la Cassazione.
13. Deve infine essere disattesa la richiesta avanzata dalla parte appellata/riassunta che poggia sulla formulazione da parte della parte riassumente di espressioni offensive atteso che le espressioni segnalate (un preconcetto evidentemente associato alla persona del giudicante) appaiono invero colpire più che la parte il giudice che ha redatto la sentenza di primo grado rispetto al quale, evidentemente, si ipotizza quantomeno una non piena capacità di decidere serenamente la controversia alla luce di una sempre ipotizzata contiguità con il (anch'esso magistrato presso il Tribunale CP_2 di Treviso).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, quanto al Controparte_1 giudizio innanzi alla Corte di Cassazione la complessiva somma di € 3.082,00 e quanto al presente giudizio in riassunzione la complessiva somma di € 3.966,00, il tutto oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa);
- compensa le spese di giudizio tra la parte appellante e la parte appellata
. CP_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
12 Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “1) livello inquadramento CS con decorrenza dal 1 gennaio 2016 fino al 20 gennaio 2018; 2) mancato godimento del riposo settimanale di 12 ore consecutive coincidente con sabato e applicazione maggiorazione retributiva del 40%; 3) mancato godimento del riposo domenicale e applicazione maggiorazione del 60% per 8 ore di lavoro;
4) svolgimento prestazione nelle festività infrasettimanali e/o cadenti di domenica;
5) assistenza in orario notturno dalle 22:00 alle ore 2 con maggiorazione del 20% dalla metà dell'anno 2016 (forse dal mese di luglio 2016); 6) corresponsione indennità di vitto alloggio;
7) indennità sostitutiva di mancato preavviso alla cessazione del rapporto;
8) ferie non godute e TFR”.
2 Così in motivazione: “La domanda è infondata. E' pacifico che dal mese di agosto 2017 alla ricorrente sia stato riconosciuto il livello CS, con conseguente aumento della retribuzione, che, secondo la previsione del CCNL, da € 852,480 è passata ad
€966,50 (v. busta paga agosto 2017 e busta paga di luglio 2017, sub doc. 4 parte convenuta). Non c'è nessuna certezza che nel