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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 354 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Emanuela Fanfani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cori (LT) Via
Sante Laurienti, 8, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro
LA RU GI (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Grieco ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in San Nicola La Strada (CE), in Via Duca
D'Aosta n. 1, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: condizioni dello scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “Precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.”; conclusioni di cui alla memoria integrativa: “si riporta alle proprie istanze, in particolare all'accoglimento della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente riconoscimento, alla ricorrente di un assegno divorzile, nella misura di € 300,00 mensile da versare entro e non oltre il 1° giorno del mese, e di un assegno di mantenimento di € 300,00 da
Pagina 1 corrispondere al figlio anch'esso da versare entro il 1 del mese, entrambi Persona_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Oltre alla corresponsione, in favore della consorte, del TFR nella misura di legge. Vinte le spese.”; conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “Conclude come da propri atti difensivi con conferma dei provvedimenti presidenziali che nulla hanno previsto per assegno divorzile alla ricorrente e nulla è stato previsto anche per contributo al mantenimento del figlio, economicamente indipendente, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del difensore che le ha anticipate.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Voglia Il Signor
Giudice : / a) Dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. quale assegno divorzile in Parte_1
favore della ex moglie e quale contributo al mantenimento del figlio;
/ b) In subordine rimettere dunque la causa in decisione per le statuizioni finali e laddove ciò fosse già possibile fissare udienza di precisazione delle conclusioni;
/ c) Accertare e/o dichiarare la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 cpc con ogni ulteriore provvedimento risarcitorio;
/ d) In via istruttoria ci si riporta a tutta la documentazione già prodotta in sede di costituzione e di cui si chiede tenerne conto;
/ e) Con vittoria di spese con distrazione alla sottoscritta procuratrice antistataria.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione si dà atto che con sentenza parziale n. 2335/2022 emessa il
9 dicembre 2022 e pubblicata il 12 dicembre 2022 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 23 giugno 2023 sono state rigettate le richieste di prova testimoniale formulate da parte resistente ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni come indicato in epigrafe e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Preliminarmente il Collegio rileva che correttamente il G.I. all'udienza di precisazione delle conclusioni ha rilevato l'inammissibilità e inutilizzabilità degli atti prodotti da parte ricorrente in data 8 luglio 2024 e 1° agosto 2024, nonché della nota depositata da parte resistente in data 5 settembre 2024, in quanto trattasi di attività processuale non autorizzata e non prevista dalle norme di rito. Infatti, la ricorrente, prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ha depositato del tutto irritualmente una nota di precisazione delle conclusioni e una comparsa conclusionale;
mentre parte resistente ha depositato una nota di contestazioni.
Pagina 2 Sempre preliminarmente va rilevato quanto riportato nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, che fa fede fino a querela di falso “ Sono presenti per , Controparte_1
l'Avv. Emanuela Fanfani, la quale contesta l'offensività del termine “tale avvocata Emanuela
Fanfani” contenuto nell'istanza del 5 settembre 2024 formulata da parte resistente ritenendola contraria al codice deontologico. Precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Rileva di aver depositato la comparsa conclusionale in considerazione di quanto gli era stato rappresentato dal precedente difensore, e in proposito esibisce missiva di rinuncia al mandato, priva di sottoscrizione da parte dell'Avv. Farlo Fucci, essendo riportato il mero nominativo stampato, che si riserva di depositare telematicamente entro la data odierna. per presente Parte_1 personalmente, l'Avv. GRIECO ANNA GIOVANNA la quale preliminarmente impugna e contesta la rinuncia al mandato esibita in data odierna, rilevando che non è sottoscritta…” e che, tuttavia, è stato depositato telematicamente, lo stesso giorno di udienza, una rinuncia al mandato sottoscritta dall'Avv. Carlo Fucci, senza fornire alcun chiarimento sull'incongruenza con il documento esibito in udienza.
Ciò premesso, va rilevato che l'Avv. Emanuela Fanfani si è regolarmente costituita in giudizio il 5 febbraio 2024, allegando all'atto di costituzione idonea procura alle liti, dunque nessun dubbio sussiste sullo ius postulandi dell'Avv. Fanfani e sulla validità degli atti difensivi dalla stessa compiuti. Con la comparsa di costituzione del nuovo difensore, l'Avv. Fanfani ha meramente allegato l'avvenuta rinuncia al mandato dell'Avv. Carlo Fucci, poi ha esibito in sede di udienza di precisazione delle conclusioni una rinuncia agli atti non sottoscritta dell'Avv, Fucci, e lo stesso giorno ha depositato telematicamente una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico relativo ad atto di rinuncia al mandato sottoscritta dall'Avv. Fucci.
Ebbene, a prescindere dall'incongruenza tra l'atto esibito in udienza e quello depositato, condivide il Collegio il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale in “tema di procedimento civile, per la rinuncia al mandato da parte del procuratore "ad litem" non è prescritto alcun atto formale e, quindi, la rinuncia può desumersi da atti che dimostrino l'abbandono, da parte del procuratore, delle sue funzioni, in coincidenza con l'assunzione di esse da parte di altro procuratore: tale giudizio compete al giudice del merito ed è sottratto ai sindacato di legittimità. In particolare, la rinuncia del difensore al mandato può avvenire "per facta concludentia", ma in tal caso non basta la sola assenza del difensore dalle udienze, occorrendo anche altri fatti i quali, considerati insieme a detta assenza, inducano a ritenere cessato il rapporto tra la parte ed il difensore, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.”.
Pagina 3 Nel caso di specie, considerato che l'Avv. Fucci non è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha depositato le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e c'è in atti un atto di rinuncia al mandato che riporta la sua sottoscrizione, la quale non appare ictu oculi falsa, comparandola con quella in calce alla autentica di firma contenuta nella procura alle liti a margine del ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che debba desumersi l'avvenuta rinuncia al mandato da parte del suddetto.
Il Collegio deve rilevare, parimenti, l'inammissibilità e inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte resistente in allegato alla comparsa conclusionale, ad eccezione di quella relativa all'invalidità riconosciuta atteso che era stata già prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., trattandosi di documentazione tardiva, tenuto conto delle note preclusioni istruttorie e di allegazione derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis ai presenti procedimenti riuniti.
Infatti, l'autorizzazione dell'Asl all'erogazione del trattamento riabilitativo con livello assistenziale non residenziale ambulatoriale è del 6 agosto 2024, pertanto la parte avrebbe potuto produrla in sede di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data 10 settembre 2024. Il resistente, poi, ha prodotto un elenco di spese sostenute, senza data e sottoscrizione, che di per sé non ha alcun significato probatorio, nemmeno indiziario, considerato che nemmeno si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del dpr. 445 del 2000.
Il Collegio, infine, ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. con riferimento all'espressione “tale avvocata Emanuela Fanfani” utilizzata nella nota depositata da parte resistente il 5 settembre 2024, non essendo l'espressione in esame oggettivamente connotata da offensività.
1. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO
MAGGIORENNE FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine
Pagina 4 comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di memoria integrativa, ha chiesto che il resistente sia condannato a corrispondere al figlio un assegno di mantenimento di € 300,00 Persona_1
deducendo che il figlio non può ritenersi economicamente autosufficiente in quanto dipendente della società Sgobba Cosimo Elettrodomestici srl, con la qualifica di commesso, in forza di contratto di apprendistato professionalizzante Full Time per 40 ore settimanali, con termine del periodo formativo fissato per il 20 aprile 2022, con retribuzione mensile di € 900,00; dall'esame della documentazione prodotta risulta che il contratto di lavoro è stato stipulato in data 20 aprile
2021 con termine del periodo formativo previsto per il 20 aprile 2022; tuttavia, dalla
Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav risulta che il termine del periodo formativo era indicato per il 20 aprile 2024 (v. pag. 2 della memoria integrativa e pagg. da 8 a 12 degli allegati alla memoria integrativa).
La stessa parte ricorrente, peraltro, dopo aver dedotto con la memoria depositata il 21 aprile 2022 che il rapporto lavorativo del figlio è cessato in data 20 aprile 2022, nella memoria depositata il 15 giugno 2022 ha indicato quale scadenza del contratto di apprendistato l'anno 2023.
Parte resistente, invece, ha contestato la dedotta non autosufficienza economica del figlio in quanto assunto con regolare contratto di lavoro e adeguato alle sue aspirazioni considerato che ha scelto di non studiare (v. pag. 6 della memoria depositata il 15 dicembre 2021).
In sede presidenziale, in via provvisoria e urgente, è stata rigettata la richiesta di assegno in favore della prole (oltre alla richiesta di assegno divorzile).
Ebbene, osserva il Collegio che la domanda di parte ricorrente è ab origine inammissibile avendo la ricorrente chiesto la condanna del resistente a versare il mantenimento di € 300,00 al figlio e Per_1 atteso che “sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno
l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale
e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (cfr. ord. 34100 del
2021 che ha ribadito il principio espresso con la nota sentenza 25300 del 2013) e nel caso di specie il figlio non si è costituito né ha formulato alcuna domanda.
Pagina 5
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE FORMULATA DA PARTE
RICORRENTE.
Come noto le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se
Pagina 6 quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, nel corso del giudizio, è emerso che la ricorrente ha svolto attività lavorativa sia pure in maniera discontinua e in forza di contratti a tempo determinato, di volta in volta prorogati, con retribuzioni di circa € 388,00 mensili e, poi, di circa €
420,00 mensili;
l'ultimo rapporto di lavoro documentato agli atti risulta essere terminato in data 30 giugno 2023 (v. contratti e buste paga pagg. da 21 a 27 degli allegati al ricorso introduttivo, pag. 4 degli allegati alla nota di deposito del 14 giugno 2021 e Comunicazione Obbligatoria Unificato
Unilav e buste paga allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
La ricorrente ha ottemperato parzialmente all'ordine di esibizione del Presidente f.f., non avendo prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni né avendo indicato i saldi semestrali degli ultimi tre anni del libretto di risparmio postale lei intestato, ha prodotto una certificazione unica
2021 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2020, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo determinato di € 2.544,81 con imposta netta pari a 0 e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulta, per quel che più rileva, che è titolare di un libretto di risparmio postale e di una PostePay Evolution della quale ha allegato la lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 1 marzo
2021 dalla cui lettura risultano gli accrediti degli assegni di mantenimento previsti in capo all'odierno resistente in sede di separazione, gli accrediti della retribuzione con decorrenza da agosto 2020 e i pagamenti per canone di locazione di € 450,00 mensili;
con riferimento al canone di locazione ha prodotto il relativo contratto di cui, tuttavia, non risulta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e che, comunque, riporta quale scadenza il 2021, sicché nulla si sa sulla sua attuale perduranza;
ha dichiarato, infine, che è proprietaria di due autovetture, una Alfa IT e una
Fiat NT (v. nota di deposito del 14 giugno 2021) e di non essere proprietaria di beni immobili e quote sociali. In allegato alla memoria integrativa, ha prodotto l'attestato di avvenuto superamento il 2 dicembre 2021 dell'esame di Tecnico superiore per la valorizzazione delle imprese e dei
Pagina 7 prodotti agricoli e alimentari del made in Italy, al fine di reinserirsi nel mondo lavorativo atteso lo stato di disoccupazione protrattosi per una parte del presente giudizio come da dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa datata 3 agosto 2021 e stato occupazionale storico aggiornato al 3 marzo 2022 (v. allegati alla memoria integrativa). Nessun rilievo, infine, assume il modello ISEE prodotto in allegato al ricorso introduttivo atteso che, come noto, non è idoneo a dare effettiva contezza delle condizioni economiche di una parte, trattandosi di documento di valenza prettamente previdenziale.
In merito alle condizioni economiche di parte resistente è emerso che lo stesso è dipendente delle forze armate, ma affetto da sclerosi multipla e sottoposto a periodiche visite di idoneità, e che è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/1992 e invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 50%, come da verbali della commissione medica per l'accertamento dell'handicap e della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 7 febbraio 2023 (v. all. 3 e 3 bis alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.); ha prodotto certificazioni uniche 2019, 2020 e 2021 e, in particolare, da quest'ultima risulta che, per l'anno di imposta 2020, ha percepito redditi da lavoro con contratto a tempo indeterminato per € 36.552,89 con imposta netta di € 8.626,58 (v. all. alla memoria autorizzata depositata il 15 dicembre 2021); ha ottemperato parzialmente all'ordine di esibizione del
Presidente f.f., non avendo indicato i saldi semestrali degli ultimi tre anni del conto corrente lui intestato, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà manoscritta da cui risulta, per quel che più rileva, che è “titolare dell'appartamento” in cui vive per il quale è gravato da un mutuo di € 760,06 mensili, che è tenuto al pagamento di € 218,00 mensili per un finanziamento, di cui tuttavia non ha prodotto la documentazione contrattuale in quanto, sebbene a pag 2 della memoria autorizzata depositata il 15 dicembre 2021, riferendosi al mutuo, indica di vedere l'all. 5 alla memoria di costituzione, questo documento contiene le copie della tessera sanitaria e della carta di identità; ha dichiarato anche che è gravato da una serie di spese mensili che non sono altro che spese per utenze, tributi, oneri condominiali e di viaggio casa-lavoro e che è proprietario di una
“BMW 318 anno 2003” Ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione la lista movimenti filtrata per “Altre operazioni” dal 1 gennaio 2021 al 26 giugno 2021 del c.c. acceso presso Intesa
Sanpaolo, da cui risultano gli addebiti per il mutuo, e una quietanza di pagamento di una rata del mutuo ipotecario per l'importo di € 760,06, da cui risulta che il suddetto mutuo è a lui intestato con
268 rate mensili,
Ciò premesso, nel caso di specie, si deve ritenere che la ricorrente, che non ha nemmeno formulato capitoli di prova testimoniali, limitandosi con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. a produrre documenti senza ulteriori istanze istruttorie, non ha provato la sussistenza dei presupposti
Pagina 8 per ottenere l'assegno divorzile: da un lato non ha nemmeno adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche;
dall'altro non ha in alcun modo provato e, ancor prima, dedotto, che le sue attuali condizioni economiche, deteriori rispetto a quelle del coniuge, siano frutto di scelte condivise dalle parti in sede di matrimonio o siano conseguenza del contributo da lei fornito in costanza di matrimonio alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuna delle due parti, né che la stessa abbia sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia a causa di scelte condivise con il marito in costanza di matrimonio.
La domanda, pertanto, va rigettata perché non provata.
3. SULLA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI QUOTA DEL TFR FORMULATA DA
PARTE RICORRENTE.
La domanda è inammissibile alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere – salvo che non sia passato a nuove nozze – una percentuale dell'indennità “percepita” dall'altro coniuge “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento (Cass.
23 marzo 2004 n. 5719).” (v. Cass. sent. n. 27233 del 2008).
E' palese che nel caso di specie parte ricorrente abbia formulato la domanda in assenza dei presupposti di legge, non essendo titolare di assegno divorzile e senza aver provato l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza di parte ricorrente, la ricorrente va condannata a rifondere le spese di lite del resistente in favore del difensore dichiaratosi antistatario come liquidate in dispositivo, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del giudizio e dell'attività difensiva espletata.
5. SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. FORMULATA DA PARTE RESISTENTE.
Si ritiene che la mera inammissibilità e infondatezza delle domande di parte ricorrente giustifichino che le spese di lite di parte resistente siano poste a carico della ricorrente, mentre non si ravvisano i presupposti per ulteriori statuizioni, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 354 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne formulata da parte ricorrente.
Pagina 9 2. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente.
3. Dichiara inammissibile la domanda di attribuzione di quota del TFR formulata da parte ricorrente.
4. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente.
5. Condanna parte ricorrente a rifondere al difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario le spese di lite che liquida in € 3.809,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Emanuela Fanfani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cori (LT) Via
Sante Laurienti, 8, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro
LA RU GI (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Grieco ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in San Nicola La Strada (CE), in Via Duca
D'Aosta n. 1, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: condizioni dello scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “Precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.”; conclusioni di cui alla memoria integrativa: “si riporta alle proprie istanze, in particolare all'accoglimento della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente riconoscimento, alla ricorrente di un assegno divorzile, nella misura di € 300,00 mensile da versare entro e non oltre il 1° giorno del mese, e di un assegno di mantenimento di € 300,00 da
Pagina 1 corrispondere al figlio anch'esso da versare entro il 1 del mese, entrambi Persona_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Oltre alla corresponsione, in favore della consorte, del TFR nella misura di legge. Vinte le spese.”; conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “Conclude come da propri atti difensivi con conferma dei provvedimenti presidenziali che nulla hanno previsto per assegno divorzile alla ricorrente e nulla è stato previsto anche per contributo al mantenimento del figlio, economicamente indipendente, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del difensore che le ha anticipate.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Voglia Il Signor
Giudice : / a) Dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. quale assegno divorzile in Parte_1
favore della ex moglie e quale contributo al mantenimento del figlio;
/ b) In subordine rimettere dunque la causa in decisione per le statuizioni finali e laddove ciò fosse già possibile fissare udienza di precisazione delle conclusioni;
/ c) Accertare e/o dichiarare la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 cpc con ogni ulteriore provvedimento risarcitorio;
/ d) In via istruttoria ci si riporta a tutta la documentazione già prodotta in sede di costituzione e di cui si chiede tenerne conto;
/ e) Con vittoria di spese con distrazione alla sottoscritta procuratrice antistataria.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione si dà atto che con sentenza parziale n. 2335/2022 emessa il
9 dicembre 2022 e pubblicata il 12 dicembre 2022 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 23 giugno 2023 sono state rigettate le richieste di prova testimoniale formulate da parte resistente ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni come indicato in epigrafe e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Preliminarmente il Collegio rileva che correttamente il G.I. all'udienza di precisazione delle conclusioni ha rilevato l'inammissibilità e inutilizzabilità degli atti prodotti da parte ricorrente in data 8 luglio 2024 e 1° agosto 2024, nonché della nota depositata da parte resistente in data 5 settembre 2024, in quanto trattasi di attività processuale non autorizzata e non prevista dalle norme di rito. Infatti, la ricorrente, prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ha depositato del tutto irritualmente una nota di precisazione delle conclusioni e una comparsa conclusionale;
mentre parte resistente ha depositato una nota di contestazioni.
Pagina 2 Sempre preliminarmente va rilevato quanto riportato nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, che fa fede fino a querela di falso “ Sono presenti per , Controparte_1
l'Avv. Emanuela Fanfani, la quale contesta l'offensività del termine “tale avvocata Emanuela
Fanfani” contenuto nell'istanza del 5 settembre 2024 formulata da parte resistente ritenendola contraria al codice deontologico. Precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Rileva di aver depositato la comparsa conclusionale in considerazione di quanto gli era stato rappresentato dal precedente difensore, e in proposito esibisce missiva di rinuncia al mandato, priva di sottoscrizione da parte dell'Avv. Farlo Fucci, essendo riportato il mero nominativo stampato, che si riserva di depositare telematicamente entro la data odierna. per presente Parte_1 personalmente, l'Avv. GRIECO ANNA GIOVANNA la quale preliminarmente impugna e contesta la rinuncia al mandato esibita in data odierna, rilevando che non è sottoscritta…” e che, tuttavia, è stato depositato telematicamente, lo stesso giorno di udienza, una rinuncia al mandato sottoscritta dall'Avv. Carlo Fucci, senza fornire alcun chiarimento sull'incongruenza con il documento esibito in udienza.
Ciò premesso, va rilevato che l'Avv. Emanuela Fanfani si è regolarmente costituita in giudizio il 5 febbraio 2024, allegando all'atto di costituzione idonea procura alle liti, dunque nessun dubbio sussiste sullo ius postulandi dell'Avv. Fanfani e sulla validità degli atti difensivi dalla stessa compiuti. Con la comparsa di costituzione del nuovo difensore, l'Avv. Fanfani ha meramente allegato l'avvenuta rinuncia al mandato dell'Avv. Carlo Fucci, poi ha esibito in sede di udienza di precisazione delle conclusioni una rinuncia agli atti non sottoscritta dell'Avv, Fucci, e lo stesso giorno ha depositato telematicamente una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico relativo ad atto di rinuncia al mandato sottoscritta dall'Avv. Fucci.
Ebbene, a prescindere dall'incongruenza tra l'atto esibito in udienza e quello depositato, condivide il Collegio il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale in “tema di procedimento civile, per la rinuncia al mandato da parte del procuratore "ad litem" non è prescritto alcun atto formale e, quindi, la rinuncia può desumersi da atti che dimostrino l'abbandono, da parte del procuratore, delle sue funzioni, in coincidenza con l'assunzione di esse da parte di altro procuratore: tale giudizio compete al giudice del merito ed è sottratto ai sindacato di legittimità. In particolare, la rinuncia del difensore al mandato può avvenire "per facta concludentia", ma in tal caso non basta la sola assenza del difensore dalle udienze, occorrendo anche altri fatti i quali, considerati insieme a detta assenza, inducano a ritenere cessato il rapporto tra la parte ed il difensore, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.”.
Pagina 3 Nel caso di specie, considerato che l'Avv. Fucci non è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha depositato le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e c'è in atti un atto di rinuncia al mandato che riporta la sua sottoscrizione, la quale non appare ictu oculi falsa, comparandola con quella in calce alla autentica di firma contenuta nella procura alle liti a margine del ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che debba desumersi l'avvenuta rinuncia al mandato da parte del suddetto.
Il Collegio deve rilevare, parimenti, l'inammissibilità e inutilizzabilità della documentazione prodotta da parte resistente in allegato alla comparsa conclusionale, ad eccezione di quella relativa all'invalidità riconosciuta atteso che era stata già prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., trattandosi di documentazione tardiva, tenuto conto delle note preclusioni istruttorie e di allegazione derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis ai presenti procedimenti riuniti.
Infatti, l'autorizzazione dell'Asl all'erogazione del trattamento riabilitativo con livello assistenziale non residenziale ambulatoriale è del 6 agosto 2024, pertanto la parte avrebbe potuto produrla in sede di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data 10 settembre 2024. Il resistente, poi, ha prodotto un elenco di spese sostenute, senza data e sottoscrizione, che di per sé non ha alcun significato probatorio, nemmeno indiziario, considerato che nemmeno si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del dpr. 445 del 2000.
Il Collegio, infine, ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. con riferimento all'espressione “tale avvocata Emanuela Fanfani” utilizzata nella nota depositata da parte resistente il 5 settembre 2024, non essendo l'espressione in esame oggettivamente connotata da offensività.
1. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO
MAGGIORENNE FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine
Pagina 4 comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di memoria integrativa, ha chiesto che il resistente sia condannato a corrispondere al figlio un assegno di mantenimento di € 300,00 Persona_1
deducendo che il figlio non può ritenersi economicamente autosufficiente in quanto dipendente della società Sgobba Cosimo Elettrodomestici srl, con la qualifica di commesso, in forza di contratto di apprendistato professionalizzante Full Time per 40 ore settimanali, con termine del periodo formativo fissato per il 20 aprile 2022, con retribuzione mensile di € 900,00; dall'esame della documentazione prodotta risulta che il contratto di lavoro è stato stipulato in data 20 aprile
2021 con termine del periodo formativo previsto per il 20 aprile 2022; tuttavia, dalla
Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav risulta che il termine del periodo formativo era indicato per il 20 aprile 2024 (v. pag. 2 della memoria integrativa e pagg. da 8 a 12 degli allegati alla memoria integrativa).
La stessa parte ricorrente, peraltro, dopo aver dedotto con la memoria depositata il 21 aprile 2022 che il rapporto lavorativo del figlio è cessato in data 20 aprile 2022, nella memoria depositata il 15 giugno 2022 ha indicato quale scadenza del contratto di apprendistato l'anno 2023.
Parte resistente, invece, ha contestato la dedotta non autosufficienza economica del figlio in quanto assunto con regolare contratto di lavoro e adeguato alle sue aspirazioni considerato che ha scelto di non studiare (v. pag. 6 della memoria depositata il 15 dicembre 2021).
In sede presidenziale, in via provvisoria e urgente, è stata rigettata la richiesta di assegno in favore della prole (oltre alla richiesta di assegno divorzile).
Ebbene, osserva il Collegio che la domanda di parte ricorrente è ab origine inammissibile avendo la ricorrente chiesto la condanna del resistente a versare il mantenimento di € 300,00 al figlio e Per_1 atteso che “sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno
l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale
e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (cfr. ord. 34100 del
2021 che ha ribadito il principio espresso con la nota sentenza 25300 del 2013) e nel caso di specie il figlio non si è costituito né ha formulato alcuna domanda.
Pagina 5
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE FORMULATA DA PARTE
RICORRENTE.
Come noto le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se
Pagina 6 quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, nel corso del giudizio, è emerso che la ricorrente ha svolto attività lavorativa sia pure in maniera discontinua e in forza di contratti a tempo determinato, di volta in volta prorogati, con retribuzioni di circa € 388,00 mensili e, poi, di circa €
420,00 mensili;
l'ultimo rapporto di lavoro documentato agli atti risulta essere terminato in data 30 giugno 2023 (v. contratti e buste paga pagg. da 21 a 27 degli allegati al ricorso introduttivo, pag. 4 degli allegati alla nota di deposito del 14 giugno 2021 e Comunicazione Obbligatoria Unificato
Unilav e buste paga allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
La ricorrente ha ottemperato parzialmente all'ordine di esibizione del Presidente f.f., non avendo prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni né avendo indicato i saldi semestrali degli ultimi tre anni del libretto di risparmio postale lei intestato, ha prodotto una certificazione unica
2021 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2020, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo determinato di € 2.544,81 con imposta netta pari a 0 e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulta, per quel che più rileva, che è titolare di un libretto di risparmio postale e di una PostePay Evolution della quale ha allegato la lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 1 marzo
2021 dalla cui lettura risultano gli accrediti degli assegni di mantenimento previsti in capo all'odierno resistente in sede di separazione, gli accrediti della retribuzione con decorrenza da agosto 2020 e i pagamenti per canone di locazione di € 450,00 mensili;
con riferimento al canone di locazione ha prodotto il relativo contratto di cui, tuttavia, non risulta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e che, comunque, riporta quale scadenza il 2021, sicché nulla si sa sulla sua attuale perduranza;
ha dichiarato, infine, che è proprietaria di due autovetture, una Alfa IT e una
Fiat NT (v. nota di deposito del 14 giugno 2021) e di non essere proprietaria di beni immobili e quote sociali. In allegato alla memoria integrativa, ha prodotto l'attestato di avvenuto superamento il 2 dicembre 2021 dell'esame di Tecnico superiore per la valorizzazione delle imprese e dei
Pagina 7 prodotti agricoli e alimentari del made in Italy, al fine di reinserirsi nel mondo lavorativo atteso lo stato di disoccupazione protrattosi per una parte del presente giudizio come da dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa datata 3 agosto 2021 e stato occupazionale storico aggiornato al 3 marzo 2022 (v. allegati alla memoria integrativa). Nessun rilievo, infine, assume il modello ISEE prodotto in allegato al ricorso introduttivo atteso che, come noto, non è idoneo a dare effettiva contezza delle condizioni economiche di una parte, trattandosi di documento di valenza prettamente previdenziale.
In merito alle condizioni economiche di parte resistente è emerso che lo stesso è dipendente delle forze armate, ma affetto da sclerosi multipla e sottoposto a periodiche visite di idoneità, e che è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/1992 e invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 50%, come da verbali della commissione medica per l'accertamento dell'handicap e della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 7 febbraio 2023 (v. all. 3 e 3 bis alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.); ha prodotto certificazioni uniche 2019, 2020 e 2021 e, in particolare, da quest'ultima risulta che, per l'anno di imposta 2020, ha percepito redditi da lavoro con contratto a tempo indeterminato per € 36.552,89 con imposta netta di € 8.626,58 (v. all. alla memoria autorizzata depositata il 15 dicembre 2021); ha ottemperato parzialmente all'ordine di esibizione del
Presidente f.f., non avendo indicato i saldi semestrali degli ultimi tre anni del conto corrente lui intestato, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà manoscritta da cui risulta, per quel che più rileva, che è “titolare dell'appartamento” in cui vive per il quale è gravato da un mutuo di € 760,06 mensili, che è tenuto al pagamento di € 218,00 mensili per un finanziamento, di cui tuttavia non ha prodotto la documentazione contrattuale in quanto, sebbene a pag 2 della memoria autorizzata depositata il 15 dicembre 2021, riferendosi al mutuo, indica di vedere l'all. 5 alla memoria di costituzione, questo documento contiene le copie della tessera sanitaria e della carta di identità; ha dichiarato anche che è gravato da una serie di spese mensili che non sono altro che spese per utenze, tributi, oneri condominiali e di viaggio casa-lavoro e che è proprietario di una
“BMW 318 anno 2003” Ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione la lista movimenti filtrata per “Altre operazioni” dal 1 gennaio 2021 al 26 giugno 2021 del c.c. acceso presso Intesa
Sanpaolo, da cui risultano gli addebiti per il mutuo, e una quietanza di pagamento di una rata del mutuo ipotecario per l'importo di € 760,06, da cui risulta che il suddetto mutuo è a lui intestato con
268 rate mensili,
Ciò premesso, nel caso di specie, si deve ritenere che la ricorrente, che non ha nemmeno formulato capitoli di prova testimoniali, limitandosi con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. a produrre documenti senza ulteriori istanze istruttorie, non ha provato la sussistenza dei presupposti
Pagina 8 per ottenere l'assegno divorzile: da un lato non ha nemmeno adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche;
dall'altro non ha in alcun modo provato e, ancor prima, dedotto, che le sue attuali condizioni economiche, deteriori rispetto a quelle del coniuge, siano frutto di scelte condivise dalle parti in sede di matrimonio o siano conseguenza del contributo da lei fornito in costanza di matrimonio alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuna delle due parti, né che la stessa abbia sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia a causa di scelte condivise con il marito in costanza di matrimonio.
La domanda, pertanto, va rigettata perché non provata.
3. SULLA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI QUOTA DEL TFR FORMULATA DA
PARTE RICORRENTE.
La domanda è inammissibile alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere – salvo che non sia passato a nuove nozze – una percentuale dell'indennità “percepita” dall'altro coniuge “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento (Cass.
23 marzo 2004 n. 5719).” (v. Cass. sent. n. 27233 del 2008).
E' palese che nel caso di specie parte ricorrente abbia formulato la domanda in assenza dei presupposti di legge, non essendo titolare di assegno divorzile e senza aver provato l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza di parte ricorrente, la ricorrente va condannata a rifondere le spese di lite del resistente in favore del difensore dichiaratosi antistatario come liquidate in dispositivo, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del giudizio e dell'attività difensiva espletata.
5. SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. FORMULATA DA PARTE RESISTENTE.
Si ritiene che la mera inammissibilità e infondatezza delle domande di parte ricorrente giustifichino che le spese di lite di parte resistente siano poste a carico della ricorrente, mentre non si ravvisano i presupposti per ulteriori statuizioni, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 354 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne formulata da parte ricorrente.
Pagina 9 2. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente.
3. Dichiara inammissibile la domanda di attribuzione di quota del TFR formulata da parte ricorrente.
4. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente.
5. Condanna parte ricorrente a rifondere al difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario le spese di lite che liquida in € 3.809,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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