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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. R.G. 599/23 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Pegoraro e Pasquale Scuderi Parte_1
PARTE RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Savona Eugenia CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE in principalità:
- accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo assicurativo della sig. ra nella Parte_1
CP_ Gestione Commercianti
- accertare e conseguentemente dichiarare, per tutte le ragioni come sopra esposte, l'illegittimità,
l'invalidità, la nullità e l'inefficacia della pretesa contributiva fatta valere dall' nei confronti CP_1
della sig. ra con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 20230042228 del Parte_1
19/06/2023;
- accertare e conseguentemente dichiarare, per tutte le ragioni come sopra esposte, che la sig. ra nulla deve a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto del verbale Parte_1
unico di accertamento e notificazione n. 20230042228 del 19/06/2023; in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
PER CP_1
- 1 - Voglia il Giudice rigettare le domande tutte formulate dalla ricorrente nei confronti dell' in CP_1
quanto infondate in fatto ed in diritto;
Spese ed onorari di lite in ogni caso rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.23 impugnava il verbale unico di accertamento e Parte_1 notificazione n. 20230042228 a lei notificato in data del 19/06/2023 con la quale l' le CP_1
intimava, nella sua qualità di socia partecipante al lavoro aziendale nella Società AO OU s.r.l. esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature, accessori , il pagamento della somma di € 20.902,14 a titolo di contributi alla Gestione CP_ commercianti e somme aggiuntive, riferiti al periodo 01/07/2018 – 14/03/2023
Il procuratore della ricorrente esponeva : che ha ricoperto la carica di socia e amministratore unico della AO OU s.r.l. dal Parte_1
05/07/2018 al 14/03/2023 , data in cui ha assunto la carica di procuratrice speciale;
che la sig. ra ha svolto attività di lavoro subordinato come commessa presso la Parte_1 [...]
esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, CP_2
calzature, accessori, ecc., nella unità locale ubicata in Borgo Virgilio (MN) strada Cisa n. 1/A, dal
01/01/2017 al 28/02/2023 ; che la ricorrente ha ricoperto anche la carica di amministratore unico presso la N.H. OU s.r.l. dal
03/06/2016 al 15/03/2022, consigliere della S.C. s.r.l. dal 20/12/2016 al 14/03/2023, amministratore della Immobiliare F. YW s.r.l. dal 23/11/2018 al 14/03/2023 e amministratore unico della AO
Italy Business Management s.r.l. dal 15/10/2021 al 14/03/2023; che la AO OU s.r.l. esercita attività di commercio al dettaglio, all'ingrosso e ogni altra forma di articoli di abbigliamento, calzature, accessori ecc. presso la propria sede in PO NT
(MN) via Cisa n. 1; che nella qualità di amministratore unico della AO OU s.r.l., la ricorrente è stata investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, quest'ultimi, tuttavia, previa autorizzazione dei soci;
che in seno alla società della quale è stata amministratore, la sig. ra ha determinato la Parte_1
politica aziendale e, in tale sua veste, ha tenuto rapporti con fornitori, istituti bancari, enti pubblici, nonché con gli Studi di consulenza e tributari per gli adempimenti in materia di fisco, di bilancio etc. a tali Studi demandati, provvedendo alla sottoscrizione di atti e documenti;
che la ricorrente ha stipulato, fra gli altri, i contratti di lavoro subordinato e autonomo, selezionando il relativo personale al quale comunicava le strategie aziendali e forniva le direttive di massima;
- 2 - che in seno alla AO OU s.r.l la sig. ra non ha esercitato attività ulteriori rispetto a Parte_1
quelle attribuitegli in qualità di amministratore.; che la AO OU s.r.l si avvaleva e si avvale, per l'esercizio delle attività aziendali, di dipendenti e collaboratori autonomi e , in particolare, la vendita dei prodotti è effettuata attraverso una pluralità di dipendenti e agenti, presso il magazzino sono addetti sei operai, il personale impiegatizio provvede alla redazione inventari e inserimento nei listini dei prodotti e dei prezzi, alla predisposizione e redazione della contabilità aziendale, emissione fatture di vendita e pagamenti dei fornitori, nonché alla gestione della logistica.
Tanto premesso, in punto di diritto ricordava che fa capo all' l'onere della prova in ordine ai CP_1
fatti costitutivi giustificanti la pretesa contributiva e deduceva , con ampie e articolate motivazioni , che l' non ha minimamente dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dalla Controparte_3 legge n. 662 del 1996 ai fini dell'iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti
In estrema intesi rilevava che nessun accertamento di fatto è stato condotto sui requisiti di
“prevalenza e abitualità” delle prestazioni della sig. ra che dal tenore letterale del Parte_1
CP_ verbale dell' si evince che l'unico elemento addotto dall' a sostegno dell'iscrizione CP_3
d'ufficio è stata la carica di socio ricoperta in seno alla Società e che si si tratta di un assunto in contrasto con le disposizioni che regolano la previdenza dei lavoratori autonomi, con le indicazioni operative fornite dallo stesso nonché con una giurisprudenza del tutto consolidata CP_3
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso . CP_1
In punto di fatto il procuratore dell' rilevava , in sintesi, che in data 21/03/2023 è stata avviata CP_1
una verifica ispettiva, con mandato limitato, nei confronti della ditta F & H GROUP S.r.l., con sede
Legale in SC (BS) Via F. Cavallotti n. 4 e sede operativa in Borgo Virgilio (MN) strada Cisa
1/A, conseguente all'accertamento ispettivo avviato nei confronti della NIHAO GROUP S.r.l. (CF:
iniziato con primo accesso del 05/04/2022 e conclusi con Verbale di Accertamento P.IVA_1
n. 2022002566/DDL; che l'accertamento è stato limitato alla verifica degli elementi costituenti il rapporto di lavoro dipendente, in essere tra la ditta F & H GROUP S.r.l. e la sig.ra e che dalle Parte_2
verifiche effettuate consultando gli archivi della CCIAA, risulta che la sig.ra oltre ad Parte_1
essere socia al 20% della NIHAO GROUP S.r.l. , ricopre o ha ricoperto 16.1\2.2022 le innumerevoli cariche sociali già elencate dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
- 3 - Sottolineava che dagli accertamenti svolti sulla base della documentazione esaminata ed acquisita e delle spontanee dichiarazioni raccolte nell'ambito dell'attività ispettiva, è stato accertato che la sig.ra Parte_1
− era presente nei locali di PO NT – Via Cisa 1 della NIHAO GROUP S.r.l. all'atto dell'accesso ispettivo ivi effettuato in data 05/04/2022,
− è presente pressoché quotidianamente presso i locali ubicati in PO NT – Via Cisa 1 della NIHAO GROUP S.r.l.,
− risulta essere punto di riferimento del personale dipendente, operante presso i locali di PO
NT Via Cisa 1 della NIHAO GROUP S.r.l., per risolvere i problemi che possono scaturire all'interno dell'azienda;
− non risulta essere mai stata presente e quindi non avere mai prestato attività lavorativa, presso locali della F & H GROUP S.r.l. ubicati in Borgo Virgilio (MN) strada Cisa 1/A;
Deduceva che alla luce di quanto accertato, i funzionari di vigilanza ispettiva hanno ritenuto inverosimile che la sig.ra riuscisse a far coesistere la figura di lavoratrice dipendente Parte_1
con quella di Amministratore Unico di quattro aziende e Procuratrice Speciale di una ulteriore ditta e , conseguentemente, hanno proceduto , con il Verbale Unico di Accertamento n. 2023004067 del
19.6.2023 a carico della (in atti), ad annullare i flussi contributivi relativi alla CP_2 lavoratrice oggetto dell'accertamento, per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2023 ed hanno notificato alla ricorrente il verbale n. 20230042228 del 19/06/2023, di analogo contenuto, oggetto del presente giudizio.
In punto di diritto deduceva , con ampie e argomentate motivazioni , che i verbalizzanti hanno legittimamente e doverosamente proceduto alla iscrizione d'ufficio della ricorrente nella Gestione
Commercianti per l'attività svolta in favore della NIHAO GROUP S.r.l.. in quanto dagli accertamenti ispettivi è emerso come l'attività svolta dalla ricorrente in favore della NIHAO
GROUP S.r.l – di cui, la sig.ra è socia e amministratore unico – fosse identificabile con Pt_1
quella tipica del socio con funzioni dirigenziali, che partecipa al lavoro aziendale con carattere di continuità, abitualità e prevalenza
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , con prova testimoniale e mediante l'acquisizione dei verbali di causa del procedimento RG 1633/2023 pendente avanti al
Tribunale di SC , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Innanzitutto occorre chiarire che l'ispezione avviata in data 21.3.2023 nei confronti della
[...]
- con sede legale in SC e sede operativa in Borgo Virgilio (MN) - , conseguente CP_2
- 4 - all'accertamento ispettivo avviato nei confronti della NIHAO GROUP SRL - con sede legale e operativa in PO NT, via Cisa n. 1- è sfociata nella elaborazione di due verbali di accertamento.
Si tratta del Verbale Unico di Accertamento n. 2023004067 del 19.6.2023 a carico della
[...]
con il quale sono stati annullati i flussi contributivi relativi alla ricorrente per il periodo CP_2
dal 01/01/2017 al 28/02/2023 a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la ricorrente e nel periodo 1.1.17- 28.2.2 3 e del verbale n. CP_2
20230042228 del 19/06/2023 con il quale si è proceduto alla iscrizione di ai fini Parte_1
contributivi e previdenziali alla Gestione Commercianti presso la competente sede con CP_1
imposizione contributiva relativa al periodo 1.7.18-14.3.23 .
Il primo verbale ha dato origine ad una vertenza che è stata incardinata , per competenza funzionale, avanti al Tribunale di SC e dal secondo è scaturita la presente controversia che quindi, sia pure “intersecandosi” per alcuni aspetti con la prima, ha ad oggetto soltanto la valutazione dei presupposti per la iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti.
Detto questo , non vi è dubbio che la vicenda in esame sia anomala , così come è “singolare “ che una sola persona fisica rivesta su di se' un numero così ampio di cariche sociali;
è ancora piu' sorprendente che quella stessa persona fisica abbia avuto il tempo e , sia riuscita - in un lasso temporale sostanzialmente coincidente - a gestire e amministrare tutte le società in cui appare come organo amministratore e , contemporaneamente, a fare la commessa in uno degli esercizi commerciali gestiti da una della società dalla stessa amministrata .
E' evidente ed è normale che dette “ peculiarità ” abbiamo fatto sospettare gli ispettori dell' . CP_1
Tuttavia , non puo' essere trascurata la circostanza che nella vertenza al vaglio di questo Tribunale detta anomalia incide solo indirettamente in quanto dall' eventuale disconoscimento del lavoro subordinato ( sottoposto alla sola valutazione del Tribunale di SC) non scaturirebbe comunque in via automatica la legittimità della iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti che ha dei presupposti specifici , segnatamente indicati da norme di legge e oggetto di una pluriennale e ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale .
Detto questo analizziamo la disciplina vigente.
E 'noto che per quanto riguarda la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dall'art.1, comma 203 della L. 23 dicembre
1996, n. 662, che ha sostituito l'art. 29, comma 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160 e che così prevede:
"l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano
- 5 - in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Ne deriva che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è che vi sia un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare - coadiuvante o, nel caso di società di persone o di s.r.l., come nel caso di specie, dal socio che fornisca il proprio personale apporto all'attività commerciale in maniera abituale e prevalente.
In particolare, per quanto riguarda quest'ultima condizione, è necessaria la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia questa gestita in forma individuale, sia questa gestita in forma societaria.
Ciò perché, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella risalente sentenza n.3240/2010, l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa (per evitare, in particolare, che i soci che prestano attività lavorativa all'interno della società, utilizzino lo schermo della società per sfuggire alla contribuzione previdenziale). CP_ E' poi evidente che spetta all' fornire la prova della ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione del socio alla Gestione Commercianti.
Va altresì chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società
a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico , come detto, dell' ) sono da CP_1
riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società e ciò al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del
1995.
Ed invero, il citato art.1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 208, dispone che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
- 6 - la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. …”.
Questo comma è stato interessato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art.12, comma 11, del d.l. 78/2010 (conv. con modificazioni nella l.122/2010), che ha statuito che lo stesso si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, mentre restano esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.2, comma 26, della l.335/95, ossia la c.d. Gestione Separata
CP_ Tali essendo i principi, ritiene il Tribunale che l' non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico di fornire elementi presuntivi, univoci e concordanti, che dimostrino che la ricorrente abbia fornito un apporto abituale e prevalente all'interno della NIHAO GROUP SRL di cui è socia del tutto distinto da quello riconducibile al suo ruolo di amministratore unico.
Al contrario , l'istruttoria espletata ha consentito di acclarare con un sufficiente tasso di sicurezza che a esercitato in seno alla NIHAO GROUP srl , con sede in PO NT , v. Parte_1
Cisa n. 1 funzioni, compiti e prerogative proprie di un A.U.
, dipendente in qualità di impiegata della NIHAO GROUP dal 2020 al 2023 , ha CP_4 dichiarato : “premetto che io ho prima di essere assunta dalla AO Italy ho sempre lavorato Parte presso la sede di PO NT . La sig. era amministratore della AO OU per quanto ne so;
io non la vedevo tutti i giorni a PO NT , quando veniva firmava i contratti con i fornitori o parlava con i commercialisti Si tratteneva un tempo variabile ( cinque minuti , un 'ora , piu' di un ora ), dipendeva dalle necessità . Io non posso essere piu' precisa perché io facevo il mio lavoro ( mi occupo di fare gli ordini) non guardavo lei . In caso di problemi io , di solito, contattavo
Parte i fornitori e solo se non riuscivo a risolverli da sola chiedevo a .
, dopo aver confermato la dichiarazione resa agli ispettori in data 5.4.22 , ha Persona_1 CP_1
Parte_ precisato “ quando veniva a PO NT si tratteneva mediamente un paio di ore . Io mi rapportava con lei quando avevo necessità di avere una conferma definitiva in ordine ai
Parte preventivi già approvati dalla mia responsabile;
mi rivolgevo inoltre alla sig. quando avevo particolari problemi;
inoltre la ricorrente si informava in ordine all'andamento del mio lavoro da Parte_ me o dalla mia responsabile (...) quando ho detto agli ispettori che vedevo quasi ogni giorno
a PO NT intendevo dire che la vedevo circa 4 giorni alla settimana , dipendeva dalle scadenze , dalle urgenze, dalle esigenze di coordinare il personale o altro . era il Per_2 mio capo in PO NT e coordinava tutto il personale dell'ufficio ( a quel tempo eravamo
- 7 - Parte_ 3/4 impiegati e quindi la ricorrente coordinava 3/ 4 impiegati ) . trattava con le banche e con gli studi di consulenza . Io ho fatto il colloquio di lavoro con la mia responsabile ma il mio Parte_ contratto di lavoro l'ha firmato la sig.
L'apparente discrasia tra la dichiarazione rilasciata agli ispettori e quella resa avanti al Tribunale ( la Parte sig. è quasi ogni giorno qui ) assume connotazioni diverse se solo si considera che la teste Parte ha riferito espressamente agli ispettori che si occupava di amministrazione e Persona_1
che detta teste nulla ha riferito ai verbalizzanti in merito alla durata della presenza giornaliera della ricorrente presso l'esercizio commerciale di PO NT .
, consulente del lavoro sia della NIHAO GROUP SRL che della Controparte_5 CP_2 dalla costituzione di entrambe le società, ha riferito : “ nel periodo per cui è causa io mi recavo saltuariamente ( mediamente (indicativamente una volta ogni 4 mesi) presso gli uffici della AO
OU a PO NT Il mio studio di consulenza gestisce le buste paga e si occupa della costituzione dei rapporti di lavoro di entrambe le società Il punto di riferimento mio e delle mie collaboratrici per entrambe le società è sempre stato rappresentato dagli uffici amministrativi di
PO NT quindi se il mio studio aveva necessità di qualsiasi tipo, in ordine a entrambe le Parte_ società, contattava la sig. o le impiegate dell'ufficio di PO NT;
preciso che molto Parte_ spesso ci rapportavamo con le impiegate (delegate dalla sig. a trattare con il mio studio) perché la ricorrente spesso non era presente a PO NT .
, dipendente della NIHAO GROUP srl dal 2020 al 2023, ha riferito: “ nel periodo CP_6
Parte per cui è causa io vedevo la sig. in azienda uno o due volte la settimana , si tratteneva un tempo variabile ( un'ora o due ore a seconda della necessità ) non so dire di cosa si occupava esattamente .Non so dire se lavorasse a Borgo Virgilio
Le argomentazioni svolte in ordine alla dichiarazione e alla deposizione del teste Persona_1
possono parzialmente estendersi a quelle rese dalle testi e Tes_1 [...]
infatti, dopo aver confermato anch'essa la dichiarazione resa agli ispettori Testimone_2
Parte_
, ha precisato “io e la sig. lavoriamo in due ale separate della sede di PO e di CP_1
conseguenza non posso dire quante volte la vedo in un giorno e non so dire quanto si trattenesse neppure in via di approssimazione . A volte l'ho “vista entrare e uscire” . Sicuramente non aveva Parte un orario fisso La sig. si occupava della gestione dell'azienda per quanto riguarda
l'amministrazione , era per il personale un punto di riferimento/una responsabile . So che questo era il suo ruolo in azienda anche se per le mia mansioni io interagivo poco con lei. So che veniva interpellata per esempio per quesiti in ordine alla posizione contrattuale dei singoli dipendenti Parte_ concordava con i fornitori le condizioni di acquisto, autorizzava i preventivi per i trasporti ed
- 8 - era il riferimento per assunzioni e la sottoscrizione dei contratti di lavoro del personale Nel periodo dalla mia assunzione al marzo 2023 vi erano , se non vado errata , una decina/12 dipendenti fra magazzinieri e impiegati che si occupano delle mansioni dettagliatamente indicate al punto 9 del ricorso .
La teste agli ispettori aveva dichiarato che era generalmente presente in Tes_1 CP_1 Parte_1
azienda e che la vedeva tutti i giorni in cui è presente
Vi è da aggiungere che la suddetta teste era tirocinante e che ha potuto riferire per un periodo di tempo limitato , essendo stata assunta soltanto in data 1.3.2022
, dopo avere, al pari delle due colleghe, confermato la dichiarazione resa agli Parte_3
Parte ispettori INL in data 5.4.22 ( nella quale , tra l'altro , si legge “ vedo sempre in ufficio la sig. che qui è un punto di riferimento”) ha precisato quanto segue : “ io dal 2019 alla maternità di Parte_
non ho avuto alcun rapporto con la ricorrente , ho cominciato a interagire con Per_3
allorchè la mia responsabile (che noi chiamiamo ) è andata in maternità ma non so dire Per_3
Parte_ esattamente il periodo , credo verso la fine del 2021 ; io e ci sentiamo e ci sentivamo per telefono e per messaggio quando vi è /era necessità . Ho dichiarato agli ispettori che vedevo Parte_ sempre in ufficio la sig. ma non è vero perché in realta' io la vedevo solo quando avevo necessità di confrontarmi con lei posto che non avevo piu' nessun altro che sovrintendeva al mio lavoro e lo controllava . La vedevo mediamente due o tre giorni la settimana e ella si tratteneva con me il tempo necessario a risolvere le eventuali problematiche e per verificare come procedeva il mio lavoro , a volte si tratteneva con me un quarto d'ora , a volte di piu' , dipendeva dalle necessità
La teste , dopo aver confermato di aver avuto contezza della dichiarazione sottoscritta avanti agli
Parte_ ispettori, ha affermato che la sig. si occupava dei colloqui e delle assunzioni del personale
(“io però ho fatto colloquio con ) , ha confermato che la ricorrente svolgeva compiti Per_3
tipicamente gestori e che AO OU s.r.l si avvaleva e si avvale, per l'esercizio delle attività aziendali, di dipendenti e collaboratori autonomi e che in particolare la vendita dei prodotti è effettuata attraverso una pluralità di dipendenti e agenti, che presso il magazzino sono addetti sei operai, che il personale impiegatizio provvede alla redazione inventari e inserimento nei listini dei prodotti e dei prezzi, alla predisposizione e redazione della contabilità aziendale, alla emissione fatture di vendita e ai pagamenti dei fornitori nonche ' alla gestione della logistica.
In definitiva , i risultati della istruttoria orale espletata vanno nella direzione di un impegno della ricorrente presso la AO OU srl volto ad amministrare “in senso lato” la società di cui era socia.
Se poi si analizzano le deposizioni rese dai testi escussi dal Tribunale di SC , si ha una robusta conferma che la ricorrente in effetti , nel periodo nella quale è stata iscritta dall' d'ufficio nella CP_1
- 9 - gestione commercianti, svolgeva in realtà la sua attività abituale in qualità di lavoratrice subordinata presso l'unità produttiva di Borgo Virgilio della;
circostanza questa che CP_2
escluderebbe , già di per sé , la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione della stessa nella gestione commercianti .
Non resta che accogliere il ricorso e dichiarare che nulla deve a titolo di contributi Parte_1
previdenziali e somme aggiuntive oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n.
20230042228 del 19/06/2023 qui impugnato.
Tuttavia le spese di lite non seguono la soccombenza tenuto conto delle “anomalie” di cui si è accennato in premessa e poiché l'accertamento si fonda su dichiarazioni dal contenuto in parte equivoco e sicuramente in grado di forviare le valutazioni degli ispettori che le hanno CP_1
raccolte
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione assorbita o disattesa , così provvede: accoglie il ricorso e , per l'effetto, dichiara che nulla deve a a titolo di contributi Parte_1 CP_1
previdenziali e somme aggiuntive oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n.
20230042228 del 19/06/2023; dichiara compensate fra le parti le spese di lite fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Così deciso in Mantova, 12/02/2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. R.G. 599/23 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Pegoraro e Pasquale Scuderi Parte_1
PARTE RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Savona Eugenia CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE in principalità:
- accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo assicurativo della sig. ra nella Parte_1
CP_ Gestione Commercianti
- accertare e conseguentemente dichiarare, per tutte le ragioni come sopra esposte, l'illegittimità,
l'invalidità, la nullità e l'inefficacia della pretesa contributiva fatta valere dall' nei confronti CP_1
della sig. ra con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 20230042228 del Parte_1
19/06/2023;
- accertare e conseguentemente dichiarare, per tutte le ragioni come sopra esposte, che la sig. ra nulla deve a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto del verbale Parte_1
unico di accertamento e notificazione n. 20230042228 del 19/06/2023; in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
PER CP_1
- 1 - Voglia il Giudice rigettare le domande tutte formulate dalla ricorrente nei confronti dell' in CP_1
quanto infondate in fatto ed in diritto;
Spese ed onorari di lite in ogni caso rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.23 impugnava il verbale unico di accertamento e Parte_1 notificazione n. 20230042228 a lei notificato in data del 19/06/2023 con la quale l' le CP_1
intimava, nella sua qualità di socia partecipante al lavoro aziendale nella Società AO OU s.r.l. esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature, accessori , il pagamento della somma di € 20.902,14 a titolo di contributi alla Gestione CP_ commercianti e somme aggiuntive, riferiti al periodo 01/07/2018 – 14/03/2023
Il procuratore della ricorrente esponeva : che ha ricoperto la carica di socia e amministratore unico della AO OU s.r.l. dal Parte_1
05/07/2018 al 14/03/2023 , data in cui ha assunto la carica di procuratrice speciale;
che la sig. ra ha svolto attività di lavoro subordinato come commessa presso la Parte_1 [...]
esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, CP_2
calzature, accessori, ecc., nella unità locale ubicata in Borgo Virgilio (MN) strada Cisa n. 1/A, dal
01/01/2017 al 28/02/2023 ; che la ricorrente ha ricoperto anche la carica di amministratore unico presso la N.H. OU s.r.l. dal
03/06/2016 al 15/03/2022, consigliere della S.C. s.r.l. dal 20/12/2016 al 14/03/2023, amministratore della Immobiliare F. YW s.r.l. dal 23/11/2018 al 14/03/2023 e amministratore unico della AO
Italy Business Management s.r.l. dal 15/10/2021 al 14/03/2023; che la AO OU s.r.l. esercita attività di commercio al dettaglio, all'ingrosso e ogni altra forma di articoli di abbigliamento, calzature, accessori ecc. presso la propria sede in PO NT
(MN) via Cisa n. 1; che nella qualità di amministratore unico della AO OU s.r.l., la ricorrente è stata investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, quest'ultimi, tuttavia, previa autorizzazione dei soci;
che in seno alla società della quale è stata amministratore, la sig. ra ha determinato la Parte_1
politica aziendale e, in tale sua veste, ha tenuto rapporti con fornitori, istituti bancari, enti pubblici, nonché con gli Studi di consulenza e tributari per gli adempimenti in materia di fisco, di bilancio etc. a tali Studi demandati, provvedendo alla sottoscrizione di atti e documenti;
che la ricorrente ha stipulato, fra gli altri, i contratti di lavoro subordinato e autonomo, selezionando il relativo personale al quale comunicava le strategie aziendali e forniva le direttive di massima;
- 2 - che in seno alla AO OU s.r.l la sig. ra non ha esercitato attività ulteriori rispetto a Parte_1
quelle attribuitegli in qualità di amministratore.; che la AO OU s.r.l si avvaleva e si avvale, per l'esercizio delle attività aziendali, di dipendenti e collaboratori autonomi e , in particolare, la vendita dei prodotti è effettuata attraverso una pluralità di dipendenti e agenti, presso il magazzino sono addetti sei operai, il personale impiegatizio provvede alla redazione inventari e inserimento nei listini dei prodotti e dei prezzi, alla predisposizione e redazione della contabilità aziendale, emissione fatture di vendita e pagamenti dei fornitori, nonché alla gestione della logistica.
Tanto premesso, in punto di diritto ricordava che fa capo all' l'onere della prova in ordine ai CP_1
fatti costitutivi giustificanti la pretesa contributiva e deduceva , con ampie e articolate motivazioni , che l' non ha minimamente dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dalla Controparte_3 legge n. 662 del 1996 ai fini dell'iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti
In estrema intesi rilevava che nessun accertamento di fatto è stato condotto sui requisiti di
“prevalenza e abitualità” delle prestazioni della sig. ra che dal tenore letterale del Parte_1
CP_ verbale dell' si evince che l'unico elemento addotto dall' a sostegno dell'iscrizione CP_3
d'ufficio è stata la carica di socio ricoperta in seno alla Società e che si si tratta di un assunto in contrasto con le disposizioni che regolano la previdenza dei lavoratori autonomi, con le indicazioni operative fornite dallo stesso nonché con una giurisprudenza del tutto consolidata CP_3
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso . CP_1
In punto di fatto il procuratore dell' rilevava , in sintesi, che in data 21/03/2023 è stata avviata CP_1
una verifica ispettiva, con mandato limitato, nei confronti della ditta F & H GROUP S.r.l., con sede
Legale in SC (BS) Via F. Cavallotti n. 4 e sede operativa in Borgo Virgilio (MN) strada Cisa
1/A, conseguente all'accertamento ispettivo avviato nei confronti della NIHAO GROUP S.r.l. (CF:
iniziato con primo accesso del 05/04/2022 e conclusi con Verbale di Accertamento P.IVA_1
n. 2022002566/DDL; che l'accertamento è stato limitato alla verifica degli elementi costituenti il rapporto di lavoro dipendente, in essere tra la ditta F & H GROUP S.r.l. e la sig.ra e che dalle Parte_2
verifiche effettuate consultando gli archivi della CCIAA, risulta che la sig.ra oltre ad Parte_1
essere socia al 20% della NIHAO GROUP S.r.l. , ricopre o ha ricoperto 16.1\2.2022 le innumerevoli cariche sociali già elencate dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
- 3 - Sottolineava che dagli accertamenti svolti sulla base della documentazione esaminata ed acquisita e delle spontanee dichiarazioni raccolte nell'ambito dell'attività ispettiva, è stato accertato che la sig.ra Parte_1
− era presente nei locali di PO NT – Via Cisa 1 della NIHAO GROUP S.r.l. all'atto dell'accesso ispettivo ivi effettuato in data 05/04/2022,
− è presente pressoché quotidianamente presso i locali ubicati in PO NT – Via Cisa 1 della NIHAO GROUP S.r.l.,
− risulta essere punto di riferimento del personale dipendente, operante presso i locali di PO
NT Via Cisa 1 della NIHAO GROUP S.r.l., per risolvere i problemi che possono scaturire all'interno dell'azienda;
− non risulta essere mai stata presente e quindi non avere mai prestato attività lavorativa, presso locali della F & H GROUP S.r.l. ubicati in Borgo Virgilio (MN) strada Cisa 1/A;
Deduceva che alla luce di quanto accertato, i funzionari di vigilanza ispettiva hanno ritenuto inverosimile che la sig.ra riuscisse a far coesistere la figura di lavoratrice dipendente Parte_1
con quella di Amministratore Unico di quattro aziende e Procuratrice Speciale di una ulteriore ditta e , conseguentemente, hanno proceduto , con il Verbale Unico di Accertamento n. 2023004067 del
19.6.2023 a carico della (in atti), ad annullare i flussi contributivi relativi alla CP_2 lavoratrice oggetto dell'accertamento, per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2023 ed hanno notificato alla ricorrente il verbale n. 20230042228 del 19/06/2023, di analogo contenuto, oggetto del presente giudizio.
In punto di diritto deduceva , con ampie e argomentate motivazioni , che i verbalizzanti hanno legittimamente e doverosamente proceduto alla iscrizione d'ufficio della ricorrente nella Gestione
Commercianti per l'attività svolta in favore della NIHAO GROUP S.r.l.. in quanto dagli accertamenti ispettivi è emerso come l'attività svolta dalla ricorrente in favore della NIHAO
GROUP S.r.l – di cui, la sig.ra è socia e amministratore unico – fosse identificabile con Pt_1
quella tipica del socio con funzioni dirigenziali, che partecipa al lavoro aziendale con carattere di continuità, abitualità e prevalenza
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , con prova testimoniale e mediante l'acquisizione dei verbali di causa del procedimento RG 1633/2023 pendente avanti al
Tribunale di SC , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Innanzitutto occorre chiarire che l'ispezione avviata in data 21.3.2023 nei confronti della
[...]
- con sede legale in SC e sede operativa in Borgo Virgilio (MN) - , conseguente CP_2
- 4 - all'accertamento ispettivo avviato nei confronti della NIHAO GROUP SRL - con sede legale e operativa in PO NT, via Cisa n. 1- è sfociata nella elaborazione di due verbali di accertamento.
Si tratta del Verbale Unico di Accertamento n. 2023004067 del 19.6.2023 a carico della
[...]
con il quale sono stati annullati i flussi contributivi relativi alla ricorrente per il periodo CP_2
dal 01/01/2017 al 28/02/2023 a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la ricorrente e nel periodo 1.1.17- 28.2.2 3 e del verbale n. CP_2
20230042228 del 19/06/2023 con il quale si è proceduto alla iscrizione di ai fini Parte_1
contributivi e previdenziali alla Gestione Commercianti presso la competente sede con CP_1
imposizione contributiva relativa al periodo 1.7.18-14.3.23 .
Il primo verbale ha dato origine ad una vertenza che è stata incardinata , per competenza funzionale, avanti al Tribunale di SC e dal secondo è scaturita la presente controversia che quindi, sia pure “intersecandosi” per alcuni aspetti con la prima, ha ad oggetto soltanto la valutazione dei presupposti per la iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti.
Detto questo , non vi è dubbio che la vicenda in esame sia anomala , così come è “singolare “ che una sola persona fisica rivesta su di se' un numero così ampio di cariche sociali;
è ancora piu' sorprendente che quella stessa persona fisica abbia avuto il tempo e , sia riuscita - in un lasso temporale sostanzialmente coincidente - a gestire e amministrare tutte le società in cui appare come organo amministratore e , contemporaneamente, a fare la commessa in uno degli esercizi commerciali gestiti da una della società dalla stessa amministrata .
E' evidente ed è normale che dette “ peculiarità ” abbiamo fatto sospettare gli ispettori dell' . CP_1
Tuttavia , non puo' essere trascurata la circostanza che nella vertenza al vaglio di questo Tribunale detta anomalia incide solo indirettamente in quanto dall' eventuale disconoscimento del lavoro subordinato ( sottoposto alla sola valutazione del Tribunale di SC) non scaturirebbe comunque in via automatica la legittimità della iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti che ha dei presupposti specifici , segnatamente indicati da norme di legge e oggetto di una pluriennale e ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale .
Detto questo analizziamo la disciplina vigente.
E 'noto che per quanto riguarda la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dall'art.1, comma 203 della L. 23 dicembre
1996, n. 662, che ha sostituito l'art. 29, comma 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160 e che così prevede:
"l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano
- 5 - in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Ne deriva che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è che vi sia un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare - coadiuvante o, nel caso di società di persone o di s.r.l., come nel caso di specie, dal socio che fornisca il proprio personale apporto all'attività commerciale in maniera abituale e prevalente.
In particolare, per quanto riguarda quest'ultima condizione, è necessaria la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia questa gestita in forma individuale, sia questa gestita in forma societaria.
Ciò perché, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella risalente sentenza n.3240/2010, l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa (per evitare, in particolare, che i soci che prestano attività lavorativa all'interno della società, utilizzino lo schermo della società per sfuggire alla contribuzione previdenziale). CP_ E' poi evidente che spetta all' fornire la prova della ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione del socio alla Gestione Commercianti.
Va altresì chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società
a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico , come detto, dell' ) sono da CP_1
riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società e ciò al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del
1995.
Ed invero, il citato art.1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 208, dispone che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
- 6 - la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. …”.
Questo comma è stato interessato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art.12, comma 11, del d.l. 78/2010 (conv. con modificazioni nella l.122/2010), che ha statuito che lo stesso si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, mentre restano esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.2, comma 26, della l.335/95, ossia la c.d. Gestione Separata
CP_ Tali essendo i principi, ritiene il Tribunale che l' non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico di fornire elementi presuntivi, univoci e concordanti, che dimostrino che la ricorrente abbia fornito un apporto abituale e prevalente all'interno della NIHAO GROUP SRL di cui è socia del tutto distinto da quello riconducibile al suo ruolo di amministratore unico.
Al contrario , l'istruttoria espletata ha consentito di acclarare con un sufficiente tasso di sicurezza che a esercitato in seno alla NIHAO GROUP srl , con sede in PO NT , v. Parte_1
Cisa n. 1 funzioni, compiti e prerogative proprie di un A.U.
, dipendente in qualità di impiegata della NIHAO GROUP dal 2020 al 2023 , ha CP_4 dichiarato : “premetto che io ho prima di essere assunta dalla AO Italy ho sempre lavorato Parte presso la sede di PO NT . La sig. era amministratore della AO OU per quanto ne so;
io non la vedevo tutti i giorni a PO NT , quando veniva firmava i contratti con i fornitori o parlava con i commercialisti Si tratteneva un tempo variabile ( cinque minuti , un 'ora , piu' di un ora ), dipendeva dalle necessità . Io non posso essere piu' precisa perché io facevo il mio lavoro ( mi occupo di fare gli ordini) non guardavo lei . In caso di problemi io , di solito, contattavo
Parte i fornitori e solo se non riuscivo a risolverli da sola chiedevo a .
, dopo aver confermato la dichiarazione resa agli ispettori in data 5.4.22 , ha Persona_1 CP_1
Parte_ precisato “ quando veniva a PO NT si tratteneva mediamente un paio di ore . Io mi rapportava con lei quando avevo necessità di avere una conferma definitiva in ordine ai
Parte preventivi già approvati dalla mia responsabile;
mi rivolgevo inoltre alla sig. quando avevo particolari problemi;
inoltre la ricorrente si informava in ordine all'andamento del mio lavoro da Parte_ me o dalla mia responsabile (...) quando ho detto agli ispettori che vedevo quasi ogni giorno
a PO NT intendevo dire che la vedevo circa 4 giorni alla settimana , dipendeva dalle scadenze , dalle urgenze, dalle esigenze di coordinare il personale o altro . era il Per_2 mio capo in PO NT e coordinava tutto il personale dell'ufficio ( a quel tempo eravamo
- 7 - Parte_ 3/4 impiegati e quindi la ricorrente coordinava 3/ 4 impiegati ) . trattava con le banche e con gli studi di consulenza . Io ho fatto il colloquio di lavoro con la mia responsabile ma il mio Parte_ contratto di lavoro l'ha firmato la sig.
L'apparente discrasia tra la dichiarazione rilasciata agli ispettori e quella resa avanti al Tribunale ( la Parte sig. è quasi ogni giorno qui ) assume connotazioni diverse se solo si considera che la teste Parte ha riferito espressamente agli ispettori che si occupava di amministrazione e Persona_1
che detta teste nulla ha riferito ai verbalizzanti in merito alla durata della presenza giornaliera della ricorrente presso l'esercizio commerciale di PO NT .
, consulente del lavoro sia della NIHAO GROUP SRL che della Controparte_5 CP_2 dalla costituzione di entrambe le società, ha riferito : “ nel periodo per cui è causa io mi recavo saltuariamente ( mediamente (indicativamente una volta ogni 4 mesi) presso gli uffici della AO
OU a PO NT Il mio studio di consulenza gestisce le buste paga e si occupa della costituzione dei rapporti di lavoro di entrambe le società Il punto di riferimento mio e delle mie collaboratrici per entrambe le società è sempre stato rappresentato dagli uffici amministrativi di
PO NT quindi se il mio studio aveva necessità di qualsiasi tipo, in ordine a entrambe le Parte_ società, contattava la sig. o le impiegate dell'ufficio di PO NT;
preciso che molto Parte_ spesso ci rapportavamo con le impiegate (delegate dalla sig. a trattare con il mio studio) perché la ricorrente spesso non era presente a PO NT .
, dipendente della NIHAO GROUP srl dal 2020 al 2023, ha riferito: “ nel periodo CP_6
Parte per cui è causa io vedevo la sig. in azienda uno o due volte la settimana , si tratteneva un tempo variabile ( un'ora o due ore a seconda della necessità ) non so dire di cosa si occupava esattamente .Non so dire se lavorasse a Borgo Virgilio
Le argomentazioni svolte in ordine alla dichiarazione e alla deposizione del teste Persona_1
possono parzialmente estendersi a quelle rese dalle testi e Tes_1 [...]
infatti, dopo aver confermato anch'essa la dichiarazione resa agli ispettori Testimone_2
Parte_
, ha precisato “io e la sig. lavoriamo in due ale separate della sede di PO e di CP_1
conseguenza non posso dire quante volte la vedo in un giorno e non so dire quanto si trattenesse neppure in via di approssimazione . A volte l'ho “vista entrare e uscire” . Sicuramente non aveva Parte un orario fisso La sig. si occupava della gestione dell'azienda per quanto riguarda
l'amministrazione , era per il personale un punto di riferimento/una responsabile . So che questo era il suo ruolo in azienda anche se per le mia mansioni io interagivo poco con lei. So che veniva interpellata per esempio per quesiti in ordine alla posizione contrattuale dei singoli dipendenti Parte_ concordava con i fornitori le condizioni di acquisto, autorizzava i preventivi per i trasporti ed
- 8 - era il riferimento per assunzioni e la sottoscrizione dei contratti di lavoro del personale Nel periodo dalla mia assunzione al marzo 2023 vi erano , se non vado errata , una decina/12 dipendenti fra magazzinieri e impiegati che si occupano delle mansioni dettagliatamente indicate al punto 9 del ricorso .
La teste agli ispettori aveva dichiarato che era generalmente presente in Tes_1 CP_1 Parte_1
azienda e che la vedeva tutti i giorni in cui è presente
Vi è da aggiungere che la suddetta teste era tirocinante e che ha potuto riferire per un periodo di tempo limitato , essendo stata assunta soltanto in data 1.3.2022
, dopo avere, al pari delle due colleghe, confermato la dichiarazione resa agli Parte_3
Parte ispettori INL in data 5.4.22 ( nella quale , tra l'altro , si legge “ vedo sempre in ufficio la sig. che qui è un punto di riferimento”) ha precisato quanto segue : “ io dal 2019 alla maternità di Parte_
non ho avuto alcun rapporto con la ricorrente , ho cominciato a interagire con Per_3
allorchè la mia responsabile (che noi chiamiamo ) è andata in maternità ma non so dire Per_3
Parte_ esattamente il periodo , credo verso la fine del 2021 ; io e ci sentiamo e ci sentivamo per telefono e per messaggio quando vi è /era necessità . Ho dichiarato agli ispettori che vedevo Parte_ sempre in ufficio la sig. ma non è vero perché in realta' io la vedevo solo quando avevo necessità di confrontarmi con lei posto che non avevo piu' nessun altro che sovrintendeva al mio lavoro e lo controllava . La vedevo mediamente due o tre giorni la settimana e ella si tratteneva con me il tempo necessario a risolvere le eventuali problematiche e per verificare come procedeva il mio lavoro , a volte si tratteneva con me un quarto d'ora , a volte di piu' , dipendeva dalle necessità
La teste , dopo aver confermato di aver avuto contezza della dichiarazione sottoscritta avanti agli
Parte_ ispettori, ha affermato che la sig. si occupava dei colloqui e delle assunzioni del personale
(“io però ho fatto colloquio con ) , ha confermato che la ricorrente svolgeva compiti Per_3
tipicamente gestori e che AO OU s.r.l si avvaleva e si avvale, per l'esercizio delle attività aziendali, di dipendenti e collaboratori autonomi e che in particolare la vendita dei prodotti è effettuata attraverso una pluralità di dipendenti e agenti, che presso il magazzino sono addetti sei operai, che il personale impiegatizio provvede alla redazione inventari e inserimento nei listini dei prodotti e dei prezzi, alla predisposizione e redazione della contabilità aziendale, alla emissione fatture di vendita e ai pagamenti dei fornitori nonche ' alla gestione della logistica.
In definitiva , i risultati della istruttoria orale espletata vanno nella direzione di un impegno della ricorrente presso la AO OU srl volto ad amministrare “in senso lato” la società di cui era socia.
Se poi si analizzano le deposizioni rese dai testi escussi dal Tribunale di SC , si ha una robusta conferma che la ricorrente in effetti , nel periodo nella quale è stata iscritta dall' d'ufficio nella CP_1
- 9 - gestione commercianti, svolgeva in realtà la sua attività abituale in qualità di lavoratrice subordinata presso l'unità produttiva di Borgo Virgilio della;
circostanza questa che CP_2
escluderebbe , già di per sé , la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione della stessa nella gestione commercianti .
Non resta che accogliere il ricorso e dichiarare che nulla deve a titolo di contributi Parte_1
previdenziali e somme aggiuntive oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n.
20230042228 del 19/06/2023 qui impugnato.
Tuttavia le spese di lite non seguono la soccombenza tenuto conto delle “anomalie” di cui si è accennato in premessa e poiché l'accertamento si fonda su dichiarazioni dal contenuto in parte equivoco e sicuramente in grado di forviare le valutazioni degli ispettori che le hanno CP_1
raccolte
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione assorbita o disattesa , così provvede: accoglie il ricorso e , per l'effetto, dichiara che nulla deve a a titolo di contributi Parte_1 CP_1
previdenziali e somme aggiuntive oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n.
20230042228 del 19/06/2023; dichiara compensate fra le parti le spese di lite fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Così deciso in Mantova, 12/02/2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
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