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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBLIK ITALIEN
Im Namen des italienischen Volkes
Das Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen
Abteilung für Zivilsachen
erlässt durch
Dr. Vorsitzende und Persona_1
des Urteils CP_1
Dr. Joppi Senatsmitglied Per_2
Dr. Senatsmitglied Persona_3
folgendes
Per_4
in der unter Nr. 32/2023 A.R. eingetragenen zweitinstanzlichen
Rechtssache, welche
durch
SCHÖNEBEN A.G. in Person des gesetzlichen Vertreters p.t.,
St.Nr. 00156150211, St.Nr. RO
, , St.Nr. C.F._1 Controparte_3
alle vertreten und verteidigt von RA C.F._2
laut Vollmacht in den Verfahrensakten Per_5 Per_6
- Berufungskläger -
gegen
Per
, vertreten und verteidigt von Persona_7
und laut CP_4 Controparte_5
Vollmacht in den Verfahrensakten
- Berufungsgegner -
1 und gegen
, St.Nr. 00653150219, Parte_1
in Person p.t. und , St.Nr. CP_6 CP_7
beide vertreten und verteidigt von RA C.F._3
laut in den Persona_9 Per_10 Per_11
Verfahrensakten
- Berufungsgegner -
Gegenstand: Schadenersatzklage
eingeleitet wurde und welche in der Verhandlung vom
02/10/2024 zur Entscheidung angesetzt worden ist über
folgende
SCHLUSSANTRÄGE
für die Berufungskläger SCHÖNEBEN A.G., CP_2
, :
[...] Controparte_3
I. In der Hauptsache: sämtliche Ansprüche und Anträge
gegenüber den Berufungsklägern, CH AG, CP_2
und 1) aus dem
[...] Controparte_8
streitgegenständlichen Unfall vom 17.12.2017 vollinhaltlich abzuweisen, da sie sachlich und rechtlich aus den in den entsprechenden Schriftsätzen angeführten und aus der
Beweisaufnahme in erster Instanz hervorgehenden Gründen,
vollends unbegründet sind;
II. In untergeordneter Hinsicht: nur für jenen unwahrscheinlichen Fall, dass dieses Berufungsgericht auf ein
Mitverschulden der CH AG bzw. deren Mitarbeiter
2 befindet:
die effektiven Mitverschuldensquoten aller am streitgegenständlichen Unfall beteiligten Subjekte feststellen und erklären;
das effektive, vom Verunfallten erlittene Schadensausmaß
feststellen und erklären;
unter Berücksichtigung der einzelnen, festgestellten
Mitverschuldensquoten, dem Verunfallten einen angemessenen
Schadenersatz zusprechen;
III. Auf alle Fälle:
den Berufungsbeklagten ad 1) dazu verurteilen sämtliche
aufgrund des angefochtenen Urteils geleisteten Zahlungen,
samt Zinsen ab dem Datum der Überweisung bis zur
Begleichung, rückzuerstatten. Im Falle einer Teilschuld der
Berufungskläger, soll der genannte Beklagte selbstverständlich
zur entsprechenden Teilrückerstattung verurteilt werden;
unter vollständigen Ersatz der , Kosten und CP_9
Gebühren beider Verfahrenszüge, zzgl. der Allg. Kanzleikosten
und der weiteren gesetzlichen Aufschläge.
für den Berufungsgegner OR AY FR:
Möge das löblich angerufene Oberlandesgericht Trient,
Außenstelle
, contrariis reiectis: CP_10
I. In prozessrechtlicher Hinsicht: 1) die Berufungsklage von
NT SE und IS SSE soll kostenpflichtig
3 abgewiesen werden, zumal diese im erstinstanzlichen Verfahren
nicht als unterliegende Parteien betrachtet werden können und somit nicht aktivlegitimiert waren, das Rechtsmittel gegen das erstinstanzliche Urteil einzubringen.
2) die Berufungsklage von der CH AG aus den oben angeführten Gründen ebenfalls als unzulässig und somit kostenpflichtig abzuweisen.
II. In der Hauptsache: das erstinstanzliche Urteil Nr. 56/2023
vom 23.01.2023 soll vollinhaltlich bestätigt werden, mit kompletter Abweisung der Berufungsklage seitens der
CH AG, und rechtlich unbegründet und CP_11
somit feststellen:
-die alleinige Haftung der CH AG oder wer dann auch immer für diese haftet, und zwar für die Schäden, welche
LE FR sich anlässlich gegenständlichen Unfalles,
zugetragen am 17.12.2017, zugezogen hat;
-die Schadenersatzansprüche des minderjährigen Per_7
in der Höhe von Euro 7.856,78 feststellen Persona_7
und erklären sowie auch zu bestätigen und somit die
CH AG oder wer auch immer für diese, zu verurteilen,
an FR , in seiner Eigenschaft als Vater und Persona_7
Erziehungsberechtigter des minderjährigen Persona_12
FR zur Zahlung eines Betrages in der Höhe von Euro
7.856,78 zu verurteilen, samt Zinsen;
-auch sollen die Berufungskläger zur Zahlung der Gerichts-
4 und
Anwaltskosten der Verfahren in erster und zweiter Instanz
verurteilt werden.
für die Berufungsgegner Parte_1
und CP_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano;
contrariis reiectis;
nel merito:
1. per i motivi esposti, respingere l'appello avversario alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 56/2023 dd. 20.01.2023,
pubblicata in data 23.01.2023, perché infondato in fatto e in diritto;
2. per i motivi dedotti, respingere le domande formulate dalla parte , nella sua qualità di padre ed Persona_7
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nonché ogni e qualsiasi altra domanda SO
formulata e/o formulanda nei confronti della Scuola Sci Resia,
in persona del Direttore pro tempore e nei Parte_2
confronti di poiché infondate in fatto ed in CP_7
diritto;
3. per i motivi esposti, in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
in via istruttoria
➢ si ripropongono e si insiste per l'ammissione di tutte le
5 istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183,
co. IV, nn. 2 e 3, c.p.c.
Chiedono, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.
SA iuribus.
[...]
, in seiner als Vater und Parte_3 CP_12
Erziehungsbevollmächtigter des minderjährigen SO
lud CH AG, und
[...] Parte_1 Parte_1
den sowie die Angestellten der Controparte_13
CH Ag, und vor RO Controparte_8
das Landesgericht Bozen und beantragte die Feststellung deren vertraglichen bzw. nichtvertraglichen an der CP_14
Verursachung des vom erlittenen Controparte_15
Schadens sowie deren gesamtschuldnerische Verurteilung zur
Schadenersatzleistung.
Zur seiner der Kläger aus, CP_16 CP_17
seinen fünfjährigen Sohn in den SO
Anfängerkurs der Parte_1
eingeschrieben zu haben;
am ersten Tag des Skikurses, dem
17/12/2017, sei LE mit anderen 5 Kindern zwischen 5
und 6 Jahren, die allesamt dem alleinigen Skilehrer EL
zugeteilt waren, in Begleitung desselben, zum Sessellift
Jochbahn im Skigebiet CH geführt worden;
da nicht alle
6 Kinder auf demselben Sessel des Sesselliftes Platz nehmen konnten, vertraute der Lehrer zwei Kinder der Gruppe, darunter einem Erwachsenen an, der sich mit drei Kindern im Per_13
Einstiegbereich des Sesselliftes befand;
somit stellte sich
LE mit den anderen in Begleitung des Per_14
Erwachsenen auf das Förderband, das ihn bis zum Sessel am
Rampenende hätte befördern sollen;
dabei kam er aus nicht näher bekannten Gründen zu Sturz;
obwohl die an der
Talstation tätigen Liftbediensteten, und Controparte_8
den Vorfall bemerkten, verabsäumten sie, den RO
Lift sofort anzuhalten, so dass aufgrund des Nachlaufes,
LE vom nachkommenden Sessel getroffen wurde und von der Rampe am Ende des Auslaufes ca. 70 cm hinunterstürzte;
dabei zog er sich eine Schienbeinfraktur/Spiralbruch rechts zu.
Der Kläger bezifferte, auf das Gutachten von Dr. Gianluca
Buono stützend, seine Ansprüche mit Euro 8.793,25.-.
In rechtlicher Hinsicht machte OR FR die vertragliche
Haftung des Liftbetreibers und dessen Bediensteten gem. Art.
1681 ZGB geltend und gegenüber der KI VE
und dem Skilehrer EL die Verletzung der Pt_1
Aufsichts- und Obhutspflicht, nicht zuletzt aufgrund des sozialen Kontaktes.
Die KI VE SC und EL PE ließen
sich in den Streit ein, bestritten die Ausführungen des Klägers,
zu denen sie eingehend Stellung nahmen. Insbesondere führten
7 sie aus, DE habe bereits das Jahr zuvor einen Skikurs mit demselben Lehrer EL PE belegt, sei kein Anfänger und habe mehrmals den Sessellift benutzt;
außerdem bestritt der
Lehrer seine Aufsichtspflicht verletzt zu haben, da er für den
Aufstieg mit dem Sessellift den Minderjährigen einem
Erwachsenen anvertraut hatte.
Laut Verteidigung der Beklagten KI hafte für den Unfall
einzig CH AG und ihre Liftbediensteten SSE
und da der Unfall durch ein CP_3 RO
schnelles Einschreiten der Liftbediensteten und ein eiliges
Anhalten der Anlage vermieden hätte werden können.
Die CH AG, die Liftbediensteten SSE CP_3
und ließen sich ihrerseits in italiensicher CP_18
Sprache in den Streit ein und bestritten die Ausführungen und
Anträge des Klägers sowohl dem Grunde nach als auch der
Höhe; zu ihrer Verteidigung führten sie aus, der Sturz des
Kindes sei auf dessen Verhalten zurückzuführen und der Unfall
sei dem Skilehrer anzulasten, der seine Aufsichtspflicht nicht erfüllt hätte. Des Weiteren führten die Beklagten aus,
entspräche die Liftanlage dem neusten technischen
Sicherheitstand und den geltenden technischen Normen;
auf jeden Fall sie di Anlage umgehend nach den selbstverursachten
Sturz des Kindes von den Bediensteten angehalten worden.
Keine Haftung könnten demnach die Beklagten wegen des
Unfalles tragen, da sie sämtliche vertragliche Obliegenheiten
8 erfüllt hätten.
Im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens wurden
Zeugenbeweise aufgenommen und ein medizinisches Gutachten
erstellt.
Mit Urteil nr.56/2023 vom 23/01/2023 erklärte das
Landesgericht die ausschließliche Haftung der Beklagten
CH AG an der Verursachung des prozessgegenständlichen Unfalls und verurteilte dieselbe zur
Schadenersatzleistung in Höhe von €7.504,78.- gegenüber dem
Kläger OR in seiner Eigenschaft als Vater Persona_7
und Erziehungsbevollmächtigter des minderjährigen
[...]
, sowie zur Zahlung der Prozesskosten. Per_13
Gegen dieses Urteil haben CH AG , CP_8
und eingelegt, wobei sie die
[...] Controparte_19
Abweisung sämtlicher gegen sie gestellten Ansprüche und
Anträge beantragten, in untergeordneter Hinsicht, im Falle der
Feststellung eines Mitverschuldens der CH AG bzw.
deren Mitarbeiter, die Feststellung der effektiven
Mitverschuldensquoten aller am gegenständlichen Unfall
beteiligten Subjekte, sowie den effektiven vom Kläger erlittenen
Schadensausmaß. Als Berufungsgründe brachten sie falsche
bzw. fehlende Würdigung der Ergebnisse der Beweisaufnahme
sowie falsche Interpretation des Art. 2059 ZGB und der hierzu
herrschenden Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofes vor.
Der Berufungsbeklagte OR ließ sich in Persona_7
9 diesem Verfahrensgrad in den Streit ein und wandte vorerst in verfahrensrechtlicher Hinsicht gegenüber SSE CP_3
und welche im Ausgang an das RO0
erstinstanzliche Verfahren voll obsiegten, das Fehlen der
Aktivlegitimation, das Rechtsmittel der Berufung einzubringen,
ein; außerdem hätten die Berufungskläger in ihren nicht explizit die Abweisung der vom Kläger CP_21
vorgebrachten Anträge beantragt, sondern lediglich, dass die klägerischen Ansprüche gegenüber der Berufungsbeklagten
abgewiesen werden.
In der Sache selbst, bestritt der Berufungsbeklagte FR die
Ausführungen der Berufungskläger, zu denen er Stellung unter
Heranziehung der bereits im vorinstanzlichen Verfahren
vorgebrachten Argumente, nahm.
Die KI und EL PE ließen Parte_1
sich ihrerseits in italiensicher Sprache in das
Berufungsverfahren ein;
sie beriefen sich auf die bereits in der
Einlassungsschrift vor dem Landesgericht und den weiteren
Schriftsätzen dargelegten Argumente und nahmen zu den
Berufungsgründen der Berufungskläger eingehend;
sie CP_22
beantragten die Abweisung der Berufung.
Anlässlich der Verhandlung vom 02/10/2024, welche i. S. von
Art. 127 ter ZPO durch Hinterlegung von Verhandlungsnoten
ersetzt wurde, haben die Parteien die Schlussanträge wie eingangs angeführt, gestellt;
der Senat hat den Rechtsstreit zur
10 Entscheidung einbehalten und den Parteien die Fristen gem.
Art. 190 ZPO für die Hinterlegung von Schlussschriftsätzen und etwaige Erwiderungsschriften erteilt.
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
I 1. In erster Linie sei in Bezug auf den vom
Berufungsbeklagten OR FR, vorgebrachten Per_7
Einwand der fehlenden Aktivlegitimation der bei CH AG
angestellten Liftbediensteten SSE IS und bemerkt, dass diese sehr wohl die CP_2 CP_2
Rechtsinhaberschaft in Bezug auf den vom Berufungsbeklagten
FR geltend gemachten Schadenersatzanspruch haben, da im
Anlassfall die Feststellung der Haftung des Arbeitgebers nach
Art.2049 ZGB, für den diensthabenden Angestellten
Konsequenzen hinsichtlich seiner vertragsrechtlichen
Verantwortung gegenüber dem Arbeitgeber haben kann. So ist von einem Interesse i.S. von Art.100 ZPO der Bediensteten der
CH Ag, SSE und NT CP_3 CP_2
einen für sie nützlichen Ausgang des Verfahrens zu erzielen,
gegeben. Dies auch in einem geringeren Maße, sollte z.B. im
Ausgang des Berufungsverfahrens, in Abänderung des
Ersturteils, lediglich ein Mitverschuldens des Arbeitgebers
festgestellt werden.
Es besteht folglich ein Interesse auch von CP_8
IS und SE an der Einbringung der CP_2
Berufung, im Sinne eines konkreten Vorteils durch die
11 der Berufung der CH AG. CP_23
2. Auch der zweite prozessrechtliche Einwand des
Berufungsbeklagten FR hinsichtlich des Fehlens eines
Antrages auf Abänderung des erstinstanzlichen Urteils in den
Schlussanträgen der Berufungskläger ist haltlos.
In Wirklichkeit geht aus den in der Berufungsklage formulierten
Schlussanträgen klar hervor, dass das Urteil dahingehend abgeändert werden soll, dass alle Ansprüche gegenüber der
CH AG und den Liftbediensteten vollinhaltlich abzuweisen sind. Dies in Einklang mit der Verteidigungslinie
der Berufungskläger, wonach wennschon nur die Parte_1
und der Skilehrer Verantwortung für den Unfall zu
[...]
tragen haben.
II 1. Es ist unbestritten und geht aus der Beweisaufnahme im
Erstverfahren hervor, dass OR seinen Persona_7
minderjährigen Sohn LE AL FR, wie bereits das Jahr
zuvor, in einem Skikurs der KI VE SC
eingeschrieben hatte;
am ersten Tag des Skikurses, den
17/12/2017 , befand sich der Fünfjährige LE Per_13
mit anderen Kindern der Gruppe in Begleitung des Skilehrers
EL PE, bei der Talstation des Sesselliftes Jochbahn im
Skigebiet CH, um zur Bergstation hochzufahren;
da auf dem Sessellift nur sechs nehmen , Persona_15 Per_16
vertraute der Skilehrer EL der darunter Per_17 Per_18
, einem Erwachsenen an, der selbst mit SO
12 drei Kindern auf die in der Einstiegszone des Per_19
Sessellifts wartete;
als der minderjährige LE Per_13
sich auf dem Förderband befand, stürzte er aus nicht erkundeten Gründen, wurde sodann vom nachfolgenden Sessel
über die Rampe am Ende des Transportbandes geschoben und fiel in eine Mulde;
infolge des Sturzes zog sich der
Minderjährige eine Schienbeinfraktur/Spiralbruch rechts zu.
2. Wie aus dem angefochtenen Urteil zu entnehmen ist, hat die
Erstrichterin die Verantwortung der CH AG damit begründet, dass der Unfall vermieden hätte werden können,
wenn der Lift sofort angehalten worden wäre, um zu vermeiden,
dass die Benutzer von der Rampe stürzen. Diese Begründung
wird mit dem ersten Berufungsgrund (unter Buchstabe a) von
CH Ag, und Controparte_8 RO4
unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der
[...]
Beweisaufnahme im Zivilverfahren, wie im Strafverfahren,
aufgrund welcher die Liftbediensteten den Lift sofort angehalten hatten. Unterstrichen wird, dass ein sofortiges Anhalten der
Anlage aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich ist und ein Lift nach Auslösung der Stopptest graduell heruntergebremst wird.
Unter anderem Aspekt (unter Buchstabe b) bemängeln die
Berufungskläger, dass das Erstgericht den Umstand nicht gewürdigt hätte, dass der minderjährige LE
höchstwahrscheinlich aus Eigenverschulden gestürzt ist, und
13 somit der ihm obliegende Beweis des Kausalzusammenhanges
zwischen Ereignis und Folgeschaden nicht erbracht hätte.
Des Weiteren wird mit dem ersten Berufungsgrund auf den
Haftungsausschlussgrund der „Annahme des Risikos“ bei sportlichen Aktivitäten verwiesen ( Buchstabe c) und die
Verletzung der Aufsichtspflicht durch den Skilehrer, welche eine Schuld bzw. eine Mitschuld desselben an der
Verursachung des Unfalles darstelle ( Buchstabe d), wobei vermerkt wird, dass die Einhaltung der Transportbedingungen
beim Skilehrer liegt und weder vom Lehrer noch vom
Minderjährigen das Verlangsamen oder Anhalten des Liftes, um dem Kind beim Einsteigen zu helfen, gefragt wurde ( Buchstabe
f); im Übrigen (Buchstabe e) sei der Umstand, dass es sich beim Lift um eine hochmoderne, vollautomatisierte Anlage
handelt, die den neuesten technischen Standards entspricht,
von Erstrichter außer Acht gelassen worden, obwohl der
Umstand von einer gewissenhaften Erfüllung der
Obliegenheiten der CH AG zeuge und somit entscheidungsrelevant sei;
zuletzt wird auf die
Eigenverantwortung des Fahrgastes bzw. RO5
.
[...]
3. Bevor auf die einzelnen Rügen der Berufungskläger
eingegangen wird, müssen die von der Rechtsprechung
erarbeiteten zum des Liftbetreibers CP_26 CP_27
für den Schaden des Benutzers dargelegt werden.
14 Laut einschlägiger Rechtsprechung ist der Transport mittels
Sessellift als Beförderung von Personen nach Art. 1681 ZGB
einzustufen. Diese Bestimmung sieht die Haftung des
Beförderers für Schadensereignisse vor, die den Reisenden
während des Transports erreichen, wenn er nicht beweist, dass er alle zur Vermeidung des Schadens geeigneten Maßnahmen
getroffen hat. Gegen den Beförderer besteht demnach eine
Haftungsvermutung.
Sofern dem Reisenden die Beweislast hinsichtlich des den
Kausalzusammenhangs zwischen Transport und Schaden
obliegt, hat der Beförderer den Beweis zu erbringen, alle geeigneten Maßnahmen getroffen zu haben, um den Schaden
zu verhindern.
4. In Bezug auf den Kausalzusammenhang zwischen
Schadensereignis und Transport, muss der Geschädigte den
Nachweis erbringen, dass sich der Unfall während der Fahrt
ereignet hat, wobei auch die im Zuge des Einstiegs- und
Ausstiegs vom Sessellift ereigneten Unfälle in direktem
Kausalzusammenhang mit der Beförderung anzusehen sind
(vgl. Kass. Nr. 11194/2001 Nr. 14812/2004, Nr.16893/2010;
Nr. 249/2017: ..il viaggiatore che abbia subito danni "a causa"
del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non
occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto),
ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento
dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi
15 verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le
operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto e
durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa
specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, al vettore,
al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo
carico gravante ex art. 1681 c.c., l'onere di provare che l'evento
dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la
normale diligenza “.
5. Im Anlassfall ist aus der Beweisaufnahme im vorinstanzlichen Verfahren ( vgl. summarische CP_28
von SE NT vor den Carabinieri am selben tag des
Unfalles, kl. Dok.2 Carabinieriprotokoll) hervorgegangen, dass bereits vor dem Sturz vom SO
Liftbediensteten NT beobachtet wurde, als er ohne CP_2
Begleitung mit einem anderen Kind in der Einstiegszone zum
Sessellift anstand;
dass der Liftbedienstete die Kinder aus der
Reihe nahm und sie einem Erwachsenen für die Bergfahrt
anvertraute; dass der Minderjährige LE aus nicht erkundeten Gründen stürzte als er in der Reihe stand und in der Folge vom nachkommenden Sessel bis zum Ende der
Rampe geschoben wurde.
Fakt ist, dass sich der Unfall im Einstiegsbereich zum Sessellift
ereignete, während der Minderjährige auf den Sessel wartete, in der s.g. Vorbereitungsphase zur Fahrt. Demnach ist der Unfall
als sich „während des Transportes“ ereignet anzusehen, der
16 Kausalzusammenhang zwischen Schadensereignis und
Transport ist gegeben.
6. Hat der Geschädigte den Nachweis des
Kausalzusammenhanges erbracht, obliegt es, wie bereits angeführt, dem Betreiber der Liftanlage die Schuldvermutung
zu widerlegen, in dem er den erbringt, alles Per_20
unternommen zu haben, um den Schaden an den Fahrgästen
abzuwenden.
Aus der Beweisaufnahme ist hervorgegangen, dass die
Liftbediensteten bemerkt haben, wie der Minderjährige in der
Einstiegzone des Sesselliftes zu Boden fiel und den
Stoppschalter aktiviert haben.
Nicht nachgewiesen wurde, ob der Sessellift “sofort“ angehalten wurde.
Diesbezüglich ist die Zeugenaussage des Carabiniere Per_21
und die entsprechende Rekonstruktion des Unfalles
[...]
durch die Carabinieri nicht ausschlaggebend, da sie lediglich die Aussagen der Liftbediensteten SSE und CP_2
wiederbringt.
Fakt ist, dass die Liftbediensteten zwei Minderjährige,
[...]
, ohne in der des RO9 CP_30 CP_31
Sesselliftes gesehen haben, hat sogar erklärt, RO
die beiden bei Seite genommen zu haben und in eine Reihe
eingegliedert zu haben, in der ein Erwachsener mit drei Kindern
stand.
17 In Gegenwart eines unbewachten Kindes von fünf Jahren im
Einstiegsbereich des Sesselliftes hätte die gewöhnliche
Sorgfaltspflicht wohl die Bediensteten veranlassen sollen, den
Lift zu verlangsamen, um das Kind beim Einstieg zu unterstützen, dies aufgrund des Alters des Kindes sowie des
Umstandes, dass es sich ohne eine Begleitperson befand, die es hätte unterstützen können. Bei Kindern kleinen Alters ist auch mit einer Ungeschicktheit zu rechnen, wie auch anscheinend der Fall war, da das Kind aus Eigenverschulden stürzte, als es in der Schlange zum Aufstieg stand.
Von Bedeutung ist nicht nur, ob der Bedienstete sofort den
„Not-Aus“-Schalter betätigte, als er bemerkte, dass das Kind
gestürzt war, da der Lift noch nach Aktivierung des
Stoppschalters weiterfährt, sondern vielmehr, ob in der beschriebenen Situation die geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden, um das Schadensereignis zu verhindern. Die Tatsache,
dass es sich um eine hochmoderne vollautomatisierte Anlage
handelt, stellt nicht den Beweis dar, alle geeigneten
Maßnahmen zur Schadensverhinderung unternommen zu haben.
Dieser Nachweis hat eben die CH AG nicht erbracht, so dass ihre vertragliche Haftung vorliegt und gem. Art. 2049 ZGB
für ihre Angestellten haftet. Wie in der Folge vorgebracht, ist jedoch eine Mitschuld der SC zu erkennen. Parte_1
7. In Bezug auf die Position der Berufungsbeklagten KI
18 VE und des Skilehrers EL PE gilt Pt_1
vorerst klar zu stellen, dass die Berufungskläger in ihren
Schlussanträgen die Abweisung sämtlicher gegen sie gestellten
Anträge beantragen, in untergeordneter Hinsicht, ( wie bereits im ersten Verfahrensgrad) die Feststellung der
Mitverschuldensquoten der Beteiligten.
Nun behaupten die Berufungsbeklagten, dass der
Berufungsbeklagte / Kläger im ersten Verfahrensgrad FR hier auf die Anträge gegenüber der KI und EL i. S. von
Art. 346 verzichtet hätte, da er die vollinhaltliche Bestätigung
des angefochtenen Urteils mit Abweisung der Berufungsklage
der CH AG und somit, dass die alleinige Haftung der
CH AG oder wer dann auch immer für diese haftet
festgestellte werde, beantragt. Außerdem sei eine automatische
Ausdehnung der Anträge des Klägers im ersten Verfahrensgrad
nicht gegeben.
Diesbezüglich muss vorerst geklärt werden, dass der Kläger im ersten Verfahrensgrad die vertragliche Haftung der CH
und der Liftbediensteten sowie der und des Parte_1
Skilehrers geltend gemacht hat, dass die Beklagten CH
AG und und jegliche am CP_8 CP_2 CP_32
prozessgegenständlichen Unfall bestritten und behaupteten, die ausschließliche Haftung sei beim Skilehrer und bei der
KI. Mit dieser Verteidigungslinie hat CH AG ihre
Passivlegitimation in Bezug auf den klägerischen Antrag
19 abgelehnt und als Verantwortlichen für den prozessgegenständlichen Unfall die und EL Parte_1
PE angezeigt. Dies bewirkt die automatische Ausdehnung des klägerischen Antrages gegenüber der und dem Parte_1
CP_13
Der Antrag der Berufungskläger auf Feststellung eines
Mitverschuldens am Unfallsereignis gegenüber Parte_1
VE und EL PE, ist demnach zulässig Pt_1
und muss folglich erörtert werden.
8. Es besteht kein Zweifel an der Tatsache, dass sich der
Unfall am Minderjährigen LE im Rahmen des
Skiunterrichtes ereignete, als sich das Kind unter der Aufsicht
des Lehrers befand. Das Anvertrauen eines fünfjährigen Kindes
einer und dem für den Skiunterricht hat Parte_1 CP_13
vertraglichen Charakter, die Schule übernimmt damit die
Aufsichts- und Betreuungspflicht. Die vertragliche Haftung
stützt demnach auf Art. 1218 ZGB , wonach , wenn die vertragsrechtliche Quelle des geltend gemachten Rechts
nachgewiesen ist, hat der Schuldner den Entlastungsbeweis zu erbringen.
In diesem Sinne hat die gefestigte Rechtsprechung des OGH
(siehe Urteil Nr.3612/2014, Urteil Nr.2559/2011) festgehalten,
dass: Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nelle
controversie instaura….Secondo la ormai consolidata
giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie
20 instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il
regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010
n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325). Su tale base,
quindi, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre è il
debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento. Ed anche nell'ipotesi in cui sia dedotto, non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per
mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando, ancora
una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento (S.U. 30.10.2001, n. 13533). Dal vincolo negoziale
sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione
all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo
alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo
nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte
21 le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri
danno a sé stesso.
Aus den bereits dargelegten Umständen geht hervor, dass der
Skilehrer den minderjährigen LE im Einstiegsbereich zum
Sessellift mit einem anderen Kind, unbewacht gelassen hat,
bzw., laut seinen Angaben, einem unbekannten Erwachsenen
anvertraut hat. Hier gilt es zu vermerken, dass einem einzigen
Lehrer eine Gruppe von 6 Kindern, zwischen 5 und 6 alt, Per_22
anvertraut wurde, so dass dieser offensichtlich nicht über alle die notwendige Ausficht haben konnte und eben auch nicht mit allen Kindern zugleich mit dem Sessellift fahren konnte. Eine
adäquate Organisation des Skikurses hätte eine weitere
Aufsichtsperson als Hilfe für den Lehrer verlangt.
Der Umstand, dass die Kinder bereits andere Male mit dem
Sessellift gefahren sind, ist nicht bedeutend, da aufgrund des
Alters der Kinder eine Ungeschicklichkeit nicht auszuschließen
ist bzw. das Verhalten derselben nicht immer überschaubar ist.
Des Weiteren gilt es zu erheben, dass ein Einschreiten des
Skilehrers wohl möglich gewesen wäre, wenn er den
Liftbediensteten auf die Gruppe kleiner Kinder aufmerksam gemacht hätte und an der Seite des Kindes gewartet hätte, bis er auf den Sessel Platz genommen hätte und sodann mit den anderen Kursteilnehmern seinerseits hochgefahren wäre.
Aus Besagtem ist ein Mitverschulden der und des Parte_1
Skilehrers an der Unfallsverursachung zu erkennen, weil sie
22 nicht den Beweis erbracht haben, ihre Aufsichtspflicht
gegenüber dem Minderjährigen korrekt erfüllt zu haben bzw.
wegen Verletzung der vertraglichen Pflicht zur Sicherheit und
Unversehrtheit des Schülers, auch hinsichtlich des selbstverursachten Schadens.
9. CH AG und und Parte_1
EL sind folglich für die von FR DE AL CP_7
infolge des sich am 17/12/20217 ereigneten Unfalls
mitverantwortlich und zwar erstere zu 50%, die und Parte_1
der zu den restlichen 50%. CP_13
III 1. Mit dem zweiten Berufungsgrund rügt CH Ag die
Anerkennung eines moralischen Schadens durch das
Erstgericht in Ermangelung eines entsprechenden Beweises.
Laut einschlägiger Rechtsprechung ( Kass. Nr.25164/2020)
kann der moralische Schaden, als Komponente des nicht vermögensrechtlichen Schadens aufgrund von Vermutungen
anerkannt werden, soweit die Tatsachenumstände, auf denen der entsprechende Antrag stützt, vorgebracht werden,
Der Kläger im ersten Verfahrensgrad hat in der Klageschrift die
Folgen für die Gesundheit des Minderjährigen LE
beschrieben, aus denen der innere, subjektive Schmerz
(sofferenza soggettiva) zu entnehmen ist, den das Kind erlitten hat. Aufgrund der Schienbeinfraktur, mit Anlage eines
Oberschenkelspaltgips mit Gipsschluss nach frühestens 3-4
Tagen (Arztbrief vom 17/12/2017 AKH St. Vinzenz Zams), der 7
23 Wochen nach dem Unfall getragen wurde, der mit Schmerzen
verbundenen Notwendigkeit, nach der Entfernung des Gipses,
das Bein zum Gehen wieder zu bewegen, kann aus der Sicht
eines Kindes von 6 Jahren, gerechtfertigter Weise von einem subjektiven Leiden des Geschädigten ausgegangen werden, das die Anerkennung des entsprechenden Schadenersatzes erlaubt.
2. Unter anderem Aspekt rügen die Berufungskläger die
Anerkennung der Personalisierung des nicht vermögensrechtlichen Schadens.
Die Rüge ist begründet, da kein Element, auch nur eine
Vermutung, vorgebracht bzw. nachgewiesen wurde, aufgrund welcher im spezifischen Fall von besonderen und außerordentlichen Umständen ausgegangen werden kann,
welche die Folgen des erlittenen Schadens als schwerwiegender erscheinen lassen, als die üblichen unvermeidbaren gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die im Normalfall bei gleichen Schadensausmaß, Personen desselben Alters
davontragen.
Der anzuerkennende Schaden muss demnach ohne
Personalisierung (im Ausmaß von 25%) neu errechnet werden.
3. In Bezug auf die Anerkennung von 2% für die anhaltende
Invalidität, wie vom ASV festgelegt, anstelle von 1,5% laut ASV,
gilt es zu vermerken, dass im Parteigutachten kein
Anhaltspunkt angeführt wurde, aufgrund welcher eine
Abweichung von den Schlussfolgerungen des ASV gerechtfertigt
24 sein sollte.
Demnach ist der von FR vom ASV Persona_12
festgestellte anhaltende Schaden mit 1,5% zu berechnen, und zwar aufgrund der Kriterien der Mailänder Tabelle 2021.
Die Bezifferung ergibt, bei Controparte_33
(Grundlage biologischer Schaden 1.236,23.-, erhöht um 25%
für moralischen Schaden) € 1.545,29.- für nicht vermögensrechtlichen Schaden und € 2.970,00.- für
zeitweiligen biologischen Schaden.
Insgesamt werden aus dem Titel des nicht vermögensrechtlichen Schadens € 4.515,29.- CP_34
Da die Erarbeitung der Mailänder Tabellen 2021 erfolgte, also zu einem Zeitpunkt nach dem Schadensereignis, müssen die
Beträge zum Datum des Schadensereignisses (17/12/2017)
entwertet werden, damit diese Beträge mit den Werten der anderen Schadensposten übereinstimmen. Auf diese Beträge
stehen Geldaufwertung und Zinsen bis zum Datum der
Liquidierung (12/02/2025) und die gesetzlichen Zinsen ab heutigem Datum bis zur effektiven Zahlung zu.
Trifft die permanente Invalidität auf ein Datum nach einer zeitweiligen Invalidität, die separat liquidiert wird, ein, laufen laut einheitlicher Rechtsprechung (Kass. Nr.5680/1996) auf den entsprechenden Beträgen die Geldaufwertung und Zinsen,
ab dem Moment in dem die Teilinvalidität endet und nicht ab dem Schadensereignis. Folglich ist das zu berücksichtigende
25 Datum nicht das Unfalldatum, sondern der Zeitpunkt an dem die Teilinvalidität endet. Im gegenständlichen Fall , bei einer
Teilinvalidität von insgesamt 60 Tagen, ist das Bezugsdatum
für die Liquidierung der 15/02/2018.
IV. 1. Die Berufung von CH AG, Controparte_8
und ist aus den bis hier angeführten Gründen RO
in und in Punkt Liquidierung des Controparte_35
Schadens anzunehmen.
Die Berufungskläger haben in ihren in CP_21
untergeordneter Hinsicht lediglich die Feststellung der effektiven Mitverschuldensquoten beantragt, Persona_7
hat die Bestätigung des angefochtenen Urteils bzw.
[...]
die Verurteilung der CH AG oder wer auch immer für
diese, zur Schadenersatzleistung beantragt;
KI
und EL PE haben die Abweisung Parte_1
der Berufung und jeden gegen sie gestellten Anspruches
beantragt.
Angesichts der in diesem Verfahrensgrad formulierten
Schlussanträge, wird die Haftung zu 50% von CH AG
und zu 50% von und EL Parte_1
PE an der Verursachung des am 17/12/2017 von Per_12
FR erlittenen Schaden festgestellt und erklärt.
[...]
CH AG wird verurteilt, an , als Persona_7
Vater und Erziehungsbevollmächtigter des Minderjährigen
LE AL FR, den Betrag von € 4.515,29.- als
26 Schadenersatz, samt Geldaufwertung und Zinsen, laut
Begründung, zu zahlen.
2 Die Verfahrenskosten beider Instanzen müssen angesichts der Abänderung des angefochtenen Urteils neu geregelt werden.
Der Anspruch des Berufungsbeklagten FR OR AY
wird im Ausgang auf das gesamte Verfahren, wenn auch reduziert, angenommen und ist folglich als obsiegend gegenüber CH AG zu betrachten.
Zwischen den Berufungsklägern CH AG, CP_8
und und den Berufungsbeklagten
[...] RO
und EL PE werden die Parte_1
Verfahrenskosten beider Instanzen zur Gänze aufgehoben,
aufgrund des gegenseitigen Unterliegens.
Die Verfahrenskosten werden nach den Kriterien des DM
55/2014 beziffert, bei einem Streitwert auf Grund des decisum
(Staffel € 5.201,00.- bis 26.000), mittlere Werte;
dem
Berufungsbeklagten FR sind die Auslagen Persona_7
für die Honorare des PSV ( € 352,00.-, Dr. CP_36
Buono Dok. 8)) zu erstatten;
für die Auslagen bzw. Gebühren
des Mediationsverfahrens liegt kein Nachweis vor;
die Kosten
des Amtsgutachtens gehen zu Lasten der Berufungsklägerin
CH AG.
A.D.G.
Das OLG Trient- Außensektion Bozen hat in dem von
CH AG in Person des gesetzlichen Vertreters, IS
27 und angestrengtem CP_8 RO
Berufungsverfahren gegen das Urteil des Landesgericht CP_10
Nr.56/2023 vom 23/01/2023, bei Abweisung jedes anderen
Antrages und Einwandes, mit prozessabschließender
Entscheidung, in teilweiser Annahme der Berufung und in
Abänderung des angefochtenen Urteils, wie folgt für Recht
erkannt:
1. Es wird die Haftung zu 50% von CH AG und zu 50%
von und EL PE an der Parte_1
Verursachung des am 17/12/2017 von SO
erlittenen Schadens festgestellt und erklärt;
2. CH AG in Person des gesetzlichen Vertreters wird verurteilt, an als Vater und Per_7 Persona_7
Erziehungsbevollmächtigter des Minderjährigen LE AL
FR, den Betrag von € 4.515,29.- als Schadenersatz, samt
Geldaufwertung und Zinsen, laut Begründung, zu zahlen.
3. CH AG in Person des gesetzlichen Vertreters wird verurteilt, an als Vater und Persona_7
Erziehungsbevollmächtigter des Minderjährigen LE AL
FR die Prozesskosten beider Verfahrenszüge zu ersetzen, welche für den ersten Verfahrensgrad zur Gänze mit €
5.077,00.- bestimmt werden, davon € 919,00.- für die
Überprüfungsphase, € 777,00.- für die Einleitungsphase,
€1.680,00.- für die Phase der € 1.701,00.- für Persona_23
die Entscheidungsphase, zusätzlich allgemeine Spesen ( 15% auf Honorare), € 361,61.- für Barauslagen (Einheitsbeitrag,
28 Zustellungskosten usw.) und € 352,00.- für Honorare des PSV,
MwSt. und FB wie gesetzlich geregelt;
für diese
Verfahrensinstanz insgesamt in € 3.966,00.- bestimmt werden, davon € 1.134,00.- für die Überprüfungsphase, € 921,00.- für die Einleitungsphase und € 1.911,00.- für die
Entscheidungsphase, zusätzlich allgemeine Spesen, MwSt. und
FB wie gesetzlich geregelt.
4. die Verfahrenskosten beider Instanzen werden zwischen den
Berufungsklägern CH AG, und Controparte_8
und den Berufungsbeklagten RO [...]
und zur aufgehoben;
Parte_1 CP_7 Per_24
Für den Fall der Verbreitung der vorliegenden Verfügung, wird die Nichterwähnung der Personalien und der anderen personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 52 des GvD Nr.
196/2003 verfügt.
Die Abfassung des vorliegenden Urteils in italienischer Per_25
erfolgt durch den beauftragten Beamten für den Sprachbereich,
im Sinne des Art. 20 des D.P.R. Nr. 574 vom 15.07.1988,
wonach: „…für die zweisprachige Abfassung der Urteile und der anderen Verfügungen kann sich das Gericht von den
Dolmetschern/Übersetzern, die dem Gerichtsamt zugeteilt sind,
unterstützen lassen…“.
So entschieden in am 12.02.2025 CP_10
Die Vorsitzende und Urteilsverfasserin Dr. Persona_1
Der höhere Beamte für Dr. Frida Mazzuti Persona_26
Traduzione dal tedesco
29 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di appello di Trento – sezione distaccata di
Bolzano
Sezione civile riunita nelle persone dei Signori Magistrati
dott. Presidente estensore Persona_1
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Consigliere Persona_3
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 32/2023 R.G.
promossa
da
SCHÖNEBEN A.G. nella persona del rappresentante legale
p.t., c.f. , c.f. P.IVA_1 RO
, , c.f. C.F._1 Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
SCHWEIGL PETER giusta procura agli atti
- appellanti -
contro
, rappresentato e difeso dall' avv. Persona_7
e dall' avv. giusta CP_4 Controparte_5
procura agli atti
30 - appellato -
e contro
, c.f. , nella Parte_1 P.IVA_2
persona del direttore p.t. e , c.f. CP_7
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
STECKHOLZER LORENZ giusta procura agli atti
- appellati –
Oggetto: risarcimento danni causa trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti SCHÖNEBEN A.G., , RO
: Controparte_3
I. Nel merito: rigettare tutte le pretese e domande nei confronti degli appellanti CH AG, e RO CP_8
1) rigettare interamente le pretese e domande
[...]
conseguenti all'incidente oggetto di causa del 17.12.2017, in quanto interamente infondate per i motivi sia in fatto che in diritto di cui alle memorie corrispondenti e all'istruttoria di primo grado;
II. In via subordinata: nella denegata ipotesi che questa Corte di appello riconosca una corresponsabilità della CH AG
ovvero dei suoi collaboratori:
accertare e dichiarare le effettive quote di corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'incidente di cui è causa;
31 accertare e dichiarare l'effettivo ammontare del danno subito dall'incidentato;
in considerazione dell singole quote di corresponsabilità
riconoscere all'incidentato un risarcimento danni adeguato;
III. In ogni caso:
condannare l'appellato sub 1) a rifondere tutti i pagamenti eseguiti sulla base della sentenza impugnata oltre a interessi dalla data del bonifico fino al saldo. In caso di colpa parziale degli appellanti condannare l'appellato naturalmente alla corrispondente rifusione parziale;
con totale rifusione delle competenze, spese e tributi di entrambi i gradi di giudizio oltre a spese di cancelleria generali e ulteriori spese supplementari previste dalla legge.
Per l'appellato : Persona_7
Voglia l'ill.ma Corte di appello di Trento sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis:
I. In via processuale: 1) rigettare con vittoria di spese l'appello di e , in quanto questi nel RO Controparte_8
procedimento di primo grado non possono essere considerati parte soccombente e quindi privi della legittimità attiva a promuovere l'appello avverso la sentenza di primo grado.
2) rigettare l'appello della CH AG per i suddetti motivi in quanto inammissibile e quindi con vittoria di spese.
II. Nel merito: la sentenza di primo grado n. 56/2023 del
23.01.2023 deve venire interamente confermata con rigetto
32 totale dell'atto di appello da parte della CH AG, in quanto infondato in fatto e in diritto e quindi accertare:
-la sola responsabilità della CH AG o di chi risponde per lei per i danni che LE FR si è procurato in occasione del sinistro di cui è causa avvenuto il 17.12.2017;
-accertare e dichiarare le pretese di risarcimento danni del minore pari a Euro 7.856,78 e Persona_7
confermarle e quindi condannare la CH AG o chi per lei a versare a , in qualità di padre e Persona_7
esercente la potestà genitoriale sul minore SO
, l'importo di Euro 7.856,78, oltre a interessi;
[...]
-gli appellanti devono inoltre venire condannati alle spese processuali e legali di primo e secondo grado.
Per gli appellati (Scuola di Parte_1
sci associazione Resia) e CP_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano;
contrariis reiectis;
nel merito:
1. per i motivi esposti, respingere l'appello avversario avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 56/2023 dd. 20.01.2023,
pubblicata in data 23.01.2023, perché infondato in fatto e in diritto;
2. per i motivi dedotti, respingere le domande formulate dalla parte , nella qualità di padre ed Persona_7
33 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nonché ogni e qualsiasi altra domanda SO
formulata e/o formulanda nei confronti della
[...]
, in persona del Direttore pro tempore Parte_1
e nei confronti di poiché Parte_2 CP_7
infondate in fatto ed in diritto;
3. per i motivi esposti, in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
in via istruttoria
➢ si ripropongono e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183,
co. IV, nn. 2 e 3, c.p.c.
Chiedono, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.
SA iuribus.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di padre ed esercente la Persona_7
potestà genitoriale sul minore citava la SO
CH AG, e il maestro di Parte_1
sci nonché i dipendenti della CH AG, CP_7
e innanzi il Tribunale di RO Controparte_8
Bolzano e chiedeva l'accertamento della responsabilità
contrattuale e non contrattuale in capo agli stessi nella causazione del danno subito dal minore LE FR nonché
34 la condanna in solido al risarcimento danni.
A fondamento delle domande l'attore deduceva di avere iscritto il figlio di cinque anni al corso SO
principianti della;
il primo Parte_1
giorno del corso di sci, il 17/12/2017, insieme ad altri Per_13
5 bambini di età compresa tra 5 e 6 anni, tutti assegnati al solo maestro di sci in compagnia dello stesso, sono stati CP_7
condotti alla seggiovia Jochbahn nel resort sciistico CH;
poiché tutti i bambini non potevano prendere posto sullo stesso sedile della seggiovia, il maestro affidava due bambini del gruppo, tra cui ad un adulto che con tre bambini si Per_13
trovava nell'area di accesso della seggiovia;
quindi con Per_13
gli altri bambini accompagnati dall'adulto saliva sul nastro trasportatore che avrebbe dovuto trasportarlo fino alla seggiovia alla fine della rampa. Per motivi non meglio specificati cadde;
nonostante gli addetti dell'impianto operativi alla stazione a valle e avessero notato Controparte_8 RO
l'accaduto, trascurarono di arrestare l'impianto immediatamente, tanto che a causa dello scorrimento della seggiovia veniva colpito dal seggiolino successivo e Per_13
cadeva dalla rampa alla fine del corridoio per ca. 70 cm procurandosi la frattura della tibia/frattura a spirale a destra.
L'attore, basandosi sulla consulenza del dott. Gianluca Buono,
quantificava le sue pretese in Euro 8.793,25.-.
Da un punto di vista giuridico faceva valere la Persona_7
35 responsabilità contrattuale dell'operatore dell'impianto e dei suoi dipendenti ai sensi dell'art. 1681 c.c. e nei confronti della e del maestro di sci EL la Parte_1
violazione dell'obbligo di vigilanza e di custodia, non per ultimo sulla base del contatto sociale. La Parte_1
e si costituivano in giudizio,
[...] CP_7
contestavano le deduzioni attoree e prendevano posizione. In
particolare deducevano che DE già l'anno precedente aveva frequentato un corso di sci con lo stesso maestro CP_7
che non era principiante e aveva già utilizzato la seggiovia diverse volte;
inoltre il maestro contestava di avere violato il proprio obbligo di vigilanza, in quanto aveva affidato il minore ad un adulto per la risalita con la seggiovia.
Secondo la difesa della scuola di sci convenuta solo CH
AG e i suoi addetti all'impianto e Controparte_8 CP_2
sarebbero responsabili dell'incidente, in quanto
[...]
l'incidente avrebbe potuto essere evitato con un intervento veloce degli addetti e un arresto celere dell'impianto.
La CH AG, gli addetti e Controparte_8 CP_18
si costituivano a loro volta in lingua italiana e
[...]
contestavano le deduzioni e domande dell'attore sia nel merito che nell'ammontare; a propria difesa deducevano che la caduta del bambino era riconducibile al suo comportamento e per l'incidente sarebbe responsabile il maestro di sci, che non avrebbe ottemperato all'obbligo di custodia incombente su di
36 lui. Inoltre i convenuti deducevano che l'impianto di risalita corrispondeva allo standard tecnico di sicurezza piu nuovo e alle norme tecniche vigenti. In ogni caso l'impianto sarebbe stato fermato immediatamente dagli addetti dopo la caduta autoprovocata dal bambino. I convenuti non avrebbero quindi alcuna responsabilità per l'incidente, in quanto avrebbero tutti adempiuto gli incombenti contrattuali.
Nel corso del procedimento di primo grado sono state assunte prove testimoniali ed è stata redatta consulenza medica.
Con sentenza n. 56/2023 del 23/01/2023 il Tribunale
dichiarava la resposabilità esclusiva della convenuta
CH AG nella causazione dell'incidente oggetto di causa e condannava la stessa al risarcimento danni pari a € 7.504,78.-
nei confronti dell'attore in qualità di Persona_7
padre e esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
, nonché al pagamento delle spese processuali. Per_13
Avverso questa sentenza hanno promosso appello CH
AG, e chiedendo il Controparte_8 RO
rigetto di tutte le pretese e domande nei loro confronti, in via subordinata in caso di constatazione di corresponsabilità della
CH AG ovvero dei suoi collaboratori, l'accertamento delle effettive quote di corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'incidente nonché l'ammontare del danno subito dall'attore. Quali motivi d'appello deducevano la scorretta
ovvero mancante valutazione dei risultati dell'istruttoria nonché
37 scorretta interpretazione dell'art. 2059 c.c. e della giurisprudenza
dominante in materia della Corte di Cassazione.
L'appellato si costituiva nel presente Persona_7
grado di giudizio ed eccepiva innanzitutto in via processuale nei confronti di e parte Controparte_8 RO0
vittoriosa nel procedimento di primo grado, la mancanza della legittimazione attiva a promuovere appello;
inoltre gli appellanti nelle loro conclusioni non avrebbero chiesto esplicitamente il rigetto delle domande formulate dall'attore, bensì unicamente che le pretese attoree nei confronti dell'appellata venissero rigettate.
Nel merito stesso l'appellato contestava le deduzioni degli Per_7
appellanti e prendeva posizione adducendo le argomentazioni già presentate nel procedimento di primo grado.
La e si Parte_1 CP_7
costituivano in lingua italiana nel procedimento d'appello; si richiamavano alle argomentazioni esposte già in memoria di costituzione innanzi il Tribunale e nelle ulteriori memorie e prendevano posizione rispetto ai motivi di appello degli appellanti;
chiedevano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 02/10/2024, che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
è stata sostituita dal deposito di note d'udienza, le parti hanno addotto le conclusioni di cui in premessa;
il collegio ha trattenuto in decisione la causa e concesso termini alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali
38 ed eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I 1. Innanzitutto si osserva in relazione all'eccezione sollevata dall'appellato della mancanza di Persona_7
legittimazione attiva degli addetti dell'impianto impiegati presso
CH AG, e che Controparte_8 RO
questi hanno eccome la titolarità in relazione al risarcimento danni fatto valere dall'appellato , perché nel caso in Per_7
questione la constatazione della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. può avere delle conseguenze per il lavoratore in servizio in relazione alla sua responsabilità
contrattuale nei confronti del datore di lavoro. E' dato quindi l'interesse ai sensi dell'art.100 c.p.c. dei lavoratori della
CH Ag., und ad Controparte_8 RO
ottenere un esito favorevole del procedimento. Anche in misura minore se all'esito del procedimento d'appello in riforma della sentenza di primo grado dovesse essere accertata unicamente una corresponsabilità del datore di lavoro.
C'è quindi un interesse anche di e Controparte_8
a promuovere appello nel senso di un vantaggio RO
concreto derivante dall'accoglimento dell'appello della
CH AG.
2. Anche la seconda eccezione processuale dell'appellato Per_7
riguardo la mancanza di una domanda di riforma della sentenza di primo grado nelle conclusioni degli appellanti è
39 infondata. In realtà dalle conclusioni di cui in atto di appello emerge in modo chiaro che la sentenza deve essere riformata nel senso che tutte le domande nei confronti della CH
AG e degli addetti dell'impianto devono essere interamente rigettate. Ciò in conformità alla linea difensiva degli appellanti,
secondo cui eventualmente solo la scuola di sci Resia e il maestro di sci avevano la responsabilità per l'incidente.
II 1. E' incontroverso ed emerge dall'istruttoria nel procedimento di primo grado che aveva iscritto il figlio Persona_7
minorenne , come già l'anno precedente, in SO
un corso di sci della;
il primo Parte_1
giorno del corso, il 17/12/2017, il bambino SO
di cinque anni si trovava con altri bambini del gruppo in compagnia del maestro di sci presso la stazione a CP_7
valle della funivia Jochbahn nel resort sciistico CH, per salire alla stazione a monte. Poiché sulla seggiovia avevano posto solo sei sciatori, il maestro di sci affidava due dei CP_7
bambini, tra cui , ad un adulto, il quale con SO
tre bambini stava aspettando di salire nella zona di accesso della seggiovia;
quando il minorenne si trovava SO
sul nastro trasportatore per motivi non meglio definiti cadeva,
veniva trascinato dalla seggiola successiva sulla rampa fino alla fine del nastro trasportatore e precipitava in una conca;
a causa della caduta il minorenne si procurava un frattura della tibia/
frattura a spirale a destra.
40 2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il Primo Giudice ha riconosciuto la responsabilità della CH AG per il fatto che l'incidente avrebbe potuto essere evitato, „se l'impianto
fosse stato subito arrestato per evitare che gli utenti cadessero
dalla rampa.“ Con il primo motivo di appello viene criticata questa motivazione (lettera a) da CH AG, CP_8
e i quali rimandano ai risultati
[...] RO
dell'istruttoria nel procedimento civile, come nel procedimento penale, da cui si evince che gli addetti dell'impianto avevano immediatamente arrestato lo stesso. Si sottolinea che non è
possibile arrestare immediatamente l'impianto per motivi tecnici e di sicurezza. L'impianto una volta azionato il dispositivo di arresto, rallenta gradualmente.
Da un altro punto di vista (lettera b) gli appellanti contestano che il Primo Giudice non avrebbe valutato che il minorenne molto probabilmente è caduto per colpa propria e Per_13
quindi non avrebbe assolto l'onere di provare il nesso causale tra evento e danno seguente.
Inoltre con il primo motivo di appello rimandano al motivo di esclusione della responsabilità di „assunzione del rischio“ nelle attività sportive (lettera c) e la violazione dell'obbligo di custodia da parte del maestro di sci che rappresenterebbe una colpa ovvero una colpa concorrente nella causazione dell'incidente
(lettera d) e fanno presente che il maestro di sci deve rispettare le condizioni di trasporto e né il maestro nè il minorenne hanno
41 chiesto il rallentamento o l'arresto dell'impianto per aiutare il bambino a salire (lettera f); per il resto (lettera e) il Primo
Giudice non avrebbe considerato che l'impianto è ultramoderno,
totalmente automatizzato e che risponde agli standard tecnici più evoluti, anche se la circostanza dimostra che la CH
AG ha coscienziosamente adempiuto le incombenze connesse all'attività e tale circostanza sarebbe quindi rilevante ai fini della decisione;
infine rimandano alla responsabilità propria del passeggero ovvero del suo accompagnatore.
3. Prima di approfondire le singole critiche degli appellanti, è
necessario esporre i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito alla responsabilità dell'operatore di impianti per il danno dell'utente.
Secondo la giurisprudenza dominante il trasporto con seggiovia viene classificato come trasporto di persone ai sensi dell'art. 1681 c.c. Questa disposizione prevede la responsabilità del trasportatore per eventi dannosi che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto se non dimostra di avere adottato tutte le misure adeguate ad evitare il danno. Nei confronti del trasportatore esiste quindi una presunzione di responsabilità.
Se sul passeggero incombe l'onere della prova riguardo il nesso causale tra trasporto e danno, il trasportatore deve presentare la prova di avere adottato tutte le misure adeguate per evitare il danno.
4. In relazione al nesso causale tra evento dannoso e trasporto
42 il danneggiato deve presentare la prova che l'incidente si è
verificato durante il viaggio, e anche gli incidenti occorsi durante la salita e la discesa dall'impianto devono essere considerati in collegamento causale diretto con il trasporto. (cfr.
Cass. n. 11194/2001 n. 14812/2004, n.16893/2010; n.
249/2017: ..il viaggiatore che abbia subito danni "a causa" del
trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non
occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto),
ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento
dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi
verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le
operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto e
durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa
specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, al vettore,
al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo
carico gravante ex art. 1681 c.c., l'onere di provare che l'evento
dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la
normale diligenza “.
5. Nel caso in questione dall'istruttoria nel procedimento di primo grado (cfr. sommarie informazioni di RO
innanzi i Carabinieri lo stesso giorno dell'incidente, doc.2
verbale dei Carabinieri) è emerso che già SO
prima della caduta era stato osservato dall'operatore dell'impianto quando, senza RO
accompagnamento, si era messo in fila con un altro bambino
43 nella zona di salita della seggiovia;
che l'operatore dell'impianto fece uscire i bambini dalla fila e li affidò ad un adulto per il viaggio a monte;
che il minorenne cadde per motivi Per_13
non meglio specificati mentre si trovava in fila e successivamente veniva trascinato dal seggiolino successivo fino alla fine della rampa.
Sta di fatto che l'incidente avvenne nella zona di salita sull'impianto, mentre il minorenne aspettava la seggiovia nella c.d. fase di preparazione al viaggio. Quindi si considera che l'incidente si sia verificato „durante il trasporto“. E' dato il nesso causale tra evento dannoso e trasporto.
6. Se il danneggiato ha fornito la prova del nesso causale, come detto, grava sull'operatore dell'impianto l'onere di smontare la presunzione di colpa dimostrando di avere intrapreso tutto per evitare il danno ai passeggeri. Dall'istruttoria è emerso che gli addetti all'impianto hanno notato che il minorenne nella zona di salita della seggiovia cadeva a terra e attivavano il dispositivo di arresto. Non è stato dimostrato se la seggiovia è stata fermata
„immediatamente“.
Con riferimento a ciò le dichiarazioni testimoniali del
Carabiniere e la corrispondente ricostruzione Persona_21
dell'incidente da parte dei Carabinieri non è determinante, in quanto riporta semplicemente le dichiaraziioni degli addetti dell'impianto e CP_3 CP_2
Sta di fatto che gli addetti dell'impianto hanno visto due
44 minorenni, tra cui , senza accompagnatore SO
nella zona di accesso della seggiovia. ha perfino RO
dichiarato di avere chiamato in disparte i due e di averli inseriti in una fila , in cui c'erano un adulto con tre bambini.
Al cospetto di un bambino incostudito di cinque anni nella zona di accesso della seggiovia, il normale dovere di cautela avrebbe dovuto indurre gli addetti a rallentare l'impianto per aiutare il bambino che doveva salire, sia per via dell'età del bambino sia per via della circostanza che si trovava senza accompagnatore che avrebbe potuto aiutarlo. Nel caso di bambini piccoli bisogna mettere in conto anche un imprevisto che evidentemente si presentò anche in questo caso, in quanto il bambino cadde per colpa propria quando si trovava in fila per salire.
E' rilevante non solo se l'addetto schiacciò immediatamente l'interruttore di emergenza per arrestare l'impianto quando notò
che il bambino era caduto, in quanto l'impianto dopo l'attivazione dello stop continua a muoversi, bensì piuttosto se nella situazione descritta sono state adottate le misure adeguate per evitare l'evento dannoso.
Il fatto che si tratta di un impianto modernissimo,
completamente automatizzato non prova che siano state adottate tutte le misure adeguate per evitare il danno.
La CH AG non ha presentato la prova corrispondente,
tanto che è data la responsabilità contrattuale e ai sensi dell'art. 2049 c.c. risponde per i suoi lavoratori. Come dedotto
45 in seguito va riconosciuta una corresponsabilità della Parte_1
.
[...]
7. Con riferimento alla posizione dell'appellata
[...]
e del maestro di sci va Parte_1 CP_7
chiarito innanzitutto che gli appellanti nelle loro conclusioni chiedono il rigetto di tutte le domande formulate contro di loro,
in via subordinata (come già in primo grado) l'accertamento delle quote di corresponsabilità delle persone coinvolte.
Ora gli appellati sostengono che l'appellato/attore nel procedimento di primo grado qui avrebbe rinunciato alle Per_7
domande nei confronti della ai sensi Controparte_37
dell'art. 346, in quanto avrebbe chiesto la conferma in toto della sentenza impugnata con rigetto dell'appello della CH AG
e quindi che venga accertata la sola responsabilità della
CH AG o di chi per lei risponde. Inoltre non è data l'estensione automatica delle domande dell'attore nel procedimento di primo grado.
In relazione a ciò va detto innanzitutto che l'attore in primo grado ha fatto valere la responsabilità contrattuale della
CH e degli addetti all'impianto nonché della Parte_1
e del maestro di sci, che i convenuti CH AG e
[...]
e contestavano qualsiasi responsabilità CP_8 CP_2
nell'incidente oggetto del procedimento e dichiaravano che la responsabilità esclusiva sarebbe del maestro di sci e della scuola sci. Con questa linea difensiva CH AG ha
46 rigettato la sua legittimazione passiva con riferimento alla domanda attorea e ha denunciato quali responsabili dell'incidente oggetto del procedimento la scuola di sci e
Ciò provoca l'estensione automatica della CP_7
domanda attorea nei confronti della scuola di sci e del maestro di sci.
La domanda degli appellanti di accertamento di corresponsabilità nella causazione dell'incidente nei confronti della e è quindi Parte_1 CP_7
ammissibile e deve venire esaminata.
8. Non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che l'incidente di cui è stato vittima il minorenne si sia verificato Per_13
durante il corso di sci quando il ragazzo si trovava sotto la custodia del maestro. L'affidamento di un bambino di cinque anni ad una scuola di sci e al maestro di sci per l'espletamento di un corso ha carattere contrattuale. La scuola assume l'obbligo di custodia e vigilanza.
La responsabilità contrattuale si fonda sull'art. 1218 c.c., per cui, quando è dimostrata la fonte contrattuale del diritto in questione, il debitore deve presentare la prova che lo scagiona.
In questo senso la giurisprudenza dominante della Suprema
Corte (vedi sentenza n. 3612/2014, sentenza n. 2559/2011) ha stabilito che: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero,
nelle controversie instaura….Secondo la ormai consolidata
47 giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie
instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il
regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010
n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325). Su tale base,
quindi, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre è il
debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento. Ed anche nell'ipotesi in cui sia dedotto, non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per
mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando, ancora
una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento (S.U. 30.10.2001, n. 13533). Dal vincolo negoziale
sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione
all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo
alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo
48 nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte
le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri
danno a se stesso.”
Dalle circostanze esposte emerge che il maestro di sci ha lasciato il minorenne con un altro bambino incustodito Per_13
nella zona di accesso alla seggiovia ovvero secondo le sue indicazioni
lo ha affidato ad un adulto sconosciuto. Va osservato che ad un unico maestro è stato affidato un gruppo di 6 bambini di età
compresa tra 5 e 6 anni, tanto che lui evidentemente non poteva esercitare su tutti la vigilanza necessaria e non poteva salire con tutti i bambini contemporaneamente sulla seggiovia.
Una organizzazione adeguata del corso di sci avrebbe presupposto la presenza di un'altra persona a sostegno del maestro.
La circostanza che i bambini già altre volte sono saliti sulla seggiovia non è rilevante in quanto data l'età die bambini non si può escludere un'azione maldestra ovvero il comportamento degli stessi non è sempre prevedibile.
Va inoltre detto che l'intervento del maestro di sci sarebbe stato possibile se avesse sensibilizzato l'addetto dell'impianto facendogli notare il gruppo di bambini piccoli e se avesse atteso a fianco del bambino finché questi fosse stato seduto e quindi fosse poi a sua volta salito con gli altri partecipanti del corso.
Dalle seguenti valutazioni emerge una corresponsabilità della
49 scuola di sci e del maestro di sci nella causazione dell'incidente per non avere dimostrato di avere correttamente esercitato l'obbligo di vigilanza nei confronti del minorenne ovvero per violazione dell'obbligo contrattuale di sicurezza e incolumità del corsista anche in relazione al danno autoprocurato.
9. CH AG, e Parte_1 CP_7
quindi sono corresponsabili per i danni subiti da FR
[...]
DE AL in seguito all'incidente verificatosi il
17/12/20217 ovvero la prima al 50%, la scuola di sci e il maestro di sci per il restante 50%.
III 1. Con il secondo motivo di appello CH AG lamenta il riconoscimento di un danno morale da parte del Primo Giudice
in mancanza di prova corrispondente.
Secondo la giurisprudenza dominante (Cass. n. 25164/2020) il danno morale quale componente del danno non patrimoniale,
può essere riconosciuto sulla base di presunzioni se vengono dedotti i fatti sui quali si basa la domanda corrispondente.
L'attore di primo grado ha descritto in atto di citazione le conseguenze per la salute del minorenne da cui si Per_13
evince la sofferenza soggettiva che il bambino ha patito.
In seguito a frattura della tibia è stato applicato il gesso sulla coscia con finitura dello stesso dopo minimo 3-4 giorni (lettera del medico del 17/12/2017 Nosocomio St. Vinzenz Zams), per 7
settimane dopo l'incidente ed è sorta poi la necessità di muovere la gamba per camminare dopo la rimozione del gesso
50 collegata a dolori. Queste circostanze possono giustificatamente far ritenere che un bambino di 6 anni possa aver provato dolore soggettivo che consente il riconoscimento del corrispondente risarcimento del danno.
2. D'altra parte gli appellanti lamentano il riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale.
La critica è fondata, in quanto non è stato presentato alcun elemento, anche solo una supposizione sulla base della quale si può ritenere sussistessero particolari straordinarie circostanze,
per cui le conseguenze del danno subito parrebbero più gravi dei comuni inevitabili effetti sulla salute che subentrano nel caso normale con danno di pari entità nelle persone della stessa età.
Il danno da riconoscere deve venire nuovamente calcolato senza personalizzazione (nella misura del 25%).
3. Con riferimento al riconoscimento del 2% per l'invalidità
permanente, come stabilito dal CTU invece dell'1,5% come da
CTU, va detto che nella consulenza di parte non è stato fornito nessun punto di riferimento sulla base del quale sarebbe giustificata una deroga alle conclusioni del CTU.
In conseguenza il danno subito da e SO
accertato dal CTU va quantificato con 1,5% sulla base deu criteri della Tabella di Milano 2021.
Con 1,5% di invalidità permanente (base danno biologico
1.236,23.-, aumentato del 25% per il danno morale) €
51 1.545,29.- per danno non patrimoniale e € 2.970,00.- per danno biologico temporaneo.
Complessivamente per danno non patrimoniale vengono riconosciuti € 4.515,29.-
Poiché l'elaborazione delle Tabelle di Milano avvenne nel 2021
ovvero in un momento successivo all'evento dannoso, gli importi devono venire svalutati alla data dell'evento
(17/12/2017), affinché tali importi corrispondano ai valori delle altre voci di danno. Su tali importi spettano rivalutazione e interessi fino alla data della liquidazione (12/02/2025) e gli interessi legali dalla data odierna fino al pagamento effettivo.
Se l'invalidità permanente subentra in una data successiva ad una invalidità temporanea che viene liquidata separatamente,
secondo la giurisprudenza dominante (Cass. n. 5680/1996)
sugli importi corrispondenti maturano rivalutazione e interessi dal momento in cui termina l'invalidità parziale e non dall'evento dannoso. Quindi la data da considerare non è quella dell'incidente, bensì il momento in cui termina l'invalidità
parziale. Nel caso presente a fronte di un'invalidità parziale di complessivamente 60 Tagen, la data di riferimento per la liquidazione è il 15/02/2018.
IV. 1. L'appello di CH AG, e Controparte_8
deve essere accolto per i motivi qui dedotti sul RO
punto corresponsabilità e sul punto liquidazione del danno. Gli
appellanti nelle loro conclusioni in via subordinata hanno
52 chiesto unicamente l'accertamento delle effettive quote di corresponsabilità, ha chiesto la Persona_7
conferma della sentenza impugnata ovvero la condanna della
CH AG o di chi per lei al risarcimento danni;
[...]
e hanno chiesto il rigetto Parte_1 CP_7
dell'appello e di qualsiasi pretesa nei loro confronti.
Alla luce delle conclusioni formulate in questo grado di giudizio viene dichiarato e accertato che sussiste una responsabilità del
50% a carico di CH AG e di 50% a carico della e di nella Parte_1 CP_7
causazione del danno subito il 17/12/2017 da SO
.
[...]
CH AG viene condannata a versare a Persona_7
padre e esercente la potestà genitoriale del minore
[...]
l'importo di € 4.515,29.- come SO
risarcimento danni oltre e rivalutazione e interessi come da motivazione.
2 Le spese processuali di entrambi i gradi devono venire regolate nuovamente alla luce della riforma della sentenza impugnata.
La pretesa dell'appellato viene accolta Persona_7
all'esito del procedimento, seppur ridotta e deve quindi essere considerata vittoriosa nei confronti di CH AG.
Le spese processuali dei due gradi di giudizio vengono compensate interamente tra gli appellanti CH AG,
53 e e gli appellati Controparte_8 RO
e in seguito a Parte_1 CP_7
soccombenza reciproca.
Le spese processuali vengono liquidate secondo i criteri del
D.M. 55/2014 con un valore di causa sulla base del decisum
(scaglione € 5.201,00.- fino a 26.000), valori medi;
all'appellato vanno rifuse le spese per onorari del Persona_7
consulente di parte ( € 352,00.- come da fattura dott. Buono
doc. 8); non ci sono prove o riscontri degli esborsi ovvero tributi relativi al procedimento di mediazione;
le spese di CTU vanno a carico dell'appellante CH AG.
P.Q.M.
La Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano nel procedimento di appello promosso da CH AG nella persona del rappresentante legale, e Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. RO
56/2023 del 23/01/2023, contrariis reiectis così decide definitivamente in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
1. Si accerta e dichiara la responsabilità al 50% di CH
AG e al 50% di e Parte_1 CP_7
nella causazione del danno subito il 17/12/2017 da
[...]
; Per_13
2. CH AG nella persona del rappresentante legale viene condannata a versare a in qualità di Persona_7
54 padre ed esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
, l'importo di € 4.515,29.- a titolo di risarcimento Per_13
danni oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione.
3. CH AG in persona del rappresentante legale viene condannata a rifondere a , in quanto Persona_7
padre es esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Per_13
che per il primo grado complessivamente vengono quantificate in € 5.077,00.-, di cui € 919,00.- per la fase di esame, €
777,00.- per la fase introduttiva, €1.680,00.- per la fase istruttoria, € 1.701,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali ( 15% sugli onorari), € 361,61.- per spese correnti
(contributo unificato, spese di notifica ecc) ed € 352,00.- per onorari del consulente di parte, IVA e CAP come per legge;
per questo grado di giudizio complessivamente € 3.966,00.-, di cui
€ 1.134,00.- per la fase di esame, € 921,00.- per la fase introduttiva ed € 1.911,00.- per la fase decisionale, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi vengono interamente compensate tra gli appellanti CH AG, CP_8
e e gli appellati
[...] RO [...]
e Parte_1 CP_7
Nel caso di diffusione del presente provvedimento si dispone non menzione dei dati personali e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.l.vo. 196/2003. La redazione della presente sentenza in lingua italiana avviene da parte del funzionario linguistico ai sensi dell'art.20 D.P.R. n. 574 del 15.07.1988:
55 „Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il Giudice puo avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario ...“.
Così deciso a Bolzano il 12.02.2025
La Presidente estensore Dr. Persona_1
Il Funzionario giudiziario Dr. Frida Mazzuti
56
Im Namen des italienischen Volkes
Das Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen
Abteilung für Zivilsachen
erlässt durch
Dr. Vorsitzende und Persona_1
des Urteils CP_1
Dr. Joppi Senatsmitglied Per_2
Dr. Senatsmitglied Persona_3
folgendes
Per_4
in der unter Nr. 32/2023 A.R. eingetragenen zweitinstanzlichen
Rechtssache, welche
durch
SCHÖNEBEN A.G. in Person des gesetzlichen Vertreters p.t.,
St.Nr. 00156150211, St.Nr. RO
, , St.Nr. C.F._1 Controparte_3
alle vertreten und verteidigt von RA C.F._2
laut Vollmacht in den Verfahrensakten Per_5 Per_6
- Berufungskläger -
gegen
Per
, vertreten und verteidigt von Persona_7
und laut CP_4 Controparte_5
Vollmacht in den Verfahrensakten
- Berufungsgegner -
1 und gegen
, St.Nr. 00653150219, Parte_1
in Person p.t. und , St.Nr. CP_6 CP_7
beide vertreten und verteidigt von RA C.F._3
laut in den Persona_9 Per_10 Per_11
Verfahrensakten
- Berufungsgegner -
Gegenstand: Schadenersatzklage
eingeleitet wurde und welche in der Verhandlung vom
02/10/2024 zur Entscheidung angesetzt worden ist über
folgende
SCHLUSSANTRÄGE
für die Berufungskläger SCHÖNEBEN A.G., CP_2
, :
[...] Controparte_3
I. In der Hauptsache: sämtliche Ansprüche und Anträge
gegenüber den Berufungsklägern, CH AG, CP_2
und 1) aus dem
[...] Controparte_8
streitgegenständlichen Unfall vom 17.12.2017 vollinhaltlich abzuweisen, da sie sachlich und rechtlich aus den in den entsprechenden Schriftsätzen angeführten und aus der
Beweisaufnahme in erster Instanz hervorgehenden Gründen,
vollends unbegründet sind;
II. In untergeordneter Hinsicht: nur für jenen unwahrscheinlichen Fall, dass dieses Berufungsgericht auf ein
Mitverschulden der CH AG bzw. deren Mitarbeiter
2 befindet:
die effektiven Mitverschuldensquoten aller am streitgegenständlichen Unfall beteiligten Subjekte feststellen und erklären;
das effektive, vom Verunfallten erlittene Schadensausmaß
feststellen und erklären;
unter Berücksichtigung der einzelnen, festgestellten
Mitverschuldensquoten, dem Verunfallten einen angemessenen
Schadenersatz zusprechen;
III. Auf alle Fälle:
den Berufungsbeklagten ad 1) dazu verurteilen sämtliche
aufgrund des angefochtenen Urteils geleisteten Zahlungen,
samt Zinsen ab dem Datum der Überweisung bis zur
Begleichung, rückzuerstatten. Im Falle einer Teilschuld der
Berufungskläger, soll der genannte Beklagte selbstverständlich
zur entsprechenden Teilrückerstattung verurteilt werden;
unter vollständigen Ersatz der , Kosten und CP_9
Gebühren beider Verfahrenszüge, zzgl. der Allg. Kanzleikosten
und der weiteren gesetzlichen Aufschläge.
für den Berufungsgegner OR AY FR:
Möge das löblich angerufene Oberlandesgericht Trient,
Außenstelle
, contrariis reiectis: CP_10
I. In prozessrechtlicher Hinsicht: 1) die Berufungsklage von
NT SE und IS SSE soll kostenpflichtig
3 abgewiesen werden, zumal diese im erstinstanzlichen Verfahren
nicht als unterliegende Parteien betrachtet werden können und somit nicht aktivlegitimiert waren, das Rechtsmittel gegen das erstinstanzliche Urteil einzubringen.
2) die Berufungsklage von der CH AG aus den oben angeführten Gründen ebenfalls als unzulässig und somit kostenpflichtig abzuweisen.
II. In der Hauptsache: das erstinstanzliche Urteil Nr. 56/2023
vom 23.01.2023 soll vollinhaltlich bestätigt werden, mit kompletter Abweisung der Berufungsklage seitens der
CH AG, und rechtlich unbegründet und CP_11
somit feststellen:
-die alleinige Haftung der CH AG oder wer dann auch immer für diese haftet, und zwar für die Schäden, welche
LE FR sich anlässlich gegenständlichen Unfalles,
zugetragen am 17.12.2017, zugezogen hat;
-die Schadenersatzansprüche des minderjährigen Per_7
in der Höhe von Euro 7.856,78 feststellen Persona_7
und erklären sowie auch zu bestätigen und somit die
CH AG oder wer auch immer für diese, zu verurteilen,
an FR , in seiner Eigenschaft als Vater und Persona_7
Erziehungsberechtigter des minderjährigen Persona_12
FR zur Zahlung eines Betrages in der Höhe von Euro
7.856,78 zu verurteilen, samt Zinsen;
-auch sollen die Berufungskläger zur Zahlung der Gerichts-
4 und
Anwaltskosten der Verfahren in erster und zweiter Instanz
verurteilt werden.
für die Berufungsgegner Parte_1
und CP_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano;
contrariis reiectis;
nel merito:
1. per i motivi esposti, respingere l'appello avversario alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 56/2023 dd. 20.01.2023,
pubblicata in data 23.01.2023, perché infondato in fatto e in diritto;
2. per i motivi dedotti, respingere le domande formulate dalla parte , nella sua qualità di padre ed Persona_7
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nonché ogni e qualsiasi altra domanda SO
formulata e/o formulanda nei confronti della Scuola Sci Resia,
in persona del Direttore pro tempore e nei Parte_2
confronti di poiché infondate in fatto ed in CP_7
diritto;
3. per i motivi esposti, in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
in via istruttoria
➢ si ripropongono e si insiste per l'ammissione di tutte le
5 istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183,
co. IV, nn. 2 e 3, c.p.c.
Chiedono, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.
SA iuribus.
[...]
, in seiner als Vater und Parte_3 CP_12
Erziehungsbevollmächtigter des minderjährigen SO
lud CH AG, und
[...] Parte_1 Parte_1
den sowie die Angestellten der Controparte_13
CH Ag, und vor RO Controparte_8
das Landesgericht Bozen und beantragte die Feststellung deren vertraglichen bzw. nichtvertraglichen an der CP_14
Verursachung des vom erlittenen Controparte_15
Schadens sowie deren gesamtschuldnerische Verurteilung zur
Schadenersatzleistung.
Zur seiner der Kläger aus, CP_16 CP_17
seinen fünfjährigen Sohn in den SO
Anfängerkurs der Parte_1
eingeschrieben zu haben;
am ersten Tag des Skikurses, dem
17/12/2017, sei LE mit anderen 5 Kindern zwischen 5
und 6 Jahren, die allesamt dem alleinigen Skilehrer EL
zugeteilt waren, in Begleitung desselben, zum Sessellift
Jochbahn im Skigebiet CH geführt worden;
da nicht alle
6 Kinder auf demselben Sessel des Sesselliftes Platz nehmen konnten, vertraute der Lehrer zwei Kinder der Gruppe, darunter einem Erwachsenen an, der sich mit drei Kindern im Per_13
Einstiegbereich des Sesselliftes befand;
somit stellte sich
LE mit den anderen in Begleitung des Per_14
Erwachsenen auf das Förderband, das ihn bis zum Sessel am
Rampenende hätte befördern sollen;
dabei kam er aus nicht näher bekannten Gründen zu Sturz;
obwohl die an der
Talstation tätigen Liftbediensteten, und Controparte_8
den Vorfall bemerkten, verabsäumten sie, den RO
Lift sofort anzuhalten, so dass aufgrund des Nachlaufes,
LE vom nachkommenden Sessel getroffen wurde und von der Rampe am Ende des Auslaufes ca. 70 cm hinunterstürzte;
dabei zog er sich eine Schienbeinfraktur/Spiralbruch rechts zu.
Der Kläger bezifferte, auf das Gutachten von Dr. Gianluca
Buono stützend, seine Ansprüche mit Euro 8.793,25.-.
In rechtlicher Hinsicht machte OR FR die vertragliche
Haftung des Liftbetreibers und dessen Bediensteten gem. Art.
1681 ZGB geltend und gegenüber der KI VE
und dem Skilehrer EL die Verletzung der Pt_1
Aufsichts- und Obhutspflicht, nicht zuletzt aufgrund des sozialen Kontaktes.
Die KI VE SC und EL PE ließen
sich in den Streit ein, bestritten die Ausführungen des Klägers,
zu denen sie eingehend Stellung nahmen. Insbesondere führten
7 sie aus, DE habe bereits das Jahr zuvor einen Skikurs mit demselben Lehrer EL PE belegt, sei kein Anfänger und habe mehrmals den Sessellift benutzt;
außerdem bestritt der
Lehrer seine Aufsichtspflicht verletzt zu haben, da er für den
Aufstieg mit dem Sessellift den Minderjährigen einem
Erwachsenen anvertraut hatte.
Laut Verteidigung der Beklagten KI hafte für den Unfall
einzig CH AG und ihre Liftbediensteten SSE
und da der Unfall durch ein CP_3 RO
schnelles Einschreiten der Liftbediensteten und ein eiliges
Anhalten der Anlage vermieden hätte werden können.
Die CH AG, die Liftbediensteten SSE CP_3
und ließen sich ihrerseits in italiensicher CP_18
Sprache in den Streit ein und bestritten die Ausführungen und
Anträge des Klägers sowohl dem Grunde nach als auch der
Höhe; zu ihrer Verteidigung führten sie aus, der Sturz des
Kindes sei auf dessen Verhalten zurückzuführen und der Unfall
sei dem Skilehrer anzulasten, der seine Aufsichtspflicht nicht erfüllt hätte. Des Weiteren führten die Beklagten aus,
entspräche die Liftanlage dem neusten technischen
Sicherheitstand und den geltenden technischen Normen;
auf jeden Fall sie di Anlage umgehend nach den selbstverursachten
Sturz des Kindes von den Bediensteten angehalten worden.
Keine Haftung könnten demnach die Beklagten wegen des
Unfalles tragen, da sie sämtliche vertragliche Obliegenheiten
8 erfüllt hätten.
Im Zuge des erstinstanzlichen Verfahrens wurden
Zeugenbeweise aufgenommen und ein medizinisches Gutachten
erstellt.
Mit Urteil nr.56/2023 vom 23/01/2023 erklärte das
Landesgericht die ausschließliche Haftung der Beklagten
CH AG an der Verursachung des prozessgegenständlichen Unfalls und verurteilte dieselbe zur
Schadenersatzleistung in Höhe von €7.504,78.- gegenüber dem
Kläger OR in seiner Eigenschaft als Vater Persona_7
und Erziehungsbevollmächtigter des minderjährigen
[...]
, sowie zur Zahlung der Prozesskosten. Per_13
Gegen dieses Urteil haben CH AG , CP_8
und eingelegt, wobei sie die
[...] Controparte_19
Abweisung sämtlicher gegen sie gestellten Ansprüche und
Anträge beantragten, in untergeordneter Hinsicht, im Falle der
Feststellung eines Mitverschuldens der CH AG bzw.
deren Mitarbeiter, die Feststellung der effektiven
Mitverschuldensquoten aller am gegenständlichen Unfall
beteiligten Subjekte, sowie den effektiven vom Kläger erlittenen
Schadensausmaß. Als Berufungsgründe brachten sie falsche
bzw. fehlende Würdigung der Ergebnisse der Beweisaufnahme
sowie falsche Interpretation des Art. 2059 ZGB und der hierzu
herrschenden Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofes vor.
Der Berufungsbeklagte OR ließ sich in Persona_7
9 diesem Verfahrensgrad in den Streit ein und wandte vorerst in verfahrensrechtlicher Hinsicht gegenüber SSE CP_3
und welche im Ausgang an das RO0
erstinstanzliche Verfahren voll obsiegten, das Fehlen der
Aktivlegitimation, das Rechtsmittel der Berufung einzubringen,
ein; außerdem hätten die Berufungskläger in ihren nicht explizit die Abweisung der vom Kläger CP_21
vorgebrachten Anträge beantragt, sondern lediglich, dass die klägerischen Ansprüche gegenüber der Berufungsbeklagten
abgewiesen werden.
In der Sache selbst, bestritt der Berufungsbeklagte FR die
Ausführungen der Berufungskläger, zu denen er Stellung unter
Heranziehung der bereits im vorinstanzlichen Verfahren
vorgebrachten Argumente, nahm.
Die KI und EL PE ließen Parte_1
sich ihrerseits in italiensicher Sprache in das
Berufungsverfahren ein;
sie beriefen sich auf die bereits in der
Einlassungsschrift vor dem Landesgericht und den weiteren
Schriftsätzen dargelegten Argumente und nahmen zu den
Berufungsgründen der Berufungskläger eingehend;
sie CP_22
beantragten die Abweisung der Berufung.
Anlässlich der Verhandlung vom 02/10/2024, welche i. S. von
Art. 127 ter ZPO durch Hinterlegung von Verhandlungsnoten
ersetzt wurde, haben die Parteien die Schlussanträge wie eingangs angeführt, gestellt;
der Senat hat den Rechtsstreit zur
10 Entscheidung einbehalten und den Parteien die Fristen gem.
Art. 190 ZPO für die Hinterlegung von Schlussschriftsätzen und etwaige Erwiderungsschriften erteilt.
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
I 1. In erster Linie sei in Bezug auf den vom
Berufungsbeklagten OR FR, vorgebrachten Per_7
Einwand der fehlenden Aktivlegitimation der bei CH AG
angestellten Liftbediensteten SSE IS und bemerkt, dass diese sehr wohl die CP_2 CP_2
Rechtsinhaberschaft in Bezug auf den vom Berufungsbeklagten
FR geltend gemachten Schadenersatzanspruch haben, da im
Anlassfall die Feststellung der Haftung des Arbeitgebers nach
Art.2049 ZGB, für den diensthabenden Angestellten
Konsequenzen hinsichtlich seiner vertragsrechtlichen
Verantwortung gegenüber dem Arbeitgeber haben kann. So ist von einem Interesse i.S. von Art.100 ZPO der Bediensteten der
CH Ag, SSE und NT CP_3 CP_2
einen für sie nützlichen Ausgang des Verfahrens zu erzielen,
gegeben. Dies auch in einem geringeren Maße, sollte z.B. im
Ausgang des Berufungsverfahrens, in Abänderung des
Ersturteils, lediglich ein Mitverschuldens des Arbeitgebers
festgestellt werden.
Es besteht folglich ein Interesse auch von CP_8
IS und SE an der Einbringung der CP_2
Berufung, im Sinne eines konkreten Vorteils durch die
11 der Berufung der CH AG. CP_23
2. Auch der zweite prozessrechtliche Einwand des
Berufungsbeklagten FR hinsichtlich des Fehlens eines
Antrages auf Abänderung des erstinstanzlichen Urteils in den
Schlussanträgen der Berufungskläger ist haltlos.
In Wirklichkeit geht aus den in der Berufungsklage formulierten
Schlussanträgen klar hervor, dass das Urteil dahingehend abgeändert werden soll, dass alle Ansprüche gegenüber der
CH AG und den Liftbediensteten vollinhaltlich abzuweisen sind. Dies in Einklang mit der Verteidigungslinie
der Berufungskläger, wonach wennschon nur die Parte_1
und der Skilehrer Verantwortung für den Unfall zu
[...]
tragen haben.
II 1. Es ist unbestritten und geht aus der Beweisaufnahme im
Erstverfahren hervor, dass OR seinen Persona_7
minderjährigen Sohn LE AL FR, wie bereits das Jahr
zuvor, in einem Skikurs der KI VE SC
eingeschrieben hatte;
am ersten Tag des Skikurses, den
17/12/2017 , befand sich der Fünfjährige LE Per_13
mit anderen Kindern der Gruppe in Begleitung des Skilehrers
EL PE, bei der Talstation des Sesselliftes Jochbahn im
Skigebiet CH, um zur Bergstation hochzufahren;
da auf dem Sessellift nur sechs nehmen , Persona_15 Per_16
vertraute der Skilehrer EL der darunter Per_17 Per_18
, einem Erwachsenen an, der selbst mit SO
12 drei Kindern auf die in der Einstiegszone des Per_19
Sessellifts wartete;
als der minderjährige LE Per_13
sich auf dem Förderband befand, stürzte er aus nicht erkundeten Gründen, wurde sodann vom nachfolgenden Sessel
über die Rampe am Ende des Transportbandes geschoben und fiel in eine Mulde;
infolge des Sturzes zog sich der
Minderjährige eine Schienbeinfraktur/Spiralbruch rechts zu.
2. Wie aus dem angefochtenen Urteil zu entnehmen ist, hat die
Erstrichterin die Verantwortung der CH AG damit begründet, dass der Unfall vermieden hätte werden können,
wenn der Lift sofort angehalten worden wäre, um zu vermeiden,
dass die Benutzer von der Rampe stürzen. Diese Begründung
wird mit dem ersten Berufungsgrund (unter Buchstabe a) von
CH Ag, und Controparte_8 RO4
unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der
[...]
Beweisaufnahme im Zivilverfahren, wie im Strafverfahren,
aufgrund welcher die Liftbediensteten den Lift sofort angehalten hatten. Unterstrichen wird, dass ein sofortiges Anhalten der
Anlage aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich ist und ein Lift nach Auslösung der Stopptest graduell heruntergebremst wird.
Unter anderem Aspekt (unter Buchstabe b) bemängeln die
Berufungskläger, dass das Erstgericht den Umstand nicht gewürdigt hätte, dass der minderjährige LE
höchstwahrscheinlich aus Eigenverschulden gestürzt ist, und
13 somit der ihm obliegende Beweis des Kausalzusammenhanges
zwischen Ereignis und Folgeschaden nicht erbracht hätte.
Des Weiteren wird mit dem ersten Berufungsgrund auf den
Haftungsausschlussgrund der „Annahme des Risikos“ bei sportlichen Aktivitäten verwiesen ( Buchstabe c) und die
Verletzung der Aufsichtspflicht durch den Skilehrer, welche eine Schuld bzw. eine Mitschuld desselben an der
Verursachung des Unfalles darstelle ( Buchstabe d), wobei vermerkt wird, dass die Einhaltung der Transportbedingungen
beim Skilehrer liegt und weder vom Lehrer noch vom
Minderjährigen das Verlangsamen oder Anhalten des Liftes, um dem Kind beim Einsteigen zu helfen, gefragt wurde ( Buchstabe
f); im Übrigen (Buchstabe e) sei der Umstand, dass es sich beim Lift um eine hochmoderne, vollautomatisierte Anlage
handelt, die den neuesten technischen Standards entspricht,
von Erstrichter außer Acht gelassen worden, obwohl der
Umstand von einer gewissenhaften Erfüllung der
Obliegenheiten der CH AG zeuge und somit entscheidungsrelevant sei;
zuletzt wird auf die
Eigenverantwortung des Fahrgastes bzw. RO5
.
[...]
3. Bevor auf die einzelnen Rügen der Berufungskläger
eingegangen wird, müssen die von der Rechtsprechung
erarbeiteten zum des Liftbetreibers CP_26 CP_27
für den Schaden des Benutzers dargelegt werden.
14 Laut einschlägiger Rechtsprechung ist der Transport mittels
Sessellift als Beförderung von Personen nach Art. 1681 ZGB
einzustufen. Diese Bestimmung sieht die Haftung des
Beförderers für Schadensereignisse vor, die den Reisenden
während des Transports erreichen, wenn er nicht beweist, dass er alle zur Vermeidung des Schadens geeigneten Maßnahmen
getroffen hat. Gegen den Beförderer besteht demnach eine
Haftungsvermutung.
Sofern dem Reisenden die Beweislast hinsichtlich des den
Kausalzusammenhangs zwischen Transport und Schaden
obliegt, hat der Beförderer den Beweis zu erbringen, alle geeigneten Maßnahmen getroffen zu haben, um den Schaden
zu verhindern.
4. In Bezug auf den Kausalzusammenhang zwischen
Schadensereignis und Transport, muss der Geschädigte den
Nachweis erbringen, dass sich der Unfall während der Fahrt
ereignet hat, wobei auch die im Zuge des Einstiegs- und
Ausstiegs vom Sessellift ereigneten Unfälle in direktem
Kausalzusammenhang mit der Beförderung anzusehen sind
(vgl. Kass. Nr. 11194/2001 Nr. 14812/2004, Nr.16893/2010;
Nr. 249/2017: ..il viaggiatore che abbia subito danni "a causa"
del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non
occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto),
ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento
dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi
15 verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le
operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto e
durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa
specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, al vettore,
al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo
carico gravante ex art. 1681 c.c., l'onere di provare che l'evento
dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la
normale diligenza “.
5. Im Anlassfall ist aus der Beweisaufnahme im vorinstanzlichen Verfahren ( vgl. summarische CP_28
von SE NT vor den Carabinieri am selben tag des
Unfalles, kl. Dok.2 Carabinieriprotokoll) hervorgegangen, dass bereits vor dem Sturz vom SO
Liftbediensteten NT beobachtet wurde, als er ohne CP_2
Begleitung mit einem anderen Kind in der Einstiegszone zum
Sessellift anstand;
dass der Liftbedienstete die Kinder aus der
Reihe nahm und sie einem Erwachsenen für die Bergfahrt
anvertraute; dass der Minderjährige LE aus nicht erkundeten Gründen stürzte als er in der Reihe stand und in der Folge vom nachkommenden Sessel bis zum Ende der
Rampe geschoben wurde.
Fakt ist, dass sich der Unfall im Einstiegsbereich zum Sessellift
ereignete, während der Minderjährige auf den Sessel wartete, in der s.g. Vorbereitungsphase zur Fahrt. Demnach ist der Unfall
als sich „während des Transportes“ ereignet anzusehen, der
16 Kausalzusammenhang zwischen Schadensereignis und
Transport ist gegeben.
6. Hat der Geschädigte den Nachweis des
Kausalzusammenhanges erbracht, obliegt es, wie bereits angeführt, dem Betreiber der Liftanlage die Schuldvermutung
zu widerlegen, in dem er den erbringt, alles Per_20
unternommen zu haben, um den Schaden an den Fahrgästen
abzuwenden.
Aus der Beweisaufnahme ist hervorgegangen, dass die
Liftbediensteten bemerkt haben, wie der Minderjährige in der
Einstiegzone des Sesselliftes zu Boden fiel und den
Stoppschalter aktiviert haben.
Nicht nachgewiesen wurde, ob der Sessellift “sofort“ angehalten wurde.
Diesbezüglich ist die Zeugenaussage des Carabiniere Per_21
und die entsprechende Rekonstruktion des Unfalles
[...]
durch die Carabinieri nicht ausschlaggebend, da sie lediglich die Aussagen der Liftbediensteten SSE und CP_2
wiederbringt.
Fakt ist, dass die Liftbediensteten zwei Minderjährige,
[...]
, ohne in der des RO9 CP_30 CP_31
Sesselliftes gesehen haben, hat sogar erklärt, RO
die beiden bei Seite genommen zu haben und in eine Reihe
eingegliedert zu haben, in der ein Erwachsener mit drei Kindern
stand.
17 In Gegenwart eines unbewachten Kindes von fünf Jahren im
Einstiegsbereich des Sesselliftes hätte die gewöhnliche
Sorgfaltspflicht wohl die Bediensteten veranlassen sollen, den
Lift zu verlangsamen, um das Kind beim Einstieg zu unterstützen, dies aufgrund des Alters des Kindes sowie des
Umstandes, dass es sich ohne eine Begleitperson befand, die es hätte unterstützen können. Bei Kindern kleinen Alters ist auch mit einer Ungeschicktheit zu rechnen, wie auch anscheinend der Fall war, da das Kind aus Eigenverschulden stürzte, als es in der Schlange zum Aufstieg stand.
Von Bedeutung ist nicht nur, ob der Bedienstete sofort den
„Not-Aus“-Schalter betätigte, als er bemerkte, dass das Kind
gestürzt war, da der Lift noch nach Aktivierung des
Stoppschalters weiterfährt, sondern vielmehr, ob in der beschriebenen Situation die geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden, um das Schadensereignis zu verhindern. Die Tatsache,
dass es sich um eine hochmoderne vollautomatisierte Anlage
handelt, stellt nicht den Beweis dar, alle geeigneten
Maßnahmen zur Schadensverhinderung unternommen zu haben.
Dieser Nachweis hat eben die CH AG nicht erbracht, so dass ihre vertragliche Haftung vorliegt und gem. Art. 2049 ZGB
für ihre Angestellten haftet. Wie in der Folge vorgebracht, ist jedoch eine Mitschuld der SC zu erkennen. Parte_1
7. In Bezug auf die Position der Berufungsbeklagten KI
18 VE und des Skilehrers EL PE gilt Pt_1
vorerst klar zu stellen, dass die Berufungskläger in ihren
Schlussanträgen die Abweisung sämtlicher gegen sie gestellten
Anträge beantragen, in untergeordneter Hinsicht, ( wie bereits im ersten Verfahrensgrad) die Feststellung der
Mitverschuldensquoten der Beteiligten.
Nun behaupten die Berufungsbeklagten, dass der
Berufungsbeklagte / Kläger im ersten Verfahrensgrad FR hier auf die Anträge gegenüber der KI und EL i. S. von
Art. 346 verzichtet hätte, da er die vollinhaltliche Bestätigung
des angefochtenen Urteils mit Abweisung der Berufungsklage
der CH AG und somit, dass die alleinige Haftung der
CH AG oder wer dann auch immer für diese haftet
festgestellte werde, beantragt. Außerdem sei eine automatische
Ausdehnung der Anträge des Klägers im ersten Verfahrensgrad
nicht gegeben.
Diesbezüglich muss vorerst geklärt werden, dass der Kläger im ersten Verfahrensgrad die vertragliche Haftung der CH
und der Liftbediensteten sowie der und des Parte_1
Skilehrers geltend gemacht hat, dass die Beklagten CH
AG und und jegliche am CP_8 CP_2 CP_32
prozessgegenständlichen Unfall bestritten und behaupteten, die ausschließliche Haftung sei beim Skilehrer und bei der
KI. Mit dieser Verteidigungslinie hat CH AG ihre
Passivlegitimation in Bezug auf den klägerischen Antrag
19 abgelehnt und als Verantwortlichen für den prozessgegenständlichen Unfall die und EL Parte_1
PE angezeigt. Dies bewirkt die automatische Ausdehnung des klägerischen Antrages gegenüber der und dem Parte_1
CP_13
Der Antrag der Berufungskläger auf Feststellung eines
Mitverschuldens am Unfallsereignis gegenüber Parte_1
VE und EL PE, ist demnach zulässig Pt_1
und muss folglich erörtert werden.
8. Es besteht kein Zweifel an der Tatsache, dass sich der
Unfall am Minderjährigen LE im Rahmen des
Skiunterrichtes ereignete, als sich das Kind unter der Aufsicht
des Lehrers befand. Das Anvertrauen eines fünfjährigen Kindes
einer und dem für den Skiunterricht hat Parte_1 CP_13
vertraglichen Charakter, die Schule übernimmt damit die
Aufsichts- und Betreuungspflicht. Die vertragliche Haftung
stützt demnach auf Art. 1218 ZGB , wonach , wenn die vertragsrechtliche Quelle des geltend gemachten Rechts
nachgewiesen ist, hat der Schuldner den Entlastungsbeweis zu erbringen.
In diesem Sinne hat die gefestigte Rechtsprechung des OGH
(siehe Urteil Nr.3612/2014, Urteil Nr.2559/2011) festgehalten,
dass: Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nelle
controversie instaura….Secondo la ormai consolidata
giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie
20 instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il
regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010
n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325). Su tale base,
quindi, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre è il
debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento. Ed anche nell'ipotesi in cui sia dedotto, non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per
mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando, ancora
una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento (S.U. 30.10.2001, n. 13533). Dal vincolo negoziale
sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione
all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo
alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo
nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte
21 le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri
danno a sé stesso.
Aus den bereits dargelegten Umständen geht hervor, dass der
Skilehrer den minderjährigen LE im Einstiegsbereich zum
Sessellift mit einem anderen Kind, unbewacht gelassen hat,
bzw., laut seinen Angaben, einem unbekannten Erwachsenen
anvertraut hat. Hier gilt es zu vermerken, dass einem einzigen
Lehrer eine Gruppe von 6 Kindern, zwischen 5 und 6 alt, Per_22
anvertraut wurde, so dass dieser offensichtlich nicht über alle die notwendige Ausficht haben konnte und eben auch nicht mit allen Kindern zugleich mit dem Sessellift fahren konnte. Eine
adäquate Organisation des Skikurses hätte eine weitere
Aufsichtsperson als Hilfe für den Lehrer verlangt.
Der Umstand, dass die Kinder bereits andere Male mit dem
Sessellift gefahren sind, ist nicht bedeutend, da aufgrund des
Alters der Kinder eine Ungeschicklichkeit nicht auszuschließen
ist bzw. das Verhalten derselben nicht immer überschaubar ist.
Des Weiteren gilt es zu erheben, dass ein Einschreiten des
Skilehrers wohl möglich gewesen wäre, wenn er den
Liftbediensteten auf die Gruppe kleiner Kinder aufmerksam gemacht hätte und an der Seite des Kindes gewartet hätte, bis er auf den Sessel Platz genommen hätte und sodann mit den anderen Kursteilnehmern seinerseits hochgefahren wäre.
Aus Besagtem ist ein Mitverschulden der und des Parte_1
Skilehrers an der Unfallsverursachung zu erkennen, weil sie
22 nicht den Beweis erbracht haben, ihre Aufsichtspflicht
gegenüber dem Minderjährigen korrekt erfüllt zu haben bzw.
wegen Verletzung der vertraglichen Pflicht zur Sicherheit und
Unversehrtheit des Schülers, auch hinsichtlich des selbstverursachten Schadens.
9. CH AG und und Parte_1
EL sind folglich für die von FR DE AL CP_7
infolge des sich am 17/12/20217 ereigneten Unfalls
mitverantwortlich und zwar erstere zu 50%, die und Parte_1
der zu den restlichen 50%. CP_13
III 1. Mit dem zweiten Berufungsgrund rügt CH Ag die
Anerkennung eines moralischen Schadens durch das
Erstgericht in Ermangelung eines entsprechenden Beweises.
Laut einschlägiger Rechtsprechung ( Kass. Nr.25164/2020)
kann der moralische Schaden, als Komponente des nicht vermögensrechtlichen Schadens aufgrund von Vermutungen
anerkannt werden, soweit die Tatsachenumstände, auf denen der entsprechende Antrag stützt, vorgebracht werden,
Der Kläger im ersten Verfahrensgrad hat in der Klageschrift die
Folgen für die Gesundheit des Minderjährigen LE
beschrieben, aus denen der innere, subjektive Schmerz
(sofferenza soggettiva) zu entnehmen ist, den das Kind erlitten hat. Aufgrund der Schienbeinfraktur, mit Anlage eines
Oberschenkelspaltgips mit Gipsschluss nach frühestens 3-4
Tagen (Arztbrief vom 17/12/2017 AKH St. Vinzenz Zams), der 7
23 Wochen nach dem Unfall getragen wurde, der mit Schmerzen
verbundenen Notwendigkeit, nach der Entfernung des Gipses,
das Bein zum Gehen wieder zu bewegen, kann aus der Sicht
eines Kindes von 6 Jahren, gerechtfertigter Weise von einem subjektiven Leiden des Geschädigten ausgegangen werden, das die Anerkennung des entsprechenden Schadenersatzes erlaubt.
2. Unter anderem Aspekt rügen die Berufungskläger die
Anerkennung der Personalisierung des nicht vermögensrechtlichen Schadens.
Die Rüge ist begründet, da kein Element, auch nur eine
Vermutung, vorgebracht bzw. nachgewiesen wurde, aufgrund welcher im spezifischen Fall von besonderen und außerordentlichen Umständen ausgegangen werden kann,
welche die Folgen des erlittenen Schadens als schwerwiegender erscheinen lassen, als die üblichen unvermeidbaren gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die im Normalfall bei gleichen Schadensausmaß, Personen desselben Alters
davontragen.
Der anzuerkennende Schaden muss demnach ohne
Personalisierung (im Ausmaß von 25%) neu errechnet werden.
3. In Bezug auf die Anerkennung von 2% für die anhaltende
Invalidität, wie vom ASV festgelegt, anstelle von 1,5% laut ASV,
gilt es zu vermerken, dass im Parteigutachten kein
Anhaltspunkt angeführt wurde, aufgrund welcher eine
Abweichung von den Schlussfolgerungen des ASV gerechtfertigt
24 sein sollte.
Demnach ist der von FR vom ASV Persona_12
festgestellte anhaltende Schaden mit 1,5% zu berechnen, und zwar aufgrund der Kriterien der Mailänder Tabelle 2021.
Die Bezifferung ergibt, bei Controparte_33
(Grundlage biologischer Schaden 1.236,23.-, erhöht um 25%
für moralischen Schaden) € 1.545,29.- für nicht vermögensrechtlichen Schaden und € 2.970,00.- für
zeitweiligen biologischen Schaden.
Insgesamt werden aus dem Titel des nicht vermögensrechtlichen Schadens € 4.515,29.- CP_34
Da die Erarbeitung der Mailänder Tabellen 2021 erfolgte, also zu einem Zeitpunkt nach dem Schadensereignis, müssen die
Beträge zum Datum des Schadensereignisses (17/12/2017)
entwertet werden, damit diese Beträge mit den Werten der anderen Schadensposten übereinstimmen. Auf diese Beträge
stehen Geldaufwertung und Zinsen bis zum Datum der
Liquidierung (12/02/2025) und die gesetzlichen Zinsen ab heutigem Datum bis zur effektiven Zahlung zu.
Trifft die permanente Invalidität auf ein Datum nach einer zeitweiligen Invalidität, die separat liquidiert wird, ein, laufen laut einheitlicher Rechtsprechung (Kass. Nr.5680/1996) auf den entsprechenden Beträgen die Geldaufwertung und Zinsen,
ab dem Moment in dem die Teilinvalidität endet und nicht ab dem Schadensereignis. Folglich ist das zu berücksichtigende
25 Datum nicht das Unfalldatum, sondern der Zeitpunkt an dem die Teilinvalidität endet. Im gegenständlichen Fall , bei einer
Teilinvalidität von insgesamt 60 Tagen, ist das Bezugsdatum
für die Liquidierung der 15/02/2018.
IV. 1. Die Berufung von CH AG, Controparte_8
und ist aus den bis hier angeführten Gründen RO
in und in Punkt Liquidierung des Controparte_35
Schadens anzunehmen.
Die Berufungskläger haben in ihren in CP_21
untergeordneter Hinsicht lediglich die Feststellung der effektiven Mitverschuldensquoten beantragt, Persona_7
hat die Bestätigung des angefochtenen Urteils bzw.
[...]
die Verurteilung der CH AG oder wer auch immer für
diese, zur Schadenersatzleistung beantragt;
KI
und EL PE haben die Abweisung Parte_1
der Berufung und jeden gegen sie gestellten Anspruches
beantragt.
Angesichts der in diesem Verfahrensgrad formulierten
Schlussanträge, wird die Haftung zu 50% von CH AG
und zu 50% von und EL Parte_1
PE an der Verursachung des am 17/12/2017 von Per_12
FR erlittenen Schaden festgestellt und erklärt.
[...]
CH AG wird verurteilt, an , als Persona_7
Vater und Erziehungsbevollmächtigter des Minderjährigen
LE AL FR, den Betrag von € 4.515,29.- als
26 Schadenersatz, samt Geldaufwertung und Zinsen, laut
Begründung, zu zahlen.
2 Die Verfahrenskosten beider Instanzen müssen angesichts der Abänderung des angefochtenen Urteils neu geregelt werden.
Der Anspruch des Berufungsbeklagten FR OR AY
wird im Ausgang auf das gesamte Verfahren, wenn auch reduziert, angenommen und ist folglich als obsiegend gegenüber CH AG zu betrachten.
Zwischen den Berufungsklägern CH AG, CP_8
und und den Berufungsbeklagten
[...] RO
und EL PE werden die Parte_1
Verfahrenskosten beider Instanzen zur Gänze aufgehoben,
aufgrund des gegenseitigen Unterliegens.
Die Verfahrenskosten werden nach den Kriterien des DM
55/2014 beziffert, bei einem Streitwert auf Grund des decisum
(Staffel € 5.201,00.- bis 26.000), mittlere Werte;
dem
Berufungsbeklagten FR sind die Auslagen Persona_7
für die Honorare des PSV ( € 352,00.-, Dr. CP_36
Buono Dok. 8)) zu erstatten;
für die Auslagen bzw. Gebühren
des Mediationsverfahrens liegt kein Nachweis vor;
die Kosten
des Amtsgutachtens gehen zu Lasten der Berufungsklägerin
CH AG.
A.D.G.
Das OLG Trient- Außensektion Bozen hat in dem von
CH AG in Person des gesetzlichen Vertreters, IS
27 und angestrengtem CP_8 RO
Berufungsverfahren gegen das Urteil des Landesgericht CP_10
Nr.56/2023 vom 23/01/2023, bei Abweisung jedes anderen
Antrages und Einwandes, mit prozessabschließender
Entscheidung, in teilweiser Annahme der Berufung und in
Abänderung des angefochtenen Urteils, wie folgt für Recht
erkannt:
1. Es wird die Haftung zu 50% von CH AG und zu 50%
von und EL PE an der Parte_1
Verursachung des am 17/12/2017 von SO
erlittenen Schadens festgestellt und erklärt;
2. CH AG in Person des gesetzlichen Vertreters wird verurteilt, an als Vater und Per_7 Persona_7
Erziehungsbevollmächtigter des Minderjährigen LE AL
FR, den Betrag von € 4.515,29.- als Schadenersatz, samt
Geldaufwertung und Zinsen, laut Begründung, zu zahlen.
3. CH AG in Person des gesetzlichen Vertreters wird verurteilt, an als Vater und Persona_7
Erziehungsbevollmächtigter des Minderjährigen LE AL
FR die Prozesskosten beider Verfahrenszüge zu ersetzen, welche für den ersten Verfahrensgrad zur Gänze mit €
5.077,00.- bestimmt werden, davon € 919,00.- für die
Überprüfungsphase, € 777,00.- für die Einleitungsphase,
€1.680,00.- für die Phase der € 1.701,00.- für Persona_23
die Entscheidungsphase, zusätzlich allgemeine Spesen ( 15% auf Honorare), € 361,61.- für Barauslagen (Einheitsbeitrag,
28 Zustellungskosten usw.) und € 352,00.- für Honorare des PSV,
MwSt. und FB wie gesetzlich geregelt;
für diese
Verfahrensinstanz insgesamt in € 3.966,00.- bestimmt werden, davon € 1.134,00.- für die Überprüfungsphase, € 921,00.- für die Einleitungsphase und € 1.911,00.- für die
Entscheidungsphase, zusätzlich allgemeine Spesen, MwSt. und
FB wie gesetzlich geregelt.
4. die Verfahrenskosten beider Instanzen werden zwischen den
Berufungsklägern CH AG, und Controparte_8
und den Berufungsbeklagten RO [...]
und zur aufgehoben;
Parte_1 CP_7 Per_24
Für den Fall der Verbreitung der vorliegenden Verfügung, wird die Nichterwähnung der Personalien und der anderen personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 52 des GvD Nr.
196/2003 verfügt.
Die Abfassung des vorliegenden Urteils in italienischer Per_25
erfolgt durch den beauftragten Beamten für den Sprachbereich,
im Sinne des Art. 20 des D.P.R. Nr. 574 vom 15.07.1988,
wonach: „…für die zweisprachige Abfassung der Urteile und der anderen Verfügungen kann sich das Gericht von den
Dolmetschern/Übersetzern, die dem Gerichtsamt zugeteilt sind,
unterstützen lassen…“.
So entschieden in am 12.02.2025 CP_10
Die Vorsitzende und Urteilsverfasserin Dr. Persona_1
Der höhere Beamte für Dr. Frida Mazzuti Persona_26
Traduzione dal tedesco
29 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di appello di Trento – sezione distaccata di
Bolzano
Sezione civile riunita nelle persone dei Signori Magistrati
dott. Presidente estensore Persona_1
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Consigliere Persona_3
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 32/2023 R.G.
promossa
da
SCHÖNEBEN A.G. nella persona del rappresentante legale
p.t., c.f. , c.f. P.IVA_1 RO
, , c.f. C.F._1 Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
SCHWEIGL PETER giusta procura agli atti
- appellanti -
contro
, rappresentato e difeso dall' avv. Persona_7
e dall' avv. giusta CP_4 Controparte_5
procura agli atti
30 - appellato -
e contro
, c.f. , nella Parte_1 P.IVA_2
persona del direttore p.t. e , c.f. CP_7
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
STECKHOLZER LORENZ giusta procura agli atti
- appellati –
Oggetto: risarcimento danni causa trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti SCHÖNEBEN A.G., , RO
: Controparte_3
I. Nel merito: rigettare tutte le pretese e domande nei confronti degli appellanti CH AG, e RO CP_8
1) rigettare interamente le pretese e domande
[...]
conseguenti all'incidente oggetto di causa del 17.12.2017, in quanto interamente infondate per i motivi sia in fatto che in diritto di cui alle memorie corrispondenti e all'istruttoria di primo grado;
II. In via subordinata: nella denegata ipotesi che questa Corte di appello riconosca una corresponsabilità della CH AG
ovvero dei suoi collaboratori:
accertare e dichiarare le effettive quote di corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'incidente di cui è causa;
31 accertare e dichiarare l'effettivo ammontare del danno subito dall'incidentato;
in considerazione dell singole quote di corresponsabilità
riconoscere all'incidentato un risarcimento danni adeguato;
III. In ogni caso:
condannare l'appellato sub 1) a rifondere tutti i pagamenti eseguiti sulla base della sentenza impugnata oltre a interessi dalla data del bonifico fino al saldo. In caso di colpa parziale degli appellanti condannare l'appellato naturalmente alla corrispondente rifusione parziale;
con totale rifusione delle competenze, spese e tributi di entrambi i gradi di giudizio oltre a spese di cancelleria generali e ulteriori spese supplementari previste dalla legge.
Per l'appellato : Persona_7
Voglia l'ill.ma Corte di appello di Trento sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis:
I. In via processuale: 1) rigettare con vittoria di spese l'appello di e , in quanto questi nel RO Controparte_8
procedimento di primo grado non possono essere considerati parte soccombente e quindi privi della legittimità attiva a promuovere l'appello avverso la sentenza di primo grado.
2) rigettare l'appello della CH AG per i suddetti motivi in quanto inammissibile e quindi con vittoria di spese.
II. Nel merito: la sentenza di primo grado n. 56/2023 del
23.01.2023 deve venire interamente confermata con rigetto
32 totale dell'atto di appello da parte della CH AG, in quanto infondato in fatto e in diritto e quindi accertare:
-la sola responsabilità della CH AG o di chi risponde per lei per i danni che LE FR si è procurato in occasione del sinistro di cui è causa avvenuto il 17.12.2017;
-accertare e dichiarare le pretese di risarcimento danni del minore pari a Euro 7.856,78 e Persona_7
confermarle e quindi condannare la CH AG o chi per lei a versare a , in qualità di padre e Persona_7
esercente la potestà genitoriale sul minore SO
, l'importo di Euro 7.856,78, oltre a interessi;
[...]
-gli appellanti devono inoltre venire condannati alle spese processuali e legali di primo e secondo grado.
Per gli appellati (Scuola di Parte_1
sci associazione Resia) e CP_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano;
contrariis reiectis;
nel merito:
1. per i motivi esposti, respingere l'appello avversario avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 56/2023 dd. 20.01.2023,
pubblicata in data 23.01.2023, perché infondato in fatto e in diritto;
2. per i motivi dedotti, respingere le domande formulate dalla parte , nella qualità di padre ed Persona_7
33 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nonché ogni e qualsiasi altra domanda SO
formulata e/o formulanda nei confronti della
[...]
, in persona del Direttore pro tempore Parte_1
e nei confronti di poiché Parte_2 CP_7
infondate in fatto ed in diritto;
3. per i motivi esposti, in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite;
in via istruttoria
➢ si ripropongono e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183,
co. IV, nn. 2 e 3, c.p.c.
Chiedono, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.
SA iuribus.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di padre ed esercente la Persona_7
potestà genitoriale sul minore citava la SO
CH AG, e il maestro di Parte_1
sci nonché i dipendenti della CH AG, CP_7
e innanzi il Tribunale di RO Controparte_8
Bolzano e chiedeva l'accertamento della responsabilità
contrattuale e non contrattuale in capo agli stessi nella causazione del danno subito dal minore LE FR nonché
34 la condanna in solido al risarcimento danni.
A fondamento delle domande l'attore deduceva di avere iscritto il figlio di cinque anni al corso SO
principianti della;
il primo Parte_1
giorno del corso di sci, il 17/12/2017, insieme ad altri Per_13
5 bambini di età compresa tra 5 e 6 anni, tutti assegnati al solo maestro di sci in compagnia dello stesso, sono stati CP_7
condotti alla seggiovia Jochbahn nel resort sciistico CH;
poiché tutti i bambini non potevano prendere posto sullo stesso sedile della seggiovia, il maestro affidava due bambini del gruppo, tra cui ad un adulto che con tre bambini si Per_13
trovava nell'area di accesso della seggiovia;
quindi con Per_13
gli altri bambini accompagnati dall'adulto saliva sul nastro trasportatore che avrebbe dovuto trasportarlo fino alla seggiovia alla fine della rampa. Per motivi non meglio specificati cadde;
nonostante gli addetti dell'impianto operativi alla stazione a valle e avessero notato Controparte_8 RO
l'accaduto, trascurarono di arrestare l'impianto immediatamente, tanto che a causa dello scorrimento della seggiovia veniva colpito dal seggiolino successivo e Per_13
cadeva dalla rampa alla fine del corridoio per ca. 70 cm procurandosi la frattura della tibia/frattura a spirale a destra.
L'attore, basandosi sulla consulenza del dott. Gianluca Buono,
quantificava le sue pretese in Euro 8.793,25.-.
Da un punto di vista giuridico faceva valere la Persona_7
35 responsabilità contrattuale dell'operatore dell'impianto e dei suoi dipendenti ai sensi dell'art. 1681 c.c. e nei confronti della e del maestro di sci EL la Parte_1
violazione dell'obbligo di vigilanza e di custodia, non per ultimo sulla base del contatto sociale. La Parte_1
e si costituivano in giudizio,
[...] CP_7
contestavano le deduzioni attoree e prendevano posizione. In
particolare deducevano che DE già l'anno precedente aveva frequentato un corso di sci con lo stesso maestro CP_7
che non era principiante e aveva già utilizzato la seggiovia diverse volte;
inoltre il maestro contestava di avere violato il proprio obbligo di vigilanza, in quanto aveva affidato il minore ad un adulto per la risalita con la seggiovia.
Secondo la difesa della scuola di sci convenuta solo CH
AG e i suoi addetti all'impianto e Controparte_8 CP_2
sarebbero responsabili dell'incidente, in quanto
[...]
l'incidente avrebbe potuto essere evitato con un intervento veloce degli addetti e un arresto celere dell'impianto.
La CH AG, gli addetti e Controparte_8 CP_18
si costituivano a loro volta in lingua italiana e
[...]
contestavano le deduzioni e domande dell'attore sia nel merito che nell'ammontare; a propria difesa deducevano che la caduta del bambino era riconducibile al suo comportamento e per l'incidente sarebbe responsabile il maestro di sci, che non avrebbe ottemperato all'obbligo di custodia incombente su di
36 lui. Inoltre i convenuti deducevano che l'impianto di risalita corrispondeva allo standard tecnico di sicurezza piu nuovo e alle norme tecniche vigenti. In ogni caso l'impianto sarebbe stato fermato immediatamente dagli addetti dopo la caduta autoprovocata dal bambino. I convenuti non avrebbero quindi alcuna responsabilità per l'incidente, in quanto avrebbero tutti adempiuto gli incombenti contrattuali.
Nel corso del procedimento di primo grado sono state assunte prove testimoniali ed è stata redatta consulenza medica.
Con sentenza n. 56/2023 del 23/01/2023 il Tribunale
dichiarava la resposabilità esclusiva della convenuta
CH AG nella causazione dell'incidente oggetto di causa e condannava la stessa al risarcimento danni pari a € 7.504,78.-
nei confronti dell'attore in qualità di Persona_7
padre e esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
, nonché al pagamento delle spese processuali. Per_13
Avverso questa sentenza hanno promosso appello CH
AG, e chiedendo il Controparte_8 RO
rigetto di tutte le pretese e domande nei loro confronti, in via subordinata in caso di constatazione di corresponsabilità della
CH AG ovvero dei suoi collaboratori, l'accertamento delle effettive quote di corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'incidente nonché l'ammontare del danno subito dall'attore. Quali motivi d'appello deducevano la scorretta
ovvero mancante valutazione dei risultati dell'istruttoria nonché
37 scorretta interpretazione dell'art. 2059 c.c. e della giurisprudenza
dominante in materia della Corte di Cassazione.
L'appellato si costituiva nel presente Persona_7
grado di giudizio ed eccepiva innanzitutto in via processuale nei confronti di e parte Controparte_8 RO0
vittoriosa nel procedimento di primo grado, la mancanza della legittimazione attiva a promuovere appello;
inoltre gli appellanti nelle loro conclusioni non avrebbero chiesto esplicitamente il rigetto delle domande formulate dall'attore, bensì unicamente che le pretese attoree nei confronti dell'appellata venissero rigettate.
Nel merito stesso l'appellato contestava le deduzioni degli Per_7
appellanti e prendeva posizione adducendo le argomentazioni già presentate nel procedimento di primo grado.
La e si Parte_1 CP_7
costituivano in lingua italiana nel procedimento d'appello; si richiamavano alle argomentazioni esposte già in memoria di costituzione innanzi il Tribunale e nelle ulteriori memorie e prendevano posizione rispetto ai motivi di appello degli appellanti;
chiedevano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 02/10/2024, che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
è stata sostituita dal deposito di note d'udienza, le parti hanno addotto le conclusioni di cui in premessa;
il collegio ha trattenuto in decisione la causa e concesso termini alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali
38 ed eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I 1. Innanzitutto si osserva in relazione all'eccezione sollevata dall'appellato della mancanza di Persona_7
legittimazione attiva degli addetti dell'impianto impiegati presso
CH AG, e che Controparte_8 RO
questi hanno eccome la titolarità in relazione al risarcimento danni fatto valere dall'appellato , perché nel caso in Per_7
questione la constatazione della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. può avere delle conseguenze per il lavoratore in servizio in relazione alla sua responsabilità
contrattuale nei confronti del datore di lavoro. E' dato quindi l'interesse ai sensi dell'art.100 c.p.c. dei lavoratori della
CH Ag., und ad Controparte_8 RO
ottenere un esito favorevole del procedimento. Anche in misura minore se all'esito del procedimento d'appello in riforma della sentenza di primo grado dovesse essere accertata unicamente una corresponsabilità del datore di lavoro.
C'è quindi un interesse anche di e Controparte_8
a promuovere appello nel senso di un vantaggio RO
concreto derivante dall'accoglimento dell'appello della
CH AG.
2. Anche la seconda eccezione processuale dell'appellato Per_7
riguardo la mancanza di una domanda di riforma della sentenza di primo grado nelle conclusioni degli appellanti è
39 infondata. In realtà dalle conclusioni di cui in atto di appello emerge in modo chiaro che la sentenza deve essere riformata nel senso che tutte le domande nei confronti della CH
AG e degli addetti dell'impianto devono essere interamente rigettate. Ciò in conformità alla linea difensiva degli appellanti,
secondo cui eventualmente solo la scuola di sci Resia e il maestro di sci avevano la responsabilità per l'incidente.
II 1. E' incontroverso ed emerge dall'istruttoria nel procedimento di primo grado che aveva iscritto il figlio Persona_7
minorenne , come già l'anno precedente, in SO
un corso di sci della;
il primo Parte_1
giorno del corso, il 17/12/2017, il bambino SO
di cinque anni si trovava con altri bambini del gruppo in compagnia del maestro di sci presso la stazione a CP_7
valle della funivia Jochbahn nel resort sciistico CH, per salire alla stazione a monte. Poiché sulla seggiovia avevano posto solo sei sciatori, il maestro di sci affidava due dei CP_7
bambini, tra cui , ad un adulto, il quale con SO
tre bambini stava aspettando di salire nella zona di accesso della seggiovia;
quando il minorenne si trovava SO
sul nastro trasportatore per motivi non meglio definiti cadeva,
veniva trascinato dalla seggiola successiva sulla rampa fino alla fine del nastro trasportatore e precipitava in una conca;
a causa della caduta il minorenne si procurava un frattura della tibia/
frattura a spirale a destra.
40 2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il Primo Giudice ha riconosciuto la responsabilità della CH AG per il fatto che l'incidente avrebbe potuto essere evitato, „se l'impianto
fosse stato subito arrestato per evitare che gli utenti cadessero
dalla rampa.“ Con il primo motivo di appello viene criticata questa motivazione (lettera a) da CH AG, CP_8
e i quali rimandano ai risultati
[...] RO
dell'istruttoria nel procedimento civile, come nel procedimento penale, da cui si evince che gli addetti dell'impianto avevano immediatamente arrestato lo stesso. Si sottolinea che non è
possibile arrestare immediatamente l'impianto per motivi tecnici e di sicurezza. L'impianto una volta azionato il dispositivo di arresto, rallenta gradualmente.
Da un altro punto di vista (lettera b) gli appellanti contestano che il Primo Giudice non avrebbe valutato che il minorenne molto probabilmente è caduto per colpa propria e Per_13
quindi non avrebbe assolto l'onere di provare il nesso causale tra evento e danno seguente.
Inoltre con il primo motivo di appello rimandano al motivo di esclusione della responsabilità di „assunzione del rischio“ nelle attività sportive (lettera c) e la violazione dell'obbligo di custodia da parte del maestro di sci che rappresenterebbe una colpa ovvero una colpa concorrente nella causazione dell'incidente
(lettera d) e fanno presente che il maestro di sci deve rispettare le condizioni di trasporto e né il maestro nè il minorenne hanno
41 chiesto il rallentamento o l'arresto dell'impianto per aiutare il bambino a salire (lettera f); per il resto (lettera e) il Primo
Giudice non avrebbe considerato che l'impianto è ultramoderno,
totalmente automatizzato e che risponde agli standard tecnici più evoluti, anche se la circostanza dimostra che la CH
AG ha coscienziosamente adempiuto le incombenze connesse all'attività e tale circostanza sarebbe quindi rilevante ai fini della decisione;
infine rimandano alla responsabilità propria del passeggero ovvero del suo accompagnatore.
3. Prima di approfondire le singole critiche degli appellanti, è
necessario esporre i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito alla responsabilità dell'operatore di impianti per il danno dell'utente.
Secondo la giurisprudenza dominante il trasporto con seggiovia viene classificato come trasporto di persone ai sensi dell'art. 1681 c.c. Questa disposizione prevede la responsabilità del trasportatore per eventi dannosi che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto se non dimostra di avere adottato tutte le misure adeguate ad evitare il danno. Nei confronti del trasportatore esiste quindi una presunzione di responsabilità.
Se sul passeggero incombe l'onere della prova riguardo il nesso causale tra trasporto e danno, il trasportatore deve presentare la prova di avere adottato tutte le misure adeguate per evitare il danno.
4. In relazione al nesso causale tra evento dannoso e trasporto
42 il danneggiato deve presentare la prova che l'incidente si è
verificato durante il viaggio, e anche gli incidenti occorsi durante la salita e la discesa dall'impianto devono essere considerati in collegamento causale diretto con il trasporto. (cfr.
Cass. n. 11194/2001 n. 14812/2004, n.16893/2010; n.
249/2017: ..il viaggiatore che abbia subito danni "a causa" del
trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non
occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto),
ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento
dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi
verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le
operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto e
durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa
specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, al vettore,
al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo
carico gravante ex art. 1681 c.c., l'onere di provare che l'evento
dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la
normale diligenza “.
5. Nel caso in questione dall'istruttoria nel procedimento di primo grado (cfr. sommarie informazioni di RO
innanzi i Carabinieri lo stesso giorno dell'incidente, doc.2
verbale dei Carabinieri) è emerso che già SO
prima della caduta era stato osservato dall'operatore dell'impianto quando, senza RO
accompagnamento, si era messo in fila con un altro bambino
43 nella zona di salita della seggiovia;
che l'operatore dell'impianto fece uscire i bambini dalla fila e li affidò ad un adulto per il viaggio a monte;
che il minorenne cadde per motivi Per_13
non meglio specificati mentre si trovava in fila e successivamente veniva trascinato dal seggiolino successivo fino alla fine della rampa.
Sta di fatto che l'incidente avvenne nella zona di salita sull'impianto, mentre il minorenne aspettava la seggiovia nella c.d. fase di preparazione al viaggio. Quindi si considera che l'incidente si sia verificato „durante il trasporto“. E' dato il nesso causale tra evento dannoso e trasporto.
6. Se il danneggiato ha fornito la prova del nesso causale, come detto, grava sull'operatore dell'impianto l'onere di smontare la presunzione di colpa dimostrando di avere intrapreso tutto per evitare il danno ai passeggeri. Dall'istruttoria è emerso che gli addetti all'impianto hanno notato che il minorenne nella zona di salita della seggiovia cadeva a terra e attivavano il dispositivo di arresto. Non è stato dimostrato se la seggiovia è stata fermata
„immediatamente“.
Con riferimento a ciò le dichiarazioni testimoniali del
Carabiniere e la corrispondente ricostruzione Persona_21
dell'incidente da parte dei Carabinieri non è determinante, in quanto riporta semplicemente le dichiaraziioni degli addetti dell'impianto e CP_3 CP_2
Sta di fatto che gli addetti dell'impianto hanno visto due
44 minorenni, tra cui , senza accompagnatore SO
nella zona di accesso della seggiovia. ha perfino RO
dichiarato di avere chiamato in disparte i due e di averli inseriti in una fila , in cui c'erano un adulto con tre bambini.
Al cospetto di un bambino incostudito di cinque anni nella zona di accesso della seggiovia, il normale dovere di cautela avrebbe dovuto indurre gli addetti a rallentare l'impianto per aiutare il bambino che doveva salire, sia per via dell'età del bambino sia per via della circostanza che si trovava senza accompagnatore che avrebbe potuto aiutarlo. Nel caso di bambini piccoli bisogna mettere in conto anche un imprevisto che evidentemente si presentò anche in questo caso, in quanto il bambino cadde per colpa propria quando si trovava in fila per salire.
E' rilevante non solo se l'addetto schiacciò immediatamente l'interruttore di emergenza per arrestare l'impianto quando notò
che il bambino era caduto, in quanto l'impianto dopo l'attivazione dello stop continua a muoversi, bensì piuttosto se nella situazione descritta sono state adottate le misure adeguate per evitare l'evento dannoso.
Il fatto che si tratta di un impianto modernissimo,
completamente automatizzato non prova che siano state adottate tutte le misure adeguate per evitare il danno.
La CH AG non ha presentato la prova corrispondente,
tanto che è data la responsabilità contrattuale e ai sensi dell'art. 2049 c.c. risponde per i suoi lavoratori. Come dedotto
45 in seguito va riconosciuta una corresponsabilità della Parte_1
.
[...]
7. Con riferimento alla posizione dell'appellata
[...]
e del maestro di sci va Parte_1 CP_7
chiarito innanzitutto che gli appellanti nelle loro conclusioni chiedono il rigetto di tutte le domande formulate contro di loro,
in via subordinata (come già in primo grado) l'accertamento delle quote di corresponsabilità delle persone coinvolte.
Ora gli appellati sostengono che l'appellato/attore nel procedimento di primo grado qui avrebbe rinunciato alle Per_7
domande nei confronti della ai sensi Controparte_37
dell'art. 346, in quanto avrebbe chiesto la conferma in toto della sentenza impugnata con rigetto dell'appello della CH AG
e quindi che venga accertata la sola responsabilità della
CH AG o di chi per lei risponde. Inoltre non è data l'estensione automatica delle domande dell'attore nel procedimento di primo grado.
In relazione a ciò va detto innanzitutto che l'attore in primo grado ha fatto valere la responsabilità contrattuale della
CH e degli addetti all'impianto nonché della Parte_1
e del maestro di sci, che i convenuti CH AG e
[...]
e contestavano qualsiasi responsabilità CP_8 CP_2
nell'incidente oggetto del procedimento e dichiaravano che la responsabilità esclusiva sarebbe del maestro di sci e della scuola sci. Con questa linea difensiva CH AG ha
46 rigettato la sua legittimazione passiva con riferimento alla domanda attorea e ha denunciato quali responsabili dell'incidente oggetto del procedimento la scuola di sci e
Ciò provoca l'estensione automatica della CP_7
domanda attorea nei confronti della scuola di sci e del maestro di sci.
La domanda degli appellanti di accertamento di corresponsabilità nella causazione dell'incidente nei confronti della e è quindi Parte_1 CP_7
ammissibile e deve venire esaminata.
8. Non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che l'incidente di cui è stato vittima il minorenne si sia verificato Per_13
durante il corso di sci quando il ragazzo si trovava sotto la custodia del maestro. L'affidamento di un bambino di cinque anni ad una scuola di sci e al maestro di sci per l'espletamento di un corso ha carattere contrattuale. La scuola assume l'obbligo di custodia e vigilanza.
La responsabilità contrattuale si fonda sull'art. 1218 c.c., per cui, quando è dimostrata la fonte contrattuale del diritto in questione, il debitore deve presentare la prova che lo scagiona.
In questo senso la giurisprudenza dominante della Suprema
Corte (vedi sentenza n. 3612/2014, sentenza n. 2559/2011) ha stabilito che: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero,
nelle controversie instaura….Secondo la ormai consolidata
47 giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie
instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il
regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010
n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325). Su tale base,
quindi, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre è il
debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento. Ed anche nell'ipotesi in cui sia dedotto, non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per
mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando, ancora
una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento (S.U. 30.10.2001, n. 13533). Dal vincolo negoziale
sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione
all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo
alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo
48 nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte
le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri
danno a se stesso.”
Dalle circostanze esposte emerge che il maestro di sci ha lasciato il minorenne con un altro bambino incustodito Per_13
nella zona di accesso alla seggiovia ovvero secondo le sue indicazioni
lo ha affidato ad un adulto sconosciuto. Va osservato che ad un unico maestro è stato affidato un gruppo di 6 bambini di età
compresa tra 5 e 6 anni, tanto che lui evidentemente non poteva esercitare su tutti la vigilanza necessaria e non poteva salire con tutti i bambini contemporaneamente sulla seggiovia.
Una organizzazione adeguata del corso di sci avrebbe presupposto la presenza di un'altra persona a sostegno del maestro.
La circostanza che i bambini già altre volte sono saliti sulla seggiovia non è rilevante in quanto data l'età die bambini non si può escludere un'azione maldestra ovvero il comportamento degli stessi non è sempre prevedibile.
Va inoltre detto che l'intervento del maestro di sci sarebbe stato possibile se avesse sensibilizzato l'addetto dell'impianto facendogli notare il gruppo di bambini piccoli e se avesse atteso a fianco del bambino finché questi fosse stato seduto e quindi fosse poi a sua volta salito con gli altri partecipanti del corso.
Dalle seguenti valutazioni emerge una corresponsabilità della
49 scuola di sci e del maestro di sci nella causazione dell'incidente per non avere dimostrato di avere correttamente esercitato l'obbligo di vigilanza nei confronti del minorenne ovvero per violazione dell'obbligo contrattuale di sicurezza e incolumità del corsista anche in relazione al danno autoprocurato.
9. CH AG, e Parte_1 CP_7
quindi sono corresponsabili per i danni subiti da FR
[...]
DE AL in seguito all'incidente verificatosi il
17/12/20217 ovvero la prima al 50%, la scuola di sci e il maestro di sci per il restante 50%.
III 1. Con il secondo motivo di appello CH AG lamenta il riconoscimento di un danno morale da parte del Primo Giudice
in mancanza di prova corrispondente.
Secondo la giurisprudenza dominante (Cass. n. 25164/2020) il danno morale quale componente del danno non patrimoniale,
può essere riconosciuto sulla base di presunzioni se vengono dedotti i fatti sui quali si basa la domanda corrispondente.
L'attore di primo grado ha descritto in atto di citazione le conseguenze per la salute del minorenne da cui si Per_13
evince la sofferenza soggettiva che il bambino ha patito.
In seguito a frattura della tibia è stato applicato il gesso sulla coscia con finitura dello stesso dopo minimo 3-4 giorni (lettera del medico del 17/12/2017 Nosocomio St. Vinzenz Zams), per 7
settimane dopo l'incidente ed è sorta poi la necessità di muovere la gamba per camminare dopo la rimozione del gesso
50 collegata a dolori. Queste circostanze possono giustificatamente far ritenere che un bambino di 6 anni possa aver provato dolore soggettivo che consente il riconoscimento del corrispondente risarcimento del danno.
2. D'altra parte gli appellanti lamentano il riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale.
La critica è fondata, in quanto non è stato presentato alcun elemento, anche solo una supposizione sulla base della quale si può ritenere sussistessero particolari straordinarie circostanze,
per cui le conseguenze del danno subito parrebbero più gravi dei comuni inevitabili effetti sulla salute che subentrano nel caso normale con danno di pari entità nelle persone della stessa età.
Il danno da riconoscere deve venire nuovamente calcolato senza personalizzazione (nella misura del 25%).
3. Con riferimento al riconoscimento del 2% per l'invalidità
permanente, come stabilito dal CTU invece dell'1,5% come da
CTU, va detto che nella consulenza di parte non è stato fornito nessun punto di riferimento sulla base del quale sarebbe giustificata una deroga alle conclusioni del CTU.
In conseguenza il danno subito da e SO
accertato dal CTU va quantificato con 1,5% sulla base deu criteri della Tabella di Milano 2021.
Con 1,5% di invalidità permanente (base danno biologico
1.236,23.-, aumentato del 25% per il danno morale) €
51 1.545,29.- per danno non patrimoniale e € 2.970,00.- per danno biologico temporaneo.
Complessivamente per danno non patrimoniale vengono riconosciuti € 4.515,29.-
Poiché l'elaborazione delle Tabelle di Milano avvenne nel 2021
ovvero in un momento successivo all'evento dannoso, gli importi devono venire svalutati alla data dell'evento
(17/12/2017), affinché tali importi corrispondano ai valori delle altre voci di danno. Su tali importi spettano rivalutazione e interessi fino alla data della liquidazione (12/02/2025) e gli interessi legali dalla data odierna fino al pagamento effettivo.
Se l'invalidità permanente subentra in una data successiva ad una invalidità temporanea che viene liquidata separatamente,
secondo la giurisprudenza dominante (Cass. n. 5680/1996)
sugli importi corrispondenti maturano rivalutazione e interessi dal momento in cui termina l'invalidità parziale e non dall'evento dannoso. Quindi la data da considerare non è quella dell'incidente, bensì il momento in cui termina l'invalidità
parziale. Nel caso presente a fronte di un'invalidità parziale di complessivamente 60 Tagen, la data di riferimento per la liquidazione è il 15/02/2018.
IV. 1. L'appello di CH AG, e Controparte_8
deve essere accolto per i motivi qui dedotti sul RO
punto corresponsabilità e sul punto liquidazione del danno. Gli
appellanti nelle loro conclusioni in via subordinata hanno
52 chiesto unicamente l'accertamento delle effettive quote di corresponsabilità, ha chiesto la Persona_7
conferma della sentenza impugnata ovvero la condanna della
CH AG o di chi per lei al risarcimento danni;
[...]
e hanno chiesto il rigetto Parte_1 CP_7
dell'appello e di qualsiasi pretesa nei loro confronti.
Alla luce delle conclusioni formulate in questo grado di giudizio viene dichiarato e accertato che sussiste una responsabilità del
50% a carico di CH AG e di 50% a carico della e di nella Parte_1 CP_7
causazione del danno subito il 17/12/2017 da SO
.
[...]
CH AG viene condannata a versare a Persona_7
padre e esercente la potestà genitoriale del minore
[...]
l'importo di € 4.515,29.- come SO
risarcimento danni oltre e rivalutazione e interessi come da motivazione.
2 Le spese processuali di entrambi i gradi devono venire regolate nuovamente alla luce della riforma della sentenza impugnata.
La pretesa dell'appellato viene accolta Persona_7
all'esito del procedimento, seppur ridotta e deve quindi essere considerata vittoriosa nei confronti di CH AG.
Le spese processuali dei due gradi di giudizio vengono compensate interamente tra gli appellanti CH AG,
53 e e gli appellati Controparte_8 RO
e in seguito a Parte_1 CP_7
soccombenza reciproca.
Le spese processuali vengono liquidate secondo i criteri del
D.M. 55/2014 con un valore di causa sulla base del decisum
(scaglione € 5.201,00.- fino a 26.000), valori medi;
all'appellato vanno rifuse le spese per onorari del Persona_7
consulente di parte ( € 352,00.- come da fattura dott. Buono
doc. 8); non ci sono prove o riscontri degli esborsi ovvero tributi relativi al procedimento di mediazione;
le spese di CTU vanno a carico dell'appellante CH AG.
P.Q.M.
La Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano nel procedimento di appello promosso da CH AG nella persona del rappresentante legale, e Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. RO
56/2023 del 23/01/2023, contrariis reiectis così decide definitivamente in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
1. Si accerta e dichiara la responsabilità al 50% di CH
AG e al 50% di e Parte_1 CP_7
nella causazione del danno subito il 17/12/2017 da
[...]
; Per_13
2. CH AG nella persona del rappresentante legale viene condannata a versare a in qualità di Persona_7
54 padre ed esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
, l'importo di € 4.515,29.- a titolo di risarcimento Per_13
danni oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione.
3. CH AG in persona del rappresentante legale viene condannata a rifondere a , in quanto Persona_7
padre es esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Per_13
che per il primo grado complessivamente vengono quantificate in € 5.077,00.-, di cui € 919,00.- per la fase di esame, €
777,00.- per la fase introduttiva, €1.680,00.- per la fase istruttoria, € 1.701,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali ( 15% sugli onorari), € 361,61.- per spese correnti
(contributo unificato, spese di notifica ecc) ed € 352,00.- per onorari del consulente di parte, IVA e CAP come per legge;
per questo grado di giudizio complessivamente € 3.966,00.-, di cui
€ 1.134,00.- per la fase di esame, € 921,00.- per la fase introduttiva ed € 1.911,00.- per la fase decisionale, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi vengono interamente compensate tra gli appellanti CH AG, CP_8
e e gli appellati
[...] RO [...]
e Parte_1 CP_7
Nel caso di diffusione del presente provvedimento si dispone non menzione dei dati personali e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.l.vo. 196/2003. La redazione della presente sentenza in lingua italiana avviene da parte del funzionario linguistico ai sensi dell'art.20 D.P.R. n. 574 del 15.07.1988:
55 „Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il Giudice puo avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario ...“.
Così deciso a Bolzano il 12.02.2025
La Presidente estensore Dr. Persona_1
Il Funzionario giudiziario Dr. Frida Mazzuti
56