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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 716/20 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 716/2020 R.G. posta in decisione all'udienza del 22.01.2024 vertente tra
, in Parte_1 persona del Curatore fallimentare, Avv. Barbara Schepis, c.f.: , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in S.Agata di Militello (ME), via Amari 3/e, presso lo studio professionale dell'Avv. Paolo Starvaggi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, nonché giusto decreto di autorizzazione a stare in giudizio del 05.09.2023 da parte del Giudice Delegato Dott.ssa Per_1 il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti recapiti: fax 0941.582376 e p.e.c. parte ammessa al gratuito Email_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta attestazione di assenza di fondi disponibili, ex art. 144 TUSG. del G.D. del 05.09.2023
Ricorrente in riassunzione-Appellante - e
, in persona del proprio Controparte_1 presidente pro tempore, c.f.: , elettivamente domiciliato in Mistretta, Via V. Salamone P.IVA_2
n. 19 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Passalacqua, che lo rappresenta e difende giusta procura atti, PEC: n.fax 091/969407; Email_2
Resistente in riassunzione -Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 409/2020 emessa dal Tribunale di Patti in data 27.07.2020 e pubblicata in data 17.08.2020.
1 Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto di appalto rep. N. 98/1999, stipulato in data 12.08.1999, il
[...]
(per brevità C.A.S.) affidava alla con Controparte_1 Controparte_2 associata in ATI la Benedetto i lavori di costruzione del lotto n. 29 “Tusa” CP_3 dell'autostrada Messina-Palermo, per l'importo netto contrattuale di €. 35.840.383,01, Iva esclusa. Con atto di citazione, notificato il 26.11.2012, nell'ambito del procedimento recante R.G. 100918/2012, il ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 230/2012, emesso il 02.11.2012 e notificato in forma esecutiva il 06.11.2012, con il quale il Tribunale di Patti Sezione di Sant'Agata Militello ha ingiunto ad esso di pagare CP_1 alla riunita in ATI con la la somma Controparte_4 Controparte_5 complessiva di €. 1.570.274,54 - oltre IVA interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e spese della procedura come ivi liquidate -, dovuta per il mancato pagamento della fattura n. 2 emessa in data Contr 13.09.2012, a titolo di somma del ribasso d'asta trattenuta dal sulla somma di €. 42.535.154,34, relativa ai lavori di cui agli atti di sottomissione stipulati rispettivamente in data 18.7.2003 e 26.07.2004. Nello specifico il CAS, invocando previamente la sospensione dell'esecutività del D.I. opposto, ne contestava la fondatezza per inesistenza della somma ingiunta. In via subordinata, contestava l'errato calcolo degli applicati interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, chiedendo per l'effetto la rivalutazione al ribasso che dovesse tener conto della minor misura degli stessi pattuita nel contratto di appalto e nei successivi atti di sottomissione, con vittoria di spese e compensi di lite. Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 30.11.2012 si costituiva la la quale, contestando preliminarmente Controparte_4 la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione opposta, ne invocava la conferma, con conseguente rigetto di tutte le domande avanzate ex adverso sicchè sprovviste di fondamento in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
* Nelle more dell'azionato procedimento, nell'ambito del quale il Tribunale adìto in data 23.10.2013 rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del relativo D.I. opposto e tenuto conto del pagamento operato dal CAS sulla sola sorte capitale, con atto di citazione, notificato il 21.10.2013, veniva iscritto un ulteriore procedimento recante R.G. 1422/2013, nell'ambito del quale il proponeva opposizione ad un secondo decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 311/2013, emesso il 12.08.2013 sulla base del medesimo titolo e notificato in forma esecutiva il 02.09.2013, con il quale il Tribunale di Patti, Sezione di Sant'Agata Militello, ingiungeva ad esso di pagare alla , riunita in ATI con la CP_1 Controparte_4
la somma complessiva di €. 1.194.070,86 a titolo di interessi dovuti sulla Controparte_5 somma ingiunta in precedenza e saldata dal debitore, oltre interessi da rivalutarsi dalla data dell'emissione sino al soddisfo. Nella specie il C.A.S., rilevata la necessità di riunire il procedimento da ultimo incoato con quello più risalente o, al più, di provvedere alla sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della
2 definizione della parallela controversia, eccepiva il difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio del giudice adìto, con conseguente rigetto delle somme ingiunte a titolo di interessi perché non dovute ed applicate in misura eccessiva rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2002. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2013 si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto Controparte_4 quanto dedotto ed articolato ex adverso, chiedendo la conferma del D.I. opposto. Disposta la riunione dei due giudizi, giusta ordinanza emessa dal G.I. in data 13 novembre 2018, con sentenza n. 409/2020 emessa in data 27.07.2020 il Tribunale, in accoglimento delle opposizioni avanzate dal revocava entrambi i decreti ingiuntivi (N. 230/12 e N. CP_1
311/2013), condannando per l'effetto la e alla restituzione di quanto Controparte_4 Parte_1 ricevuto in esecuzione del D.I. 230/12, oltreché la refusione in favore di controparte delle spese di lite. Avverso tale pronuncia la proponeva appello, ritualmente Controparte_2 notificato in data 03.11.2020, a mezzo del quale, invocando preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c., rilevava la cessazione della materia del contendere, stante il versamento ad opera del C.A.S. delle somme azionate in sede monitoria di cui al D.I. 230/2012. Senza recedere dalle superiori eccezioni, quanto al merito, contestava la statuizione impugnata, concludendo per la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, con vittoria di spese e compensi di lite. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.02.2021 si costituiva in giudizio il il quale, Controparte_1 opponendosi preliminarmente alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata invocata ex adverso, insisteva per la conferma della sentenza gravata, con conseguente rigetto di tutte le doglianze spiegate da parte opposta, con vittoria di spese e compensi di lite. Nello specifico, con riferimento alla cessazione della materia del contendere, l'appellato sosteneva di aver corrisposto quanto dovuto in forza del D.I. 230/2012, senza animus solvendi, solo al fine di evitare qualsiasi forma di aggravio di spese di esecuzione. All'udienza del 26.02.2021 la Corte, nell'ambito del sub-procedimento incardinato dall'appellante al fine di ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con ordinanza resa nella stessa data, accoglieva l'inibitoria azionata stante la sussistenza dei requisiti prescritti ex lege, dichiarava l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.02.2022. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione, previa surroga del magistrato affidatario, all'udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) del 08.05.2023 la Corte, rilevato il mancato deposito di note scritte da parte di entrambe le parti costituite, rinviava la causa all'udienza del 03.07.2023. A tale udienza, la Corte, rilevato il fallimento della Controparte_4 dichiarato con sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 21 aprile 2023, resa nota dal difensore di parte appellante mediante deposito telematico in data 07 giugno 2023, dichiarava l'interruzione del giudizio.
3 In data 14.09.2023 la Curatela del Fallimento ” riassumeva Controparte_4 CP_4 il giudizio ex art. 43 L.F.-art. 303 c.p.c, per i diritti e le ragioni di pertinenza di Controparte_2
essendosi determinato lo scioglimento del rapporto di mandato ATI con la
[...]
insistendo per l'accoglimento di tutte le domande azionate in seno all'atto Controparte_5 di appello. Ciò posto la Corte, stante il deposito dell'atto di citazione in riassunzione da parte della Curatela Fallimentare, giusto decreto presidenziale emesso in data 18.09.2023, fissava per la trattazione della causa l'udienza del 22.01.2024, onerando la curatela di provvedere alla notifica dell'atto in riassunzione. In data 16.10.2023 si integrava il contraddittorio mediante il deposito della comparsa di costituzione in riassunzione da parte del il quale, oltre ad eccepire l'estinzione del giudizio CP_1 per la tardiva riassunzione entro i termini di legge da parte della Curatela, insisteva per l'accoglimento di tutte le domande esplicitate nei propri scritti difensivi. All'udienza del 22.01.2024, la Corte, rilevata l'integrità del contraddittorio, rinviava la causa all'udienza del 13.05.2024 per la precisazione delle conclusioni. In esito a tale udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.), la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. 1. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione preliminare di estinzione della causa avanzata dal C.A.S. per la mancata riassunzione del giudizio entro i termini prescritti dalla legge da parte del Parte_1
La giurisprudenza della Suprema Corte, in diverse occasioni, si è pronunciata sulla decorrenza del dies a quo del termine per la riassunzione del processo a seguito di interruzione determinata dal fallimento della parte. In relazione a tale questione, sono emerse diverse tesi interpretative. Infatti, secondo un primo orientamento, la dichiarazione di fallimento comporterebbe l'interruzione automatica del giudizio, senza necessità di una pronuncia formale da parte del giudice: in questo caso, l'interruzione si configurerebbe come un effetto automatico derivante dal verificarsi dell'evento fallimentare, con il termine per la riassunzione che inizierebbe a decorrere da tale momento. Contrariamente, un altro indirizzo interpretativo sostiene che, affinché il giudizio sia considerato interrotto, sia necessaria una specifica dichiarazione di interruzione da parte del giudice, che avrebbe il compito di formalizzare l'interruzione del processo, decorrendo solo da tale momento il termine per la riassunzione del giudizio. Un ulteriore dibattito concerne la natura della conoscenza dell'evento che determina l'interruzione del processo poiché, se da un lato una corrente giurisprudenziale riteneva che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla conoscenza legale dell'evento, ossia dal momento in cui tale conoscenza è acquisita tramite atti ufficiali muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni attestanti l'evento stesso, come la sentenza di fallimento o l'ammissione della parte alla procedura concorsuale. Dall'altro lato, secondo un altro
4 orientamento, il termine per la riassunzione del giudizio comincerebbe a decorrere dalla conoscenza effettiva dell'evento, ossia dal momento in cui la parte venisse a conoscenza concreta e diretta della pendenza della procedura concorsuale, come ad esempio al momento in cui viene depositata la domanda di ammissione al passivo. Sul punto, con intento chiarificatore, il Legislatore è intervenuto dapprima con la formulazione dell'articolo 143 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), il quale ha stabilito che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre esclusivamente da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice. Seguentemente, in senso conforme, con la sentenza a S.U n. 12154/2021, la Corte di Cassazione ha statuito che “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art.43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 I. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”. Nella fattispecie che ci occupa, dunque, in applicazione del menzionato principio, la riassunzione del giudizio ad opera della curatela è avvenuto tempestivamente, tenuto conto che, a fronte della dichiarazione giudiziale di interruzione disposta dalla Corte in data 03.07.2023, la curatela ha ritualmente riassunto lo stesso in data 14.09.2023, conseguendo pertanto l'infondatezza dell'eccezione preliminare avanzata da parte appellata.
§ 2. Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, in integrale accoglimento dell'opposizione, ha revocato i decreti ingiuntivi n. 230/2012 e n. 311/2013, condannando per l'effetto parte opposta alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del D.I. n. 230/2012, invece di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'integrale corresponsione della somma oggetto di ingiunzione a titolo di sorte capitale in suo favore. L'appellante, nello specifico, rileva che il pagamento operato dal il quale non CP_1 avrebbe mai contestato l'“an” della pretesa creditoria, sarebbe stato compiuto con pieno “animus solvendi”, avendo altresì l'opponente omesso di dimostrare che il saldo del D.I. n. 230/2012 fosse avvenuto “salvo ripetizione” così evidenziando un comportamento concludente nel senso dell'effettuazione del pagamento con spirito satisfattivo. A riprova di ciò, richiamava il contenuto di un Decreto Dirigenziale (n. 1/13 del 29.01.2013) “reperibile presso il sito del C.A.S.” dal quale emergerebbe che il pagamento delle somme ingiunte sarebbe avvenuto con spirito estintivo. Il motivo è infondato.
5 Ebbene, occorre precisare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia avente natura dichiarativa finalizzata all'accertamento dell'effettivo conseguimento della pretesa avanzata in giudizio, seppur aliunde, da parte degli istanti. Nella logica di un'interpretazione conforme ai principi personalistico e solidaristico, sui quali risulta improntato il nostro ordinamento giuridico, deve ritenersi configurabile una cessata materia del contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva delle parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi – o, al limite, lo stesso assetto originario – sia satisfattivo delle proprie aspettative di tutela. Ciò posto, il presupposto ineludibile affinché possa operare tale meccanismo definitorio della lite risiede nell'accordo tra le parti le quali, valutando la situazione fattuale, pervengono alla soddisfazione del preteso diritto, azionato in via giudiziale, dandosi reciprocamente atto di un sopravvenuto mutamento degli interessi in gioco. Deve, in proposito, essere richiamato il principio di legittimità secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 11962/2005, Rv. 582510 – 01, Sez. 2, n. 21757/2021, Rv. 661966 – 01). Non è possibile sostenere che nel caso di specie sia sopravvenuta una cessazione della materia del contendere, la quale presuppone la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cfr. Cass. Sez. 2, n. 30251/2023, Rv. 669310 – 01). Immune da censure si appalesa, quindi, la statuizione impugnata atteso che il Giudice di prime cure, pur dando atto del pagamento compiuto dal in riferimento al D.I. n. 230/12 CP_1 avente ad oggetto la sola sorte capitale, in assenza di un esplicito accordo reso tra le parti volto a formalizzare la soddisfazione dell'interesse, ha comunque proceduto ad accertare la fondatezza dei motivi posti a fondamento delle opposizioni, potendo il soddisfacimento del credito ingiunto intervenire al fine di evitare gli effetti di una successiva procedura esecutiva e non con intento solvendi causa. Ed infatti, sebbene costituisca circostanza pacifica che il C.A.S. nelle more del giudizio abbia corrisposto quanto dovuto, in ordine a sorte capitale, in forza del D.I. 230/12, dal tenore letterale degli scritti difensivi depositati in prime cure, non si evince in modo alcuno una inequivoca volontà di entrambe le parti di definire il procedimento mediante declaratoria di
6 cessazione della materia contendere, permanendo pertanto un chiaro interesse dell'opponente all'accertamento del merito delle doglianze azionate in sede di opposizione. A tal fine è sufficiente esaminare gli atti difensivi del C.A.S. per trarre piena convinzione di quanto sopra esposto. Basti pensare che:
- Con l'atto di opposizione avverso il secondo decreto ingiuntivo (n. 311/2013), l'opponente nella narrativa dell'atto dava atto che il precedente decreto CP_1 ingiuntivo (n. 230/12) era stato opposto e che il pagamento della sorte capitale era stato eseguito “non essendo stata sospesa la provvisoria esecuzione nel relativo giudizio di opposizione”, escludendo, quindi, in radice, qualsiasi animus solvendi;
- Negli scritti difensivi successivi (Cfr. precisazione delle conclusioni;
comparsa conclusionale), il C.A.S. ha sempre insistito nelle proprie doglianze di merito con le quali veniva contestata l'esistenza del credito ingiunto sia con riferimento al primo che al secondo decreto ingiuntivo opposto, come meglio oltre si preciserà. Né, contrariamente all'assunto dell'appellante, è possibile in questa sede valorizzare il Decreto Dirigenziale n. 1/2013 del 29.01.2013, asseritamente estrapolato dalla parte dal “sito del , CP_1
e che a dire dell'appellante conterrebbe una ricognizione di tale debito, in quanto trattasi di atto non ammissibile ed utilizzabile perché non facente parte del compendio documentale prodotto nel giudizio di primo grado, né sopraggiunto alla sentenza di primo grado, e quindi incontrando il divieto dei nova ex art. 345 c.p.c., senza considerare che in ogni caso si tratterebbe di un atto interno non avente alcun rilievo processuale.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, stante la riunione dei due giudizi disposta in ragione dell'identità delle domande azionate in seno ad entrambe le cause, avrebbe trattato congiuntamente i motivi di opposizione addotti a sostegno delle domande azionate, omettendo di valutare singolarmente il quadro probatorio allegato per ciascuna causa ed incorrendo così in un vizio di ultrapetizione della pronuncia. L'appellante osserva che l'opponente, in prime cure, non avrebbe contestato con l'opposizione al primo decreto ingiuntivo (n. 230/12) l'an della pretesa ingiunta, né avrebbe svolto alcuna argomentazione difensiva che cristallizzasse la causa petendi secondo la presunta non dovutezza delle somme ingiunte in ragione della successione di leggi nel tempo che disciplinano la materia, così come diffusamente argomentato nella seconda opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, tale impostazione difensiva non sarebbe stata adeguatamente considerata dal Tribunale che, con la pronuncia impugnata, avrebbe alterato il potere dispositivo delle parti, comportando la violazione dell'art. 112 c.p.c.. L'appellante aggiunge, inoltre, che qualora dovesse condividersi l'interpretazione del Tribunale, secondo cui, in ordine alla disciplina giuridica applicabile alla fattispecie in esame si configurerebbe un'ipotesi di ius superveniens del tutto inapplicabile, il Giudice avrebbe dovuto comunque rilevare che tale argomentazione non era stata sollevata nella prima opposizione, con conseguente conferma del primo decreto ingiuntivo.
7 Secondo l'appellante, quindi, la successiva proposizione di un secondo giudizio riunito a quello più risalente, non avrebbe sanato le preclusioni codicistiche poste a presidio della certezza del diritto, finalizzate a cristallizzare il thema decidendum sotteso alla fattispecie oggetto di giudizio. A dir dell'appellante, quindi, il Tribunale sarebbe incorso in un grave error in procedendo, violando l'art. 112 c.p.c., nell'aver concesso a parte opponente, con la proposizione del secondo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità di recuperare una contestazione del credito divenuta ormai irrevocabile, costituendo dato emblematico al riguardo la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'opponente, in attesa della definizione della prima causa. Il motivo è infondato. E' bene premettere che non vi sono motivi per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi nel tempo, secondo il quale “Il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274 c.p.c., non intacca /'autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/2011 e n. 2133/2006), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. Ad evitare eventuali abusi processuali della parte che, incorsa in decadenze, tenti di eluderne gli effetti promuovendo un altro giudizio, provvede il carattere discrezionale della riunione, nel disporre la quale il giudice deve operare un bilanciamento tra economia, celerità e correttezza dei processi. Ne deriva che una volta disposta, la riunione di cause connesse non può per virtù propria rendere tardive, e come tali inammissibili, domande, eccezioni e allegazioni probatorie che, diversamente, tali non sarebbero nel processo di provenienza” (così, in motiv. Cfr. Cass. n. 23260/2019). E, ancora, “la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo”. (Cfr. Cass. n. 5434/2021). Più specificamente, quanto alle decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado, si è affermato che queste “non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata" (Cfr. Cass. n. 20248/2023). Nella specie, l'appellante invoca l'erroneità della sentenza impugnata deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto confermare il D.I. 230/12 poiché l'opponente, con la prima opposizione, non avrebbe contestato la sussistenza del credito ingiunto attenendosi ad una mera confutazione in termini di quantum, a nulla rilevando che, per effetto del provvedimento di riunione e mediante la successiva opposizione, abbia confutato l'esistenza della prima pretesa creditoria. Tale asserzione, tuttavia, deve ritenersi destituita di fondamento.
8 Come si è detto, il C.A.S. ha formulato due distinte opposizioni (da cui sono scaturiti i due giudizi, poi riuniti) avverso i due distinti decreti ingiuntivi emessi, però, sulla scorta della medesima fattura: infatti, come meglio specificato sopra, i due decreti ingiuntivi opposti, emessi rispettivamente in data 02.11.2012 il D.I. n. 230/12 ed in data 12.08.2013 il n. 311/2013, traevano origine dal mancato pagamento della medesima fattura, ovvero la n. 2 emessa in data 13.09.2012 nell'ambito del medesimo contratto di appalto rep. N. 98/1999, stipulato in data 12.08.1999, con l'unica differenza che l'ingiunzione da ultimo citata veniva emessa per la mancata corresponsione della somma dovuta a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale azionata in precedenza. Sulla scorta della documentazione versata in atti, il C.A.S. ha contestato la sussistenza del credito ingiunto in entrambi gli atti di opposizione azionati sulla base del medesimo titolo, a seguito degli atti di sottomissione del 18.07.2003 e 26.07.2004. La lettura datane nell'atto di appello dei motivi di opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo non appare conforme al reale sviluppo degli scritti difensivi. Sul punto, invero, deve precisarsi che con il primo motivo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo cardine (n. 230/12) il C.A.S. ha espressamente lamentato l'”INSUSSISTENZA DEL CREDITO”, contestando sin da subito “la sussistenza del credito” In tal senso deve leggersi, a parere della Corte, il sia pur sintetico motivo di opposizione così esposto “Si contesta la sussistenza del credito, atteso che non si comprende l'errato assunto dell'opposta secondo il quale dalla somma dei lavori aggiuntivi pari ad €.42.535.154,00 si possa arrivare all'esagerata -ictu oculi- quota de 10% per oneri di sicurezza (€.4.253.515.43), e, di conseguenza, alla somma ingiunta applicando il ribasso del 30.51%”. Deduce l'appellante che l'omessa esposizione di argomentazioni difensive volte a cristallizzare la causa petendi secondo la presunta non dovutezza delle somme ingiunte, come invece diffusamente argomentato nella seconda opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe fatto incorrere il giudice nel vizio di ultrapetizione, incorrendo nel divieto di cui all'art. 112 c.p.c. Neanche tale argomentazione appare conducente ai fini di causa, ove si consideri che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contestazione “anche generica” è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare l'an ed il quantum della pretesa, rimanendo a carico della parte opposta gli oneri probatori relativi al credito azionato ex art. 2697 c.c. (cfr. in materia di pagamento di prestazioni professionali, Cass. Sez- 6-2, Ordinanza n. 357 del 10.01.2023). La S.C. ha pure precisato che “la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto
o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371)- Così Cassazione civile, sezione 3, Ordinanza n. 20597 del 2022-.
9 Contrariamente all'assunto dell'appellante, nel caso in esame, l'atteggiamento difensivo dell'opponente non consentiva di ritenere non contestato l'AN della pretesa, che pertanto rientrava a pieno titolo nei fatti da provare a cura dell'opposta. E' stato così efficacemente precisato dalla S.C. che “affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, si da essere posto a base della decisione, sebbene non provato, non sia sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo, nel nostro ordinamento processuale, un principio che vincoli alla contestazione specifica (di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte;
ma occorra invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento” (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, sentenza n. 17371 del 2003, che a sua volta richiama: Cass. 9 giugno 1995 n. 5699; 7 maggio 1999 n. 4604). Pertanto, stante l'intrinseca connessione oggettiva e soggettiva e la comunanza dei motivi di opposizione dedotti nei due atti, il Giudice di prime cure ha correttamente compiuto una disamina unitaria delle ragioni addotte dall'opponente a sostegno dei due giudizi riuniti, non essendosi verificato alcun meccanismo elusivo delle decadenze processuali maturate a seguito della proposizione del primo giudizio.
§ 2.3. Con il terzo motivo di appello l'appellante invoca l'erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale, disattendo la tesi difensiva dell'opposta, con la quale si invocava l'applicazione dell'art. 31 L. 109/1994 - come modificato dalla L. 415/1998 - con specifico riferimento alle varianti contrattuali comportanti una modifica di almeno un quinto del valore sull'importo complessivo iniziale dell'appalto per quanto concerne gli oneri di sicurezza, ha ritenuto che, quand'anche i suddetti costi fossero assorbiti dalla disciplina scandita dallo ius superveniens, il relativo calcolo si pone in netta contraddizione con il regolamento contrattuale convenuto tra le parti che non prevedeva in alcun modo alcuna specifica menzione alla modifica apportata dalla L. 415/1998. A dir dell'appellante tale conclusione risulta errata, atteso che quand'anche volesse applicarsi la disciplina innovativa - relativa alla fase di affidamento di opere pubbliche - a tutte le procedure i cui bandi risultino pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (19 dicembre 1998), detto principio troverebbe applicazione solo in presenza di disposizioni chiaramente innovative rispetto alla disciplina già in vigore, e non anche a quelle che appaiono meramente dichiarative di principi già affermati dall'ordinamento sovranazionale, che come tali devono ritenersi già presenti nell'ordinamento. Ed infatti, sostiene l'appellante, la direttiva europea n. 92/57 CE (denominata direttiva cantieri)– recepita dal Legislatore con D. Lgs. 494/96 (modificato dal D.Lgs. 528/99)-, costituisce uno statuto delle norme poste a presidio dell'organizzazione e dell'attuazione della sicurezza nel settore delle costruzioni, ad integrazione del D.P.R. 164/56 e a completamento di quanto disposto dal D.lgs. 626/94 (modificato dal D.Lgs. 242/96) in tema di miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. A dir dell'appellante, dunque, il d.lgs. 494/96 e ss.mm.ii. rappresenta la normativa nazionale di recepimento della direttiva 24 giugno 1992, n. 57, ponendosi come lex generalis sulla materia di sicurezza nei cantieri, mentre la L. 109/94 e ss.mm.ii, sul punto, si porrebbe come lex
10 specialis, andando a regolamentare solo i lavori pubblici. Ne discende che eventuali discordanze normative dovrebbero essere risolte considerando inapplicabile al caso di specie la norma contenuta nel d.lgs. 494/96 e ss.mm.ii. e dando prevalenza alla norma contenuta nella l. 109/94 e ss.mm.ii., sempre che quest'ultima sia aderente alla direttiva comunitaria. Rileva, tuttavia, l'appellante che l'art. 31 co. 1 della L. 109/94, è stato adeguato al richiamato principio comunitario solo con l'entrata in vigore della L. 415/98 (18.12.1998), con la conseguenza che ancor prima di tale modifica legislativa doveva applicarsi la normativa comunitaria così come recepita dall'art. 12 del D.lgs n. 494/96, secondo cui: “
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. Pertanto, sostiene l'appellante che errata doveva ritenersi la conclusione cui è pervenuto il primo Giudicante laddove, nel ritenere le modifiche apportate all'art. 31, comma 1, L. 109/94, quali ius superveniens inapplicabili al caso in esame, avrebbe omesso di considerare che doveva trovare applicazione la normativa in materia di sicurezza nei cantieri, adeguata al dettato comunitario e sorta prima della pubblicazione del bando di gara per l'appalto in questione, e, quindi, anteriormente al rapporto per cui è causa. Con il quarto motivo di appello, rilevata l'intrinseco nesso di pregiudizialità sussistente tra la prima e la seconda opposizione e considerata la mancata contestazione del primo D.I. quanto al titolo scaturente, l'appellante invoca l'intervento del giudicato sulle questioni non contestate dall'opponente con riferimento al primo decreto ingiuntivo che, per l'effetto, assorbe anche il deducibile, ovvero altresì la domanda con la quale sono stati richiesti gli interessi moratori per la ritardata corresponsione del capitale oggetto della successiva procedura di ingiunzione. I due motivi sono infondati e, stante un'intrinseca connessione oggettiva, saranno esaminati contestualmente. Al fine di esaminare in modo opportuno le presenti doglianze, è opportuno compiere una breve disamina in punto di fatto. Con atto pubblicato in data 21.05.1998 il bandiva Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di costruzione del lotto n. 29 “Tusa”, previo ottenimento dell'approvazione da parte dell'ANAS del relativo progetto esecutivo disposto con D.A. n. 3950 del 26.01.1998, rettificato con successivi DD.AA. nn. 4986 (del 19.03.1998) e 1557 (del 15.04.1998). A seguito di pubblico incanto, esperito in Messina in data 20.07.1998 con il criterio del massimo ribasso secondo le modalità di cui all'art. 21 co. 1 L. 109/1994, come sostituito dall'art. 7 D.L. n. 101/95, convertito con modificazioni in L. 216/1995, risultava aggiudicataria dell'appalto (giusta delibera n. 154/CD del 09.10.1998, esecutiva ai sensi della legge regionale n. 44/94, con cui sono stati approvati gli atti e verbali di gara) l'impresa Controparte_6
(successivamente divenuta ”), associata in ATI con l'impresa
[...] Controparte_2 mediante un'offerta al ribasso d'asta del 30,51 %, Controparte_5 corrispondente a L. 69.396.658.403.
11 Per_ Successivamente, in data 12.08.1999, con atto pubblico in Notar veniva stipulato il contratto di appalto - rep. n. 98/199 registrato in data 24.08.1999 al n. 2691 - per l'esecuzione dei lavori anzidetti per la complessiva somma di €. 35.840.383,01 da effettuarsi entro 900 giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Nelle more dell'affidamento, resasi necessaria la predisposizione di lavori aggiuntivi con Contr conseguente ottenimento di somme ulteriori, con D.A. n. 826 del 01.04.2003 il autorizzava una prima perizia di variante suggellata mediante atto di sottomissione stipulato in data 18.07.2003 rep. n. 340/03 che, successivamente, veniva interamente assorbito da una seconda perizia di variante autorizzata dall'ANAS con D.A. n. 2958 del 22.06.2004 e formalizzata mediante la sottoscrizione di un secondo atto di sottomissione intervenuto in data 26.07.2004. Ciò posto, l'appellante, ritenuto che con l'approvazione delle due perizie di variante è stato interamente modificato il quadro economico contrattuale previsto ab origine, interamente sostituito dai due atti di sottomissione sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della L. 445/98 che prevedeva l'esclusione dal ribasso d'asta degli oneri di sicurezza, ha emesso la fattura n. 2 del 13.09.2012 per l'importo di €. 1.570.274,54, iva compresa, a titolo di importi illegittimamente trattenuti a ribasso d'asta, sui predetti oneri, da parte dell'ente appaltante sulla complessiva somma di €. 42.535.154,34 per i nuovi lavori nel frattempo commissionati. In diritto, la modifica dell'art. 31 L. 109/1994 a tenore della quale “Il piano di sicurezza e di coordinamento [ed il piano generale di sicurezza], quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis , nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione;
i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta”, è stata introdotta con L. n. 415 del 18.11.1998 (art. 9 co. 61) che, sebbene anteriore rispetto al momento della stipula del contratto di appalto avvenuta come detto in data 12.08.1999, risulta però successiva rispetto alla pubblicazione del bando di gara registrata in data 21.05.1998 ed all'aggiudicazione della gara (ottobre 1998) non trovando, pertanto, applicazione al caso di specie. Ed infatti, laddove sussista un conflitto tra il bando di gara ed il contratto di appalto, costituisce ius receptum la prevalenza della prima fonte rispetto alla seconda. Quest'ultimo, infatti, risponde alla precipua funzione di suggellare, in senso conforme agli interessi delle parti, la reale volontà delle stesse alla conclusione dell'accordo, essendo volto sostanzialmente alla regolamentazione dell'assetto di interessi negoziali, mirando sul piano procedimentale a rendere edotte le parti circa l'affare in concreto in cui saranno coinvolte. Il bando di gara, invece, oltre a contenere, anche mediante rinvio al capitolato speciale, gli elementi essenziali delle offerte che invita a presentare, fissa preventivamente le regole procedurali di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di selezione che presiedono alla scelta del contraente. Per questo connaturato aspetto, non solo negoziale ma direttamente normativo- procedimentale, il bando costituisce la lex specialis e come tale acquisisce rango primario, sul piano delle fonti regolatrici, rispetto ad eventuali disposizioni normative che con esso confliggono. In tal senso, la sua specifica funzione di atto amministrativo regolatore ed autoritativo si traduce nell'applicazione secondo la sua portata precettiva, prevalendo su determinazioni eventualmente contrastanti secondo il principio di specialità.
12 Del resto, è principio generale, affermato reiteratamente dalla giurisprudenza amministrativa, quello dell'insensibilità del bando allo jus superveniens (cfr. Cons. Stato 5316/2005). In materia di appalti pubblici, solo la norma interpretativa è suscettibile di trovare applicazione ai bandi di gara pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore (Cfr. sul punto Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 24086 del 09.09.2024) laddove è evidente che, invece, nel caso in esame la legge sopravvenuta non presenti tali caratteristiche. Invero, una disposizione di legge può qualificarsi come norma di interpretazione autentica
- al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – solo se sia univocamente espresso l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (Cass. S.U. 9941/2009). Ne discende che deve applicarsi il principio secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 delle Preleggi). Quand'anche volesse ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina modificativa da ultimo citata, legittimante -come detto- l'esclusione dal ribasso d'asta dei relativi oneri di sicurezza, la tesi dell'appellante comunque non potrebbe trovare accoglimento. Ed infatti, a tenore della prefata normativa condizione indispensabile per la sua applicazione è che gli oneri di sicurezza siano evidenziati nei bandi di gara, mentre nel caso di specie non può dirsi assolta tale prescrizione atteso che il bando in questione, a pag. 9 prevedeva che l'offerta dovesse dichiarare “l'offerta tiene conto degli oneri della sicurezza, delle condizioni di lavoro e previdenza ed assistenza dei lavoratori” costituendo, nel silenzio delle parti, circostanza pacifica che il bando prevedesse il ribasso d'asta altresì per gli oneri relativi alla sicurezza e, secondo tali condizioni, si è svolta la gara ed è stata dichiarata l'aggiudicazione. In adesione a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, dall'analisi del contratto di appalto, nonché dagli atti di sottomissione intervenuti successivamente a quest'ultimo, nulla si dispone in ordine all'esclusione del ribasso d'asta per gli oneri di sicurezza, nonostante questi ultimi, in particolare, costituissero delle integrazioni contrattuali stipulate successivamente rispetto alla modifica dell'art. 31 L. 109/94 adottata con L. 415/98 e quindi ben avrebbero potuto menzionare l'invocata disciplina modificativa ove l'avessero ritenuta applicabile al rapporto in corso. A ciò si aggiunga che, ferma restando l'assenza di clausole di adeguamento alla normativa di settore che prevedessero l'esclusione dal ribasso d'asta degli oneri di sicurezza, all'art. 6 del secondo atto di sottomissione la ha espressamente accettato la Controparte_2 clausola di invarianza dei prezzi già pattuiti e non espressamente modificati (“l'impresa dichiara altresì di accettare che tutte le condizioni, norme e prezzi contrattualmente convenuti, che non siano esplicitamente modificati dal presente atto…rimangano fermi ed invariati”). Né può condurre a diverso esito il richiamo operato dall'appellante al D.lgs. 494/96 di attuazione alla direttiva 92/57/CEE con la quale si prescrivevano misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
13 Invero, parte appellante omette di considerare che anche tale normativa e precipuamente l'invocato art. 12 D.lgs. 494/96 ha subito modifiche per effetto di interventi legislativi sopravvenuti. In particolare, la disposizione invocata secondo la quale “
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici” è stata integrata, nei termini appena esposti, ossia con l'aggiunta della previsione dell'esclusione dei costi per la sicurezza dal ribasso d'asta, dall'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, emesso successivamente all'instaurarsi del rapporto “de quo” e financo in data posteriore alla modifica apportata all'art. 31 L. 109/94 (come detto operata per effetto della L. 415/98) su cui si controverte in questa sede. Ciò posto, ritiene la Corte, come -pacifica l'inapplicabilità al caso di specie della modifica apportata all'art. 31 L. 109/94- non vi siano margini per una interpretazione sistematica di norme che consenta di ritenere per il periodo pregresso all'entrata in vigore della citata disposizione, così come modificata, esclusi gli oneri di sicurezza dal ribasso d'asta, contravvenendosi altrimenti alle previsioni del bando di gara. All'infondatezza del terzo motivo di appello, per le ragioni esplicitate sopra, deriva la conferma della sentenza impugnata nella parte cui ha revocato il D.I. 230/2012. A ciò consegue l'assorbimento del quarto motivo di appello con cui parte appellante invocava la legittimità del D.I. 311/2013 emesso per il mancato pagamento degli interessi maturati sulla somma azionata in precedenza, dovendosi sul punto parimenti confermare la decisione di prime cure. Alla luce di quanto sopra argomentato e deciso, l'appello va integralmente rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 3. Spese del giudizio. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio. Tali spese vanno quindi liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia, secondo parametri minimi, considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, di non particolare complessità, nella misura di € 18.977,00 (euro 2.995,00 per la fase di studio;
euro 1.976,00 per quella introduttiva;
euro 8.797,00 per quella istruttoria e/o trattazione ed euro 5.209,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge. Occorre precisare che va inclusa anche la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione
14 esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022). Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 716/2020 R.G., sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 409 emessa dal Tribunale di Patti in data 27.07.2020 pubblicata in data 27.08.2020, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'appello;
1) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi €. 18.977,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
2) dà atto dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina nella camera di consiglio (con la partecipazione da remoto del dr. Sabatini) del 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Maria Giuseppa Scolaro) (Dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Giovanni Iovine.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 716/2020 R.G. posta in decisione all'udienza del 22.01.2024 vertente tra
, in Parte_1 persona del Curatore fallimentare, Avv. Barbara Schepis, c.f.: , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in S.Agata di Militello (ME), via Amari 3/e, presso lo studio professionale dell'Avv. Paolo Starvaggi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, nonché giusto decreto di autorizzazione a stare in giudizio del 05.09.2023 da parte del Giudice Delegato Dott.ssa Per_1 il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti recapiti: fax 0941.582376 e p.e.c. parte ammessa al gratuito Email_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta attestazione di assenza di fondi disponibili, ex art. 144 TUSG. del G.D. del 05.09.2023
Ricorrente in riassunzione-Appellante - e
, in persona del proprio Controparte_1 presidente pro tempore, c.f.: , elettivamente domiciliato in Mistretta, Via V. Salamone P.IVA_2
n. 19 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Passalacqua, che lo rappresenta e difende giusta procura atti, PEC: n.fax 091/969407; Email_2
Resistente in riassunzione -Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 409/2020 emessa dal Tribunale di Patti in data 27.07.2020 e pubblicata in data 17.08.2020.
1 Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto di appalto rep. N. 98/1999, stipulato in data 12.08.1999, il
[...]
(per brevità C.A.S.) affidava alla con Controparte_1 Controparte_2 associata in ATI la Benedetto i lavori di costruzione del lotto n. 29 “Tusa” CP_3 dell'autostrada Messina-Palermo, per l'importo netto contrattuale di €. 35.840.383,01, Iva esclusa. Con atto di citazione, notificato il 26.11.2012, nell'ambito del procedimento recante R.G. 100918/2012, il ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 230/2012, emesso il 02.11.2012 e notificato in forma esecutiva il 06.11.2012, con il quale il Tribunale di Patti Sezione di Sant'Agata Militello ha ingiunto ad esso di pagare CP_1 alla riunita in ATI con la la somma Controparte_4 Controparte_5 complessiva di €. 1.570.274,54 - oltre IVA interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e spese della procedura come ivi liquidate -, dovuta per il mancato pagamento della fattura n. 2 emessa in data Contr 13.09.2012, a titolo di somma del ribasso d'asta trattenuta dal sulla somma di €. 42.535.154,34, relativa ai lavori di cui agli atti di sottomissione stipulati rispettivamente in data 18.7.2003 e 26.07.2004. Nello specifico il CAS, invocando previamente la sospensione dell'esecutività del D.I. opposto, ne contestava la fondatezza per inesistenza della somma ingiunta. In via subordinata, contestava l'errato calcolo degli applicati interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, chiedendo per l'effetto la rivalutazione al ribasso che dovesse tener conto della minor misura degli stessi pattuita nel contratto di appalto e nei successivi atti di sottomissione, con vittoria di spese e compensi di lite. Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 30.11.2012 si costituiva la la quale, contestando preliminarmente Controparte_4 la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione opposta, ne invocava la conferma, con conseguente rigetto di tutte le domande avanzate ex adverso sicchè sprovviste di fondamento in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
* Nelle more dell'azionato procedimento, nell'ambito del quale il Tribunale adìto in data 23.10.2013 rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del relativo D.I. opposto e tenuto conto del pagamento operato dal CAS sulla sola sorte capitale, con atto di citazione, notificato il 21.10.2013, veniva iscritto un ulteriore procedimento recante R.G. 1422/2013, nell'ambito del quale il proponeva opposizione ad un secondo decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 311/2013, emesso il 12.08.2013 sulla base del medesimo titolo e notificato in forma esecutiva il 02.09.2013, con il quale il Tribunale di Patti, Sezione di Sant'Agata Militello, ingiungeva ad esso di pagare alla , riunita in ATI con la CP_1 Controparte_4
la somma complessiva di €. 1.194.070,86 a titolo di interessi dovuti sulla Controparte_5 somma ingiunta in precedenza e saldata dal debitore, oltre interessi da rivalutarsi dalla data dell'emissione sino al soddisfo. Nella specie il C.A.S., rilevata la necessità di riunire il procedimento da ultimo incoato con quello più risalente o, al più, di provvedere alla sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della
2 definizione della parallela controversia, eccepiva il difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio del giudice adìto, con conseguente rigetto delle somme ingiunte a titolo di interessi perché non dovute ed applicate in misura eccessiva rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2002. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2013 si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto Controparte_4 quanto dedotto ed articolato ex adverso, chiedendo la conferma del D.I. opposto. Disposta la riunione dei due giudizi, giusta ordinanza emessa dal G.I. in data 13 novembre 2018, con sentenza n. 409/2020 emessa in data 27.07.2020 il Tribunale, in accoglimento delle opposizioni avanzate dal revocava entrambi i decreti ingiuntivi (N. 230/12 e N. CP_1
311/2013), condannando per l'effetto la e alla restituzione di quanto Controparte_4 Parte_1 ricevuto in esecuzione del D.I. 230/12, oltreché la refusione in favore di controparte delle spese di lite. Avverso tale pronuncia la proponeva appello, ritualmente Controparte_2 notificato in data 03.11.2020, a mezzo del quale, invocando preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c., rilevava la cessazione della materia del contendere, stante il versamento ad opera del C.A.S. delle somme azionate in sede monitoria di cui al D.I. 230/2012. Senza recedere dalle superiori eccezioni, quanto al merito, contestava la statuizione impugnata, concludendo per la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, con vittoria di spese e compensi di lite. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.02.2021 si costituiva in giudizio il il quale, Controparte_1 opponendosi preliminarmente alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata invocata ex adverso, insisteva per la conferma della sentenza gravata, con conseguente rigetto di tutte le doglianze spiegate da parte opposta, con vittoria di spese e compensi di lite. Nello specifico, con riferimento alla cessazione della materia del contendere, l'appellato sosteneva di aver corrisposto quanto dovuto in forza del D.I. 230/2012, senza animus solvendi, solo al fine di evitare qualsiasi forma di aggravio di spese di esecuzione. All'udienza del 26.02.2021 la Corte, nell'ambito del sub-procedimento incardinato dall'appellante al fine di ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con ordinanza resa nella stessa data, accoglieva l'inibitoria azionata stante la sussistenza dei requisiti prescritti ex lege, dichiarava l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.02.2022. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione, previa surroga del magistrato affidatario, all'udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) del 08.05.2023 la Corte, rilevato il mancato deposito di note scritte da parte di entrambe le parti costituite, rinviava la causa all'udienza del 03.07.2023. A tale udienza, la Corte, rilevato il fallimento della Controparte_4 dichiarato con sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 21 aprile 2023, resa nota dal difensore di parte appellante mediante deposito telematico in data 07 giugno 2023, dichiarava l'interruzione del giudizio.
3 In data 14.09.2023 la Curatela del Fallimento ” riassumeva Controparte_4 CP_4 il giudizio ex art. 43 L.F.-art. 303 c.p.c, per i diritti e le ragioni di pertinenza di Controparte_2
essendosi determinato lo scioglimento del rapporto di mandato ATI con la
[...]
insistendo per l'accoglimento di tutte le domande azionate in seno all'atto Controparte_5 di appello. Ciò posto la Corte, stante il deposito dell'atto di citazione in riassunzione da parte della Curatela Fallimentare, giusto decreto presidenziale emesso in data 18.09.2023, fissava per la trattazione della causa l'udienza del 22.01.2024, onerando la curatela di provvedere alla notifica dell'atto in riassunzione. In data 16.10.2023 si integrava il contraddittorio mediante il deposito della comparsa di costituzione in riassunzione da parte del il quale, oltre ad eccepire l'estinzione del giudizio CP_1 per la tardiva riassunzione entro i termini di legge da parte della Curatela, insisteva per l'accoglimento di tutte le domande esplicitate nei propri scritti difensivi. All'udienza del 22.01.2024, la Corte, rilevata l'integrità del contraddittorio, rinviava la causa all'udienza del 13.05.2024 per la precisazione delle conclusioni. In esito a tale udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.), la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. 1. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione preliminare di estinzione della causa avanzata dal C.A.S. per la mancata riassunzione del giudizio entro i termini prescritti dalla legge da parte del Parte_1
La giurisprudenza della Suprema Corte, in diverse occasioni, si è pronunciata sulla decorrenza del dies a quo del termine per la riassunzione del processo a seguito di interruzione determinata dal fallimento della parte. In relazione a tale questione, sono emerse diverse tesi interpretative. Infatti, secondo un primo orientamento, la dichiarazione di fallimento comporterebbe l'interruzione automatica del giudizio, senza necessità di una pronuncia formale da parte del giudice: in questo caso, l'interruzione si configurerebbe come un effetto automatico derivante dal verificarsi dell'evento fallimentare, con il termine per la riassunzione che inizierebbe a decorrere da tale momento. Contrariamente, un altro indirizzo interpretativo sostiene che, affinché il giudizio sia considerato interrotto, sia necessaria una specifica dichiarazione di interruzione da parte del giudice, che avrebbe il compito di formalizzare l'interruzione del processo, decorrendo solo da tale momento il termine per la riassunzione del giudizio. Un ulteriore dibattito concerne la natura della conoscenza dell'evento che determina l'interruzione del processo poiché, se da un lato una corrente giurisprudenziale riteneva che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla conoscenza legale dell'evento, ossia dal momento in cui tale conoscenza è acquisita tramite atti ufficiali muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni attestanti l'evento stesso, come la sentenza di fallimento o l'ammissione della parte alla procedura concorsuale. Dall'altro lato, secondo un altro
4 orientamento, il termine per la riassunzione del giudizio comincerebbe a decorrere dalla conoscenza effettiva dell'evento, ossia dal momento in cui la parte venisse a conoscenza concreta e diretta della pendenza della procedura concorsuale, come ad esempio al momento in cui viene depositata la domanda di ammissione al passivo. Sul punto, con intento chiarificatore, il Legislatore è intervenuto dapprima con la formulazione dell'articolo 143 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), il quale ha stabilito che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre esclusivamente da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice. Seguentemente, in senso conforme, con la sentenza a S.U n. 12154/2021, la Corte di Cassazione ha statuito che “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art.43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 I. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”. Nella fattispecie che ci occupa, dunque, in applicazione del menzionato principio, la riassunzione del giudizio ad opera della curatela è avvenuto tempestivamente, tenuto conto che, a fronte della dichiarazione giudiziale di interruzione disposta dalla Corte in data 03.07.2023, la curatela ha ritualmente riassunto lo stesso in data 14.09.2023, conseguendo pertanto l'infondatezza dell'eccezione preliminare avanzata da parte appellata.
§ 2. Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, in integrale accoglimento dell'opposizione, ha revocato i decreti ingiuntivi n. 230/2012 e n. 311/2013, condannando per l'effetto parte opposta alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del D.I. n. 230/2012, invece di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'integrale corresponsione della somma oggetto di ingiunzione a titolo di sorte capitale in suo favore. L'appellante, nello specifico, rileva che il pagamento operato dal il quale non CP_1 avrebbe mai contestato l'“an” della pretesa creditoria, sarebbe stato compiuto con pieno “animus solvendi”, avendo altresì l'opponente omesso di dimostrare che il saldo del D.I. n. 230/2012 fosse avvenuto “salvo ripetizione” così evidenziando un comportamento concludente nel senso dell'effettuazione del pagamento con spirito satisfattivo. A riprova di ciò, richiamava il contenuto di un Decreto Dirigenziale (n. 1/13 del 29.01.2013) “reperibile presso il sito del C.A.S.” dal quale emergerebbe che il pagamento delle somme ingiunte sarebbe avvenuto con spirito estintivo. Il motivo è infondato.
5 Ebbene, occorre precisare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia avente natura dichiarativa finalizzata all'accertamento dell'effettivo conseguimento della pretesa avanzata in giudizio, seppur aliunde, da parte degli istanti. Nella logica di un'interpretazione conforme ai principi personalistico e solidaristico, sui quali risulta improntato il nostro ordinamento giuridico, deve ritenersi configurabile una cessata materia del contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva delle parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi – o, al limite, lo stesso assetto originario – sia satisfattivo delle proprie aspettative di tutela. Ciò posto, il presupposto ineludibile affinché possa operare tale meccanismo definitorio della lite risiede nell'accordo tra le parti le quali, valutando la situazione fattuale, pervengono alla soddisfazione del preteso diritto, azionato in via giudiziale, dandosi reciprocamente atto di un sopravvenuto mutamento degli interessi in gioco. Deve, in proposito, essere richiamato il principio di legittimità secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 11962/2005, Rv. 582510 – 01, Sez. 2, n. 21757/2021, Rv. 661966 – 01). Non è possibile sostenere che nel caso di specie sia sopravvenuta una cessazione della materia del contendere, la quale presuppone la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cfr. Cass. Sez. 2, n. 30251/2023, Rv. 669310 – 01). Immune da censure si appalesa, quindi, la statuizione impugnata atteso che il Giudice di prime cure, pur dando atto del pagamento compiuto dal in riferimento al D.I. n. 230/12 CP_1 avente ad oggetto la sola sorte capitale, in assenza di un esplicito accordo reso tra le parti volto a formalizzare la soddisfazione dell'interesse, ha comunque proceduto ad accertare la fondatezza dei motivi posti a fondamento delle opposizioni, potendo il soddisfacimento del credito ingiunto intervenire al fine di evitare gli effetti di una successiva procedura esecutiva e non con intento solvendi causa. Ed infatti, sebbene costituisca circostanza pacifica che il C.A.S. nelle more del giudizio abbia corrisposto quanto dovuto, in ordine a sorte capitale, in forza del D.I. 230/12, dal tenore letterale degli scritti difensivi depositati in prime cure, non si evince in modo alcuno una inequivoca volontà di entrambe le parti di definire il procedimento mediante declaratoria di
6 cessazione della materia contendere, permanendo pertanto un chiaro interesse dell'opponente all'accertamento del merito delle doglianze azionate in sede di opposizione. A tal fine è sufficiente esaminare gli atti difensivi del C.A.S. per trarre piena convinzione di quanto sopra esposto. Basti pensare che:
- Con l'atto di opposizione avverso il secondo decreto ingiuntivo (n. 311/2013), l'opponente nella narrativa dell'atto dava atto che il precedente decreto CP_1 ingiuntivo (n. 230/12) era stato opposto e che il pagamento della sorte capitale era stato eseguito “non essendo stata sospesa la provvisoria esecuzione nel relativo giudizio di opposizione”, escludendo, quindi, in radice, qualsiasi animus solvendi;
- Negli scritti difensivi successivi (Cfr. precisazione delle conclusioni;
comparsa conclusionale), il C.A.S. ha sempre insistito nelle proprie doglianze di merito con le quali veniva contestata l'esistenza del credito ingiunto sia con riferimento al primo che al secondo decreto ingiuntivo opposto, come meglio oltre si preciserà. Né, contrariamente all'assunto dell'appellante, è possibile in questa sede valorizzare il Decreto Dirigenziale n. 1/2013 del 29.01.2013, asseritamente estrapolato dalla parte dal “sito del , CP_1
e che a dire dell'appellante conterrebbe una ricognizione di tale debito, in quanto trattasi di atto non ammissibile ed utilizzabile perché non facente parte del compendio documentale prodotto nel giudizio di primo grado, né sopraggiunto alla sentenza di primo grado, e quindi incontrando il divieto dei nova ex art. 345 c.p.c., senza considerare che in ogni caso si tratterebbe di un atto interno non avente alcun rilievo processuale.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, stante la riunione dei due giudizi disposta in ragione dell'identità delle domande azionate in seno ad entrambe le cause, avrebbe trattato congiuntamente i motivi di opposizione addotti a sostegno delle domande azionate, omettendo di valutare singolarmente il quadro probatorio allegato per ciascuna causa ed incorrendo così in un vizio di ultrapetizione della pronuncia. L'appellante osserva che l'opponente, in prime cure, non avrebbe contestato con l'opposizione al primo decreto ingiuntivo (n. 230/12) l'an della pretesa ingiunta, né avrebbe svolto alcuna argomentazione difensiva che cristallizzasse la causa petendi secondo la presunta non dovutezza delle somme ingiunte in ragione della successione di leggi nel tempo che disciplinano la materia, così come diffusamente argomentato nella seconda opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, tale impostazione difensiva non sarebbe stata adeguatamente considerata dal Tribunale che, con la pronuncia impugnata, avrebbe alterato il potere dispositivo delle parti, comportando la violazione dell'art. 112 c.p.c.. L'appellante aggiunge, inoltre, che qualora dovesse condividersi l'interpretazione del Tribunale, secondo cui, in ordine alla disciplina giuridica applicabile alla fattispecie in esame si configurerebbe un'ipotesi di ius superveniens del tutto inapplicabile, il Giudice avrebbe dovuto comunque rilevare che tale argomentazione non era stata sollevata nella prima opposizione, con conseguente conferma del primo decreto ingiuntivo.
7 Secondo l'appellante, quindi, la successiva proposizione di un secondo giudizio riunito a quello più risalente, non avrebbe sanato le preclusioni codicistiche poste a presidio della certezza del diritto, finalizzate a cristallizzare il thema decidendum sotteso alla fattispecie oggetto di giudizio. A dir dell'appellante, quindi, il Tribunale sarebbe incorso in un grave error in procedendo, violando l'art. 112 c.p.c., nell'aver concesso a parte opponente, con la proposizione del secondo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità di recuperare una contestazione del credito divenuta ormai irrevocabile, costituendo dato emblematico al riguardo la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'opponente, in attesa della definizione della prima causa. Il motivo è infondato. E' bene premettere che non vi sono motivi per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi nel tempo, secondo il quale “Il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274 c.p.c., non intacca /'autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/2011 e n. 2133/2006), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. Ad evitare eventuali abusi processuali della parte che, incorsa in decadenze, tenti di eluderne gli effetti promuovendo un altro giudizio, provvede il carattere discrezionale della riunione, nel disporre la quale il giudice deve operare un bilanciamento tra economia, celerità e correttezza dei processi. Ne deriva che una volta disposta, la riunione di cause connesse non può per virtù propria rendere tardive, e come tali inammissibili, domande, eccezioni e allegazioni probatorie che, diversamente, tali non sarebbero nel processo di provenienza” (così, in motiv. Cfr. Cass. n. 23260/2019). E, ancora, “la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo”. (Cfr. Cass. n. 5434/2021). Più specificamente, quanto alle decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado, si è affermato che queste “non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata" (Cfr. Cass. n. 20248/2023). Nella specie, l'appellante invoca l'erroneità della sentenza impugnata deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto confermare il D.I. 230/12 poiché l'opponente, con la prima opposizione, non avrebbe contestato la sussistenza del credito ingiunto attenendosi ad una mera confutazione in termini di quantum, a nulla rilevando che, per effetto del provvedimento di riunione e mediante la successiva opposizione, abbia confutato l'esistenza della prima pretesa creditoria. Tale asserzione, tuttavia, deve ritenersi destituita di fondamento.
8 Come si è detto, il C.A.S. ha formulato due distinte opposizioni (da cui sono scaturiti i due giudizi, poi riuniti) avverso i due distinti decreti ingiuntivi emessi, però, sulla scorta della medesima fattura: infatti, come meglio specificato sopra, i due decreti ingiuntivi opposti, emessi rispettivamente in data 02.11.2012 il D.I. n. 230/12 ed in data 12.08.2013 il n. 311/2013, traevano origine dal mancato pagamento della medesima fattura, ovvero la n. 2 emessa in data 13.09.2012 nell'ambito del medesimo contratto di appalto rep. N. 98/1999, stipulato in data 12.08.1999, con l'unica differenza che l'ingiunzione da ultimo citata veniva emessa per la mancata corresponsione della somma dovuta a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale azionata in precedenza. Sulla scorta della documentazione versata in atti, il C.A.S. ha contestato la sussistenza del credito ingiunto in entrambi gli atti di opposizione azionati sulla base del medesimo titolo, a seguito degli atti di sottomissione del 18.07.2003 e 26.07.2004. La lettura datane nell'atto di appello dei motivi di opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo non appare conforme al reale sviluppo degli scritti difensivi. Sul punto, invero, deve precisarsi che con il primo motivo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo cardine (n. 230/12) il C.A.S. ha espressamente lamentato l'”INSUSSISTENZA DEL CREDITO”, contestando sin da subito “la sussistenza del credito” In tal senso deve leggersi, a parere della Corte, il sia pur sintetico motivo di opposizione così esposto “Si contesta la sussistenza del credito, atteso che non si comprende l'errato assunto dell'opposta secondo il quale dalla somma dei lavori aggiuntivi pari ad €.42.535.154,00 si possa arrivare all'esagerata -ictu oculi- quota de 10% per oneri di sicurezza (€.4.253.515.43), e, di conseguenza, alla somma ingiunta applicando il ribasso del 30.51%”. Deduce l'appellante che l'omessa esposizione di argomentazioni difensive volte a cristallizzare la causa petendi secondo la presunta non dovutezza delle somme ingiunte, come invece diffusamente argomentato nella seconda opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe fatto incorrere il giudice nel vizio di ultrapetizione, incorrendo nel divieto di cui all'art. 112 c.p.c. Neanche tale argomentazione appare conducente ai fini di causa, ove si consideri che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contestazione “anche generica” è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare l'an ed il quantum della pretesa, rimanendo a carico della parte opposta gli oneri probatori relativi al credito azionato ex art. 2697 c.c. (cfr. in materia di pagamento di prestazioni professionali, Cass. Sez- 6-2, Ordinanza n. 357 del 10.01.2023). La S.C. ha pure precisato che “la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto
o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371)- Così Cassazione civile, sezione 3, Ordinanza n. 20597 del 2022-.
9 Contrariamente all'assunto dell'appellante, nel caso in esame, l'atteggiamento difensivo dell'opponente non consentiva di ritenere non contestato l'AN della pretesa, che pertanto rientrava a pieno titolo nei fatti da provare a cura dell'opposta. E' stato così efficacemente precisato dalla S.C. che “affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, si da essere posto a base della decisione, sebbene non provato, non sia sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo, nel nostro ordinamento processuale, un principio che vincoli alla contestazione specifica (di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte;
ma occorra invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento” (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, sentenza n. 17371 del 2003, che a sua volta richiama: Cass. 9 giugno 1995 n. 5699; 7 maggio 1999 n. 4604). Pertanto, stante l'intrinseca connessione oggettiva e soggettiva e la comunanza dei motivi di opposizione dedotti nei due atti, il Giudice di prime cure ha correttamente compiuto una disamina unitaria delle ragioni addotte dall'opponente a sostegno dei due giudizi riuniti, non essendosi verificato alcun meccanismo elusivo delle decadenze processuali maturate a seguito della proposizione del primo giudizio.
§ 2.3. Con il terzo motivo di appello l'appellante invoca l'erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale, disattendo la tesi difensiva dell'opposta, con la quale si invocava l'applicazione dell'art. 31 L. 109/1994 - come modificato dalla L. 415/1998 - con specifico riferimento alle varianti contrattuali comportanti una modifica di almeno un quinto del valore sull'importo complessivo iniziale dell'appalto per quanto concerne gli oneri di sicurezza, ha ritenuto che, quand'anche i suddetti costi fossero assorbiti dalla disciplina scandita dallo ius superveniens, il relativo calcolo si pone in netta contraddizione con il regolamento contrattuale convenuto tra le parti che non prevedeva in alcun modo alcuna specifica menzione alla modifica apportata dalla L. 415/1998. A dir dell'appellante tale conclusione risulta errata, atteso che quand'anche volesse applicarsi la disciplina innovativa - relativa alla fase di affidamento di opere pubbliche - a tutte le procedure i cui bandi risultino pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (19 dicembre 1998), detto principio troverebbe applicazione solo in presenza di disposizioni chiaramente innovative rispetto alla disciplina già in vigore, e non anche a quelle che appaiono meramente dichiarative di principi già affermati dall'ordinamento sovranazionale, che come tali devono ritenersi già presenti nell'ordinamento. Ed infatti, sostiene l'appellante, la direttiva europea n. 92/57 CE (denominata direttiva cantieri)– recepita dal Legislatore con D. Lgs. 494/96 (modificato dal D.Lgs. 528/99)-, costituisce uno statuto delle norme poste a presidio dell'organizzazione e dell'attuazione della sicurezza nel settore delle costruzioni, ad integrazione del D.P.R. 164/56 e a completamento di quanto disposto dal D.lgs. 626/94 (modificato dal D.Lgs. 242/96) in tema di miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. A dir dell'appellante, dunque, il d.lgs. 494/96 e ss.mm.ii. rappresenta la normativa nazionale di recepimento della direttiva 24 giugno 1992, n. 57, ponendosi come lex generalis sulla materia di sicurezza nei cantieri, mentre la L. 109/94 e ss.mm.ii, sul punto, si porrebbe come lex
10 specialis, andando a regolamentare solo i lavori pubblici. Ne discende che eventuali discordanze normative dovrebbero essere risolte considerando inapplicabile al caso di specie la norma contenuta nel d.lgs. 494/96 e ss.mm.ii. e dando prevalenza alla norma contenuta nella l. 109/94 e ss.mm.ii., sempre che quest'ultima sia aderente alla direttiva comunitaria. Rileva, tuttavia, l'appellante che l'art. 31 co. 1 della L. 109/94, è stato adeguato al richiamato principio comunitario solo con l'entrata in vigore della L. 415/98 (18.12.1998), con la conseguenza che ancor prima di tale modifica legislativa doveva applicarsi la normativa comunitaria così come recepita dall'art. 12 del D.lgs n. 494/96, secondo cui: “
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. Pertanto, sostiene l'appellante che errata doveva ritenersi la conclusione cui è pervenuto il primo Giudicante laddove, nel ritenere le modifiche apportate all'art. 31, comma 1, L. 109/94, quali ius superveniens inapplicabili al caso in esame, avrebbe omesso di considerare che doveva trovare applicazione la normativa in materia di sicurezza nei cantieri, adeguata al dettato comunitario e sorta prima della pubblicazione del bando di gara per l'appalto in questione, e, quindi, anteriormente al rapporto per cui è causa. Con il quarto motivo di appello, rilevata l'intrinseco nesso di pregiudizialità sussistente tra la prima e la seconda opposizione e considerata la mancata contestazione del primo D.I. quanto al titolo scaturente, l'appellante invoca l'intervento del giudicato sulle questioni non contestate dall'opponente con riferimento al primo decreto ingiuntivo che, per l'effetto, assorbe anche il deducibile, ovvero altresì la domanda con la quale sono stati richiesti gli interessi moratori per la ritardata corresponsione del capitale oggetto della successiva procedura di ingiunzione. I due motivi sono infondati e, stante un'intrinseca connessione oggettiva, saranno esaminati contestualmente. Al fine di esaminare in modo opportuno le presenti doglianze, è opportuno compiere una breve disamina in punto di fatto. Con atto pubblicato in data 21.05.1998 il bandiva Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di costruzione del lotto n. 29 “Tusa”, previo ottenimento dell'approvazione da parte dell'ANAS del relativo progetto esecutivo disposto con D.A. n. 3950 del 26.01.1998, rettificato con successivi DD.AA. nn. 4986 (del 19.03.1998) e 1557 (del 15.04.1998). A seguito di pubblico incanto, esperito in Messina in data 20.07.1998 con il criterio del massimo ribasso secondo le modalità di cui all'art. 21 co. 1 L. 109/1994, come sostituito dall'art. 7 D.L. n. 101/95, convertito con modificazioni in L. 216/1995, risultava aggiudicataria dell'appalto (giusta delibera n. 154/CD del 09.10.1998, esecutiva ai sensi della legge regionale n. 44/94, con cui sono stati approvati gli atti e verbali di gara) l'impresa Controparte_6
(successivamente divenuta ”), associata in ATI con l'impresa
[...] Controparte_2 mediante un'offerta al ribasso d'asta del 30,51 %, Controparte_5 corrispondente a L. 69.396.658.403.
11 Per_ Successivamente, in data 12.08.1999, con atto pubblico in Notar veniva stipulato il contratto di appalto - rep. n. 98/199 registrato in data 24.08.1999 al n. 2691 - per l'esecuzione dei lavori anzidetti per la complessiva somma di €. 35.840.383,01 da effettuarsi entro 900 giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. Nelle more dell'affidamento, resasi necessaria la predisposizione di lavori aggiuntivi con Contr conseguente ottenimento di somme ulteriori, con D.A. n. 826 del 01.04.2003 il autorizzava una prima perizia di variante suggellata mediante atto di sottomissione stipulato in data 18.07.2003 rep. n. 340/03 che, successivamente, veniva interamente assorbito da una seconda perizia di variante autorizzata dall'ANAS con D.A. n. 2958 del 22.06.2004 e formalizzata mediante la sottoscrizione di un secondo atto di sottomissione intervenuto in data 26.07.2004. Ciò posto, l'appellante, ritenuto che con l'approvazione delle due perizie di variante è stato interamente modificato il quadro economico contrattuale previsto ab origine, interamente sostituito dai due atti di sottomissione sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della L. 445/98 che prevedeva l'esclusione dal ribasso d'asta degli oneri di sicurezza, ha emesso la fattura n. 2 del 13.09.2012 per l'importo di €. 1.570.274,54, iva compresa, a titolo di importi illegittimamente trattenuti a ribasso d'asta, sui predetti oneri, da parte dell'ente appaltante sulla complessiva somma di €. 42.535.154,34 per i nuovi lavori nel frattempo commissionati. In diritto, la modifica dell'art. 31 L. 109/1994 a tenore della quale “Il piano di sicurezza e di coordinamento [ed il piano generale di sicurezza], quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis , nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione;
i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta”, è stata introdotta con L. n. 415 del 18.11.1998 (art. 9 co. 61) che, sebbene anteriore rispetto al momento della stipula del contratto di appalto avvenuta come detto in data 12.08.1999, risulta però successiva rispetto alla pubblicazione del bando di gara registrata in data 21.05.1998 ed all'aggiudicazione della gara (ottobre 1998) non trovando, pertanto, applicazione al caso di specie. Ed infatti, laddove sussista un conflitto tra il bando di gara ed il contratto di appalto, costituisce ius receptum la prevalenza della prima fonte rispetto alla seconda. Quest'ultimo, infatti, risponde alla precipua funzione di suggellare, in senso conforme agli interessi delle parti, la reale volontà delle stesse alla conclusione dell'accordo, essendo volto sostanzialmente alla regolamentazione dell'assetto di interessi negoziali, mirando sul piano procedimentale a rendere edotte le parti circa l'affare in concreto in cui saranno coinvolte. Il bando di gara, invece, oltre a contenere, anche mediante rinvio al capitolato speciale, gli elementi essenziali delle offerte che invita a presentare, fissa preventivamente le regole procedurali di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di selezione che presiedono alla scelta del contraente. Per questo connaturato aspetto, non solo negoziale ma direttamente normativo- procedimentale, il bando costituisce la lex specialis e come tale acquisisce rango primario, sul piano delle fonti regolatrici, rispetto ad eventuali disposizioni normative che con esso confliggono. In tal senso, la sua specifica funzione di atto amministrativo regolatore ed autoritativo si traduce nell'applicazione secondo la sua portata precettiva, prevalendo su determinazioni eventualmente contrastanti secondo il principio di specialità.
12 Del resto, è principio generale, affermato reiteratamente dalla giurisprudenza amministrativa, quello dell'insensibilità del bando allo jus superveniens (cfr. Cons. Stato 5316/2005). In materia di appalti pubblici, solo la norma interpretativa è suscettibile di trovare applicazione ai bandi di gara pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore (Cfr. sul punto Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 24086 del 09.09.2024) laddove è evidente che, invece, nel caso in esame la legge sopravvenuta non presenti tali caratteristiche. Invero, una disposizione di legge può qualificarsi come norma di interpretazione autentica
- al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – solo se sia univocamente espresso l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (Cass. S.U. 9941/2009). Ne discende che deve applicarsi il principio secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 delle Preleggi). Quand'anche volesse ritenersi applicabile ratione temporis la disciplina modificativa da ultimo citata, legittimante -come detto- l'esclusione dal ribasso d'asta dei relativi oneri di sicurezza, la tesi dell'appellante comunque non potrebbe trovare accoglimento. Ed infatti, a tenore della prefata normativa condizione indispensabile per la sua applicazione è che gli oneri di sicurezza siano evidenziati nei bandi di gara, mentre nel caso di specie non può dirsi assolta tale prescrizione atteso che il bando in questione, a pag. 9 prevedeva che l'offerta dovesse dichiarare “l'offerta tiene conto degli oneri della sicurezza, delle condizioni di lavoro e previdenza ed assistenza dei lavoratori” costituendo, nel silenzio delle parti, circostanza pacifica che il bando prevedesse il ribasso d'asta altresì per gli oneri relativi alla sicurezza e, secondo tali condizioni, si è svolta la gara ed è stata dichiarata l'aggiudicazione. In adesione a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, dall'analisi del contratto di appalto, nonché dagli atti di sottomissione intervenuti successivamente a quest'ultimo, nulla si dispone in ordine all'esclusione del ribasso d'asta per gli oneri di sicurezza, nonostante questi ultimi, in particolare, costituissero delle integrazioni contrattuali stipulate successivamente rispetto alla modifica dell'art. 31 L. 109/94 adottata con L. 415/98 e quindi ben avrebbero potuto menzionare l'invocata disciplina modificativa ove l'avessero ritenuta applicabile al rapporto in corso. A ciò si aggiunga che, ferma restando l'assenza di clausole di adeguamento alla normativa di settore che prevedessero l'esclusione dal ribasso d'asta degli oneri di sicurezza, all'art. 6 del secondo atto di sottomissione la ha espressamente accettato la Controparte_2 clausola di invarianza dei prezzi già pattuiti e non espressamente modificati (“l'impresa dichiara altresì di accettare che tutte le condizioni, norme e prezzi contrattualmente convenuti, che non siano esplicitamente modificati dal presente atto…rimangano fermi ed invariati”). Né può condurre a diverso esito il richiamo operato dall'appellante al D.lgs. 494/96 di attuazione alla direttiva 92/57/CEE con la quale si prescrivevano misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
13 Invero, parte appellante omette di considerare che anche tale normativa e precipuamente l'invocato art. 12 D.lgs. 494/96 ha subito modifiche per effetto di interventi legislativi sopravvenuti. In particolare, la disposizione invocata secondo la quale “
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici” è stata integrata, nei termini appena esposti, ossia con l'aggiunta della previsione dell'esclusione dei costi per la sicurezza dal ribasso d'asta, dall'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, emesso successivamente all'instaurarsi del rapporto “de quo” e financo in data posteriore alla modifica apportata all'art. 31 L. 109/94 (come detto operata per effetto della L. 415/98) su cui si controverte in questa sede. Ciò posto, ritiene la Corte, come -pacifica l'inapplicabilità al caso di specie della modifica apportata all'art. 31 L. 109/94- non vi siano margini per una interpretazione sistematica di norme che consenta di ritenere per il periodo pregresso all'entrata in vigore della citata disposizione, così come modificata, esclusi gli oneri di sicurezza dal ribasso d'asta, contravvenendosi altrimenti alle previsioni del bando di gara. All'infondatezza del terzo motivo di appello, per le ragioni esplicitate sopra, deriva la conferma della sentenza impugnata nella parte cui ha revocato il D.I. 230/2012. A ciò consegue l'assorbimento del quarto motivo di appello con cui parte appellante invocava la legittimità del D.I. 311/2013 emesso per il mancato pagamento degli interessi maturati sulla somma azionata in precedenza, dovendosi sul punto parimenti confermare la decisione di prime cure. Alla luce di quanto sopra argomentato e deciso, l'appello va integralmente rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 3. Spese del giudizio. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio. Tali spese vanno quindi liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia, secondo parametri minimi, considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, di non particolare complessità, nella misura di € 18.977,00 (euro 2.995,00 per la fase di studio;
euro 1.976,00 per quella introduttiva;
euro 8.797,00 per quella istruttoria e/o trattazione ed euro 5.209,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge. Occorre precisare che va inclusa anche la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione
14 esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022). Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 716/2020 R.G., sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 409 emessa dal Tribunale di Patti in data 27.07.2020 pubblicata in data 27.08.2020, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'appello;
1) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi €. 18.977,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
2) dà atto dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina nella camera di consiglio (con la partecipazione da remoto del dr. Sabatini) del 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Maria Giuseppa Scolaro) (Dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Giovanni Iovine.
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