Articolo 7 della Legge 4 gennaio 1951, n. 28
Articolo 6
Versione
17 febbraio 1951
Art. 7.
Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del diploma di scuole medie superiori di secondo grado, alle scuole che vengono istituite per il conseguimento del titolo di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie, Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovra' uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli delle altre scuole superiori di educazione fisica.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1951