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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa LA Palladino Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1274/2025 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "cessazione effetti civile del matrimonio", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Gennaro di Domenico e dall'avv. Paolino Tizzano, Parte_1 dom.to come in atti;
ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppa Rainone, dom.ta come in atti;
Controparte_1
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti contraevano, in data 13.11.1976, matrimonio concordatario in Domicella (AV), con la nascita di tre figli, n, il 18.8.1977, n. il 12.4.1979 e n. il 7.3.1985, tutti maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3 ed autosufficienti;
con la sentenza n. 814/2020 del Tribunale di Avellino veniva pronunciata la separazione personale.
All'udienza del 2.10.2025 entrambe le parti domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non residuando alcuna questione accessoria da decidere.
Ragioni giuridiche della decisione.
In punto di status, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) l.b L898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, separati con sentenza n. 814/2020.
La condotta processuale delle parti e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, considerato anche l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (anno 2016), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (2.5.2025).
Sulle spese
Restano compensate le spese in ragione della adesione di entrambe le parti alla domanda di divorzio.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Domicella
(AV) in data 13.11.1976 da e (atto n. 11, parte II, anno Parte_1 Controparte_1
1976); 2) compensa le spese tra le parti.
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa LA Palladino dr. Raffaele Califano