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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa Giovanna UD RA, viene trattata la causa R.G. n. 2160 dell'anno 2024
Lette le note di trattazione scritta depositate
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD RA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
UD RA, all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Irene Fragapani, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nata in [...], il [...] Controparte_1
Convenuta contumace
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2025,
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
premettendo di trovarsi in uno stato di bisogno economico, perché disoccupata e allegando di essere aiutata economicamente dal padre, ha convenuto in giudizio la propria madre, al fine di Controparte_1 accertare l'obbligo della congiunta di corrisponderle gli alimenti ex art. 433
c.c. nella misura di euro 200,00 mensili.
Ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in Controparte_1
giudizio e non costituita.
Sempre in via preliminare, va affermata l'integrità del contraddittorio, atteso che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità l'obbligazione alimentare è parziaria, escludendo che il giudizio implichi un litisconsorzio necessario tra i diversi coobbligati (Cass. 2510/1956; Cass. 2477/1962: secondo cui "Non si ha litisconsorzio necessario nell'ipotesi di piu obbligati nello stesso grado alla corresponsione di alimenti").
Tanto chiarito e venendo al merito, occorre premettere, in punto di diritto, che l'art. 433 c.c. prevede che sono tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti nell'ordine il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
L'art. 438 c.c. prevede che gli alimenti posso essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e che detti alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Presupposto per il riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del beneficiario, che si realizza quando questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Infine, la norma in esame stabilisce che gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando "avuto però riguardo alla sua posizione sociale" .
Ebbene, il riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di un duplice presupposto, costituito, da una parte, dallo stato di bisogno, dall'altra, dalla impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 14/02/2007 ,
n. 3334).
Infatti, il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
Ove, pertanto, l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (Cassazione civile sez. I, 06/10/2006, n. 21572).
Tanto premesso, la domanda va disattesa e non merita accoglimento.
Va osservato che parte attrice non solo non ha fornito la prova del proprio stato di bisogno, che non può ritenersi dimostrato dalla documentazione prodotta, ossia una denuncia nei confronti della madre per aver cambiato la serratura dell'abitazione e l'estratto conto contributivo, neppure ha provato l'impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, dimostrando, ad esempio, di non riuscire a reperire una qualunque occupazione, che le consenteribbe redditi adeguati o di non riuscire a ottenere emolumenti da parte dello Stato o comunque di non possedere nessuna risorsa economica ( cfr. Cassazione civile sez. II, 08/11/2013 n. 25248: “ il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche”).
Tale lacuna probatoria non avrebbe potuto essere colmata dalle prove orali articolate, che quand'anche ammesse, non avrebbero dimostrato la concreta impossibilità di trovare qualunque lavoro, non essendo stata documentata alcuna invalidità, nè è stato documentato il titolo di studio, l'invio di curriculum o l'adesione a varie proposte contrattuali o la richiesta di poter effettuare dei colloqui, nè, infine, è stata documentata la mancata percezione della di emolumenti erogati dallo Stato, come ad esempio l'assegno di Pt_1
inclusione, producendo un'attestazione rilasciata dall'Inps.
Peraltro, va aggiunto che la stessa non ha neppure chiarito quali Pt_1
lavori saltuari avrebbe svolto nell'anno 2024 ( cfr. dichiarazione sostitutiva in atti) non consentendo al Tribunale di trarre argomenti utili per valutare la sussistenza dei suddetti presupposti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata. Le spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione della convenuta, vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, udito il procuratore dell'attrice, nella contumacia della convenuta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: rigetta la domanda proposta da Parte_1
spese irripetibili;
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17/10/2025 .
Il Giudice
G. UD RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD RA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa Giovanna UD RA, viene trattata la causa R.G. n. 2160 dell'anno 2024
Lette le note di trattazione scritta depositate
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD RA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
UD RA, all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2160 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Irene Fragapani, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nata in [...], il [...] Controparte_1
Convenuta contumace
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2025,
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
premettendo di trovarsi in uno stato di bisogno economico, perché disoccupata e allegando di essere aiutata economicamente dal padre, ha convenuto in giudizio la propria madre, al fine di Controparte_1 accertare l'obbligo della congiunta di corrisponderle gli alimenti ex art. 433
c.c. nella misura di euro 200,00 mensili.
Ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in Controparte_1
giudizio e non costituita.
Sempre in via preliminare, va affermata l'integrità del contraddittorio, atteso che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità l'obbligazione alimentare è parziaria, escludendo che il giudizio implichi un litisconsorzio necessario tra i diversi coobbligati (Cass. 2510/1956; Cass. 2477/1962: secondo cui "Non si ha litisconsorzio necessario nell'ipotesi di piu obbligati nello stesso grado alla corresponsione di alimenti").
Tanto chiarito e venendo al merito, occorre premettere, in punto di diritto, che l'art. 433 c.c. prevede che sono tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti nell'ordine il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
L'art. 438 c.c. prevede che gli alimenti posso essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e che detti alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Presupposto per il riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del beneficiario, che si realizza quando questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Infine, la norma in esame stabilisce che gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell'onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita dell'alimentando "avuto però riguardo alla sua posizione sociale" .
Ebbene, il riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di un duplice presupposto, costituito, da una parte, dallo stato di bisogno, dall'altra, dalla impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 14/02/2007 ,
n. 3334).
Infatti, il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
Ove, pertanto, l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (Cassazione civile sez. I, 06/10/2006, n. 21572).
Tanto premesso, la domanda va disattesa e non merita accoglimento.
Va osservato che parte attrice non solo non ha fornito la prova del proprio stato di bisogno, che non può ritenersi dimostrato dalla documentazione prodotta, ossia una denuncia nei confronti della madre per aver cambiato la serratura dell'abitazione e l'estratto conto contributivo, neppure ha provato l'impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, dimostrando, ad esempio, di non riuscire a reperire una qualunque occupazione, che le consenteribbe redditi adeguati o di non riuscire a ottenere emolumenti da parte dello Stato o comunque di non possedere nessuna risorsa economica ( cfr. Cassazione civile sez. II, 08/11/2013 n. 25248: “ il presupposto per la richiesta di alimenti costituito dallo stato di bisogno riguarda l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari, e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche”).
Tale lacuna probatoria non avrebbe potuto essere colmata dalle prove orali articolate, che quand'anche ammesse, non avrebbero dimostrato la concreta impossibilità di trovare qualunque lavoro, non essendo stata documentata alcuna invalidità, nè è stato documentato il titolo di studio, l'invio di curriculum o l'adesione a varie proposte contrattuali o la richiesta di poter effettuare dei colloqui, nè, infine, è stata documentata la mancata percezione della di emolumenti erogati dallo Stato, come ad esempio l'assegno di Pt_1
inclusione, producendo un'attestazione rilasciata dall'Inps.
Peraltro, va aggiunto che la stessa non ha neppure chiarito quali Pt_1
lavori saltuari avrebbe svolto nell'anno 2024 ( cfr. dichiarazione sostitutiva in atti) non consentendo al Tribunale di trarre argomenti utili per valutare la sussistenza dei suddetti presupposti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata. Le spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione della convenuta, vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, udito il procuratore dell'attrice, nella contumacia della convenuta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: rigetta la domanda proposta da Parte_1
spese irripetibili;
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17/10/2025 .
Il Giudice
G. UD RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD RA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44