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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2758/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 8.11.2023 al R.G. n. 2758/2023, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio t r a
(c.f. , nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Annalisa Russello e Daniele Cutaia;
RICORRENTE
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avv. Rosa Controparte_1 C.F._2
Salvago;
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO, interveniente necessario, debitamente notiziato
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per il ricorrente come da nota di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, tenute ferme le statuizioni di cui al
Decreto del 05.12.2022 (fascicolo n.973/2022 R.G. – Vol. Giurisdizione)-:
a) Riduca l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra ad €.250,00 mensili. CP_1
b) Preveda che, laddove in ragione delle destinazioni lavorative annuali delle parti, la
distanza tra i domicili del e del figlio minore sia inferiore alle 3 ore di trasferimento Pt_1
in auto o in treno, il minore possa trascorrere con il padre due fine settimana al mese (da
concordare in anticipo) dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, pernottando ove il padre ritenga più opportuno”.
Per la resistente Controparte_1
“Rigettare il ricorso proposto”.
***
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento concerne la richiesta di modifica parziale delle condizioni di affidamento e mantenimento di minore nato fuori dal matrimonio stabilite dal decreto di questo Tribunale del 5.12.2022 (sub R.G.V.G. n. 973/2022), richiesta avanzata dal ricorrente contro la resistente genitori del minore Parte_1 Controparte_1 [...]
nato ad [...] il [...]. Per_1
Le condizioni stabilire con il decreto del 2022 prevedono l'affidamento congiunto del minore, con collocamento presso il domicilio materno ad Agrigento;
il diritto di visita del padre è stato regolato tenuto conto che il medesimo lavora fuori dalla Sicilia. È stato quindi stabilito quanto segue: “il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la
madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del
padre e quelli scolastici del minore. Solo in caso di disaccordo, nel periodo in cui il si Pt_1
troverà in Sicilia, il minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di tre giorni infrasettimanali,
da concordarsi tra i genitori e in caso di disaccordo il lunedì, mercoledi e venerdi dalle ore
16.00 alle ore 19.00 e a settimane alterne (in caso di disaccordo: il primo e il terzo week end
2 di ogni mese) dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica”. È stato stabilito,
inoltre, che “nel periodo in cui il dimorerà fuori dalla Sicilia, il minore trascorrerà con Pt_1
il padre un fine settimana al mese (da concordare in anticipo) dalle ore 16.00 del venerdì
sino alle ore 21.00 della domenica”.
A carico del inoltre, è stato posto un assegno per il contributo al mantenimento Pt_1
del minore pari a euro 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Ora, mediante l'instaurazione del presente procedimento, il ha rappresentato un Pt_1
mutamento della situazione precedente, dal momento che da settembre 2023 la CP_1
ha ottenuto un incarico annuale di insegnamento a Cittadella, in provincia di Padova,
mentre lui vive e lavora ormai stabilmente a Bologna. A fronte della ridotta distanza tra i due domicili, il ricorrente ha quindi chiesto di poter tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese anziché uno. Inoltre, stante l'incarico lavorativo della (che Parte_2
invece non era occupata al momento del decreto del 2022), il ha chiesto la riduzione Pt_1
dell'assegno da 350,00 euro a 250,00 euro mensili.
Costituitasi, la ha affermato di aver sì ricevuto un incarico lavorativo a CP_1
Cittadella ma a tempo determinato, annuale, di insegnante di sostegno;
rimane dunque in una situazione lavorativa precaria e ha dovuto sostenere le spese di trasferimento (a
Cittadella conduce in locazione un appartamento). In relazione al regime di incontri, ha manifestato la disponibilità che il minore possa vedere il padre a Cittadella tutte le Per_1
volte che il padre lo desideri, ma si è opposta alla richiesta di modifica relativa ai fine settimana, ritenendo che un fine settimana al mese a Bologna fosse già sufficiente,
affermando che il viaggio non sarebbe breve (circa due ore in auto e in treno) e che il minore si troverebbe in una condizione di salute non eccelsa (sarebbe infatti particolarmente soggetto a episodi febbrili).
Mediante le note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza, il ricorrente ha poi chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni in quanto, per qualche
3 mese nel corso del 2023, la mediante la richiesta di reddito di cittadinanza, CP_1
avrebbe interrotto per quattro mesi l'erogazione di metà dell'Assegno Unico Universale
INPS a favore del padre. Siffatta domanda, nuova rispetto alle domande del ricorso introduttivo, deve ritenersi tardiva e comunque in questa sede inammissibile. A norma dell'art. 473-bis c.p.c., infatti, è ora possibile, nei procedimenti in materia di persone,
minorenni e famiglie, proporre una domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari. Nel caso di specie, tuttavia, dalla stessa prospettazione del ricorrente, il danno lamentato (mancata percezione di metà dell'Assegno Unico) esula dal perimetro dei doveri familiari verso il figlio delle parti, essendo ricollegata alla richiesta da parte della madre del reddito di cittadinanza. A ciò si aggiunga, peraltro, che detta domanda non è stata coltivata dal ricorrente nella precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante l'audizione della resistente (non anche del ricorrente, non comparso di persona) e produzioni documentali, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
In relazione alla domanda di mutamento del regime di visita, allo stato attuale, secondo le disposizioni del decreto del 2022, il ricorrente già può recarsi liberamente a Pt_1
Cittadella per stare con il figlio e può portarlo con sé per un fine settimana al mese a
Bologna. Alla luce del mutato assetto dei domicili e della attuale vicinanza tra gli stessi,
pertanto, la richiesta del ricorrente di poter trascorre con il minore due fine settimana al mese, ove la distanza tra i domicili sia inferiore a tre ore di auto o treno, deve essere accolta.
Per quanto concerne la salute del bambino, si rileva che dalla documentazione prodotta non sono emerse particolari criticità, ma solamente dei normali stati patologici stagionali.
Si ritiene, pertanto, che la modifica richiesta del regime di visita non sia in contrasto con le esigenze attuali del minore e possa agevolare lo sviluppo del rapporto padre-figlio.
Per quanto riguarda la richiesta di diminuzione dell'assegno mensile, si rileva che il mutato regime del diritto di visita comporterà inevitabilmente delle spese aggiuntive a carico del padre per il fine settimana aggiuntivo in cui il minore starà con lui;
pertanto,
4 tenuto conto, comunque, che il lavoro attuale della madre non è ancora stabile e che l'assegno è finalizzato ai bisogni del figlio, si ritiene congruo ridurre il contributo al mantenimento da 350,00 euro a 300,00 euro mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
La natura del procedimento, il suo svolgimento e l'accoglimento parziale delle domande del ricorrente depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni stabilite con il decreto di questo Tribunale del 5.12.2022 (sub R.G.V.G. n.
973/2022):
1) dispone che, laddove in ragione delle destinazioni lavorative annuali delle parti, la distanza tra i domicili del ricorrente e della resistente Parte_1 CP_1
sia inferiore a tre ore di trasferimento in auto o in treno, il minore
[...] [...]
possa trascorrere con il padre due fine settimana al mese (da concordare in Per_1
anticipo - in caso di mancato accordo il primo e il terzo fine settimana del mese)
dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
2) a decorrere dal deposito del presente provvedimento, riduce l'assegno di mantenimento che il ricorrente deve versare alla resistente a beneficio del figlio da
350,00 euro a 300,00 euro mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 21.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 8.11.2023 al R.G. n. 2758/2023, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio t r a
(c.f. , nato a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Annalisa Russello e Daniele Cutaia;
RICORRENTE
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avv. Rosa Controparte_1 C.F._2
Salvago;
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO, interveniente necessario, debitamente notiziato
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per il ricorrente come da nota di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, tenute ferme le statuizioni di cui al
Decreto del 05.12.2022 (fascicolo n.973/2022 R.G. – Vol. Giurisdizione)-:
a) Riduca l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra ad €.250,00 mensili. CP_1
b) Preveda che, laddove in ragione delle destinazioni lavorative annuali delle parti, la
distanza tra i domicili del e del figlio minore sia inferiore alle 3 ore di trasferimento Pt_1
in auto o in treno, il minore possa trascorrere con il padre due fine settimana al mese (da
concordare in anticipo) dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, pernottando ove il padre ritenga più opportuno”.
Per la resistente Controparte_1
“Rigettare il ricorso proposto”.
***
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento concerne la richiesta di modifica parziale delle condizioni di affidamento e mantenimento di minore nato fuori dal matrimonio stabilite dal decreto di questo Tribunale del 5.12.2022 (sub R.G.V.G. n. 973/2022), richiesta avanzata dal ricorrente contro la resistente genitori del minore Parte_1 Controparte_1 [...]
nato ad [...] il [...]. Per_1
Le condizioni stabilire con il decreto del 2022 prevedono l'affidamento congiunto del minore, con collocamento presso il domicilio materno ad Agrigento;
il diritto di visita del padre è stato regolato tenuto conto che il medesimo lavora fuori dalla Sicilia. È stato quindi stabilito quanto segue: “il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la
madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del
padre e quelli scolastici del minore. Solo in caso di disaccordo, nel periodo in cui il si Pt_1
troverà in Sicilia, il minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di tre giorni infrasettimanali,
da concordarsi tra i genitori e in caso di disaccordo il lunedì, mercoledi e venerdi dalle ore
16.00 alle ore 19.00 e a settimane alterne (in caso di disaccordo: il primo e il terzo week end
2 di ogni mese) dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica”. È stato stabilito,
inoltre, che “nel periodo in cui il dimorerà fuori dalla Sicilia, il minore trascorrerà con Pt_1
il padre un fine settimana al mese (da concordare in anticipo) dalle ore 16.00 del venerdì
sino alle ore 21.00 della domenica”.
A carico del inoltre, è stato posto un assegno per il contributo al mantenimento Pt_1
del minore pari a euro 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Ora, mediante l'instaurazione del presente procedimento, il ha rappresentato un Pt_1
mutamento della situazione precedente, dal momento che da settembre 2023 la CP_1
ha ottenuto un incarico annuale di insegnamento a Cittadella, in provincia di Padova,
mentre lui vive e lavora ormai stabilmente a Bologna. A fronte della ridotta distanza tra i due domicili, il ricorrente ha quindi chiesto di poter tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese anziché uno. Inoltre, stante l'incarico lavorativo della (che Parte_2
invece non era occupata al momento del decreto del 2022), il ha chiesto la riduzione Pt_1
dell'assegno da 350,00 euro a 250,00 euro mensili.
Costituitasi, la ha affermato di aver sì ricevuto un incarico lavorativo a CP_1
Cittadella ma a tempo determinato, annuale, di insegnante di sostegno;
rimane dunque in una situazione lavorativa precaria e ha dovuto sostenere le spese di trasferimento (a
Cittadella conduce in locazione un appartamento). In relazione al regime di incontri, ha manifestato la disponibilità che il minore possa vedere il padre a Cittadella tutte le Per_1
volte che il padre lo desideri, ma si è opposta alla richiesta di modifica relativa ai fine settimana, ritenendo che un fine settimana al mese a Bologna fosse già sufficiente,
affermando che il viaggio non sarebbe breve (circa due ore in auto e in treno) e che il minore si troverebbe in una condizione di salute non eccelsa (sarebbe infatti particolarmente soggetto a episodi febbrili).
Mediante le note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza, il ricorrente ha poi chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni in quanto, per qualche
3 mese nel corso del 2023, la mediante la richiesta di reddito di cittadinanza, CP_1
avrebbe interrotto per quattro mesi l'erogazione di metà dell'Assegno Unico Universale
INPS a favore del padre. Siffatta domanda, nuova rispetto alle domande del ricorso introduttivo, deve ritenersi tardiva e comunque in questa sede inammissibile. A norma dell'art. 473-bis c.p.c., infatti, è ora possibile, nei procedimenti in materia di persone,
minorenni e famiglie, proporre una domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari. Nel caso di specie, tuttavia, dalla stessa prospettazione del ricorrente, il danno lamentato (mancata percezione di metà dell'Assegno Unico) esula dal perimetro dei doveri familiari verso il figlio delle parti, essendo ricollegata alla richiesta da parte della madre del reddito di cittadinanza. A ciò si aggiunga, peraltro, che detta domanda non è stata coltivata dal ricorrente nella precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante l'audizione della resistente (non anche del ricorrente, non comparso di persona) e produzioni documentali, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
In relazione alla domanda di mutamento del regime di visita, allo stato attuale, secondo le disposizioni del decreto del 2022, il ricorrente già può recarsi liberamente a Pt_1
Cittadella per stare con il figlio e può portarlo con sé per un fine settimana al mese a
Bologna. Alla luce del mutato assetto dei domicili e della attuale vicinanza tra gli stessi,
pertanto, la richiesta del ricorrente di poter trascorre con il minore due fine settimana al mese, ove la distanza tra i domicili sia inferiore a tre ore di auto o treno, deve essere accolta.
Per quanto concerne la salute del bambino, si rileva che dalla documentazione prodotta non sono emerse particolari criticità, ma solamente dei normali stati patologici stagionali.
Si ritiene, pertanto, che la modifica richiesta del regime di visita non sia in contrasto con le esigenze attuali del minore e possa agevolare lo sviluppo del rapporto padre-figlio.
Per quanto riguarda la richiesta di diminuzione dell'assegno mensile, si rileva che il mutato regime del diritto di visita comporterà inevitabilmente delle spese aggiuntive a carico del padre per il fine settimana aggiuntivo in cui il minore starà con lui;
pertanto,
4 tenuto conto, comunque, che il lavoro attuale della madre non è ancora stabile e che l'assegno è finalizzato ai bisogni del figlio, si ritiene congruo ridurre il contributo al mantenimento da 350,00 euro a 300,00 euro mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
La natura del procedimento, il suo svolgimento e l'accoglimento parziale delle domande del ricorrente depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni stabilite con il decreto di questo Tribunale del 5.12.2022 (sub R.G.V.G. n.
973/2022):
1) dispone che, laddove in ragione delle destinazioni lavorative annuali delle parti, la distanza tra i domicili del ricorrente e della resistente Parte_1 CP_1
sia inferiore a tre ore di trasferimento in auto o in treno, il minore
[...] [...]
possa trascorrere con il padre due fine settimana al mese (da concordare in Per_1
anticipo - in caso di mancato accordo il primo e il terzo fine settimana del mese)
dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
2) a decorrere dal deposito del presente provvedimento, riduce l'assegno di mantenimento che il ricorrente deve versare alla resistente a beneficio del figlio da
350,00 euro a 300,00 euro mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 21.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
5