Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1346 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza svolta ex art. 127-ter c.p.c. in data 05.03.2025 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e , (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Fausto Raffone;
attori e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1 C.F._4
Jeantet e dall'avv. Riccardo Sirito;
convenuta
OGGETTO: Divisione ereditaria
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per gli attori: “Voglia il Tribunale di Ivrea Ill.mo, Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, vista la CTU esperita: Disporre la divisione giudiziale dell'immobile sito in
Torino, Via delle Primule 12, piano 7, identificato al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio
1069, n. 61 sub. 30 oggi in comproprietà fra la IGnora e i IGnori e CP_1 Pt_1 Pt_2
Dichiarare tenuta e condannare la IGnora a corrispondere alla IGnora Parte_3 CP_1
la somma di € 6.747,92 oltre interessi o quell'altra somma veriore accertanda in Parte_1
1
IGnor la somma di € 6.747,92 oltre interessi o quell'altra somma veriore Parte_2
accertanda in corso di causa, anche ed occorrendo in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di indennità da occupazione dell'immobile comune o comunque a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione dell'immobile; Dichiarare tenuta e condannare la IGnora a CP_1
corrispondere al IGnor la somma di € 6.747,92 oltre interessi o quell'altra somma Parte_3
veriore accertanda in corso di causa, anche ed occorrendo in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di indennità da occupazione dell'immobile comune o comunque a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione dell'immobile; Ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. alla IGnora
e alla l'esibizione dei documenti relativi al conto CP_1 Controparte_2
corrente – e a qualunque altro rapporto finanziario - intestato alla IGnora Controparte_3
per le ragioni espresse in atti. e per l'effetto Dichiarare tenuta e condannare la IGnora
[...] CP_1
a corrispondere ai IGnori e 1/9
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
ciascuno del saldo contabile del conto corrente e di ogni altro rapporto finanziario intestato alla IGnor al momento della morte. Col favore delle spese legali, oltre accessori, Controparte_3
rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”;
per parte convenuta: - “contrariis reiectis riservata ogni ulteriore deduzione, produzione e istanza;
in via principale 1. pronunciarsi secondo giustizia sulla domanda di divisione formulata ex adverso, comprendendo l'Immobile per cui è causa per l'intero nella porzione della IG.ra , previa CP_1
idonea consulenza tecnica d'ufficio, con addebito dell'eventuale eccedenza ex art. 720 c.c. e previa imputazione alla quota ereditaria di ciascun Attore della quota di 1/3 ciascuno del debito ereditario per complessivi euro 64.521,00 oltre interessi (e, dunque, euro 7.169,00 oltre interessi ciascuno) fino
a concorrenza, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
2. rigettare la domanda di pagamento di indennità di occupazione e/o di risarcimento siccome inammissibile ed infondata per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
in via subordinata 3. ridurre, previa idonea consulenza tecnica d'ufficio,
l'importo richiesto dagli Attori a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento, detraendo (pro quota) le somme pagate dalla IG.ra nel corso del Comodato con riferimento all'immobile CP_1
pari ad almeno complessivi euro 5.000, o la diversa somma accertanda in corso di causa in via
2 riconvenzionale 4. dichiarare tenuti e condannare i IGnori Parte_1 Parte_2
e al pagamento della quota di 1/3 ciascuno del debito ereditario per complessivi euro Parte_3
64.521,00 oltre interessi (e, dunque, euro 7.169,00 oltre interessi ciascuno), in favore della IG.ra
, o della diversa somma accertanda in corso di causa, eventualmente ridotta in ragione di CP_1
quanto oggetto di imputazione ex. art. 724 c.c. in sede di divisione;
in ogni caso 5. con vittoria di spese
e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio , esponendo di aver ereditato in virtù di successione testamentaria CP_1
da deceduta in data 02.12.2012, rispettivamente nonna degli Controparte_3
attori e madre della convenuta, la quota di 1/9 ciascuno dell'immobile sito in Torino,
Via delle Primule 12, piano 7, identificato al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio
1069, n. 61 sub. 30, chiedendo da un lato che fosse disposto lo scioglimento della comunione, attribuendo a ciascuno dei comproprietari la parte divisa ad essi spettante di beni immobili facenti parte della comunione e, dall'altro, che la convenuta fosse condannata al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile comune A sostegno di quest'ultima domanda gli attori hanno allegato come dalla morte della de cuius la suddetta abbia continuato a detenere l'appartamento senza corrispondere alcuna somma ai coeredi.
Gli attori hanno richiesto, inoltre, la divisione del saldo del conto corrente intestato alla de cuius presso l'istituto di credito , formulando istanza ex art. 210 Controparte_2
c.p.c. sia nei confronti della convenuta che dell'istituto di credito stesso.
si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento CP_1
della comunione ereditaria ma contestando integralmente le avverse domande e
3 spiegando in via riconvenzionale la domanda di condanna dei coeredi a corrispondere la quota di 1/9 ciascuno del debito riconosciuto dalla de cuius in favore della predetta con la stipulazione del contratto di comodato dell'immobile caduto in successione pari a complessivi € 64.521,00.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti anche a mezzo comparizione personale delle parti e interrogatorio libero, la causa, istruita mediante svolgimento della consulenza tecnica sul compendio oggetto di divisione, è stata trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c. all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
****
Appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale che devono orientare la decisione.
Si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni, la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione.
Risolto questo problema, occorre esaminare il quomodo della divisione medesima.
In primo luogo, i beni oggetto di divisione sono stati esattamente individuati, descritti
4 e stimati nella relazione peritale dall'arch. , in atti, che per serietà Persona_1
d'impostazione scientifica e logicità di argomentazione merita di essere pienamente condivisa e richiamata in questa sede.
Il Consulente ha ricostruito compiutamente le provenienze del bene in capo alla de cuius, accertando anche l'assenza di irregolarità urbanistiche necessario ai fini del trasferimento (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. n. 25021 del 2019). Le Sezioni Unite, superando il contrasto interpretativo sulla natura testuale o virtuale della nullità urbanistica, sostenuta l'una dalla c.d. teoria formalistica e l'altra dalla c.d. teoria sostanzialistica, ha chiarito che detta nullità va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione e deve qualificarsi come nullità ≪testuale≫, con tale espressione dovendosi intendere, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. In presenza nell'atto di dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo di conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. Sez.
Un. Civ. n. 8230 del 2019). Ne consegue che nonostante lo scioglimento della comunione rientri tra gli atti inter vivos soggetti a nullità urbanistica, questa opera in assenza di un titolo abilitativo reale e riferibile all'immobile de quo, e non anche in presenza di difformità della costruzione rispetto al titolo comunque esistente.
A ciò si aggiunga che in materia di divisione di beni comuni i principi basilari sono quelli stabiliti dall'art. 1111, primo comma c.c., secondo il quale “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”, e dall'art. 1114 c.c., il quale stabilisce che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”.
Si tratta di un diritto soggettivo, classificato in dottrina tra i diritti “potestativi”, caratterizzato dal potere di determinare unilateralmente un mutamento nella situazione giuridica degli altri compartecipi alla comunione, ancorché dissenzienti.
Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni caduti in comunione vanno, poi,
5 seguite le disposizioni contenute negli artt. 713 c.c. e segg., riferibili alla comunione ereditaria, ma applicabili alla divisione di ogni tipo di comunione per il richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c. Alla stregua delle norme sopra menzionate, la divisione giudiziale è retta da due principi fondamentali, quello previsto dall'art. 718 c.c., che afferma il “diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura, e quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo che nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, nel qual caso occorre procedere alla vendita all'incanto.
Va, pertanto, compiuta, anche nella fattispecie in esame, un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cassazione civile sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 24 novembre 1998, n. 11891;
Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai 6 sensi dell'art. 720 c.c., nel caso di "non divisibilità" dei beni, come anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili, vale a dire quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico- funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero
(Cass. n. 25888 del 2016; Cass. n. 12498 del 2007) la non comoda divisibilità di un immobile integra quindi un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, considerando che la vendita all'incanto costituisce l'extrema ratio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14577 del
21/08/2012, Rv.623713; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16918 del 19/08/2015, Rv.
636128; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 28/05/2007, Rv. 597810).
Sulla base dei principi suesposti, si deve concludere, alla luce degli accertamenti tecnici compiuti dal C.T.U., compendiati nella relazione depositata che l'immobile oggetto di divisione non sia divisibile secondo le quote di comproprietà dei condividenti.
Deve essere a questo punto esaminata la domanda di assegnazione ex art. 720 c.p.c. promossa dalla parte convenuta.
Giova in primo luogo rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato come l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, di talché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello
(Cass. 6 febbraio 2019, n. 3497).
Peraltro, qualora la domanda di attribuzione sia proposta dai quotisti maggioritari, il giudice è tenuto a provvedere favorevolmente, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., laddove nel caso di condividenti titolari di quote eguali che presentino analoga istanza l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di
7 ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c. (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7869, secondo cui criterio idoneo ad orientare la valutazione del giudice è quello della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza).
Ai sensi dell'art. 720 c.c. secondo cui “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili , o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione”, il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell'immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile, giacché l'avverbio "preferibilmente" non si riferisce all'alternativa fra assegnazione e vendita-che rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l'intero- ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore ma con possibilità di una diversa opzione se adeguatamente giustificata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5679 del 22/03/2004; Cass.
Sez. 2, sentenza n. 11641 del 13.05.2010).
Nel caso in esame, avendo svolto la domanda di attribuzione che costituisce diritto potestativo esclusivamente la parte convenuta, l'istanza deve essere necessariamente accolta, non ponendosi alcuna questione di scelta tra due eventuali richieste contrapposte.
Quanto alla determinazione dell'entità del conguaglio dovuta dall'assegnataria, tenuto conto della relazione peritale, non oggetto di specifica ed efficace contestazione in parte qua da entrambe le parti, la medesima deve essere fissata nella misura complessiva di €
17.581,67 (1/3 di € 52.745,00), da suddividere in parti uguali tra gli attori (€ 5.860,55 ciascuno).
Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a
8 soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 23/08/2023, n. 25123).
Il trasferimento non è subordinato al pagamento del corrispettivo atteso che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente costante la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione sulla divisione dei beni (cfr. Cass. Sentenza n.
1656 del 23.01.2017).
Ad ulteriore conforto di tale affermazione deve rimarcarsi che l'art. 2817, n. 2 c.c., che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l'ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano che il giudice non ha il potere di subordinare l'effetto traslativo dell'assegnazione al pagamento del conguaglio (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 22833 del 24/10/2006; sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).
9 La convenuta, dunque, dovrà corrispondere agli attori la suddetta somma, garantita da ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 comma 1 n. 2 c.c., oltre agli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
Passando ad esaminare le ulteriori domande prospettate dalle parti, si procede dapprima con la domanda spiegata dagli attori di condanna della convenuta al pagamento all'indennità di occupazione del bene immobile dall'apertura della successione (02.12.2012) sino all'assegnazione del bene ex art. 720 c.c.
Sul punto le parti hanno prospettato soluzioni antitetiche.
La convenuta, per contrastare l'avversa domanda, ha dedotto di detenere l'immobile in forza del contratto di comodato gratuito stipulato con la madre in data 10.07.2010 che non ha perso efficacia anche all'esito della morte della comodante.
La prospettazione appare suscettibile di accoglimento sia pur con le seguenti precisazioni.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che in caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (cfr. tra le tante Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 25887 del 16/10/2018). Del pari, ove, dopo la morte del comodatario, il comodante eserciti il diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1811 c.c., gli eredi del comodatario sono tenuti alla restituzione della cosa, indipendentemente dalla conoscenza del contratto e dal mantenimento di un potere di fatto sul bene che ne costituiva oggetto (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 14474 del 24.05.2023).
Ciò posto, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo intercorso dall'apertura della successione sino ad oggi non può trovare accoglimento, dovendo, di contro, l'obbligo di pagamento decorrere dalla data di esercizio del diritto di recesso manifestato dagli attori con la missiva inoltrata dal legale in data 10.10.2019.
10 Alle medesime conclusioni dovrebbe giungersi in ogni caso anche facendo applicazione dei principi dettati in tema di occupazione di un bene ereditario da parte di uno solo dei coeredi.
Sul punto, occorre distinguere la fattispecie da cui deriva il risarcimento del danno da fatto illecito, che presuppone il comportamento di uno dei comproprietari e che non consente il pari uso del bene ai sensi dell'art. 1102 c.c., e l'indennizzo per il mancato godimento, che prescinde da una condotta illecita, ma presuppone un accordo da parte dei comunisti con riferimento all'uso esclusivo del bene comune da parte di uno solo.
In entrambi i casi, il mero godimento esclusivo del bene da parte di uno dei comproprietari non determina di per sé il diritto degli altri comproprietari al risarcimento del danno o alla corresponsione di un indennizzo.
In particolare, si è osservato che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c. (vale a dire, senza mutare la destinazione del bene e senza impedire il pari uso), non è idoneo a produrre alcun pregiudizio giuridicamente rilevante in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, salvo che non risulti provato che il comproprietario o i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale, sicché in simili ipotesi non è possibile configurare neppure un danno risarcibile. Riguardo, poi, al requisito del “pari uso”, si è sottolineato che esso non si identifica con l'uso “identico”
e, se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, come nel caso di una casa di abitazione, esso può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di uso turnario o indiretto da parte degli altri comproprietari il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, mentre il godimento esclusivo dell'alloggio realizza un fatto oggettivamente impeditivo ed ostativo al diritto dell'altro comunista ad un pari godimento ed uso del bene, solo quando tale uso sia avvenuto senza il consenso del
11 contitolare (Cass. 04.12.1991 n. 13036; Cass. 03.12.2010 n. 24647; ma vedi nello stesso senso anche la recente Cass. civ. 09.02.2015 n. 2423).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza 10264 del 18.04.2023 in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile; cfr. in senso conforme Cass. n. 7881 del 2011;
Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021).
Al fine di potere configurare un danno risarcibile ovvero l'indennizzo per il mancato godimento occorre, dunque, che venga positivamente accertato, da un lato, che un comproprietario abbia utilizzato in modo esclusivo il bene, occupandolo, e dall'altro, che gli altri comproprietari abbiano espresso il loro dissenso all'uso esclusivo del bene da parte di uno solo.
Nel caso di specie, pur volendo prescindere da ogni valutazione in ordine alla perdurante efficacia del contratto di comodato stipulato dalla de cuius con la convenuta, non vi è alcuna prova che gli attori abbiano manifestato la volontà di un uso turnario del bene prima dell'ottobre 2019, di talché l'indennità di occupazione deve essere corrisposta esclusivamente dalla suddetta data sino al deposito della presente decisione.
Chiaramente la missiva sopra richiamata a firma dell'avv. assume valore CP_4
tanto di richiesta di uso turnario quanto di recesso dal contratto di comodato ex art. 12 1810 c.c., con conseguente obbligo di pagamento dell'indennizzo da parte della comodataria nei limiti della quota di comproprietà degli attori.
Il contratto di comodato stipulato dalla parte convenuta e la madre Controparte_3
deve essere qualificato alla stregua di un contratto di comodato senza
[...]
determinazione di durata ai sensi dell'art. 1810 con la conseguenza che la comodataria
è obbligata alla restituzione al momento della richiesta. Invero, nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15877 del
25/06/2013; in senso conforme Cass. Sez. Un. 3168/2011, Cass.n.5907/2011, Cass. n.
9775/ 2007).
Ciò posto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuno degli attori in ragione delle rispettive quote di comproprietà (1/9) della somma di €
2.583,67, oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dai singoli ratei sino al saldo effettivo.
Ai fini del suddetto calcolo si è tenuto conto della stima effettuata dal CTU che appare condivisibile e non contrastata efficacemente dalle parti, con decorrenza dal mese di novembre 2019 sino al mese di aprile 2025 (novembre 2019 – aprile 2025 importo totale € 23.253,01 ridotto sino alle quote di spettanza).
Deve essere, di contro, respinta l'ulteriore domanda spiegata dagli attori volta ad ottenere la divisione del saldo del conto corrente intestato alla de cuius con l'istituto di credito Intesa San Paolo atteso che la medesima è stata formulata in forma assolutamente generica, non essendo stato prodotto alcun documento da cui possa inferirsi l'esistenza stessa del relativo rapporto.
13 La carenza probatoria non può essere colmata dall'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dagli attori atteso che i medesimi avrebbe potuto e dovuto richiedere proprio in qualità di coeredi tutta la documentazione all'istituto di credito prima dell'introduzione del giudizio e solamente a fronte dell'ingiustificato rifiuto il Tribunale avrebbe potuto acquisirla d'ufficio.
In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., oltre a dover essere formulata in forma assolutamente specifica e non meramente esplorativa, non possa sopperire alle carenze probatorie della parte, non potendo essere finalizzata a colmare l'inerzia della parte stessa nel dedurre mezzi di prova ed acquisire i documenti richiesti, di talché l'esibizione di un documento può essere ordinata solamente se la parte dimostri di non averla potuta acquisire autonomamente (Cass., 12 giugno 2012, n. 9522; Cass., 6 ottobre 2005, 1947).
La giurisprudenza di legittimità, di recente, chiamata a pronunciarsi in ordine ai presupposti per poter richiedere l'intervento del giudice, ha affermato che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24641 del 13/09/2021).
Passando a questo punto ad esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta volta ad ottenere dagli attori il pagamento pro quota ex art. 752 c.c. del debito ereditario riconosciuto dalla de cuius in suo favore nel contratto di comodato stipulato in data 10.07.2010 si osserva quanto segue.
E' provato in via documentale e non oggetto di disconoscimento da parte degli attori che nell'ambito del contratto di comodato sopra Controparte_3
richiamato, si sia riconosciuta debitrice nei confronti della figlia della CP_1
14 somma di € 64.521,00 (cfr. 10 del contratto “Con la presente scrittura il comodante si riconosce debitrice nei confronti del comodatario per l'importo pari ad euro 64.521,00 a seguito delle spese anticipate dal comodatario quali ad esempio rimozione e sostituzione termosifone spese condominiali e sanitarie spese per infermieristiche e personale ed assistenza a domicilio fisso sei giorni su 7…”).
Per contrastare l'avversa domanda, la difesa degli attori ha tempestivamente eccepito alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., rito ante Riforma c.d. Cartabia, la prescrizione dell'azione spiegata dalla convenuta, assumendo come dalla stipulazione del contratto e dal conseguente riconoscimento di debito sino alla proposizione dell'azione non vi siano stati atti interruttivi, eccependo l'inefficacia in tal senso della missiva inoltrata da all'avvocato in data 19.11.2019. CP_1 CP_4
L'eccezione non è suscettibile di accoglimento.
Con particolare riguardo alla problematica inerente all'efficacia di un atto interruttivo della prescrizione inoltrato al legale della parte, appare opportuno ricordare come la
Suprema Corte abbia affermato che in tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ. è anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5208 del 17/03/2015; Cass. Sez. 3, sentenza n. 25984 del
05.12.2011).
Facendo applicazione dei suddetti principi, dall'esame della missiva inoltrata dal legale datata 10.10.2019 giova rilavare come l'avv. avesse ricevuto l'incarico da CP_4
parte degli attori di tutelare i diritti nascenti dal contratto di comodato e più in generale i diritti successori, di talché deve escludersi al contempo che non possa essere ritenuto legittimamente destinatario di un atto interruttivo della prescrizione inoltrato per suo tramite agli assistiti stessi.
15 Del resto, a fronte del contenuto finale della missiva nella quale il legale ha invitato la destinataria “a prendere contatti con lo scrivente onde addivenire ad una soluzione bonaria Pt_4
della controversia”, potrebbe apparire sostanzialmente illogico e financo eccessivamente capzioso dover distinguere tra gli atti che la convenuta avrebbe dovuto inoltrare alle parti personalmente e quelli che avrebbero potuto essere inviati al legale incaricato, effettuando una sorte di scissione sostanziale priva di concreto fondamento.
La convenuta ha riscontrato prontamente la richiesta di pagamento di una indennità di occupazione del bene sul presupposto della perdurante efficacia del contratto di comodato, richiedendo al contempo “ai Suoi assistiti tutte le quote delle spese ordinarie e straordinarie riferite alla gestione condominiale dall'anno 2013 all'anno corrente per la parte di loro competenza, oltre che la quota di loro spettanza riferita alla dichiarazione di debito della defunta
”. Controparte_3
La suddetta missiva, dunque, assume valore interruttivo della prescrizione ex art. 2943
c.c.
Ciò posto, in difetto di ulteriori contestazioni che involgano il contenuto del riconoscimento di debito contenuto nel contratto di comodato, gli attori devono essere conseguentemente condannati a corrispondere alla convenuta secondo le rispettive quote ereditarie, così come disposto per testamento (1/9), la somma di € 7.169,00 ciascuno, atteso che i debiti del de cuius si ripartiscono fra i coeredi parziariamente ai sensi dell'art. 752 c.c.
Su tale somma sono dovuti gli interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla missiva del 19.11.2019 sino al saldo, non avendo la parte convenuto formulato specifica richiesta di applicazione del disposto del comma 4 della suddetta disposizione
(cfr. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 12449 del 7.05.2024).
Deve essere respinta l'ulteriore domanda spiegata dalla convenuta di pagamento delle spese condominiali tenuto conto che la medesima, oltre a non essere formulata in forma specifica sia nella comparsa sia nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., appare contrastare con le allegazioni della parte stessa e con lo stato di protratta
16 occupazione del bene dall'apertura della successione sino ad oggi e sulle obbligazioni nascenti sul comodatario.
La natura del procedimento e la reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
In proposito giova ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
1346/2023 R.G., così provvede:
dichiara aperta la successione testamentaria di nata a Controparte_3
IK (JUGOSLAVIA) il 17/12/1921, (Codice Fiscale ) e C.F._5
deceduta in Cintano (To) il 2 dicembre 2012 secondo le seguenti quote: 6/9 in favore di (C.F. ) e 1/9 ciascuno in favore di CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e;
C.F._2 Parte_3
dispone lo scioglimento della comunione esistente tra , Parte_1 Pt_2
, per la quota di 1/9 ciascuno e per la quota di
[...] Parte_3 CP_1
6/9 dell'immobile sito in Torino, Via delle Primule 12, piano 7, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1069, n. 61 sub. 30 Categoria A3, così come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato dall'arch. ; Persona_1
preso atto dell'indivisibilità del compendio e dell'istanza ex art. 720 c.p.c. formulata dalla convenuta , assegna in favore della medesima l'immobile sito in CP_1
Torino, Via delle Primule 12, piano 7, identificato al N.C.E.U. del Comune di Torino 17 al foglio 1069, n. 61 sub. 30 Categoria A3;
pone a carico della convenuta il pagamento del conguaglio, garantito da CP_1
ipoteca legale ex art. 2817 comma 1 n. 2 c.c., in favore degli attori Parte_1
, , secondo le quote di rispettiva competenza
[...] Parte_2 Parte_3
pari a complessivi € 17.581,67, da dividere in parti uguali tra i medesimi (€ 5.860,55 ciascuno), oltre agli interessi nella misura legale dal deposito della presente decisione sino al soddisfo;
ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei RR.II.;
condanna al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di € CP_1
2.583,67 oltre interessi come in motivazione a titolo di indennità di occupazione del bene immobile dal mese di novembre 2019 sino ad oggi;
condanna , e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di della somma di € 7.169,00 ciascuno, oltre interessi ex art. 1284 CP_1
comma 1 c.c. come in motivazione;
compensa integralmente le spese di lite ivi comprese quelle inerenti alla consulenza tecnica come liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Ivrea, il 26 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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