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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6074/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6074/2023;
avente a oggetto: “morte”;
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
in proprio e nella qualità di eredi di , Persona_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Buco (C.F.
, Alessandro Fastoso (C.F. C.F._3
) e Angelo Razzano (C.F. C.F._4
), presso il cui studio elettivamente C.F._5 domiciliano in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via A.
Mazzocchi n. 109;
attrici
E
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale, Dott. legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Daniela Lumaca (C.F. ) e dall'Avv.to C.F._6
Marco Alois (C.F. ) ed elettivamente C.F._7
domiciliati presso la sede dell'ente sita in alla Via CP_1
Unità Italiana n. 28;
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2
Parte
chiedevano la condanna dell' al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis.
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Parte Si costituiva l' chiedendo il rigetto o, in subordine, di qualificare il grado di colpa.
Con provvedimento del 10.07.2025 la causa veniva riservata in decisione ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto e premettono di Parte_1 Parte_2
aver presentato ricorso ex art. 696-bis c.p.c. in relazione all'ipotesi di responsabilità medica che ha coinvolto il proprio congiunto . Riportano quanto Persona_1
indicato in ricorso. Affermano che il 23.08.2015, alle ore
14:51, a causa di un lancinante dolore Persona_1 toracico e all'epigastrio, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale San Rocco di Sessa AU ove entrava in codice giallo, veniva messo in osservazione per dolore toracico e sottoposto ad esame ECG, ad esame radiografico del torace ed ecografico dell'addome. Affermano, altresì, che alle ore 14:54 venivano effettuati gli esami ematochimici da cui emergeva un aumento della troponina, associata a sintomi di ischemia (dolore toracico)
e a sottoslivellamento del tratto ST, nonché che alle ore
15:28 veniva somministrata ranitidina. Rappresentano che, dopo circa un'ora dall'accesso, alle ore 15:50 la situazione precipitava, atteso che il paziente entrava in arresto cardiaco, per cui veniva sottoposto a manovre rianimatorie e a un secondo esame ECG, nonché che soltanto in questo secondo momento, alle ore 16:05, veniva
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richiesto ed eseguito il consulto cardiologico all'esito dal quale non si poteva che constatare la mancata ripresa dell'attività cardiologica. Evidenziano che alle 16:40 veniva dichiarato il decesso per arresto cardiaco irreversibile.
Evidenziano, altresì, che sin dall'entrata in pronto soccorso il quadro clinico generale propendeva chiaramente per un dolore toracico ricollegabile a sindrome coronarica acuta in atto, per cui il paziente avrebbe dovuto essere trattato con estrema urgenza e assistito e curato con priorità e non in codice giallo. Indicano che i dati in possesso dei sanitari consentivano già una diagnosi di ischemia miocardica o quantomeno consentivano di ipotizzarla e non escluderla, sicché al paziente avrebbero dovuto essere assicurate immediatamente l'assistenza specialistica cardiologica, il pronto ricovero in ambiente specialistico, le tempestive terapie farmacologiche e un accurato monitoraggio clinico- strumentale, il tutto da porre in essere molto rapidamente, il che ne avrebbe garantito la sopravvivenza. Indicano, altresì, che il personale medico-sanitario di primo P.S. ha erroneamente e negligentemente diagnosticato le risultanze del caso clinico nonché che il consulto cardiologico/specialistico veniva effettuato solo intorno alle ore 16:05, dopo un'ora e 15 minuti dal primo accesso, quando l'attività cardiologica del paziente era ormai compromessa. Aggiungono che il paziente veniva posto in semplice osservazione, senza assistenza specialistica né pratiche farmacologiche e monitoraggio che il caso
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richiedeva. Ritengono che l'operato dei sanitari non possa ritenersi conforme alle linee guida e alle norme di buona pratica clinica, nonché che sussiste un'omessa e/o negligente condotta del personale medico-sanitario causalmente determinante il decesso o la perdita di chance. Aggiungono, altresì, che anche in sede di ATP i consulenti hanno concluso per la sussistenza del nesso di causalità tra la carenza assistenziale del personale medico e l'exitus del paziente. Specificano che dalla consulenza è emerso che risulta censurabile la condotta dei sanitari. Si soffermano sulla consulenza nella quale è indicato che vi è stata carenza assistenziale in rapporto causale con il decesso. Ritengono, altresì, che gli elementi in possesso consentono di ascrivere la vicenda clinica e le sue conseguenze, secondo il principio del “più probabile che non”, alla omessa e/o negligente condotta del personale medico-sanitario dell'P.O. di Sessa AU, causalmente determinante il decesso e/o la perdita di chance di salvezza. Deducono che se i sanitari avessero adottato una condotta corretta e più prudente il paziente sarebbe sopravvissuto e vi sarebbe stata la possibilità di evitare il decesso. Deducono, altresì, che la morte di Per_1
è riconducibile al delitto di omicidio colposo.
[...]
Invocano danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis. Si soffermano sulle diverse voci di danno, con particolare riferimento al danno da perdita del rapporto parentale. Invocano, altresì, le Tabelle del
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Tribunale di Roma (richiedendo l'applicazione di quelle
2025, come da ultimo verbale di discussione). Affermano che risulta applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 2947 comma 3 c.c. Affermano, altresì, che è riconoscibile il danno biologico da morte, il danno da ingiusta riduzione della propria vita e il danno da perdita di chance di salvezza.
Parte L' eccepisce la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum. Premette che non sono provati i fatti di causa né il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari, asseritamente errato, e l'evento. Premette, altresì, che la diagnosi eseguita e la terapia approntata, così come la condotta dei sanitari che ebbero in cura il de cuius, furono idonee al caso concreto. Richiama la relazione dei medici e la scheda di PS. Afferma che il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento è assente, siccome interrotto da fattori estranei al comportamento dei sanitari e che non è provato quali siano i protocolli sanitari applicabili alla fattispecie concreta che impongono determinati comportamenti medici che sarebbero stati omessi rispetto a soggetti che, in un quadro clinico normale, lamentino sintomi analoghi a quelli lamentati da
. Afferma, altresì, che la prestazione degli Persona_1
operatori è esente da qualsiasi censura poiché eseguita con professionalità e secondo le migliori tecniche terapeutiche e diagnostiche e in ogni caso non deterministicamente incidente o collegata all'evento,
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nonché che la stessa organizzazione sanitaria è esente da qualsiasi responsabilità. Rappresenta che venivano attuate tutte le opportune e necessarie procedure mediche, tutte le pratiche assistenziali e tutte le procedure necessarie alla salvaguardia della salute del paziente. Rappresenta, altresì, che alla fattispecie in esame non sono applicabili le regole della responsabilità contrattuale perché il rapporto contrattuale si è instaurato tra essa e il de cuius mentre le attrici non hanno stipulato alcun contratto né c'è stato un contatto sociale. Ritengono che, dunque, la fattispecie rientri nell'ambito della responsabilità aquiliana e che, conseguentemente, la domanda proposta in proprio dai congiunti a livello contrattuale è carente di legittimazione attiva. Evidenzia che spetta agli attori provare la colpa dei medici, allegare le omissioni/negligenze e provare il nesso causale. Contesta la quantificazione. Sostiene che il danno patrimoniale va concretamente provato, al pari del danno da perdita di chance che necessita di rigorosa prova.
Sostiene, altresì, che anche il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato dal danneggiato. Ritiene che non vi sia prova degli asseriti danni. Aggiunge che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa. Aggiunge, altresì, che non può trovare accoglimento la riconoscibilità del danno morale riflesso ai congiunti del de cuius. Si sofferma sul danno da perdita di chance. Indica che, con riferimento al danno biologico terminale, la sua liquidazione è subordinata alla
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necessaria intercorrenza di un apprezzabile intervallo di tempo. Indica, altresì, che va esclusa la concepibilità di un risarcimento del danno per la perdita della vita in quanto l'estinzione del soggetto non può tradursi nel contestuale acquisto, nel patrimonio della vittima, di un corrispondente diritto al risarcimento in quanto finché la vittima vive non si può parlare di danno, mentre quando questa muore il diritto al risarcimento non può entrare nel suo patrimonio.
Con memoria successiva le attrici precisano di essere rispettivamente moglie e figlia del de cuius. Affermano che al momento del decesso aveva 45 anni Persona_1 mentre la moglie aveva 45 anni e la figlia aveva 12 anni, nonché che ha prestato, fino alla sua Persona_1
morte, assistenza morale e materiale alla moglie e alla figlia, riducendo e sacrificando la propria attività lavorativa in favore dei bisogni quotidiani della famiglia, agevolando lo svolgimento della professione di avvocato della moglie.
Quantificano il danno iure proprio non patrimoniale in un importo che si colloca, rispettivamente, tra € 454.246,00 e
€ 511.026,75 per la moglie ed € 446.637,38 e €
502.509,64 per la figlia. Si soffermano sul danno iure proprio patrimoniale. Indicano che tale danno è conseguenza negativa immediata e diretta sul patrimonio e sul bilancio familiare, dovuta alla diminuzione dei contributi economici nonché alla perdita di sovvenzioni e utilità che per solidarietà familiare sarebbero state
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conferite dal soggetto scomparso. Specificano, sul punto, che il danno patrimoniale per lucro cessante spettante ai prossimi congiunti e derivante da sinistro mortale si calcola moltiplicando la somma di reddito del de cuius che percepiva il familiare superstite per la vita media che avrebbe vissuto il defunto. Specificano, altresì, che contribuiva economicamente ai bisogni Persona_1
della famiglia con un reddito lavorativo annuale costante
(dal 2010 al 2014) di € 5.000,00 netti. Invocano anche i danni patrimoniali da saldo CTU e costi vivi della medesima. Si soffermano sul danno iure hereditatis.
Deducono che vi è diritto a ricevere il risarcimento per danno biologico derivante dall'evento morte, ovvero dalla ingiusta riduzione della propria vita e/o dalla ingiusta perdita di chances di salvezza e che non è da escludersi a priori un danno tanatologico consistito nelle sofferenze fisiche e psichiche che il defunto ha patito prima di morire e un danno morale iure hereditatis.
In diritto
L'eccezione di nullità è infondata e va disattesa in quanto la mancata specifica quantificazione della domanda
(comunque parzialmente sopperita con la prima memoria istruttoria) non è causa di nullità.
Va rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto le attrici, per quanto riguarda il danno iure proprio, agiscono in forza della disciplina della
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responsabilità aquiliana e sono provati, in forza della documentazione agli atti (estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio ed estratto per riassunto del registro degli atti di nascita), i rispettivi rapporti di coniuge e figlia.
Tanto premesso, le domande sono parzialmente fondate nei termini che seguono.
Risulta particolarmente chiara (oltre che esente da specifiche censure) la consulenza tecnica svolta in sede di
ATP.
Ebbene, gli ausiliari, nel ripercorrere gli eventi che hanno riguardato le operazioni svolte dai sanitari del PS di Sessa
AU in data 23.08.2015 e riferite ad , Persona_1
hanno evidenziato, in maniera precisa, non solo che
“risulta censurabile la condotta dei sanitari del PS che del
PO di Sessa AU (CE) che ebbero in cura il Sig.
in quanto “Andava allertato Persona_1
repentinamente, dopo l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, il cardiologo di turno, contattato invece dopo circa un'ora dall'arrivo in PS del Signor ”, ma anche che “una Per_1 più rapida diagnosi di Sindrome coronarica acuta (SCA) avrebbe permesso di iniziare precocemente una terapia farmacologica adeguata, indirizzare il paziente ad un centro
HUB per l'esecuzione di PTCA primaria”, nonché che “Non è descritta alcuna manovra di cardioversione elettrica, per tentare di interrompere l'aritmia evidenziata all'ecg, come
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prevedono le linee guida di specie”. I consulenti, poi, hanno ben specificato come “si sia verificata carenza assistenziale presso il P.O. di Sessa AU (CE) e che tale carenza sia da porre in relazione causale diretta con l'exitus dell' , poi sopravvenuto”. Per_1
Da quanto indicato dai consulenti, in altri termini, deve ritenersi pienamente provato non solo il fatto storico ma anche la condotta colposa dei sanitari e il nesso causale tra quest'ultima e il decesso.
Tanto chiarito, tuttavia, in merito ai danni-conseguenza risarcibili, si valuti quanto segue.
Nulla quaestio in riferimento al danno da perdita del rapporto parentale.
Partendo dal presupposto che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. C. 22397/2022), come anticipato il rapporto di parentale (coniuge e figlia) è documentato,
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Parte mentre l' non ha dimostrato che vittima e superstiti fossero tra loro indifferenti o in odio, sicché deve ritenersi provato per presunzioni il danno da perdita del rapporto parentale subito da entrambe le attrici.
Ai fini della quantificazione, poi, si ritiene che, in virtù dell'attuale assetto, corrispondente ai recenti approdi giurisprudenziali, vadano applicate le Tabelle Milanesi.
Orbene, considerando che all'epoca dei fatti la vittima aveva 45 anni, 45 anni e Parte_1 Parte_2
12 anni, nonché che tutti erano conviventi (come
[...] provato dallo stato di famiglia storico agli atti) e che non vi erano altri familiari superstiti, ha diritto Parte_1 ad € 265.948,00, mentre ha diritto a Parte_2
€ 289.414,00. Null'altro può considerarsi in quanto non è stato offerto nessun elemento probatorio finalizzato a dimostrare la sussistenza di un rapporto peculiare tra vittima e congiunto tale da giustificare un aumento del risarcimento.
Entrambi gli importi vanno devalutati al momento del fatto e rivalutati con aggiunta progressiva degli interessi.
Parte Ne consegue che l' va condannata, a titolo risarcitorio per perdita del rapporto parentale, al pagamento di €
295.140,13 in favore di ed € 321.181,87 Parte_1
in favore di . Il tutto oltre interessi al Parte_2
tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
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Va riconosciuto, seppur nei termini che si dirà, anche il danno patrimoniale connesso all'attività economica svolta dal de cuius.
In proposito occorre premettere che “nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima” (cfr. C. 15385/2011), sicché è ben possibile la prova del presente pregiudizio ricorrendo a elementi presuntivi, nonché che “In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale” (cfr. C. 21402/2022).
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Ebbene, poiché, dunque, è ben possibile che la prova di siffatto pregiudizio venga offerta anche mediante presunzioni e che risulta fondamentale la convivenza, non può non darsi atto, a tal fine, della documentazione depositata, con particolare riferimento al modello Unico
2015, sicché è possibile desumere, in via presuntiva
(stante la richiamata convivenza), che parte dell'importo netto di cui alla suddetta dichiarazione era utilizzato, prima del decesso, per il sostegno economico della famiglia.
Dal punto di vista del quantum, tuttavia, occorrono delle specificazioni.
In primis non tutto l'importo netto (€ 4.950,00) di cui alla richiamata dichiarazione può riconoscersi in quanto, parallelamente, deve anche potersi presumere che una parte di esso (pari al 50%) era utilizzato dal de cuius per soddisfare proprie esigenze personali e non, quindi, destinato alla famiglia;
in secondo luogo, poi, tenuto conto dell'età della vittima al momento del fatto e della circostanza che, anche in caso di sopravvivenza del medesimo ove non vi fosse stata la condotta colposa vista,
sarebbe stato un soggetto colpito da Persona_1 ischemia miocardica (e, pertanto, in uno stato di salute più delicato), è ben possibile ritenere che le attrici avrebbero sì beneficiato del supporto economico di cui sopra ma per un periodo di tempo non superiore a trent'anni.
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Ne consegue che va riconosciuto l'importo di € 37.125,00 ognuna a titolo di danno patrimoniale iure proprio, oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto sino al soddisfo.
Nulla va riconosciuto, invece, per quanto riguarda il danno iure hereditatis.
In primis, in riferimento al c.d. danno biologico terminale, occorre ricordare che quest'ultimo “è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. C.
7923/2024) e, nel caso di specie, a risultare carente è proprio l'apprezzabile lasso di tempo.
Neppure può risarcirsi il c.d. danno morale catastrofale.
Partendo dal presupposto che quest'ultimo “consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso” (cfr. C. 7923/2024), le attrici non hanno dimostrato che il de cuius, durante la permanenza presso il PS dell'ospedale di San Rocco, era in uno stato di
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profonda sofferenza per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine.
Pacifica, invece, è l'irrisarcibilità del danno tanatologico in quanto “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità
"iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (cfr.
SSUU 15350/2015).
Nulla può riconoscersi, poi, né in riferimento all'invocato danno derivante dalla ingiusta riduzione della propria vita
(e, quindi, in altri termini, connesso alla perdita anticipata della vita) né in relazione alla richiamata perdita di chance di salvezza. In proposito, infatti, non solo questo giudice non può trascurare quella lettura giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità medica, la tardiva diagnosi di un processo morboso terminale non determina il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza "iure successionis", per le stesse
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ragioni per cui non è risarcibile il danno da perdita della vita, posto che la chance non è un bene distinto dal diritto alla vita” (cfr. Tribunale Monza sez. II, 05/12/2017) ma occorre anche ricordare che “se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto” (cfr. C. 21415/2024) e, nel caso di specie, da un lato non vi è alcuna incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico (in quanto, in forza della vista CTU, può dirsi processualmente certo che in mancanza di errore medico il de cuius sarebbe sopravvissuto e non che avrebbe avuto delle mere possibilità di sopravvivere) e, dall'altra, come indicato, iure hereditatis non è risarcibile il danno da perdita anticipata della vita che è contemplabile solo iure proprio ai fini e in relazione al pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.
In definitiva, dunque, in virtù di tutto quanto esposto, Parte l' va condannata, a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito iure proprio, al pagamento di €
295.140,13 in favore di ed € 321.181,87 Parte_1
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in favore di , oltre interessi al tasso Parte_2 legale dalla pubblicazione al soddisfo, nonché al pagamento, a titolo risarcitorio per il danno patrimoniale subito iure proprio, di € 37.125,00 in favore di
[...]
ed € 37.125,00 in favore di Parte_1 Parte_2
, oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto sino al
[...]
soddisfo.
Per quanto riguarda le invocate spese per la fase di ATP, non può ignorarsi il recente approdo giurisprudenziale secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. C. 13154/2025).
Nessuna qualificazione del grado di colpa va disposta in quanto, da una parte, trattasi di istanza generica;
dall'altra Parte l' risponde per l'intero a prescindere da quale sia il grado (lieve o grave) di colpa ascrivibile ai sanitari.
Sulle spese
Considerato che la domanda risarcitoria del danno iure hereditatis è stata interamente rigettata, si ritiene di doversi procedere alla compensazione pari al 50% delle spese sia del giudizio di merito che di quello ex art. 696-bis
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c.p.c., con applicazione, per il rimanente 50%, del principio della soccombenza.
Per quanto riguarda il presente procedimento, poi, tenuto Parte conto del mancato deposito, da parte dell' delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e del carattere sintetico della discussione orale, si ritiene di dover applicare le riduzioni per quanto riguarda la fase istruttoria/trattazione e decisionale.
Il tutto con attribuzione.
Per quanto riguarda le spese di CTU, queste devono essere Parte poste per il 50% sull' e compensate per il rimanente
50%.
Sulla responsabilità ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Parte L' va condannata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Questo giudice, infatti, non può non tener conto della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 07.03.2024 del seguente tenore: “l' Controparte_1
si impegna a versare a , tutti identificati Parte_1
come in atti del giudizio R.G.N. 6074/2023 dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la somma complessiva di € 300.000,00;
l' si impegna a versare Controparte_1 ad , tutti identificati come in atti del Parte_2
giudizio R.G.N. 6074/2023 dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, la somma complessiva di €
335.000,00”, riconoscendosi, dunque, importi totali minori
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di oltre € 50.000,00 rispetto a quelli di cui alla condanna odierna.
Ebbene, mentre le attrici hanno accettato la proposta conciliativa suddetta (come si evince sia dalle note di trattazione che dalla discussione orale), non solo non si Parte rinviene alcuna accettazione da parte dell' ma neppure vi è alcuna presa di posizione da parte dell'ente pubblico che, infatti, si limita, con le note del 31.05.2024, a riportarsi alla comparsa, conclusioni e difese e a chiedere il rigetto della domanda, senza null'altro dedurre e, in particolar modo, senza nulla indicare in riferimento alla richiamata proposta conciliativa, con la conseguenza che Parte si è dovuto ritenere che l' abbia inteso non accettare la medesima.
Orbene, la mancata accettazione, accompagnata dalla totale assenza di motivazione in proposito (con la conseguenza che l'implicito rifiuto deve reputarsi ingiustificato), va qualificata quale condotta di ulteriore resistenza processuale connotata da colpa grave, specie in virtù della circostanza che, si ribadisca, la suddetta proposta è risultata, dal punto di vista economico, maggiormente conveniente per l'ente pubblico rispetto al quantum di cui alla condanna.
Per quanto riguarda la quantificazione, stante la natura di colpa grave e non di mala fede della condotta, si ritiene di doversi attestare la medesima a un importo pari a circa la metà delle spese di lite di cui al presente giudizio.
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Parte In virtù di quanto sinora esposto, l' va condannata anche al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 1.500,00 ex art. 96 comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie le domande di risarcimento del danno iure proprio nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto:
a) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale iure proprio e in favore di
[...]
, di € 295.140,13 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dalla pubblicazione al soddisfo;
b) Condanna l' al Controparte_1 pagamento, a titolo risarcitorio del danno patrimoniale iure proprio e in favore di
[...]
, di € 37.125,00 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dal 23.08.2015 sino al soddisfo;
c) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale iure proprio e in favore di
[...]
, di € 321.181,87 oltre interessi al Parte_2
tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
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d) Condanna l' al Controparte_1 pagamento, a titolo risarcitorio del danno patrimoniale iure proprio e in favore di
[...]
, di € 37.125,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale dal 23.08.2015 sino al soddisfo;
• Rigetta le domande di risarcimento del danno iure hereditatis;
• Compensa nella misura del 50% le spese di lite;
• Per l'effetto:
a) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, nei confronti delle attrici, delle spese del presente giudizio, pari a € 300,00 per spese vive ed € 9.210,00 oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, come per legge, con attribuzione, somme già calcolate tenendo conto della parziale compensazione;
b) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, nei confronti delle attrici, delle spese del giudizio ex art. 696-bis c.p.c., pari a € 150,00 per spese vive ed € 3.854,50 oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, come per legge, con attribuzione, somme già calcolate tenendo conto della parziale compensazione;
• Pone le spese di CTU di cui al giudizio ex art. 696-bis c.p.c.
a carico dell' per il Controparte_1
50%, con compensazione del rimanente 50%;
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• Condanna l' al Controparte_1
pagamento, nei confronti delle attrici, di € 5.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
• Condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore della di € Parte_4
1.500,00 ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 17.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6074/2023;
avente a oggetto: “morte”;
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
in proprio e nella qualità di eredi di , Persona_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Buco (C.F.
, Alessandro Fastoso (C.F. C.F._3
) e Angelo Razzano (C.F. C.F._4
), presso il cui studio elettivamente C.F._5 domiciliano in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via A.
Mazzocchi n. 109;
attrici
E
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale, Dott. legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Daniela Lumaca (C.F. ) e dall'Avv.to C.F._6
Marco Alois (C.F. ) ed elettivamente C.F._7
domiciliati presso la sede dell'ente sita in alla Via CP_1
Unità Italiana n. 28;
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2
Parte
chiedevano la condanna dell' al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis.
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Parte Si costituiva l' chiedendo il rigetto o, in subordine, di qualificare il grado di colpa.
Con provvedimento del 10.07.2025 la causa veniva riservata in decisione ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto e premettono di Parte_1 Parte_2
aver presentato ricorso ex art. 696-bis c.p.c. in relazione all'ipotesi di responsabilità medica che ha coinvolto il proprio congiunto . Riportano quanto Persona_1
indicato in ricorso. Affermano che il 23.08.2015, alle ore
14:51, a causa di un lancinante dolore Persona_1 toracico e all'epigastrio, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale San Rocco di Sessa AU ove entrava in codice giallo, veniva messo in osservazione per dolore toracico e sottoposto ad esame ECG, ad esame radiografico del torace ed ecografico dell'addome. Affermano, altresì, che alle ore 14:54 venivano effettuati gli esami ematochimici da cui emergeva un aumento della troponina, associata a sintomi di ischemia (dolore toracico)
e a sottoslivellamento del tratto ST, nonché che alle ore
15:28 veniva somministrata ranitidina. Rappresentano che, dopo circa un'ora dall'accesso, alle ore 15:50 la situazione precipitava, atteso che il paziente entrava in arresto cardiaco, per cui veniva sottoposto a manovre rianimatorie e a un secondo esame ECG, nonché che soltanto in questo secondo momento, alle ore 16:05, veniva
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richiesto ed eseguito il consulto cardiologico all'esito dal quale non si poteva che constatare la mancata ripresa dell'attività cardiologica. Evidenziano che alle 16:40 veniva dichiarato il decesso per arresto cardiaco irreversibile.
Evidenziano, altresì, che sin dall'entrata in pronto soccorso il quadro clinico generale propendeva chiaramente per un dolore toracico ricollegabile a sindrome coronarica acuta in atto, per cui il paziente avrebbe dovuto essere trattato con estrema urgenza e assistito e curato con priorità e non in codice giallo. Indicano che i dati in possesso dei sanitari consentivano già una diagnosi di ischemia miocardica o quantomeno consentivano di ipotizzarla e non escluderla, sicché al paziente avrebbero dovuto essere assicurate immediatamente l'assistenza specialistica cardiologica, il pronto ricovero in ambiente specialistico, le tempestive terapie farmacologiche e un accurato monitoraggio clinico- strumentale, il tutto da porre in essere molto rapidamente, il che ne avrebbe garantito la sopravvivenza. Indicano, altresì, che il personale medico-sanitario di primo P.S. ha erroneamente e negligentemente diagnosticato le risultanze del caso clinico nonché che il consulto cardiologico/specialistico veniva effettuato solo intorno alle ore 16:05, dopo un'ora e 15 minuti dal primo accesso, quando l'attività cardiologica del paziente era ormai compromessa. Aggiungono che il paziente veniva posto in semplice osservazione, senza assistenza specialistica né pratiche farmacologiche e monitoraggio che il caso
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richiedeva. Ritengono che l'operato dei sanitari non possa ritenersi conforme alle linee guida e alle norme di buona pratica clinica, nonché che sussiste un'omessa e/o negligente condotta del personale medico-sanitario causalmente determinante il decesso o la perdita di chance. Aggiungono, altresì, che anche in sede di ATP i consulenti hanno concluso per la sussistenza del nesso di causalità tra la carenza assistenziale del personale medico e l'exitus del paziente. Specificano che dalla consulenza è emerso che risulta censurabile la condotta dei sanitari. Si soffermano sulla consulenza nella quale è indicato che vi è stata carenza assistenziale in rapporto causale con il decesso. Ritengono, altresì, che gli elementi in possesso consentono di ascrivere la vicenda clinica e le sue conseguenze, secondo il principio del “più probabile che non”, alla omessa e/o negligente condotta del personale medico-sanitario dell'P.O. di Sessa AU, causalmente determinante il decesso e/o la perdita di chance di salvezza. Deducono che se i sanitari avessero adottato una condotta corretta e più prudente il paziente sarebbe sopravvissuto e vi sarebbe stata la possibilità di evitare il decesso. Deducono, altresì, che la morte di Per_1
è riconducibile al delitto di omicidio colposo.
[...]
Invocano danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis. Si soffermano sulle diverse voci di danno, con particolare riferimento al danno da perdita del rapporto parentale. Invocano, altresì, le Tabelle del
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Tribunale di Roma (richiedendo l'applicazione di quelle
2025, come da ultimo verbale di discussione). Affermano che risulta applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 2947 comma 3 c.c. Affermano, altresì, che è riconoscibile il danno biologico da morte, il danno da ingiusta riduzione della propria vita e il danno da perdita di chance di salvezza.
Parte L' eccepisce la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum. Premette che non sono provati i fatti di causa né il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari, asseritamente errato, e l'evento. Premette, altresì, che la diagnosi eseguita e la terapia approntata, così come la condotta dei sanitari che ebbero in cura il de cuius, furono idonee al caso concreto. Richiama la relazione dei medici e la scheda di PS. Afferma che il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento è assente, siccome interrotto da fattori estranei al comportamento dei sanitari e che non è provato quali siano i protocolli sanitari applicabili alla fattispecie concreta che impongono determinati comportamenti medici che sarebbero stati omessi rispetto a soggetti che, in un quadro clinico normale, lamentino sintomi analoghi a quelli lamentati da
. Afferma, altresì, che la prestazione degli Persona_1
operatori è esente da qualsiasi censura poiché eseguita con professionalità e secondo le migliori tecniche terapeutiche e diagnostiche e in ogni caso non deterministicamente incidente o collegata all'evento,
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nonché che la stessa organizzazione sanitaria è esente da qualsiasi responsabilità. Rappresenta che venivano attuate tutte le opportune e necessarie procedure mediche, tutte le pratiche assistenziali e tutte le procedure necessarie alla salvaguardia della salute del paziente. Rappresenta, altresì, che alla fattispecie in esame non sono applicabili le regole della responsabilità contrattuale perché il rapporto contrattuale si è instaurato tra essa e il de cuius mentre le attrici non hanno stipulato alcun contratto né c'è stato un contatto sociale. Ritengono che, dunque, la fattispecie rientri nell'ambito della responsabilità aquiliana e che, conseguentemente, la domanda proposta in proprio dai congiunti a livello contrattuale è carente di legittimazione attiva. Evidenzia che spetta agli attori provare la colpa dei medici, allegare le omissioni/negligenze e provare il nesso causale. Contesta la quantificazione. Sostiene che il danno patrimoniale va concretamente provato, al pari del danno da perdita di chance che necessita di rigorosa prova.
Sostiene, altresì, che anche il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato dal danneggiato. Ritiene che non vi sia prova degli asseriti danni. Aggiunge che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa. Aggiunge, altresì, che non può trovare accoglimento la riconoscibilità del danno morale riflesso ai congiunti del de cuius. Si sofferma sul danno da perdita di chance. Indica che, con riferimento al danno biologico terminale, la sua liquidazione è subordinata alla
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necessaria intercorrenza di un apprezzabile intervallo di tempo. Indica, altresì, che va esclusa la concepibilità di un risarcimento del danno per la perdita della vita in quanto l'estinzione del soggetto non può tradursi nel contestuale acquisto, nel patrimonio della vittima, di un corrispondente diritto al risarcimento in quanto finché la vittima vive non si può parlare di danno, mentre quando questa muore il diritto al risarcimento non può entrare nel suo patrimonio.
Con memoria successiva le attrici precisano di essere rispettivamente moglie e figlia del de cuius. Affermano che al momento del decesso aveva 45 anni Persona_1 mentre la moglie aveva 45 anni e la figlia aveva 12 anni, nonché che ha prestato, fino alla sua Persona_1
morte, assistenza morale e materiale alla moglie e alla figlia, riducendo e sacrificando la propria attività lavorativa in favore dei bisogni quotidiani della famiglia, agevolando lo svolgimento della professione di avvocato della moglie.
Quantificano il danno iure proprio non patrimoniale in un importo che si colloca, rispettivamente, tra € 454.246,00 e
€ 511.026,75 per la moglie ed € 446.637,38 e €
502.509,64 per la figlia. Si soffermano sul danno iure proprio patrimoniale. Indicano che tale danno è conseguenza negativa immediata e diretta sul patrimonio e sul bilancio familiare, dovuta alla diminuzione dei contributi economici nonché alla perdita di sovvenzioni e utilità che per solidarietà familiare sarebbero state
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conferite dal soggetto scomparso. Specificano, sul punto, che il danno patrimoniale per lucro cessante spettante ai prossimi congiunti e derivante da sinistro mortale si calcola moltiplicando la somma di reddito del de cuius che percepiva il familiare superstite per la vita media che avrebbe vissuto il defunto. Specificano, altresì, che contribuiva economicamente ai bisogni Persona_1
della famiglia con un reddito lavorativo annuale costante
(dal 2010 al 2014) di € 5.000,00 netti. Invocano anche i danni patrimoniali da saldo CTU e costi vivi della medesima. Si soffermano sul danno iure hereditatis.
Deducono che vi è diritto a ricevere il risarcimento per danno biologico derivante dall'evento morte, ovvero dalla ingiusta riduzione della propria vita e/o dalla ingiusta perdita di chances di salvezza e che non è da escludersi a priori un danno tanatologico consistito nelle sofferenze fisiche e psichiche che il defunto ha patito prima di morire e un danno morale iure hereditatis.
In diritto
L'eccezione di nullità è infondata e va disattesa in quanto la mancata specifica quantificazione della domanda
(comunque parzialmente sopperita con la prima memoria istruttoria) non è causa di nullità.
Va rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto le attrici, per quanto riguarda il danno iure proprio, agiscono in forza della disciplina della
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responsabilità aquiliana e sono provati, in forza della documentazione agli atti (estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio ed estratto per riassunto del registro degli atti di nascita), i rispettivi rapporti di coniuge e figlia.
Tanto premesso, le domande sono parzialmente fondate nei termini che seguono.
Risulta particolarmente chiara (oltre che esente da specifiche censure) la consulenza tecnica svolta in sede di
ATP.
Ebbene, gli ausiliari, nel ripercorrere gli eventi che hanno riguardato le operazioni svolte dai sanitari del PS di Sessa
AU in data 23.08.2015 e riferite ad , Persona_1
hanno evidenziato, in maniera precisa, non solo che
“risulta censurabile la condotta dei sanitari del PS che del
PO di Sessa AU (CE) che ebbero in cura il Sig.
in quanto “Andava allertato Persona_1
repentinamente, dopo l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, il cardiologo di turno, contattato invece dopo circa un'ora dall'arrivo in PS del Signor ”, ma anche che “una Per_1 più rapida diagnosi di Sindrome coronarica acuta (SCA) avrebbe permesso di iniziare precocemente una terapia farmacologica adeguata, indirizzare il paziente ad un centro
HUB per l'esecuzione di PTCA primaria”, nonché che “Non è descritta alcuna manovra di cardioversione elettrica, per tentare di interrompere l'aritmia evidenziata all'ecg, come
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prevedono le linee guida di specie”. I consulenti, poi, hanno ben specificato come “si sia verificata carenza assistenziale presso il P.O. di Sessa AU (CE) e che tale carenza sia da porre in relazione causale diretta con l'exitus dell' , poi sopravvenuto”. Per_1
Da quanto indicato dai consulenti, in altri termini, deve ritenersi pienamente provato non solo il fatto storico ma anche la condotta colposa dei sanitari e il nesso causale tra quest'ultima e il decesso.
Tanto chiarito, tuttavia, in merito ai danni-conseguenza risarcibili, si valuti quanto segue.
Nulla quaestio in riferimento al danno da perdita del rapporto parentale.
Partendo dal presupposto che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. C. 22397/2022), come anticipato il rapporto di parentale (coniuge e figlia) è documentato,
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Parte mentre l' non ha dimostrato che vittima e superstiti fossero tra loro indifferenti o in odio, sicché deve ritenersi provato per presunzioni il danno da perdita del rapporto parentale subito da entrambe le attrici.
Ai fini della quantificazione, poi, si ritiene che, in virtù dell'attuale assetto, corrispondente ai recenti approdi giurisprudenziali, vadano applicate le Tabelle Milanesi.
Orbene, considerando che all'epoca dei fatti la vittima aveva 45 anni, 45 anni e Parte_1 Parte_2
12 anni, nonché che tutti erano conviventi (come
[...] provato dallo stato di famiglia storico agli atti) e che non vi erano altri familiari superstiti, ha diritto Parte_1 ad € 265.948,00, mentre ha diritto a Parte_2
€ 289.414,00. Null'altro può considerarsi in quanto non è stato offerto nessun elemento probatorio finalizzato a dimostrare la sussistenza di un rapporto peculiare tra vittima e congiunto tale da giustificare un aumento del risarcimento.
Entrambi gli importi vanno devalutati al momento del fatto e rivalutati con aggiunta progressiva degli interessi.
Parte Ne consegue che l' va condannata, a titolo risarcitorio per perdita del rapporto parentale, al pagamento di €
295.140,13 in favore di ed € 321.181,87 Parte_1
in favore di . Il tutto oltre interessi al Parte_2
tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
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Va riconosciuto, seppur nei termini che si dirà, anche il danno patrimoniale connesso all'attività economica svolta dal de cuius.
In proposito occorre premettere che “nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima” (cfr. C. 15385/2011), sicché è ben possibile la prova del presente pregiudizio ricorrendo a elementi presuntivi, nonché che “In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale” (cfr. C. 21402/2022).
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Ebbene, poiché, dunque, è ben possibile che la prova di siffatto pregiudizio venga offerta anche mediante presunzioni e che risulta fondamentale la convivenza, non può non darsi atto, a tal fine, della documentazione depositata, con particolare riferimento al modello Unico
2015, sicché è possibile desumere, in via presuntiva
(stante la richiamata convivenza), che parte dell'importo netto di cui alla suddetta dichiarazione era utilizzato, prima del decesso, per il sostegno economico della famiglia.
Dal punto di vista del quantum, tuttavia, occorrono delle specificazioni.
In primis non tutto l'importo netto (€ 4.950,00) di cui alla richiamata dichiarazione può riconoscersi in quanto, parallelamente, deve anche potersi presumere che una parte di esso (pari al 50%) era utilizzato dal de cuius per soddisfare proprie esigenze personali e non, quindi, destinato alla famiglia;
in secondo luogo, poi, tenuto conto dell'età della vittima al momento del fatto e della circostanza che, anche in caso di sopravvivenza del medesimo ove non vi fosse stata la condotta colposa vista,
sarebbe stato un soggetto colpito da Persona_1 ischemia miocardica (e, pertanto, in uno stato di salute più delicato), è ben possibile ritenere che le attrici avrebbero sì beneficiato del supporto economico di cui sopra ma per un periodo di tempo non superiore a trent'anni.
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Ne consegue che va riconosciuto l'importo di € 37.125,00 ognuna a titolo di danno patrimoniale iure proprio, oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto sino al soddisfo.
Nulla va riconosciuto, invece, per quanto riguarda il danno iure hereditatis.
In primis, in riferimento al c.d. danno biologico terminale, occorre ricordare che quest'ultimo “è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. C.
7923/2024) e, nel caso di specie, a risultare carente è proprio l'apprezzabile lasso di tempo.
Neppure può risarcirsi il c.d. danno morale catastrofale.
Partendo dal presupposto che quest'ultimo “consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso” (cfr. C. 7923/2024), le attrici non hanno dimostrato che il de cuius, durante la permanenza presso il PS dell'ospedale di San Rocco, era in uno stato di
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profonda sofferenza per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine.
Pacifica, invece, è l'irrisarcibilità del danno tanatologico in quanto “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità
"iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (cfr.
SSUU 15350/2015).
Nulla può riconoscersi, poi, né in riferimento all'invocato danno derivante dalla ingiusta riduzione della propria vita
(e, quindi, in altri termini, connesso alla perdita anticipata della vita) né in relazione alla richiamata perdita di chance di salvezza. In proposito, infatti, non solo questo giudice non può trascurare quella lettura giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità medica, la tardiva diagnosi di un processo morboso terminale non determina il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza "iure successionis", per le stesse
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ragioni per cui non è risarcibile il danno da perdita della vita, posto che la chance non è un bene distinto dal diritto alla vita” (cfr. Tribunale Monza sez. II, 05/12/2017) ma occorre anche ricordare che “se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto” (cfr. C. 21415/2024) e, nel caso di specie, da un lato non vi è alcuna incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico (in quanto, in forza della vista CTU, può dirsi processualmente certo che in mancanza di errore medico il de cuius sarebbe sopravvissuto e non che avrebbe avuto delle mere possibilità di sopravvivere) e, dall'altra, come indicato, iure hereditatis non è risarcibile il danno da perdita anticipata della vita che è contemplabile solo iure proprio ai fini e in relazione al pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.
In definitiva, dunque, in virtù di tutto quanto esposto, Parte l' va condannata, a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito iure proprio, al pagamento di €
295.140,13 in favore di ed € 321.181,87 Parte_1
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in favore di , oltre interessi al tasso Parte_2 legale dalla pubblicazione al soddisfo, nonché al pagamento, a titolo risarcitorio per il danno patrimoniale subito iure proprio, di € 37.125,00 in favore di
[...]
ed € 37.125,00 in favore di Parte_1 Parte_2
, oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto sino al
[...]
soddisfo.
Per quanto riguarda le invocate spese per la fase di ATP, non può ignorarsi il recente approdo giurisprudenziale secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. C. 13154/2025).
Nessuna qualificazione del grado di colpa va disposta in quanto, da una parte, trattasi di istanza generica;
dall'altra Parte l' risponde per l'intero a prescindere da quale sia il grado (lieve o grave) di colpa ascrivibile ai sanitari.
Sulle spese
Considerato che la domanda risarcitoria del danno iure hereditatis è stata interamente rigettata, si ritiene di doversi procedere alla compensazione pari al 50% delle spese sia del giudizio di merito che di quello ex art. 696-bis
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c.p.c., con applicazione, per il rimanente 50%, del principio della soccombenza.
Per quanto riguarda il presente procedimento, poi, tenuto Parte conto del mancato deposito, da parte dell' delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e del carattere sintetico della discussione orale, si ritiene di dover applicare le riduzioni per quanto riguarda la fase istruttoria/trattazione e decisionale.
Il tutto con attribuzione.
Per quanto riguarda le spese di CTU, queste devono essere Parte poste per il 50% sull' e compensate per il rimanente
50%.
Sulla responsabilità ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Parte L' va condannata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Questo giudice, infatti, non può non tener conto della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 07.03.2024 del seguente tenore: “l' Controparte_1
si impegna a versare a , tutti identificati Parte_1
come in atti del giudizio R.G.N. 6074/2023 dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la somma complessiva di € 300.000,00;
l' si impegna a versare Controparte_1 ad , tutti identificati come in atti del Parte_2
giudizio R.G.N. 6074/2023 dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, la somma complessiva di €
335.000,00”, riconoscendosi, dunque, importi totali minori
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di oltre € 50.000,00 rispetto a quelli di cui alla condanna odierna.
Ebbene, mentre le attrici hanno accettato la proposta conciliativa suddetta (come si evince sia dalle note di trattazione che dalla discussione orale), non solo non si Parte rinviene alcuna accettazione da parte dell' ma neppure vi è alcuna presa di posizione da parte dell'ente pubblico che, infatti, si limita, con le note del 31.05.2024, a riportarsi alla comparsa, conclusioni e difese e a chiedere il rigetto della domanda, senza null'altro dedurre e, in particolar modo, senza nulla indicare in riferimento alla richiamata proposta conciliativa, con la conseguenza che Parte si è dovuto ritenere che l' abbia inteso non accettare la medesima.
Orbene, la mancata accettazione, accompagnata dalla totale assenza di motivazione in proposito (con la conseguenza che l'implicito rifiuto deve reputarsi ingiustificato), va qualificata quale condotta di ulteriore resistenza processuale connotata da colpa grave, specie in virtù della circostanza che, si ribadisca, la suddetta proposta è risultata, dal punto di vista economico, maggiormente conveniente per l'ente pubblico rispetto al quantum di cui alla condanna.
Per quanto riguarda la quantificazione, stante la natura di colpa grave e non di mala fede della condotta, si ritiene di doversi attestare la medesima a un importo pari a circa la metà delle spese di lite di cui al presente giudizio.
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Parte In virtù di quanto sinora esposto, l' va condannata anche al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 1.500,00 ex art. 96 comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie le domande di risarcimento del danno iure proprio nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto:
a) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale iure proprio e in favore di
[...]
, di € 295.140,13 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dalla pubblicazione al soddisfo;
b) Condanna l' al Controparte_1 pagamento, a titolo risarcitorio del danno patrimoniale iure proprio e in favore di
[...]
, di € 37.125,00 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dal 23.08.2015 sino al soddisfo;
c) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale iure proprio e in favore di
[...]
, di € 321.181,87 oltre interessi al Parte_2
tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
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d) Condanna l' al Controparte_1 pagamento, a titolo risarcitorio del danno patrimoniale iure proprio e in favore di
[...]
, di € 37.125,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale dal 23.08.2015 sino al soddisfo;
• Rigetta le domande di risarcimento del danno iure hereditatis;
• Compensa nella misura del 50% le spese di lite;
• Per l'effetto:
a) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, nei confronti delle attrici, delle spese del presente giudizio, pari a € 300,00 per spese vive ed € 9.210,00 oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, come per legge, con attribuzione, somme già calcolate tenendo conto della parziale compensazione;
b) Condanna l' al Controparte_1
pagamento, nei confronti delle attrici, delle spese del giudizio ex art. 696-bis c.p.c., pari a € 150,00 per spese vive ed € 3.854,50 oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, come per legge, con attribuzione, somme già calcolate tenendo conto della parziale compensazione;
• Pone le spese di CTU di cui al giudizio ex art. 696-bis c.p.c.
a carico dell' per il Controparte_1
50%, con compensazione del rimanente 50%;
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• Condanna l' al Controparte_1
pagamento, nei confronti delle attrici, di € 5.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
• Condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore della di € Parte_4
1.500,00 ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 17.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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