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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6900 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 7114/2020
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 09:45
Presidente Dott. AN GA Consigliere Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FIUMARA ANGELO Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VIARENGO MONICA Presente
La Corte, ritenuto che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: AN GA Presidente Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 20.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 7114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente 1 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Piazza Re di Roma n. 21, presso lo studio dell'Avv. Angelo Fiumara che lo rappresenta e CP_1 difende in forza di procura in atti appellante E Controparte_2
(C.F. ), in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Viarengo ed elettivamente domiciliata in Via CP_1
Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9582/2020 – alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, occupazione sine titulo
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 28.3.2018, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica prot. n. 19799 del 20.2.2018, con il quale il Direttore Generale dell' Controparte_2
del Comune di Roma (per brevità di disponeva il rilascio dell'alloggio
[...] CP_1 CP_1 sito in Quartiere Valmelaina, Largo Fratelli Lumiere n. 18, scala H, interno 2, codice CP_1 immobile , in quanto occupato sine titulo e intimava al ricorrente di rilasciare libero P.IVA_2
e vuoto di cose e persone, anche interposte, l'alloggio indicato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto, effettuata in data 27.2.2018. In particolare, deduceva di essere discendente in linea diretta dell'assegnataria dell'immobile “in quanto figlio della figlia Persona_1 della stessa ” e di aver stabilmente abitato con la NN ininterrottamente dal Controparte_3
1997, prestando assistenza materiale e morale e provvedendo ai bisogni della stessa. Il decreto opposto, pertanto, sarebbe stato emesso in violazione degli artt. 11-12 della L.R. n. 12/1999 perché in quanto discendente dell'assegnataria e convivente stabilmente con lo stessa per Pt_1 almeno due anni, non avrebbe potuto essere considerato occupante abusivo vantando il diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile de quo. Concludeva chiedendo, previa sospensione del decreto di rilascio n. 19799 del 20.2.2018, di dichiararne l'illegittimità e annullarlo, con vittoria di spese, competenze e onorari. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
(per brevità di , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza
[...] CP_1 CP_1 di annullamento del decreto di rilascio perché concernente l'annullamento di un provvedimento amministrativo. Contestava, altresì, l'ammissibilità della domanda di sospensione del decreto opposto avanzata da controparte. Nel merito, rappresentava che l'immobile oggetto di causa, destinato all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, era stato assegnato a Per_1
, la quale aveva dichiarato di essere unica componente del nucleo familiare e, in seguito,
[...] non aveva mai presentato richiesta di ampliamento del nucleo familiare. A seguito del decesso di avvenuto in data 23.8.2011, trasferiva la residenza Persona_1 Parte_1 nell'immobile de quo in modo del tutto abusivo, non avendo mai fatto parte del nucleo familiare della legittima assegnataria. Concludeva chiedendo di rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata, con vittoria di spese, compensi e oneri riflessi.
2 Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9582/2020, affermata preliminarmente la propria giurisdizione, rilevava che l'opponente non vantava alcun titolo legittimante il suo subentro nella locazione dell'immobile E.R.P. oggetto di causa (“La normativa … consente … il subentro nell'assegnazione dell'immobile ai soli componenti originari del nucleo familiare o a quelli risultanti dall'ampliamento del nucleo familiare, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12. Requisiti e presupposti del tutto assenti nel caso di specie, atteso che non vi è prova documentale dell'essere mai stato richiesto e autorizzato l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnataria deceduta , nucleo che, come risulta dal contratto del 19.3.2009, … era Persona_1 composto dalla sola assegnataria, deceduta il 23.8.2011 senza aver mai aver in precedenza chiesto di veder accettato dall' l'ampliamento del suo nucleo familiare, per inserirvi CP_1
l'odierno opponente , cfr. pagg.
7-8 sentenza di primo grado); a tal riguardo, sottolineava Pt_1 come “il solo dato del rapporto parentela e della coabitazione cui il ricorrente fa riferimento non sono in nessun caso in sé sufficienti a fondare il diritto al subentro previsto dalla normativa regionale”, rigettando l'opposizione. Condannava al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio in favore dell' liquidate in euro 1.600,00, oltre CP_2 CP_2 oneri accessori come per legge (nel dispositivo per mero errore materiale era riportato l'importo
1.6000,00 anziché quello corretto di euro 1.600,00).
2. Con ricorso depositato in data 30.12.2020, contestava le conclusioni Parte_1 cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) violazione dell'art. 11 e 12 L.R. Lazio n. 12/99 Legge Regionale n. 33/87 art. 3 e 20; violazione eccezione giudicato. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non sussistente in capo all'appellante alcun titolo legittimante il suo subentro nella locazione dell'immobile E.R.P. oggetto del giudizio. L'appellante, in qualità di nipote dell'assegnataria
, convivente con la stessa per almeno due anni, rientrerebbe nella categoria di Persona_1 coloro che, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 L.R. Lazio n. 12/1999, avrebbero diritto a subentrare nell'assegnazione dell'immobile vista la modifica normativa introdotta con la Legge Regionale n. 13/2018, che estende il beneficio del subentro anche ai parenti di secondo grado dell'assegnatario. Quindi, non avrebbe dovuto essere considerato occupante sine titulo Pt_1 dell'immobile sito in Largo Fratelli Lumiere n. 18, scala H, interno 2, avendo lo stesso CP_1 diritto al subentro. Il Giudicante avrebbe trascurato, altresì, erroneamente la richiamata sentenza del Tribunale penale di Roma n. 17710 del 18.11.2015 che assolveva il dal reato di abusiva Pt_1 occupazione dell'alloggio e che, essendo passata in giudicato, avrebbe efficacia di giudicato esterno circa la circostanza di fatto relativa alla non occupazione abusiva dell'immobile;
2.b) diritto del Surace alla sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 1/2020 e DGR n. 429 del 7.7.2020. L'appellante rappresentava di aver inoltrato, in data 19.12.2020, la richiesta di sanatoria per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
2.c) violazione art. 112 c.p.c. L'appellante impugnava la parte motiva della sentenza in cui il Tribunale “riteneva che la pena pecuniaria di cui all'art. 15 L.R. n. 12 /99 fosse legittima esulando tale ipotesi dal principio di specialità previsto dall'art. 9 L. 689/81 in riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 633 c.p. (pag. 9 -10)”. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. atteso che “tale sanzione non solo non è stata mai irrogata ma la legittimità o meno della stessa non era oggetto affatto della materia del contendere” (cfr. pag. 6 ricorso in appello);
2.d) erronea mancata ammissione delle prove. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente non ammesso le prove testimoniali richieste dal nel corso del primo grado di giudizio, Pt_1 ritenute rilevanti al fine del decidere. Concludeva chiedendo di riformare la sentenza impugnata in quanto nulla e illegittima e conseguentemente dichiarare l'illegittimità e annullare decreto di rilascio n. 19799 del 20.2.2018
3 in quanto nullo e illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari a favore dell'appellante, già ammesso al gratuito patrocinio con Delibera n. 7284/2020 allegata al gravame.
3. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di respingere
[...] le domande avversarie, con vittoria del compenso di lite.
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 7.5.2021 la Corte rinviava la causa per la discussione, assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di note, anche al fine di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione. All'udienza del 3.7.2025, parte appellante chiedeva un rinvio in attesa della regolarizzazione della domanda di sanatoria presentata nel 2020. La Corte rinviava la causa per la discussione e la decisione, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per depositare una dichiarazione di persistenza dell'interesse alla decisione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato. L'assenza di un provvedimento di assegnazione dell'immobile de quo a favore del è stata Pt_1 correttamente valorizzata dal Giudice di prime cure, per escludere il subentro dello stesso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, qualificando la vicenda in termini di occupazione sine titulo. In premessa, preme ricordare che l'assegnazione di un appartamento di edilizia residenziale pubblica è un beneficio concesso dalla Pubblica Amministrazione solo al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tassativamente previsti dalla legge. La natura stringente di tale normativa spiega il motivo per cui, in materia, l'atto di assegnazione è titolo di legittimazione esclusivo, essendo sempre richiesto un atto formale dell'Amministrazione attraverso cui contemperare i plurimi interessi in conflitto, nell'esercizio di potere discrezionale, e verificare attentamente il rispetto dei presupposti di legge.
Ne discende che la qualità di assegnatario legittimo presuppone sempre: “a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 12957 del 2023). Invece, non risulta sufficiente la mera convivenza, per quanto risalente nel tempo, con precedenti assegnatari dell'alloggio, circostanza richiamata dal né l'aver spostato la Pt_1 residenza nell'immobile della NN . La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la mera Per_1 coabitazione non possa sanare una situazione di occupazione priva di titolo formale (Cass. Civ., Sez. III, n. 33773 del 19-12-2019). Inoltre, la Suprema Corte, confermando l'esclusione di forme di subentro automatico in materia di edilizia residenziale pubblica, sottolinea la necessità per il Giudice, in applicazione della normativa regionale – in particolare, della legge regionale n. 12 del 1999 – di verificare il rispetto del procedimento prescritto dalla legge regionale n. 12/1999 che richiede il provvedimento formale di assegnazione ovvero un subentro legalmente riconosciuto. In tal senso, la disciplina regionale richiamata individua “i soggetti componenti del
‹nucleo familiare› legittimati attivamente ad esercitare il ‹diritto di subentro nell'assegnazione, senza esaurire in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, in ogni caso, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, ossia di tutti i requisiti prescritti dalla legge regionale citata per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ne consegue che, in assenza della comunicazione di cui al comma 5 del citato art. 12 della legge regionale e, quindi, in difetto di un provvedimento ricognitivo da parte dell'Ente gestore, nessun subentro può prodursi” (Cass. civile, Sez. III., ordinan. n. 16063 del 2023).
4 Quanto alla eventualità della sanatoria, nonostante i rinvii dell'udienza su richiesta dell'appellante, non risulta intervenuto alcuno provvedimento dell'ATER autorizzativo del godimento dell'alloggio ERP da parte del quindi, va esclusa la legittimità del godimento Pt_1 dell'immobile da parte dell'appellante. Giova ribadire che il subentro presuppone due scenari alternativi: a) la partecipazione originaria al nucleo familiare dell'assegnatario, da escludersi in quanto dichiarava di essere sola;
b) la partecipazione al nucleo familiare Persona_1 ampliato dall'assegnatario, eventualità non realizzatasi perché non risultano richieste di ampliamento del nucleo. A fronte di tali opzioni, difatti, è fatto incontestato che non era Pt_1 partecipe del nucleo familiare originariamente assegnatario dell'alloggio, né che lo fosse divenuto in seguito a norma degli artt. 11 e 12 della legge regionale 30 agosto 1999 n. 12. Tale normativa assai stringente stabiliva, nella formulazione applicabile ratione temporis, all'art. 12, comma 5 che “l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione”. Nel caso di specie, non vi è prova che abbia prontamente comunicato la propria permanenza nell'appartamento all'ente gestore Pt_1 dando così avvio all'iter prescritto per subentrare nella titolarità dell'alloggio ERP. Tale omissione è di per sé sufficiente, a giudizio di questa Corte, per escludere il diritto dell'appellante a succedere nell'assegnazione. Alle medesime conclusioni giunge, peraltro, la Suprema Corte secondo cui la legittimità del subentro presuppone che “le persone conviventi con l'assegnatario, componenti il nucleo familiare, siano state regolarmente dichiarate all'ente pubblico gestore al momento dell'assegnazione, ovvero, se entrate, solo successivamente, a comporre ed ampliare l'originario nucleo familiare, siano state “immediatamente” dichiarate all'ente gestore” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 11230 del 2017); ciò al fine di consentire alla pubblica amministrazione il proficuo espletamento di tutte le verifiche e gli accertamenti necessari. Quanto alla sentenza di assoluzione intervenuta, in sede penale, sul reato di occupazione abusiva, la stessa è ininfluente nel presente giudizio. Il Tribunale penale di Roma assolveva dal Pt_1 reato ex art. 633 c.p. perché escludeva la realizzazione dell'occupazione violenta del bene, accertando che, invece, l'imputato si era introdotto nell'alloggio con il consenso della assegnataria, la NN . Diversamente, in sede civile l'occupazione rimane abusiva anche Per_1 se colui che l'ha realizzata lo abbia fatto con il permesso dell'assegnatario, necessitando la sussistenza dei requisiti legali finora esposti. Il quadro fattuale così delineato osta radicalmente alla dichiarazione del diritto al subentro dell'odierna appellante, non potendo l'ampliamento del nucleo familiare discendere in via automatica dal mero rapporto di convivenza ovvero dallo stabilire la residenza nell'alloggio.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti in quelle di valore indeterminabile, senza calcolare la fase istruttoria.
7. Come anticipato, il dispositivo della sentenza impugnata indica erroneamente l'importo di euro 1.6000,00 a titolo di spese processuali poste a carico di anziché quello di Parte_1 euro 1600,00, rispettoso dello scaglione di riferimento. La Corte, pertanto, dispone in dispositivo la correzione dell'errore materiale.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9582/2020 nei confronti dell'
[...] [...]
. Controparte_2
5 Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellata in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dispone la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo della sentenza impugnata, dovendo intendersi l'importo di euro 1600,00 a titolo di spese processuali poste a carico di
[...]
anzichè quello di euro 1.6000,00. Parte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 20.11.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
AN GA
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
6
Sezione VIII civile
R.G. 7114/2020
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 09:45
Presidente Dott. AN GA Consigliere Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FIUMARA ANGELO Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VIARENGO MONICA Presente
La Corte, ritenuto che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: AN GA Presidente Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 20.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 7114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente 1 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Piazza Re di Roma n. 21, presso lo studio dell'Avv. Angelo Fiumara che lo rappresenta e CP_1 difende in forza di procura in atti appellante E Controparte_2
(C.F. ), in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Viarengo ed elettivamente domiciliata in Via CP_1
Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9582/2020 – alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, occupazione sine titulo
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 28.3.2018, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica prot. n. 19799 del 20.2.2018, con il quale il Direttore Generale dell' Controparte_2
del Comune di Roma (per brevità di disponeva il rilascio dell'alloggio
[...] CP_1 CP_1 sito in Quartiere Valmelaina, Largo Fratelli Lumiere n. 18, scala H, interno 2, codice CP_1 immobile , in quanto occupato sine titulo e intimava al ricorrente di rilasciare libero P.IVA_2
e vuoto di cose e persone, anche interposte, l'alloggio indicato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto, effettuata in data 27.2.2018. In particolare, deduceva di essere discendente in linea diretta dell'assegnataria dell'immobile “in quanto figlio della figlia Persona_1 della stessa ” e di aver stabilmente abitato con la NN ininterrottamente dal Controparte_3
1997, prestando assistenza materiale e morale e provvedendo ai bisogni della stessa. Il decreto opposto, pertanto, sarebbe stato emesso in violazione degli artt. 11-12 della L.R. n. 12/1999 perché in quanto discendente dell'assegnataria e convivente stabilmente con lo stessa per Pt_1 almeno due anni, non avrebbe potuto essere considerato occupante abusivo vantando il diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile de quo. Concludeva chiedendo, previa sospensione del decreto di rilascio n. 19799 del 20.2.2018, di dichiararne l'illegittimità e annullarlo, con vittoria di spese, competenze e onorari. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
(per brevità di , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza
[...] CP_1 CP_1 di annullamento del decreto di rilascio perché concernente l'annullamento di un provvedimento amministrativo. Contestava, altresì, l'ammissibilità della domanda di sospensione del decreto opposto avanzata da controparte. Nel merito, rappresentava che l'immobile oggetto di causa, destinato all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, era stato assegnato a Per_1
, la quale aveva dichiarato di essere unica componente del nucleo familiare e, in seguito,
[...] non aveva mai presentato richiesta di ampliamento del nucleo familiare. A seguito del decesso di avvenuto in data 23.8.2011, trasferiva la residenza Persona_1 Parte_1 nell'immobile de quo in modo del tutto abusivo, non avendo mai fatto parte del nucleo familiare della legittima assegnataria. Concludeva chiedendo di rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata, con vittoria di spese, compensi e oneri riflessi.
2 Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9582/2020, affermata preliminarmente la propria giurisdizione, rilevava che l'opponente non vantava alcun titolo legittimante il suo subentro nella locazione dell'immobile E.R.P. oggetto di causa (“La normativa … consente … il subentro nell'assegnazione dell'immobile ai soli componenti originari del nucleo familiare o a quelli risultanti dall'ampliamento del nucleo familiare, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12. Requisiti e presupposti del tutto assenti nel caso di specie, atteso che non vi è prova documentale dell'essere mai stato richiesto e autorizzato l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnataria deceduta , nucleo che, come risulta dal contratto del 19.3.2009, … era Persona_1 composto dalla sola assegnataria, deceduta il 23.8.2011 senza aver mai aver in precedenza chiesto di veder accettato dall' l'ampliamento del suo nucleo familiare, per inserirvi CP_1
l'odierno opponente , cfr. pagg.
7-8 sentenza di primo grado); a tal riguardo, sottolineava Pt_1 come “il solo dato del rapporto parentela e della coabitazione cui il ricorrente fa riferimento non sono in nessun caso in sé sufficienti a fondare il diritto al subentro previsto dalla normativa regionale”, rigettando l'opposizione. Condannava al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio in favore dell' liquidate in euro 1.600,00, oltre CP_2 CP_2 oneri accessori come per legge (nel dispositivo per mero errore materiale era riportato l'importo
1.6000,00 anziché quello corretto di euro 1.600,00).
2. Con ricorso depositato in data 30.12.2020, contestava le conclusioni Parte_1 cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) violazione dell'art. 11 e 12 L.R. Lazio n. 12/99 Legge Regionale n. 33/87 art. 3 e 20; violazione eccezione giudicato. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non sussistente in capo all'appellante alcun titolo legittimante il suo subentro nella locazione dell'immobile E.R.P. oggetto del giudizio. L'appellante, in qualità di nipote dell'assegnataria
, convivente con la stessa per almeno due anni, rientrerebbe nella categoria di Persona_1 coloro che, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 L.R. Lazio n. 12/1999, avrebbero diritto a subentrare nell'assegnazione dell'immobile vista la modifica normativa introdotta con la Legge Regionale n. 13/2018, che estende il beneficio del subentro anche ai parenti di secondo grado dell'assegnatario. Quindi, non avrebbe dovuto essere considerato occupante sine titulo Pt_1 dell'immobile sito in Largo Fratelli Lumiere n. 18, scala H, interno 2, avendo lo stesso CP_1 diritto al subentro. Il Giudicante avrebbe trascurato, altresì, erroneamente la richiamata sentenza del Tribunale penale di Roma n. 17710 del 18.11.2015 che assolveva il dal reato di abusiva Pt_1 occupazione dell'alloggio e che, essendo passata in giudicato, avrebbe efficacia di giudicato esterno circa la circostanza di fatto relativa alla non occupazione abusiva dell'immobile;
2.b) diritto del Surace alla sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 1/2020 e DGR n. 429 del 7.7.2020. L'appellante rappresentava di aver inoltrato, in data 19.12.2020, la richiesta di sanatoria per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
2.c) violazione art. 112 c.p.c. L'appellante impugnava la parte motiva della sentenza in cui il Tribunale “riteneva che la pena pecuniaria di cui all'art. 15 L.R. n. 12 /99 fosse legittima esulando tale ipotesi dal principio di specialità previsto dall'art. 9 L. 689/81 in riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 633 c.p. (pag. 9 -10)”. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. atteso che “tale sanzione non solo non è stata mai irrogata ma la legittimità o meno della stessa non era oggetto affatto della materia del contendere” (cfr. pag. 6 ricorso in appello);
2.d) erronea mancata ammissione delle prove. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente non ammesso le prove testimoniali richieste dal nel corso del primo grado di giudizio, Pt_1 ritenute rilevanti al fine del decidere. Concludeva chiedendo di riformare la sentenza impugnata in quanto nulla e illegittima e conseguentemente dichiarare l'illegittimità e annullare decreto di rilascio n. 19799 del 20.2.2018
3 in quanto nullo e illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari a favore dell'appellante, già ammesso al gratuito patrocinio con Delibera n. 7284/2020 allegata al gravame.
3. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di respingere
[...] le domande avversarie, con vittoria del compenso di lite.
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 7.5.2021 la Corte rinviava la causa per la discussione, assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di note, anche al fine di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione. All'udienza del 3.7.2025, parte appellante chiedeva un rinvio in attesa della regolarizzazione della domanda di sanatoria presentata nel 2020. La Corte rinviava la causa per la discussione e la decisione, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per depositare una dichiarazione di persistenza dell'interesse alla decisione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato. L'assenza di un provvedimento di assegnazione dell'immobile de quo a favore del è stata Pt_1 correttamente valorizzata dal Giudice di prime cure, per escludere il subentro dello stesso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, qualificando la vicenda in termini di occupazione sine titulo. In premessa, preme ricordare che l'assegnazione di un appartamento di edilizia residenziale pubblica è un beneficio concesso dalla Pubblica Amministrazione solo al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tassativamente previsti dalla legge. La natura stringente di tale normativa spiega il motivo per cui, in materia, l'atto di assegnazione è titolo di legittimazione esclusivo, essendo sempre richiesto un atto formale dell'Amministrazione attraverso cui contemperare i plurimi interessi in conflitto, nell'esercizio di potere discrezionale, e verificare attentamente il rispetto dei presupposti di legge.
Ne discende che la qualità di assegnatario legittimo presuppone sempre: “a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 12957 del 2023). Invece, non risulta sufficiente la mera convivenza, per quanto risalente nel tempo, con precedenti assegnatari dell'alloggio, circostanza richiamata dal né l'aver spostato la Pt_1 residenza nell'immobile della NN . La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la mera Per_1 coabitazione non possa sanare una situazione di occupazione priva di titolo formale (Cass. Civ., Sez. III, n. 33773 del 19-12-2019). Inoltre, la Suprema Corte, confermando l'esclusione di forme di subentro automatico in materia di edilizia residenziale pubblica, sottolinea la necessità per il Giudice, in applicazione della normativa regionale – in particolare, della legge regionale n. 12 del 1999 – di verificare il rispetto del procedimento prescritto dalla legge regionale n. 12/1999 che richiede il provvedimento formale di assegnazione ovvero un subentro legalmente riconosciuto. In tal senso, la disciplina regionale richiamata individua “i soggetti componenti del
‹nucleo familiare› legittimati attivamente ad esercitare il ‹diritto di subentro nell'assegnazione, senza esaurire in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, in ogni caso, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, ossia di tutti i requisiti prescritti dalla legge regionale citata per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ne consegue che, in assenza della comunicazione di cui al comma 5 del citato art. 12 della legge regionale e, quindi, in difetto di un provvedimento ricognitivo da parte dell'Ente gestore, nessun subentro può prodursi” (Cass. civile, Sez. III., ordinan. n. 16063 del 2023).
4 Quanto alla eventualità della sanatoria, nonostante i rinvii dell'udienza su richiesta dell'appellante, non risulta intervenuto alcuno provvedimento dell'ATER autorizzativo del godimento dell'alloggio ERP da parte del quindi, va esclusa la legittimità del godimento Pt_1 dell'immobile da parte dell'appellante. Giova ribadire che il subentro presuppone due scenari alternativi: a) la partecipazione originaria al nucleo familiare dell'assegnatario, da escludersi in quanto dichiarava di essere sola;
b) la partecipazione al nucleo familiare Persona_1 ampliato dall'assegnatario, eventualità non realizzatasi perché non risultano richieste di ampliamento del nucleo. A fronte di tali opzioni, difatti, è fatto incontestato che non era Pt_1 partecipe del nucleo familiare originariamente assegnatario dell'alloggio, né che lo fosse divenuto in seguito a norma degli artt. 11 e 12 della legge regionale 30 agosto 1999 n. 12. Tale normativa assai stringente stabiliva, nella formulazione applicabile ratione temporis, all'art. 12, comma 5 che “l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione”. Nel caso di specie, non vi è prova che abbia prontamente comunicato la propria permanenza nell'appartamento all'ente gestore Pt_1 dando così avvio all'iter prescritto per subentrare nella titolarità dell'alloggio ERP. Tale omissione è di per sé sufficiente, a giudizio di questa Corte, per escludere il diritto dell'appellante a succedere nell'assegnazione. Alle medesime conclusioni giunge, peraltro, la Suprema Corte secondo cui la legittimità del subentro presuppone che “le persone conviventi con l'assegnatario, componenti il nucleo familiare, siano state regolarmente dichiarate all'ente pubblico gestore al momento dell'assegnazione, ovvero, se entrate, solo successivamente, a comporre ed ampliare l'originario nucleo familiare, siano state “immediatamente” dichiarate all'ente gestore” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 11230 del 2017); ciò al fine di consentire alla pubblica amministrazione il proficuo espletamento di tutte le verifiche e gli accertamenti necessari. Quanto alla sentenza di assoluzione intervenuta, in sede penale, sul reato di occupazione abusiva, la stessa è ininfluente nel presente giudizio. Il Tribunale penale di Roma assolveva dal Pt_1 reato ex art. 633 c.p. perché escludeva la realizzazione dell'occupazione violenta del bene, accertando che, invece, l'imputato si era introdotto nell'alloggio con il consenso della assegnataria, la NN . Diversamente, in sede civile l'occupazione rimane abusiva anche Per_1 se colui che l'ha realizzata lo abbia fatto con il permesso dell'assegnatario, necessitando la sussistenza dei requisiti legali finora esposti. Il quadro fattuale così delineato osta radicalmente alla dichiarazione del diritto al subentro dell'odierna appellante, non potendo l'ampliamento del nucleo familiare discendere in via automatica dal mero rapporto di convivenza ovvero dallo stabilire la residenza nell'alloggio.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti in quelle di valore indeterminabile, senza calcolare la fase istruttoria.
7. Come anticipato, il dispositivo della sentenza impugnata indica erroneamente l'importo di euro 1.6000,00 a titolo di spese processuali poste a carico di anziché quello di Parte_1 euro 1600,00, rispettoso dello scaglione di riferimento. La Corte, pertanto, dispone in dispositivo la correzione dell'errore materiale.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9582/2020 nei confronti dell'
[...] [...]
. Controparte_2
5 Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellata in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dispone la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo della sentenza impugnata, dovendo intendersi l'importo di euro 1600,00 a titolo di spese processuali poste a carico di
[...]
anzichè quello di euro 1.6000,00. Parte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 20.11.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
AN GA
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
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