Sentenza 25 giugno 2013
Massime • 2
Nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810.
Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, deve ritenersi che l'intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l'esplicito riconoscimento del diritto altrui e l'esclusione dell'intenzione di possedere per conto e in nome proprio.
Commentari • 5
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Riferimenti normativi: articoli 1803, 1809 e 1810 c.c. – comodato precario – recesso ad nutum – conferma l'orientamento giurisprudenziale precedente La vicenda I proprietari agivano in giudizio per richiedere il rilascio di alcuni beni immobili all'interno dei quali veniva esercitata un'attività commerciale. Sia il Giudice di primo grado che la Corte d'Appello di Palermo rigettavano la domanda. Alla base di entrambe le sentenze, i Giudici di merito ritenevano di essere in presenza di un contratto di comodato. Al riguardo, entrambi i Giudici di merito rilevavano che la semplice concessione degli immobili per soddisfare esigenze commerciali della convenuta fosse di per sé sufficiente a …
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Corte di cassazione civile sez. III, 18 novembre 2014, N° 24468. Massima. “La circostanza che nell'immobile dato in comodato sia svolta un'attività commerciale non basta per ritenere quel comodato soggetto ad un termine implicito, ai sensi dell'art. 1810 c.c., e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la restituzione dell'immobile sino a che non cessi l'attività in esso svolta”. La questione. Il sig. CG concesse un immobile in comodato alla Sig.ra TP (sua moglie) per consentirle lo svolgimento dell'attività di estetista. Successivamente i due si separarono e cessarono di vivere insieme. Il Sig. CG chiese la restituzione dell'immobile ma la TP si rifiutò continuamente. Il CG …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2013, n. 15877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15877 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25106/2007 proposto da:
S.A.B. ALBERGHI DI BAVENO S.P.A. 01205250036, in persona del legale rappresentante Dott. ZA IM, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 8 6, presso lo studio dell'avvocato MARTIRE Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCHIONI GIANCARLO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA EP;
- intimata -
sul ricorso 28293/2007 proposto da:
ZA EP [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 52, presso lo studio dell'avvocato MANCINI CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIACCIA FRANCESCO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.A.B. ALBERGHI DI BAVENO S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 178/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/06/2007, R.G.N. 1305/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito l'Avvocato ROBERTO MARTIRE;
udito l'Avvocato ANDREA FLORITA per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata CC EP conveniva in giudizio la Spa Alberghi di Baveno per sentir dichiarare costituite due servitù di passo pedonale e carraio, in favore di una sua proprietà ed a carico di una proprietà della convenuta, nonché per sentir condannare la stessa società all'immediato rilascio di una sua unità immobiliare, concessale a titolo di comodato gratuito, per porvi a dimora i macchinari necessari per il funzionamento della piscina dell'Hotel Bristol di Fresa. In esito al giudizio, in cui si costituiva la convenuta contestando la fondatezza delle domande ed era disposta la separazione della causa riguardanti le servitù da quella riguardante il comodato, il Tribunale adito condannava la società convenuta al rilascio della porzione di seminterrato entro un anno dalla lettura del dispositivo. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l'appellata resistendo al gravame, la Corte di Appello di Torino con sentenza depositata in data 20-25.6.2007 rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alle spese. Avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso principale articolato in tre motivi la soccombente società e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, la CC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale condizionato sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all'esame del ricorso principale, va rilevato che, con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158, 1164, 1803 e 1810 c.c., nonché l'insufficiente motivazione, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha escluso l'esistenza di un possesso ad usucapionem, in suo favore, osservando che l'intenzione di regolarizzare il titolo per l'occupazione attraverso la stipula del contratto di comodato escluderebbe l'animus possidendi in contrasto con il diritto del proprietario.
La Corte avrebbe dovuto invece considerare che la disponibilità a valutare ipotesi bonarie di regolamentazione dell'uso di un bene non è incompatibile con l'esercizio di un possesso utile all'usucapione e avrebbe dovuto ritenere inesistente qualsivoglia contratto orale di comodato tra le parti in causa.
Inoltre - ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158, 1164 e 2697 c.c., nonché per motivazione erronea e contraddittoria - la Corte avrebbe sbagliato quando ha rigettato il motivo d'appello, con cui essa si era doluta del mancato accoglimento delle istanze istruttorie avanzate in primo grado, trascurando che, in presenza di occupazione ultraventennale di un immobile, competeva alla CC provare l'assenza dell'animus possidenti uti domina.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono infondati. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, come accade in tema di comodato, per integrare il possesso utile "ad usucapionem" occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso "uti dominus", corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. n. 24222/09, n. 5854/06). E ciò, in quanto la presunzione di possesso, utile ad usucapionem, non opera quando l'iniziale relazione materiale con la cosa consegua non già ad un atto volontario di apprensione ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore poiché il potere di fatto sulla cosa, nella seconda ipotersi, non corrisponde al contenuto di un diritto reale.
Inoltre, nel caso di specie, dalla lettura di una corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. missiva 29.5.2004), risultava evidente - così, in estrema sintesi l'iter motivazionale della Corte di merito - che la situazione di fatto integrasse un comodato concluso oralmente tant'è che in una deliberazione assunta all'unanimità il 27 maggio 2004 il Consiglio di Amministrazione della società Alberghi di Baveno dava mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di contattare la proprietaria del bene ai fini della regolarizzazione del titolo per l'occupazione della porzione di fabbricato di proprietà della CC predisponendo una bozza di contratto di comodato.
E non appare seriamente dubitabile che l'intenzione di stipulare per iscritto un contratto di comodato con la proprietaria del bene era incompatibile con la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, nella misura in cui conteneva ad un tempo l'esplicito riconoscimento del diritto altrui ed escludeva l'intenzione di possedere per conto ed in nome proprio in danno della CC.
Ne derivava che la relazione materiale tra la S.A.B. ed il bene si esauriva in un mero rapporto di detenzione, sia pure nell'interesse proprio, con la ulteriore conseguenza che competeva alla originaria detentrice allegare e provare atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidenti. Ed è appena il caso di aggiungere che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. 2392/09). Resta da esaminare l'ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1803, 1809 e 1219 c.c., secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla SAB trascurando che il contratto concluso oralmente, secondo la stessa prospettazione della CC, doveva durare "sino a che non fosse stata trovata altra sistemazione" per cui la proprietaria non poteva chiedere la restituzione del bene sino a che la SAB si fosse servita del bene per tale uso.
La doglianza è infondata. Ed invero, premesso che, come ha rilevato la Corte di merito, la società ricorrente non ha fornito la prova del proprio assunto, giova aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine finale del comodato in tanto può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, in quanto tale uso abbia in sè connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, in mancanza cioè di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilire la durata, analogamente a quanto è avvenuto nella vicenda in esame, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile si configura come indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine finale, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la concessione deve intendersi a tempo parimenti indeterminato e cioè a titolo precario, onde la revocabilità "ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. (sul punto v. Sez. Un. 3168/2011, Cass. n. 5907/2011, Cass. n. 9775/2007).
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Tale decisione comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla contro ricorrente.
Al rigetto del ricorso principale segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013