Art. 2. 1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le modalita' di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono esere adottati con decreti interministeriali, fema restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono esere adottati con decreti interministeriali, fema restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".