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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2851 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] CP_1 C.F._1
GRAPPA (VI) il 27/01/1970
e
C.F. nata a Controparte_2 C.F._2
MO (PD) il 20/03/1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
CR IN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 26.06.1994 a Carmignano
di NT (VI) - Atto n. 10 parte II, serie A anno 1994 – Comune di Carmignano
di NT (VI), tra la signora e;
Controparte_2 CP_1
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmignano di NT
di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. Dare atto degli accordi assunti dalle parti omologando le seguenti
CONDIZIONI
3. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO FIGLIA: Il sig. , a titolo CP_1
di concorso per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente, verserà alla sig.ra CP_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario nel
[...]
conto corrente noto alle parti, la somma mensile di euro 700,00= (euro settecento/00), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT-FOI a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio, oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie anticipate dalla madre per conto della figlia, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4. CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in Tezze Sul NT, Via
Remondina n. 23, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà di CP_1
2 proprietà esclusiva e nella disponibilità esclusiva dello stesso, tenuto conto che la sig.ra si è trasferita altrove con i figli;
CP_2
5. Darsi atto che i coniugi hanno già integralmente regolato ogni altro aspetto patrimoniale, ed hanno già suddiviso i beni comuni, e quindi non hanno più
nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa (fatto salvo il contributo di mantenimento della figlia ed il rimborso pro quota Per_1
delle spese straordinarie per la figlia);
6. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
7. Le spese e competenze legali verranno sostenute al 50% tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IG
DI BR (PD) in data 26/06/1994.
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza del 09/01/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_2
per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, Per_1
la somma mensile di euro 700,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere
4 quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in IG DI BR (PD)
[...] Controparte_2
il 26/06/1994 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG DI BR
(PD) al n. 10, parte II, serie A, anno 1994;
c) nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2851 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] CP_1 C.F._1
GRAPPA (VI) il 27/01/1970
e
C.F. nata a Controparte_2 C.F._2
MO (PD) il 20/03/1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
CR IN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 26.06.1994 a Carmignano
di NT (VI) - Atto n. 10 parte II, serie A anno 1994 – Comune di Carmignano
di NT (VI), tra la signora e;
Controparte_2 CP_1
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmignano di NT
di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. Dare atto degli accordi assunti dalle parti omologando le seguenti
CONDIZIONI
3. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO FIGLIA: Il sig. , a titolo CP_1
di concorso per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente, verserà alla sig.ra CP_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario nel
[...]
conto corrente noto alle parti, la somma mensile di euro 700,00= (euro settecento/00), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT-FOI a partire dall'anno successivo alla sentenza di divorzio, oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie anticipate dalla madre per conto della figlia, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4. CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in Tezze Sul NT, Via
Remondina n. 23, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà di CP_1
2 proprietà esclusiva e nella disponibilità esclusiva dello stesso, tenuto conto che la sig.ra si è trasferita altrove con i figli;
CP_2
5. Darsi atto che i coniugi hanno già integralmente regolato ogni altro aspetto patrimoniale, ed hanno già suddiviso i beni comuni, e quindi non hanno più
nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa (fatto salvo il contributo di mantenimento della figlia ed il rimborso pro quota Per_1
delle spese straordinarie per la figlia);
6. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
7. Le spese e competenze legali verranno sostenute al 50% tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IG
DI BR (PD) in data 26/06/1994.
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza del 09/01/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_2
per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, Per_1
la somma mensile di euro 700,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere
4 quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in IG DI BR (PD)
[...] Controparte_2
il 26/06/1994 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG DI BR
(PD) al n. 10, parte II, serie A, anno 1994;
c) nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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