Articolo 249 della Legge di guerra
Articolo 248Articolo 250
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30 settembre 1938
Art. 249.

(Merci a bordo di aeromobili civili nemici all'inizio della guerra).

Le merci nemiche a bordo degli aeromobili indicati negli articoli 242 e 243 possono, a cura dell'autorita' aeronautica, essere sequestrate, oppure requisite contro compenso, indipendentemente dal trattamento fatto all'aeromobile.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938