Sentenza 23 agosto 2023
Massime • 1
Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta.
Commentario • 1
- 1. ereditàhttps://www.osservatoriofamiglia.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2023, n. 25123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25123 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 25123 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MA Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 23/08/2023 Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 2- LA NZ NI, OL NC e OL EL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. DE CRISTOFARO n. 40, presso lo studio dell’avv. VALENTINA BARTOLETTI, rappresentati e difesi dagli avv.ti NI LA NZ, FA CH e AN IO - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro IN MA e LA NZ MA SA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CESI n. 72, presso lo studio dell’avv. ACHILLE BUONAFEDE, che le rappresenta e difende in unione di delega con gli avv.ti ELE ES e RL ND - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso le sentenze della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, n. 580/2014, depositata il 04/04/2014, e n. 159/2018, depositata il 22/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA viste le conclusioni del P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SA DE RENZIS, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato MA AN NI e IA, figli di primo letto di MA AN Giacomo, evocavano in giudizio AL AR e MA AN AR UI, rispettivamente seconda moglie e figlia di secondo letto del defunto, innanzi il Tribunale di Ravenna, spiegando domande relative all’interpretazione del testamento relitto dal de cuius, alla determinazione delle quote spettanti a Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 3- ciascun coerede e all’attribuzione a questi ultimi dei vari cespiti compresi nell’asse ereditario. Con sentenza n. 202/1983 il Tribunale attribuiva agli attori, figli nati in costanza del primo matrimonio, la quota dei 2/12 dell’asse ereditario;
alla figlia AR UI, nata dalla seconda moglie del defunto, la quota dei 5/12; ed i restanti 3/12 alla seconda moglie, AL AR, pretermessa nel testamento relitto dal de cuius. Gli attori in prime cure interponevano gravame avverso la decisione di prime cure e la causa, dopo alcune vicende processuali, veniva decisa con sentenza n. 757/1991 della Corte di Appello di Firenze, passata in giudicato, la quale attribuiva i diritti sull’asse ereditario a MA AN NI e IA, nonché a AL AR, in misura dei 3/12 per ciascuno. Con successiva sentenza parziale n. 804/2001 la Corte di Appello di Bologna, investita del giudizio di secondo grado avente ad oggetto la divisione del compendio ereditario relitto dal de cuius, formava le quote e le attribuiva ai condividenti, escludendo tuttavia dalla divisione le quote della Azienda Agricola MA AN S.r.l., le cui quote di partecipazione al capitale sociale erano state cedute in corso di causa dagli originari attori, MA AN NI e IA –indicati come proprietari delle stesse nel libro soci– a Dal Re Eligio. Detta sentenza veniva cassata da questa Corte con sentenza n. 6161/2006, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze. Quest’ultima, con sentenza parziale n. 580/2014, preso atto che nelle more del giudizio l’ EN Agricola MA AN S.r.l., poi divenuta Azienda Agricola Dal Re S.r.l., era stata cancellata dal registro imprese con attribuzione ai soci dei vari cespiti compresi nel patrimonio sociale, dichiarava che detti Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 4- cespiti erano compresi nell’asse ereditario, in sostituzione delle quote di partecipazione al capitale sociale della disciolta società, e rigettava la domanda di rendiconto sulla gestione della azienda agricola proposta dalla parte appellante. Con successiva sentenza definitiva n. 159/2018, la Corte distrettuale scioglieva la comunione ereditaria, dividendo tra i coeredi il compendio ereditario. Propongono ricorso per la cassazione, tanto della sentenza non definitiva che di quella definitiva, Dal Re Perla, Dal Re AT e NI AT, rispettivamente eredi di Dal Re Eligio, titolare delle quote di partecipazione al capitale sociale della disciolta S.r.l., e di NI IO, già liquidatore della società cancellata, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso MA AN NI, IA FR e IA CH, gli ultimi due figli ed eredi di MA AN IA, spiegando ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Resistono con altro controricorso AL AR e MA AN AR UI, spiegando a loro volta ricorso incidentale affidato a dieci motivi. In prossimità dell’udienza, con memoria del 10.4.2023 si è costituito per i controricorrenti MA AN NI, IA FR e IA CH, in unione con gli avvocati già designati in controricorso, anche l’avv. Angelo Riccio. Sono state, inoltre, depositate memorie da entrambe le parti controricorrenti e ricorrenti incidentali, ed il P.G. ha depositato istanza per la discussione orale del ricorso, concludendo poi, in udienza, per il rigetto sia del ricorso principale che di quelli incidentali. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 5- Con il primo motivo, le ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2476 e 2497 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe, con la sentenza non definitiva n. 580/2014, erroneamente ricompreso nell’asse ereditario i beni già di proprietà della Azienda Agricola MA AN Srl, poi divenuta Azienda Agricola Dal Re Srl, nonostante quest’ultima fosse stata liquidata e cancellate dal registro imprese in corso di causa, con attribuzione ai soci dei beni costituenti il patrimonio aziendale. Ad avviso dei ricorrenti principali, il bene che sia stato conferito al patrimonio di una società è definitivamente uscito dal patrimonio del conferente e vi può rientrare solo per effetto dell’invalidazione del conferimento. Di conseguenza, MA AN NI e IA avrebbero potuto soltanto esperire azioni di carattere personale nei confronti delle venditrici e dell’acquirente (oggi, dei suoi eredi) delle quote sociali, ma non già conseguire un effetto recuperatorio dei beni costituenti il patrimonio della società. La censura è inammissibile. Questa Corte di Cassazione, investita dell’autonoma impugnazione della sentenza non definitiva n. 580/2014 con diverso ricorso proposto dalle medesime odierne ricorrenti, distinto dal numero di ruolo generale 29484/2014, ha rigettato l’impugnazione con ordinanza di questa medesima sezione, n. 4831/2019, depositata il 19.2.2019. Per effetto del giudicato derivante dalla suindicata pronunzia, è precluso il riesame, in questa sede, delle doglianze concernenti la prima delle due sentenze impugnate con il presente, ulteriore, ricorso. Con il secondo motivo, le ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 6- avrebbe erroneamente posto a carico della parte appellante le spese del giudizio di secondo grado, senza indagare quali iniziative fossero state assunte nell’interesse della massa e quali no, e senza valutare l’esito di dette iniziative. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha infatti compensato le spese tra i vari gruppi di coeredi, ravvisando una loro reciproca soccombenza in relazione alle diverse questioni trattate nel corso del giudizio;
ha posto a carico dei condividenti, in parti uguali, le spese del procedimento divisionale, incluse quelle di C.T.U.; ed ha, infine, condannato le odierne ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio di rinvio, in conseguenza della loro resistenza alla domanda finalizzata alla ricomprensione, nell’asse ereditario, anche dei beni conferiti all’azienda agricola estinta poi in corso di causa. Il governo delle spese, relativamente alla posizione delle odierne ricorrenti, è dunque stato eseguito in applicazione del principio generale della soccombenza. Sul punto, va ribadito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 7- massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 04/08/2017, Rv. 645187; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 11/01/2008, Rv. 601214). Il ricorso principale va, di conseguenza, dichiarato inammissibile. Passando all’esame del ricorso incidentale proposto da MA AN NI, IA FR e IA CH, con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., perché la sentenza definitiva, n. 159/2018, avrebbe contravvenuto al dictum di quella parziale, n. 580/2014, che aveva affermato che il valore dei terreni agricoli e dei beni caduti in successione doveva essere individuato con riferimento alla data di apertura della successione. Ad avviso dei ricorrenti incidentali, siccome la sentenza n. 580/2014 sarebbe stata impugnata nel 2014 soltanto dalle Dal Re, con ricorso n. 29484/2014, sull’unico punto relativo alla ricomprensione nell’asse ereditario dei terreni conferiti dal de cuius all’azienda Agricola, le restanti statuizioni della predetta sentenza di merito sarebbero passate in giudicato, ivi inclusa quella relativa all’individuazione dei valori dei beni relitti con riferimento alla data di apertura della successione. La censura è infondata. Nella sentenza definitiva, n. 159/2018, la Corte non ha preso a riferimento, per la determinazione del valore dei beni relitti, una data diversa da quella di apertura della successione, ma ha semplicemente attualizzato i valori al febbraio 2018 (cfr. pag. 28 della sentenza appena richiamata), in tal modo facendo corretta applicazione dell’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 8- dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del relictum va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta (V. 1913/80, mass n.405535; (V. 3173/79, mass n. 399545; (V. 4738/77, mass n.388351)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982, Rv. 418023; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987, Rv. 451625; Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 20/08/1998, Rv. 518215). L’adeguamento può essere disposto dal giudice anche d’ufficio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 17/04/2001, Rv. 545959 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 04/05/2005, Rv. 582642) e tanto la stima del bene, che la scelta del criterio da adottare per condurla, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che è tenuto soltanto a motivare la propria decisione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 15/05/2002, Rv. 554419). Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali MA AN NI, IA FR e IA CH lamentano la violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’interesse dei riassumenti a sollevare la questione del criterio di determinazione del valore dei cespiti da dividere. La censura è inammissibile per difetto di interesse e di specificità. Va premesso che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Appello, in linea teorica l’interesse degli odierni Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 9- appellanti incidentali a sollevare la questione dell’individuazione del criterio di valutazione dei beni compresi nella massa ereditaria sussiste, posto che la valutazione dei singoli cespiti impatta sul valore dell’asse e sui conguagli in natura: tanto maggiore, infatti, è il valore attribuito a ciascuno dei beni compresi nella massa divisionale, tanto minore è il numero degli stessi che occorre per formare la quota di conguaglio. Tuttavia, nel caso di specie, la valutazione dei beni è stata fatta con riferimento al loro valore al momento di apertura della successione, ma con attualizzazione (vedi primo motivo). Non si configura, dunque, in concreto, alcun pregiudizio per gli odierni controricorrenti, che –comunque– non viene neppure specificato nel motivo in esame. La censura proposta con quest’ultimo, infatti, è formulata in termini generici, senza alcun riferimento pratico al detrimento economico effettivamente prodottosi. Da ciò discende l’inammissibilità del motivo, sia per difetto di interesse concreto, che per difetto di specificità, in assenza della deduzione di uno specifico pregiudizio. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali MA AN NI, IA FR e IA CH si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 724 e 725 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe determinato il rendimento della villa MA (utilizzata dalla AL per eventi e matrimoni) pari ad € 700.000, con operazione apodittica e senza tener conto del maggior valore risultante dal calcolo ipotizzato dai ricorrenti incidentali, né ammettere l’ulteriore perizia che questi, sul punto, avevano richiesto. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha condiviso il ragionamento condotto dal consigliere istruttore, che aveva (come viene indicato anche nel ricorso: cfr. pag. 20) determinato il valore di sfruttamento Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 10- della villa in € 700.000. Ha poi aggiunto che non è possibile sommare l’indennità da occupazione, a fini abitativi, e l’indennità da sfruttamento commerciale, del medesimo immobile (la villa), richiamando sul punto Cass. 5504/2012 (cfr. pag. 18 della sentenza). Ha poi dato atto delle risultanze della CTU e richiamato integralmente l’ordinanza con la quale il Consigliere istruttore era pervenuto alla determinazione del valore di € 700.000 (cfr. pagg. da 20 a 22 della sentenza). Infine, ha dato atto delle osservazioni degli odierni ricorrenti incidentali, i quali avevano proposto una indennità maggiore, pari ad € 2.543.904, ed ha ritenuto tale quantificazione non attendibile, e comunque non utilizzabile in quanto contenuta in un documento formatosi al di fuori del contraddittorio peritale (cfr. pag. 24 della sentenza). All’esito di questa complessiva disamina, la Corte di Appello ha fatto proprie le argomentazioni utilizzate dal Consigliere istruttore e dunque ha confermato il valore di € 700.000 dal predetto individuate (cfr. sempre pag. 24 della sentenza). Trattasi di valutazione di merito, alla quale i ricorrenti incidentali contrappongono una diversa lettura del fatto e delle risultanze istruttorie, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 11- di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il quarto motivo, i ricorrenti incidentali MA AN NI, IA FR e IA CH lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., nel testo anteriore alla novella del 1990, perché la Corte di Appello non avrebbe accolto la richiesta di prova orale e di ammissione di nuova C.T.U. sul valore da attribuire alla villa che era stata articolata dagli odierni ricorrenti incidentali, non già sulla scorta di valutazioni di irrilevanza o superfluità, bensì sulla base di una erronea applicazione del principio della durata ragionevole del processo. Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 12- La censura è inammissibile, quanto alla prova orale, perché i ricorrenti non riproducono i capitoli dei quali lamentano la mancata ammissione. Mentre, quanto alla C.T.U., valgono le considerazioni già espresse in relazione allo scrutinio del precedente motivo: la valutazione circa l’opportunità di ammettere, o meno, una istanza istruttoria, e sulla rilevanza della prova, appartiene al giudice di merito, il quale non è tenuto, nella motivazione complessiva della propria decisione, a dar conto di tutte le richieste delle parti, ma soltanto ad illustrare in modo adeguato e coerente le ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenere rigettate tutte le istanze e le domande non compatibili con il dictum finale della sentenza. Con il quinto motivo, i ricorrenti incidentali MA AN NI, IA FR e IA CH lamentano ancora la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese di lite tra tutti i coeredi, ravvisando una soccombenza reciproca. Ad avviso dei ricorrenti incidentali, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare che nessuna delle domande formulate dagli altri coeredi era stata accolta, né con la sentenza non definitiva, n. 580/2014, né con quella definitiva, n. 159/2018. La censura è infondata. Il fatto che nessuna delle domande proposte dagli altri coeredi sia stata accolta non è di per sé rilevante in relazione al governo delle spese del giudizio, poiché anche talune delle domande proposte dagli odierni ricorrenti incidentali (prima tra tutte, quella di riconoscimento di un maggior valore per l’uso della villa, alla quale si riferiscono i motivi da 1 a 4 compresi, proposti anche con il ricorso incidentale in esame) non sono state accolte. Pertanto, la Corte di Appello non ha errato nel Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 13- ravvisare la soccombenza reciproca tra i vari gruppi di coeredi. Né è possibile sindacare, in sede di legittimità, la scelta del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese del relativo giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. del 31/03/2017, Rv. 643477). Il ricorso incidentale proposto da MA AN NI, IA FR e IA CH, dunque, va complessivamente rigettato. Passando all’esame del ricorso incidentale proposto da AL AR e MA AN AR UI, va preliminarmente osservato che esso non è rivolto avverso il ricorso principale, ma avverso il ricorso incidentale di MA AN NI, IA FR e IA CH. Esso, dunque, va dichiarato inammissibile, in ottemperanza al principio secondo cui “Nel giudizio di cassazione, avverso il ricorso incidentale ai sensi del quarto comma dell'art. 371 c.p.c. è prevista solo la proponibilità del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l'impugnazione incidentale è Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 14- proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 17/11/2010, Rv. 615549; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. del 11/07/2014, Rv. 631976). Il contesto non muta qualora il ricorso incidentale successivo sia proposto –come nel caso di specie– da una parte diversa dal ricorrente principale, poiché “Il ricorso incidentale per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 c.p.c., deve essere proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, e non dalla notifica del primo ricorso incidentale, perché avverso quest'ultimo il quarto comma dell'art. 371 cit. prevede solo la proponibilità del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l'impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6282 del 30/03/2004, Rv. 571655). Né può essere richiamato, a favore dell’ammissibilità del ricorso incidentale proposto da AL AR e MA AN AR UI, l’orientamento –pure espresso da questa Corte– secondo cui “La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale, ma non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni differenti da quelle da lui prospettate nel Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 15- precedente grado del giudizio, parzialmente vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse; ne', con riferimento al giudizio di Cassazione, l'esigenza della parte parzialmente vittoriosa di promuovere un riesame delle medesime allegazioni proposte senza successo nel precedente grado di giudizio potrebbe ritenersi tutelata dalla sola proposizione di un controricorso al ricorso incidentale, poiché tale atto –per la sua funzione processuale– sarebbe semplicemente diretto a contrastare l'efficacia della impugnazione incidentale e non a rimuovere una determinata statuizione della sentenza impugnata riguardo alle suddette allegazioni, in relazione alle quali il ricorrente principale sia rimasto (anche solo teoricamente) soccombente per averle il giudice disattese (o ignorate)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. del 28/01/2004, Rv. 569781; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 29/09/2005, Rv. 583641 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 06/07/2010, Rv. 613920). Nel caso di specie, infatti, la materia del contendere è circoscritta allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla formazione delle quote, posto che tutte le altre questioni, già affrontate dalla sentenza non definitiva n. 580/2014, sono state risolte per effetto dell’ordinanza n. 4831/2019 di questa Corte, come indicato in occasione dello scrutinio del primo motivo del ricorso principale. Va dunque esclusa la possibilità, per le ricorrenti incidentali AL AR e MA AN AR UI, di proporre ricorso incidentale al ricorso incidentale interposto da MA AN NI, IA FR e IA CH, Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 16- poiché le prime, avendo ricevuto la rituale notificazione del ricorso principale il 17.9.2018, hanno scelto di non introdurre ricorso incidentale nei 40 giorni da tale notificazione. Il ricorso incidentale in esame, infatti, è stato notificato soltanto il 10.12.2018 e dunque oltre 40 giorni dopo la notificazione del ricorso principale. Esso, di conseguenza, va considerato come mero controricorso al ricorso incidentale notificato da MA AN NI, IA FR e IA CH. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale proposto da AL AR e MA AN AR UI, mentre va rigettato il ricorso incidentale formulato da MA AN NI, IA FR e IA CH. Le spese del presente giudizio di legittimità, in funzione della reciproca soccombenza, vanno compensate per intero tra le parti. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile tanto il ricorso principale che quello incidentale proposto da AL AR e MA AN AR UI, e rigetta il ricorso incidentale formulato da MA AN NI, IA FR e IA CH. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di entrambi i Ric. 2018 n. 26002 sez. S2 - ud. 27-04-2023 - 17- ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della