Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2023, n. 25123
CASS
Sentenza 23 agosto 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 27 aprile 2023. Le parti in causa hanno presentato ricorsi riguardanti la divisione di un compendio ereditario e l'interpretazione di un testamento. I ricorrenti principali contestavano la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva incluso beni di una società estinta nell'asse ereditario, sostenendo che tali beni non potessero rientrare nel patrimonio del defunto. Inoltre, lamentavano la condanna alle spese legali. I controricorrenti, a loro volta, sollevavano questioni relative alla valutazione dei beni e alla ripartizione delle spese.

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi principali e incidentali, argomentando che le questioni sollevate erano già state decise in precedenti pronunce passate in giudicato. Ha ribadito che il principio della soccombenza nelle spese processuali era stato correttamente applicato, considerando la reciproca soccombenza delle parti. La Corte ha, infine, compensato le spese legali tra le parti, evidenziando che la valutazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

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Massime1

Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2023, n. 25123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25123
Data del deposito : 23 agosto 2023

Testo completo