Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13917/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g 13917/2023 promossa da:
(C.F./P. , in persona Parte_1 PartitaIVA_1 dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Cecchi Aglietti nello studio del quale in Firenze, via Giorgio La Pira n. 21 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Marco Sed nello studio del quale in Roma, Corso Italia n.19 è elettivamente domiciliato come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: mandato con rappresentanza
Conclusioni rese nelle memorie ex art. 189 n.1) c.p.c.
Per parte attrice opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria respinta: 1) dichiarare risolto il contratto di mandato stipulato in data 04.04.2023 per inadempimento del mandante SI;
Controparte_1
2) dichiarare di conseguenza inefficace e/o nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo
28.06.2024 a seguito del provvedimento in data 18.06.2024), oltre interessi moratori dal 29.06.2024 al saldo, a fronte della riconsegna da parte di Parte_1 al SI dell'anello in oro bianco con diamante centrale di
[...] Controparte_1
carati 3,55, oggetto del mandato a vendere. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario ai sensi dell'art. 2 del D.M.
10.03.2014 n. 55 ed accessori di legge.”
Per parte convenuta opposta: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previa integrale conferma dei provvedimenti resi in date 23 febbraio 2024 e 18-19 giugno 2024 – provvedimenti con i quali è stata, da un lato, rigettata l'istanza dell'attrice-opponente avente ad oggetto la chiamata in causa del terzo, e, dall'altro, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettata l'istanza di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. avanzata dall'opponente - rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze n.
3460/2026, n.r.g. 11863/2023. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dell'avv. Marco Sed che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
promosso opposizione al D.I. n. 3460/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data
25/10/2023 con il quale le è stato ordinato di pagare a la somma di Controparte_1
€ 38.828,80 quale prezzo della vendita all'asta di un gioiello, oltre interessi legali moratori e spese di procedura.
A fondamento della pretesa l'attrice ha eccepito:
di aver ricevuto da il mandato a vendere di un anello in oro bianco con Controparte_1 diamante centrale di 3,55 carati corredato da certificato dell'Istituto gemmologico nazionale;
Pag. 2 di 9 che all'asta tenutasi in data 30.5.2023 la società si era Controparte_2 aggiudicata il lotto dell'anello prezioso al prezzo di € 40.000,00 al netto dei diritti d'asta, aveva provveduto al pagamento del prezzo in data 27.7.2023 e ritirato il bene il
28/7/2023;
che con mail dell'8 agosto 2023, aperta dall'opponente solo al rientro delle ferie estive il 28 agosto 2023, aveva comunicato di aver fatto esaminare Controparte_2 il diamante centrale dell'anello dalla Gemological Institute of America che aveva accertato che la pietra aveva subito un trattamento per cambiarne il colore, circostanza che non risultava dal certificato IGN a corredo del lotto;
che, avendo la pietra perso il suo valore commerciale, aveva chiesto, con mail del 28 agosto 2023 il ritiro del lotto e la restituzione del prezzo pagato;
Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha contestato il grave inadempimento del mandante ai sensi dell'art. 1455 c.c., chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio ex art 107 c.p.c. con l'intervento della società Controparte_3
, il sequestro dell'anello ex art. 687 c.p.c., e, nel merito, la risoluzione del contratto
[...]
di mandato stipulato con per inadempimento del mandante e la revoca Controparte_1
del decreto ingiuntivo.
si è costituito in giudizio, deducendo: Controparte_1
di aver consegnato il gioiello alla munito delle certificazioni n. Parte_1
32351 del 12 settembre 2022 rilasciata dall'Istituto gemmologico Italiano e n.
223DT120 del 15 febbraio 2023 rilasciata dall'Istituto Masterstones che, entrambe, certificavano che il diamante era puro e non aveva subito trattamenti;
che lo stesso opponente, all'esito della sua valutazione, o successivamente, non aveva sollevato alcuna obiezione nei suoi confronti;
che il mandato era stato conferito con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per cui gli effetti della vendita si erano perfezionati direttamente sul venditore, come anche precisato nelle condizioni di vendita presenti sul sito Parte_1
Pag. 3 di 9 che, in base all'art.1 del contratto, , in qualità di venditore, assumeva le Controparte_1
garanzie in merito a proprietà, provenienza, conservazione e commerciabilità del bene e che nelle condizioni di vendita si precisava che la non rilasciava Parte_1 nessuna garanzia in ordine all'attribuzione, all'autenticità e alla provenienza dei beni posti in vendita;
che la non aveva mai versato il prezzo della vendita corrisposto Parte_1 dall'acquirente;
di aver rifiutato di ricevere la restituzione dell'anello che non era nella sua disponibilità da cinque mesi e che l'aggiudicatario del lotto aveva a sua volta consegnato a terzi, per cui i successivi possessori avrebbero potuto alterare o sostituire la pietra originaria;
che il mandatario non aveva alcuna legittimazione a sollevare le eccezioni in quanto inerenti il bene venduto, mentre il contratto di mandato era stato eseguito e quindi estinto ai sensi dell'art. 1722 n. 1 c.c..
che la certificazione ottenuta dalla Gemological institute of America dall'acquirente successivamente alla vendita non menzionava le caratteristiche strutturali della pietra , quali la presenza di lineazioni strutturali interne che invece erano presenti in entrambi i certificati ottenuti dalla IGN e Mastertones, a corredo del lotto e la presenza di
“sfaldature” visibili sull pietra restituita assenti da tali certificati tali da far presumere che la pietra esaminata non era quella originariamente posta al centro dell'anello;
Tanto premesso, il convenuto si è opposto alla chiamata in causa del terzo acquirente ed alla concessione del sequestro liberatorio, insistendo per il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto del 13/12/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace che, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. ha rigettao rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, fissando l'udienza per la comparizione delle parti al 13/6/2024. Con l'ordinanza del 18/6/2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo cui l'attrice opponente ha dato adempimento
Pag. 4 di 9 rimettendo alla parte opposta il prezzo della vendita di € 44.737,29, con bonifico del
28/6/2024. Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/12/2024.
1. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, occorre richiamare il principio secondo cui la proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisce nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, ma dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove invece il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto (Cass. n.
24815/05). Di detta inversione deve tenersi conto al fine del riparto degli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti nei giudizi in materia contrattuale, rispetto ai quali è consolidato nella giurisprudenza della SC l'orientamento per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007,
n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Tale principio e il conseguente criterio di riparto dell'onere della prova trovano applicazione anche nel caso in cui il debitore richiesto di adempiere si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con la conseguenza che in questa ipotesi risultano invertiti i ruoli delle parti in lite e quindi il debitore potrà limitarsi ad eccepire l'altrui inadempimento, mentre spetta al creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr tra tutte Cass. n. 7553/1999; n. 16569/11; n. 3373/10; n. 8376/14).
Occorre premettere che, nel caso in esame, costituiscono circostanze non contestate: il conferimento da parte di del mandato con rappresentanza alla Controparte_1
Pag. 5 di 9 avente ad oggetto la vendita di un anello in oro bianco con Parte_1 diamante centrale di 3,55 carati, la vendita del gioiello all'asta del 30 maggio 2023 a al prezzo di € 40.000,00, il versamento del prezzo da Controparte_4 parte dell'acquirente alla e la mancata corresponsione del prezzo Parte_1
al convenuto. L'attrice opponente ha eccepito l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con il contratto stipulato per non aver fornito, in qualità di mandante, tutte le informazioni utili all'espletamento dell'incarico. Invero, il convenuto avrebbe consegnato un gioiello, costituito da un anello in oro bianco con diamante centrale incastonato, privo delle qualità essenziali fornendo una certificazione fuorviante in merito alle caratteristiche della pietra e, quindi, informazioni non veritiere circa le qualità essenziali che incidono sul valore commerciale del bene. Infatti, successivamente all'acquisto, l'acquirente aveva fatto esaminare il diamante, dal
Gemological institute of America che aveva certificato che la pietra aveva subito un trattamento per cambiarne il colore, circostanza che non risultava dal certificato I.G.N.
(Istituto Gemmologico Nazionale) n. 32351 del 12 febbraio 2022 che accompagnava il lotto oggetto di vendita.
Ricondotta a fattispecie in esame all'ipotesi del mandato di cui all'art. 1703 c.c., contratto con il quale una parte, detta mandataria, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, detta mandante sulla quale, invece, grava l'obbligo di somministrare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, deve ritenersi che il convenuto ha provato il proprio adempimento alle obbligazione a suo carico, avendo consegnato alla il gioiello corredato dalle certificazioni ( doc. 4 Parte_1
e 5) IGN n. 32351 del 12/9/2022 e Masterstones n. 223DT120 del 15 febbraio 2023 con le quali i due istituti gemmologici attestavano che la pietra era naturale e che non aveva subito trattamenti. Tali certificazioni sono state ritenute utili ed esaustive ai fini dell'esecuzione del mandato e della proponibilità del bene alla vendita all'asta dall'attrice che, non ha preteso ulteriori informazioni e garanzie sul gioiello e nè ne ha mai messo in dubbio le qualità della pietra o la difformità rispetto al certificato fornito dal mandante. Non appare configurabile, pertanto, alcun inadempimento da parte del convenuto opponente, che, al contrario, ha fornito tutte le informazioni utili ai fini
Pag. 6 di 9 dell'esecuzione del mandato, dovendosi ritenere tali quelle idonee a permettere lo svolgimento delle trattative che consentano al potenziale acquirente di valutare il proprio interesse e la convenienza dell'affare. Precedentemente all'asta, invero, il gioiello è stato esposto, “allo scopo di far esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti nonché chiarire eventuali errori e inesattezze riportate in catalogo” secondo quanto stabilito dalle condizioni generali della Parte_1
(doc.6) che prevede anche che gli interessati “si impegnano ad esaminare di
[...] persona il bene, eventualmente anche con l'ausilio di un esperto di fiducia. Tutti gli oggetti vengono venduti “come visti” nello stato e nelle condizioni in cui si trovano”.
Non è emerso che i potenziali acquirenti, nel visionare il gioiello, abbiano contestato errori o inesattezze nella descrizione del lotto né che il convenuto abbia rifiutato di fornire eventuali chiarimenti richiesti, rendendo in tal modo difficile o impossibile al mandatario l'esecuzione dell'incarico ricevuto. Invero, le contestazioni sulla mancanza di qualità della pietra sono state comunicate alla Casa d'Aste Parte_1
successivamente alla vendita, dal legale rappresentante della Controparte_4
(doc. 6, 8 e 9 parte attrice) che ha, quindi, provveduto alla restituzione dell'anello
[...] all'attrice tramite lettera di vettura del 14/9/2023 (doc.16).
Essendo stato eseguito il mandato, l'attrice non ha alcuna legittimazione ad agire nei confronti del convenuto per far valere la garanzia per i vizi e la mancanza di qualità del bene, né l'acquirente è legittimato in tal senso nei confronti dell'attrice in quanto, essendo stato il mandato conferito “con rappresentanza”, la vendita si è perfezionata direttamente tra il mandante-venditore e l'acquirente. In questo senso dispone l'art. 1 del contratto concluso tra le parti, che recita : “ La vendita è da considerarsi conclusa tra l'acquirente e il mandante “ e “ il mandante assume esclusivamente la responsabilità ordine al bene, con riferimento esemplificativo alla sua proprietà, provenienza, conservazione e commerciabilità”; nello stesso senso, l'art. 05 delle
Condizioni della Casa d'Aste ( doc.6 parte convenuta) prevede espressamente che “ non rilascia alcuna garanzia in ordine all'attribuzione , Parte_1 all'autenticità o alla provenienza dei beni posti in vendita dei quali l'unico responsabile rimane esclusivamente il mandante. Il mandante assume ogni garanzia e
Pag. 7 di 9 responsabilità in ordine al bene, con riferimento esemplificativo ma non esaustivo a proprietà, provenienza, conservazione e commerciabilità del bene oggetto del presente mandato”. La stessa attrice aveva, del resto fatto presente la propria estraneità al contratto di compravendita anche al terzo acquirente (doc.13 e 14) il quale, tuttavia, non ha avanzato alcuna istanza, neppure in via stragiudiziale, nei confronti del convenuto.
Pur dovendosi ritenere, in conseguenza di quanto sopra detto, l'infondatezza della domanda, si deve anche osservare che sulla base dei documenti agli atti, non vi è la prova che il convenuto abbia consegnato all'attrice un gioiello con un diamante trattato, in difformità alle certificazioni fornite. Il convenuto ha contestato che la pietra esaminata dal Gemological institute of America in California fosse effettivamente quella posta al centro del gioiello, oggetto dei precedenti esami compiuti da I.G.N. e
Masterstones in quanto ne differirebbe per colori e purezza, oltre a non avere le sfaldature riscontrate nella pietra originaria di cui si dà atto nelle certificazioni originariamente fornite e, inoltre, ha rappresentato la possibilità che la pietra abbia subito trattamenti successivamente alla vendita. Dalla mail del 30/8/2023 (doc.9), è anche emerso che la pietra era entrata in possesso di terze persone e che l'acquirente l'aveva consegnata ad un commerciante di smeraldi a New York il quale l'aveva tolta dall'anello per inviarla al Gemological institute of America. In merito, l'attrice ha depositato in giudizio la lettera dell'Istituto gemmologico Italiano del 9 maggio 2024
(doc.22) nella quale pur dichiarandosi che “stando al peso, alle misurazioni e alle caratteristiche del diamante, questo risulta combaciare con quanto descritto nel report emesso il 12 settembre 2023” si conclude che “Come notorio bisogna sempre tener presente la possibilità di “produrre” ovvero ritagliare un altro diamante affinché risulti identico ad un altro”.
In conclusione, la domanda deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 3460/2023 del Tribunale di Firenze.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022 avuto
Pag. 8 di 9 riguardo allo scaglione sulla base del nir e ai valori minimi per fase di istruttoria/trattazione in relazione alla natura esclusivamente documentale della causa, valori medi per tutte le altre fasi del giudizio.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta così provvede:
A) RIGETTA l'opposizione promossa da e, per Parte_1
l'effetto DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n.
3460/2023 emesso dal tribunale di Firenze il 25/10/2023;
B) CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.713,00 per Controparte_1
compensi di Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarre in favore dell'avv. Marco Sed che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott.ssa Roberta Giordano
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