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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 10/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 7208/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DUSI ALESSANDRO e IR NN e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. INVIDIA ANTONIO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c. )
Visto il ricorso depositato il 03/04/2025, con cui e Parte_1 [...] hanno chiesto la modifica delle condizioni di affidamento del figlio Parte_2 Per_1
(nato il [...]);
Letto l'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ai sensi del quale è possibile procedere senza fissazione di udienza;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 7.4.2025;
Premesso che le condizioni attualmente vigenti tra le parti, come stabilito con decreto del 24.5.2011 del Tribunale per i Minorenni di Brescia, prevedono in sintesi: l'affidamento condiviso del figlio Per_1 con residenza presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
un assegno periodico per il mantenimento del figlio a carico del padre di € 450; spese straordinarie divise al 50% tra i genitori;
Considerato che le parti hanno proposto le seguenti nuove condizioni:
«1) Disporre che il sig. , a far data dal mese di gennaio 2025, contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 versando alla signora l'importo di € 750,00* mensili entro il giorno 15 di ogni mese e a partire dal mese di Pt_2
Aprile 2025, così costituito:
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- € 550,00* a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026;
- € 200,00* a titolo di contributo forfettario mensile per le spese straordinarie a favore del figlio Per_1
Si precisa che la forfettizzazione delle spese straordinarie viene effettuata stante l'alta conflittualità e l'estrema difficoltà di dialogo tra le parti. Ad ogni modo l'importo complessivo annuale di € 2.400,00* a titolo di spese straordinarie per il figlio è in linea con i parametri dettati dalla Giurisprudenza e congruo alla media degli ultimi 3 anni delle spese Per_1 straordinarie sostenute per la patologia del figlio La predetta specifica (ovvero € 550,00* a titolo di contributo al Per_1 mantenimento ordinario + € 200,00* a titolo di contributo alle spese straordinarie) dovrà essere indicata anche nella causale del bonifico di pagamento da parte del sig. . Poiché il sig. , per il mese di gennaio e febbraio Parte_1 Parte_1
2025 ha inizialmente versato ancora l'assegno non rivalutato di € 450 (ma ha poi versato in data 02.04.2025 con bonifico l'arretrato dei due mesi di € 201,38) e a marzo 2025 ha invece già versato l'assegno rivalutato pari ad € 550,69 mensili, si impegna e obbliga a versare alla signora alla sottoscrizione del presente atto che dovrà Pt_2 avvenire entro e non oltre il 05.04.2025, quali arretrati di gennaio, febbraio e marzo 2025 rispetto al nuovo assegno di mantenimento concordato, l'importo di euro 597,93, pari alla differenza tra l'importo qui concordato di € 750,00* mensili e l'importo effettivamente versato a gennaio, febbraio e marzo 2025, inviando la relativa contabile;
2) Disporre che la signora sosterrà integralmente nella misura del 100% le spese straordinarie del figlio Pt_2 Per_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
3) Disporre che l'assegno unico erogato dall' sarà percepito esclusivamente ed integralmente dalla signora CP_1 Pt_2
4) Disporre che il sig. , sosterrà le spese condominiali ordinarie dell'immobile sito in Sirmione via Pastore 17, Parte_1 assegnato alla signora fino al 31.12.2026, e fino ad un limite massimo di spesa annua pari ad € 1.200,00*. Pt_2
Fino al 31.12.2026, le spese condominiali ordinarie superiori al limite annuo indicato di € 1.200,00* saranno a carico della signora ad eccezione delle spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché la tassa TARI relative al Pt_2 box auto, annesso all'appartamento assegnato alla sig.ra ma utilizzato dal sig. . Le spese Pt_2 Parte_1 condominiali di tale box sono individuate nel riparto bilancio consuntivo alla voce 4/A21. Resta inteso che tutte le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: caldaia, impiantistica, pavimentazione etc.), sia relative all'immobile abitato dalla sig.ra che quelle relative al complesso condominiale, saranno sempre e totalmente a Pt_2 carico del sig. , in quanto proprietario dell'immobile, il quale deve prima essere informato dell'intervento Parte_1 necessario sull'immobile famigliare e deve autorizzarlo ed intervenire entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione di richiesta di intervento, comunicazione che potrà essere inviata o a mezzo email o a mezzo messaggi ordinari o a mezzo messaggi WhatsApp. Nel caso di mancata risposta ed intervento nell'arco di 3 giorni dalla succitata comunicazione, la sig.ra potrà intervenire personalmente anticipandone la spesa. In tal caso il sig. si impegna a Pt_2 Parte_1 restituire la spesa entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di pagamento a presentazione della fattura. A tal proposito, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il 05.04.2025, purché sia stato Parte_1 Pt_2 sottoscritto il presente ricorso da entrambe le parti, le spese sostenute dalla stessa per interventi straordinari sulla caldaia e pari ad € 590,50*, inviando la relativa contabile;
5) Disporre che a partire dal 01.01.2027 le spese condominiali ordinarie dell'immobile sito in Sirmione via Pastore 17, assegnato alla signora saranno pagate dalla stessa, in conformità a quanto già previsto nel decreto del Tribunale Pt_2 per i minorenni di Brescia n. 2172/2011 Cron. Tale importo sarà versato, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del sig. del consuntivo delle spese condominiali, sul conto corrente intestato al sig. Parte_1 Parte_1
IBAN [...]. Il sig. sosterrà personalmente le spese condominiali ordinarie e Parte_1 straordinarie relative al box auto annesso all'appartamento assegnato alla sig.ra ma utilizzato dallo stesso: le Pt_2 spese condominiali di tale box sono individuate nel riparto bilancio consuntivo alla voce 4/A21. Il sig. Parte_1 corrisponderà, altresì, la tassa TARI relativa al predetto box auto dallo stesso utilizzato e a tal fine si impegna, entro e
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non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a recarsi presso il Comune di Sirmione per ottenere il cambio dell'intestazione della tassa TARI relativa al predetto box auto.
6) A definizione di ogni rapporto economico tra le parti la signora rinuncia al precetto notificato in data Pt_2
30.01.2025 e quindi rinuncia alla richiesta di pagamento degli arretrati Istat dal dicembre 2019 ad oggi e rinuncia a chiedere il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio sino ad oggi dichiarando di non aver più nulla a che pretendere dal sig. in merito a tali titoli, purché il versamento degli arretrati di cui al precedente punto 1) Parte_1 venga effettuato entro e non oltre il 05.04.2025 e purché sia stato sottoscritto il presente ricorso da entrambe le parti;
7) A definizione di ogni rapporto tra le parti il sig. , d'altra parte, rinuncia al credito vantato nei confronti Parte_1 della signora di € 5.834,59, per le spese condominiali sostenute dal 2020 al 2024 relative all'immobile Pt_2 assegnato alla sig.ra e non rimborsate da quest'ultima, nonché al credito vantato nei confronti della stessa di € Pt_2
1.500,00* per prestiti effettuati a favore della medesima, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere dalla signora in merito a tale titolo;
Pt_2
8) Con l'adempimento di quanto sopra le parti hanno regolato ogni loro rapporto e non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altro ad eccezione di quanto previsto per il mantenimento del figlio a carico del padre e per le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile assegnato alla sig.ra come disciplinati ai punti 4 e 5 del presente atto. Pt_2
9) Rimangono ferme tutte le altre condizioni contenute nel decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia non modificate con il presente ricorso.
10) Spese di lite compensate.
11) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento»;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciare la modifica in conformità alle condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni, dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 10/04/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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