Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Caracciolo;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/01/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata si è rivolta al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie al fine di percepire l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa o con la diversa decorrenza accertata in corso di causa. A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per non aver tenuto in debito conto, delle complessità delle malattie e di tutte le patologie cui la ricorrente è affetta. CP_ Si è costituito l' proponendo eccezioni preliminari in termini generici e concludendo per l'insussistenza del requisito sanitario.
2. La domanda è fondata.
Sulla scorta delle patologie che affliggono la parte ricorrente, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, il CTU nominato ha reputato sussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84, rassegnando le seguenti conclusioni:
“la perizianda si trova nelle condizioni di avere la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo, per le motivazioni espresse nel paragrafo Discussione Diagnostica e Considerazioni Medico Legali. La capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo deve intendersi a far data dalla presentazione della domanda amministrativa”.
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3. Le spese di entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che la parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste (art. 1 l. 222/1984) con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.650,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_
- spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell'
Castrovillari, 22/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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