Articolo 687 del Codice di procedura civile
Articolo 543Articolo 546
Versione
21 aprile 1942
Art. 687.
(Casi speciali di sequestro).

Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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