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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5795 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Cioffi presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella alla via Del
Carmine, n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari dott. Mimì Minella e dott. coi quali sono elettivamente domiciliati in Salerno alla via Controparte_2
Monticelli - loc. Fuorni presso l - Ufficio Controparte_3
legale ; Controparte_4 - RESISTENTE -
OGGETTO: attribuzione del punteggio spettante per il servizio militare prestato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo di aver presentato domanda Controparte_1
di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA
triennio 2024/2027, per la provincia di Salerno, per i profili di Assistente
Amministrativo, Collaboratore Scolastico ed Assistente Tecnico, indicando quale istituzione scolastica di destinazione della domanda Istituto “Alfano I” di
Salerno. Rappresentava che per ciascuno dei predetti profili professionali sarebbe stato assegnato un errato punteggio totale, poiché non sarebbe stato correttamente valutato il periodo di servizio militare di leva obbligatoria per il quale sarebbe stato assegnato il punteggio ridotto di 0,60 in ragione d'anno anziché di 6,00 come previsto dalla legge. Sosteneva che tale valutazione ridotta sarebbe illegittima in quanto adottata in base al decreto MIUR n.
50/2021 Allegato A, punto A, tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5,
decreto, tuttavia, a suo dire confliggente con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale. Chiedeva, pertanto, la corretta collocazione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA - profilo di
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico
valide per il triennio 2024/2027. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1
sottolineando l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Occorre prendere le mosse dall' art. 9, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 64
del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie
di Istituto e di Circolo, il quale prescrive quanto segue: “Il servizio militare,
valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli
annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi
periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.”
L'allegato A del citato D.M. n. 64/2004 statuisce che “il periodo di servizio
militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno
scolastico”.
Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.8.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere dell'1.1.2005. All'esito di tale modificazione normativa, il ha Controparte_1
modificato il regolamento per l'aggiornamento della G.I.
Segnatamente, il D.M. 131/2007 ha introdotto il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in “costanza di nomina”.
L'Allegato A al D.M. Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n.
9256 del 18.3.2021 “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della
terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A” stabilisce che il
“Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province
autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e
culturali Italiane all'estero; Istituzioni conflittuali;
riconosce per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50”.
L'allegato A al medesimo D.M. 630/2017 precisa, però, che “Il servizio militare
di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto
di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il
servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in
costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle
dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario
svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Dunque, il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60
punti per anno, il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale
0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.
Ad avviso di parte ricorrente però il Decreto Ministeriale 50 del 3.3.2021, il decreto n. 9256 del 18.3.2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali sarebbero però illegittimi e andrebbero disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede:
“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo
di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”
Ebbene, questo giudicante ritiene di dover condividere tale prospettazione.
La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente di affermare, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.
In sintesi, secondo il già citato l'art. 485, comma 7, d.l gs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli
effetti”; l'art. 2050 del d.lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che
“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono
valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti
pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei
titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a
tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato,
in pendenza di rapporto di lavoro”.
Come già evidenziato in giurisprudenza, l'orientamento di merito favorevole alla tesi dell'amministrazione resistente si fonda sulla circostanza secondo la quale dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato traendo ulteriore argomento anche dalla circostanza che la norma in rubrica riporta
“Riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, rinviando quindi esclusivamente a quanto occorso in corso di rapporto, giammai a quanto occorso antecedentemente, e in tal senso sarebbe pure significativo l'inserimento della disposizione nella sezione IV denominata anch'essa
“Riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, nel Capo III, Diritti e Doveri,
e non invece nel Capo II , riguardante il reclutamento dei docenti.
Conclusioni che sarebbero confermate dalla circostanza che l'art. 490 dello stesso testo normativo riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti, solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.
Tuttavia, come si afferma in una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. Sent. n. 5679/2020), tale interpretazione non è corretta.
Invero, la suprema Corte ha confermato che “il punteggio per il servizio di leva
obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai
fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di
selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in
competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la
disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (cass. civ. ord. 41894/21).
In particolare, secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, “il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli
effetti”.
L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000, relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo
servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici
concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che
“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo
trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La Corte, con riferimento alla norma di identico contenuto di cui al secondo comma dell'art. 2050 D.Lgs 66/10 ha osservato che “la disposizione, in una
lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della
valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne
costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in
pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una
contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in
contrasto con la razionalità intrinseca della previsione - coerente con il principio
di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione - secondo cui chi sia chiamato ad
un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di
esso a fini concorsuali o selettivi” (cass. civ. ord. 41894/21).
In questi termini, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico,
secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre
utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso
ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1,
D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo
77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010),
in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto
previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)” (Cass. civ. ord.
41894/21).
Secondo la Corte, è “lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si
coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va
riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui,
appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato
sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche
dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in
costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore,
rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati
negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi
disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2,
co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del
solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad
esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass. 2 marzo 2020,
n. 5679).
La domanda del ricorrente può dunque essere accolta e va affermato il diritto di costui alla valutazione del servizio di leva obbligatorio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III° fascia della Provincia di Salerno,
per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico, con l'attribuzione di 5,40 punti ulteriori. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminato). Orbene, il predetto d.m. n. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6°
comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'illegittima decurtazione di punteggio, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00
(non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) così come ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che possa tenersi conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5795 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1) dichiara il diritto del all'attribuzione del punteggio spettante, in Pt_1
ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove lo stesso è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
2) per l'effetto, condanna il ad attribuire al Controparte_1
ulteriori punti 5,40, nelle G.I. della Provincia di Salerno in tutti i profili Pt_1
per i quali è inserito in graduatoria;
3) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.689,00 oltre Pt_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 18.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5795 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Cioffi presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella alla via Del
Carmine, n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari dott. Mimì Minella e dott. coi quali sono elettivamente domiciliati in Salerno alla via Controparte_2
Monticelli - loc. Fuorni presso l - Ufficio Controparte_3
legale ; Controparte_4 - RESISTENTE -
OGGETTO: attribuzione del punteggio spettante per il servizio militare prestato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo di aver presentato domanda Controparte_1
di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA
triennio 2024/2027, per la provincia di Salerno, per i profili di Assistente
Amministrativo, Collaboratore Scolastico ed Assistente Tecnico, indicando quale istituzione scolastica di destinazione della domanda Istituto “Alfano I” di
Salerno. Rappresentava che per ciascuno dei predetti profili professionali sarebbe stato assegnato un errato punteggio totale, poiché non sarebbe stato correttamente valutato il periodo di servizio militare di leva obbligatoria per il quale sarebbe stato assegnato il punteggio ridotto di 0,60 in ragione d'anno anziché di 6,00 come previsto dalla legge. Sosteneva che tale valutazione ridotta sarebbe illegittima in quanto adottata in base al decreto MIUR n.
50/2021 Allegato A, punto A, tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5,
decreto, tuttavia, a suo dire confliggente con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale. Chiedeva, pertanto, la corretta collocazione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA - profilo di
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico
valide per il triennio 2024/2027. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1
sottolineando l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Occorre prendere le mosse dall' art. 9, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 64
del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie
di Istituto e di Circolo, il quale prescrive quanto segue: “Il servizio militare,
valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli
annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi
periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.”
L'allegato A del citato D.M. n. 64/2004 statuisce che “il periodo di servizio
militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno
scolastico”.
Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.8.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere dell'1.1.2005. All'esito di tale modificazione normativa, il ha Controparte_1
modificato il regolamento per l'aggiornamento della G.I.
Segnatamente, il D.M. 131/2007 ha introdotto il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in “costanza di nomina”.
L'Allegato A al D.M. Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n.
9256 del 18.3.2021 “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della
terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A” stabilisce che il
“Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province
autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e
culturali Italiane all'estero; Istituzioni conflittuali;
riconosce per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50”.
L'allegato A al medesimo D.M. 630/2017 precisa, però, che “Il servizio militare
di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto
di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il
servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in
costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle
dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario
svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Dunque, il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60
punti per anno, il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale
0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.
Ad avviso di parte ricorrente però il Decreto Ministeriale 50 del 3.3.2021, il decreto n. 9256 del 18.3.2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali sarebbero però illegittimi e andrebbero disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede:
“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo
di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”
Ebbene, questo giudicante ritiene di dover condividere tale prospettazione.
La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente di affermare, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.
In sintesi, secondo il già citato l'art. 485, comma 7, d.l gs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli
effetti”; l'art. 2050 del d.lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che
“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono
valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti
pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei
titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a
tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato,
in pendenza di rapporto di lavoro”.
Come già evidenziato in giurisprudenza, l'orientamento di merito favorevole alla tesi dell'amministrazione resistente si fonda sulla circostanza secondo la quale dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato traendo ulteriore argomento anche dalla circostanza che la norma in rubrica riporta
“Riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, rinviando quindi esclusivamente a quanto occorso in corso di rapporto, giammai a quanto occorso antecedentemente, e in tal senso sarebbe pure significativo l'inserimento della disposizione nella sezione IV denominata anch'essa
“Riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, nel Capo III, Diritti e Doveri,
e non invece nel Capo II , riguardante il reclutamento dei docenti.
Conclusioni che sarebbero confermate dalla circostanza che l'art. 490 dello stesso testo normativo riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti, solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.
Tuttavia, come si afferma in una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. Sent. n. 5679/2020), tale interpretazione non è corretta.
Invero, la suprema Corte ha confermato che “il punteggio per il servizio di leva
obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai
fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di
selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in
competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la
disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (cass. civ. ord. 41894/21).
In particolare, secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, “il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli
effetti”.
L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2000, relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo
servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici
concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che
“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo
trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La Corte, con riferimento alla norma di identico contenuto di cui al secondo comma dell'art. 2050 D.Lgs 66/10 ha osservato che “la disposizione, in una
lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della
valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne
costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in
pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una
contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in
contrasto con la razionalità intrinseca della previsione - coerente con il principio
di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione - secondo cui chi sia chiamato ad
un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di
esso a fini concorsuali o selettivi” (cass. civ. ord. 41894/21).
In questi termini, “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico,
secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre
utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso
ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1,
D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo
77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010),
in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto
previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)” (Cass. civ. ord.
41894/21).
Secondo la Corte, è “lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si
coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va
riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui,
appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato
sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche
dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in
costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore,
rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati
negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi
disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2,
co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del
solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad
esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass. 2 marzo 2020,
n. 5679).
La domanda del ricorrente può dunque essere accolta e va affermato il diritto di costui alla valutazione del servizio di leva obbligatorio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III° fascia della Provincia di Salerno,
per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico, con l'attribuzione di 5,40 punti ulteriori. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminato). Orbene, il predetto d.m. n. 55/2014 stabilisce, all'art. 5, 6°
comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'illegittima decurtazione di punteggio, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00
(non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) così come ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che possa tenersi conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5795 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1) dichiara il diritto del all'attribuzione del punteggio spettante, in Pt_1
ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove lo stesso è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
2) per l'effetto, condanna il ad attribuire al Controparte_1
ulteriori punti 5,40, nelle G.I. della Provincia di Salerno in tutti i profili Pt_1
per i quali è inserito in graduatoria;
3) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.689,00 oltre Pt_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 18.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro