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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1028/2024 V.G. promossa congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Castellamonte (TO), C.F. , C.F._1
E
, nata in [...], il [...] (cittadina italiana), Parte_2
residente in [...](Parana - Brasile) in Rua Major Estevão Ribeiro do
Nascimineto 827, C.F. , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giada Meschinelli, con studio in Ivrea, Vicolo Baratono n. 3, che li rappresenta e difende per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“all'On.le Tribunale di Ivrea affinché, previa fissazione di udienza per la comparizione dei
coniugi in Camera di Consiglio, da svolgersi ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. con il deposito di
note scritte, rilevato che la fattispecie integra quanto previsto dall'art. 3 n.2 lettera b) della legge 898/70, come novellata dalla legge 55/2015 dichiari lo scioglimento del matrimonio dando
disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti
condizioni:
1) I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi intercorso
è stato a parte definito e non hanno pertanto domande di carattere patrimoniale ed economico
da rivolgersi l'un l'altro, rinunciando reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
2) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
3) Le spese legali della presente procedura sono a carico del sig. . Parte_1
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 29.4.2024, Pt_1
e , hanno premesso che:
[...] Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in FORNO CANAVESE (TO), il
16.12.2016, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di FORNO CANAVESE al n. 6 Parte 1 anno 2016, optando,
con separato annotato atto, per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
(Doc. 1 e copia atto integrale di matrimonio);
- dall'unione matrimoniale non è nata prole;
- i coniugi si sono separati consensualmente con accordo concluso innanzi all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Torrazza Piemonte in data 16.11.2021, con atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio dello Stato Civile al n. 20, part. II, serie
C, anno 2021 e confermato con dichiarazione di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 25, parte II, serie C, anno 2021 (Cfr. Doc. 1);
- dalla data della separazione i coniugi non hanno ripreso la convivenza e non vi è
comunione spirituale e materiale degli stessi.
All'udienza del giorno 5 dicembre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio. Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 27.5.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente, con accordo sottoscritto il 16.11.2021 (atto iscritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile di TORRAZZA PIEMONTE (TO) al n. 20, part. II, serie C, anno 2021 e confermato con dichiarazione di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 25, parte
II, serie C, anno 2021 - Cfr. Doc. 1); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno regolamentato concordemente i rapporti economico patrimoniali tra loro;
l'accordo raggiunto, in quanto conforme a legge può essere recepito e ratificato dal Collegio. Le spese di procedura, in ragione degli accordi intercorsi tra le parti, saranno a carico del Sig. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Pt_1
e , matrimonio celebrato con rito civile in Forno
[...] Parte_2
C.se il 16.12.2016, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di FORNO CANAVESE al n. 6 Parte 1 anno 2016,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si danno reciprocamente atto che ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi intercorso è stato a parte definito e non hanno pertanto domande di carattere patrimoniale ed economico da rivolgersi l'un l'altro, rinunciando reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
3) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
4) Le spese legali della presente procedura sono a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 5 febbraio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
(art. 52 codice privacy)