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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5947/2022
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Pirillo, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore NO - SA (CS), c.da LL (SA), giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti i UMBERTO CP_1
FE e LD NA, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in
CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell'Istituto
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420220003388914000, notificato in data 5.12.2022, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali a percentuale sul reddito eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commercianti dal 1/2015 al
12/2015.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del credito per decorrenza dei termini ex art. 3, commi
9 e 10, L. 335/1995.
CP_ Si è costituito in giudizio l contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha lamentato esclusivamente la prescrizione del credito contributivo, deducendo l'assenza di atti interruttivi medio tempore intervenuti tra la scadenza del termine previsto per il versamento dei contributi e l'atto impugnato.
Ebbene, i contributi di cui all'avviso di addebito opposto sono relativi ai contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2015 (cfr. avviso di addebito in atti).
Segnatamente, i contributi da versare alla Gestione Commercianti si dividono in:
• contributi fissi, che vanno versati sul minimale di reddito in quattro rate trimestrali, con scadenza, rispettivamente, il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre dell'anno al quale si riferisce il reddito, e il 16 febbraio dell'anno successivo;
• contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale, da corrispondersi sul reddito effettivamente dichiarato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
In quest'ultimo caso (contributi cd. "a percentuale"), si richiama il principio, seguito pacificamente in giurisprudenza secondo cui il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione di reddito da parte del lavoratore autonomo (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Ne consegue che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in esame, ai sensi dell'art. 3 l.335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Ebbene, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione per l'anno 2015, risulta fissato dall'art. 37, co.11 d.l.n.233 del 2006, conv. in l. n.248 del 2006 (che ha modificato sul punto l'originaria previsione dell'art. 17, commi e 2, d.P.R.
n. 435 del 2001), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti (da ultimo, Cassazione, sentenza n. 23 febbraio 2021, n.
4899). Tuttavia, per l'anno 2016, il termine originariamente stabilito per il 16 giugno è stato prorogato dal
D.P.C.M. 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 139 del 16 giugno 2016, che all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2016, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Pertanto, è da tale termine che insorge l'obbligo contributivo ed è da detto termine che l' può far valere i CP_1 propri diritti.
Ebbene, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è da individuarsi nel 6.7.2016, pertanto al momento della notifica dell'avviso di addebito per il pagamento della contribuzione a titolo di contributi IVS
a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2015, avvenuta in data 5.12.2022, risultava già decorso il termine di prescrizione quinquennale (essendo venuto a scadenza il 6.7.2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall'Istituto nell'avviso di addebito n. 33420220003388914000;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso del contributo unificato versato, spese forfettarie al 15%, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Castrovillari, 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.