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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/04/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 982/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva n.
2648/2015 del Tribunale di Latina, sede periferica di Terracina, pubblicata in data
30.10.2015 e avverso la sentenza n. 02/2020 del Tribunale di Latina, pubblicata in data
09.01.2020, proposti con atto di appello notificato, in data 13.02.2020, da:
(C.F. n. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Dionne (C.F. n.
), presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura C.F._1 alle liti in atti;
Appellante
Contro
, (C.F. n. ) rappresentata e difesa dall'avv. AR C.F._2
Antonino Fedele, (C.F. n. , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia come da procura alle liti in atti.
Appellata
All'udienza cartolare del 12.12.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi al Tribunale di Latina il AR
”, per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, condannare il convenuto, in persona dell'Amministratore pro Parte_1 tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Sig.ra per le causali AR
1 di cui in premessa, danni che si quantificano nella complessiva somma di euro 26.000,00
o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche eventualmente all'esito di C.T.U. medica ovvero in via equitativa dal Giudice per quanto riguarda il danno biologico, morale ed esistenziale, oltre al pagamento delle spese dalla stessa sostenute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A tali richiesti l'attrice ha premesso: -di essere proprietaria dal 24.07.2006 dell'appartamento, sito in Terracina alla via Molise n. 9, facente parte del Parte_1
, precedentemente da ella già occupato in qualità di coniuge separato,
[...] assegnatario della casa coniugale;
-che nel mese di agosto/settembre 2003 aveva constatato la comparsa di macchie di umidità sul soffitto, dovute ad infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza a livello del piano superiore, che si estendevano rapidamente alla gran parte dell'appartamento, danneggiando irrimediabilmente arredi e pareti e rendendo l'ambiente malsano, con conseguenze dannose per la salute e qualità di vita di coloro che vi abitavano;
-che il problema era stato segnalato al proprietario dell'appartamento sovrastante e all'amministratore del condominio, ma senza riscontro;
-che pertanto l'istante aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, innanzi il Tribunale di Latina e il CT in quella sede nominato aveva individuato la causa delle infiltrazioni nella “rottura di un discendente, avvenuta all'interno del muro che lo ospita”, destinato alla raccolta delle acque piovane provenienti dalla copertura e da una pensilina esistente sul terrazzo a livello;
-che la parte ammalorata di detto discendente veniva riparata dalla società proprietaria esclusiva della predetta terrazza a CP_2 livello, a sua cura e spese, eliminando così la causa delle infiltrazioni;
-che tuttavia non venivano eseguite riparazioni nell'appartamento della , con conseguente grave CP_1 compromissione dello stato di salute della stessa, alla quale veniva diagnosticato:
“cervicartrosi, periartrite scapolo omerale destra e sinistra, lomboartrosi, laringite cronica”, da cui era derivata una I.P. pari al 10%, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica, oltre che un danno esistenziale;
-che i danni all'appartamento e agli arredi erano stati quantificati dal CTP dell'istante nella somma di euro 11.800,00, mentre la somma necessaria a risarcire il danno biologico, morale ed esistenziale veniva stimato nella somma di euro 10.000,00.
1.1-Si è costituito il e ha eccepito la sua carenza di legittimazione Parte_1 passiva nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice; la nullità del procedimento per a.t.p., in quanto svoltosi in contraddittorio non integro, non essendo stato notiziato il
2 condominio della data fissata per l'accesso sui luoghi di causa;
e comunque l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
1.2-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Sono stati disposti accertamenti peritali con nomina del medesimo CT già nominato nell'ambito del procedimento per a.t.p. ed è stata ammessa prova orale, con escussione dell'unico teste citato da parte convenuta.
Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa, quanto ai danni patrimoniali, con la sentenza parziale che ha accertato la responsabilità del convenuto, con Parte_1 conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 3.400,00 in favore della parte attrice. La causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza, per il proseguimento dell'istruttoria al fine di verificare, a mezzo CT, la sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati dall'attrice nonché del nesso di causalità tra detti danni e le infiltrazioni subite. Acquisita la relazione peritale, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e definita con la sentenza pure qui impugnata, che ha accolto anche per tale parte la domanda e condannato il convenuto al pagamento della somma di Parte_1 euro 34.860,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da CP_1
, oltre ad euro 60,00 per spese mediche, interessi legali, spese di lite e di CT,
[...] sulla base della precipua considerazione che: “dall'esame della consulenza medica
d'ufficio, appaiono confermate le doglianze dell'attrice, in particolare risulta provato il nesso eziologico tra le infiltrazioni comparse sin dall'inizio dell'anno 2003, e eliminate sicuramente prima dell'accertamento tecnico preventivo del 12.10.2005 (data del primo sopralluogo) e le patologie obiettivamente riscontrate anche a distanza di anni dai fatti, per cui si concorda con il CT sull'evidenza che queste siano ormai croniche e come tali invalidanti”.
§2-Entrambe le sentenze sono state impugnate dal , con atto di Controparte_3 appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione.
Quanto alla sentenza parziale sono stati addotti motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “I- Violazione dell'art. 115 c.p.c. -inutilizzabilità delle risultanze dell' nel successivo giudizio di merito – violazione dei principi di CP_4 contraddittorio e difesa”: il primo giudice, pur avendo riconosciuto la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento per a.t.p., in quanto svoltosi senza la convocazione del condominio, ne ha ritenuto le risultanze utilizzabili ai fini del decidere, in contrasto con i principi dettati dalla richiamata giurisprudenza.
3 “II- Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 e 2729 c.c. – mancato raggiungimento della prova in ordine all'origine del danno lamentati dall'attrice”: il primo giudice ha violato i principi di diritto in ambito probatorio, poiché, una volta constatato da parte del CT la completa eliminazione delle infiltrazioni già prima del sopralluogo effettuato nel procedimento per a.t.p., avrebbe dovuto terminare la sua attività, non essendo più verificabile la causa delle infiltrazioni, come pure dallo stesso ausiliario dato atto, sebbene ciò non gli abbia precluso di formulare giudizi ipotetici, sulla base di quanto riferito dalle medesime parti presenti al sopralluogo. Né, in mancanza di altre prove a supporto, avrebbe potuto sopperirsi alla citata carenza di riscontro delle cause del lamentato danno il rinnovo della CT nel giudizio di merito, nell'ambito del quale, essendo la stessa persona fisica il tecnico nominato, non ha fatto altro che integralmente richiamare e copiare l'elaborato redatto in sede di a.t.p..
“III – Ancora violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c.”: il primo giudice ha errato nell'interpretazione dell'art. 2051 c.c., in quanto ha preliminarmente affermato l'irrilevanza dell'accertamento delle cause del danno ex art. 2051 c.c., motivando tale irrilevanza sul presupposto, parimenti errato, della proprietà in capo al condominio della terrazza del piano attico, che è in realtà -e la circostanza non è contestata- di proprietà della in quanto tale unica custode del bene. CP_2
“IV- Violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1130 e art. 1135 c.c. -Omessa, insufficiente
e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia per omessa valutazione di prove documentali e fatti che risultano incontestabilmente dagli atti di causa”: il tribunale si è limitato ad affermare la responsabilità oggettiva del Parte_1 ex art. 2051 c.c. e ha ignorato la documentazione prodotta, univocamente probante della mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto, neppure ai Parte_1 sensi degli artt. 1130 e 1135 c.c., in quanto né l'amministratore né l'assemblea dei condomini sono stati messi in condizione di attuare eventuali interventi manutentivi, necessari ad eliminare i lamentati danni. Il ridetto giudicante, inoltre, non ha considerato che l'intervento manutentivo svolto autonomamente dalla proprietaria della CP_2 terrazza a livello, era stato risolutivo, per cui, null'altro incombeva all'ente condominiale stesso.
“V- Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 e 2729 c.c. -Mancato raggiungimento della prova in ordine alla comproprietà dell'attrice circa i beni mobili indicati come danneggiati – Mancato raggiungimento della prova in ordine alle spese sostenute -Violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1127 c.c. -Violazione dell'art. 2058
4 c.c.”. Incomprensibile è la quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali, sul presupposto della presunzione che l'attrice fosse proprietaria del 50% dei beni mobili presenti all'interno dell'appartamento, che all'epoca delle infiltrazioni era di proprietà del marito. In realtà è mancata qualsivoglia prova non solo della proprietà dei mobili e suppellettili indicati presenti nell'appartamento oggetto di domanda, ma ancor più dei danni e degli esborsi necessari ad eliminarli.
Ancora il tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'attrice-appellata, che ha atteso dal mese di agosto/settembre 2003 al marzo 2004 prima di chiedere l'intervento dell'amministratore e poi fino al 2005 per chiedere un accertamento tecnico preventivo, ciò nonostante ella ad ottobre del 2003 avesse presenziato, in qualità di segretaria, a riunione condominiale, nel corso della quale nulla ha riferito, come evincibile dalla copia del verbale redatto nell'occasione e dalla documentazione allegata in atti.
La sentenza definitiva è stata parimenti impugnata sulla scorta dei motivi di seguito rubricati: “I- Violazione degli artt. 115, 136 e 194 c.p.c. nonché art. 90 disp.att. c.p.c. -
Inutilizzabilità delle risultanze della CT medico-legale e sua nullità – Violazione dei principi di contraddittorio e difesa ed esorbitanza della CT”. Il primo giudice ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della ctu medico-legale, tempestivamente sollevata, per violazione del principio del contraddittorio sia per non avere il ctu comunicato ai ctp la data delle operazioni peritali sia per avere il consulente acquisito documentazione medica ulteriore rispetto a quella versata in atti dall'attrice, allo specifico fine di dare riscontro ad un'ipotetica invalidità permanente, dando per acclarata la sussistenza attuale di una patologia cronica riconducibile all'episodio infiltrativo verificatosi quindici anni prima.
“II- Nullità della sentenza per grave errore in iudicando -Violazione art. 132, 2° comma
n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia”. La sentenza impugnata è nulla, laddove, aderendo aprioristicamente alle risultanze della consulenza medico-legale senza esercitare alcuno sforzo critico, non coglie le evidenti discrasie sostanziali della stessa.
Il ctu ritiene essersi determinata una patologia cronica invalidante sulla base di un prospettato quadro del tutto diverso da quello reale e processuale e, sulla base di tali presupposti, privi di alcun riscontro probatorio, ha individuato una invalidità cronica pari al 10% per patologie non pertinenti rispetto al danno dedotto subito per le infiltrazioni.
5 Manca inoltre qualsivoglia riscontro clinico della quantificazione del periodo di invalidità temporanea totale e parziale stimata dal ctu, non essendovi agli atti alcuna certificazione medica per periodi di malattia continuativi, risalenti al periodo dell'infiltrazione; e manca qualsivoglia prova delle asserite assenze dal lavoro nonché della perdita della capacità lavorativa specifica.
Infine, la motivazione è contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che l'invalidità non ha influito sulla carriera dell'attrice-appellata, ha riconosciuto un aumento del 30% nella quantificazione del danno da invalidità permanente comprensiva di danno morale in considerazione del tipo di patologie e del lavoro svolto.
“III- Violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 132, 12° comma n. 4 c.p.c. -Omessa, insufficiente
e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia per omessa valutazione di prove documentali e fatti che risultano incontestabilmente dagli atti di causa”. La sentenza impugnata è viziata laddove omette di considerare l'eventuale incidenza causale sulle patologie riscontrate nel 2017 dell'episodio di infiltrazioni avvenuto nel 2007, estranea al rapporto condominiale e risultante dagli atti di causa.
L'appellante ha perciò così concluso: “Piaccia ll'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: In via del tutto pregiudiziale: a) dichiarato rilevante e ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 54 D.L. 83/2012, convertito con L. n.
134/2012, per i motivi esposti e che qui interamente si richiamano, sospendere ex art.
283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle sentenze impugnate per i motivi esposti;
b) Dichiarare la nullità ex art. 132 comma 2 n. 4), 115, 156 e 161 c.p.c. delle sentenze impugnate per difetto assoluto di motivazione per tutti i motivi innanzi esposti.
Nella denegata ipotesi che si ritenesse di superare le eccezioni sopra svolte, in via di merito: - Accogliere per tutti i motivi dedotti ed articolati in narrativa il presente appello
e, per l'effetto, riformare la sentenza non definitiva n. 2648/2015 pubblicata il 30.10.2015 nonché la sentenza definitiva n. 02/20 emesse dal Tribunale di Latina, G.O.T. dott.
Antonio Gabrielli, e per l'effetto, interamente revocarle, nella parte in cui accertano la responsabilità del per i danni da infiltrazione lamentati da Parte_1
e per l'effetto condannano il al risarcimento dei AR Parte_1 danni materiali quantificati in euro 3.400,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
23.01.2006 nonché della somma di euro 34.860,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ed euro 60,00 per il danno patrimoniale. Il tutto oltre spese di c.t.u. tecnica, a.t.p., c.t.u. medico-legale e spese di lite liquidate nella somma di euro 10.000,00= oltre iva, cpa e spese forfettarie;
-Condannare l'odierna
6 appellata al risarcimento di ogni danno che dovesse conseguire all'esecuzione delle sentenze impugnate, nella somma da determinarsi in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche a titolo di arricchimento senza giusta causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; -Condannare l'odierna appellata alla restituzione di tutte le spese di giudizio che eventualmente l'appellante dovesse corrispondere nell'attesa della definizione del giudizio di appello in conseguenza dell'esecuzione delle sentenze impugnate;
- Condannare comunque l'appellata alla rifusione delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cpa”.
§2.1-Si è costituita , ha contestato l'appello spiegato dal condominio AR
, eccependone l'infondatezza; quindi, ne ha chiesto l'integrale rigetto. Pt_1
§2.2- La Corte, dopo aver accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di entrambe le sentenze impugnate, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali all'udienza cartolare in epigrafe indicata, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è fondato e merita condivisione, essendo sfornite di qualsivoglia supporto probatorio tutte le richieste formulate in primo grado dall'appellata, ; e AR apparendo affette da manifesti vizi di illogicità, indipendente dai rilievi di nullità per violazione del contraddittorio, le valutazioni del ctu medico-legale nominato in corso di causa e, conseguentemente, la valutazione del primo giudice che le ha acriticamente recepite.
Devono essere esaminati per primi, rivestendo priorità logico-giuridica, i motivi di appello enunciati ai numeri III e IV del §2, siccome volti a contestare la sentenza parziale in epigrafe, nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva del Parte_1 appellante. Quest'ultimo lamenta che le infiltrazioni, causa del danno oggetto di domanda, sono provenienti dal terrazzo a livello di proprietà esclusiva della CP_2 tal che nessuna responsabilità può essere addebitata al , ai sensi dell'art. 2051 Parte_1
c.c., siccome ente di gestione delle parti comuni, così come opinato dalla più accreditata giurisprudenza richiamata nell'atto di appello.
Deve richiamarsi in proposito l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art.
2051 c.c. , sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di
7 parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico
(o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (Cass. Sezioni Unite Parte_1
Civili, Sentenza 10 maggio 2016, n. 9449, richiamata anche da parte appellante).
Orientamento che, a ben vedere, non risulta affatto dissonante con quello già in precedenza espresso nei seguenti termini: “la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che "Poichè il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo;
ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126
c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo). La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi" (Cass. n.
10233 del 2002; successivamente Cass. n. 5847 del 2007, secondo cui: "Poichè il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario
o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico,
8 deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo"; in precedenza: Cass. sez. un. n. 3672 del 1997, secondo cui: "Poichè il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se
è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art.
1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo".
E' stato, tuttavia, anche precisato che "In tema di condominio di edifici, il lastrico solare
- anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini -svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art.
1126 c.c..
Ne consegue che il , quale custode ex art. 2051 c.c. - in persona Parte_1 dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del nella sua interezza e del suo Parte_1 amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c.": (Cass. n. 3676 del 2006)”
(Cassazione civile sez. III, sent. del 04/01/2010 n.20).
Ne deriva che la legittimazione passiva dell'ente condominiale non può essere affatto esclusa a priori, piuttosto, essendo da verificare la fondatezza della domanda nel merito, alla luce di quelle che sono le allegazioni e prove offerte dalla parte istante.
9 Come pure deve rilevarsi che la legittimazione attiva dell'attrice-appellata non può essere esclusa sol perché ella è divenuta proprietaria dell'appartamento indicato come foriero di danno successivamente al suo verificarsi, essendo quella in esame azione di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. e non azione condominiale.
Tornando quindi alla verifica della fondatezza della domanda, va considerato che l'azione esperita, inquadrabile nello schema normativo di cui all'art. 2051 c.c., intanto ha ragion d'essere nei confronti dell'ente condominiale in quanto l'istante alleghi e provi che il lamentato danno da infiltrazioni sia stato provocato da difetto di manutenzione e/o costruzione di parti del fabbricato qualificabili come 'comuni', tale essendo anche la terrazza di proprietà e in uso esclusivo a taluno dei condomini, a meno che la controparte non alleghi e provi che il danno è determinato dalle concrete modalità di utilizzo del bene in proprietà esclusiva, invece che al difetto di manutenzione della terrazza stessa o di parti di essa.
Ora, risulta in atti che con la lettera del 12.04.2007, inviata alle parti in causa, Tes_1 in qualità di affittuario dell'appartamento posto al piano attico sovrastante
[...]
l'immobile di e delegato dalla proprietaria ha AR CP_2 rappresentato: “l'appartamento di proprietà della è servito da tre terrazze CP_2 di proprietà esclusiva e sovrastato dal lastrico solare condominiale, per il quale ha
l'obbligo di servitù, che ogni qualvolta richiestoci non è mai stato negato…….la ha eseguito lavori di ripulitura dell'immobile, durante i quali un tecnico CP_2 della ditta appaltatrice ha desunto che l'infiltrazione provenisse da un discendente del lastrico solare condominiale”. Ancora, il ha chiarito: “la riparazione è stata Tes_1 quindi eseguita a titolo gratuito per il condominio, senza sincerarsi se la legge imputasse in toto o in parte allo stesso e quindi all'amministratore la responsabilità, i tempi e le modalità di intervento […….] avendo tale riparazione eliminato del tutto l'infiltrazione, ciò conferma che il problema era di fatto nel tratto di canala sostituito, che partendo dal terrazzo condominiale di copertura entra nell'intercapedine del fabbricato e scarica
l'acqua piovana a terra convogliandola nelle fognature”.
Pertanto, a prescindere dall'opponibilità o meno dell'a.t.p. al , contestata Parte_1 dall'appellante con i motivi di appello I e II, risulta plausibile che le infiltrazioni sono derivate da un discendente del lastrico solare, posto in muro perimetrale CP_5 siccome una volta riparato lo stesso non si sono più ripresentate. E, trattandosi di tubazione posta in parte comune del fabbricato, è altresì evidente che la manutenzione compete anche all'ente condominiale, fermo restando le regole di ripartizione delle spese
10 fra quest'ultimo e il proprietario esclusivo della terrazza, da far valere secondo i citati criteri legali dalle parti che vi hanno interesse.
Ciò nondimeno la domanda di risarcimento che ci occupa è, come già accennato, infondata nel merito, essendo sfornita di qualsivoglia oggettiva prova la concreta entità delle conseguenze dannose per cui è stato chiesto ristoro.
Particolarmente considerando il V motivo di appello, relativo alla sentenza parziale, anche volendo tralasciare la questione relativa alla proprietà del mobilio indicato danneggiato e per la riparazione del quale è stato chiesto il risarcimento, deve considerarsi che l'attrice/appellata non ha fornito nessuna prova né dello stato dei mobili prima dell'evento infiltrativo né dello stato successivo, e neppure ha prodotto le fatture o ricevute fiscali relative agli interventi di riparazione dei quali chiede ristoro.
Invero il danno in questione è rimasto allegato con formula meramente assertiva, nemmeno potendo intuirsi quali e quanti siano stati i mobili asseritamente danneggiati.
Va, dunque, condivisa la valutazione del primo giudice limitatamente ai seguenti due profili: quanto all'affermazione della legittimazione attiva dell'attrice, che “risulta essere titolare del diritto di abitazione dell'immobile in virtù di assegnazione della casa familiare avvenuta in forza di provvedimento Presidenziale, in sede di separazione del
17.04.2003, e aver acquistato l'immobile in data 26.07.2006” e quanto alla mancanza di qualsivoglia prova dell'entità dei danni interni all'appartamento abitato dall'istante a seguito delle lamentate infiltrazioni e degli esborsi sostenuti per porvi riparo: “mancando la prova che le riparazioni siano state eseguite sull'immobile con spese a carico dell'attrice prima della data dell'acquisto nulla le può essere riconosciuto per i danni alla tinteggiatura, avendo la stessa acquistato l'immobile già danneggiato, infatti il diritto al risarcimento del danno del proprietario dell'immobile non si trasferisce con la cessione dell'immobile stesso”. Conseguentemente la sentenza parziale impugnata merita di essere riformata nella parte in cui riconosce in favore dell'attrice un risarcimento per i danni materiali pari ad euro 3.400,00, dovendo essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da . AR
La mancanza di concreta prova dell'entità e consistenza dei lamentati danni da infiltrazione nonché del tempo per il quale essi hanno interessato l'immobile in uso e poi di proprietà dell'istante – già di per sé – rende non accoglibile anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asserito subito.
Tuttavia, stante le risultanze della ctu medico legale espletata in primo grado, devono esaminarsi anche i motivi di appello svolti per la contestazione della sentenza definitiva,
11 siccome tutti finalizzati ad evidenziare le incongruenze e i profili di nullità delle ridette indagini peritali, motivi tutti strettamente connessi e perciò da esaminarsi unitariamente.
Al riguardo assume valenza dirimente, anche rispetto alla lamentata violazione del contraddittorio di cui al primo motivo di appello, l'assoluta incongruenza logica, prima ancora che medico-legale, delle valutazioni e delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario nominato nella prima fase della lite.
Quest'ultimo ha riscontrato all'attrice un'invalidità permanente del 10%, ma non è dato comprendere quale sia il nesso di derivazione causale di siffatta I.P. rispetto alle lamentate infiltrazioni all'immobile e ancor meno risulta chiarito come abbia potuto giungere alla quantificazione dei gg. di IT, parziale e totale, indicati nell'elaborato dallo stesso redatto, condiviso senza motivazione alcuna dal primo giudice.
In effetti, il ridetto CT non solo ha svolto le sue indagini sulla base di documentazione consegnata dall'istante nel corso delle indagini peritali, per altro proseguite senza preservare il contraddittorio con entrambe le parti in lite, come dato atto nel verbale redatto all'udienza del 9.01.2018, ma ha preteso affermare il nesso di derivazione causale delle patologie croniche riscontrate nell'anno 2017, epoca di svolgimento delle censurate operazioni peritali, da fenomeni di umidità alle pareti verificatisi ben 14 anni prima, durati per un tempo non meglio precisato in ragione delle prove acquisite in atti e per giunta in assenza di qualsivoglia evidenza scientifica che tanto consenta, non essendo stata citata nessuna accreditata letteratura medico-legale che la derivazione causale in argomento consenta di affermare, sia pure secondo il criterio della causalità giuridica (ovvero del più probabile che non).
In effetti, anche a chi non è esperto della scienza medica non può sfuggire la evidente incongruenza della valutazione medico legale in esame, non esistendo evidenze scientifiche della riconducibilità eziologica di malattie croniche, quali quelle diagnosticate all'appellata: “cervicartrosi, periartrite scapolo omerale destra e sinistra, lomboartrosi, laringite cronica”, all'abitare in appartamento che per un periodo di tempo limitato a pochi mesi – e, comunque, nemmeno provato nella sua esatta entità – è stato interessato a fenomeni di infiltrazione e, quindi, di umidità alle pareti. Il tutto non senza sottolineare che neanche l'esatta ed effettiva consistenza dei ridetti fenomeni risulta essere stata provata in corso di giudizio.
Ma ancor più deve sottolinearsi la piena condivisibilità delle censure della parte appellante allorché pongono in evidenza il lungo tempo trascorso dall'insorgere dei fenomeni infiltrativi in esame, come dedotto dall'appellante: nell'agosto/settembre 2003,
12 rispetto all'anno della diagnosi, nell'anno 2017; essendo innumerevoli, in tale periodo di tempo ultradecennale, gli episodi avversi per la salute delle ossa e delle vie respiratorie a cui può essere andata incontro l'istante e che ben potrebbero essere più rilevanti rispetto all'esposizione all'umidità delle pareti dell'abitazione per alcuni mesi.
Del resto, che le infiltrazioni non si siano protratte per un tempo eccessivamente lungo è dimostrato dal fatto che, come pure posto in evidenza dal medesimo ente condominiale, pur essendo comparsi nell'agosto/settembre 2003, non sono stati affatto denunciati nella sede più opportuna: l'assemblea condominiale del successivo 18 ottobre 2003, nel corso della quale era anche segretaria (cfr. fascicolo di primo grado di parte AR appellante).
Ne deriva che anche l'appello proposto avverso la sentenza definitiva va accolto, con conseguente necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi. Le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata, compreso quelle di CT, e liquidate come in dispositivo, in misura corrispondente ai minimi tariffari vigenti, stante la non particolare complessità delle questioni agitate in lite.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma delle sentenze del Tribunale di Latina, parziale N. 2648/2015 e definitiva N. 2/2020, rigetta ogni domanda proposta da CP_1 nei confronti del .
[...] Controparte_6
2. Condanna l'appellata, , alla rifusione delle spese di lite di entrambi i AR gradi, liquidandole, quanto al primo, in €. 3.809,00 per compensi di avvocato e, quanto al secondo, in €. 5.996,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%; nonché al pagamento delle spese di CT nella misura già liquidata dal primo giudice.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.04.2025
La presidente rel./est. dott.ssa Marianna D'Avino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva n.
2648/2015 del Tribunale di Latina, sede periferica di Terracina, pubblicata in data
30.10.2015 e avverso la sentenza n. 02/2020 del Tribunale di Latina, pubblicata in data
09.01.2020, proposti con atto di appello notificato, in data 13.02.2020, da:
(C.F. n. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Dionne (C.F. n.
), presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura C.F._1 alle liti in atti;
Appellante
Contro
, (C.F. n. ) rappresentata e difesa dall'avv. AR C.F._2
Antonino Fedele, (C.F. n. , presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia come da procura alle liti in atti.
Appellata
All'udienza cartolare del 12.12.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi al Tribunale di Latina il AR
”, per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti richieste: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, condannare il convenuto, in persona dell'Amministratore pro Parte_1 tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Sig.ra per le causali AR
1 di cui in premessa, danni che si quantificano nella complessiva somma di euro 26.000,00
o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche eventualmente all'esito di C.T.U. medica ovvero in via equitativa dal Giudice per quanto riguarda il danno biologico, morale ed esistenziale, oltre al pagamento delle spese dalla stessa sostenute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A tali richiesti l'attrice ha premesso: -di essere proprietaria dal 24.07.2006 dell'appartamento, sito in Terracina alla via Molise n. 9, facente parte del Parte_1
, precedentemente da ella già occupato in qualità di coniuge separato,
[...] assegnatario della casa coniugale;
-che nel mese di agosto/settembre 2003 aveva constatato la comparsa di macchie di umidità sul soffitto, dovute ad infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza a livello del piano superiore, che si estendevano rapidamente alla gran parte dell'appartamento, danneggiando irrimediabilmente arredi e pareti e rendendo l'ambiente malsano, con conseguenze dannose per la salute e qualità di vita di coloro che vi abitavano;
-che il problema era stato segnalato al proprietario dell'appartamento sovrastante e all'amministratore del condominio, ma senza riscontro;
-che pertanto l'istante aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, innanzi il Tribunale di Latina e il CT in quella sede nominato aveva individuato la causa delle infiltrazioni nella “rottura di un discendente, avvenuta all'interno del muro che lo ospita”, destinato alla raccolta delle acque piovane provenienti dalla copertura e da una pensilina esistente sul terrazzo a livello;
-che la parte ammalorata di detto discendente veniva riparata dalla società proprietaria esclusiva della predetta terrazza a CP_2 livello, a sua cura e spese, eliminando così la causa delle infiltrazioni;
-che tuttavia non venivano eseguite riparazioni nell'appartamento della , con conseguente grave CP_1 compromissione dello stato di salute della stessa, alla quale veniva diagnosticato:
“cervicartrosi, periartrite scapolo omerale destra e sinistra, lomboartrosi, laringite cronica”, da cui era derivata una I.P. pari al 10%, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica, oltre che un danno esistenziale;
-che i danni all'appartamento e agli arredi erano stati quantificati dal CTP dell'istante nella somma di euro 11.800,00, mentre la somma necessaria a risarcire il danno biologico, morale ed esistenziale veniva stimato nella somma di euro 10.000,00.
1.1-Si è costituito il e ha eccepito la sua carenza di legittimazione Parte_1 passiva nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice; la nullità del procedimento per a.t.p., in quanto svoltosi in contraddittorio non integro, non essendo stato notiziato il
2 condominio della data fissata per l'accesso sui luoghi di causa;
e comunque l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
1.2-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Sono stati disposti accertamenti peritali con nomina del medesimo CT già nominato nell'ambito del procedimento per a.t.p. ed è stata ammessa prova orale, con escussione dell'unico teste citato da parte convenuta.
Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa, quanto ai danni patrimoniali, con la sentenza parziale che ha accertato la responsabilità del convenuto, con Parte_1 conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 3.400,00 in favore della parte attrice. La causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza, per il proseguimento dell'istruttoria al fine di verificare, a mezzo CT, la sussistenza dei danni non patrimoniali lamentati dall'attrice nonché del nesso di causalità tra detti danni e le infiltrazioni subite. Acquisita la relazione peritale, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione e definita con la sentenza pure qui impugnata, che ha accolto anche per tale parte la domanda e condannato il convenuto al pagamento della somma di Parte_1 euro 34.860,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da CP_1
, oltre ad euro 60,00 per spese mediche, interessi legali, spese di lite e di CT,
[...] sulla base della precipua considerazione che: “dall'esame della consulenza medica
d'ufficio, appaiono confermate le doglianze dell'attrice, in particolare risulta provato il nesso eziologico tra le infiltrazioni comparse sin dall'inizio dell'anno 2003, e eliminate sicuramente prima dell'accertamento tecnico preventivo del 12.10.2005 (data del primo sopralluogo) e le patologie obiettivamente riscontrate anche a distanza di anni dai fatti, per cui si concorda con il CT sull'evidenza che queste siano ormai croniche e come tali invalidanti”.
§2-Entrambe le sentenze sono state impugnate dal , con atto di Controparte_3 appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione.
Quanto alla sentenza parziale sono stati addotti motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “I- Violazione dell'art. 115 c.p.c. -inutilizzabilità delle risultanze dell' nel successivo giudizio di merito – violazione dei principi di CP_4 contraddittorio e difesa”: il primo giudice, pur avendo riconosciuto la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento per a.t.p., in quanto svoltosi senza la convocazione del condominio, ne ha ritenuto le risultanze utilizzabili ai fini del decidere, in contrasto con i principi dettati dalla richiamata giurisprudenza.
3 “II- Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 e 2729 c.c. – mancato raggiungimento della prova in ordine all'origine del danno lamentati dall'attrice”: il primo giudice ha violato i principi di diritto in ambito probatorio, poiché, una volta constatato da parte del CT la completa eliminazione delle infiltrazioni già prima del sopralluogo effettuato nel procedimento per a.t.p., avrebbe dovuto terminare la sua attività, non essendo più verificabile la causa delle infiltrazioni, come pure dallo stesso ausiliario dato atto, sebbene ciò non gli abbia precluso di formulare giudizi ipotetici, sulla base di quanto riferito dalle medesime parti presenti al sopralluogo. Né, in mancanza di altre prove a supporto, avrebbe potuto sopperirsi alla citata carenza di riscontro delle cause del lamentato danno il rinnovo della CT nel giudizio di merito, nell'ambito del quale, essendo la stessa persona fisica il tecnico nominato, non ha fatto altro che integralmente richiamare e copiare l'elaborato redatto in sede di a.t.p..
“III – Ancora violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2051 c.c.”: il primo giudice ha errato nell'interpretazione dell'art. 2051 c.c., in quanto ha preliminarmente affermato l'irrilevanza dell'accertamento delle cause del danno ex art. 2051 c.c., motivando tale irrilevanza sul presupposto, parimenti errato, della proprietà in capo al condominio della terrazza del piano attico, che è in realtà -e la circostanza non è contestata- di proprietà della in quanto tale unica custode del bene. CP_2
“IV- Violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1130 e art. 1135 c.c. -Omessa, insufficiente
e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia per omessa valutazione di prove documentali e fatti che risultano incontestabilmente dagli atti di causa”: il tribunale si è limitato ad affermare la responsabilità oggettiva del Parte_1 ex art. 2051 c.c. e ha ignorato la documentazione prodotta, univocamente probante della mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto, neppure ai Parte_1 sensi degli artt. 1130 e 1135 c.c., in quanto né l'amministratore né l'assemblea dei condomini sono stati messi in condizione di attuare eventuali interventi manutentivi, necessari ad eliminare i lamentati danni. Il ridetto giudicante, inoltre, non ha considerato che l'intervento manutentivo svolto autonomamente dalla proprietaria della CP_2 terrazza a livello, era stato risolutivo, per cui, null'altro incombeva all'ente condominiale stesso.
“V- Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 e 2729 c.c. -Mancato raggiungimento della prova in ordine alla comproprietà dell'attrice circa i beni mobili indicati come danneggiati – Mancato raggiungimento della prova in ordine alle spese sostenute -Violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1127 c.c. -Violazione dell'art. 2058
4 c.c.”. Incomprensibile è la quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali, sul presupposto della presunzione che l'attrice fosse proprietaria del 50% dei beni mobili presenti all'interno dell'appartamento, che all'epoca delle infiltrazioni era di proprietà del marito. In realtà è mancata qualsivoglia prova non solo della proprietà dei mobili e suppellettili indicati presenti nell'appartamento oggetto di domanda, ma ancor più dei danni e degli esborsi necessari ad eliminarli.
Ancora il tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'attrice-appellata, che ha atteso dal mese di agosto/settembre 2003 al marzo 2004 prima di chiedere l'intervento dell'amministratore e poi fino al 2005 per chiedere un accertamento tecnico preventivo, ciò nonostante ella ad ottobre del 2003 avesse presenziato, in qualità di segretaria, a riunione condominiale, nel corso della quale nulla ha riferito, come evincibile dalla copia del verbale redatto nell'occasione e dalla documentazione allegata in atti.
La sentenza definitiva è stata parimenti impugnata sulla scorta dei motivi di seguito rubricati: “I- Violazione degli artt. 115, 136 e 194 c.p.c. nonché art. 90 disp.att. c.p.c. -
Inutilizzabilità delle risultanze della CT medico-legale e sua nullità – Violazione dei principi di contraddittorio e difesa ed esorbitanza della CT”. Il primo giudice ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della ctu medico-legale, tempestivamente sollevata, per violazione del principio del contraddittorio sia per non avere il ctu comunicato ai ctp la data delle operazioni peritali sia per avere il consulente acquisito documentazione medica ulteriore rispetto a quella versata in atti dall'attrice, allo specifico fine di dare riscontro ad un'ipotetica invalidità permanente, dando per acclarata la sussistenza attuale di una patologia cronica riconducibile all'episodio infiltrativo verificatosi quindici anni prima.
“II- Nullità della sentenza per grave errore in iudicando -Violazione art. 132, 2° comma
n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia”. La sentenza impugnata è nulla, laddove, aderendo aprioristicamente alle risultanze della consulenza medico-legale senza esercitare alcuno sforzo critico, non coglie le evidenti discrasie sostanziali della stessa.
Il ctu ritiene essersi determinata una patologia cronica invalidante sulla base di un prospettato quadro del tutto diverso da quello reale e processuale e, sulla base di tali presupposti, privi di alcun riscontro probatorio, ha individuato una invalidità cronica pari al 10% per patologie non pertinenti rispetto al danno dedotto subito per le infiltrazioni.
5 Manca inoltre qualsivoglia riscontro clinico della quantificazione del periodo di invalidità temporanea totale e parziale stimata dal ctu, non essendovi agli atti alcuna certificazione medica per periodi di malattia continuativi, risalenti al periodo dell'infiltrazione; e manca qualsivoglia prova delle asserite assenze dal lavoro nonché della perdita della capacità lavorativa specifica.
Infine, la motivazione è contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che l'invalidità non ha influito sulla carriera dell'attrice-appellata, ha riconosciuto un aumento del 30% nella quantificazione del danno da invalidità permanente comprensiva di danno morale in considerazione del tipo di patologie e del lavoro svolto.
“III- Violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 132, 12° comma n. 4 c.p.c. -Omessa, insufficiente
e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia per omessa valutazione di prove documentali e fatti che risultano incontestabilmente dagli atti di causa”. La sentenza impugnata è viziata laddove omette di considerare l'eventuale incidenza causale sulle patologie riscontrate nel 2017 dell'episodio di infiltrazioni avvenuto nel 2007, estranea al rapporto condominiale e risultante dagli atti di causa.
L'appellante ha perciò così concluso: “Piaccia ll'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: In via del tutto pregiudiziale: a) dichiarato rilevante e ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 54 D.L. 83/2012, convertito con L. n.
134/2012, per i motivi esposti e che qui interamente si richiamano, sospendere ex art.
283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle sentenze impugnate per i motivi esposti;
b) Dichiarare la nullità ex art. 132 comma 2 n. 4), 115, 156 e 161 c.p.c. delle sentenze impugnate per difetto assoluto di motivazione per tutti i motivi innanzi esposti.
Nella denegata ipotesi che si ritenesse di superare le eccezioni sopra svolte, in via di merito: - Accogliere per tutti i motivi dedotti ed articolati in narrativa il presente appello
e, per l'effetto, riformare la sentenza non definitiva n. 2648/2015 pubblicata il 30.10.2015 nonché la sentenza definitiva n. 02/20 emesse dal Tribunale di Latina, G.O.T. dott.
Antonio Gabrielli, e per l'effetto, interamente revocarle, nella parte in cui accertano la responsabilità del per i danni da infiltrazione lamentati da Parte_1
e per l'effetto condannano il al risarcimento dei AR Parte_1 danni materiali quantificati in euro 3.400,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
23.01.2006 nonché della somma di euro 34.860,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ed euro 60,00 per il danno patrimoniale. Il tutto oltre spese di c.t.u. tecnica, a.t.p., c.t.u. medico-legale e spese di lite liquidate nella somma di euro 10.000,00= oltre iva, cpa e spese forfettarie;
-Condannare l'odierna
6 appellata al risarcimento di ogni danno che dovesse conseguire all'esecuzione delle sentenze impugnate, nella somma da determinarsi in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche a titolo di arricchimento senza giusta causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; -Condannare l'odierna appellata alla restituzione di tutte le spese di giudizio che eventualmente l'appellante dovesse corrispondere nell'attesa della definizione del giudizio di appello in conseguenza dell'esecuzione delle sentenze impugnate;
- Condannare comunque l'appellata alla rifusione delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cpa”.
§2.1-Si è costituita , ha contestato l'appello spiegato dal condominio AR
, eccependone l'infondatezza; quindi, ne ha chiesto l'integrale rigetto. Pt_1
§2.2- La Corte, dopo aver accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di entrambe le sentenze impugnate, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali all'udienza cartolare in epigrafe indicata, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è fondato e merita condivisione, essendo sfornite di qualsivoglia supporto probatorio tutte le richieste formulate in primo grado dall'appellata, ; e AR apparendo affette da manifesti vizi di illogicità, indipendente dai rilievi di nullità per violazione del contraddittorio, le valutazioni del ctu medico-legale nominato in corso di causa e, conseguentemente, la valutazione del primo giudice che le ha acriticamente recepite.
Devono essere esaminati per primi, rivestendo priorità logico-giuridica, i motivi di appello enunciati ai numeri III e IV del §2, siccome volti a contestare la sentenza parziale in epigrafe, nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva del Parte_1 appellante. Quest'ultimo lamenta che le infiltrazioni, causa del danno oggetto di domanda, sono provenienti dal terrazzo a livello di proprietà esclusiva della CP_2 tal che nessuna responsabilità può essere addebitata al , ai sensi dell'art. 2051 Parte_1
c.c., siccome ente di gestione delle parti comuni, così come opinato dalla più accreditata giurisprudenza richiamata nell'atto di appello.
Deve richiamarsi in proposito l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art.
2051 c.c. , sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di
7 parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico
(o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (Cass. Sezioni Unite Parte_1
Civili, Sentenza 10 maggio 2016, n. 9449, richiamata anche da parte appellante).
Orientamento che, a ben vedere, non risulta affatto dissonante con quello già in precedenza espresso nei seguenti termini: “la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che "Poichè il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo;
ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126
c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo). La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi" (Cass. n.
10233 del 2002; successivamente Cass. n. 5847 del 2007, secondo cui: "Poichè il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario
o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico,
8 deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo"; in precedenza: Cass. sez. un. n. 3672 del 1997, secondo cui: "Poichè il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se
è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art.
1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo".
E' stato, tuttavia, anche precisato che "In tema di condominio di edifici, il lastrico solare
- anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini -svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art.
1126 c.c..
Ne consegue che il , quale custode ex art. 2051 c.c. - in persona Parte_1 dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del nella sua interezza e del suo Parte_1 amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c.": (Cass. n. 3676 del 2006)”
(Cassazione civile sez. III, sent. del 04/01/2010 n.20).
Ne deriva che la legittimazione passiva dell'ente condominiale non può essere affatto esclusa a priori, piuttosto, essendo da verificare la fondatezza della domanda nel merito, alla luce di quelle che sono le allegazioni e prove offerte dalla parte istante.
9 Come pure deve rilevarsi che la legittimazione attiva dell'attrice-appellata non può essere esclusa sol perché ella è divenuta proprietaria dell'appartamento indicato come foriero di danno successivamente al suo verificarsi, essendo quella in esame azione di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. e non azione condominiale.
Tornando quindi alla verifica della fondatezza della domanda, va considerato che l'azione esperita, inquadrabile nello schema normativo di cui all'art. 2051 c.c., intanto ha ragion d'essere nei confronti dell'ente condominiale in quanto l'istante alleghi e provi che il lamentato danno da infiltrazioni sia stato provocato da difetto di manutenzione e/o costruzione di parti del fabbricato qualificabili come 'comuni', tale essendo anche la terrazza di proprietà e in uso esclusivo a taluno dei condomini, a meno che la controparte non alleghi e provi che il danno è determinato dalle concrete modalità di utilizzo del bene in proprietà esclusiva, invece che al difetto di manutenzione della terrazza stessa o di parti di essa.
Ora, risulta in atti che con la lettera del 12.04.2007, inviata alle parti in causa, Tes_1 in qualità di affittuario dell'appartamento posto al piano attico sovrastante
[...]
l'immobile di e delegato dalla proprietaria ha AR CP_2 rappresentato: “l'appartamento di proprietà della è servito da tre terrazze CP_2 di proprietà esclusiva e sovrastato dal lastrico solare condominiale, per il quale ha
l'obbligo di servitù, che ogni qualvolta richiestoci non è mai stato negato…….la ha eseguito lavori di ripulitura dell'immobile, durante i quali un tecnico CP_2 della ditta appaltatrice ha desunto che l'infiltrazione provenisse da un discendente del lastrico solare condominiale”. Ancora, il ha chiarito: “la riparazione è stata Tes_1 quindi eseguita a titolo gratuito per il condominio, senza sincerarsi se la legge imputasse in toto o in parte allo stesso e quindi all'amministratore la responsabilità, i tempi e le modalità di intervento […….] avendo tale riparazione eliminato del tutto l'infiltrazione, ciò conferma che il problema era di fatto nel tratto di canala sostituito, che partendo dal terrazzo condominiale di copertura entra nell'intercapedine del fabbricato e scarica
l'acqua piovana a terra convogliandola nelle fognature”.
Pertanto, a prescindere dall'opponibilità o meno dell'a.t.p. al , contestata Parte_1 dall'appellante con i motivi di appello I e II, risulta plausibile che le infiltrazioni sono derivate da un discendente del lastrico solare, posto in muro perimetrale CP_5 siccome una volta riparato lo stesso non si sono più ripresentate. E, trattandosi di tubazione posta in parte comune del fabbricato, è altresì evidente che la manutenzione compete anche all'ente condominiale, fermo restando le regole di ripartizione delle spese
10 fra quest'ultimo e il proprietario esclusivo della terrazza, da far valere secondo i citati criteri legali dalle parti che vi hanno interesse.
Ciò nondimeno la domanda di risarcimento che ci occupa è, come già accennato, infondata nel merito, essendo sfornita di qualsivoglia oggettiva prova la concreta entità delle conseguenze dannose per cui è stato chiesto ristoro.
Particolarmente considerando il V motivo di appello, relativo alla sentenza parziale, anche volendo tralasciare la questione relativa alla proprietà del mobilio indicato danneggiato e per la riparazione del quale è stato chiesto il risarcimento, deve considerarsi che l'attrice/appellata non ha fornito nessuna prova né dello stato dei mobili prima dell'evento infiltrativo né dello stato successivo, e neppure ha prodotto le fatture o ricevute fiscali relative agli interventi di riparazione dei quali chiede ristoro.
Invero il danno in questione è rimasto allegato con formula meramente assertiva, nemmeno potendo intuirsi quali e quanti siano stati i mobili asseritamente danneggiati.
Va, dunque, condivisa la valutazione del primo giudice limitatamente ai seguenti due profili: quanto all'affermazione della legittimazione attiva dell'attrice, che “risulta essere titolare del diritto di abitazione dell'immobile in virtù di assegnazione della casa familiare avvenuta in forza di provvedimento Presidenziale, in sede di separazione del
17.04.2003, e aver acquistato l'immobile in data 26.07.2006” e quanto alla mancanza di qualsivoglia prova dell'entità dei danni interni all'appartamento abitato dall'istante a seguito delle lamentate infiltrazioni e degli esborsi sostenuti per porvi riparo: “mancando la prova che le riparazioni siano state eseguite sull'immobile con spese a carico dell'attrice prima della data dell'acquisto nulla le può essere riconosciuto per i danni alla tinteggiatura, avendo la stessa acquistato l'immobile già danneggiato, infatti il diritto al risarcimento del danno del proprietario dell'immobile non si trasferisce con la cessione dell'immobile stesso”. Conseguentemente la sentenza parziale impugnata merita di essere riformata nella parte in cui riconosce in favore dell'attrice un risarcimento per i danni materiali pari ad euro 3.400,00, dovendo essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da . AR
La mancanza di concreta prova dell'entità e consistenza dei lamentati danni da infiltrazione nonché del tempo per il quale essi hanno interessato l'immobile in uso e poi di proprietà dell'istante – già di per sé – rende non accoglibile anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asserito subito.
Tuttavia, stante le risultanze della ctu medico legale espletata in primo grado, devono esaminarsi anche i motivi di appello svolti per la contestazione della sentenza definitiva,
11 siccome tutti finalizzati ad evidenziare le incongruenze e i profili di nullità delle ridette indagini peritali, motivi tutti strettamente connessi e perciò da esaminarsi unitariamente.
Al riguardo assume valenza dirimente, anche rispetto alla lamentata violazione del contraddittorio di cui al primo motivo di appello, l'assoluta incongruenza logica, prima ancora che medico-legale, delle valutazioni e delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario nominato nella prima fase della lite.
Quest'ultimo ha riscontrato all'attrice un'invalidità permanente del 10%, ma non è dato comprendere quale sia il nesso di derivazione causale di siffatta I.P. rispetto alle lamentate infiltrazioni all'immobile e ancor meno risulta chiarito come abbia potuto giungere alla quantificazione dei gg. di IT, parziale e totale, indicati nell'elaborato dallo stesso redatto, condiviso senza motivazione alcuna dal primo giudice.
In effetti, il ridetto CT non solo ha svolto le sue indagini sulla base di documentazione consegnata dall'istante nel corso delle indagini peritali, per altro proseguite senza preservare il contraddittorio con entrambe le parti in lite, come dato atto nel verbale redatto all'udienza del 9.01.2018, ma ha preteso affermare il nesso di derivazione causale delle patologie croniche riscontrate nell'anno 2017, epoca di svolgimento delle censurate operazioni peritali, da fenomeni di umidità alle pareti verificatisi ben 14 anni prima, durati per un tempo non meglio precisato in ragione delle prove acquisite in atti e per giunta in assenza di qualsivoglia evidenza scientifica che tanto consenta, non essendo stata citata nessuna accreditata letteratura medico-legale che la derivazione causale in argomento consenta di affermare, sia pure secondo il criterio della causalità giuridica (ovvero del più probabile che non).
In effetti, anche a chi non è esperto della scienza medica non può sfuggire la evidente incongruenza della valutazione medico legale in esame, non esistendo evidenze scientifiche della riconducibilità eziologica di malattie croniche, quali quelle diagnosticate all'appellata: “cervicartrosi, periartrite scapolo omerale destra e sinistra, lomboartrosi, laringite cronica”, all'abitare in appartamento che per un periodo di tempo limitato a pochi mesi – e, comunque, nemmeno provato nella sua esatta entità – è stato interessato a fenomeni di infiltrazione e, quindi, di umidità alle pareti. Il tutto non senza sottolineare che neanche l'esatta ed effettiva consistenza dei ridetti fenomeni risulta essere stata provata in corso di giudizio.
Ma ancor più deve sottolinearsi la piena condivisibilità delle censure della parte appellante allorché pongono in evidenza il lungo tempo trascorso dall'insorgere dei fenomeni infiltrativi in esame, come dedotto dall'appellante: nell'agosto/settembre 2003,
12 rispetto all'anno della diagnosi, nell'anno 2017; essendo innumerevoli, in tale periodo di tempo ultradecennale, gli episodi avversi per la salute delle ossa e delle vie respiratorie a cui può essere andata incontro l'istante e che ben potrebbero essere più rilevanti rispetto all'esposizione all'umidità delle pareti dell'abitazione per alcuni mesi.
Del resto, che le infiltrazioni non si siano protratte per un tempo eccessivamente lungo è dimostrato dal fatto che, come pure posto in evidenza dal medesimo ente condominiale, pur essendo comparsi nell'agosto/settembre 2003, non sono stati affatto denunciati nella sede più opportuna: l'assemblea condominiale del successivo 18 ottobre 2003, nel corso della quale era anche segretaria (cfr. fascicolo di primo grado di parte AR appellante).
Ne deriva che anche l'appello proposto avverso la sentenza definitiva va accolto, con conseguente necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi. Le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata, compreso quelle di CT, e liquidate come in dispositivo, in misura corrispondente ai minimi tariffari vigenti, stante la non particolare complessità delle questioni agitate in lite.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma delle sentenze del Tribunale di Latina, parziale N. 2648/2015 e definitiva N. 2/2020, rigetta ogni domanda proposta da CP_1 nei confronti del .
[...] Controparte_6
2. Condanna l'appellata, , alla rifusione delle spese di lite di entrambi i AR gradi, liquidandole, quanto al primo, in €. 3.809,00 per compensi di avvocato e, quanto al secondo, in €. 5.996,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%; nonché al pagamento delle spese di CT nella misura già liquidata dal primo giudice.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.04.2025
La presidente rel./est. dott.ssa Marianna D'Avino
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