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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1192/2022 promossa Da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Balsamo.
[...]
APPELLANTI Contro
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 20 febbraio 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 28/3/2018 dinanzi al Tribunale di Agrigento Parte_3
impugnava i provvedimenti del 23 aprile 2015 e del 2 settembre 2015 con i quali
[...]
l' aveva richiesto la restituzione dell'importo di € 41.434,60 quale indebito CP_1 maturato dal 1 maggio 2005 al 31 luglio 2014 sulla pensione cat. VOS n. 45006554 per il seguente motivo : “ Sono state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a seguito della concessione della pensione da parte di organismo assicuratore estero ”. Deduceva che l' non aveva titolo ad esercitare la ripetizione della somma CP_1 indebitamente erogata stante il disposto dell'art. 52 Legge 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 Legge 412/1991), ai sensi del quale , in caso di errore dell'ente previdenziale sulla liquidazione del trattamento pensionistico, l' non aveva il CP_2 diritto di ripetere le somme per errore erogate, tranne che in caso di dolo del beneficiario ( nella fattispecie insussistente ). E poiché nel caso di specie la liquidazione indebita era imputabile esclusivamente all'errore dell' il quale , a seguito della presentazione della domanda di pensione CP_2 in regione internazionale nel 2003, aveva proceduto , senza effettuare il cumulo con la contribuzione straniera, alla liquidazione della pensione in regime nazionale, anziché in convenzione, agiva al fine di ottenere l'annullamento e la revoca dei provvedimenti in parola. In ogni caso eccepiva la decadenza di cui all'art. 13 comma 2° Legge n. 412/1991 e la prescrizione delle some poste in ripetizione. Nel contraddittorio delle parti, e previo subentro nel giudizio degli eredi del nel Pt_1 frattempo deceduto, con sentenza del 16/5/2022 il G.L., rigettava la domanda. Premesso che in materia di indebito previdenziale nascente dal pagamento di somme non dovute grava sull'attore , in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. , l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a trattenere le somme erogate, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'ente convenuto, riteneva il G.L. che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la domanda di pensione formulata dal il 4/11/2003 era domanda in Pt_1 regime nazionale avendo omesso il ricorrente di dichiarare l'esistenza della contribuzione estera, sicchè legittimamente l' aveva seguitato ad erogare la prestazione con CP_1
l'integrazione al minimo essendo venuto a conoscenza soltanto al momento della presentazione della successiva domanda inoltrata dal il 22/10/2013, finalizzata Pt_1 alla ricongiunzione dei trattamenti previdenziali , della esistenza della pensione estera la quale, cumulata con quella nazionale aveva determinato l'insorgere dell'indebito a far data dall'1/5/2005 nei limiti della prescrizione decennale . Negata l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 52 Legge 88/89 , riteneva pertanto il G.L. che non sussistesse alcun errore imputabile all' . CP_2
Né, soggiungeva il G.L., ricorreva la clausola decadenziale di cui all'art. 13 comma 2° Legge n. 412/1991 – recante l'onere in capo all'istituto di verificare annualmente le situazioni reddituali e di provvedere entro l'anno successivo al recupero di quanto erogato in eccedenza - atteso che in base al funzionamento della regola in commento , individuato nel 23/10/2013 il termine a partire dal quale l'Istituto aveva avuto contezza dell'indebito “la decadenza di cui all'art. 13 comma 2° Legge n. 412/1991 sarebbe maturata allo spirare del 31/12/2014 ed essendo l'atto di recupero del 23/4/2015 è da considerarsi tempestivo”. La sentenza di primo grado è stata impugnata dagli eredi del pensionato i quali insistono nell'allegazione finalizzata a suffragare l'esistenza di un legittimo e incolpevole affidamento in capo al de cuius il quale, essendo stato titolare di pensione in regime internazionale fin dal 2004, aveva diligentemente esposto all' la propria intera CP_1 situazione contributiva. Quest'ultima quindi doveva quindi intendersi nota all' come attestato dall'estratto CP_2 previdenziale versato in causa che esponeva l'esistenza della contribuzione estera e recava alla voce “segnalazioni personalizzate e/o pratiche in corso” l'esistenza di periodi di lavoro all'estero comunicati dagli Enti previdenziali di Germania per la matricola estera 29070338P006. Con un secondo motivo si duole del rigetto della eccezione di decadenza e richiama al riguardo la Circolare n. 31 del 2/3/2006 in forza della quale in relazione ad indebiti CP_1 verificatisi a causa della mancata considerazione dei redditi conosciuti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione , l' avrebbe potuto procedere al recupero purchè la CP_2 notifica del relativo indebito fosse avvenuta entro l'anno successivo a quello in cui si era avuta contezza da parte dell' del reddito incidente sulla pensione goduta. CP_1
Nel caso in esame, dal momento che lo stesso aveva dichiarato di avere avuto CP_1 conoscenza dell'indebito solo all'atto della presentazione da parte del ricorrente della domanda di pensione del 23/10/2013 , la nota di recupero avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2014.
L' non si è costituito nel giudizio di appello per quanto ritualmente citato, onde ne va CP_1 dichiarata la contumacia. Tanto premesso , deve anzitutto respingersi il primo motivo di gravame diretto ad accreditare l'incolpevole affidamento del pensionato. Come rilevato dal G.L. risulta che al momento della presentazione dell'unica domanda in regime nazionale inoltrata dal il 4/11/2003 l'istante ometteva di segnalare la Pt_1 esistenza di contribuzione estera con ciò fornendo una rappresentazione dei fatti idonea a fuorviare l' in ordine alla sussistenza di una concorrente fonte reddituale costituita CP_1 dalla titolarità di pensione estera . Privo di rilevanza risulta in tale ottica il contenuto dell'estratto contributivo emesso il 14/9/2017 il quale reca la registrazione dei periodi contributivi esteri a partire dal marzo 1961 ma nulla chiarisce in ordine alla presenza di tali annotazioni al momento della prima domanda di pensionamento del 2003.
Non potendosi pertanto in nessun modo ricondurre all' un errore imputabile rispetto CP_1 al riconoscimento della integrazione al minimo non spettante liquidata tra il 2005 ed il 2014, non resta che prendere in esame l'eccezione di decadenza ex art. 13 comma 2° Legge 412/1991 riproposta in forma di gravame dagli eredi del pensionato, la quale appare fondata per quanto di ragione. CP_ In forza della disposizione invocata “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza”. Ne discende che, una volta accertato e non contestato che l' ebbe contezza della CP_1 esistenza del reddito estero al momento della domanda di cumulo avanzata del il Pt_1
23/10/2013 tale conoscenza corrisponde all'anno nel quale l' ha proceduto alla CP_1 verifica della situazione reddituale ostativa, con la conseguenza che entro l'anno successivo lo stesso Istituto avrebbe dovuto procedere al recupero. Un tanto lo si ricava dalla stessa Circolare n. 31 del 2/3/2006 opportunamente CP_1 richiamata dall'appellante, per effetto della quale , rispetto ai redditi conosciuti dall' , è con riferimento all'anno nel quale risulta acquisita la notizia del maggior CP_2 reddito che si ancora il decorso del termine (“entro l'anno successivo”) entro il quale l' ha l'onere di procedere al recupero. CP_2
In questo caso, l' avrebbe dovuto attivarsi entro il 31/12/2014 ed è pertanto incorso CP_1 nella decadenza in parola ad eccezione che per le sole mensilità maturate nell'anno 2014 rispetto alla quali l'iniziativa risulta tempestivamente adottata.
Per le considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata l'irripetibilità dell'indebito maturato fino a tutto l'anno 2013 mentre dovrà restituirsi quanto indebitamente corrisposto tra il mese di gennaio ed il mese di luglio 2014. Tenuto conto dell'esito solo parzialmente vittorioso della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare in misura di metà le spese di entrambi i gradi del giudizio mentre la restante parte, liquidata come in dispositivo, deve essere posta a carico dell'istituto soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che dichiara, in CP_1 riforma della sentenza n. 466/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 16 maggio
2022, dichiara ripetibile l'indebito contestato dall' a con le note del CP_1 Persona_1
23 aprile 205 e del 2 settembre 2015, limitatamente ai ratei corrisposti tra il mese di gennaio e il mese di luglio del 2014. Compensa in misura di metà le spese dei entrambi i gradi del giudizio e condanna l' CP_1 al pagamento in favore degli appellanti della restante parte che liquida in complessivi € 1.645,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.736,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute . Palermo 20 febbraio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco