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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3644/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
RUBAGOTTI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via Cordusio,4 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CIANCIO
ROBERTA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 7 APPELLATA
avente ad oggetto: Titoli di credito sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: accogliere il presente appello e in riforma della sentenza n. 5395/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24.05.2024 nell'ambito del giudizio R.G. 16911/2022
– Giudice Dott.ssa Rossella Filippi, mai notificata:
• in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 4646/2022 (emesso il
15.03.2022 nell'ambito del procedimento R.G. 3660/2022), accertare che il sig. di ha diritto alla somma lorda di Euro 37.288,89 e condannare Pt_1
al pagamento in favore del sig. di della somma Controparte_2 Pt_1
lorda di Euro 37.288,89, oltre oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare a Controparte_2
pagare al sig. la somma lorda di Euro 37.288,89, Parte_1
oltre oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre spese della fase monitoria;
• con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio
Per : Controparte_1
pagina 2 di 7 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente atto difensivo, confermando la sentenza nr. 5395/2024 del Tribunale di Milano, dr.ssa Filippi, impugnata da parte avversaria, così giudicare:
- respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, in forza dell' applicazione del DM 23.6.1997 (G.U. n. 145 del 24.6.1997), così respingendo la maggior pretesa di pagamento di controparte nei confronti di con Controparte_2
riconoscimento delle sole somme liquidate dal Giudice di prime cure (e già pagate da nella misura di € 30.175,26). CP_2
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare l'illegittimità degli interessi ex art 1284 c.c. comma 4, richiesti con l'atto di appello.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 4646\2022 nei Parte_1 confronti di con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento della Controparte_2 somma di euro 37.288,89, quale valore di rimborso del Buono fruttifero postale serie Q\P n. 000.001, emesso in data 17-7-1990 per un importo nominale di lire 5 milioni, pari ad euro 2.582,28, calcolato in base alla tabella riportata su retro del buono.
Proponeva opposizione al detto decreto eccependo la carenza di liquidità del Controparte_2 credito, ed assumendo come il rimborso del predetto buono doveva avvenire secondo quanto indicato dal DM del 13-6-1986 (“Modificazione dei tassi di interesse sui libretti e sui buoni fruttiferi postali di risparmio”), per l'importo di euro 28.203,89, dalla medesima offerto a parte opposta e da questa ingiustificatamente rifiutato.
Si costituiva in giudizio il sig. contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il Pt_1 rigetto, sostenendo in particolare come il valore di rimborso era stato correttamente calcolato al lordo delle imposte, in quanto l'obbligo del loro pagamento sorgeva solo al momento del rimborso del buono.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.5395\2024 pubblicata il 24-5-2024, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto opposto, e condannava a corrispondere al sig. la Controparte_2 Pt_1 somma di euro 28.203,89, condannando parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha anzitutto definito i termini della controversia, che risiede nel contrasto esistente tra le parti riguardo alla capitalizzazione degli interessi maturati, che secondo dovrebbe CP_2 calcolarsi anno per anno sugli interessi al netto della ritenuta fiscale in conformità a quanto disposto dal
DM Ministero del Tesoro del 23-6-1997, pervenendosi in tal modo a quantificare il valore di rimborso del buono in questione in euro 28.203,89, e secondo il sig. dovrebbe calcolarsi sugli interessi Pt_1 maturati anno per anno al lordo della ritenuta fiscale, non potendo, in tesi, applicarsi il detto DM 23-6-
1997, in quanto in contrasto con le disposizioni legislative di cui al D.L. 556\1986 e D.Lgs. 239\1996.
Il giudice di primo grado ha escluso l'esistenza di una violazione di norma primaria da parte del DM
23/6/1997, che era in realtà autorizzato da altra norma primaria, quale il D.lgs. 239/1996 .
Il tribunale osservava come il D.Lgs. 17 novembre 1986, n. 759, recante “Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31”, aveva assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in pagina 4 di 7 precedenza ne erano esenti, alla prevista ritenuta erariale, che successivamente era stata sostituita dalla relativa imposta sostitutiva con D.Lgs. n.239/1996, il cui articolo 2, comma III chiariva che “ per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Il primo giudice, dopo aver rilevato come detta norma di rango primario rinviasse alla normativa di rango inferiore quali appunto i Decreti Ministeriali per le modalità applicative, osservava come il decreto del Ministero Tesoro del 23/6/1997 in forza proprio dell' espresso rinvio ed autorizzazione del
D.Lg.s. n.239/1996 provvedeva ad indicare le modalità applicative, disponendo con l'art. 7 che ”Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre
1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Il tribunale riteneva pertanto corretto il calcolo effettuato da parte di ai sensi dell'art.7 CP_2 decreto del Ministero Tesoro del 23/6/1997 che espressamente dispone che gli interessi vengano capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, non ponendosi conflitto di norme essendo il
D.M. indicato autorizzato da norma di rango primaria quale il D.Lgs. n.239/1996 a disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta in relazione ai buoni postali.
Detta pronuncia è stata impugnata da , che chiede il rigetto della Parte_1 opposizione e la conferma del decreto opposto, in forza di un sostanziale unico motivo di impugnazione.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 20 maggio 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'1 luglio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni trentacinque), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 luglio 2025, nella camera di consiglio del
16 luglio 2025.
Con il motivo di impugnazione, l'appellante assume come il dm del 23-6-1997 non poteva trovare pagina 5 di 7 applicazione in quanto difforme dalle disposizioni legislative di grado superiore.
A sostegno dell'assunto la difesa del sig. invoca un precedente della Corte di appello di Pt_1
Lecce, che con la sentenza n.608\2023 ha affermato come “"per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, il conflitto tra norme di grado diverso impone la disapplicazione del D.M. 23 giugno 1997 in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. n. 600 del 1973,
D.L. n. 556 del 1986 e relativa legge di conversione D.Lgs. n. 239 del 1996), con la conseguenza che, in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto sul rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi serie
Q/P, il momento impositivo va individuato all'atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta e non al netto”.
Aggiunge l'appellante che la diversa interpretazione accolta dal tribunale sarebbe in contrasto con la tabella degli importi riportati sul retro del buono postale, sulla quale il risparmiatore aveva fatto affidamento.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
La ratio decidendi, sopra riportata, in base alla quale il tribunale ha accolto l'opposizione, non è stata infatti sottoposta a specifica critica da parte dell'appellante, che non si è confrontato con le ragioni in base alle quali il giudice di primo grado ha escluso che le disposizioni del dm 23-6-1997 siano in contrasto con norme giuridiche di carattere sovraordinato, non potendo il motivo di censura ricavarsi dalla invocazione di un precedente giurisprudenziale di merito, che ha ritenuto di disapplicare il citato
DM del 23-6-1997.
L'appellante non spiega le ragioni, salvo l'invocazione di precedenti di merito di diverso contenuto, per le quali il ragionamento compiuto dal primo giudice, che questa Corte condivide, debba ritenersi errato in linea di diritto.
Né ha alcuna rilevanza, quanto alla questione dibattuta nel presente processo, che la intervenuta modifica normativa circa le ritenute fiscali, abbia operato un mutamento delle aspettative riposte dal risparmiatore nella tabella allegata al titolo al momento della emissione.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento avendo riguardo alla pagina 6 di 7 somma in contestazione (controversia di valore da euro sino ad euro 5200), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 1.923,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza Parte_1 impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Controparte_2 grado che si liquidano in complessivi euro 1.923,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3644/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
RUBAGOTTI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via Cordusio,4 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CIANCIO
ROBERTA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 7 APPELLATA
avente ad oggetto: Titoli di credito sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: accogliere il presente appello e in riforma della sentenza n. 5395/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24.05.2024 nell'ambito del giudizio R.G. 16911/2022
– Giudice Dott.ssa Rossella Filippi, mai notificata:
• in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 4646/2022 (emesso il
15.03.2022 nell'ambito del procedimento R.G. 3660/2022), accertare che il sig. di ha diritto alla somma lorda di Euro 37.288,89 e condannare Pt_1
al pagamento in favore del sig. di della somma Controparte_2 Pt_1
lorda di Euro 37.288,89, oltre oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare a Controparte_2
pagare al sig. la somma lorda di Euro 37.288,89, Parte_1
oltre oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre spese della fase monitoria;
• con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio
Per : Controparte_1
pagina 2 di 7 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente atto difensivo, confermando la sentenza nr. 5395/2024 del Tribunale di Milano, dr.ssa Filippi, impugnata da parte avversaria, così giudicare:
- respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, in forza dell' applicazione del DM 23.6.1997 (G.U. n. 145 del 24.6.1997), così respingendo la maggior pretesa di pagamento di controparte nei confronti di con Controparte_2
riconoscimento delle sole somme liquidate dal Giudice di prime cure (e già pagate da nella misura di € 30.175,26). CP_2
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare l'illegittimità degli interessi ex art 1284 c.c. comma 4, richiesti con l'atto di appello.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 4646\2022 nei Parte_1 confronti di con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento della Controparte_2 somma di euro 37.288,89, quale valore di rimborso del Buono fruttifero postale serie Q\P n. 000.001, emesso in data 17-7-1990 per un importo nominale di lire 5 milioni, pari ad euro 2.582,28, calcolato in base alla tabella riportata su retro del buono.
Proponeva opposizione al detto decreto eccependo la carenza di liquidità del Controparte_2 credito, ed assumendo come il rimborso del predetto buono doveva avvenire secondo quanto indicato dal DM del 13-6-1986 (“Modificazione dei tassi di interesse sui libretti e sui buoni fruttiferi postali di risparmio”), per l'importo di euro 28.203,89, dalla medesima offerto a parte opposta e da questa ingiustificatamente rifiutato.
Si costituiva in giudizio il sig. contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il Pt_1 rigetto, sostenendo in particolare come il valore di rimborso era stato correttamente calcolato al lordo delle imposte, in quanto l'obbligo del loro pagamento sorgeva solo al momento del rimborso del buono.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.5395\2024 pubblicata il 24-5-2024, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto opposto, e condannava a corrispondere al sig. la Controparte_2 Pt_1 somma di euro 28.203,89, condannando parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha anzitutto definito i termini della controversia, che risiede nel contrasto esistente tra le parti riguardo alla capitalizzazione degli interessi maturati, che secondo dovrebbe CP_2 calcolarsi anno per anno sugli interessi al netto della ritenuta fiscale in conformità a quanto disposto dal
DM Ministero del Tesoro del 23-6-1997, pervenendosi in tal modo a quantificare il valore di rimborso del buono in questione in euro 28.203,89, e secondo il sig. dovrebbe calcolarsi sugli interessi Pt_1 maturati anno per anno al lordo della ritenuta fiscale, non potendo, in tesi, applicarsi il detto DM 23-6-
1997, in quanto in contrasto con le disposizioni legislative di cui al D.L. 556\1986 e D.Lgs. 239\1996.
Il giudice di primo grado ha escluso l'esistenza di una violazione di norma primaria da parte del DM
23/6/1997, che era in realtà autorizzato da altra norma primaria, quale il D.lgs. 239/1996 .
Il tribunale osservava come il D.Lgs. 17 novembre 1986, n. 759, recante “Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31”, aveva assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in pagina 4 di 7 precedenza ne erano esenti, alla prevista ritenuta erariale, che successivamente era stata sostituita dalla relativa imposta sostitutiva con D.Lgs. n.239/1996, il cui articolo 2, comma III chiariva che “ per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Il primo giudice, dopo aver rilevato come detta norma di rango primario rinviasse alla normativa di rango inferiore quali appunto i Decreti Ministeriali per le modalità applicative, osservava come il decreto del Ministero Tesoro del 23/6/1997 in forza proprio dell' espresso rinvio ed autorizzazione del
D.Lg.s. n.239/1996 provvedeva ad indicare le modalità applicative, disponendo con l'art. 7 che ”Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre
1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Il tribunale riteneva pertanto corretto il calcolo effettuato da parte di ai sensi dell'art.7 CP_2 decreto del Ministero Tesoro del 23/6/1997 che espressamente dispone che gli interessi vengano capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, non ponendosi conflitto di norme essendo il
D.M. indicato autorizzato da norma di rango primaria quale il D.Lgs. n.239/1996 a disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta in relazione ai buoni postali.
Detta pronuncia è stata impugnata da , che chiede il rigetto della Parte_1 opposizione e la conferma del decreto opposto, in forza di un sostanziale unico motivo di impugnazione.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 20 maggio 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'1 luglio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni trentacinque), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 luglio 2025, nella camera di consiglio del
16 luglio 2025.
Con il motivo di impugnazione, l'appellante assume come il dm del 23-6-1997 non poteva trovare pagina 5 di 7 applicazione in quanto difforme dalle disposizioni legislative di grado superiore.
A sostegno dell'assunto la difesa del sig. invoca un precedente della Corte di appello di Pt_1
Lecce, che con la sentenza n.608\2023 ha affermato come “"per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, il conflitto tra norme di grado diverso impone la disapplicazione del D.M. 23 giugno 1997 in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. n. 600 del 1973,
D.L. n. 556 del 1986 e relativa legge di conversione D.Lgs. n. 239 del 1996), con la conseguenza che, in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto sul rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi serie
Q/P, il momento impositivo va individuato all'atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta e non al netto”.
Aggiunge l'appellante che la diversa interpretazione accolta dal tribunale sarebbe in contrasto con la tabella degli importi riportati sul retro del buono postale, sulla quale il risparmiatore aveva fatto affidamento.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
La ratio decidendi, sopra riportata, in base alla quale il tribunale ha accolto l'opposizione, non è stata infatti sottoposta a specifica critica da parte dell'appellante, che non si è confrontato con le ragioni in base alle quali il giudice di primo grado ha escluso che le disposizioni del dm 23-6-1997 siano in contrasto con norme giuridiche di carattere sovraordinato, non potendo il motivo di censura ricavarsi dalla invocazione di un precedente giurisprudenziale di merito, che ha ritenuto di disapplicare il citato
DM del 23-6-1997.
L'appellante non spiega le ragioni, salvo l'invocazione di precedenti di merito di diverso contenuto, per le quali il ragionamento compiuto dal primo giudice, che questa Corte condivide, debba ritenersi errato in linea di diritto.
Né ha alcuna rilevanza, quanto alla questione dibattuta nel presente processo, che la intervenuta modifica normativa circa le ritenute fiscali, abbia operato un mutamento delle aspettative riposte dal risparmiatore nella tabella allegata al titolo al momento della emissione.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento avendo riguardo alla pagina 6 di 7 somma in contestazione (controversia di valore da euro sino ad euro 5200), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 1.923,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza Parte_1 impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Controparte_2 grado che si liquidano in complessivi euro 1.923,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 7 di 7