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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 691/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUTA CARMELO , elettivamente domiciliata nel suo studio in C.F._2
Modica, via Vittorio Veneto n. 13
APPELLANTE contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F , già con il patrocinio dell'avv. TUMINO P.IVA_2 CP_3
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA ING. MIGLIORISI,16 97100 RAGUSA presso il difensore avv. TUMINO GIOVANNI
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 518/2023, pubblicata in data 28.3.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da e avverso il precetto loro Parte_2 Parte_1
notificato da quale mandataria di fondato sul CP_2 Controparte_1
mutuo ipotecario di £. 100.000.000, concesso da in data 23 marzo Controparte_4
1992, da restituire in n. 120 rate mensili l'ultima con scadenza 23 marzo 2002.
In estrema sintesi il primo giudice riteneva che la documentazione prodotta dagli opponenti (comprensiva di ricevute di pagamento aventi ad oggetto l'estinzione anticipata delle n. 59 rate finali e delle precedenti, limitatamente a quelle dalla n. 23 alla n. 61) non fosse idonea a dimostrare l'avvenuta restituzione della somma mutata, mentre rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo che il relativo termine fosse stato interrotto, con effetti permanenti, fino al 2015, in dipendenza della procedura esecutiva iscritta in danno degli attori al n. 14/2008 RGE.
Avverso la detta sentenza proponeva appello la sola . Parte_1
Si costituiva in giudizio quale mandataria di CP_2 Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza di discussione dell'8.1.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il secondo motivo di appello, avente carattere preliminare e che come tale deve essere esaminato per primo (v. Cass., sez. lav., 4 aprile 1992, n. 4151,
pagina 2 di 7 secondo cui: “L'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ha natura preliminare rispetto alla disamina del merito, in quanto l'eventuale estinzione di esso fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato” e da ultimo C.d.S., sez. V, 5 settembre 2023, n. 8171), sia fondato e vada accolto.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata nella citazione in opposizione a precetto dagli attori – contrastata dalla creditrice mediante la mera allegazione dell'avvenuta proposizione di intervento nella procedura esecutiva
14/2008 RGE, sulla base della seguente motivazione: “quanto all'eccepita prescrizione - destinata a maturare nel decennio successivo alla scadenza dell'ultimo rateo di ammortamento del 23.II.2002 (cfr. CASS. n. 17798/2011; CASS. n. 4232/2023) -, gli opponenti non hanno minimamente contestato il fatto interruttivo/sospensivo ex artt.
2943 e 2945 c.c. eccepito dall'opposta in comparsa responsiva, ovvero la promozione in loro danno dell'esecuzione iscritta al n. 14/2008 R.G.E.I. dell'ex Tribunale di Modica, definita nel 2015, per modo che l'eccezione appare destituita di fondamento”.
Con il secondo motivo di appello la ha criticato questo capo di sentenza Parte_1
evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, essa, a suo tempo, pur ammettendo che “il ricorso per intervento recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata sia equiparabile alla domanda, proposta nel corso del giudizio, idonea ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso
e a sospendere il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita”, aveva tuttavia escluso che l'anzidetto effetto permanente della interruzione si fosse, nel caso a mani verificato, in difetto di allegazione alcuna in ordine alle sorti della procedura esecutiva indicata dall'appellata.
Con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello CP_2
dopo avere allegato che “Nessuna prescrizione è intervenuta, stante che la
[...]
creditrice aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva RG. 14/2008 del
Tribunale di Modica in data 01/06/2012” (sottolineato aggiunto), si difendeva pagina 3 di 7 assumendo che “Né tantomeno, in questa sede, si può sostenere che l'intervento non abbia effetti di interruzione permanente, perché anche a voler riconoscere un effetto interruttivo istantaneo, esso è stato comunque effettuato nell'anno 2012 con conseguente decorso del termine prescrizionale nell'anno 2022, quindi ben oltre il
22/01/2020, data di notifica del precetto oggetto dell'odierna opposizione/impugnazione”.
Orbene, ritiene la Corte che, senza necessità di esaminare la questione relativa alla ammissibilità della produzione, solo in appello, della certificazione rilasciata in data
26.7.2023 dalla cancelleria del Tribunale di Ragusa (da cui risulta “Che nella procedura esecutiva immobiliare, Trib. Ragusa, ex Modica n° 14/2008, le uniche parti processuali sono: , creditore procedente , , debitore esecutato e gli Controparte_5 Parte_2
interventi: IT IL con intervento del 01-06-2012 e NE IL con intervento del 26-02-2014. Si precisa che tale procedura è stata estinta in data 01-04-
2014, anche a seguito di rinuncia del creditore procedente in data 25-07- 2013”), sia fondato il motivo di appello secondo cui non sussistono i presupposti per ritenere che l'intervento dell'appellata nella procedura esecutiva (quand'anche sia mai avvenuto) abbia interrotto, con effetti permanenti, la prescrizione del credito da essa vantato.
Invero, premesso in punto di diritto che, secondo la S.C.: “In tema di prescrizione,
l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (così Cass., sez. VI – III, 24 marzo
2021, n. 8217 ed anche Cass., sez. III, 9 maggio 2019 e Cass., sez. III, 25 marzo 2002, n.
pagina 4 di 7 4203), e premesso in punto di fatto che la contestazione in ordine alla sussistenza degli effetti permanenti dell'asserito intervento operato dall'appellata nella procedura esecutiva n. 14/2008 è stata sollevata dall'appellante nel primo grado di giudizio con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., in risposta all'assunto di che CP_2
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. aveva sostenuto che “la tesi secondo cui l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare non interromperebbe la prescrizione è del tutto fallace ed immeritevole di accoglimento. In tal senso, in questa sede sarà sufficiente dire che “il ricorso per intervento nell'ambito di un processo esecutivo pendente, contiene la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione del bene pignorato, ed è quindi equiparabile alla
'domanda proposta nel corso di un giudizio' annoverata dall'art. 2943 c.c. comma secondo, tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione” (Cass. Civ. n. 11794 del
12.05.2008 e Cass. Civ. n. 26929 del 19.12.2014)”, sembra alla Corte del tutto evidente che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, spetti al soggetto contro cui la stessa è stata proposta fornire la prova che l'estinzione del diritto da lui azionato non sia avvenuta e se, come nel caso a mani, ciò dipenda dal verificarsi di una causa interruttiva (quale senz'altro è l'intervento nella procedura esecutiva) che impedisce il verificarsi della prescrizione solo in quanto l'interruzione, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. (secondo l'interpretazione costantemente fornitane dalla S.C. in tema di processo esecutivo), possieda effetti permanenti, l'anzidetto onere probatorio non può che estendersi ai presupposti in presenza dei quali gli effetti in questione si siano prodotti (ossia alla circostanza che “la procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, secondo comma, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la
pagina 5 di 7 perdita successiva del bene pignorato e simili”, così la già citata Cass., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4203).
Nel caso a mani, peraltro, la stessa appellata, con la sua comparsa di risposta in appello, ha all'evidenza ammesso di non essere in grado di provare che l'interruzione della prescrizione abbia avuto, nel caso a mani, effetti permanenti fino al 2015 (come affermato dal primo giudice), trincerandosi nella posizione secondo cui, comunque, anche il solo effetto istantaneo dell'intervento, operato in data 1.6.2012, sarebbe stato sufficiente ad evitare la prescrizione del credito.
Sennonché, ribadito che non è mai stato prodotto in giudizio l'atto di intervento e che in primo grado nemmeno è stata mai indicata la data in cui lo stesso sarebbe stato depositato nella procedura esecutiva 14/2008, non si può fare a meno di osservare come il termine decennale di prescrizione del credito azionato andava a maturare il 23 marzo
2002 (data di scadenza dell'ultima rata mensile indicata nel contratto di mutuo del 23 marzo 1992), di talché l'ipotetico intervento dell'appellata formalizzato in data 1 giugno
2012, quand'anche sia mai avvenuto, è avvenuto dopo che era per intero maturato il termine di prescrizione del credito oggi azionato.
Ne consegue che l'appello va accolto, con conseguente accoglimento dell'opposizione a precetto formulata con la domanda introduttiva del giudizio e con la declaratoria che l'appellata non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nei confronti dell'appellante, sulla base del precetto notificatole.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, nei medi tariffari, tenuto conto del valore della causa ricompreso nello scaglione tra € 26.001 ed € 52.000.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 691/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa, n. 518/2023, pubblicata in data 28.3.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che non ha Controparte_1
pagina 6 di 7 diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla Parte_1
base del precetto a lei notificato in data 22.1.2020; condanna quale mandataria di al pagamento CP_2 Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore di , che Parte_1
liquida, per ciascuno dei gradi, in € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 691/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUTA CARMELO , elettivamente domiciliata nel suo studio in C.F._2
Modica, via Vittorio Veneto n. 13
APPELLANTE contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F , già con il patrocinio dell'avv. TUMINO P.IVA_2 CP_3
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA ING. MIGLIORISI,16 97100 RAGUSA presso il difensore avv. TUMINO GIOVANNI
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 518/2023, pubblicata in data 28.3.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da e avverso il precetto loro Parte_2 Parte_1
notificato da quale mandataria di fondato sul CP_2 Controparte_1
mutuo ipotecario di £. 100.000.000, concesso da in data 23 marzo Controparte_4
1992, da restituire in n. 120 rate mensili l'ultima con scadenza 23 marzo 2002.
In estrema sintesi il primo giudice riteneva che la documentazione prodotta dagli opponenti (comprensiva di ricevute di pagamento aventi ad oggetto l'estinzione anticipata delle n. 59 rate finali e delle precedenti, limitatamente a quelle dalla n. 23 alla n. 61) non fosse idonea a dimostrare l'avvenuta restituzione della somma mutata, mentre rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo che il relativo termine fosse stato interrotto, con effetti permanenti, fino al 2015, in dipendenza della procedura esecutiva iscritta in danno degli attori al n. 14/2008 RGE.
Avverso la detta sentenza proponeva appello la sola . Parte_1
Si costituiva in giudizio quale mandataria di CP_2 Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza di discussione dell'8.1.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il secondo motivo di appello, avente carattere preliminare e che come tale deve essere esaminato per primo (v. Cass., sez. lav., 4 aprile 1992, n. 4151,
pagina 2 di 7 secondo cui: “L'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ha natura preliminare rispetto alla disamina del merito, in quanto l'eventuale estinzione di esso fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato” e da ultimo C.d.S., sez. V, 5 settembre 2023, n. 8171), sia fondato e vada accolto.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata nella citazione in opposizione a precetto dagli attori – contrastata dalla creditrice mediante la mera allegazione dell'avvenuta proposizione di intervento nella procedura esecutiva
14/2008 RGE, sulla base della seguente motivazione: “quanto all'eccepita prescrizione - destinata a maturare nel decennio successivo alla scadenza dell'ultimo rateo di ammortamento del 23.II.2002 (cfr. CASS. n. 17798/2011; CASS. n. 4232/2023) -, gli opponenti non hanno minimamente contestato il fatto interruttivo/sospensivo ex artt.
2943 e 2945 c.c. eccepito dall'opposta in comparsa responsiva, ovvero la promozione in loro danno dell'esecuzione iscritta al n. 14/2008 R.G.E.I. dell'ex Tribunale di Modica, definita nel 2015, per modo che l'eccezione appare destituita di fondamento”.
Con il secondo motivo di appello la ha criticato questo capo di sentenza Parte_1
evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, essa, a suo tempo, pur ammettendo che “il ricorso per intervento recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata sia equiparabile alla domanda, proposta nel corso del giudizio, idonea ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso
e a sospendere il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita”, aveva tuttavia escluso che l'anzidetto effetto permanente della interruzione si fosse, nel caso a mani verificato, in difetto di allegazione alcuna in ordine alle sorti della procedura esecutiva indicata dall'appellata.
Con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello CP_2
dopo avere allegato che “Nessuna prescrizione è intervenuta, stante che la
[...]
creditrice aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva RG. 14/2008 del
Tribunale di Modica in data 01/06/2012” (sottolineato aggiunto), si difendeva pagina 3 di 7 assumendo che “Né tantomeno, in questa sede, si può sostenere che l'intervento non abbia effetti di interruzione permanente, perché anche a voler riconoscere un effetto interruttivo istantaneo, esso è stato comunque effettuato nell'anno 2012 con conseguente decorso del termine prescrizionale nell'anno 2022, quindi ben oltre il
22/01/2020, data di notifica del precetto oggetto dell'odierna opposizione/impugnazione”.
Orbene, ritiene la Corte che, senza necessità di esaminare la questione relativa alla ammissibilità della produzione, solo in appello, della certificazione rilasciata in data
26.7.2023 dalla cancelleria del Tribunale di Ragusa (da cui risulta “Che nella procedura esecutiva immobiliare, Trib. Ragusa, ex Modica n° 14/2008, le uniche parti processuali sono: , creditore procedente , , debitore esecutato e gli Controparte_5 Parte_2
interventi: IT IL con intervento del 01-06-2012 e NE IL con intervento del 26-02-2014. Si precisa che tale procedura è stata estinta in data 01-04-
2014, anche a seguito di rinuncia del creditore procedente in data 25-07- 2013”), sia fondato il motivo di appello secondo cui non sussistono i presupposti per ritenere che l'intervento dell'appellata nella procedura esecutiva (quand'anche sia mai avvenuto) abbia interrotto, con effetti permanenti, la prescrizione del credito da essa vantato.
Invero, premesso in punto di diritto che, secondo la S.C.: “In tema di prescrizione,
l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (così Cass., sez. VI – III, 24 marzo
2021, n. 8217 ed anche Cass., sez. III, 9 maggio 2019 e Cass., sez. III, 25 marzo 2002, n.
pagina 4 di 7 4203), e premesso in punto di fatto che la contestazione in ordine alla sussistenza degli effetti permanenti dell'asserito intervento operato dall'appellata nella procedura esecutiva n. 14/2008 è stata sollevata dall'appellante nel primo grado di giudizio con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., in risposta all'assunto di che CP_2
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. aveva sostenuto che “la tesi secondo cui l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare non interromperebbe la prescrizione è del tutto fallace ed immeritevole di accoglimento. In tal senso, in questa sede sarà sufficiente dire che “il ricorso per intervento nell'ambito di un processo esecutivo pendente, contiene la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione del bene pignorato, ed è quindi equiparabile alla
'domanda proposta nel corso di un giudizio' annoverata dall'art. 2943 c.c. comma secondo, tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione” (Cass. Civ. n. 11794 del
12.05.2008 e Cass. Civ. n. 26929 del 19.12.2014)”, sembra alla Corte del tutto evidente che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, spetti al soggetto contro cui la stessa è stata proposta fornire la prova che l'estinzione del diritto da lui azionato non sia avvenuta e se, come nel caso a mani, ciò dipenda dal verificarsi di una causa interruttiva (quale senz'altro è l'intervento nella procedura esecutiva) che impedisce il verificarsi della prescrizione solo in quanto l'interruzione, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. (secondo l'interpretazione costantemente fornitane dalla S.C. in tema di processo esecutivo), possieda effetti permanenti, l'anzidetto onere probatorio non può che estendersi ai presupposti in presenza dei quali gli effetti in questione si siano prodotti (ossia alla circostanza che “la procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, secondo comma, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la
pagina 5 di 7 perdita successiva del bene pignorato e simili”, così la già citata Cass., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4203).
Nel caso a mani, peraltro, la stessa appellata, con la sua comparsa di risposta in appello, ha all'evidenza ammesso di non essere in grado di provare che l'interruzione della prescrizione abbia avuto, nel caso a mani, effetti permanenti fino al 2015 (come affermato dal primo giudice), trincerandosi nella posizione secondo cui, comunque, anche il solo effetto istantaneo dell'intervento, operato in data 1.6.2012, sarebbe stato sufficiente ad evitare la prescrizione del credito.
Sennonché, ribadito che non è mai stato prodotto in giudizio l'atto di intervento e che in primo grado nemmeno è stata mai indicata la data in cui lo stesso sarebbe stato depositato nella procedura esecutiva 14/2008, non si può fare a meno di osservare come il termine decennale di prescrizione del credito azionato andava a maturare il 23 marzo
2002 (data di scadenza dell'ultima rata mensile indicata nel contratto di mutuo del 23 marzo 1992), di talché l'ipotetico intervento dell'appellata formalizzato in data 1 giugno
2012, quand'anche sia mai avvenuto, è avvenuto dopo che era per intero maturato il termine di prescrizione del credito oggi azionato.
Ne consegue che l'appello va accolto, con conseguente accoglimento dell'opposizione a precetto formulata con la domanda introduttiva del giudizio e con la declaratoria che l'appellata non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nei confronti dell'appellante, sulla base del precetto notificatole.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, nei medi tariffari, tenuto conto del valore della causa ricompreso nello scaglione tra € 26.001 ed € 52.000.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 691/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa, n. 518/2023, pubblicata in data 28.3.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che non ha Controparte_1
pagina 6 di 7 diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla Parte_1
base del precetto a lei notificato in data 22.1.2020; condanna quale mandataria di al pagamento CP_2 Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore di , che Parte_1
liquida, per ciascuno dei gradi, in € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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