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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7895/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico/ in data 29/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 8.10.2024 , discussa nella
Camera di ConSIlio del 23.10.2024 promossa
DA
( c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. MIGLINO MARCO con studio in Via F. Ugoni, 36/C dete25126
Brescia Italia presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ,) nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
28.12.2024
pagina 1 di 5 OGGETTO: determinazione del contributo al mantenimento dei figli
CONCLUSIONI
All'On.le Tribunale adito affinché, verificata la propria competenza, previe tutte le declaratorie del caso, convocate le parti e assunte, occorrendo, sommarie informazioni Voglia : Disporre, a carico della SI.ra res.te in a Laives/Leifers (BZ) via Can M. Gamper 8 Pineta, un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli ed pari ad € 250,00 mensili per Persona_1 Persona_2
ciascheduno dei figli per un totale di euro 500,00, da versare al SI. il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche non mutuabili, scolastiche e delle spese ricreative, quest'ultime, previamente concordate e documentate;
Disporre a carico della SI.ra il pagamento della somma di euro 324,00 corrispondente al CP_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'immediato trasferimento dei figli presso il padre e di cui si allegano titoli di pagamento;
- Disporre a carico della SI.ra , qualora il Tribunale stabilisca un somma diversa di CP_1 mantenimento dagli euro 360,00 versati da parte resistente, il pagamento della differenza tra la somma stabilita da Questo Tribunale e quella versata da gennaio 2023;
Con vittoria di spese e compensi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 CP_1 da cui sono nati i figli l' 11.02.2007 e il 25.10.2010, entrambi a Bolzano, Persona_1 Persona_2
il Tribunale di Bolzano con decreto n 3278/15 , a seguito di ricorso proposto da , decidendo CP_1
sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, affidava i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita indicato nel decreto e stabiliva il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre per la somma mensile di euro 200, come meglio indicato nel decreto, oltre al riparto tra i genitori della spese straordinarie,
pagina 2 di 5 successivamente il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con decreto del 18.1.2023 n 36/23 , a seguito di ricorso del PM , disponeva il collocamento dei minori presso il padre, attribuendo allo stesso la facoltà in via esclusiva di iscriverli a scuola, conferendo incarichi ai Servizi sociali;
per quanto interessa l'odierno procedimento poneva a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, disponendo che le parti -nel caso non avessero trovato un accordo per la determinazione del contributo – avrebbero dovuto adire il Tribunale civile ordinario competente,
con ricorso depositato in data 29.2.2024 ha chiesto che il Tribunale ponga a carico Parte_1 della , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 500, assumendo CP_1
di essersi trasferito a Milano e di non essere riuscito a trovare un accordo con la madre dei minori ,
notificato ricorso e decreto e fissata udienza ex art 473 bis n 21 cpc la resistente è rimasta contumace, il GD con provvedimento reso a verbale di udienza del 15.10.2024 ha posto a carico della l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento dei minori per la somma mensile di euro 500 complessiva, e a seguito di discussione ex art 22473 bis cpc si è riservato di riferire al Collegio, davanti al quale la causa è stata discussa e decisa nella Camera di ConSIlio del 23.10.2024.
Considerato in diritto
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che benchè ritualmente citata non si è costituita in giudizio
La domanda del ricorrente di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori presso sé stesso collocati per la somma mensile di euro 500 è fondata.
Ritiene il Collegio sul punto di condividere quando deciso con ordinanza dell'8.10.2024 dal Giudice
Delegato.
Il ricorrente ha allegato di non essere riuscito ad addivenire ad un accordo con la , nonostante CP_1
lunghe trattative in tal senso. Ha altresì dichiarato avanti al Got delegato per il tentativo di conciliazione che la è impiegata presso la Regione autonoma di Bolzano. CP_1
La comunque, che ha 55 anni, non risulta essere affetta da patologie invalidanti che le CP_1
impediscono di lavorare. Né, attesa la scelta di quest'ultima di rimanere contumace, è possibile accertare una differente ricostruzione dei fatti.
Richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.-e tenuto conto del fatto che allo stato i minori vivono in via pagina 3 di 5 esclusiva dal padre, deve confermarsi il contributo di euro 500 a carico della resistente, determinati dal GD, a decorrere dalla data di deposito del ricorso , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione febbraio 2025), oltre al 50% delle spese extra- assegno come indicate dalle linee guida del Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano
Le spese di lite
Attesa la soccombenza la è tenuta al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia che dichiara della parte resistente così statuisce:
1. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese ,a favore di della Parte_1
somma mensile di euro 500, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione febbraio 2025) oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pagina 4 di 5 pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di euro 2800, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
3. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 23/10/2024
Il Presidente est Dott. Susanna Terni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico/ in data 29/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 8.10.2024 , discussa nella
Camera di ConSIlio del 23.10.2024 promossa
DA
( c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. MIGLINO MARCO con studio in Via F. Ugoni, 36/C dete25126
Brescia Italia presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ,) nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
28.12.2024
pagina 1 di 5 OGGETTO: determinazione del contributo al mantenimento dei figli
CONCLUSIONI
All'On.le Tribunale adito affinché, verificata la propria competenza, previe tutte le declaratorie del caso, convocate le parti e assunte, occorrendo, sommarie informazioni Voglia : Disporre, a carico della SI.ra res.te in a Laives/Leifers (BZ) via Can M. Gamper 8 Pineta, un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli ed pari ad € 250,00 mensili per Persona_1 Persona_2
ciascheduno dei figli per un totale di euro 500,00, da versare al SI. il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche non mutuabili, scolastiche e delle spese ricreative, quest'ultime, previamente concordate e documentate;
Disporre a carico della SI.ra il pagamento della somma di euro 324,00 corrispondente al CP_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'immediato trasferimento dei figli presso il padre e di cui si allegano titoli di pagamento;
- Disporre a carico della SI.ra , qualora il Tribunale stabilisca un somma diversa di CP_1 mantenimento dagli euro 360,00 versati da parte resistente, il pagamento della differenza tra la somma stabilita da Questo Tribunale e quella versata da gennaio 2023;
Con vittoria di spese e compensi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 CP_1 da cui sono nati i figli l' 11.02.2007 e il 25.10.2010, entrambi a Bolzano, Persona_1 Persona_2
il Tribunale di Bolzano con decreto n 3278/15 , a seguito di ricorso proposto da , decidendo CP_1
sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, affidava i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita indicato nel decreto e stabiliva il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre per la somma mensile di euro 200, come meglio indicato nel decreto, oltre al riparto tra i genitori della spese straordinarie,
pagina 2 di 5 successivamente il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con decreto del 18.1.2023 n 36/23 , a seguito di ricorso del PM , disponeva il collocamento dei minori presso il padre, attribuendo allo stesso la facoltà in via esclusiva di iscriverli a scuola, conferendo incarichi ai Servizi sociali;
per quanto interessa l'odierno procedimento poneva a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, disponendo che le parti -nel caso non avessero trovato un accordo per la determinazione del contributo – avrebbero dovuto adire il Tribunale civile ordinario competente,
con ricorso depositato in data 29.2.2024 ha chiesto che il Tribunale ponga a carico Parte_1 della , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 500, assumendo CP_1
di essersi trasferito a Milano e di non essere riuscito a trovare un accordo con la madre dei minori ,
notificato ricorso e decreto e fissata udienza ex art 473 bis n 21 cpc la resistente è rimasta contumace, il GD con provvedimento reso a verbale di udienza del 15.10.2024 ha posto a carico della l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento dei minori per la somma mensile di euro 500 complessiva, e a seguito di discussione ex art 22473 bis cpc si è riservato di riferire al Collegio, davanti al quale la causa è stata discussa e decisa nella Camera di ConSIlio del 23.10.2024.
Considerato in diritto
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che benchè ritualmente citata non si è costituita in giudizio
La domanda del ricorrente di determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori presso sé stesso collocati per la somma mensile di euro 500 è fondata.
Ritiene il Collegio sul punto di condividere quando deciso con ordinanza dell'8.10.2024 dal Giudice
Delegato.
Il ricorrente ha allegato di non essere riuscito ad addivenire ad un accordo con la , nonostante CP_1
lunghe trattative in tal senso. Ha altresì dichiarato avanti al Got delegato per il tentativo di conciliazione che la è impiegata presso la Regione autonoma di Bolzano. CP_1
La comunque, che ha 55 anni, non risulta essere affetta da patologie invalidanti che le CP_1
impediscono di lavorare. Né, attesa la scelta di quest'ultima di rimanere contumace, è possibile accertare una differente ricostruzione dei fatti.
Richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.-e tenuto conto del fatto che allo stato i minori vivono in via pagina 3 di 5 esclusiva dal padre, deve confermarsi il contributo di euro 500 a carico della resistente, determinati dal GD, a decorrere dalla data di deposito del ricorso , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione febbraio 2025), oltre al 50% delle spese extra- assegno come indicate dalle linee guida del Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano
Le spese di lite
Attesa la soccombenza la è tenuta al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia che dichiara della parte resistente così statuisce:
1. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese ,a favore di della Parte_1
somma mensile di euro 500, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione febbraio 2025) oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pagina 4 di 5 pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di euro 2800, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
3. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 23/10/2024
Il Presidente est Dott. Susanna Terni
pagina 5 di 5