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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 196 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in
Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Maria Adelaide Nieddu e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
contumace; CP_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 17 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 contrariis rejectis, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ritenuto ammissibile e fondato il gravame, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza n. 10/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del Lavoro:
- rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarata la legittimità della pretesa contributiva vantata dall' condannare CP_1
controparte al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito opposto n. 375 2021
00005044 87 000 a titolo di contributi e sanzioni, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi sino al saldo;
- con vittoria si spese e compensi di lite afferenti entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Oristano il 14 gennaio 2022 CP_2
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 375 2021 00005044 87 000, formato il 9 dicembre 2021, col quale l' gli ha ingiunto il pagamento di 8.717,63 euro a titolo CP_1
di omessa contribuzione sulla Gestione Separata Liberi Professionisti comprese sanzioni ed accessori di legge.
A sostegno della opposizione il dottor ha rappresentato che gli importi vantati a CP_2
credito dall' riguardano l'annualità 2014 e che pertanto, essendo ormai interamente CP_1
decorso al momento della notifica dell'ingiunzione, avvenuta l'11 gennaio 2022, il termine quinquennale di prescrizione nulla era dovuto all' stante la intervenuta estinzione per CP_1
tale ragione delle corrispondenti ragioni di credito.
Più in particolare, richiamando a conforto delle predette doglianze, la circolare n. 69 CP_1
del 25 maggio 2005, ha sostenuto che il decorso del termine quinquennale anzidetto ha inizio dal momento in cui i contributi in questione dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa e quindi dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2014.
Ha quindi concluso per la declaratoria di intervenuta prescrizione delle avverse pretese in forza dei predetti motivi di opposizione.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha premesso che l'opponente risultava aver CP_1
prodotto redditi da lavoro autonomo nel 2014 e che tuttavia non risultava iscritto né nella
2 Cassa previdenziale di appartenenza (ove versava il solo contributo integrativo) né alla
Gestione Separata CP_1
Conseguentemente si era provveduto a disporne d'ufficio l'iscrizione a quest'ultima
Gestione, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, con apposita comunicazione del 10 settembre 2020, notificatagli il successivo 18 settembre 2020, recante l'importo dovuto, segnatamente pari ad euro 8.252,19, a titolo di omessa contribuzione e sanzioni previste dalla legge.
Ha quindi contestato la fondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione (peraltro già sollevata dal mediante separato ricorso amministrativo respinto con deliberazione del CP_2
competente Comitato il 23 febbraio 2022 prodotto in atti) deducendo che per il 2014, anno per il quale l' ha proceduto ad iscrivere d'ufficio controparte alla gestione separata, il CP_1
termine di scadenza per il versamento del saldo IRPEF, e conseguentemente quello per il saldo della contribuzione gestione separata, era, originariamente fissato per il 16/6/2015 e prorogato al 6/7/2015 in forza del DPCM 9/6/2015.
Il decorso del termine di prescrizione, ha soggiunto l'Istituto opposto, per effetto della previsione contenuta nell'art. 37 del D.L. n. 18/2020 è rimasto tuttavia sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, quindi per complessivi 129 giorni per poi riprendere a decorrere da tale ultima data.
Conseguentemente il calcolo da effettuare onde verificare l'effettivo compimento del quinquennio necessario per il compimento dell'effetto estintivo invocato da controparte deve tener conto del predetto dato normativo.
Più in particolare ha evidenziato che il periodo di tempo trascorso per le finalità in discorso prima del 23 febbraio 2020 deve essere cumulato con quello decorso successivamente al 30 giugno 2020, ossia dopo il periodo neutralizzato, al fine di verificare il complessivo decorso di 5 anni.
Tale effetto, ha proseguito l' , non si è invero prodotto atteso che entro il termine CP_1
quinquennale calcolato secondo il disposto della normativa emergenziale introdotta con il
D.L. n. 18/2020, ossia dal 6 luglio 2015 al 12 novembre 2020 (termine così differito dal 6 luglio 2020 una volta aggiunti i 129 giorni di sospensione previsti dal citato art. 37 del D.L.
n. 18/2020) è intervenuta, precisamente il 18 settembre 2020 la notifica della richiesta di
3 pagamento della contribuzione omessa talchè si è prodotto l'effetto interruttivo dell'operatività della prescrizione estintiva.
Ha poi sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR del Modello Unico destinato al calcolo dei contributi mediante l'inserimento dei redditi percepiti quale lavoratore autonomo integra una causa di sospensione del decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8
c.c., operante fino al momento dell'accertamento del doloso occultamento del reddito.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso in opposizione con la condanna di controparte al pagamento delle somme ingiunte e delle spese di lite.
Il Tribunale di Oristano in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 10/2023 del 13 gennaio 2023, ha accolto il ricorso in opposizione, esponendo che il decorso del termine di prescrizione ha inizio dalla data di scadenza del pagamento della contribuzione e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato.
Per tale ragione, ha argomentato il giudice di prime cure, è irrilevante la circostanza relativa alla sospensione dei termini di prescrizione disposta dal D.L. n. 18/2020 posto che la comunicazione notificata dall' al il 18 settembre 2020 è intervenuta oltre il CP_1 CP_2
termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 numero 335 con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione del credito contributivo in contestazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 13 CP_1
luglio 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
Il dottor pur se ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, talchè è CP_2
stato dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato dottor siccome CP_2
ritualmente evocato in causa, come da documentazione ritualmente depositata in atti dalla difesa appellante il 16 luglio 2025.
Tanto premesso rileva la Corte che l' appellante, con un unico articolato motivo di CP_1
gravame, si duole dell'erronea ricostruzione da parte del primo giudice del complessivo quadro normativo operante nella vicenda in esame.
Più in particolare censura la motivazione della sentenza gravata laddove ha ritenuto irrilevante l'incidenza che sul calcolo del decorso del termine quinquennale di prescrizione
4 dispiega l'art. 37 del D.L. n. 18/2020 laddove ha disposto la sospensione del decorso del termine di prescrizione dei crediti per contribuzione obbligatoria fino al 30 giugno 2020.
Difatti entro la nuova scadenza del quinquennio, ossia entro il 12 novembre 2020, è intervenuta, segnatamente il 18 settembre 2020 la notifica della missiva datata 10 settembre
2020 con la quale è stato interrotto tempestivamente il decorso del termine in parola.
*
1. L'appello proposto dall' è fondato. CP_1
2. Va preliminarmente osservato che l'unico profilo controverso, non essendo contestata la effettiva spettanza in favore dell'Istituto degli importi ingiunti mediante l'avviso di addebito sopra richiamato, riguarda l'estinzione, per effetto della intervenuta prescrizione quinquennale, del credito contributivo azionato mediante l'avviso di addebito opposto.
Osserva al riguardo la Corte che la ricostruzione operata dal primo giudice appare errata laddove non ha tenuto in debito conto la esatta collocazione del dies a quo dal quale è iniziata a decorrere la prescrizione e le corrette modalità di calcolo del tempo utile per il compimento della stessa, tenuto conto di quanto prevede l'art. 37 del D.L. n. 18/2020 invocato dalla difesa appellante.
3. Va rilevato, in particolare, che l'articolo 37 del D.L. n. 18/2020, convertito con legge n.
27/2020, al secondo comma dispone testualmente che I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Si tratta di una speciale causa di sospensione del decorso dei termini correlati agli obblighi contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatori introdotta dal legislatore onde fronteggiare la grave situazione emergenziale prodotta dalla nota epidemia da Sars-CoV-2 diffusasi in Italia a partire dai primi mesi dell'anno 2000.
Tale disciplina prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a complessivi 129 giorni) durante il quale, pertanto, il trascorrere del tempo, altrimenti utile per il compimento della prescrizione, risulta nella sostanza neutralizzato, ossia non computabile ai fini del relativo calcolo.
5 Nel caso di specie la difesa appellante ha correttamente individuato come dies a quo, quanto alla decorrenza della prescrizione, la data prevista per il versamento delle imposte e dei contributi ossia il 6 luglio 2015, come da proroga disposta con il D.P.C.M. 9.6.2015, pubblicato nella G.U. 12.6.2015, n. 134 (cfr. Cass. ord. n. 11304/2022, Cass. ord. n.
24584/2024 e, da ultimo, Cass. ord. n. 19569/2025, ove per la contribuzione dovuta alla
Gestione Separata la data di scadenza del termine per il pagamento della contribuzione è individuato quale momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione quinquennale nonché, nei medesimi termini, questa Corte di Appello con sentenza n. 82/2025).
Dunque la prescrizione, in mancanza della normativa speciale sopra richiamata, risulterebbe essersi perfezionata il 6 luglio 2020.
Occorre tuttavia per le ragioni esposte aggiungere il periodo intermedio di sospensione di
129 giorni con conseguente slittamento della scadenza del quinquennio, erroneamente non computato dal Tribunale, alla data del 12 novembre 2020 ossia ad una data posteriore alla notifica, avvenuta come detto il 18 settembre 2020, del primo atto interruttivo rappresentato dalla nota con la quale l' ha comunicato al Matta la sua iscrizione nella Gestione CP_1
Separata presso l'Istituto ed ha sollecitato il pagamento della relativa contribuzione.
Che la notifica di tale missiva sia effettivamente intervenuta in tale data risulta, peraltro, dal tenore del provvedimento, presente in atti nel fascicolo prodotto già in primo grado dall'appellante, reso il 23 febbraio 2022 dal competente Comitato col quale è stato rigettato il ricorso proposto in sede amministrativa dall'odierno appellato.
Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono reputa il Collegio che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il termine di prescrizione delle ragioni di credito vantate dall' sia stato tempestivamente interrotto mediante l'invio di tale nota del 10 CP_1
settembre 2020.
Discende da ciò la infondatezza delle ragioni poste a fondamento della originaria opposizione avanzata dal dottor avverso l'avviso di addebito notificatogli a mezzo pec CP_2
il 17 dicembre 2021, come da documentazione in atti, momento dal quale è cominciato a decorrere un ulteriore nuovo termine stante l'effetto interruttivo della notifica.
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto dall' è da rigettarsi in quanto CP_1
infondato il ricorso in opposizione proposto da CP_2
6 4. Le spese del primo giudizio vanno poste a carico dell'odierno appellato risultato soccombente e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause previdenziali utilizzo dello scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori medi stante la normale complessità della lite, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
5. Le spese del presente grado di giudizio vanno del pari poste a carico dello stesso appellato stante l'accoglimento della impugnazione e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, utilizzo dello scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori minimi stante la natura eminentemente documentale della causa e la limitata attività processuale profusa dall'appellante anche in ragione della contumacia dell'appellato, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1
impugnata, rigetta il ricorso in opposizione proposto da in confronto CP_2
dell' avverso l'avviso di addebito n. 375 2021 00005044 87 000; CP_1
2. Condanna alla rifusione in favore dell delle spese di lite che CP_2 CP_1
liquida per il giudizio di primo grado in euro 3.727,00 e per il giudizio di appello in euro
1.984,00, il tutto oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 24 settembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 196 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in
Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Maria Adelaide Nieddu e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
contumace; CP_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 17 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 contrariis rejectis, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ritenuto ammissibile e fondato il gravame, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza n. 10/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del Lavoro:
- rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarata la legittimità della pretesa contributiva vantata dall' condannare CP_1
controparte al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito opposto n. 375 2021
00005044 87 000 a titolo di contributi e sanzioni, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi sino al saldo;
- con vittoria si spese e compensi di lite afferenti entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Oristano il 14 gennaio 2022 CP_2
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 375 2021 00005044 87 000, formato il 9 dicembre 2021, col quale l' gli ha ingiunto il pagamento di 8.717,63 euro a titolo CP_1
di omessa contribuzione sulla Gestione Separata Liberi Professionisti comprese sanzioni ed accessori di legge.
A sostegno della opposizione il dottor ha rappresentato che gli importi vantati a CP_2
credito dall' riguardano l'annualità 2014 e che pertanto, essendo ormai interamente CP_1
decorso al momento della notifica dell'ingiunzione, avvenuta l'11 gennaio 2022, il termine quinquennale di prescrizione nulla era dovuto all' stante la intervenuta estinzione per CP_1
tale ragione delle corrispondenti ragioni di credito.
Più in particolare, richiamando a conforto delle predette doglianze, la circolare n. 69 CP_1
del 25 maggio 2005, ha sostenuto che il decorso del termine quinquennale anzidetto ha inizio dal momento in cui i contributi in questione dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa e quindi dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2014.
Ha quindi concluso per la declaratoria di intervenuta prescrizione delle avverse pretese in forza dei predetti motivi di opposizione.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha premesso che l'opponente risultava aver CP_1
prodotto redditi da lavoro autonomo nel 2014 e che tuttavia non risultava iscritto né nella
2 Cassa previdenziale di appartenenza (ove versava il solo contributo integrativo) né alla
Gestione Separata CP_1
Conseguentemente si era provveduto a disporne d'ufficio l'iscrizione a quest'ultima
Gestione, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, con apposita comunicazione del 10 settembre 2020, notificatagli il successivo 18 settembre 2020, recante l'importo dovuto, segnatamente pari ad euro 8.252,19, a titolo di omessa contribuzione e sanzioni previste dalla legge.
Ha quindi contestato la fondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione (peraltro già sollevata dal mediante separato ricorso amministrativo respinto con deliberazione del CP_2
competente Comitato il 23 febbraio 2022 prodotto in atti) deducendo che per il 2014, anno per il quale l' ha proceduto ad iscrivere d'ufficio controparte alla gestione separata, il CP_1
termine di scadenza per il versamento del saldo IRPEF, e conseguentemente quello per il saldo della contribuzione gestione separata, era, originariamente fissato per il 16/6/2015 e prorogato al 6/7/2015 in forza del DPCM 9/6/2015.
Il decorso del termine di prescrizione, ha soggiunto l'Istituto opposto, per effetto della previsione contenuta nell'art. 37 del D.L. n. 18/2020 è rimasto tuttavia sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, quindi per complessivi 129 giorni per poi riprendere a decorrere da tale ultima data.
Conseguentemente il calcolo da effettuare onde verificare l'effettivo compimento del quinquennio necessario per il compimento dell'effetto estintivo invocato da controparte deve tener conto del predetto dato normativo.
Più in particolare ha evidenziato che il periodo di tempo trascorso per le finalità in discorso prima del 23 febbraio 2020 deve essere cumulato con quello decorso successivamente al 30 giugno 2020, ossia dopo il periodo neutralizzato, al fine di verificare il complessivo decorso di 5 anni.
Tale effetto, ha proseguito l' , non si è invero prodotto atteso che entro il termine CP_1
quinquennale calcolato secondo il disposto della normativa emergenziale introdotta con il
D.L. n. 18/2020, ossia dal 6 luglio 2015 al 12 novembre 2020 (termine così differito dal 6 luglio 2020 una volta aggiunti i 129 giorni di sospensione previsti dal citato art. 37 del D.L.
n. 18/2020) è intervenuta, precisamente il 18 settembre 2020 la notifica della richiesta di
3 pagamento della contribuzione omessa talchè si è prodotto l'effetto interruttivo dell'operatività della prescrizione estintiva.
Ha poi sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR del Modello Unico destinato al calcolo dei contributi mediante l'inserimento dei redditi percepiti quale lavoratore autonomo integra una causa di sospensione del decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8
c.c., operante fino al momento dell'accertamento del doloso occultamento del reddito.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso in opposizione con la condanna di controparte al pagamento delle somme ingiunte e delle spese di lite.
Il Tribunale di Oristano in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 10/2023 del 13 gennaio 2023, ha accolto il ricorso in opposizione, esponendo che il decorso del termine di prescrizione ha inizio dalla data di scadenza del pagamento della contribuzione e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato.
Per tale ragione, ha argomentato il giudice di prime cure, è irrilevante la circostanza relativa alla sospensione dei termini di prescrizione disposta dal D.L. n. 18/2020 posto che la comunicazione notificata dall' al il 18 settembre 2020 è intervenuta oltre il CP_1 CP_2
termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 numero 335 con conseguente estinzione per intervenuta prescrizione del credito contributivo in contestazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 13 CP_1
luglio 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
Il dottor pur se ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, talchè è CP_2
stato dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato dottor siccome CP_2
ritualmente evocato in causa, come da documentazione ritualmente depositata in atti dalla difesa appellante il 16 luglio 2025.
Tanto premesso rileva la Corte che l' appellante, con un unico articolato motivo di CP_1
gravame, si duole dell'erronea ricostruzione da parte del primo giudice del complessivo quadro normativo operante nella vicenda in esame.
Più in particolare censura la motivazione della sentenza gravata laddove ha ritenuto irrilevante l'incidenza che sul calcolo del decorso del termine quinquennale di prescrizione
4 dispiega l'art. 37 del D.L. n. 18/2020 laddove ha disposto la sospensione del decorso del termine di prescrizione dei crediti per contribuzione obbligatoria fino al 30 giugno 2020.
Difatti entro la nuova scadenza del quinquennio, ossia entro il 12 novembre 2020, è intervenuta, segnatamente il 18 settembre 2020 la notifica della missiva datata 10 settembre
2020 con la quale è stato interrotto tempestivamente il decorso del termine in parola.
*
1. L'appello proposto dall' è fondato. CP_1
2. Va preliminarmente osservato che l'unico profilo controverso, non essendo contestata la effettiva spettanza in favore dell'Istituto degli importi ingiunti mediante l'avviso di addebito sopra richiamato, riguarda l'estinzione, per effetto della intervenuta prescrizione quinquennale, del credito contributivo azionato mediante l'avviso di addebito opposto.
Osserva al riguardo la Corte che la ricostruzione operata dal primo giudice appare errata laddove non ha tenuto in debito conto la esatta collocazione del dies a quo dal quale è iniziata a decorrere la prescrizione e le corrette modalità di calcolo del tempo utile per il compimento della stessa, tenuto conto di quanto prevede l'art. 37 del D.L. n. 18/2020 invocato dalla difesa appellante.
3. Va rilevato, in particolare, che l'articolo 37 del D.L. n. 18/2020, convertito con legge n.
27/2020, al secondo comma dispone testualmente che I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Si tratta di una speciale causa di sospensione del decorso dei termini correlati agli obblighi contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatori introdotta dal legislatore onde fronteggiare la grave situazione emergenziale prodotta dalla nota epidemia da Sars-CoV-2 diffusasi in Italia a partire dai primi mesi dell'anno 2000.
Tale disciplina prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a complessivi 129 giorni) durante il quale, pertanto, il trascorrere del tempo, altrimenti utile per il compimento della prescrizione, risulta nella sostanza neutralizzato, ossia non computabile ai fini del relativo calcolo.
5 Nel caso di specie la difesa appellante ha correttamente individuato come dies a quo, quanto alla decorrenza della prescrizione, la data prevista per il versamento delle imposte e dei contributi ossia il 6 luglio 2015, come da proroga disposta con il D.P.C.M. 9.6.2015, pubblicato nella G.U. 12.6.2015, n. 134 (cfr. Cass. ord. n. 11304/2022, Cass. ord. n.
24584/2024 e, da ultimo, Cass. ord. n. 19569/2025, ove per la contribuzione dovuta alla
Gestione Separata la data di scadenza del termine per il pagamento della contribuzione è individuato quale momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione quinquennale nonché, nei medesimi termini, questa Corte di Appello con sentenza n. 82/2025).
Dunque la prescrizione, in mancanza della normativa speciale sopra richiamata, risulterebbe essersi perfezionata il 6 luglio 2020.
Occorre tuttavia per le ragioni esposte aggiungere il periodo intermedio di sospensione di
129 giorni con conseguente slittamento della scadenza del quinquennio, erroneamente non computato dal Tribunale, alla data del 12 novembre 2020 ossia ad una data posteriore alla notifica, avvenuta come detto il 18 settembre 2020, del primo atto interruttivo rappresentato dalla nota con la quale l' ha comunicato al Matta la sua iscrizione nella Gestione CP_1
Separata presso l'Istituto ed ha sollecitato il pagamento della relativa contribuzione.
Che la notifica di tale missiva sia effettivamente intervenuta in tale data risulta, peraltro, dal tenore del provvedimento, presente in atti nel fascicolo prodotto già in primo grado dall'appellante, reso il 23 febbraio 2022 dal competente Comitato col quale è stato rigettato il ricorso proposto in sede amministrativa dall'odierno appellato.
Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono reputa il Collegio che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il termine di prescrizione delle ragioni di credito vantate dall' sia stato tempestivamente interrotto mediante l'invio di tale nota del 10 CP_1
settembre 2020.
Discende da ciò la infondatezza delle ragioni poste a fondamento della originaria opposizione avanzata dal dottor avverso l'avviso di addebito notificatogli a mezzo pec CP_2
il 17 dicembre 2021, come da documentazione in atti, momento dal quale è cominciato a decorrere un ulteriore nuovo termine stante l'effetto interruttivo della notifica.
In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto dall' è da rigettarsi in quanto CP_1
infondato il ricorso in opposizione proposto da CP_2
6 4. Le spese del primo giudizio vanno poste a carico dell'odierno appellato risultato soccombente e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause previdenziali utilizzo dello scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori medi stante la normale complessità della lite, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
5. Le spese del presente grado di giudizio vanno del pari poste a carico dello stesso appellato stante l'accoglimento della impugnazione e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (cause di appello, utilizzo dello scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, applicazione dei valori minimi stante la natura eminentemente documentale della causa e la limitata attività processuale profusa dall'appellante anche in ragione della contumacia dell'appellato, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1
impugnata, rigetta il ricorso in opposizione proposto da in confronto CP_2
dell' avverso l'avviso di addebito n. 375 2021 00005044 87 000; CP_1
2. Condanna alla rifusione in favore dell delle spese di lite che CP_2 CP_1
liquida per il giudizio di primo grado in euro 3.727,00 e per il giudizio di appello in euro
1.984,00, il tutto oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 24 settembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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