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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in fuzione del giudice del lavoro, all'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2183/2023 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Virginia Del Polito e da questi elett.te domiciliato in
Avellino alla via Campane n. 18, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvio Garofalo e con questo elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
[...]
Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Parrella e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone n. 12/14, giusta mandato in atti;
(c.f. , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.
Daniele Rienzo e con questo elett.te domiciliata in Caserta, alla Via
San Carlo, n.55, giusta mandato in atti;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna intimazione di pagamento n. 01220229002007464000 notificata in data 28.02.2023 per la somma complessiva di €#39.223,24#
(trentanovemiladuecentoventitre,24) avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 01220150013619661000, e gli avvisi di CP_2
addebito: n. 31220120000205467000, n. 3122012001695891000, n.
312201390000345859000, n. 31220130001575277000, n.
31220140000190065000, n. 31220140001311729000, n.
31220140002194118000, n. 31220150000559220000, n.
31220160000319120000, n. 31220160001577549000, relativi a contributi I.V.S., somme aggiuntive, per la somma, risultante dai titoli per cui è causa, e riconducibili a pretese contributive degli Enti convenuti, di €#26.147,04# (ventiseimilacentoquarantasette,04).
I resistenti si sono costituiti.
2) Quanto alla cartella di pagamento l'Ente nella memoria CP_2
difensiva sostiene che la cartella di pagamento n.
01220150013619661000 per la somma di €#225,24#
(duecentoventicinque,24), notificata al ricorrente in data 18.01.2016,
è stata annullata ai sensi dell'art. 1, commi 222-226 della Legge
197/2022 (legge di bilancio per l'anno 2023) avente un importo inferiore ad €#1.000#.
Pertanto, ha chiesto la cessazione della materia.
Il ricorrente nelle note successive, depositate per l'udienza del
29.11.2024, non ha confermato la circostanza, né dichiarato di voler rinunciare all'azione, ma il Tribunale ritiene di poter dare seguito alla affermazione dell'istituto, pronunciando di conseguenza.
Solo incidentalmente, si rileva anche la infondatezza della eccezione di prescrizione, considerando la notifica della cartella in data
18.01.2016 e quella della intimazione di pagamento in data
Pag. 2 di 6 28.02.2023, allorchè il termine prescrizionale, sospeso causa Covid, non era decorso.
Quanto alla pronuncia sul punto specifico,, “In fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. ass. nr. 27846 del 2020) nel caso di specie, stima il
Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso…” (Cass. 15722/2023).
Ancora Cass. Civile sez. 34822/2023: “…Poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero, comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass.
n. 5421 del 7/03/2018)”.
Ne consegue che, limitatamente alla cartella di pagamento n. CP_2
01220150013619661000, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, e va accertato e dichiarato che non è più creditore della somma riportata nella cartella. CP_2
Ogni altra questione resta assorbita.
CP_ 3) Quanto agli altri titoli, costituiti dagli avvisi di addebito il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, che sarebbe intervenuta successivamente alla notifica degli stessi.
4) L'eccezione è fondata solo quanto all'avviso di addebito n.
31220120000205467000, notificato in data 23.04.2012, per
CP_
€#4.037,59# (quattromilatrentasette,59), per il quale ed Agenzia delle Entrate non allegano, nei rispettivi atti, fatti interruttivi della
Pag. 3 di 6 prescrizione, ampiamente maturata alla data di notifica della intimazione di pagamento.
5) Per gli altri avvisi di addebito, sono intervenuti, successivamente alla notifica degli stessi e nel termine quinquennale, atti interruttivi, da ultimo la intimazione di pagamento oggetto di causa.
In particolare:
5A) L'avviso di addebito n. 31220120001695891000, notificato in data 07.12.2012, è stato, poi posto alla base del preavviso di fermo n.
01280201400001226000, notificato al ricorrente in data 27.06.2014, della successiva intimazione di pagamento n.
01220189004016037000 notificato in data 10.10.2018.
5B) L'avviso di addebito n. 31220130000345859000, notificato in data 10.04.2013, è stato, poi posto alla base del preavviso di fermo n.
01280201400001226000, notificato in data 27.06.2014, nonché della successiva intimazione di pagamento n. 01220189004016037000 notificata in data 10/10/2018.
5C) L'avviso di addebito n. 31220130001575277000, notificato in data 07.01.2014, è stato poi posto alla base del preavviso di fermo n.
01280201400001226000, notificato al ricorrente in data 27.06.2014, nonché della successiva intimazione di pagamento n.
01220189004016037000 notificata in data 10.10.2018.
5D) L'avviso di addebito n. 31220140000190065000, notificato in data 22.05.2014, è stato poi posto a fondamento della intimazione di pagamento n.01220189004016037000 notificata il 10.10.2018.
5E) L'avviso di addebito n. 31220140001311729000, notificato in data 02.10.2014, è stato, poi posto alla base del preavviso di fermo n.
01280201500000922000, notificato in data 03.04.2015, nonché della successiva intimazione di pagamento n. 01220189004016037000 notificato in data 10.10.2018.
5F) L'avviso di addebito n. 31220140002194118000, notificato in data 02.01.2015, è stato, poi posto alla base del preavviso di fermo n.
Pag. 4 di 6 01280201500000922000, notificato al ricorrente in data 03.04.2015 nonché del nonché della successiva intimazione di pagamento n.01220189004016037000 notificata in data 10.10.2018,.
5G) L'avviso di addebito n. 31220150000559220000, notificato in data 21.10.2015, è stato poi posto alla base della intimazione di pagamento n. 01220189004016037000 notificata in data 10/10/2018.
5H) L'avviso di addebito n. 31220160000319120000, notificato in data 03.05.2016, è stato, poi posto alla base della intimazione di pagamento n.01220189004016037000 notificata in data 10.10.2018.
5I) L'avviso di addebito n. 31220160001577549000, notificato in data 05.11.2016, è stato, poi posto a fondamento della intimazione di pagamento n. 01220189004016037000 notificata in data 10.10.2018.
Alla data del 28.02.2023, ossia alla notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa, la prescrizione dei crediti non era maturata, per effetto della successione degli atti interruttivi, anche pacificamente ammessi, intervenuti tutto entro il quinquennio.
In tale parte, quindi, il ricorso va rigettato.
4) Le spese di lite vanno compensate con nella totalità e con le CP_2
altre parti per un decimo, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, accolta per uno dei dieci avvisi di
CP_ addebito. Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di e dei restanti quattro quinti, , ai Controparte_3 sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate in €#1.678,50#
(milleseicentosettantotto,50) ciascuno, oltre spese generali al 15%
Iva e Cpa se applicabili
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2183/2023 vertente tra Parte_1
CP_
nei confronti di e
[...] CP_2 Controparte_4
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
[...]
così decide:
Pag. 5 di 6 1) Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n. 01220150013619661000 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ed accerta e dichiara che non è più creditore della somma nella cartella riportata;
CP_2
CP_ 2) Accerta e dichiara che ed Controparte_4
non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione all'avviso di addebito n. Parte_1
31220120000205467000, notificato in data 23.04.2012, per
€#4.037,59# (quattromilatrentasette,59), perché il credito è prescritto;
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa le spese di lite per un quinto nel rapporto tra Parte_1
CP_
ed e , e condanna
[...] Controparte_3 [...]
CP_
al pagamento a favore di e Parte_1
[...]
dei restanti quattro quinti, che liquida nella Controparte_3
somma di €#1.678,50# (milleseicentosettantotto,50) ciascuno, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa se applicabili;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
CP_2
Avellino, udienza del 30 gennaio 2025 ll GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in fuzione del giudice del lavoro, all'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2183/2023 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Virginia Del Polito e da questi elett.te domiciliato in
Avellino alla via Campane n. 18, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvio Garofalo e con questo elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
[...]
Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Parrella e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone n. 12/14, giusta mandato in atti;
(c.f. , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.
Daniele Rienzo e con questo elett.te domiciliata in Caserta, alla Via
San Carlo, n.55, giusta mandato in atti;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna intimazione di pagamento n. 01220229002007464000 notificata in data 28.02.2023 per la somma complessiva di €#39.223,24#
(trentanovemiladuecentoventitre,24) avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 01220150013619661000, e gli avvisi di CP_2
addebito: n. 31220120000205467000, n. 3122012001695891000, n.
312201390000345859000, n. 31220130001575277000, n.
31220140000190065000, n. 31220140001311729000, n.
31220140002194118000, n. 31220150000559220000, n.
31220160000319120000, n. 31220160001577549000, relativi a contributi I.V.S., somme aggiuntive, per la somma, risultante dai titoli per cui è causa, e riconducibili a pretese contributive degli Enti convenuti, di €#26.147,04# (ventiseimilacentoquarantasette,04).
I resistenti si sono costituiti.
2) Quanto alla cartella di pagamento l'Ente nella memoria CP_2
difensiva sostiene che la cartella di pagamento n.
01220150013619661000 per la somma di €#225,24#
(duecentoventicinque,24), notificata al ricorrente in data 18.01.2016,
è stata annullata ai sensi dell'art. 1, commi 222-226 della Legge
197/2022 (legge di bilancio per l'anno 2023) avente un importo inferiore ad €#1.000#.
Pertanto, ha chiesto la cessazione della materia.
Il ricorrente nelle note successive, depositate per l'udienza del
29.11.2024, non ha confermato la circostanza, né dichiarato di voler rinunciare all'azione, ma il Tribunale ritiene di poter dare seguito alla affermazione dell'istituto, pronunciando di conseguenza.
Solo incidentalmente, si rileva anche la infondatezza della eccezione di prescrizione, considerando la notifica della cartella in data
18.01.2016 e quella della intimazione di pagamento in data
Pag. 2 di 6 28.02.2023, allorchè il termine prescrizionale, sospeso causa Covid, non era decorso.
Quanto alla pronuncia sul punto specifico,, “In fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. ass. nr. 27846 del 2020) nel caso di specie, stima il
Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso…” (Cass. 15722/2023).
Ancora Cass. Civile sez. 34822/2023: “…Poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero, comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass.
n. 5421 del 7/03/2018)”.
Ne consegue che, limitatamente alla cartella di pagamento n. CP_2
01220150013619661000, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, e va accertato e dichiarato che non è più creditore della somma riportata nella cartella. CP_2
Ogni altra questione resta assorbita.
CP_ 3) Quanto agli altri titoli, costituiti dagli avvisi di addebito il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, che sarebbe intervenuta successivamente alla notifica degli stessi.
4) L'eccezione è fondata solo quanto all'avviso di addebito n.
31220120000205467000, notificato in data 23.04.2012, per
CP_
€#4.037,59# (quattromilatrentasette,59), per il quale ed Agenzia delle Entrate non allegano, nei rispettivi atti, fatti interruttivi della
Pag. 3 di 6 prescrizione, ampiamente maturata alla data di notifica della intimazione di pagamento.
5) Per gli altri avvisi di addebito, sono intervenuti, successivamente alla notifica degli stessi e nel termine quinquennale, atti interruttivi, da ultimo la intimazione di pagamento oggetto di causa.
In particolare:
5A) L'avviso di addebito n. 31220120001695891000, notificato in data 07.12.2012, è stato, poi posto alla base del preavviso di fermo n.
01280201400001226000, notificato al ricorrente in data 27.06.2014, della successiva intimazione di pagamento n.
01220189004016037000 notificato in data 10.10.2018.
5B) L'avviso di addebito n. 31220130000345859000, notificato in data 10.04.2013, è stato, poi posto alla base del preavviso di fermo n.
01280201400001226000, notificato in data 27.06.2014, nonché della successiva intimazione di pagamento n. 01220189004016037000 notificata in data 10/10/2018.
5C) L'avviso di addebito n. 31220130001575277000, notificato in data 07.01.2014, è stato poi posto alla base del preavviso di fermo n.
01280201400001226000, notificato al ricorrente in data 27.06.2014, nonché della successiva intimazione di pagamento n.
01220189004016037000 notificata in data 10.10.2018.
5D) L'avviso di addebito n. 31220140000190065000, notificato in data 22.05.2014, è stato poi posto a fondamento della intimazione di pagamento n.01220189004016037000 notificata il 10.10.2018.
5E) L'avviso di addebito n. 31220140001311729000, notificato in data 02.10.2014, è stato, poi posto alla base del preavviso di fermo n.
01280201500000922000, notificato in data 03.04.2015, nonché della successiva intimazione di pagamento n. 01220189004016037000 notificato in data 10.10.2018.
5F) L'avviso di addebito n. 31220140002194118000, notificato in data 02.01.2015, è stato, poi posto alla base del preavviso di fermo n.
Pag. 4 di 6 01280201500000922000, notificato al ricorrente in data 03.04.2015 nonché del nonché della successiva intimazione di pagamento n.01220189004016037000 notificata in data 10.10.2018,.
5G) L'avviso di addebito n. 31220150000559220000, notificato in data 21.10.2015, è stato poi posto alla base della intimazione di pagamento n. 01220189004016037000 notificata in data 10/10/2018.
5H) L'avviso di addebito n. 31220160000319120000, notificato in data 03.05.2016, è stato, poi posto alla base della intimazione di pagamento n.01220189004016037000 notificata in data 10.10.2018.
5I) L'avviso di addebito n. 31220160001577549000, notificato in data 05.11.2016, è stato, poi posto a fondamento della intimazione di pagamento n. 01220189004016037000 notificata in data 10.10.2018.
Alla data del 28.02.2023, ossia alla notifica della intimazione di pagamento oggetto di causa, la prescrizione dei crediti non era maturata, per effetto della successione degli atti interruttivi, anche pacificamente ammessi, intervenuti tutto entro il quinquennio.
In tale parte, quindi, il ricorso va rigettato.
4) Le spese di lite vanno compensate con nella totalità e con le CP_2
altre parti per un decimo, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, accolta per uno dei dieci avvisi di
CP_ addebito. Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di e dei restanti quattro quinti, , ai Controparte_3 sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate in €#1.678,50#
(milleseicentosettantotto,50) ciascuno, oltre spese generali al 15%
Iva e Cpa se applicabili
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2183/2023 vertente tra Parte_1
CP_
nei confronti di e
[...] CP_2 Controparte_4
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
[...]
così decide:
Pag. 5 di 6 1) Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n. 01220150013619661000 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ed accerta e dichiara che non è più creditore della somma nella cartella riportata;
CP_2
CP_ 2) Accerta e dichiara che ed Controparte_4
non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione all'avviso di addebito n. Parte_1
31220120000205467000, notificato in data 23.04.2012, per
€#4.037,59# (quattromilatrentasette,59), perché il credito è prescritto;
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa le spese di lite per un quinto nel rapporto tra Parte_1
CP_
ed e , e condanna
[...] Controparte_3 [...]
CP_
al pagamento a favore di e Parte_1
[...]
dei restanti quattro quinti, che liquida nella Controparte_3
somma di €#1.678,50# (milleseicentosettantotto,50) ciascuno, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa se applicabili;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
CP_2
Avellino, udienza del 30 gennaio 2025 ll GdL
Dott. Ciro LUCE
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