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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6678/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6678/2020, promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campagnoli ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, viale Virginia Reiter, n. 8, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Michele ONroparte_1 C.F._2
Tavazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bologna, via Marconi n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
(p.iva , in persona ONroparte_2 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mariotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, Corso Sempione n. 39, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 9-14.10.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il dott. ONroparte_2
al fine di ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, non ONroparte_1 patrimoniali e patrimoniali, sofferti in conseguenza dell'omessa e non corretta diagnosi ovvero a causa della pagina 1 di 9 lesione al proprio diritto all'autodeterminazione terapeutica, per assenza di adeguato consenso informato, in relazione agli interventi eseguiti in data 3.11.2004 e in data 18.11.2004, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 147.801,75 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio.
Esponeva, al riguardo, in fatto, parte attrice:
- di essere affettata, a far tempo, dal 2004, da miopia di grado elevato ad entrambi gli occhi;
- che, una volta trasferitasi in Italia, essendo preoccupata del progressivo peggioramento della propria vista, si era rivolta, in data 16.9.2004, al dott. oculista presso il ONroparte_1 [...]
il quale aveva riscontrato un calo del visus in OD: 5- 6/10 – 10.75 -0.75/100 e una ONroparte_2 stazionarietà del visus in OS (6/10 circa per miopia elevata), oltre a una sclerosi nucleare bilaterale con leucoma centrale in occhio sinistro e fundus oculi;
- che, alla luce di tale quadro diagnostico, in data 3.11.2004, alla stregua delle indicazioni terapeutiche fornitele, la stessa, si era sottoposta a un primo intervento di facoemulsificazione all'occhio sinistro e quindici giorni dopo, il 18.11.2004, ad analogo intervento all'occhio destro;
- che entrambi gli interventi erano stati eseguiti dal dott. presso il ONroparte_1 [...]
ONroparte_2
- che il decorso postoperatorio, descritto nei vari controlli dei mesi successivi, era apparso normale fino ad aprile 2005, allorquando in seguito alla comparsa di miodesopsie in entrambi gli occhi, le era stata fatta la diagnosi di “… FOS distacco posteriore di vitreo con fori ore 6, 8 e 9 con indicazione di argonlaser barrage”;
- che il trattamento laser praticatole purtroppo non aveva portato alcun beneficio, tant'è che nel marzo del 2006, la stessa, aveva segnalato la ricomparsa delle miodesopsie sebbene lo specialista non avesse evidenziato nuove lesioni;
- che i peggioramenti erano continuati nei mesi successivi fino al 10.11.2007 allorquando all'occhio destro si era verificata una “… rottura di retina con iniziale sollevamento retinico” e un ulteriore aggravio il 30.11.2007 per “… FOD bene barrage ore 1 non nuove lesioni retiniche…”;
- che il 25.3.2008, la stessa, era stata ricoverata presso l'Ospedale Moragni di Forlì e sottoposta ad intervento chirurgico per distacco di retina, cui era seguito, in data 27.5.2008, un nuovo ricovero per intervento chirurgico di rimozione olio di silicone;
- che, dal 7 al 9 ottobre 2008, presso la Divisione di Oculistica dell'Ospedale di Forlì, era stato eseguito un nuovo intervento di virectomia meccanica per “… OD: distacco retinico recidivato” così descritto “OD peritomia congiuntivale scambio BSS-Olio di Silicone, lavaggio camera anteriore, iniezione PFCL, retinotomia inferiore, LT inferiore per 180°, scambio PFCL aria, aria olio di silicone, chiusura sclerotomie e della congiuntiva, profilassi antibiotica”;
- che dopo il predetto intervento, erano seguiti, nel corso degli anni 2009 e 2010, periodici controlli oculistici che avevano attestato una tendenziale stabilizzazione della lesione;
- che, tuttavia, al controllo del 13.1.2011, era stata segnalata la necessità di procedere ad un intervento di asportazione di PDMS in occhio destro;
- che a tale accertamento era seguita una serie di visite oculistiche di controllo presso gli Ambulatori Oculistici del Policlinico di Modena;
pagina 2 di 9 - che, successivamente, durante la sua permanenza in Moldavia, la stessa, era stata ricoverata, dal 5.9.2011 all'8.9.2011, presso il Reparto di Microchirurgia dell'occhio, ove era stata sottoposta ad intervento di virectomia subtotale con la coagulazione endolaser della retina, seguito poi, nel novembre-dicembre di quell'anno da un intervento di “Sclerectomia profonda”;
- che, una volta rientrata in Italia, nel corso dell'anno 2012, la stessa, si era sottoposto a ulteriori ricoveri sia presso il Reparto di Oculistica dell'Ospedale di Parma per un intervento di “impianto di valvola di Ahmed in OD” sia presso il Reparto di Oculistica dell'Ospedale di Sassuolo per un intervento di
“riposizionamento dell'impianto valvolare esposto in OD”, seguito poi da un intervento di “doppia paracentesi della c.a., refilling con Healon 5- Applicazione di sutura in nylon 10-0 che strozza il tubo di drenaggio. Idrosutura della paracentesi. Ceufoxime in c.a.”;
- che dal 14.11.2012 al 17.11.2012, la sig.ra si era recata all'Ospedale di Parma per un ennesimo Pt_1 ricovero ove le era stato eseguito un intervento di “Revisione chirurgica con asportazione di valvola di Ahmed nell'occhio destro”;
- che, stante il lungo e pressoché infinito percorso di visite e ricoveri ospedalieri, la stessa, aveva presentato, in data 15.11.2012, ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli articoli 696-692 c.p.c. innanzi al Tribunale di Modena nei confronti di tutte le strutture ospedaliere e di tutti i medici specialistici che l'avevano avuta in cura;
- che, all'esito di tale procedimento, veniva radicato giudizio di merito al fine di ottenere il giusto ristoro dei danni sofferti per non aver, la stessa, ottenuto alcun miglioramento della funzione visiva dell'occhio destro dopo l'intervento chirurgico praticatole nel lontano 2004. In particolare, a parere dell'attrice, il dott.
nonostante la consegna del referto dei sanitari oculisti moldavi nei quali si certificava la sussistenza CP_1 di corioretinite periferica, avrebbe omesso di valutare adeguatamente il rischio elevatissimo di distacco della retina, quale possibile complicanza dell'intervento di facoemulsificazione, rassicurando invece la sig.ra Pt_1 sul buon esito del trattamento terapeutico consigliato. Inoltre, posto che la miopia elevata - al tempo, riscontrabile in capo all'attrice - e la corioretinite periferica costituivano una controindicazione all'esecuzione dell'intervento di facoemulsificazione, il modulo del consenso informato avrebbe dovuto essere particolarmente esaustivo, specifico e comprensivo di tutte le informazioni relative a tale tipologia di intervento invece che generico come nel caso di specie. In conclusione, la ritenuta omessa e inadeguata diagnosi, unita all'inadeguata informazione fornita alla paziente, avrebbero comportato il lungo iter clinico affrontato dalla sig.ra Pt_1
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8/1/2021, si costituiva, nell'intestato giudizio, il dott. eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. ONroparte_1 del diritto al risarcimento del danno, lamentato da controparte, unitamente all'improcedibilità ex lege n. 24/2017 dell'azione giudiziale ex adverso promossa. Nel merito, poi, parte convenuta ribadiva la correttezza del proprio operato - e, dunque, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità per i fatti come dedotti nell'atto introduttivo - anche relativamente alle informazioni fornite alla paziente in ordine sia alla diagnosi effettuata sia alle possibili terapie da eseguirsi. In particolare, alla luce del quadro clinico e fisico della sig.ra come emergente all'esito della visita oculistica del 16.9.2004, l'intervento chirurgico proposto Pt_1 avrebbe dovuto ritenersi del tutto indicato. Infatti, gli esiti infausti segnalati da controparte (nella specie,
pagina 3 di 9 miodesopsie, ossia un disturbo visivo caratterizzato dalla sensazione di vedere corpi mobili, scuri e di varia forma) ebbero a manifestarsi nel corso del 2005 e, dunque, a distanza di più di un anno dall'intervento. Analogamente, soltanto nel mese di novembre 2007, emersero problemi anche all'occhio destro a causa di un distacco posteriore di vitreo;
fenomeno, quest'ultimo, peraltro, del tutto fisiologico nei miopi e non riconducibile all'intervento del 2004, nel corso del quale non vi fu alcuna rottura della capsula posteriore o perdita di vitreo. In definitiva, dunque, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili, improcedibili nonché infondate, in fatto e in diritto, per i motivi illustrati, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2/2/2021, si costituiva, altresì, il ON (di seguito, per brevità, anche “ ” o “ ONroparte_3 ONroparte_2
” ovvero “ ”) contestando, integralmente, la ricostruzione avversaria in quanto
[...] ONroparte_2 non rispondente al reale accadimento dei fatti e, in ogni caso, già confutata dagli accertamenti peritali compiuti ante causam nel giudizio per TP (Trib. Modena RG 8204/2012) promosso dalla stessa attrice nonché in sede penale dal collegio di consulenti tecnici, nominato dal GIP, ove si sarebbe accertato come il distacco retinico in OD del novembre 2007 non sarebbe, in alcun modo, riconducibile all'intervento di cataratta effettuato dalla sig.ra nel 2004. Pt_1
In definitiva, nella fattispecie in esame non si configurerebbero profili di censura nella fase pre/intra e post-operatoria - anche sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi informativi sottesi ai trattamenti terapeutici in questione - né vi sarebbe prova di un legame eziologico tra l'evento dannoso e il preteso inesatto adempimento in cui sarebbe incorso il dott. Peraltro – continua parte convenuta - CP_1 non potrebbe ragionevolmente sostenersi – sulla base di un ragionamento controfattuale ex ante e secondo il principio civilistico del “più probabile che non” – che una differente condotta del dott. (rispetto alla CP_1 quale, come si è detto, non possono fondatamente avanzarsi censure di sorta), avrebbe consentito di pervenire a diversa e più favorevole evoluzione della vicenda sanitaria. Stanti le suesposte premesse, il PCM insisteva, dunque, per il rigetto integrale delle domande attoree ovvero, in subordine, per il loro accoglimento nei limiti dei danni accertati come causalmente riconducibili e imputabili a diretta responsabilità della struttura sanitaria;
il tutto, con vittoria delle spese di lite ovvero, in subordine, con compensazione integrale delle stesse.
1.4 - La causa, assegnata, nelle more, allo scrivente Giudice, veniva istruita mediante espletamento di apposita CTU medico-legale, affidata al collegio peritale, composto dal dott. e dal dott. Persona_1
Persona_2
All'esito di tale incombente istruttorio, la presente vertenza veniva, dunque, rimessa in decisione, con concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente, occorre darsi atto della procedibilità della domanda giudiziale formulata per effetto dell'espletamento, in corso di causa, del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n.
4.3.2010 n. 28, ratione temporis vigente, da valere in sostituzione della condizione prevista dall'art. 8 della legge n.
pagina 4 di 9 24/2017, non applicabile - come nel caso di specie - agli accertamenti tecnici preventivi eseguiti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
2.1 – Tanto premesso, pare opportuno, in diritto, rammentare che i principi che governano l'accertamento della responsabilità nell'ambito professionale medico sono quelli derivanti dal rapporto contrattuale (o "da contatto") che si instaura, anche di mero fatto, con l'affidamento del paziente alle cure del medico ovvero della struttura sanitaria, trattandosi di responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente per i danni ad esso arrecati a seguito di una non diligente e imprudente esecuzione della prestazione. In particolare, in passato, era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto di spedalità e di assistenza sanitaria, comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie. Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi sia in dottrina che in giurisprudenza, era invalso, anche in questo caso, l'orientamento volto a riconoscere, alla responsabilità del singolo medico, natura contrattuale, trovando, la stessa, la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva L. n. 189 del 2012 inquadrò la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile, stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana. A sancire la fine del predetto dibattito è stata la L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), recante la disciplina "(...) in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", la quale ha abrogato l'art. 3 cit., disponendo, al contempo, all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", Tuttavia, in assenza di una disposizione transitoria volta a sancirne l'operatività retroattiva, tale disciplina ha trovato applicazione ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, alle sole fattispecie perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore, avvenuta l'1 aprile 2017, verificandosi, diversamente, una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del D.L. n. 158 del 2012, convertito dalla Legge n. 189 del 2012 e dall'art. 7, comma 3, della Legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (cfr. Cass. n. 28994 del 2019). In ogni caso, con riferimento alla struttura sanitaria, anche la L. n. 24 del 2017 ha optato per una responsabilità di tipo contrattuale, prevedendo all'art. 7, comma 1, che "La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, pagina 5 di 9 anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose", così confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli anni in materia.
2.2 – Tanto chiarito, i fatti di cui si discorre nel caso in esame, essendosi verificati prima dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, devono essere regolati dal quadro, normativo e giurisprudenziale, anteriore al suo avvento e, pertanto, ricondotti nell'alveo della responsabilità contrattuale in riferimento tanto alla posizione della struttura sanitaria quanto a quella del medico. Dunque, in virtù della natura contrattuale delle responsabilità, qui invocate, costituisce onere della struttura sanitaria e del medico, dare prova della correttezza del loro operato secondo gli ordinari criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario, invece onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297 del 2004; Cass. n. 8826 del 2007; Cass. n. 13953 del 2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la causalità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità in ambito penale, atteso che ciò che muta è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass., sez. un., n. 580/2008; Cass. n. 21619/2007). Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va, a sua volta, valutata con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ai sensi dell'art. 2236 c.c. - l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass. n. 15404/2002; Cass. n. 2042/2005). Da ultimo, occorre precisare che la struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale (configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione) mentre risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari". Tali essendo le coordinate normative e interpretative della presente analisi, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, dott. , in sede di comparsa di costituzione e CP_1 risposta - e poi da quest'ultimo rinunciata all'atto della precisazione delle conclusioni - non potendo dirsi condivisibile, per le ragioni sin qui illustrate, il richiamo operato alla diversa responsabilità aquiliana e al connesso termine prescrizionale breve di cui all'art. 2947 c.c. pagina 6 di 9 2.3 – Ciò posto, nel merito delle contestazioni, qui, sollevate, questo Tribunale ritiene di non doversi discostare dalle risultanze peritali in quanto frutto di un'indagine condotta nel rispetto di corretti canoni metodologici e logico/scientifici. Invero, il Collegio Peritale ha accertato quanto segue, procedendo a una compiuta disamina della vicenda clinica relativa alla sig.ra (meglio dettagliata nella parte iniziale della relazione peritale). Pt_1
In particolare, con riguardo all'approccio terapeutico seguito a partire da settembre 2004, si legge: “Dalla documentazione relativa alla visita eseguita dal Dottor si evince la presenza di una “sclerosi nucleare “dei cristallini CP_1 cioè una iniziale perdita di trasparenza del nucleo del cristallino comunemente definita come “cataratta iniziale”(…) nel corso della visita eseguita dal Dottor il 16.9.2004, non emergono patologie o lesioni predisponenti a rotture (regmatogene) CP_1
a livello della retina, (...fundus OO ndr) tanto meno segni di corioretinite come segnalati nella visita eseguita in Moldavia nel cui referto non si fa comunque menzione di lesioni regmatogene (…) Pertanto, considerando la cataratta iniziale e l'assenza di lesioni retiniche come riscontrato nel corso della visita del 16/09/2004, l'intervento di facoemulsificazione poteva essere consigliato per la correzione della miopia elevata (…) In tutte le visite effettuate dal 2004 al novembre 2006 non venivano riscontrate lesioni nell' occhio destro, al contrario di quanto veniva rilevato nel sinistro soggetto a svariati trattamenti laser. Solo nel novembre 2007 si verificava nell' occhio destro la rottura e sollevamento della retina che venivano adeguatamente laser trattate. Solo il 18 marzo 2008 si riscontrava il distacco retinico (…) La Signora avrebbe comunque sviluppato lesioni retiniche periferiche regmatogene, cioè, predisponenti al distacco retinico, che se non trattate adeguatamente avrebbero portato al distacco della retina.”. Rilevano, peraltro, i consulenti dell'ufficio come fossero buone le condizioni cliniche e fisiche della sig.ra successivamente agli interventi di cataratta, praticatile all'occhio destro e sinistro, rispettivamente il 3 Pt_1
e il 18 novembre 2004: infatti, ai controlli post-operatori, non si erano riscontrati valutazioni dello stato retinico periferico. Invero, il peggioramento segnalato da parte attrice e manifestatosi a distanza di ben tre anni dagli interventi eseguiti, vale per ciò solo, a evidenziare una carenza di eziologia diretta rispetto ai trattamenti terapeutici qui in contestazione. Inoltre, come sottolineato in perizia, il distacco retinico post-intervento di cataratta è una complicanza nota in miopia elevata e non prevenibile (pagg. 19-20). Dunque, il quadro clinico, così descritto, ha portato il collegio a ritenere l'operato del dott. esente CP_1 da censure in quanto idoneo e adeguato alle buone prassi e alle linee guida della scienza medica. Le conclusioni cui sono giunti i consulenti meritano piena condivisione. La puntuale ricostruzione della vicenda e l'analisi dettagliata, fase per fase, del progredire delle condizioni di salute della sig.ra - necessaria alla luce delle contestazioni svolte dalla difesa attorea - è stata Pt_1 aderente alle risultanze documentali della cartella clinica e degli esami diagnostici e delle terapie effettuate. In linea di principio, deve, poi, rammentarsi che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 6.06.2024, n. 15804). L'accertata assenza di profili di negligenza in capo al dott. vale, per ciò solo, a escludere CP_1 qualsivoglia responsabilità a norma degli artt. 1218 e 1228 c.c. del ONroparte_2
In definitiva, va rigettata la domanda risarcitoria, qui, formulata.
2.4 – In ultima analisi, con riguardo al presunto danno da lesione al diritto all'autodeterminazione terapeutica (per violazione degli obblighi informativi), asseritamente subito dalla sig.ra in occasione Pt_1 degli interventi del novembre 2004, preme osservare che “Il paziente che intenda far valere la lesione del proprio pagina 7 di 9 diritto all'autodeterminazione deve dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe scelto una diversa soluzione terapeutica rispetto a quella adottata.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 4.07.2024, n. 18332). In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12.6.2023, n. 16633). Invero, diversamente opinando, si attribuirebbe alla lesione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato la natura di danno in re ipsa, in spregio al principio della causalità giuridica, che consente la risarcibilità delle sole conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo. Nella fattispecie in esame, sussiste un'evidente carenza di allegazione dimostrativa con riguardo al pregiudizio, asseritamente sofferto dalla sig.ra apprezzabile in termini di danno-conseguenza (legato Pt_1 dal nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., con il danno-evento rappresentato dalla lesione del diritto di autodeterminazione). Infatti, nessun danno è stato provato, neppure presuntivamente, da parte attrice, posto che i fatti riportati sono i medesimi valorizzati in punto di lesione al bene-salute e comunque, tautologicamente coincidenti con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento. Ferme le suesposte considerazioni, in ogni caso, l'istruttoria espletata ha corroborato gli assunti di parte convenuta, escludendo profili di responsabilità anche sotto tale profilo. Si legge, infatti, nell'elaborato peritale in atti: “Nei moduli di consenso redatto dalla Società Oftalmologica Italiana presentati dal Dottor e firmati dalla Signora viene fatto riferimento: 1) alla possibilità di Distacco retinico CP_1 Pt_1 come complicanza intraoperatoria: situazione che non si è verificata nel caso in esame, 2) come complicanze postoperatorie: al possibile peggioramento di eventuali danni retinici preesistenti , danni che nel corso della visita preoperatoria eseguita dal Dottor in data 16/09/2004 non sono stati rilevati, al contrario di quanto emerso dalla visita eseguita CP_1 precedentemente in Moldavia.” (pag. 20). Dunque, ancora una volta, deve concludersi nel senso del rigetto integrale delle domande, qui, formulate.
3.
Le spese di lite, in ragione del complessivo esito del giudizio, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, come dichiarato nell'atto introduttivo, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Al riguardo, si rammenta che “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, poiché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.” (cfr. Cass., 13.11.2020, n. 25653; in senso conforme, Cass. n. 8388 del 31.3.2017; Cass. n. 10053 del 19.6.2012)
Le spese di CTU – già liquidate in corso di causa - andranno definitivamente poste a carico di parte attrice, con obbligo di rimborso, a favore di parte convenuta, di quanto, dalla stessa, già sostenuto in via di anticipazione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di dott. e Parte_1 CP_1 CP_1
ONroparte_2
- condanna, parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuno, in euro 14.100,00, oltre 15% per spese forfettarie, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, giusto decreto del 22/1/2024, definitivamente a carico di parte attrice e la condanna a rimborsare, a parte convenuta, quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 9 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6678/2020, promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campagnoli ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, viale Virginia Reiter, n. 8, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Michele ONroparte_1 C.F._2
Tavazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bologna, via Marconi n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
(p.iva , in persona ONroparte_2 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mariotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, Corso Sempione n. 39, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 9-14.10.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il dott. ONroparte_2
al fine di ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, non ONroparte_1 patrimoniali e patrimoniali, sofferti in conseguenza dell'omessa e non corretta diagnosi ovvero a causa della pagina 1 di 9 lesione al proprio diritto all'autodeterminazione terapeutica, per assenza di adeguato consenso informato, in relazione agli interventi eseguiti in data 3.11.2004 e in data 18.11.2004, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 147.801,75 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio.
Esponeva, al riguardo, in fatto, parte attrice:
- di essere affettata, a far tempo, dal 2004, da miopia di grado elevato ad entrambi gli occhi;
- che, una volta trasferitasi in Italia, essendo preoccupata del progressivo peggioramento della propria vista, si era rivolta, in data 16.9.2004, al dott. oculista presso il ONroparte_1 [...]
il quale aveva riscontrato un calo del visus in OD: 5- 6/10 – 10.75 -0.75/100 e una ONroparte_2 stazionarietà del visus in OS (6/10 circa per miopia elevata), oltre a una sclerosi nucleare bilaterale con leucoma centrale in occhio sinistro e fundus oculi;
- che, alla luce di tale quadro diagnostico, in data 3.11.2004, alla stregua delle indicazioni terapeutiche fornitele, la stessa, si era sottoposta a un primo intervento di facoemulsificazione all'occhio sinistro e quindici giorni dopo, il 18.11.2004, ad analogo intervento all'occhio destro;
- che entrambi gli interventi erano stati eseguiti dal dott. presso il ONroparte_1 [...]
ONroparte_2
- che il decorso postoperatorio, descritto nei vari controlli dei mesi successivi, era apparso normale fino ad aprile 2005, allorquando in seguito alla comparsa di miodesopsie in entrambi gli occhi, le era stata fatta la diagnosi di “… FOS distacco posteriore di vitreo con fori ore 6, 8 e 9 con indicazione di argonlaser barrage”;
- che il trattamento laser praticatole purtroppo non aveva portato alcun beneficio, tant'è che nel marzo del 2006, la stessa, aveva segnalato la ricomparsa delle miodesopsie sebbene lo specialista non avesse evidenziato nuove lesioni;
- che i peggioramenti erano continuati nei mesi successivi fino al 10.11.2007 allorquando all'occhio destro si era verificata una “… rottura di retina con iniziale sollevamento retinico” e un ulteriore aggravio il 30.11.2007 per “… FOD bene barrage ore 1 non nuove lesioni retiniche…”;
- che il 25.3.2008, la stessa, era stata ricoverata presso l'Ospedale Moragni di Forlì e sottoposta ad intervento chirurgico per distacco di retina, cui era seguito, in data 27.5.2008, un nuovo ricovero per intervento chirurgico di rimozione olio di silicone;
- che, dal 7 al 9 ottobre 2008, presso la Divisione di Oculistica dell'Ospedale di Forlì, era stato eseguito un nuovo intervento di virectomia meccanica per “… OD: distacco retinico recidivato” così descritto “OD peritomia congiuntivale scambio BSS-Olio di Silicone, lavaggio camera anteriore, iniezione PFCL, retinotomia inferiore, LT inferiore per 180°, scambio PFCL aria, aria olio di silicone, chiusura sclerotomie e della congiuntiva, profilassi antibiotica”;
- che dopo il predetto intervento, erano seguiti, nel corso degli anni 2009 e 2010, periodici controlli oculistici che avevano attestato una tendenziale stabilizzazione della lesione;
- che, tuttavia, al controllo del 13.1.2011, era stata segnalata la necessità di procedere ad un intervento di asportazione di PDMS in occhio destro;
- che a tale accertamento era seguita una serie di visite oculistiche di controllo presso gli Ambulatori Oculistici del Policlinico di Modena;
pagina 2 di 9 - che, successivamente, durante la sua permanenza in Moldavia, la stessa, era stata ricoverata, dal 5.9.2011 all'8.9.2011, presso il Reparto di Microchirurgia dell'occhio, ove era stata sottoposta ad intervento di virectomia subtotale con la coagulazione endolaser della retina, seguito poi, nel novembre-dicembre di quell'anno da un intervento di “Sclerectomia profonda”;
- che, una volta rientrata in Italia, nel corso dell'anno 2012, la stessa, si era sottoposto a ulteriori ricoveri sia presso il Reparto di Oculistica dell'Ospedale di Parma per un intervento di “impianto di valvola di Ahmed in OD” sia presso il Reparto di Oculistica dell'Ospedale di Sassuolo per un intervento di
“riposizionamento dell'impianto valvolare esposto in OD”, seguito poi da un intervento di “doppia paracentesi della c.a., refilling con Healon 5- Applicazione di sutura in nylon 10-0 che strozza il tubo di drenaggio. Idrosutura della paracentesi. Ceufoxime in c.a.”;
- che dal 14.11.2012 al 17.11.2012, la sig.ra si era recata all'Ospedale di Parma per un ennesimo Pt_1 ricovero ove le era stato eseguito un intervento di “Revisione chirurgica con asportazione di valvola di Ahmed nell'occhio destro”;
- che, stante il lungo e pressoché infinito percorso di visite e ricoveri ospedalieri, la stessa, aveva presentato, in data 15.11.2012, ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli articoli 696-692 c.p.c. innanzi al Tribunale di Modena nei confronti di tutte le strutture ospedaliere e di tutti i medici specialistici che l'avevano avuta in cura;
- che, all'esito di tale procedimento, veniva radicato giudizio di merito al fine di ottenere il giusto ristoro dei danni sofferti per non aver, la stessa, ottenuto alcun miglioramento della funzione visiva dell'occhio destro dopo l'intervento chirurgico praticatole nel lontano 2004. In particolare, a parere dell'attrice, il dott.
nonostante la consegna del referto dei sanitari oculisti moldavi nei quali si certificava la sussistenza CP_1 di corioretinite periferica, avrebbe omesso di valutare adeguatamente il rischio elevatissimo di distacco della retina, quale possibile complicanza dell'intervento di facoemulsificazione, rassicurando invece la sig.ra Pt_1 sul buon esito del trattamento terapeutico consigliato. Inoltre, posto che la miopia elevata - al tempo, riscontrabile in capo all'attrice - e la corioretinite periferica costituivano una controindicazione all'esecuzione dell'intervento di facoemulsificazione, il modulo del consenso informato avrebbe dovuto essere particolarmente esaustivo, specifico e comprensivo di tutte le informazioni relative a tale tipologia di intervento invece che generico come nel caso di specie. In conclusione, la ritenuta omessa e inadeguata diagnosi, unita all'inadeguata informazione fornita alla paziente, avrebbero comportato il lungo iter clinico affrontato dalla sig.ra Pt_1
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8/1/2021, si costituiva, nell'intestato giudizio, il dott. eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. ONroparte_1 del diritto al risarcimento del danno, lamentato da controparte, unitamente all'improcedibilità ex lege n. 24/2017 dell'azione giudiziale ex adverso promossa. Nel merito, poi, parte convenuta ribadiva la correttezza del proprio operato - e, dunque, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità per i fatti come dedotti nell'atto introduttivo - anche relativamente alle informazioni fornite alla paziente in ordine sia alla diagnosi effettuata sia alle possibili terapie da eseguirsi. In particolare, alla luce del quadro clinico e fisico della sig.ra come emergente all'esito della visita oculistica del 16.9.2004, l'intervento chirurgico proposto Pt_1 avrebbe dovuto ritenersi del tutto indicato. Infatti, gli esiti infausti segnalati da controparte (nella specie,
pagina 3 di 9 miodesopsie, ossia un disturbo visivo caratterizzato dalla sensazione di vedere corpi mobili, scuri e di varia forma) ebbero a manifestarsi nel corso del 2005 e, dunque, a distanza di più di un anno dall'intervento. Analogamente, soltanto nel mese di novembre 2007, emersero problemi anche all'occhio destro a causa di un distacco posteriore di vitreo;
fenomeno, quest'ultimo, peraltro, del tutto fisiologico nei miopi e non riconducibile all'intervento del 2004, nel corso del quale non vi fu alcuna rottura della capsula posteriore o perdita di vitreo. In definitiva, dunque, parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili, improcedibili nonché infondate, in fatto e in diritto, per i motivi illustrati, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.3 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2/2/2021, si costituiva, altresì, il ON (di seguito, per brevità, anche “ ” o “ ONroparte_3 ONroparte_2
” ovvero “ ”) contestando, integralmente, la ricostruzione avversaria in quanto
[...] ONroparte_2 non rispondente al reale accadimento dei fatti e, in ogni caso, già confutata dagli accertamenti peritali compiuti ante causam nel giudizio per TP (Trib. Modena RG 8204/2012) promosso dalla stessa attrice nonché in sede penale dal collegio di consulenti tecnici, nominato dal GIP, ove si sarebbe accertato come il distacco retinico in OD del novembre 2007 non sarebbe, in alcun modo, riconducibile all'intervento di cataratta effettuato dalla sig.ra nel 2004. Pt_1
In definitiva, nella fattispecie in esame non si configurerebbero profili di censura nella fase pre/intra e post-operatoria - anche sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi informativi sottesi ai trattamenti terapeutici in questione - né vi sarebbe prova di un legame eziologico tra l'evento dannoso e il preteso inesatto adempimento in cui sarebbe incorso il dott. Peraltro – continua parte convenuta - CP_1 non potrebbe ragionevolmente sostenersi – sulla base di un ragionamento controfattuale ex ante e secondo il principio civilistico del “più probabile che non” – che una differente condotta del dott. (rispetto alla CP_1 quale, come si è detto, non possono fondatamente avanzarsi censure di sorta), avrebbe consentito di pervenire a diversa e più favorevole evoluzione della vicenda sanitaria. Stanti le suesposte premesse, il PCM insisteva, dunque, per il rigetto integrale delle domande attoree ovvero, in subordine, per il loro accoglimento nei limiti dei danni accertati come causalmente riconducibili e imputabili a diretta responsabilità della struttura sanitaria;
il tutto, con vittoria delle spese di lite ovvero, in subordine, con compensazione integrale delle stesse.
1.4 - La causa, assegnata, nelle more, allo scrivente Giudice, veniva istruita mediante espletamento di apposita CTU medico-legale, affidata al collegio peritale, composto dal dott. e dal dott. Persona_1
Persona_2
All'esito di tale incombente istruttorio, la presente vertenza veniva, dunque, rimessa in decisione, con concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente, occorre darsi atto della procedibilità della domanda giudiziale formulata per effetto dell'espletamento, in corso di causa, del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n.
4.3.2010 n. 28, ratione temporis vigente, da valere in sostituzione della condizione prevista dall'art. 8 della legge n.
pagina 4 di 9 24/2017, non applicabile - come nel caso di specie - agli accertamenti tecnici preventivi eseguiti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
2.1 – Tanto premesso, pare opportuno, in diritto, rammentare che i principi che governano l'accertamento della responsabilità nell'ambito professionale medico sono quelli derivanti dal rapporto contrattuale (o "da contatto") che si instaura, anche di mero fatto, con l'affidamento del paziente alle cure del medico ovvero della struttura sanitaria, trattandosi di responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente per i danni ad esso arrecati a seguito di una non diligente e imprudente esecuzione della prestazione. In particolare, in passato, era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto di spedalità e di assistenza sanitaria, comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie. Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi sia in dottrina che in giurisprudenza, era invalso, anche in questo caso, l'orientamento volto a riconoscere, alla responsabilità del singolo medico, natura contrattuale, trovando, la stessa, la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva L. n. 189 del 2012 inquadrò la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile, stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana. A sancire la fine del predetto dibattito è stata la L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), recante la disciplina "(...) in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", la quale ha abrogato l'art. 3 cit., disponendo, al contempo, all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", Tuttavia, in assenza di una disposizione transitoria volta a sancirne l'operatività retroattiva, tale disciplina ha trovato applicazione ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, alle sole fattispecie perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore, avvenuta l'1 aprile 2017, verificandosi, diversamente, una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del D.L. n. 158 del 2012, convertito dalla Legge n. 189 del 2012 e dall'art. 7, comma 3, della Legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (cfr. Cass. n. 28994 del 2019). In ogni caso, con riferimento alla struttura sanitaria, anche la L. n. 24 del 2017 ha optato per una responsabilità di tipo contrattuale, prevedendo all'art. 7, comma 1, che "La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, pagina 5 di 9 anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose", così confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli anni in materia.
2.2 – Tanto chiarito, i fatti di cui si discorre nel caso in esame, essendosi verificati prima dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, devono essere regolati dal quadro, normativo e giurisprudenziale, anteriore al suo avvento e, pertanto, ricondotti nell'alveo della responsabilità contrattuale in riferimento tanto alla posizione della struttura sanitaria quanto a quella del medico. Dunque, in virtù della natura contrattuale delle responsabilità, qui invocate, costituisce onere della struttura sanitaria e del medico, dare prova della correttezza del loro operato secondo gli ordinari criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario, invece onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297 del 2004; Cass. n. 8826 del 2007; Cass. n. 13953 del 2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la causalità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità in ambito penale, atteso che ciò che muta è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass., sez. un., n. 580/2008; Cass. n. 21619/2007). Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va, a sua volta, valutata con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ai sensi dell'art. 2236 c.c. - l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass. n. 15404/2002; Cass. n. 2042/2005). Da ultimo, occorre precisare che la struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale (configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione) mentre risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari". Tali essendo le coordinate normative e interpretative della presente analisi, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, dott. , in sede di comparsa di costituzione e CP_1 risposta - e poi da quest'ultimo rinunciata all'atto della precisazione delle conclusioni - non potendo dirsi condivisibile, per le ragioni sin qui illustrate, il richiamo operato alla diversa responsabilità aquiliana e al connesso termine prescrizionale breve di cui all'art. 2947 c.c. pagina 6 di 9 2.3 – Ciò posto, nel merito delle contestazioni, qui, sollevate, questo Tribunale ritiene di non doversi discostare dalle risultanze peritali in quanto frutto di un'indagine condotta nel rispetto di corretti canoni metodologici e logico/scientifici. Invero, il Collegio Peritale ha accertato quanto segue, procedendo a una compiuta disamina della vicenda clinica relativa alla sig.ra (meglio dettagliata nella parte iniziale della relazione peritale). Pt_1
In particolare, con riguardo all'approccio terapeutico seguito a partire da settembre 2004, si legge: “Dalla documentazione relativa alla visita eseguita dal Dottor si evince la presenza di una “sclerosi nucleare “dei cristallini CP_1 cioè una iniziale perdita di trasparenza del nucleo del cristallino comunemente definita come “cataratta iniziale”(…) nel corso della visita eseguita dal Dottor il 16.9.2004, non emergono patologie o lesioni predisponenti a rotture (regmatogene) CP_1
a livello della retina, (...fundus OO ndr) tanto meno segni di corioretinite come segnalati nella visita eseguita in Moldavia nel cui referto non si fa comunque menzione di lesioni regmatogene (…) Pertanto, considerando la cataratta iniziale e l'assenza di lesioni retiniche come riscontrato nel corso della visita del 16/09/2004, l'intervento di facoemulsificazione poteva essere consigliato per la correzione della miopia elevata (…) In tutte le visite effettuate dal 2004 al novembre 2006 non venivano riscontrate lesioni nell' occhio destro, al contrario di quanto veniva rilevato nel sinistro soggetto a svariati trattamenti laser. Solo nel novembre 2007 si verificava nell' occhio destro la rottura e sollevamento della retina che venivano adeguatamente laser trattate. Solo il 18 marzo 2008 si riscontrava il distacco retinico (…) La Signora avrebbe comunque sviluppato lesioni retiniche periferiche regmatogene, cioè, predisponenti al distacco retinico, che se non trattate adeguatamente avrebbero portato al distacco della retina.”. Rilevano, peraltro, i consulenti dell'ufficio come fossero buone le condizioni cliniche e fisiche della sig.ra successivamente agli interventi di cataratta, praticatile all'occhio destro e sinistro, rispettivamente il 3 Pt_1
e il 18 novembre 2004: infatti, ai controlli post-operatori, non si erano riscontrati valutazioni dello stato retinico periferico. Invero, il peggioramento segnalato da parte attrice e manifestatosi a distanza di ben tre anni dagli interventi eseguiti, vale per ciò solo, a evidenziare una carenza di eziologia diretta rispetto ai trattamenti terapeutici qui in contestazione. Inoltre, come sottolineato in perizia, il distacco retinico post-intervento di cataratta è una complicanza nota in miopia elevata e non prevenibile (pagg. 19-20). Dunque, il quadro clinico, così descritto, ha portato il collegio a ritenere l'operato del dott. esente CP_1 da censure in quanto idoneo e adeguato alle buone prassi e alle linee guida della scienza medica. Le conclusioni cui sono giunti i consulenti meritano piena condivisione. La puntuale ricostruzione della vicenda e l'analisi dettagliata, fase per fase, del progredire delle condizioni di salute della sig.ra - necessaria alla luce delle contestazioni svolte dalla difesa attorea - è stata Pt_1 aderente alle risultanze documentali della cartella clinica e degli esami diagnostici e delle terapie effettuate. In linea di principio, deve, poi, rammentarsi che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 6.06.2024, n. 15804). L'accertata assenza di profili di negligenza in capo al dott. vale, per ciò solo, a escludere CP_1 qualsivoglia responsabilità a norma degli artt. 1218 e 1228 c.c. del ONroparte_2
In definitiva, va rigettata la domanda risarcitoria, qui, formulata.
2.4 – In ultima analisi, con riguardo al presunto danno da lesione al diritto all'autodeterminazione terapeutica (per violazione degli obblighi informativi), asseritamente subito dalla sig.ra in occasione Pt_1 degli interventi del novembre 2004, preme osservare che “Il paziente che intenda far valere la lesione del proprio pagina 7 di 9 diritto all'autodeterminazione deve dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe scelto una diversa soluzione terapeutica rispetto a quella adottata.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 4.07.2024, n. 18332). In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12.6.2023, n. 16633). Invero, diversamente opinando, si attribuirebbe alla lesione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato la natura di danno in re ipsa, in spregio al principio della causalità giuridica, che consente la risarcibilità delle sole conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo. Nella fattispecie in esame, sussiste un'evidente carenza di allegazione dimostrativa con riguardo al pregiudizio, asseritamente sofferto dalla sig.ra apprezzabile in termini di danno-conseguenza (legato Pt_1 dal nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., con il danno-evento rappresentato dalla lesione del diritto di autodeterminazione). Infatti, nessun danno è stato provato, neppure presuntivamente, da parte attrice, posto che i fatti riportati sono i medesimi valorizzati in punto di lesione al bene-salute e comunque, tautologicamente coincidenti con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento. Ferme le suesposte considerazioni, in ogni caso, l'istruttoria espletata ha corroborato gli assunti di parte convenuta, escludendo profili di responsabilità anche sotto tale profilo. Si legge, infatti, nell'elaborato peritale in atti: “Nei moduli di consenso redatto dalla Società Oftalmologica Italiana presentati dal Dottor e firmati dalla Signora viene fatto riferimento: 1) alla possibilità di Distacco retinico CP_1 Pt_1 come complicanza intraoperatoria: situazione che non si è verificata nel caso in esame, 2) come complicanze postoperatorie: al possibile peggioramento di eventuali danni retinici preesistenti , danni che nel corso della visita preoperatoria eseguita dal Dottor in data 16/09/2004 non sono stati rilevati, al contrario di quanto emerso dalla visita eseguita CP_1 precedentemente in Moldavia.” (pag. 20). Dunque, ancora una volta, deve concludersi nel senso del rigetto integrale delle domande, qui, formulate.
3.
Le spese di lite, in ragione del complessivo esito del giudizio, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, come dichiarato nell'atto introduttivo, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Al riguardo, si rammenta che “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, poiché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.” (cfr. Cass., 13.11.2020, n. 25653; in senso conforme, Cass. n. 8388 del 31.3.2017; Cass. n. 10053 del 19.6.2012)
Le spese di CTU – già liquidate in corso di causa - andranno definitivamente poste a carico di parte attrice, con obbligo di rimborso, a favore di parte convenuta, di quanto, dalla stessa, già sostenuto in via di anticipazione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di dott. e Parte_1 CP_1 CP_1
ONroparte_2
- condanna, parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuno, in euro 14.100,00, oltre 15% per spese forfettarie, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, giusto decreto del 22/1/2024, definitivamente a carico di parte attrice e la condanna a rimborsare, a parte convenuta, quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 9 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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