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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/09/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 fra:
Parte_1 mente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Battista Luciano che la rappresenta e difende anche unitamente all'avv.to Claudia Selis in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO
CP_1 ona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Roma, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo D'Isidoro che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in materia di opposizione a cartella di pagamento.
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni:
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
In via principale I) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
II) riformare integralmente la sentenza impugnata n. 220/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Sassari pubblicata il 09.05.2023 per tutti motivi espressi e, per l'effetto; III) in accoglimento dell'appello proposto dichiarare che le somme richieste dalla (di cui D.I. n° 30/2019 del 21.01.2019 notificato il CP_1
31.01.2019) precedentemente al 31.01.2014 sono prescritte e che gli importi dovuti sono pari ad euro 10.661,68; In subordine I) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
II) riformare integralmente la sentenza impugnata n. 220/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Sassari e pubblicata il 09.05.2023 per tutti motivi espressi e, per l'effetto III) in accoglimento dell'appello proposto dichiarare che le somme richieste dalla (di cui D.I. n° 30/2019 del CP_1
21.01.2019 notificato il 31.01.2019) precedentemente al 31.01.2014 sono prescritte
1 e che gli importi dovuti sono pari ad euro 10.961,68 come indicato dal ctu nella relazione del 25.11.2021, seconda opzione;
IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO 1) Nel merito, rigettare l'appello principale poiché infondato in fatto ed in diritto, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione. 2) Accogliere il presente appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 220/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, condannare la Rag. al Parte_1 pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio e del giudizio di primo grado in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “ ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 30/2019 del 21/01/19 emesso dal Tribunale di Sassari per l'importo di € 84.761,45 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali e assistenziali oltre interessi di mora e sanzioni;
a sostegno della domanda ha dedotto la mancanza di prova scritta del credito, la prescrizione del diritto - trattandosi di € 61.169,77 per contributi relativi anni dal 2000 al 2016 (escluso il 2014), € 21.791,68 per sanzioni e interessi ex art. 15 regolamento ed € 1.800 per sanzioni ex art. 14 del regolamento- e l'indeterminatezza delle somme dovute;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato;
− la convenuta
Controparte_2
(in seguito si è
[...] CP_1 costituita rilevando la sussistenza della prova scritta del credito costituita dall'attestazione sottoscritta dal Direttore Generale della di aver inviato CP_1 all'iscritto due solleciti di pagamento con le note del 7/6/18 e del 17/12/13; che il decorso della prescrizione è dunque stato interrotto almeno sino all'anno 2008 compreso;
che per le annualità contributive dal 2000 al 2007, ha Parte_1 omesso di comunicare i propri dati reddituali, con conseguente non operatività della prescrizione;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione; − nelle note autorizzate, parte opponente ha contestato la valenza interruttiva delle note allegate dall'opposta e rilevato che, nel caso di specie, non opera la sospensione della prescrizione visto che i contributi richiesti dalla sono quelli minimi dovuti CP_2 da ciascun iscritto, per i quali non è necessaria alcuna attività di controllo e/o verifica da parte dell'ente e sono dovuti a prescindere dalla produzione del reddito e anche dall'invio della relativa dichiarazione;
− parte opposta ha rilevato l'assenza requisiti di forma per le diffide inviate a mezzo PEC e che l'opponente non ha né disconosciuto l'autenticità delle copie informatiche delle PEC né ha negato la ricezione delle note, limitandosi a contestare genericamente l'idoneità probatoria dei detti documenti;
”
2 La causa, istruita con documenti e ctu, è definita con sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di revoca del decreto ingiuntivo n. 30/2019 del 21/01/19 emesso dal Tribunale di Sassari, con condanna dell'opponente a pagare alla a favore dei Controparte_2 Controparte_2 le somme dovute per contributi minimi, le sanzioni nonché per la
[...] mancata comunicazione, oltre interessi, per gli anni di iscrizione dal 2008 al 2016 (escluso il 2014), come indicati nell'estratto conto retributivo in atti, “salvo importi diversi risultanti dai riconteggi che la riterrà di effettuare in ragione della CP_2 presente decisione.” Ha compensato le spese di lite e della ctu. In sintesi, il Tribunale, ricordata l'idoneità dell'attestazione del funzionario a costituire prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, sostiene, con riguardo all'eccezione di prescrizione, fondata quella relativa al periodo antecedente il 2008 atteso che trattandosi di contributi minimi, per essi la prescrizione decorre dal momento della scadenza della data di invio della dichiarazione dei redditi, trattandosi di contribuzione dovuta a prescindere dal reddito. Revoca, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle ulteriori somme, il Tribunale sostiene validamente interrotto il termine prescrittivo alla luce delle due pec in atti, non contestate né nel contenuto né nella ricezione delle stesse, atteso che si imputa all'opponente di essersi “limitata a motivare in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta, deducendo alcuni vizi formali;
− sul punto si ritiene che, sebbene i file pdf relativi ai file xml prodotti sub doc.
3.1 e 4.1 dall'opposta non consentano una effettiva verifica in ordine alla consegna dei messaggi, gli stessi ne attestino l'invio recando, infatti, il mittente, il destinatario e la data della spedizione del messaggio PEC;”. Soggiunge che “in ogni caso, alla luce della mancata contestazione in ordine al contenuto ed al ricevimento delle diffide, non può dirsi sorto in capo all'ente l'onere di provare l'effettiva consegna delle missive, rendendo superfluo l'esame della valenza probatoria della documentazione prodotta a tale scopo (cfr. Cass. ord. n. 31845/22, Cass. n. 6725/18); − in relazione alle diffide del 7/6/18 e del 17/12/13 opera, quindi, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e, in conseguenza, deve ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta fino all'annualità 2008.”. Pertanto, il Tribunale condanna l'opponente al pagamento degli importi risultanti dalla disposta ctu, compensando, infine, le spese stante la reciproca soccombenza. Avverso tale sentenza propone appello la cui resiste, con memoria e appello Pt_1 incidentale, la opposta. CP_2
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato, e, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento dell'appello incidentale.
Invero, l'appellante censura la sentenza sotto i seguenti profili: 1) Violazione artt. 1334, 135, 2697 e 2935 c.c.; 115 cpc. Manifesta illogicità della motivazione della sentenza relativamente al capo in cui viene rigettata l'eccezione di prescrizione.
In sintesi, si contesta la sentenza laddove ritiene generica la contestazione relativa alle due pec richiamando i passaggi in cui, negli atti processuali, ella contesta la prova della ricezione delle pec come anche di alcuno degli atti prodotti in giudizio e, in particolare, della messa in mora. Si censura altresì la ritenuta valenza probatoria del file xml nonché la mancanza di attestazione di conformità all'originale. Inoltre, la motivazione del primo giudice disvela l'errore giuridico conseguente all'inversione dell'onere della prova attuato dal Tribunale il quale grava l'opponente/attuale appellante dell'onere di provare la ricezione dei messaggi al contrario gravante sull'attore in senso sostanziale.
2) violazione dell'art. 116 c.p.c.
In sintesi, si contesta la motivazione del Tribunale laddove afferma avere la ctu tenuto conto anche del contributo di maternità, contrariamente a quanto scritto dal consulente d'ufficio: ciò anche in considerazione della circostanza che il ctu non rinviene i documenti necessari per la relativa determinazione. Ancora, il ctu non calcola gli interessi dovuti, complessivamente determinati nell'attestato allegato al ricorso monitorio, senza considerare che l'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione determina la necessità del loro conteggio separato, non diversamente da quello delle sanzioni.
3) Violazione art. 132 II comma n° 4 cpc;
cost 11 e 118 disp att. cpc. Mancata motivazione per essersi il Giudice discostato dalle ctu in atti;
mancata motivazione del percorso logico che ha portato alla decisione assunta. Violazione art. 653 II comma cpc. Indeterminatezza delle somme dovute dalla Soma alla . CP_1
In sintesi, si osserva che il ctu predispone due conteggi a seconda che venga condivisa o meno l'eccezione di prescrizione ante 2008, escludendo in entrambe le ipotesi il contributo di maternità e il calcolo degli interessi: pertanto, risulta inutilizzabile il conteggio presente nell'attestato del funzionario dell'appellata.
Peraltro, a prescindere dalla circostanza che nella seconda ipotesi, il debito deve essere ulteriormente ridotto per avere il ctu erroneamente conteggiato il contributo per l'anno 2014 (oggetto di separato procedimento), il Tribunale omette di motivare sui rilievi mossi alla ctu, in conformità al consolidato insegnamento della Cassazione, con la conseguenza che il debito dell'appellante risulta del tutto indeterminato. Ciò è contrario al principio per cui in caso di revoca del decreto ingiuntivo, il giudice deve determinare l'eventuale residuo credito dell'opposto.
Con appello incidentale, la lamenta la violazione della disciplina della CP_2 regolamentazione delle spese processuali.
4 Ad avviso della Corte assume carattere assorbente l'accoglimento del primo motivo.
Invero, l'appellante eccepisce l'intervenuta prescrizione anche dei crediti per contributi, sanzioni e interessi maturati dal 2009 al 2016 sul presupposto che
“Alcuna comunicazione inviata dall'opposta e ricevuta dalla risulta prodotta Pt_1 in giudizio. 3) Il documento sub 3, allegato al ricorso monitorio, denominato
“costituzione in mora” a dispetto del nome (che ne farebbe presumere una sua ricezione da parte della , seppur recante la data del 7.06.2018, seppur Pt_1 firmato digitalmente, non è corredato dalle necessarie ricevute che ne attestano il ricevimento da parte della opposta, né tramite posta cartacea (rar), né tramite posta elettronica certificata (pec). L'allegato n° 3.1 del ricorso monitorio reca, poi, come data di elaborazione il 3.11.2018 ed anche per questo documento non vi è traccia di un invio (tramite raccomandata cartacea o pec) alla (di sicuro Pt_1 non può essere stato allegato alla costituzione in mora datata 7.06.2018!). Pertanto, allo stato, il primo atto interruttivo della prescrizione è dato alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 31.01.2019, 2 con la conseguenza che gli importi ingiunti non sono certo dovuti nella misura richiesta (né in termini di contributi previdenziali, né per sanzioni ed interessi); ciò determina la nullità del decreto ingiuntivo e la sua conseguente revoca.” (così in atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Con successivo preverbale dell'udienza 15.10.2019 – acquisito dal Tribunale – l'opponente ulteriormente precisa “La ha eccepito la prescrizione degli Pt_1 importi ingiunti, in quanto ha rilevato che tra gli atti, allegati al procedimento monitorio, non era stato prodotto l'avviso di ricevimento (cartaceo e/o telematico) della nota datata 7.06.2018; per gli anni precedenti, poi, non vi era proprio traccia alcuna di lettere di messa in mora da parte della . Con la memoria di CP_2 costituzione questa lacuna NON E' STATA COLMATA;
controparte procede al deposito di: • 1 PDF lettera datata 17.12.2013, non firmata digitalmente (all. 4). • 2) due PDF (allegati 3.1 opp e 4.1 opp) che riproducono il contenuto di due file XML;
detti documenti non sono affatto idonei a dimostrare che gli stessi siano riferibili alle comunicazioni datate rispettivamente 7.06.2018 e 17.12.2013; tra l'altro l'allegato 4.1, ovvero la stampa del file xml, riporta la data 18.12.2013, mentre la data di creazione di entrambi i file è il 18.03.2019 Il solo file xml non associato al messaggio di posta elettronica che lo contiene non è idoneo a provare l'avvenuto invio e ricezione della pec. Peraltro, il file xml depositato in forma analogica, non corredato da alcuna attestazione di conformità all'originale dal quale è stato attinto, ex art. 23 comma 2 legge 82 del 2005, non ha alcun carattere probatorio. Trattasi di oneri probatori che gravavano su controparte la quale è oramai decaduta dalla possibilità di poter dimostrare d'aver validamente interrotto i termini prescrizionali.”.
Concetti ribaditi nelle note conclusionali in cui si afferma “Non avendo la CP_1 prodotto il testo della pec di invio, né le riproduzioni analogiche (stampe) delle ricevute di accettazione e consegna, né il file eml - ovvero il file contenente il
5 messaggio di posta elettronica certificata i suoi eventuali allegati ed il testo della comunicazione- non è dato sapere se quelle lettere datate rispettivamente 17.12.2013 e 7.06.2018 effettivamente fossero contenute al suo interno quanto meno come allegati.”.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'appellante/opponente non contesta soltanto la prova della ricezione del messaggio di posta elettronica ma anche il suo contenuto.
Orbene, a prescindere dal rilievo che trattandosi di fotocopie di atti extraprocessuali i file xml prodotti in pdf hanno il valore probatorio proprio delle fotocopie, è noto che il sistema di posta elettronica genera tre diverse tipologie di ricevute dell'avvenuta consegna del messaggio: quella completa, costituita dal file
“postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati, e il file “daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, Gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;
quella breve, costituita dal file “daticert.xml” e un estratto del messaggio originale e, infine, quella sintetica, costituita dal solo file
“daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione.
Nel caso di specie, l'appellata produce quest'ultima ricevuta che fornisce i dati relativi al destinatario, all'esito (“consegnato”), al giorno e all'ora mentre nulla dice sull'esistenza dell'allegato né logicamente sul relativo contenuto ossia sugli aspetti espressamente contestati dall'appellante successivamente al deposito da parte dell'appellata della copia del file xml.
Invero, è agevole rilevare che la copia del messaggio di ricevuta nulla può documentare e certificare sull'esistenza di un documento allegato o anche soltanto riprodotto all'interno del messaggio né sul relativo contenuto: onere probatorio logicamente gravante sulla appellata che si è avvalsa di siffatta messaggistica CP_2 per interrompere la prescrizione.
Per l'effetto, deve dichiararsi prescritto l'intero credito dell'appellata (richiesto fino al 31.12.2016) maturato fino al 31.1.2014 atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del decreto ingiuntivo del 31.1.2019.
Con la conseguenza che l'appellante deve essere condannata al pagamento della minore somma di € 10.661,69, oltre agli interessi e alle sanzioni come previsti in statuto fino al saldo, come risultante dalla ctu di primo grado: somma rispetto a cui non risulta eccepita alcuna prescrizione.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello deve procedersi alla nuova regolamentazione delle spese processuali, con conseguente assorbimento del motivo di appello incidentale.
In particolare, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla ricorrono i presupposti per compensare per 2/3 le spese dell'intero giudizio Pt_1 che seguono la soccombenza per il restante terzo e sono liquidate come in dispositivo.
6
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 220/2023 pronunciata dal Tribunale di Sass ro, nel contraddittorio con la , in persona del legale rappresentante;
CP_1 per l'e in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellante a corrispondere all'Appellata l'importo di € 10.661,69 oltre interessi di mora e sanzioni previste per statuto dal 1.2.2014 al saldo;
compensa per 2/3 le spese dell'intero giudizio e condanna l'appellante alla rifusione all'avv.to Vincenzo D'Isidoro, antistatario, del residuo terzo dei compensi dei due gradi di giudizio, che liquida quanto presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 complessivi per tutte le fasi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 1.900,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre definitivamente le spese della ctu. Giorni 5 per la motivazione Sassari, 10.9.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 fra:
Parte_1 mente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Battista Luciano che la rappresenta e difende anche unitamente all'avv.to Claudia Selis in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO
CP_1 ona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Roma, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo D'Isidoro che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in materia di opposizione a cartella di pagamento.
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni:
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
In via principale I) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
II) riformare integralmente la sentenza impugnata n. 220/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Sassari pubblicata il 09.05.2023 per tutti motivi espressi e, per l'effetto; III) in accoglimento dell'appello proposto dichiarare che le somme richieste dalla (di cui D.I. n° 30/2019 del 21.01.2019 notificato il CP_1
31.01.2019) precedentemente al 31.01.2014 sono prescritte e che gli importi dovuti sono pari ad euro 10.661,68; In subordine I) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
II) riformare integralmente la sentenza impugnata n. 220/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Sassari e pubblicata il 09.05.2023 per tutti motivi espressi e, per l'effetto III) in accoglimento dell'appello proposto dichiarare che le somme richieste dalla (di cui D.I. n° 30/2019 del CP_1
21.01.2019 notificato il 31.01.2019) precedentemente al 31.01.2014 sono prescritte
1 e che gli importi dovuti sono pari ad euro 10.961,68 come indicato dal ctu nella relazione del 25.11.2021, seconda opzione;
IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO 1) Nel merito, rigettare l'appello principale poiché infondato in fatto ed in diritto, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione. 2) Accogliere il presente appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 220/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, condannare la Rag. al Parte_1 pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio e del giudizio di primo grado in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “ ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 30/2019 del 21/01/19 emesso dal Tribunale di Sassari per l'importo di € 84.761,45 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali e assistenziali oltre interessi di mora e sanzioni;
a sostegno della domanda ha dedotto la mancanza di prova scritta del credito, la prescrizione del diritto - trattandosi di € 61.169,77 per contributi relativi anni dal 2000 al 2016 (escluso il 2014), € 21.791,68 per sanzioni e interessi ex art. 15 regolamento ed € 1.800 per sanzioni ex art. 14 del regolamento- e l'indeterminatezza delle somme dovute;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato;
− la convenuta
Controparte_2
(in seguito si è
[...] CP_1 costituita rilevando la sussistenza della prova scritta del credito costituita dall'attestazione sottoscritta dal Direttore Generale della di aver inviato CP_1 all'iscritto due solleciti di pagamento con le note del 7/6/18 e del 17/12/13; che il decorso della prescrizione è dunque stato interrotto almeno sino all'anno 2008 compreso;
che per le annualità contributive dal 2000 al 2007, ha Parte_1 omesso di comunicare i propri dati reddituali, con conseguente non operatività della prescrizione;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione; − nelle note autorizzate, parte opponente ha contestato la valenza interruttiva delle note allegate dall'opposta e rilevato che, nel caso di specie, non opera la sospensione della prescrizione visto che i contributi richiesti dalla sono quelli minimi dovuti CP_2 da ciascun iscritto, per i quali non è necessaria alcuna attività di controllo e/o verifica da parte dell'ente e sono dovuti a prescindere dalla produzione del reddito e anche dall'invio della relativa dichiarazione;
− parte opposta ha rilevato l'assenza requisiti di forma per le diffide inviate a mezzo PEC e che l'opponente non ha né disconosciuto l'autenticità delle copie informatiche delle PEC né ha negato la ricezione delle note, limitandosi a contestare genericamente l'idoneità probatoria dei detti documenti;
”
2 La causa, istruita con documenti e ctu, è definita con sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di revoca del decreto ingiuntivo n. 30/2019 del 21/01/19 emesso dal Tribunale di Sassari, con condanna dell'opponente a pagare alla a favore dei Controparte_2 Controparte_2 le somme dovute per contributi minimi, le sanzioni nonché per la
[...] mancata comunicazione, oltre interessi, per gli anni di iscrizione dal 2008 al 2016 (escluso il 2014), come indicati nell'estratto conto retributivo in atti, “salvo importi diversi risultanti dai riconteggi che la riterrà di effettuare in ragione della CP_2 presente decisione.” Ha compensato le spese di lite e della ctu. In sintesi, il Tribunale, ricordata l'idoneità dell'attestazione del funzionario a costituire prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, sostiene, con riguardo all'eccezione di prescrizione, fondata quella relativa al periodo antecedente il 2008 atteso che trattandosi di contributi minimi, per essi la prescrizione decorre dal momento della scadenza della data di invio della dichiarazione dei redditi, trattandosi di contribuzione dovuta a prescindere dal reddito. Revoca, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle ulteriori somme, il Tribunale sostiene validamente interrotto il termine prescrittivo alla luce delle due pec in atti, non contestate né nel contenuto né nella ricezione delle stesse, atteso che si imputa all'opponente di essersi “limitata a motivare in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta, deducendo alcuni vizi formali;
− sul punto si ritiene che, sebbene i file pdf relativi ai file xml prodotti sub doc.
3.1 e 4.1 dall'opposta non consentano una effettiva verifica in ordine alla consegna dei messaggi, gli stessi ne attestino l'invio recando, infatti, il mittente, il destinatario e la data della spedizione del messaggio PEC;”. Soggiunge che “in ogni caso, alla luce della mancata contestazione in ordine al contenuto ed al ricevimento delle diffide, non può dirsi sorto in capo all'ente l'onere di provare l'effettiva consegna delle missive, rendendo superfluo l'esame della valenza probatoria della documentazione prodotta a tale scopo (cfr. Cass. ord. n. 31845/22, Cass. n. 6725/18); − in relazione alle diffide del 7/6/18 e del 17/12/13 opera, quindi, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e, in conseguenza, deve ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta fino all'annualità 2008.”. Pertanto, il Tribunale condanna l'opponente al pagamento degli importi risultanti dalla disposta ctu, compensando, infine, le spese stante la reciproca soccombenza. Avverso tale sentenza propone appello la cui resiste, con memoria e appello Pt_1 incidentale, la opposta. CP_2
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato, e, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento dell'appello incidentale.
Invero, l'appellante censura la sentenza sotto i seguenti profili: 1) Violazione artt. 1334, 135, 2697 e 2935 c.c.; 115 cpc. Manifesta illogicità della motivazione della sentenza relativamente al capo in cui viene rigettata l'eccezione di prescrizione.
In sintesi, si contesta la sentenza laddove ritiene generica la contestazione relativa alle due pec richiamando i passaggi in cui, negli atti processuali, ella contesta la prova della ricezione delle pec come anche di alcuno degli atti prodotti in giudizio e, in particolare, della messa in mora. Si censura altresì la ritenuta valenza probatoria del file xml nonché la mancanza di attestazione di conformità all'originale. Inoltre, la motivazione del primo giudice disvela l'errore giuridico conseguente all'inversione dell'onere della prova attuato dal Tribunale il quale grava l'opponente/attuale appellante dell'onere di provare la ricezione dei messaggi al contrario gravante sull'attore in senso sostanziale.
2) violazione dell'art. 116 c.p.c.
In sintesi, si contesta la motivazione del Tribunale laddove afferma avere la ctu tenuto conto anche del contributo di maternità, contrariamente a quanto scritto dal consulente d'ufficio: ciò anche in considerazione della circostanza che il ctu non rinviene i documenti necessari per la relativa determinazione. Ancora, il ctu non calcola gli interessi dovuti, complessivamente determinati nell'attestato allegato al ricorso monitorio, senza considerare che l'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione determina la necessità del loro conteggio separato, non diversamente da quello delle sanzioni.
3) Violazione art. 132 II comma n° 4 cpc;
cost 11 e 118 disp att. cpc. Mancata motivazione per essersi il Giudice discostato dalle ctu in atti;
mancata motivazione del percorso logico che ha portato alla decisione assunta. Violazione art. 653 II comma cpc. Indeterminatezza delle somme dovute dalla Soma alla . CP_1
In sintesi, si osserva che il ctu predispone due conteggi a seconda che venga condivisa o meno l'eccezione di prescrizione ante 2008, escludendo in entrambe le ipotesi il contributo di maternità e il calcolo degli interessi: pertanto, risulta inutilizzabile il conteggio presente nell'attestato del funzionario dell'appellata.
Peraltro, a prescindere dalla circostanza che nella seconda ipotesi, il debito deve essere ulteriormente ridotto per avere il ctu erroneamente conteggiato il contributo per l'anno 2014 (oggetto di separato procedimento), il Tribunale omette di motivare sui rilievi mossi alla ctu, in conformità al consolidato insegnamento della Cassazione, con la conseguenza che il debito dell'appellante risulta del tutto indeterminato. Ciò è contrario al principio per cui in caso di revoca del decreto ingiuntivo, il giudice deve determinare l'eventuale residuo credito dell'opposto.
Con appello incidentale, la lamenta la violazione della disciplina della CP_2 regolamentazione delle spese processuali.
4 Ad avviso della Corte assume carattere assorbente l'accoglimento del primo motivo.
Invero, l'appellante eccepisce l'intervenuta prescrizione anche dei crediti per contributi, sanzioni e interessi maturati dal 2009 al 2016 sul presupposto che
“Alcuna comunicazione inviata dall'opposta e ricevuta dalla risulta prodotta Pt_1 in giudizio. 3) Il documento sub 3, allegato al ricorso monitorio, denominato
“costituzione in mora” a dispetto del nome (che ne farebbe presumere una sua ricezione da parte della , seppur recante la data del 7.06.2018, seppur Pt_1 firmato digitalmente, non è corredato dalle necessarie ricevute che ne attestano il ricevimento da parte della opposta, né tramite posta cartacea (rar), né tramite posta elettronica certificata (pec). L'allegato n° 3.1 del ricorso monitorio reca, poi, come data di elaborazione il 3.11.2018 ed anche per questo documento non vi è traccia di un invio (tramite raccomandata cartacea o pec) alla (di sicuro Pt_1 non può essere stato allegato alla costituzione in mora datata 7.06.2018!). Pertanto, allo stato, il primo atto interruttivo della prescrizione è dato alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 31.01.2019, 2 con la conseguenza che gli importi ingiunti non sono certo dovuti nella misura richiesta (né in termini di contributi previdenziali, né per sanzioni ed interessi); ciò determina la nullità del decreto ingiuntivo e la sua conseguente revoca.” (così in atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Con successivo preverbale dell'udienza 15.10.2019 – acquisito dal Tribunale – l'opponente ulteriormente precisa “La ha eccepito la prescrizione degli Pt_1 importi ingiunti, in quanto ha rilevato che tra gli atti, allegati al procedimento monitorio, non era stato prodotto l'avviso di ricevimento (cartaceo e/o telematico) della nota datata 7.06.2018; per gli anni precedenti, poi, non vi era proprio traccia alcuna di lettere di messa in mora da parte della . Con la memoria di CP_2 costituzione questa lacuna NON E' STATA COLMATA;
controparte procede al deposito di: • 1 PDF lettera datata 17.12.2013, non firmata digitalmente (all. 4). • 2) due PDF (allegati 3.1 opp e 4.1 opp) che riproducono il contenuto di due file XML;
detti documenti non sono affatto idonei a dimostrare che gli stessi siano riferibili alle comunicazioni datate rispettivamente 7.06.2018 e 17.12.2013; tra l'altro l'allegato 4.1, ovvero la stampa del file xml, riporta la data 18.12.2013, mentre la data di creazione di entrambi i file è il 18.03.2019 Il solo file xml non associato al messaggio di posta elettronica che lo contiene non è idoneo a provare l'avvenuto invio e ricezione della pec. Peraltro, il file xml depositato in forma analogica, non corredato da alcuna attestazione di conformità all'originale dal quale è stato attinto, ex art. 23 comma 2 legge 82 del 2005, non ha alcun carattere probatorio. Trattasi di oneri probatori che gravavano su controparte la quale è oramai decaduta dalla possibilità di poter dimostrare d'aver validamente interrotto i termini prescrizionali.”.
Concetti ribaditi nelle note conclusionali in cui si afferma “Non avendo la CP_1 prodotto il testo della pec di invio, né le riproduzioni analogiche (stampe) delle ricevute di accettazione e consegna, né il file eml - ovvero il file contenente il
5 messaggio di posta elettronica certificata i suoi eventuali allegati ed il testo della comunicazione- non è dato sapere se quelle lettere datate rispettivamente 17.12.2013 e 7.06.2018 effettivamente fossero contenute al suo interno quanto meno come allegati.”.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'appellante/opponente non contesta soltanto la prova della ricezione del messaggio di posta elettronica ma anche il suo contenuto.
Orbene, a prescindere dal rilievo che trattandosi di fotocopie di atti extraprocessuali i file xml prodotti in pdf hanno il valore probatorio proprio delle fotocopie, è noto che il sistema di posta elettronica genera tre diverse tipologie di ricevute dell'avvenuta consegna del messaggio: quella completa, costituita dal file
“postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati, e il file “daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, Gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;
quella breve, costituita dal file “daticert.xml” e un estratto del messaggio originale e, infine, quella sintetica, costituita dal solo file
“daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione.
Nel caso di specie, l'appellata produce quest'ultima ricevuta che fornisce i dati relativi al destinatario, all'esito (“consegnato”), al giorno e all'ora mentre nulla dice sull'esistenza dell'allegato né logicamente sul relativo contenuto ossia sugli aspetti espressamente contestati dall'appellante successivamente al deposito da parte dell'appellata della copia del file xml.
Invero, è agevole rilevare che la copia del messaggio di ricevuta nulla può documentare e certificare sull'esistenza di un documento allegato o anche soltanto riprodotto all'interno del messaggio né sul relativo contenuto: onere probatorio logicamente gravante sulla appellata che si è avvalsa di siffatta messaggistica CP_2 per interrompere la prescrizione.
Per l'effetto, deve dichiararsi prescritto l'intero credito dell'appellata (richiesto fino al 31.12.2016) maturato fino al 31.1.2014 atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del decreto ingiuntivo del 31.1.2019.
Con la conseguenza che l'appellante deve essere condannata al pagamento della minore somma di € 10.661,69, oltre agli interessi e alle sanzioni come previsti in statuto fino al saldo, come risultante dalla ctu di primo grado: somma rispetto a cui non risulta eccepita alcuna prescrizione.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello deve procedersi alla nuova regolamentazione delle spese processuali, con conseguente assorbimento del motivo di appello incidentale.
In particolare, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla ricorrono i presupposti per compensare per 2/3 le spese dell'intero giudizio Pt_1 che seguono la soccombenza per il restante terzo e sono liquidate come in dispositivo.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 220/2023 pronunciata dal Tribunale di Sass ro, nel contraddittorio con la , in persona del legale rappresentante;
CP_1 per l'e in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellante a corrispondere all'Appellata l'importo di € 10.661,69 oltre interessi di mora e sanzioni previste per statuto dal 1.2.2014 al saldo;
compensa per 2/3 le spese dell'intero giudizio e condanna l'appellante alla rifusione all'avv.to Vincenzo D'Isidoro, antistatario, del residuo terzo dei compensi dei due gradi di giudizio, che liquida quanto presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 complessivi per tutte le fasi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 1.900,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre definitivamente le spese della ctu. Giorni 5 per la motivazione Sassari, 10.9.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
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