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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/09/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Franco Davini Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG 275/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Parte_1 Parte_2
Pozzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gino Benvenuto, in Genova,
Piazza Giustiniani n. 7, per mandato in atti
APPELLANTI
Contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Nicola Scopsi e Roberta Caprioli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria 37, per mandato in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare.
Nel merito, in via principale:
In parziale riforma della sentenza n. 56/2023 del Tribunale di Genova dell'11 gennaio
2023, condannare con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA in ragione delle P.IVA_1
condotte relative alla compravendita dei diamanti per cui è causa alla restituzione della somma versata a titolo di compravendita dei diamanti stessi, dedotto l'eventuale valore residuo degli stessi da accertarsi a mezzo consulenza tecnica d'ufficio o in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dagli attori in conseguenza delle condotte di cui in narrativa, per violazione degli obblighi informativi, comportamentali e di legge, nella misura che sarà ritenuta di equità.
Si reiterano integralmente le richieste istruttorie formulate in atti, ed in particolare le prove testimoniali come capitolate.
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze e capitoli:
Del Sig. Persona_1
Vero che nel 2011 lei era Direttore della filiale del Banco popolare di Lodi sita in
Cogoleto, Via Rati 17;
2. Vero che il Sig. nel 2011 si recò nella filiale da lei allora diretta, Parte_3 chiedendo un consiglio per un investimento, per un dono a favore dei figli;
3. Vero che il Sig. era da molto tempo cliente della banca e, in particolare Parte_3
della filiale di via Rati, e si rivolgeva regolarmente al personale, e a lei, per chiedere consigli per investire le proprie risorse economiche;
4. Vero che fu lei a suggerire al Sig. l'investimento in diamanti, Parte_3 delineandone le caratteristiche;
5. Vero che l'operazione di investimento consisteva nell'acquisto di diamanti, ma comprendeva servizi e commissioni non esplicitate, per cui il valore reale dell'investimento era molto basso;
6. Vero che veniva spiegato ai clienti che i diamanti avevano un vero e proprio mercato e potevano essere rivenduti;
7. Vero che al Sig. venne illustrato l'investimento, senza precisare che Parte_3
all'interno del costo vi erano una serie di servizi a pagamento, da cui conseguiva un investimento di valore economico diverso da quello rappresentato;
8. Vero che il denaro investito e il valore dei diamanti differivano, cosicché il valore dei diamanti era di molto inferiore al denaro impiegato nell'investimento stesso;
9. Vero che l'investimento fu illustrato solo dal personale della Banca;
10. Vero che l'investimento fu suggerito ed illustrato nei locali della banca e attraverso le brochure di pubblicità di IDB;
11.Vero che il Sig. compì l'intera operazione solo attraverso l'operato dei Parte_3 vostri uffici;
12. Vero che lei aveva suggerito, nel tempo, altri investimenti a e lo Parte_3 conosceva da molti anni;
13.Vero che la Banca percepiva un compenso per le operazioni di investimento in diamanti;
14.Vero che era stato segnalato ai funzionari bancari di prodigarsi per concludere il maggior numero di operazioni possibili di investimento nei diamanti. DE SI
, sulle seguenti circostanze e capitoli: Parte_4
15.Vero che lei era coniugata con il Sig. Parte_3
16.Vero che il Sig. era un tecnico radiologo;
Parte_3
17.Vero che suo marito si rivolgeva al personale della Banca popolare di Lodi, dove aveva acceso il conto corrente, quando riteneva di effettuare investimenti;
18.Vero che suo marito non era esperto di investimenti finanziari e si affidava al personale della Banca per essere guidato negli investimenti stessi;
19.Vero che suo marito le raccontò di essere stato consigliato ad effettuare investimenti in diamanti dal personale della Banca popolare di Lodi;
20.Vero che, sino a quel momento, non le risulta che suo marito fece mai investimenti in diamanti;
21.Vero che suo marito intendeva fare tale investimento come regalo per i vostri figli attraverso tale investimento, come nella lettera che le viene rammostrata. Con vittoria delle spese e degli onorari di lite, IVA e CPA.”.
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione:
In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dagli appellanti in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto da tutte le pretese ex Controparte_1 adverso formulate, condannando parte appellante quando percepito per effetto della sentenza impugnata.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale:
- in principalità: riformare integralmente la sentenza n. 56/2023 pubblicata dal Tribunale di Genova in data 12.01.2023 all'esito del giudizio avente R.G. 6659/2019, rigettando tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di poiché Controparte_1
generiche e inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, anche in primo grado.
- in subordine: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, riformare in parte qua la sentenza n. 56/2023 pubblicata dal Tribunale di Genova in data 12.01.2023 all'esito del giudizio avente R.G. 6659/2019, e dunque anche nel caso in cui si ritenesse sussistente una responsabilità della banca nella fattispecie di vendita dei diamanti per cui
è causa, mandare comunque assolto da ogni obbligo risarcitorio, Controparte_1
stante l'assenza -imputabile a negligenza di parte attrice oggi appellante- negli atti di causa di ogni elemento utile per la determinazione del quantum, ponendo a carico degli appellanti l'obbligo di restituzione di quanto già percepito da in conseguenza CP_1 della sentenza impugnata.
In ogni caso: riformare la sentenza n. 56/2023 pubblicata dal Tribunale di Genova in data
12.01.2023 all'esito del giudizio avente R.G. 6659/2019, in punto spese determinando che l'importo dovuto -calcolato ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato ai sensi del D.M. 147/2022- corrisponde ad € 2.540,00 (anziché nell'erronea misura indicata in sentenza nell'importo di € 5.077,00), ed eventualmente riducendo tale corretto minor importo in ragione dell'accertata soccombenza di parte attrice in relazione alle domande formulate primo grado di annullamento e di risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti perfezionatosi tra il de cuius ed IDB, ovvero addossando a parte attrice i costi di causa successivi al rifiuto della proposta giudiziale, anche ai sensi dell'art. 91 comma 1 seconda parte c.p.c..
Con condanna di controparte, anche in solido con il proprio legale, a restituire le somme già ricevute da a titolo di spese di lite come liquidate nella sentenza CP_1
impugnata.
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili, e comunque rigettare, come già fatto in primo grado dal
Tribunale con ordinanza 25.01.2021, tutte le richieste istruttorie riproposte da parte appellante in appello, per tutti i motivi già dedotti in primo grado nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., da intendersi per ritrascritti;
si eccepisce inoltre che quanto elencato come nn.23,24,25 e 26 costituisca un'istanza istruttoria ammissibile.
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione della prova orale avversaria, si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova diretta e contraria come già tempestivamente richiesto nella richiamata memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., da intendersi qui ritrascritta.
- ancora in subordine, e qualora venisse ammessa la consulenza tecnica ex adverso richiesta (di cui si ribadisce ogni già illustrata contestazione in primo grado e qui svolta in sede di appello) si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come riportato nella memoria della Banca n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
e riportate nel foglio di p.c., da intendersi per ivi ritrascritto;
Col favore delle spese e competenze del presente grado e del primo grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
****
1.- I signori e quali eredi del signor depositavano Pt_1 Parte_5 Parte_3 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Genova, con il quale premettevano che, nell'ambito delle operazioni ereditarie, erano venuti a conoscenza del fatto che il loro dante causa, in data 9.9.2011, aveva acquistato a scopo di investimento dalla
[...] (IDB), presso l'agenzia del pietre preziose per Parte_6 Controparte_1
un valore complessivo di euro 50.387,04.
I signori riferivano di aver successivamente scoperto di aver subito un danno in Pt_3 quanto il valore dei beni acquistati era molto inferiore a quello prospettato nel materiale pubblicitario e nelle trattative pre-vendita.
Ciò premesso, chiedevano di sentir dichiarare l'annullamento o la risoluzione del contratto di compravendita e in ogni caso la condanna di al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti per violazione degli obblighi informativi, comportamentali e di legge.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo in principalità il rigetto della domanda avversaria, in subordine l'accertamento del concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227
c.c. con conseguente riduzione, da determinarsi anche in via equitativa, di quanto eventualmente dovuto alla stessa.
In particolare, eccepiva (i) il difetto di legittimazione passiva rispetto alle CP_1 domande di annullamento e risoluzione, nonché rispetto a quelle restitutorie e risarcitorie, in quanto presupponenti l'esistenza di un titolo contrattuale di cui la banca non era mai stata parte;
(ii) l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento ex art. 1442 c.c. promossa ex adverso;
(iii) l'inesistenza di una propria responsabilità contrattuale ed, infine, (iv) l'inesistenza di profili di responsabilità extracontrattuale, relativamente ai quali eccepiva anche la prescrizione.
Il Giudice ordinava la conversione del rito richiesta dalla parte convenuta e istruiva documentalmente la causa.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 56/2023, così statuiva:
“- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere la somma complessiva di € 10.077,408, Parte_1 Parte_5 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere a e le spese di lite che si liquidano in euro Parte_1 Parte_5
5.077,00 per oneri di difesa oltre esborsi non imponibili, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del legale antistatario”.
In particolare, secondo il primo Giudice la fattispecie in esame evidenziava una c.d. responsabilità da contatto sociale. Non avendo, dunque, la banca una posizione neutrale rispetto all'operazione in questione, il Tribunale respingeva l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva della stessa.
Inoltre, integrando le condotte della banca una responsabilità di tipo contrattuale, che discende dal fatto di aver violato, con una difettosa informazione, un obbligo sulla stessa gravante ex lege, riteneva superata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto formulata dalla convenuta.
Tuttavia mancava, nel caso di specie, la prova che, correttamente informato, il de cuius non avrebbe effettuato quel tipo investimento.
Infine, il Tribunale di Genova rilevava che gli attori, nonostante l'invito espresso del
Giudice, hanno omesso di depositare il calcolo preciso del valore dei diamanti sugli indici orientativi Rapaport. Pertanto riteneva di determinare l'ammontare del danno in via equitativa, nella misura del 20% della somma pagata per l'acquisto dei diamanti, con conseguente condanna della Banca al pagamento della somma di € 10.077,408 (20% di €
50.387,04).
2.- Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
affidando il gravame ai seguenti motivi:
2.1- Errata ricostruzione del fatto e mancato adeguato rilievo alla documentazione versata in atti.
Ad avviso degli appellanti vi sarebbe in atti la prova del fatto che l'investimento sarebbe stato suggerito dalla Banca al signor il quale intendeva investire una Parte_3
rilevante somma per ottenere la salvaguardia del capitale ed una remunerazione dello stesso. Pertanto, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere inesistente la prova della volontà del de cuius, e nel non consentire agli attori di rafforzare la prova già offerta.
2.2- Errata quantificazione del danno da risarcire ai signori e Parte_2 Pt_1
[...]
Gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto di determinare l'ammontare del danno in via equitativa, nella misura del 20% della somma pagata per l'acquisto dei diamanti. Al contrario, la valutazione dei diamanti avrebbe dovuto essere effettuata attraverso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio o, al più, attraverso i parametri indicati nel provvedimento dell'AGCM, come confermato dal Consiglio di Stato.
Gli appellanti evidenziano che è presente in atti il calcolo effettuato attraverso il listino
Rapaport, su ordine del Giudice istruttore. Inoltre, alla luce della ormai prossima riconsegna delle pietre da parte della Curatela, reiterano la richiesta di CTU relativa al valore delle medesime.
Infine, sotto il profilo della determinazione del quantum in via equitativa, lamentano l'assenza di motivazione nella sentenza impugnata circa l'ammontare del risarcimento del danno riconosciuto agli odierni appellanti..
3.- L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello principale in quanto infondato. L'appellata proponeva altresì appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti motivi:
3.1- Primo motivo – error in judicando - la natura di responsabilità meramente extra contrattuale. Carenza di prova sui fatti costitutivi della domanda e delle connesse responsabilità. Eccezione di prescrizione.
L'appellante incidentale non reputa condivisibile la ritenuta responsabilità di natura contrattuale in capo alla Banca, la quale avrebbe, invece, agito unicamente quale mero segnalatore, senza aver “sollecitato” la vendita al signor che si sarebbe Parte_3
determinato all'acquisto dopo aver avuto contatti diretti con i funzionari di IDB.
Sarebbe ravvisabile, al più, una responsabilità di natura extracontrattuale, con la conseguenza che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare tutte le domande poiché non sarebbe stata ex adverso dedotta alcuna responsabilità, né posta alcuna domanda risarcitoria a tale titolo, e comunque perché per tale titolo le domande sarebbero integralmente prescritte in quanto tra la data di esecuzione dell'acquisto e il primo atto interruttivo sarebbero intercorsi più di cinque anni.
3.2- Secondo motivo - error in iudicando – Omessa valutazione di produzioni documentali - Insussistenza del nesso di causa tra attività svolta dalla Banca e presunto danno subito.
L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui, pur ritenendo evidente che la Banca risultava "estranea alla struttura negoziale dell'affare, terza rispetto ad esso, priva della rappresentanza dell'una o dell'altra parte, essendo libere queste di relazionarsi ulteriormente anche al di fuori del canale bancario" (sentenza pag.
8), ha limitato l'effetto dell'accertata estraneità solo tra la Banca ed IDB.
Il Tribunale avrebbe omesso la valutazione della documentazione contrattuale presente agli atti di causa senza ricavare da essa l'evidente sgravio di responsabilità della Banca, e avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione offerta in controprova dalla Banca non fosse sufficiente ad interrompere il nesso di causa tra le condotte poste in essere dai funzionari della Banca e il danno patito dagli appellanti.
3.3- Terzo motivo – violazione di legge - Errata applicazione dell'art. 1226 c.c. - Erroneità nella ritenuta possibilità di procedere a liquidazione equitativa del danno.
In via subordinata la Banca censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto di liquidare un danno in favore di parte attrice in via equitativa, nonostante avesse sottolineato che "gli attori …hanno omesso di depositare il calcolo preciso del valore dei diamanti sugli indici orientativi Rapaport" e che "La peculiarità del caso consiste, poi, nel fatto che non è possibile disporre una perizia sulle pietre di cui gli attori hanno dato atto di non avere la disponibilità" (pag. 10 sentenza).
Il Giudice avrebbe, invece, dovuto respingere la domanda, non sussistendo i presupposti per potersi procedere ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non avendo parte attrice né provato l'ammontare del preteso danno, né messo a disposizione del Giudice gli elementi richiesti e/o comunque necessari per la determinazione del suo ammontare.
3.4- Quarto motivo: la liquidazione delle spese legali.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale la Banca evidenzia che il Tribunale avrebbe liquidato le spese di lite in favore dei signori “considerato il valore liquidato sulla Pt_3 base dei valori minimi" (pag.11 sentenza).
Tuttavia, nel prospetto riportato in sentenza sarebbero stati indicati i valori medi, anzi che quelli minimi, con la conseguente condanna della Banca al pagamento della maggior somma di € 5.077,00 a titolo di spese legali. L'appellante incidentale lamenta che il
Giudice non avrebbe fatto cenno alla soccombenza di parte attrice rispetto alle domande di annullamento e di risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti, né avrebbe preso in considerazione la circostanza che la proposta di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. di cui all'ordinanza 25.01.2021, a cui la Banca ha aderito, sarebbe stata ben migliorativa rispetto a quanto statuito in sentenza in favore di parte attrice. 4.- Nel corso del presente grado di giudizio la Corte, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di ufficio sulle gemme oggetto di causa nominava il dott. Persona_2 affinché rispondesse al seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisite informazioni presso Uffici Pubblici e privati su accordo delle parti, esperito il tentativo di conciliazione,
Dica il valore dei diamanti, per cui è causa, al momento dell'acquisto con conseguente verifica della congruità del prezzo pagato rispetto a detto valore dell'epoca, nonché rispetto al valore dei beni ad oggi.
Specifichi se dagli atti di causa risulti che sia stata pagata dagli acquirenti l'IVA, quantifichi il margine ordinario di guadagno abitualmente in uso tra i rivenditori, oculatamente selezionati da una Banca, ed effettui una percentuale di depurazione analoga a quella svolta nell' ordinanza impugnata ( eventualmente formulando diverse opzioni conteggiando l'Iva o no ) ed indichi - tenendone conto nei relativi calcoli - la percentuale secondo la quale il valore standard Rapaport dei diamanti all'epoca, nonché ad oggi, possa essere ridotto in ragione dell'utilizzo dei parametri Rapaport in scambi tra professionisti,
o in scambi tra consumatori e professionisti, ovvero altri consumatori”.
In caso negativo, effettui il consulente il conteggio della commissione di massimo scoperto e determini l'importo dare-avere tra le parti sulla base dei criteri indicati nella predetta sentenza S.U. della Corte di Cassazione 2018/16303.”.
5.- La Corte, verificato l'avvenuto deposito della consulenza tecnica d'ufficio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
6.La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di appello incidentale proposti dal e li respinge in quanto infondati. CP_1
Il caso che ci occupa trae origine dall'acquisto di diamanti per la somma di € 50.387,04, posto in essere dal sig. dante causa degli odierni appellanti, presso Parte_3
l'agenzia del Banco Popolare, oggi . I signori e CP_1 Parte_1 Parte_2
eredi del sig. hanno affermato di avere scoperto che il valore dei
[...] Parte_3 beni acquistati era di molto inferiore al prezzo versato e chiedevano di essere risarciti del danno subito. Deve premettersi che risulta pacifica e riconosciuta la differenza di valore dei diamanti, acquistati dal ad un prezzo molto superiore al valore di mercato;
la vicenda in Pt_3
oggetto si inserisce in un più ampio contesto riguardante un consolidato sistema di compravendite di diamanti avvenute nell'ambito degli istituti bancari ed effettuate a prezzi molto superiori rispetto al loro effettivo valore. Le condotte tenute dalla banca in casi simili sono state sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (v. pronuncia 20/9/2017) e dalla giustizia amministrativa (v. TAR Lazio 14.11.2018 e
Consiglio di Stato 2081 e 2085 dell'11/3/2021).
La Corte condivide l'impostazione del primo giudice che riconduce il caso in esame alla responsabilità da contatto sociale (primo e secondo motivo d'appello). Difatti la banca, pur non intervenendo come intermediario nella compravendita di diamanti tra la ed il sig. , dante causa degli odierni Parte_6 Parte_3
appellanti, riconosce di aver “segnalato” le offerte di IDB al sig. . La banca Parte_3 prospettava dunque ai clienti l'opportunità dell'acquisto delle pietre preziose mediante il proprio referente degli investimenti e promuoveva il prodotto;
gli accordi venivano stipulati nei locali della banca, che percepiva una provvigione per la vendita. Tale comportamento non può considerarsi neutrale, tenuto conto del ruolo rivestito dall'istituto bancario e la fiducia in esso riposta dal cliente. Le condotte poste in essere dalla banca, che ometteva di fornire corrette informazioni al proprio cliente e proponeva l'investimento in pietre preziose in maniera alternativa agli altri strumenti bancari hanno contribuito alla causazione del danno, riconducibile all'art. 1173 c.c. (“ogni altro fatto idoneo a far sorgere le stesse in conformità all'ordinamento”), configurando una responsabilità extracontrattuale. A tale proposito, non è fondata l'eccezione di prescrizione del diritto (motivo primo), che deve essere respinta.
La prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere: l'acquisto delle pietre preziose da parte del sig. risale al 2011, mentre le pratiche Parte_3 commerciali scorrette aventi ad oggetto le compravendite di diamanti sono state rese note solo nel 2017: a tale epoca risale la decisione della AGCOM sopra richiamata, mentre nel 2019 è stato dichiarato il fallimento della NT . Il ricorso dei signori Pt_1
e è stato depositato nel 2019, ampiamente nei termini
[...] Parte_2 prescrizionali.
La Corte esamina congiuntamente il terzo motivo d'appello incidentale e l'appello principale;
accoglie l'appello principale in quanto fondato. Sulla quantificazione del danno subito dagli odierni appellanti questa Corte ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, nominando CTU l'analista Per_3 Persona_4
Il CTU ha premesso di aver convenuto con i Consulenti di parte i criteri per la quantificazione del valore delle pietre preziose, di aver recuperato i listini risalenti al periodo d'acquisto nonché le quotazioni del dollaro.
Il CTU ha accertato che il valore d'acquisto è stato di € 50.387,04 e “che il valore attuale di scambio espresso nella cifra che un operatore professionista/gioielliere sarebbe disposto ad esborsare per acquistare le 4 gemme potrebbe essere di € 8.000,00”.
La Corte ritiene la CTU attendibile e coerente, ancorata a criteri documentali, scevra di vizi logici e condivisibile nella determinazione dei valori attribuibili alle pietre preziose.
Sulla scorta delle risultanze della Relazione Tecnica d'Ufficio la Corte quantifica il risarcimento dovuto dal agli odierni appellanti nella differenza tra quanto CP_1
all'epoca pagato dal sig. per l'acquisto (€ 50.387,04 €) ed il valore attuale Parte_3 dei diamanti (€ 8.000,00), e cioè nella complessiva somma di € 42.387,04.
A tale somma devono essere applicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria già riconosciuti dal primo giudice, secondo le motivazioni contenute nella sentenza del
Tribunale, non oggetto di censura da parte delle odierne parti. Non vi è prova di ulteriore danno. L'appellata sentenza deve pertanto essere parzialmente riformata in punto quantum.
Il terzo motivo d'appello incidentale è assorbito dal licenziamento di CTU sul valore dei diamanti.
La Corte respinge il quarto motivo d'appello incidentale: il Tribunale ha condannato il al pagamento delle spese di lite in ossequio al principio di soccombenza CP_1
ex art. 91 c.p.c. ed utilizzando i parametri previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico della parte appellante incidentale soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese si liquidano secondo i parametri medi -
– minimo per la fase istruttoria - del DM 147/2022 con riferimento allo scaglione da € €
26.001,00 ad € 52.001,00 ( valore € 42.387,04), tenuto conto dell'impegno profuso dal legale e delle questioni giuridiche trattate, nella somma complessiva di € 8.469,00 (Fase di studio € 2.058,00; Fase introduttiva € 1.418,00; Fase istruttoria 1.523,00; Fase decisionale € 3.470,00 ), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato interamente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accoglie l'appello principale proposto da e respinge l'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da avverso la sentenza n. 56/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data CP_1
11/1/2023;
In parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiara tenuta e condanna pagare ai Controparte_1 signori e la somma di € 42.387,04 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 Parte_2
legali come in parte motiva;
Conferma nel resto l'appellata sentenza;
Dichiara tenuta e condanna pagare ai signori e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15%, iva e cpa .
Pone le spese di CTU a carico del CP_1
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato interamente respinto.
Genova, 10/9/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Franco Davini Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG 275/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Parte_1 Parte_2
Pozzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gino Benvenuto, in Genova,
Piazza Giustiniani n. 7, per mandato in atti
APPELLANTI
Contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Nicola Scopsi e Roberta Caprioli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria 37, per mandato in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare.
Nel merito, in via principale:
In parziale riforma della sentenza n. 56/2023 del Tribunale di Genova dell'11 gennaio
2023, condannare con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA in ragione delle P.IVA_1
condotte relative alla compravendita dei diamanti per cui è causa alla restituzione della somma versata a titolo di compravendita dei diamanti stessi, dedotto l'eventuale valore residuo degli stessi da accertarsi a mezzo consulenza tecnica d'ufficio o in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dagli attori in conseguenza delle condotte di cui in narrativa, per violazione degli obblighi informativi, comportamentali e di legge, nella misura che sarà ritenuta di equità.
Si reiterano integralmente le richieste istruttorie formulate in atti, ed in particolare le prove testimoniali come capitolate.
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze e capitoli:
Del Sig. Persona_1
Vero che nel 2011 lei era Direttore della filiale del Banco popolare di Lodi sita in
Cogoleto, Via Rati 17;
2. Vero che il Sig. nel 2011 si recò nella filiale da lei allora diretta, Parte_3 chiedendo un consiglio per un investimento, per un dono a favore dei figli;
3. Vero che il Sig. era da molto tempo cliente della banca e, in particolare Parte_3
della filiale di via Rati, e si rivolgeva regolarmente al personale, e a lei, per chiedere consigli per investire le proprie risorse economiche;
4. Vero che fu lei a suggerire al Sig. l'investimento in diamanti, Parte_3 delineandone le caratteristiche;
5. Vero che l'operazione di investimento consisteva nell'acquisto di diamanti, ma comprendeva servizi e commissioni non esplicitate, per cui il valore reale dell'investimento era molto basso;
6. Vero che veniva spiegato ai clienti che i diamanti avevano un vero e proprio mercato e potevano essere rivenduti;
7. Vero che al Sig. venne illustrato l'investimento, senza precisare che Parte_3
all'interno del costo vi erano una serie di servizi a pagamento, da cui conseguiva un investimento di valore economico diverso da quello rappresentato;
8. Vero che il denaro investito e il valore dei diamanti differivano, cosicché il valore dei diamanti era di molto inferiore al denaro impiegato nell'investimento stesso;
9. Vero che l'investimento fu illustrato solo dal personale della Banca;
10. Vero che l'investimento fu suggerito ed illustrato nei locali della banca e attraverso le brochure di pubblicità di IDB;
11.Vero che il Sig. compì l'intera operazione solo attraverso l'operato dei Parte_3 vostri uffici;
12. Vero che lei aveva suggerito, nel tempo, altri investimenti a e lo Parte_3 conosceva da molti anni;
13.Vero che la Banca percepiva un compenso per le operazioni di investimento in diamanti;
14.Vero che era stato segnalato ai funzionari bancari di prodigarsi per concludere il maggior numero di operazioni possibili di investimento nei diamanti. DE SI
, sulle seguenti circostanze e capitoli: Parte_4
15.Vero che lei era coniugata con il Sig. Parte_3
16.Vero che il Sig. era un tecnico radiologo;
Parte_3
17.Vero che suo marito si rivolgeva al personale della Banca popolare di Lodi, dove aveva acceso il conto corrente, quando riteneva di effettuare investimenti;
18.Vero che suo marito non era esperto di investimenti finanziari e si affidava al personale della Banca per essere guidato negli investimenti stessi;
19.Vero che suo marito le raccontò di essere stato consigliato ad effettuare investimenti in diamanti dal personale della Banca popolare di Lodi;
20.Vero che, sino a quel momento, non le risulta che suo marito fece mai investimenti in diamanti;
21.Vero che suo marito intendeva fare tale investimento come regalo per i vostri figli attraverso tale investimento, come nella lettera che le viene rammostrata. Con vittoria delle spese e degli onorari di lite, IVA e CPA.”.
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione:
In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dagli appellanti in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto da tutte le pretese ex Controparte_1 adverso formulate, condannando parte appellante quando percepito per effetto della sentenza impugnata.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale:
- in principalità: riformare integralmente la sentenza n. 56/2023 pubblicata dal Tribunale di Genova in data 12.01.2023 all'esito del giudizio avente R.G. 6659/2019, rigettando tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di poiché Controparte_1
generiche e inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, anche in primo grado.
- in subordine: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, riformare in parte qua la sentenza n. 56/2023 pubblicata dal Tribunale di Genova in data 12.01.2023 all'esito del giudizio avente R.G. 6659/2019, e dunque anche nel caso in cui si ritenesse sussistente una responsabilità della banca nella fattispecie di vendita dei diamanti per cui
è causa, mandare comunque assolto da ogni obbligo risarcitorio, Controparte_1
stante l'assenza -imputabile a negligenza di parte attrice oggi appellante- negli atti di causa di ogni elemento utile per la determinazione del quantum, ponendo a carico degli appellanti l'obbligo di restituzione di quanto già percepito da in conseguenza CP_1 della sentenza impugnata.
In ogni caso: riformare la sentenza n. 56/2023 pubblicata dal Tribunale di Genova in data
12.01.2023 all'esito del giudizio avente R.G. 6659/2019, in punto spese determinando che l'importo dovuto -calcolato ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato ai sensi del D.M. 147/2022- corrisponde ad € 2.540,00 (anziché nell'erronea misura indicata in sentenza nell'importo di € 5.077,00), ed eventualmente riducendo tale corretto minor importo in ragione dell'accertata soccombenza di parte attrice in relazione alle domande formulate primo grado di annullamento e di risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti perfezionatosi tra il de cuius ed IDB, ovvero addossando a parte attrice i costi di causa successivi al rifiuto della proposta giudiziale, anche ai sensi dell'art. 91 comma 1 seconda parte c.p.c..
Con condanna di controparte, anche in solido con il proprio legale, a restituire le somme già ricevute da a titolo di spese di lite come liquidate nella sentenza CP_1
impugnata.
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili, e comunque rigettare, come già fatto in primo grado dal
Tribunale con ordinanza 25.01.2021, tutte le richieste istruttorie riproposte da parte appellante in appello, per tutti i motivi già dedotti in primo grado nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., da intendersi per ritrascritti;
si eccepisce inoltre che quanto elencato come nn.23,24,25 e 26 costituisca un'istanza istruttoria ammissibile.
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione della prova orale avversaria, si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova diretta e contraria come già tempestivamente richiesto nella richiamata memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., da intendersi qui ritrascritta.
- ancora in subordine, e qualora venisse ammessa la consulenza tecnica ex adverso richiesta (di cui si ribadisce ogni già illustrata contestazione in primo grado e qui svolta in sede di appello) si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come riportato nella memoria della Banca n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
e riportate nel foglio di p.c., da intendersi per ivi ritrascritto;
Col favore delle spese e competenze del presente grado e del primo grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
****
1.- I signori e quali eredi del signor depositavano Pt_1 Parte_5 Parte_3 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Genova, con il quale premettevano che, nell'ambito delle operazioni ereditarie, erano venuti a conoscenza del fatto che il loro dante causa, in data 9.9.2011, aveva acquistato a scopo di investimento dalla
[...] (IDB), presso l'agenzia del pietre preziose per Parte_6 Controparte_1
un valore complessivo di euro 50.387,04.
I signori riferivano di aver successivamente scoperto di aver subito un danno in Pt_3 quanto il valore dei beni acquistati era molto inferiore a quello prospettato nel materiale pubblicitario e nelle trattative pre-vendita.
Ciò premesso, chiedevano di sentir dichiarare l'annullamento o la risoluzione del contratto di compravendita e in ogni caso la condanna di al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti per violazione degli obblighi informativi, comportamentali e di legge.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo in principalità il rigetto della domanda avversaria, in subordine l'accertamento del concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227
c.c. con conseguente riduzione, da determinarsi anche in via equitativa, di quanto eventualmente dovuto alla stessa.
In particolare, eccepiva (i) il difetto di legittimazione passiva rispetto alle CP_1 domande di annullamento e risoluzione, nonché rispetto a quelle restitutorie e risarcitorie, in quanto presupponenti l'esistenza di un titolo contrattuale di cui la banca non era mai stata parte;
(ii) l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento ex art. 1442 c.c. promossa ex adverso;
(iii) l'inesistenza di una propria responsabilità contrattuale ed, infine, (iv) l'inesistenza di profili di responsabilità extracontrattuale, relativamente ai quali eccepiva anche la prescrizione.
Il Giudice ordinava la conversione del rito richiesta dalla parte convenuta e istruiva documentalmente la causa.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 56/2023, così statuiva:
“- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere la somma complessiva di € 10.077,408, Parte_1 Parte_5 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere a e le spese di lite che si liquidano in euro Parte_1 Parte_5
5.077,00 per oneri di difesa oltre esborsi non imponibili, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del legale antistatario”.
In particolare, secondo il primo Giudice la fattispecie in esame evidenziava una c.d. responsabilità da contatto sociale. Non avendo, dunque, la banca una posizione neutrale rispetto all'operazione in questione, il Tribunale respingeva l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva della stessa.
Inoltre, integrando le condotte della banca una responsabilità di tipo contrattuale, che discende dal fatto di aver violato, con una difettosa informazione, un obbligo sulla stessa gravante ex lege, riteneva superata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto formulata dalla convenuta.
Tuttavia mancava, nel caso di specie, la prova che, correttamente informato, il de cuius non avrebbe effettuato quel tipo investimento.
Infine, il Tribunale di Genova rilevava che gli attori, nonostante l'invito espresso del
Giudice, hanno omesso di depositare il calcolo preciso del valore dei diamanti sugli indici orientativi Rapaport. Pertanto riteneva di determinare l'ammontare del danno in via equitativa, nella misura del 20% della somma pagata per l'acquisto dei diamanti, con conseguente condanna della Banca al pagamento della somma di € 10.077,408 (20% di €
50.387,04).
2.- Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
affidando il gravame ai seguenti motivi:
2.1- Errata ricostruzione del fatto e mancato adeguato rilievo alla documentazione versata in atti.
Ad avviso degli appellanti vi sarebbe in atti la prova del fatto che l'investimento sarebbe stato suggerito dalla Banca al signor il quale intendeva investire una Parte_3
rilevante somma per ottenere la salvaguardia del capitale ed una remunerazione dello stesso. Pertanto, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere inesistente la prova della volontà del de cuius, e nel non consentire agli attori di rafforzare la prova già offerta.
2.2- Errata quantificazione del danno da risarcire ai signori e Parte_2 Pt_1
[...]
Gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto di determinare l'ammontare del danno in via equitativa, nella misura del 20% della somma pagata per l'acquisto dei diamanti. Al contrario, la valutazione dei diamanti avrebbe dovuto essere effettuata attraverso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio o, al più, attraverso i parametri indicati nel provvedimento dell'AGCM, come confermato dal Consiglio di Stato.
Gli appellanti evidenziano che è presente in atti il calcolo effettuato attraverso il listino
Rapaport, su ordine del Giudice istruttore. Inoltre, alla luce della ormai prossima riconsegna delle pietre da parte della Curatela, reiterano la richiesta di CTU relativa al valore delle medesime.
Infine, sotto il profilo della determinazione del quantum in via equitativa, lamentano l'assenza di motivazione nella sentenza impugnata circa l'ammontare del risarcimento del danno riconosciuto agli odierni appellanti..
3.- L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello principale in quanto infondato. L'appellata proponeva altresì appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti motivi:
3.1- Primo motivo – error in judicando - la natura di responsabilità meramente extra contrattuale. Carenza di prova sui fatti costitutivi della domanda e delle connesse responsabilità. Eccezione di prescrizione.
L'appellante incidentale non reputa condivisibile la ritenuta responsabilità di natura contrattuale in capo alla Banca, la quale avrebbe, invece, agito unicamente quale mero segnalatore, senza aver “sollecitato” la vendita al signor che si sarebbe Parte_3
determinato all'acquisto dopo aver avuto contatti diretti con i funzionari di IDB.
Sarebbe ravvisabile, al più, una responsabilità di natura extracontrattuale, con la conseguenza che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare tutte le domande poiché non sarebbe stata ex adverso dedotta alcuna responsabilità, né posta alcuna domanda risarcitoria a tale titolo, e comunque perché per tale titolo le domande sarebbero integralmente prescritte in quanto tra la data di esecuzione dell'acquisto e il primo atto interruttivo sarebbero intercorsi più di cinque anni.
3.2- Secondo motivo - error in iudicando – Omessa valutazione di produzioni documentali - Insussistenza del nesso di causa tra attività svolta dalla Banca e presunto danno subito.
L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui, pur ritenendo evidente che la Banca risultava "estranea alla struttura negoziale dell'affare, terza rispetto ad esso, priva della rappresentanza dell'una o dell'altra parte, essendo libere queste di relazionarsi ulteriormente anche al di fuori del canale bancario" (sentenza pag.
8), ha limitato l'effetto dell'accertata estraneità solo tra la Banca ed IDB.
Il Tribunale avrebbe omesso la valutazione della documentazione contrattuale presente agli atti di causa senza ricavare da essa l'evidente sgravio di responsabilità della Banca, e avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione offerta in controprova dalla Banca non fosse sufficiente ad interrompere il nesso di causa tra le condotte poste in essere dai funzionari della Banca e il danno patito dagli appellanti.
3.3- Terzo motivo – violazione di legge - Errata applicazione dell'art. 1226 c.c. - Erroneità nella ritenuta possibilità di procedere a liquidazione equitativa del danno.
In via subordinata la Banca censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto di liquidare un danno in favore di parte attrice in via equitativa, nonostante avesse sottolineato che "gli attori …hanno omesso di depositare il calcolo preciso del valore dei diamanti sugli indici orientativi Rapaport" e che "La peculiarità del caso consiste, poi, nel fatto che non è possibile disporre una perizia sulle pietre di cui gli attori hanno dato atto di non avere la disponibilità" (pag. 10 sentenza).
Il Giudice avrebbe, invece, dovuto respingere la domanda, non sussistendo i presupposti per potersi procedere ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non avendo parte attrice né provato l'ammontare del preteso danno, né messo a disposizione del Giudice gli elementi richiesti e/o comunque necessari per la determinazione del suo ammontare.
3.4- Quarto motivo: la liquidazione delle spese legali.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale la Banca evidenzia che il Tribunale avrebbe liquidato le spese di lite in favore dei signori “considerato il valore liquidato sulla Pt_3 base dei valori minimi" (pag.11 sentenza).
Tuttavia, nel prospetto riportato in sentenza sarebbero stati indicati i valori medi, anzi che quelli minimi, con la conseguente condanna della Banca al pagamento della maggior somma di € 5.077,00 a titolo di spese legali. L'appellante incidentale lamenta che il
Giudice non avrebbe fatto cenno alla soccombenza di parte attrice rispetto alle domande di annullamento e di risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti, né avrebbe preso in considerazione la circostanza che la proposta di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. di cui all'ordinanza 25.01.2021, a cui la Banca ha aderito, sarebbe stata ben migliorativa rispetto a quanto statuito in sentenza in favore di parte attrice. 4.- Nel corso del presente grado di giudizio la Corte, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di ufficio sulle gemme oggetto di causa nominava il dott. Persona_2 affinché rispondesse al seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisite informazioni presso Uffici Pubblici e privati su accordo delle parti, esperito il tentativo di conciliazione,
Dica il valore dei diamanti, per cui è causa, al momento dell'acquisto con conseguente verifica della congruità del prezzo pagato rispetto a detto valore dell'epoca, nonché rispetto al valore dei beni ad oggi.
Specifichi se dagli atti di causa risulti che sia stata pagata dagli acquirenti l'IVA, quantifichi il margine ordinario di guadagno abitualmente in uso tra i rivenditori, oculatamente selezionati da una Banca, ed effettui una percentuale di depurazione analoga a quella svolta nell' ordinanza impugnata ( eventualmente formulando diverse opzioni conteggiando l'Iva o no ) ed indichi - tenendone conto nei relativi calcoli - la percentuale secondo la quale il valore standard Rapaport dei diamanti all'epoca, nonché ad oggi, possa essere ridotto in ragione dell'utilizzo dei parametri Rapaport in scambi tra professionisti,
o in scambi tra consumatori e professionisti, ovvero altri consumatori”.
In caso negativo, effettui il consulente il conteggio della commissione di massimo scoperto e determini l'importo dare-avere tra le parti sulla base dei criteri indicati nella predetta sentenza S.U. della Corte di Cassazione 2018/16303.”.
5.- La Corte, verificato l'avvenuto deposito della consulenza tecnica d'ufficio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
6.La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di appello incidentale proposti dal e li respinge in quanto infondati. CP_1
Il caso che ci occupa trae origine dall'acquisto di diamanti per la somma di € 50.387,04, posto in essere dal sig. dante causa degli odierni appellanti, presso Parte_3
l'agenzia del Banco Popolare, oggi . I signori e CP_1 Parte_1 Parte_2
eredi del sig. hanno affermato di avere scoperto che il valore dei
[...] Parte_3 beni acquistati era di molto inferiore al prezzo versato e chiedevano di essere risarciti del danno subito. Deve premettersi che risulta pacifica e riconosciuta la differenza di valore dei diamanti, acquistati dal ad un prezzo molto superiore al valore di mercato;
la vicenda in Pt_3
oggetto si inserisce in un più ampio contesto riguardante un consolidato sistema di compravendite di diamanti avvenute nell'ambito degli istituti bancari ed effettuate a prezzi molto superiori rispetto al loro effettivo valore. Le condotte tenute dalla banca in casi simili sono state sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (v. pronuncia 20/9/2017) e dalla giustizia amministrativa (v. TAR Lazio 14.11.2018 e
Consiglio di Stato 2081 e 2085 dell'11/3/2021).
La Corte condivide l'impostazione del primo giudice che riconduce il caso in esame alla responsabilità da contatto sociale (primo e secondo motivo d'appello). Difatti la banca, pur non intervenendo come intermediario nella compravendita di diamanti tra la ed il sig. , dante causa degli odierni Parte_6 Parte_3
appellanti, riconosce di aver “segnalato” le offerte di IDB al sig. . La banca Parte_3 prospettava dunque ai clienti l'opportunità dell'acquisto delle pietre preziose mediante il proprio referente degli investimenti e promuoveva il prodotto;
gli accordi venivano stipulati nei locali della banca, che percepiva una provvigione per la vendita. Tale comportamento non può considerarsi neutrale, tenuto conto del ruolo rivestito dall'istituto bancario e la fiducia in esso riposta dal cliente. Le condotte poste in essere dalla banca, che ometteva di fornire corrette informazioni al proprio cliente e proponeva l'investimento in pietre preziose in maniera alternativa agli altri strumenti bancari hanno contribuito alla causazione del danno, riconducibile all'art. 1173 c.c. (“ogni altro fatto idoneo a far sorgere le stesse in conformità all'ordinamento”), configurando una responsabilità extracontrattuale. A tale proposito, non è fondata l'eccezione di prescrizione del diritto (motivo primo), che deve essere respinta.
La prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere: l'acquisto delle pietre preziose da parte del sig. risale al 2011, mentre le pratiche Parte_3 commerciali scorrette aventi ad oggetto le compravendite di diamanti sono state rese note solo nel 2017: a tale epoca risale la decisione della AGCOM sopra richiamata, mentre nel 2019 è stato dichiarato il fallimento della NT . Il ricorso dei signori Pt_1
e è stato depositato nel 2019, ampiamente nei termini
[...] Parte_2 prescrizionali.
La Corte esamina congiuntamente il terzo motivo d'appello incidentale e l'appello principale;
accoglie l'appello principale in quanto fondato. Sulla quantificazione del danno subito dagli odierni appellanti questa Corte ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, nominando CTU l'analista Per_3 Persona_4
Il CTU ha premesso di aver convenuto con i Consulenti di parte i criteri per la quantificazione del valore delle pietre preziose, di aver recuperato i listini risalenti al periodo d'acquisto nonché le quotazioni del dollaro.
Il CTU ha accertato che il valore d'acquisto è stato di € 50.387,04 e “che il valore attuale di scambio espresso nella cifra che un operatore professionista/gioielliere sarebbe disposto ad esborsare per acquistare le 4 gemme potrebbe essere di € 8.000,00”.
La Corte ritiene la CTU attendibile e coerente, ancorata a criteri documentali, scevra di vizi logici e condivisibile nella determinazione dei valori attribuibili alle pietre preziose.
Sulla scorta delle risultanze della Relazione Tecnica d'Ufficio la Corte quantifica il risarcimento dovuto dal agli odierni appellanti nella differenza tra quanto CP_1
all'epoca pagato dal sig. per l'acquisto (€ 50.387,04 €) ed il valore attuale Parte_3 dei diamanti (€ 8.000,00), e cioè nella complessiva somma di € 42.387,04.
A tale somma devono essere applicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria già riconosciuti dal primo giudice, secondo le motivazioni contenute nella sentenza del
Tribunale, non oggetto di censura da parte delle odierne parti. Non vi è prova di ulteriore danno. L'appellata sentenza deve pertanto essere parzialmente riformata in punto quantum.
Il terzo motivo d'appello incidentale è assorbito dal licenziamento di CTU sul valore dei diamanti.
La Corte respinge il quarto motivo d'appello incidentale: il Tribunale ha condannato il al pagamento delle spese di lite in ossequio al principio di soccombenza CP_1
ex art. 91 c.p.c. ed utilizzando i parametri previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico della parte appellante incidentale soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese si liquidano secondo i parametri medi -
– minimo per la fase istruttoria - del DM 147/2022 con riferimento allo scaglione da € €
26.001,00 ad € 52.001,00 ( valore € 42.387,04), tenuto conto dell'impegno profuso dal legale e delle questioni giuridiche trattate, nella somma complessiva di € 8.469,00 (Fase di studio € 2.058,00; Fase introduttiva € 1.418,00; Fase istruttoria 1.523,00; Fase decisionale € 3.470,00 ), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato interamente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accoglie l'appello principale proposto da e respinge l'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da avverso la sentenza n. 56/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data CP_1
11/1/2023;
In parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiara tenuta e condanna pagare ai Controparte_1 signori e la somma di € 42.387,04 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 Parte_2
legali come in parte motiva;
Conferma nel resto l'appellata sentenza;
Dichiara tenuta e condanna pagare ai signori e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15%, iva e cpa .
Pone le spese di CTU a carico del CP_1
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato interamente respinto.
Genova, 10/9/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini