Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01048/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2019, proposto da
ZO NE, AR NE, VI SI NE, AR NE, AR RI, ZO NE, NE NE, CA NE, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Arciuolo ed Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
delle ordinanze di demolizione n. 82 e n. 83 del 26.04.2019, acquisite rispettivamente al prot. n. 0016462 del 07.05.2019 e prot. n. 0016578 del 08.05.2019 a firma del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e pianificazione territoriale ed ambientale del Comune di Manduria (TA).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visto il ricorso notificato in data 16.07.2019 e depositato il 31.07.2019, con cui i ricorrenti hanno dedotto di essere comproprietari di due distinti immobili siti nella frazione di San Pietro in Bevagna nel Comune di Manduria, contraddistinti in catasto al fg.142, part.lla 596 sub 2, e al fg.142, p.lla 596, sub 3, chiedendo l’annullamento dei relativi atti di diniego di sanatoria e conseguenti ordinanze di demolizione;
Considerato che i ricorrenti – nella dedotta qualità di eredi del de cuius Sig. IO NE (che aveva formulato istanza di sanatoria per l’immobile sub 3), nonché di comproprietari dell’immobile sub 2 per il quale la (sola) Sig.ra AR RI aveva prodotto istanza di sanatoria – espongono che solo di recente sono venuti a conoscenza, attraverso la notifica delle ordinanze di demolizione n. 82 e n. 83 del 26.04.2019 ad essi indirizzata, dell’esistenza di atti pregressi ed in particolare degli atti di diniego di sanatoria relativi agli immobili in questione, nonostante a nessuno di essi sia mai stato trasmesso alcunché;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria, con cui si deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
Ritenuto di respingere l’istanza di rinvio, formulata all’odierna udienza dalla difesa attorea al fine di proporre motivi aggiunti, sia perché trattasi di ricorso ultraquinquennale rientrante nel programma straordinario di smaltimento dell’arretrato, sia perché, in ogni caso, non risulta limitata la possibilità di tutela degli interessi del ricorrente mediante proposizione di ricorso autonomo, con la conseguenza che non ricorre uno di quei “casi eccezionali” per i quali è possibile disporre il rinvio della trattazione della causa, ex art. 73, comma 1- bis , c.p.a.
Considerato, in via preliminare, che si appalesa fondata l’eccezione della difesa attorea di inammissibilità del ricorso per divieto di cumulo delle domande, giacché:
- secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale “A differenza che nel processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva, nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione. La connessione soggettiva, al contrario, … in base al ricordato orientamento giurisprudenziale, non consente l’impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In altri termini, nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo” ( ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 6537/2011; TAR Lazio, Sez. III bis, n. 3582/2022);
- richiamando l’insegnamento della giurisprudenza in materia è possibile circoscrivere la sussistenza di una connessione oggettiva nei seguenti casi:
a ) quando fra gli atti impugnati esista una connessione di tipo procedimentale, ossia un collegamento tra atti del medesimo procedimento o di procedimenti collegati, avvinti da un nesso di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto incidenti sulla medesima vicenda controversa;
b ) quando fra gli atti impugnati esista una connessione per reiterazione provvedimentale, che si verifica nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sostituisca l’atto impugnato, su cui pende il ricorso, con un nuovo provvedimento, anch’esso non satisfattivo per il destinatario, pur essendo dotato di una diversa motivazione;
c ) quando esista una connessione di tipo funzionale, dunque non tra gli atti impugnati ma con riferimento all’oggetto del giudizio; è questa, l’ipotesi che valorizza l’avvenuto passaggio ad un giudizio amministrativo incentrato sul rapporto, piuttosto che sull’atto, ammettendosi la possibilità di gravare in via unitaria atti riferibili a diversi procedimenti amministrativi in quanto incidenti in via negativa sul medesimo bene della vita cui il privato aspira (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 482/2017; n. 5596/2017). Con riferimento a quest’ultima tipologia di connessione, peraltro, è stato anche recentemente ribadito che “Deve essere ritenuto ammissibile il cumulo oggettivo di più domande, che siano state proposte con un unico ricorso avverso più atti, qualora tutte le domande ed azioni proposte cumulativamente siano tese alla tutela di una medesima situazione giuridica soggettiva finale, che sia riferibile ad una medesima vicenda e comune a tutte le domande cumulate” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 2270/2021);
- applicando tali coordinate ermeneutiche, deve escludersi nel caso di specie la sussistenza di una connessione di tipo oggettivo che possa giustificare l’avvenuta impugnazione con un unico gravame di due distinti provvedimenti di diniego di sanatoria. Trattasi, infatti, dell’impugnazione di provvedimenti scaturiti da due istanze di permesso di costruire in sanatoria, proposte, rispettivamente, da due diversi soggetti ed aventi ciascuna ad oggetto la realizzazione di differenti opere abusive, ossia la costruzione di due distinti fabbricati residenziali per civile abitazione, siti, rispettivamente, in Manduria ai numeri civici 18 e 20 di via Tamora - ex Via Ischia e contraddistinti a livello catastale, rispettivamente, come sub 2 e sub 3 del foglio 142, p.lla 596;
- dalla inammissibilità del ricorso proposto avverso i suddetti atti di diniego non può che derivare l’inammissibilità dell’impugnazione dei provvedimenti conseguenziali aventi ad oggetto la demolizione delle opere realizzate, censurati solo sotto il profilo della illegittimità derivata.
Rilevata, sempre in via preliminare, la tardività del ricorso per inosservanza del termine per l’impugnazione di cui agli articoli 41 e 29 del c.p.a.;
Considerato, a tal riguardo, che:
- benché siano impugnate anche le ordinanze di demolizione per invalidità in via derivata, tutti i motivi di ricorso si incentrano sulla dedotta illegittimità dei dinieghi di sanatoria;
- come comprovato in atti dalla difesa comunale, i provvedimenti di diniego di sanatoria impugnati sono stati notificati in data 9.11.2018 presso il domicilio dichiarato rispettivamente, a tal fine, dalla Sig.ra AR RI e dal Sig. IO NE;
- il ricorso è stato notificato il 16.7.2019, ovvero ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a., sicché si appalesa tardivo rispetto alla contestazione dei dinieghi di sanatoria;
- peraltro, la notifica agli eredi comproprietari del Sig. IO NE ai sensi dell’art. 330, comma 2, c.p.c. deve essere sempre eseguita nell’ultimo domicilio del de cuius , ovvero nel luogo in cui è stata aperta la successione (Cassazione civile, sez. I, 21/03/2016, n. 5511);
Ritenuto, infine, che il ricorso – ove non fosse stato definito in rito – non avrebbe comunque meritato accoglimento nel merito, giacché:
- i ricorrenti hanno ricevuto i provvedimenti di preavviso e di diniego definitivo alle istanze di sanatoria, che sono stati regolarmente inviati all’indirizzo di domicilio eletto nelle domande di sanatoria; alla luce di tale elemento fattuale, non può essere contestata la violazione delle garanzie partecipative al procedimento di sanatoria;
- come da giurisprudenza consolidata, le misure repressive per attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate nei confronti del comproprietario dell’immobile diverso dal soggetto che ha realizzato l’abuso, poiché l’atto monitorio ha una funzione ripristinatoria dell’abuso e non afflittiva verso il suo autore;
- non avendo controparte dedotto motivi di impugnazione propri delle ordinanze di demolizione, ma solo in via derivata per l’omessa comunicazione degli atti presupposti, la dimostrazione della definitività di siffatti provvedimenti rende conseguentemente inammissibile l’impugnazione delle prefate ordinanze.
Ritenuto, per quanto innanzi esposto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza e nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del Comune di Manduria nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO