TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2085/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2085/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
26.11.2024 da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in Spoleto (PG), Loc. Crocemaroggia, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Corbelli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Berenice n. 22, presso il Difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25.04.1981 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Caroselli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via
Annibale Vecchi, n. 95, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
pagina 1 di 3 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Spoleto n. 430/2020 dell'8.07.2020, pubblicata in data 28.07.2020, all'esito del procedimento rg n. 2703/2019.
Le parti hanno rappresentato che: dalla loro unione sono nati i figli: (6.11.2006) e (11.12.2011); Per_1 Per_2 tra le condizioni di divorzio si prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori collocati in via prevalente presso la madre con previsione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 mensili (300,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
Attualmente, la figlia ha raggiunto la maggiore età ed ha lasciato l'abitazione materna per Per_1
trasferirsi dalla nonna paterna. Al contempo, la ha contratto nuovo matrimonio e ha avuto Pt_2 un'altra figlia, ; ha un difficile rapporto con il marito sfociato, da ultimo, nella Persona_3
proposizione di una denuncia-querela a suo carico e versa in precarie condizioni di salute.
Per tutte le ragioni esposte, nell'interesse del figlio minore , vista anche la delicata vicenda Per_2
familiare che interessa la , le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza Pt_2
di divorzio sopra citata alle seguenti
Condizioni
“1) che i coniugi si rivolgono a codesto ill.mo Tribunale per modificare esclusivamente le condizioni del divorzio relative al collocamento di presso il padre anziché presso la madre;
Per_2
2) che il Sig. è in grado di offrire al minore ambiente adeguato, svolge lavoro stabile Parte_1
presso le forze armate ed ha un legame affettivo solido con la propria compagna con la quale Per_2
ha instaurato un rapporto sereno;
3) che i ricorrenti provvederanno a chiedere il nulla osta presso gli istituti scolastici di riferimento, giacché vorrebbero organizzare il trasferimento immediato del figlio da Perugia a Spoleto;
4) che in ragione di quanto oggi concordato ai punti precedenti, il padre non sarà più tenuto a versare alla madre l'assegno di mantenimento per il minore”.
All'udienza del 19.03.2025, comparse personalmente in udienza, le parti hanno chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate e specificando di essere concordi nell'indicare al 50% anche le spese straordinarie la figlia maggiorenne ancora non autosufficiente. pagina 2 di 3 Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data
3.01.2025.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi del figlio minorenne . Per_2
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle Parte_1 Parte_2
condizioni di divorzio, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 430/2020 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2085/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
26.11.2024 da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in Spoleto (PG), Loc. Crocemaroggia, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Corbelli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Berenice n. 22, presso il Difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25.04.1981 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Caroselli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via
Annibale Vecchi, n. 95, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
pagina 1 di 3 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Spoleto n. 430/2020 dell'8.07.2020, pubblicata in data 28.07.2020, all'esito del procedimento rg n. 2703/2019.
Le parti hanno rappresentato che: dalla loro unione sono nati i figli: (6.11.2006) e (11.12.2011); Per_1 Per_2 tra le condizioni di divorzio si prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori collocati in via prevalente presso la madre con previsione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 mensili (300,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
Attualmente, la figlia ha raggiunto la maggiore età ed ha lasciato l'abitazione materna per Per_1
trasferirsi dalla nonna paterna. Al contempo, la ha contratto nuovo matrimonio e ha avuto Pt_2 un'altra figlia, ; ha un difficile rapporto con il marito sfociato, da ultimo, nella Persona_3
proposizione di una denuncia-querela a suo carico e versa in precarie condizioni di salute.
Per tutte le ragioni esposte, nell'interesse del figlio minore , vista anche la delicata vicenda Per_2
familiare che interessa la , le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza Pt_2
di divorzio sopra citata alle seguenti
Condizioni
“1) che i coniugi si rivolgono a codesto ill.mo Tribunale per modificare esclusivamente le condizioni del divorzio relative al collocamento di presso il padre anziché presso la madre;
Per_2
2) che il Sig. è in grado di offrire al minore ambiente adeguato, svolge lavoro stabile Parte_1
presso le forze armate ed ha un legame affettivo solido con la propria compagna con la quale Per_2
ha instaurato un rapporto sereno;
3) che i ricorrenti provvederanno a chiedere il nulla osta presso gli istituti scolastici di riferimento, giacché vorrebbero organizzare il trasferimento immediato del figlio da Perugia a Spoleto;
4) che in ragione di quanto oggi concordato ai punti precedenti, il padre non sarà più tenuto a versare alla madre l'assegno di mantenimento per il minore”.
All'udienza del 19.03.2025, comparse personalmente in udienza, le parti hanno chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate e specificando di essere concordi nell'indicare al 50% anche le spese straordinarie la figlia maggiorenne ancora non autosufficiente. pagina 2 di 3 Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data
3.01.2025.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi del figlio minorenne . Per_2
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle Parte_1 Parte_2
condizioni di divorzio, così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 430/2020 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3