Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2986/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2986/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.12.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall' avv. Francesco Ciampa, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Grazia Rapone, con domicilio eletto presso lo studio legale in Potenza alla Via della Tecnica, 18;
-OPPONENTE-
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, che agisce a mezzo del procuratore speciale in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Potenza presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Mancini nonché dall'Avv. Massimiliano Perrello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pisticci, alla Via Principe Amedeo 13, giusta procura in calce al ricorso monitorio;
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 13.12.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
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Con ricorso depositato in Cancelleria, chiedeva ingiungersi alla Controparte_1
il pagamento della somma di euro 5.456,66, oltre interessi, in Parte_1
relazione alle fatture insolute n. 10118004085476 del 24/09/2018 (€ 5.453,86) e n.
10120002763409 del 27/07/2020 (€ 2,80), quale corrispettivo non versato per la fornitura di energia elettrica/gas.
Il Tribunale di Potenza, in accoglimento della domanda, emetteva in data 10.09.2022 il decreto ingiuntivo n. 541/2022, per la somma richiesta, oltre interessi legali dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché spese di procedimento.
Proponendo tempestiva e rituale opposizione, la eccepiva, in via Parte_1 preliminare, la nullità del ricorso monitorio per violazione dell'art. 125 c.p.c. in ragione dell'eccessiva genericità della domanda.
Nel merito, contestava l'infondatezza della pretesa creditoria, rilevando l'assenza di documentazione probatoria a sostegno del credito (mancato deposito delle fatture asseritamente insolute nonché mai ricevute), deducendo l'insussistenza degli estremi per l'emissione del decreto ingiuntivo: nella fase monitoria, il solo estratto notarile, senza le fatture allegate, non costituiva elemento sufficiente per l'emissione del provvedimento.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva, quindi, la quale deduceva l'infondatezza delle avverse Controparte_1
deduzioni, evidenziando di aver adeguatamente provato il credito mediante il deposito dell'estratto autentico notarile, così come previsto dagli artt. 633 e 634 cpc civile, richiamando nel dettaglio le due fatture insolute.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, infondata e meramente dilatoria, con vittoria delle spese di lite.
La causa, considerata la mancanza di richieste istruttorie, all'udienza del 16.12.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.,
*****
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dall'opponente per contestarla, senza alcun vincolo derivante dall'emissione del decreto ingiuntivo (da
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ultimo, Cassazione civile sez. VI, 14/07/2022, n.22253; cfr. Cass. Sez. un. 8 marzo 1996
n. 1835).
In questo giudizio, ciascuna delle parti assume la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.: ne consegue che spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.
In particolare, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
Nel caso in esame, se l'esistenza del rapporto contrattuale non è in discussione, la contestazione riguarda piuttosto il quantum ingiunto, con specifico riferimento alla carenza di documentazione a sostegno del credito dedotto nel procedimento monitorio.
L'opponente ha fondato l'opposizione su due motivi: la nullità del ricorso monitorio per violazione dell'art. 125 c.p.c. (per eccessiva sommarietà della domanda); la mancata prova del credito.
La società resistente, in sede di costituzione in giudizio, ha integrato la documentazione prodotta in sede monitoria depositando sia le fatture inadempiute che il contratto intercorso tra le parti, concludendo, dunque, per il rigetto dell'opposizione stante l'integrale dimostrazione del credito oggetto di causa.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla (Cass. 28 maggio 2019, n.
14486). Tanto che la piena cognitio, caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore
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per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr. Cass. 28 maggio 2019, n. 14473).
Con la documentazione riversata in atti, ha provato l'esistenza del Controparte_1
contratto di fornitura stipulato tra le parti ed i consumi di energia elettrica/gas addebitati all'opponente, mentre si è limitata a dedurre in via generica la Parte_1
mancata prova del credito, senza nemmeno contestare la congruità dei consumi addebitati
(sollevando generiche contestazioni solo in sede di comparsa conclusionale).
Sul punto si rammenta che, per giurisprudenza costante, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 18/10/2023 , n. 28984).
Pertanto, in mancanza di contestazioni specifiche e tempestive da parte del somministrato circa la congruità dei consumi ed il funzionamento del contatore adibito alla loro registrazione, non può che concludersi per l'infondatezza della spiegata opposizione.
Circa l'inidoneità del solo estratto autentico a costituire idonea prova scritta del credito, ex art. 634 cod. proc. civ., ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, si ritiene che l'eccezione vada respinta atteso il chiaro tenore letterale della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo citato;
né può ritenersi eccessivamente generica la domanda avanzata in sede monitoria considerato che nell'estratto autentico sono chiaramente indicati il numero delle fatture azionate, la data della loro emissione, la data di scadenza nonché l'importo chiesto in pagamento (importo, peraltro, portato a conoscenza della società opponente con lettera di diffida precedente all'instaurazione del giudizio monitorio, mai contestata).
Per tutto quanto osservato l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore e dell'oggetto della domanda, della mancata assunzione di mezzi istruttori e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
541/2022 emesso dal Tribunale di Potenza in data 10.09.2022;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 06/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione dell'AUPP Dott. Roberto
Lamarra.
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