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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott. Luigi Aprea, ha pronunziato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13632/21 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo” pendente
TRA
(Cod. fisc. /Partita Iva ) con sede in Casamassima Parte_1 P.IVA_1
(BA), alla Strada Statale 100 Km 18 c/o il Baricentro, Lotto 5 – Modulo 12, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Marcello Cassano e dall'avv. Domenica Genchi ed elettivamente domiciliato in Bari alla via N. Putignani n. 152 presso lo studio dell'avv. Cassano, giusta procura in atti
-opponente-
E
con sede legale in Sant'Antimo alla via Grecia Controparte_1
n° 7 P. Iva: 0704 85 91 213, codice fiscale: , in persona del proprio Legale C.F._1
Rappresentante Sig.ra nata a [...] il giorno 13 giugno 1983 e residente in Parte_3
Sant'Animo alla via Grecia n.7 ( ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Casandrino ed ivi al Corso Carlo Alberto, 24 presso lo studio dell'Avv. Genny Chiacchio
( ) dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti C.F._3
-opposto-
CONCLUSIONI
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Come da verbale di udienza in atti del 26.02.25 da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 4783/2021 del 22/11/2021 – R.G. n. 12233/2021, il
Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del ricorso proposto dalla Parte_4
in persona del legale rappresentante, p.t. ingiungeva alla
[...] [...]
di pagare la somma di € 7.932,68 oltre interessi e spese. Parte_1
A sostegno del ricorso, l'istante deduceva di vantare un credito derivante dalla fornitura di capi di abbigliamento dettagliatamente indicati nella fattura n.° 29 del 14.03.2020 per la somma di € 7.932,68.
Il ricorso e il pedissequo decreto di ingiunzione venivano ritualmente notificati a mezzo pec alla debitrice.
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec, l'opponente debitrice conveniva in giudizio la deducendo, preliminarmente, Controparte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria, rilevando che la merce veniva ricevuta dalla CP_2
e resa al mittente poiché consegnata in notevole ritardo rispetto ai tempi di consegna
[...]
pattuiti e realizzata con tessuti diversi dal campione venduto nonché con gravi difetti di vestibilità sulla spalla.
A riprova di tanto, depositava in atti mail del 10.03.2020 con allegato DDT emesso dalla
, fattura pro-forma n. 1 del 28.04.2020, pec di contestazione del 05.05.2020 CP_2
Parte inviata dalla alla nonché DDT n. 97 del 07.05.2020 emesso dall'opponente CP_2
in seguito alla restituzione della merce alla nonché mail del 24.07.2020 inviata Parte_5
Parte dalla alla con la quale si contestava la fattura n. 29 del 14.03.2020 (azionata con CP_1
il decreto ingiuntivo opposto) e si chiedeva copia del DDT richiamato in fattura.
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 4783/2021 del 22/11/2021
- RG n. 12233/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maria Grazia Savastano.
Si costituiva in data 17.03.22 la eccependo la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi essenziali di cui agli artt. 163, 164
c.p.c., e, in particolare, sotto il profilo della totale genericità dell'esposizione dei fatti,
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risultando gli stessi assolutamente imprecisi nella loro ricostruzione e nella incomprensibile qualificazione.
Eccepiva, altresì, che la provvedeva, in adempimento all'ordine di acquisto, a CP_1 consegnare all'indirizzo del compratore la merce sì come elencata al DDT n. 37 del
10.03.2020. Tale merce veniva regolarmente ritirata e non veniva pagata a nulla rilevando che parte opponente depositava in atti documentazione attestante la consegna di detta merce (del resto differente, vedasi DDT n.97 del 7.05.2020) ad un soggetto denominato . Parte_5
Orbene, non si comprende come tali rapporti terzi, possano essere opposti alla nel Pt_4
tentativo di sottrarsi al pagamento.
Pertanto così concludeva: “In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non
è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4783/21 ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo 4783/21 oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di mora
e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante aumentato del 30% ex art.4 co 1- bis D.M. n. 55/20141, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
c.p.a. 4%, e successive spese occorrende. Deve infine stimarsi sussistente, nella odierna ipotesi, il dolo o quanto meno la "colpa grave" in capo all'opponente per aver resistito pervicacemente, ingiustamente ed illegittimamente in giudizio. Pertanto, si avanza richiesta in ordine alla liquidazione del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26/02/2025.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della opposizione stante l'avvenuta notifica della stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un
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completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite,
06/04/2006, n. 7996). In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.
Ciò debitamente premesso, osserva il giudicante come in presenza di una contestazione della pretesa creditoria formulata nell'atto di opposizione, l'assunto del ricorrente-opposto sia rimasto sprovvisto di sufficiente riscontro probatorio.
Invero, la documentazione contabile allegata al fascicolo dell'opposta (fattura commerciale n.
29.del 14.3.2020 e DDT n.37/2020) ancorché idonea a consentire l'adozione del provvedimento monitorio, non può assurgere, in un giudizio a cognizione piena ed esauriente,
a prova della sussistenza del contratto di fornitura e della consegna della merce, elementi costitutivi del credito azionato.
In particolare, secondo il consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale –proveniente dalla parte che intende avvalersene- ed alla funzione di fare risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, in ipotesi di contestazione, integra mero indizio della convenzione negoziale (cfr. Cass., 20 settembre 1999 n.10160; Cass., 23 giugno 1997 n. 5573; Cass., 18 febbraio 1995 n. 1798). E ciò ancorché la fattura sia annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civ., Sez. II, 20/05/2004, n. 9593).
Nel caso in esame la fattura allegata alla procedura monitoria dall'opposta non fornisce la prova dell'esistenza del rapporto negoziale, del tipo e del valore delle merci fornite in quanto il documento è stato contestato dall'opponente.
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L'opposta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio non ha fornito la prova dell'esistenza dell'accordo negoziale, del prezzo pattuito, ma soprattutto dell'effettiva consegna della merce.
Ed invero, l'unico teste escusso su iniziativa di parte opposta sig. titolare Controparte_3
si limitava a confermare che la merce di cui al DDT 37 veniva Parte_6 consegnata al corriere, precisando tuttavia: “tengo però a puntualizzare che la mia conoscenza riguarda la consegna della merce al corriere, non so dire se poi questi abbia o meno consegnato detta merce alla . Parte_1
In mancanza di tutti questi elementi, il credito va ritenuto sfornito di prova.
Di contro, dall'istruttoria espletata, deve ritenersi comprovato l'assunto di parte opponente di non aver ricevuto la merce dalla società opposta, bensì da e che detta merce veniva CP_2
resa al mittente, come documentalmente provato dalla documentazione depositata in atti ed in particolare dalla mail del 10.03.2020 con allegato DDT emesso dalla , dalla CP_2
fattura pro-forma n. 1 del 28.04.2020, dalla pec di contestazione del 05.05.2020 inviata dalla
C&S alla nonché dal DDT n. 97 del 07.05.2020 emesso dall'opponente in CP_2
seguito alla restituzione della merce alla Parte_5
Tali circostanze vengono altresì confermate dalla prova testimoniale, difatti il teste Tes_1
dichiara: “Sono impiegata amministrativa e mi occupo anche della ricezione della
[...]
merce per la e società ad essa collegata. Sul capo a è vero, preciso Pt_2 Parte_1 che nel periodo COVID ho lavorato all'inizio da casa e poi siamo stati posti in cassa integrazione. Sul capo b, confermo che la merce descritta nella fattura che mi viene mostrata
n. 1 del 28.04.2020 (all. 1 dell'atto di opposizione) corrisponde a quella indicata nel DDT n.
3 del 10 marzo 2020 emessa dalla in favore della Controparte_2 Parte_7
Preciso che la merce indicata in questo DDT la cui consegna è avvenuta proprio nel periodo del COVID è stata ricevuta dal titolare poiché tutti i dipendenti si trovavano Parte_8
a casa o in .” CP_4
socio della nonché della Parte_8 Parte_1 CP_5 CP_6
Parte afferma: “Posso dire che ero da solo presso la sede della società in Casamassima
Strada Statale 100 km 18. Ricordo che, poiché si trattava di una fornitura che già perveniva in ritardo e anche non conforme all'ordine l'ho contestata immediatamente al corriere e alla
Posso dire infatti che parte di questa fornitura è stata anche restituita al Parte_5 mittente, ma non nell'immediato poiché il corriere non aveva il mandato per ritirare il reso e perciò è stato fatto successivamente”
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Anche il corriere Sig. conferma la ricezione della merce affermando: Testimone_2
“riconosco la mia firma sul documento che mi viene esibito;
non ricordo di essere mai stato a
Napoli per la consegna della merce poiché la mia attività è circoscritta solo ed esclusivamente alla zona di Bari, quindi escludo in maniera assoluta di essermi recato a
Napoli per trasportare la merce;
è probabile che la mia attività si sia limitata esclusivamente al carico della merce”.
Orbene, può concludersi che parte opponente debitrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente, poiché ha provato in maniera puntuale e diligente i fatti estintivi della altrui pretesa, destituendo così da ogni fondamento l'attività monitoria intrapresa dalla società opposta.
Da quanto precede, consegue l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento nello scaglione compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
4783/2021 del 22/11/2021 - RG n. 12233/2021;
2) CONDANNA la in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
al pagamento, nei confronti della delle spese del Controparte_1
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presente giudizio, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Aversa, 26.03.25 Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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