TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6496 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sara Abate
E
in persona del l.r.p.t. Resistente CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonella Depunzio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 19.12.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la società di cui è dipendente dall'1.03.2022 CP_1 pagina 1 di 5 -a seguito del subentro della società resistente nell'appalto per la gestione del servizio di ristorazione collettiva presso la Scuola Ispettori di Polizia di Nettuno-, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con le mansioni di addetta mensa
(Livello 6 super del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio). Riferisce che, nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre 2022, nonché da gennaio a ottobre 2023, è stata assente per malattia indennizzabile per complessivi 246 giorni, come risulta CP_2 dalle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro (secondo il prospetto analitico di cui al paragrafo 4 del ricorso). Lamenta che gli importi che le sono stati corrisposti dalla convenuta a titolo di indennità di malattia sono stati inferiori a quanto dovuto poiché nella base di calcolo per determinare la retribuzione globale giornaliera non è stato tenuto conto dei ratei delle mensilità aggiuntive. Riferisce che, tramite il suo avvocato di fiducia, ha inoltrato alla resistente atto di diffida a cui la società ha risposto ammettendo di avere riscontrato un'anomalia nel software di elaborazione delle paghe relativamente al calcolo dell'indennità di malattia ed affermando che avrebbe CP_2 provveduto a conguagliare le differenze a suo favore. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al giudice adito di accertare l'erroneità del calcolo dell'indennità di malattia operato dalla e, per l'effetto, condannare la medesima società al CP_1 pagamento in suo favore del credito che ne è conseguito pari alla somma complessiva di € 2.144,18, oltre accessori. Con favore delle spese di lite da distrarre. Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Latina, sull'assunto che la controversia ha natura previdenziale per cui la competenza territoriale si radica, tenuto conto del Comune di residenza dell'assicurato, in specie
Latina via Caldara n.
8. Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare importi al lavoratore nella veste di adiectus soluzionis, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio di individua nell' Eccepisce, ancora, la CP_2 prescrizione estintiva breve rilevando che il ricorso è stato notificato in data
26.06.2024, quindi oltre un anno dalla scadenza delle prestazioni previdenziali in questione (27.06.2023). Eccepisce, ancora, la decadenza sostanziale dall'azione, ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970, in quanto nel caso di prestazioni riconosciute solo in parte il termine di decadenza per adire l'AG (un anno nel caso di prestazioni temporanee) decorre dalla data del riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Chiede, quindi, di dichiarare il ricorso inammissibile/improponibile. Nel merito, in subordine, chiede di ridurre la differenza spettante alla ricorrente nella pagina 2 di 5 minor somma di € 575,78. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti, ritenuti sufficienti ai fini della decisione. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c. e di note d'udienza ex 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio è bene premettere che tra i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia processuale a tutela elle esigenze di economia e celerità del giudizio (ad es. da ultimo Cass. 20 maggio 2020, n.
9309), vi è quello della cd ragione più liquida in virtù del quale “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre...”.
Ciò comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo sul processo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
Il principio della ragione più liquida permette, quindi, al giudice di definire il processo ogni qualvolta vi sia una questione di più agevole risoluzione, purché idonea a condurre alla sua definizione, nonostante quest'ultima sia successiva – nella progressione logico giuridica riconosciuta dalla giurisprudenza - rispetto ad altre questioni, in particolare rispetto a quelle pregiudiziali di rito.
In ogni caso, tenuto conto del petitum, sussiste la competenza territoriale dl Tribunale di Velletri in funzione del Giudice del Lavoro, posto che l'art. 413 c.p.c. prevede tre Fori alternativi (luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;
sede dell'azienda o di una sua dipendenza a cui è o era addetto il lavoratore) che non includono la residenza del lavoratore che, diversamente, radica la competenza territoriale dell'AG nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria di cui all'art. 444 c.p.c..
Ciò posto osserva il giudicante che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza nella materia delle prestazioni previdenziali (cfr. da ultimo Cass. 3076/2022), il datore di lavoro è il soggetto pagatore della prestazione con diritto al conguaglio, mentre invece l'effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio è il solo Ente previdenziale.
Il datore di lavoro agisce, infatti, quale adiectus solutionis causa (ossia quel soggetto che per legge o per accordo può ricevere il pagamento con effetto liberatorio per il debitore a norma dell'art. 1188 c.c.) e tale resta anche nell'ipotesi in cui abbia pagina 3 di 5 eventualmente già portato a conguaglio il dovuto, senza erogare alcunché al lavoratore o erogandolo in misura inferiore a quanto spettante (come è in specie).
Ne è prova che, nel caso in cui il datore di lavoro ha indebitamente conguagliato prestazioni previdenziali anticipate al lavoratore, successivamente risultate non dovute,
l' è il soggetto attivo che ha diritto al recupero nei confronti del solo datore di CP_2 lavoro che potrà poi rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all' di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti. CP_2
In particolare la Cassazione si è espressa in tal senso in tema di indennità di maternità, dovuta dall' ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 del CP_2
1980 (che anche in questo caso viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa), affermando che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' CP_2 il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del
1997). Analogamente ha rilevato che, "unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, CP_2 assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' CP_3 predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale" (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n.
1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981). Inoltre anche in tema di cassa integrazione guadagni, ha affermato che l' è parte del rapporto previdenziale CP_2 che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Ente il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che "l'
è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 2760 del 2003).
Con specifico riferimento all'indennità di malattia, dovuta dall' e corrisposta CP_2 all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa
(Cass. n. 11296 del 2000), la Cassazione ha ribadito che qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a CP_2 cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021). Diversamente solo nel pagina 4 di 5 caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017).
Per tutti i motivi esposti il ricorso va dichiarato inammissibile.
La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
Velletri, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6496 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sara Abate
E
in persona del l.r.p.t. Resistente CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonella Depunzio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 19.12.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la società di cui è dipendente dall'1.03.2022 CP_1 pagina 1 di 5 -a seguito del subentro della società resistente nell'appalto per la gestione del servizio di ristorazione collettiva presso la Scuola Ispettori di Polizia di Nettuno-, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con le mansioni di addetta mensa
(Livello 6 super del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio). Riferisce che, nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre 2022, nonché da gennaio a ottobre 2023, è stata assente per malattia indennizzabile per complessivi 246 giorni, come risulta CP_2 dalle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro (secondo il prospetto analitico di cui al paragrafo 4 del ricorso). Lamenta che gli importi che le sono stati corrisposti dalla convenuta a titolo di indennità di malattia sono stati inferiori a quanto dovuto poiché nella base di calcolo per determinare la retribuzione globale giornaliera non è stato tenuto conto dei ratei delle mensilità aggiuntive. Riferisce che, tramite il suo avvocato di fiducia, ha inoltrato alla resistente atto di diffida a cui la società ha risposto ammettendo di avere riscontrato un'anomalia nel software di elaborazione delle paghe relativamente al calcolo dell'indennità di malattia ed affermando che avrebbe CP_2 provveduto a conguagliare le differenze a suo favore. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al giudice adito di accertare l'erroneità del calcolo dell'indennità di malattia operato dalla e, per l'effetto, condannare la medesima società al CP_1 pagamento in suo favore del credito che ne è conseguito pari alla somma complessiva di € 2.144,18, oltre accessori. Con favore delle spese di lite da distrarre. Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Latina, sull'assunto che la controversia ha natura previdenziale per cui la competenza territoriale si radica, tenuto conto del Comune di residenza dell'assicurato, in specie
Latina via Caldara n.
8. Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare importi al lavoratore nella veste di adiectus soluzionis, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio di individua nell' Eccepisce, ancora, la CP_2 prescrizione estintiva breve rilevando che il ricorso è stato notificato in data
26.06.2024, quindi oltre un anno dalla scadenza delle prestazioni previdenziali in questione (27.06.2023). Eccepisce, ancora, la decadenza sostanziale dall'azione, ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970, in quanto nel caso di prestazioni riconosciute solo in parte il termine di decadenza per adire l'AG (un anno nel caso di prestazioni temporanee) decorre dalla data del riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Chiede, quindi, di dichiarare il ricorso inammissibile/improponibile. Nel merito, in subordine, chiede di ridurre la differenza spettante alla ricorrente nella pagina 2 di 5 minor somma di € 575,78. Allega documentazione.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti, ritenuti sufficienti ai fini della decisione. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c. e di note d'udienza ex 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio è bene premettere che tra i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia processuale a tutela elle esigenze di economia e celerità del giudizio (ad es. da ultimo Cass. 20 maggio 2020, n.
9309), vi è quello della cd ragione più liquida in virtù del quale “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre...”.
Ciò comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo sul processo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
Il principio della ragione più liquida permette, quindi, al giudice di definire il processo ogni qualvolta vi sia una questione di più agevole risoluzione, purché idonea a condurre alla sua definizione, nonostante quest'ultima sia successiva – nella progressione logico giuridica riconosciuta dalla giurisprudenza - rispetto ad altre questioni, in particolare rispetto a quelle pregiudiziali di rito.
In ogni caso, tenuto conto del petitum, sussiste la competenza territoriale dl Tribunale di Velletri in funzione del Giudice del Lavoro, posto che l'art. 413 c.p.c. prevede tre Fori alternativi (luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;
sede dell'azienda o di una sua dipendenza a cui è o era addetto il lavoratore) che non includono la residenza del lavoratore che, diversamente, radica la competenza territoriale dell'AG nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria di cui all'art. 444 c.p.c..
Ciò posto osserva il giudicante che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza nella materia delle prestazioni previdenziali (cfr. da ultimo Cass. 3076/2022), il datore di lavoro è il soggetto pagatore della prestazione con diritto al conguaglio, mentre invece l'effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio è il solo Ente previdenziale.
Il datore di lavoro agisce, infatti, quale adiectus solutionis causa (ossia quel soggetto che per legge o per accordo può ricevere il pagamento con effetto liberatorio per il debitore a norma dell'art. 1188 c.c.) e tale resta anche nell'ipotesi in cui abbia pagina 3 di 5 eventualmente già portato a conguaglio il dovuto, senza erogare alcunché al lavoratore o erogandolo in misura inferiore a quanto spettante (come è in specie).
Ne è prova che, nel caso in cui il datore di lavoro ha indebitamente conguagliato prestazioni previdenziali anticipate al lavoratore, successivamente risultate non dovute,
l' è il soggetto attivo che ha diritto al recupero nei confronti del solo datore di CP_2 lavoro che potrà poi rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all' di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti. CP_2
In particolare la Cassazione si è espressa in tal senso in tema di indennità di maternità, dovuta dall' ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 del CP_2
1980 (che anche in questo caso viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa), affermando che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' CP_2 il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del
1997). Analogamente ha rilevato che, "unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, CP_2 assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' CP_3 predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale" (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n.
1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981). Inoltre anche in tema di cassa integrazione guadagni, ha affermato che l' è parte del rapporto previdenziale CP_2 che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Ente il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che "l'
è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 2760 del 2003).
Con specifico riferimento all'indennità di malattia, dovuta dall' e corrisposta CP_2 all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa
(Cass. n. 11296 del 2000), la Cassazione ha ribadito che qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a CP_2 cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021). Diversamente solo nel pagina 4 di 5 caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017).
Per tutti i motivi esposti il ricorso va dichiarato inammissibile.
La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
Velletri, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5