Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1923. Limiti alle pensioni straordinarie 1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:
a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce; b) 25, per la classe di grande ufficiale; c) 56, per la classe di commendatore; d) 140, per la classe di ufficiale; e) 700, per la classe di cavaliere. 2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. 3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce; b) 25, per la classe di grande ufficiale; c) 56, per la classe di commendatore; d) 140, per la classe di ufficiale; e) 700, per la classe di cavaliere. 2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. 3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
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Giurisprudenza • 3
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- art. 1923 c.c.·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- strumento finanziario·
- polizza vita·
- annullamento designazione beneficiario·
- art. 342 c.p.c.·
- art. 1920 c.c.·
- donazione indiretta