Articolo 1923 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1919Articolo 1924
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9 ottobre 2010
Art. 1923. Limiti alle pensioni straordinarie 1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:
a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce; b) 25, per la classe di grande ufficiale; c) 56, per la classe di commendatore; d) 140, per la classe di ufficiale; e) 700, per la classe di cavaliere. 2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. 3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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