Articolo 692 del Codice di procedura civile
Articolo 634Articolo 669 quaterdecies
Versione
21 aprile 1942
Art. 692.
(Assunzione di testimoni).

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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