Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3902/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3902/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.12.2024 senza i termini di legge;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA MARCONI N. 13 BIS SARNO, presso lo studio dell'Avv. MILONE LARA (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._3
CONVENUTA contumace
(c.f.: ; Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO contumace
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra proprietaria di un'unità immobiliare nel fabbricato posto in Sarno Parte_1 alla via Fraina n. 137 e di una striscia di terreno adiacente all'area cortilizia di pertinenza di quest'ultimo, ha citato in giudizio la sig.ra e il sig. in merito ai CP_1 Controparte_2
lavori di abbattimento e ricostruzione del frontistante fabbricato dove sono ubicate le unità
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in via subordinata ha chiesto il pagamento in suo favore di un'indennità pari al valore dell'area occupata.
***
Va dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati.
Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si osserva quanto segue.
La domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende aduno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì – attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi – tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis (cfr. Cass. S.U. n. 13523/2006).
In merito alla violazione o meno delle distanze legali da parte dei convenuti nella realizzazione del fabbricato, oggetto di censure da parte dell'attrice, occorre tener presente che le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal c.c. nelle materie regolate dall'articolo 873 c.c. e ss., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché' vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e da contrapposti edifici (v. Sez. U, Sentenza n. 20107 del 24/09/2014
Rv. 632855; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24013 del 24/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004; Cass 9.2.2016 n.
2574); a tal uopo il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua
Pagina 2 di 6 scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (Cass.
Sent n.17692 del 29.07.2009 e Cass. Sent. N. 2563 del 02.02.2009).
Nel caso di specie, a seguito dell'espletata ctu - le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti- si è accertato che “i convenuti e sono CP_1 Controparte_2
proprietari, rispettivamente, dell'appartamento al piano primo (censito nel NCEU del Comune di Sarno al foglio n. 35, part. 2439 sub. 8) e al piano secondo (censito nel NCEU dello stesso
Comune, foglio e mappale, sub. 13), esattamente sovrapposti e con le stesse caratteristiche geometriche e planimetriche;
tali appartamenti affacciano sul lato ovest con finestre e sul lato est con terrazzo-porticato posto tra le scale A e B, di dimensioni m.2,40 x 2,90, ed aperto sul solo lato est, in parte sostenuto da n. 2 pilastri in cemento armato di dimensioni m. 0,30 x 0,60 ciascuno;
sui lati nord e sud sono chiusi da muratura di altezza pari a circa m. 2,30 e spessore m. 0,30; il fabbricato condominiale in via Fraina n. 135, dove sono ubicati gli appartamenti dei convenuti e , è posto a una distanza minore dal confine con CP_1 Controparte_2 la proprietà dell'attrice rispetto a quella che si evince dai grafici progettuali Parte_1
assentiti dal Comune di Sarno coi Permessi di Costruire n. 1550/2011 e 1578/2011; in particolare, le chiusure laterali in muratura delle terrazze-logge sulle quali affacciano gli appartamenti di proprietà dei convenuti distano m. 4,50 dal paramento esterno del muro di cinta dell'immobile di proprietà (part. 2257 sub.3), aderente al confine est della Parte_1
striscia di terreno larga m. 1,00 sempre di proprietà (stessa particella, sub. 1); le Parte_1
stesse chiusure in muratura dei terrazzi-porticati distano m. 3,50 dal confine ovest della striscia di terreno larga di m. 1,00 di proprietà”.
Sotto il profilo civilistico, la distanza tra proprietà è disciplinata dagli artt. 873, 874, 875 e
877 del Codice Civile oltre che dal D.M. n. 1444/1968 (art. 9), il quale disciplina la distanza tra fabbricati ed edifici in termini pubblicistici, al fine di evitare la formazione di intercapedini dannose sotto il profilo della salubrità e della sicurezza.
In particolare, l'art. 873 c.c. relativo alle “distanze nelle costruzioni” stabilisce che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
Gli sporti sono da ritenersi costruzione e vanno inclusi nell'accertamento del rispetto della normativa a maggior ragione qualora il regolamento edilizio comunale non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (sentenza Cass. 15 febbraio 2001 n. 2228).
Pagina 3 di 6 Infine, le disposizioni dell'art. 873 si applicano anche nel caso delle distanze tra edifici eretti su aree vicine, seppur non contigue (sentenza Cass. 9 aprile 1987 n.3497).
All'epoca dell'intervento di nuova costruzione del fabbricato in via Fraina n. 135, sede degli appartamenti di proprietà e , lo strumento urbanistico vigente nel comune di CP_1 CP_2
Sarno era il Programma di Fabbricazione, approvato definitivamente dalla Controparte_3
con Decreto Presidenziale del 12/12/1977 n. 4631.
Tra gli allegati del Programma di Fabbricazione vi è il Regolamento Edilizio del Comune di
Sarno che all'art. 12 delle Norme di Attuazione del Programma di Fabbricazione, stabilisce per la zona B3 le seguenti distanze:
- Distacco minimo dai confini (D):
o in rapporto all'altezza (H): D = H/2;
o minimo assoluto: 5,00 m;
- Distanza dai fabbricati (D):
o in rapporto all'altezza (H): D = H;
o minimo assoluto: 10,00 m.
Il C.T.U. ha accertato che la distanza dei terrazzi-porticati degli appartamenti di proprietà
e dal confine con la striscia di terreno di proprietà è di m. 3,50 ed è, CP_1 CP_2 Parte_1
dunque, minore della distanza minima regolamentare prescritta dal Regolamento Edilizio del
Comune di Sarno allegato allo strumento urbanistico all'epoca vigente, pari a m. 5,00.
Le opere realizzate in violazione alle distanze minime regolamentari consistono, sia nell'appartamento di proprietà che in quello di proprietà , in una porzione di CP_1 CP_2
terrazzo-portico avente dimensioni m 1.50 x 2.70 e nelle due chiusure laterali in muratura aventi ciascuna dimensioni m.
1.50 x 0.30 in pianta e altezza pari a m. 2.30.
Pertanto, i convenuti vanno condannati a ripristinare lo stato dei luoghi mediante demolizione di una porzione di terrazzo-porticato fino ad arretrare gli sporti a una distanza di m. 5,00 dal confine con la proprietà . Parte_1
Quanto all'azione di risarcimento del danno occorre considerare che la Suprema Corte
(Cassazione n. 25935/2022) ha risolto la questione sulla base di alcuni precedenti principi giurisprudenziali in materia espressi in alcune precedenti pronunce. In particolare, è stata richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cassazione n. 25082/2020) secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale
Pagina 4 di 6 pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha fatto riferimento a suoi precedenti (tra cui Cass
Civ. 21501/2018) in cui si è affermato che in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria. Il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi, come detto, in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Infine, quanto alla liquidazione equitativa, è stato ricordato che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., (cfr. Cassazione
12630/2019).
Sulla base di dette premesse, non avendo parte convenuta offerto elementi idonei ad escludere l'esistenza del danno, il Tribunale ritiene equo e congruo liquidare in favore di parte attrice il danno nella misura di euro 2.500,00 per quanto concerne l'abuso commesso da CP_1
e nella misura di euro 2.500,00 per quanto concerne l'abuso commesso da . Controparte_2
Pertanto, le parti convenute vanno condannate al pagamento delle suddette somme, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna a ripristinare lo stato dei luoghi mediante demolizione di una CP_1
porzione di terrazzo-porticato sito al piano primo (censito nel NCEU del Comune di
Sarno al foglio n. 35, part. 2439 sub. 8) fino ad arretrare gli sporti a una distanza di m.
5,00 dal confine con la proprietà ; Parte_1
2) Condanna a ripristinare lo stato dei luoghi mediante demolizione di Controparte_2
una porzione di terrazzo-porticato sito al piano secondo (censito nel NCEU dello
Pagina 5 di 6 stesso Comune, foglio e mappale, sub. 13) fino ad arretrare gli sporti a una distanza di m. 5,00 dal confine con la proprietà Parte_1
3) Condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di CP_1
della somma di euro 2500,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo;
4) Condanna , a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore Controparte_2
di della somma di euro 2500,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al soddisfo;
5) Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite CP_1 Controparte_2
in favore di che si liquidano in euro 278,29 per spese vive ed euro Parte_1
4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
6) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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