Art. 8.
Ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il disposto dell'art. 3 relativamente ai requisiti del titolo di studio e del limite di eta'.
Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di ufficiale giudiziario, ai sensi dell' art. 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271 , possono essere nominati commessi su parere favorevole dall'autorita' giudiziaria presso la quale prestano servizio. Ad essi si applica la disposizione del comma precedente.
Ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il disposto dell'art. 3 relativamente ai requisiti del titolo di studio e del limite di eta'.
Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di ufficiale giudiziario, ai sensi dell' art. 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271 , possono essere nominati commessi su parere favorevole dall'autorita' giudiziaria presso la quale prestano servizio. Ad essi si applica la disposizione del comma precedente.