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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 125/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2020, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della corresponsione, per l'anno 2017, di un assegno sociale di importo inferiore rispetto a quanto indicato nei prospetti ricalcolati dall' , e in particolare ha lamentato che, a fronte dell'importo mensile pari a € CP_1
638,32 indicato dall' , sarebbe stata invece erogata la somma di € 419,17. CP_1
1 2. Esponeva parte ricorrente che l' , con comunicazione del 6 novembre 2016, CP_1 aveva rideterminato l'importo della pensione a seguito dell'acquisizione dei redditi per l'anno 2014, riducendolo di € 228,92 mensili e rilevando, per il periodo gennaio
2015 - novembre 2016, un indebito complessivo pari a € 5.260,25. Successivamente, con istanza dell'8 marzo 2018, la parte chiedeva la ricostruzione del trattamento pensionistico per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, istanza accolta dall' con il CP_1 ripristino del precedente regime.
3. Con lettere datate 10 aprile 2018, l' comunicava l'avvenuto ricalcolo CP_1 dell'assegno sociale a decorrere dal 1° aprile 2013 e allegava i prospetti annuali, tra cui quello relativo al 2017, indicante un importo mensile di € 638,32. Tuttavia, come sostenuto dal ricorrente, l'importo effettivamente percepito per il medesimo anno era inferiore.
4. Si è costituito in giudizio l' , eccependo che le somme non corrisposte per CP_1
l'anno 2017 risultano oggetto di compensazione legittima con il pregresso debito maturato dal ricorrente per l'anno 2015, come da nota del 6/11/2016.
5. Dall'esame della documentazione in atti, risulta che la nota del 6 novembre CP_1
2016, recante la comunicazione della ripetizione dell'indebito e la quantificazione del debito maturato, non risulta essere stata oggetto di alcuna impugnazione nei termini di legge. La mancata contestazione ha determinato il consolidamento della pretesa restitutoria e la definitività del relativo credito in favore dell' . CP_1
6. Ai sensi dell'art. 1241 c.c., è ammessa la compensazione tra due obbligazioni reciproche quando entrambe sono liquide, esigibili e omogenee. Nella specie, sussistendo un credito certo, liquido ed esigibile dell' nei confronti del CP_1 ricorrente per somme indebitamente percepite, l' ha legittimamente proceduto CP_1 alla compensazione con i ratei maturati a titolo di assegno sociale, riducendo l'importo mensilmente erogato.
7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, non ravvisandosi alcuna illegittimità nell'operato dell' , né risultando fondata la pretesa della parte CP_1 ricorrente.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura previdenziale della controversia.
2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 125/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2020, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della corresponsione, per l'anno 2017, di un assegno sociale di importo inferiore rispetto a quanto indicato nei prospetti ricalcolati dall' , e in particolare ha lamentato che, a fronte dell'importo mensile pari a € CP_1
638,32 indicato dall' , sarebbe stata invece erogata la somma di € 419,17. CP_1
1 2. Esponeva parte ricorrente che l' , con comunicazione del 6 novembre 2016, CP_1 aveva rideterminato l'importo della pensione a seguito dell'acquisizione dei redditi per l'anno 2014, riducendolo di € 228,92 mensili e rilevando, per il periodo gennaio
2015 - novembre 2016, un indebito complessivo pari a € 5.260,25. Successivamente, con istanza dell'8 marzo 2018, la parte chiedeva la ricostruzione del trattamento pensionistico per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, istanza accolta dall' con il CP_1 ripristino del precedente regime.
3. Con lettere datate 10 aprile 2018, l' comunicava l'avvenuto ricalcolo CP_1 dell'assegno sociale a decorrere dal 1° aprile 2013 e allegava i prospetti annuali, tra cui quello relativo al 2017, indicante un importo mensile di € 638,32. Tuttavia, come sostenuto dal ricorrente, l'importo effettivamente percepito per il medesimo anno era inferiore.
4. Si è costituito in giudizio l' , eccependo che le somme non corrisposte per CP_1
l'anno 2017 risultano oggetto di compensazione legittima con il pregresso debito maturato dal ricorrente per l'anno 2015, come da nota del 6/11/2016.
5. Dall'esame della documentazione in atti, risulta che la nota del 6 novembre CP_1
2016, recante la comunicazione della ripetizione dell'indebito e la quantificazione del debito maturato, non risulta essere stata oggetto di alcuna impugnazione nei termini di legge. La mancata contestazione ha determinato il consolidamento della pretesa restitutoria e la definitività del relativo credito in favore dell' . CP_1
6. Ai sensi dell'art. 1241 c.c., è ammessa la compensazione tra due obbligazioni reciproche quando entrambe sono liquide, esigibili e omogenee. Nella specie, sussistendo un credito certo, liquido ed esigibile dell' nei confronti del CP_1 ricorrente per somme indebitamente percepite, l' ha legittimamente proceduto CP_1 alla compensazione con i ratei maturati a titolo di assegno sociale, riducendo l'importo mensilmente erogato.
7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, non ravvisandosi alcuna illegittimità nell'operato dell' , né risultando fondata la pretesa della parte CP_1 ricorrente.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura previdenziale della controversia.
2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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