Decreto cautelare 18 aprile 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
Decreto collegiale 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 03/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e-OMISSIS-, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Montano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Distretto Jonio Nord, n. -OMISSIS-, comunicato il giorno -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
- i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dell’ASP Cosenza indicato in epigrafe, nella parte in cui, sebbene, da un lato, autorizza l’ossigeno terapia a lungo termine, dall’altro lato, prevede, altresì, che “ al termine dei sei mesi di utilizzo della suddetta terapia, il paziente deve obbligatoriamente acquisire la residenza presso la regione in cui è attualmente domiciliato (DCA Regione Calabria n. 89 del 29/05/2019) ”;
- in data-OMISSIS-, parte ricorrente ha depositato il provvedimento dell’ASP Cosenza del -OMISSIS-, nel quale si autorizza l’ossigeno terapia a lungo termine, omettendo la dicitura relativa alla obbligatorietà del cambio di residenza;
- alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, fissata per la discussione della domanda cautelare, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito del citato provvedimento dell’ASP Cosenza del -OMISSIS-, insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese dell'amministrazione; quindi, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso della sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
- il provvedimento dell’ASP Cosenza del -OMISSIS- è satisfattivo dell’interesse azionato in giudizio dai ricorrenti, come dagli stessi dichiarato nella camera di consiglio del 14 maggio 2025, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese del giudizio devono essere compensate, poiché, al sommario esame proprio della valutazione di soccombenza virtuale, non sussistono elementi sufficienti a indurre ad una previsione di ragionevole accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato della figlia minore dei ricorrenti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.