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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11018 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Leonardo PICA Presidente
Dr. Adriano DEL BENE Giudice rel.
Dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16910 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi
PROMOSSA DA
con sede legale in Cercola (Na), alla via Ferrovia n. 19 (cod. Parte_1 fisc. ), in persona della Curatrice fallimentare p.t. avv. Angela Ambrosio, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Simone (C.F. , con studio in C.F._1
Napoli alla Via Mariano Turchi n. 34
Attore
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in [...]
Napoli, alla Via delle Selvette n. 5 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli C.F._2 avv.ti Luigi Evangelista (C.F. e Ivan Sportiello (C.F. C.F._3
, con studio sito in Pozzuoli al C.so Nicola Terracciano n. 19, is. 29 CodiceFiscale_4
Convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice: 2
1) Accertare e dichiarare che il Sig. , nella qualità di socio unico Controparte_1
della è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali di Parte_1 [...]
sorte dal 29.09.2020; Pt_1
2) Condannare, per l'effetto, il Sig. al pagamento dei debiti sociali Controparte_1
della sorti a far data dal 20.09.2020 e fino alla dichiarazione di Parte_1
fallimento, nella misura di € 116.147,41, o nella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, a favore del
Parte_1
3) Condannare altresì il Sig. al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese
[...]
generali come per legge.
Parte convenuta:
1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa conclude per il rigetto delle
richieste avverse per insussistenza dei requisiti necessari per provare l'assunto
prospettato e, comunque, in quanto la domanda è inammissibile ed infondata in fatto
ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20.07.2023, la curatela del fallimento della conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa il Parte_1
sig. quale socio unico ed amministratore di diritto della Controparte_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale ed ai creditori sociali. 3
Parte attrice esponeva che: a) con sentenza n. 2/2022 resa in data 11.01.2022/13.01.2022 il
Tribunale di Nola aveva dichiarato il fallimento di , con sede in Cercola (NA), Parte_1
alla Via Ferrovia n. 19; b) che nella relazione ex art. 33 L.F. e relativo programma di liquidazione, la curatela aveva evidenziato che “in data 29.09.2020, la società fallita si è
trasformata in s.r.l. unipersonale, socio unico è il NO . Nel caso della Controparte_1
società fallita, dalla visura camerale si è evidenziato che il capitale sociale deliberato e
sottoscritto per € 20.000,00, ma non risulta interamente versato, essendo versati solo €
5.000,00. Nel caso che ci occupa, in data 20.09.2020, la NOa ha Parte_2
trasferito la sua quota sociale al NO , che da quel momento è diventato Controparte_1
socio unico e la società è diventata una s.r.l. Unipersonale. Quindi, non essendo stato
versato l'intero capitale sociale nel termine di 90 giorni, deve ritenersi che il NO CP_1
(unico socio s.r.l. unipersonale) abbia perso il beneficio della responsabilità limitata a
partire dal 29.09.2020, data in cui la società è divenuta unipersonale …”; c) che, pertanto, il
Sig. , non avendo versato l'intero capitale sociale nel termine di 90 giorni dal venir CP_1
meno della pluralità dei soci, in forza del combinato disposto degli artt. 2462 e 2464 c.c.,
aveva acquisito la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte a decorrere dal mutamento della compagine sociale (29.09.2020, data della cessione delle partecipazioni della al Sig. ); d) che dallo stato passivo delle domande Parte_1 Controparte_1
tempestive depositate nella procedura fallimentare si evinceva che il passivo accertato ammontava ad € 2.421.674,41, mentre l'attivo era pari ad € 19.632,32; e) che non erano state consegnate alla curatela fallimentare le scritture contabili obbligatorie da parte dell'amministratore della fallita tanto che la curatela risultava in possesso dei soli bilanci relativi agli anni dal 2017 al 2019; f) che l'ammontare delle obbligazioni sociali sorte a 4
decorrere dalla data del 29.09.2020, pari ad € 116.147,41, era pertanto desumibile dalle domande di insinuazione al passivo ammesse dal G.D. in data 11.10.2022 (elencate a pag. 3
dell'atto introduttivo) e dalla relativa documentazione allegata.
Per tali ragioni, il ha agito giudizialmente al fine di sentire accertare la Parte_1 Parte_1
responsabilità illimitata del socio , pur non fallito, a decorrere dalla data del Controparte_1
29.09.2020 e, per l'effetto, richiedere il pagamento dei debiti sociali sorti nel periodo in cui sussisteva la responsabilità del socio unico.
2. Si costituiva in giudizio il Sig. contestando tutto quanto dedotto da Controparte_1
parte attrice chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
In particolare, il convenuto deduceva: a) di aver sottoscritto con la parte attrice un accordo in data 27.04.2022 inerente al piano di rientro della restante quota del capitale sociale della fallita ovvero € 15.000,00 di cui 3.000,00 già bonificati al fallimento Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del piano di rientro ovvero il 3.05.2022 e la restante parte di € 12.000,00 in 18 rate mensili di 666,70 €; b) che a norma dell'art. 2462 co. 2 c.c. il socio unico di in caso di insolvenza della società risponde illimitatamente solo ove il capitale Pt_1
sociale non sia stato versato per l'intero in sede di conferimento ovvero non sia stato effettuato il versamento prescritto nei 90 giorni da quando la società da pluripersonale diventa unipersonale oppure fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta nel
Registro delle Imprese e che dalla lettura dell'atto introduttivo veniva evidenziato solo il mancato versamento della quota residua del capitale sociale ma non veniva nulla detto in merito alla pubblicità nel registro delle imprese;
c) che il tardivo versamento dei conferimento fa acquisire il beneficio della responsabilità limitata al patrimonio sociale per le obbligazioni sociali contratte. 5
3.Preliminarmente, deve darsi atto che con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in data
25.02.2024 nel procedimento recante r.g. n. 16910-1/2023 la curatela del Parte_1
chiedeva alla sezione specializzata l'emissione di un provvedimento di sequestro
[...]
conservativo nei confronti di nella qualità di socio unico e amministratore Controparte_1
della fallita e che il giudicante a seguito dell'udienza del 05.04.2024 adottava in data
30.04.2024 ordinanza cautelare con la quale accoglieva la domanda cautelare autorizzando il a procedere ai danni di al sequestro conservativo di Parte_1 Controparte_1
tutti i beni immobili, mobili e crediti di relativa proprietà sino alla concorrenza di €
116.147,41.
4. Ebbene, tanto premesso, il Collegio è tenuto a rilevare il difetto di legittimazione attiva della curatela attrice.
4.1. A tal proposito, trattasi di rilievo di ufficio che può essere sollevato in qualsiasi stato e grado di giudizio (come pacificamente riconosciuto anche dalla Cassazione a sezioni unite n. 2951 del 16.02.2016: “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che
spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua
carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione
soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”).
Peraltro ai fini della tempestiva decisone della causa e pendendo una misura cautelare che imporrebbe in caso di accertato difetto di legittimazione passiva un provvedimento di revoca del sequestro conservativo, non si ritiene di attivare la previsione di cui all'art. 101 comma 2
c.p.c. e ciò sul rilievo che da una parte la curatela attrice ha già sostenuto nelle proprie difese di essere legittimata attiva citando giurisprudenza di merito (la cui disamina viene posposta 6
alla trattazione del merito della questione) e dall'altra, deve ritenersi che la parte convenuta non può che giovarsi del rilievo di ufficio e dell'eventuale fondatezza della questione relativa alla carenza di legittimazione attiva.
Mette conto, pertanto, muovere proprio dall'unico precedente di merito che viene citato dalla procedura concorsuale per corroborare il profilo della legittimazione attiva e precisamente la sentenza del Tribunale di Torino del 22.06.2018.
Orbene, secondo parte attrice nella prefata pronuncia si affermerebbe il principio che la curatela fallimentare sarebbe legittimata ad agire “per accertare la responsabilità illimitata del socio, pur non fallito, e richiedere il pagamento dei debiti sociali” (cfr. pag. 8 dell'atto introduttivo).
Tuttavia, la lettura della citata statuizione consente di poter affermare senza tema di smentita che il collegio torinese si è limitato – come può leggersi agevolmente dal dispositivo della sentenza – ad accertare la responsabilità illimitata del socio unico sussistendo le condizioni di cui all'art. 2462 comma 2 c.c. senza pronunciare alcuna statuizione di condanna al pagamento dei debiti sociali.
Ed invero, il profilo impeditivo ad ottenere in questa sede una pronuncia di condanna per difetto di legittimazione attiva va ravvisato nella circostanza che la curatela fallimentare può
agire con l'azione ex art. 146 l. fall. soltanto come azione di massa dei creditori, laddove nella fattispecie l'unico interesse potrebbe essere quello di accertare la responsabilità
illimitata del socio unico per le obbligazioni insorte soltanto dal momento in cui il socio ha acquisito la qualità di socio unico come tassativamente previsto dall'art. 2462 c.c.
Ne discende che non può essere riconosciuta la legittimazione attiva della curatela fallimentare che si andrebbe a sostituire indebitamente alla legittimazione dei singoli 7
creditori, i quali unici potrebbero agire nei confronti dell'attuale convenuto per far valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni insorte da quando rivestiva la qualità di socio unico.
Né tantomeno si rinviene nel sistema ordinamentale una previsione di legge che legittimi in chiave sostitutiva ex art. 81 c.p.c. la curatela ad agire, atteso che la deroga di cui all'art. 81
c.p.c. è rimessa ad una previsione di legge, trattandosi di legittimazione ad agire straordinaria, sicchè al di fuori dei casi tassativamente sanciti dalla legge, è da ritenersi inammissibile l'attività processuale esercitata in nome proprio per far valere diritti altrui.
Non sembra ultroneo ricordare che mentre la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità discende dalla regola di cui all'art. 43 comma 1 l. fall.,
che attribuisce alla procedura concorsuale una generale legittimazione processuale nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, al contrario il trasferimento all'organo della procedura fallimentare della legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità
verso i creditori sociali non può trovare il suo fondamento nella cennata regola, dato che si tratta di un'azione diretta ed autonoma, non configurabile come la stessa azione della società
in via surrogatoria.
Ciò comporta che il fondamento di questa azione dei creditori sociali debba essere rinvenuto in una espressa previsione legislativa, che difetta nel caso di specie in cui la norma di riferimento ex art. 2462 c.c. non fa altro che prevedere ex lege la responsabilità illimitata del socio unico in caso di insolvenza se non ha conferito integralmente il capitale sociale o se non ha effettuato la pubblicità prescritta. Questo significa che in caso di mancato versamento totale dei conferimenti al momento della costituzione, oppure dopo 90 giorni dalla perdita della pluralità dei soci, o nell'ipotesi di omessa pubblicazione della dichiarazione del socio 8
unico nel Registro delle Imprese, il socio unico perde il beneficio della responsabilità
limitate e quindi può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali.
La previsione della responsabilità illimitata dell'unico socio, quindi, si pone quale sanzione derivante dal mancato rispetto delle regole poste a tutela dei terzi per i casi di partecipazione di un socio unico alla società; pertanto, il socio unipersonale deve essere ritenuto responsabile illimitatamente al ricorrere di una soltanto delle condizioni previste dalla norma.
Si tratta quindi di una deroga al principio della responsabilità limitata del socio, che trova fondamento nella situazione di insolvenza della società a tutela dei terzi ove il socio unico non provveda a liberare integralmente il capitale sociale sottoscritto, che costituisce l'unica cruciale garanzia dei creditori sociali.
Pertanto i soli soggetti legittimati ad agire per l'accertamento della responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni insorte quando è divenuto unico azionista o unico quotista sono esclusivamente i creditori la cui pretesa è insorta in questo lasso temporale, tanto è vero che la giurisprudenza anche di legittimità ha definito questo tipo di responsabilità come
“temporanea e circoscritta al periodo del venir meno della pluralità dei soci” (cfr. da ultimo
Cass. n. 4034/2023).
Nondimeno, tale rilievo è indicativo del difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare che evidentemente non potrebbe agire per quei creditori le cui pretese creditorie sarebbero insorte nel periodo in cui il socio è divenuto unico quotista ma che hanno deciso di non spiegare domanda di ammissione al passivo.
Resta infine da comprendere se la curatela fallimentare possa agire al sol fine di chiedere l'accertamento della responsabilità illimitata del socio unico, ma in tal caso chi agisce 9
dovrebbe almeno dedurre l'interesse all'azione di mero accertamento, circostanza in alcun modo dedotta da parte attrice, che invero ha richiesto l'accertamento incidentale della responsabilità illimitata del socio unico per rivendicare il pagamento dei debiti sociali insorti dal 20.09.2020 senza averne la legittimazione.
L'accertamento di ufficio della carenza di legittimazione attiva determina il venir meno della misura cautelare ai sensi dell'art. 669 novies comma 3 c.p.c. che espressamente prevede che il provvedimento cautelare perde efficacia se “con sentenza, anche non passata in giudicato, è
dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso”.
5. Venendo alle spese processuali sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle stesse in ragione del rilievo di ufficio che ha consentito di accertare il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
1. Dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva;
2. Dichiara la perdita di efficacia del sequestro conservativo autorizzato in data
30.04.2024 su tutti i beni immobili, mobili e crediti di sino alla Controparte_1
concorrenza di € 116.147,41;
3. Compensa tra le parti le spese di lite anche della fase cautelare.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.11.2025 10
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Adriano Del Bene dott. Leonardo Pica
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
CH RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Leonardo PICA Presidente
Dr. Adriano DEL BENE Giudice rel.
Dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16910 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi
PROMOSSA DA
con sede legale in Cercola (Na), alla via Ferrovia n. 19 (cod. Parte_1 fisc. ), in persona della Curatrice fallimentare p.t. avv. Angela Ambrosio, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Simone (C.F. , con studio in C.F._1
Napoli alla Via Mariano Turchi n. 34
Attore
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in [...]
Napoli, alla Via delle Selvette n. 5 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli C.F._2 avv.ti Luigi Evangelista (C.F. e Ivan Sportiello (C.F. C.F._3
, con studio sito in Pozzuoli al C.so Nicola Terracciano n. 19, is. 29 CodiceFiscale_4
Convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice: 2
1) Accertare e dichiarare che il Sig. , nella qualità di socio unico Controparte_1
della è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali di Parte_1 [...]
sorte dal 29.09.2020; Pt_1
2) Condannare, per l'effetto, il Sig. al pagamento dei debiti sociali Controparte_1
della sorti a far data dal 20.09.2020 e fino alla dichiarazione di Parte_1
fallimento, nella misura di € 116.147,41, o nella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, a favore del
Parte_1
3) Condannare altresì il Sig. al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese
[...]
generali come per legge.
Parte convenuta:
1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa conclude per il rigetto delle
richieste avverse per insussistenza dei requisiti necessari per provare l'assunto
prospettato e, comunque, in quanto la domanda è inammissibile ed infondata in fatto
ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20.07.2023, la curatela del fallimento della conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa il Parte_1
sig. quale socio unico ed amministratore di diritto della Controparte_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale ed ai creditori sociali. 3
Parte attrice esponeva che: a) con sentenza n. 2/2022 resa in data 11.01.2022/13.01.2022 il
Tribunale di Nola aveva dichiarato il fallimento di , con sede in Cercola (NA), Parte_1
alla Via Ferrovia n. 19; b) che nella relazione ex art. 33 L.F. e relativo programma di liquidazione, la curatela aveva evidenziato che “in data 29.09.2020, la società fallita si è
trasformata in s.r.l. unipersonale, socio unico è il NO . Nel caso della Controparte_1
società fallita, dalla visura camerale si è evidenziato che il capitale sociale deliberato e
sottoscritto per € 20.000,00, ma non risulta interamente versato, essendo versati solo €
5.000,00. Nel caso che ci occupa, in data 20.09.2020, la NOa ha Parte_2
trasferito la sua quota sociale al NO , che da quel momento è diventato Controparte_1
socio unico e la società è diventata una s.r.l. Unipersonale. Quindi, non essendo stato
versato l'intero capitale sociale nel termine di 90 giorni, deve ritenersi che il NO CP_1
(unico socio s.r.l. unipersonale) abbia perso il beneficio della responsabilità limitata a
partire dal 29.09.2020, data in cui la società è divenuta unipersonale …”; c) che, pertanto, il
Sig. , non avendo versato l'intero capitale sociale nel termine di 90 giorni dal venir CP_1
meno della pluralità dei soci, in forza del combinato disposto degli artt. 2462 e 2464 c.c.,
aveva acquisito la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte a decorrere dal mutamento della compagine sociale (29.09.2020, data della cessione delle partecipazioni della al Sig. ); d) che dallo stato passivo delle domande Parte_1 Controparte_1
tempestive depositate nella procedura fallimentare si evinceva che il passivo accertato ammontava ad € 2.421.674,41, mentre l'attivo era pari ad € 19.632,32; e) che non erano state consegnate alla curatela fallimentare le scritture contabili obbligatorie da parte dell'amministratore della fallita tanto che la curatela risultava in possesso dei soli bilanci relativi agli anni dal 2017 al 2019; f) che l'ammontare delle obbligazioni sociali sorte a 4
decorrere dalla data del 29.09.2020, pari ad € 116.147,41, era pertanto desumibile dalle domande di insinuazione al passivo ammesse dal G.D. in data 11.10.2022 (elencate a pag. 3
dell'atto introduttivo) e dalla relativa documentazione allegata.
Per tali ragioni, il ha agito giudizialmente al fine di sentire accertare la Parte_1 Parte_1
responsabilità illimitata del socio , pur non fallito, a decorrere dalla data del Controparte_1
29.09.2020 e, per l'effetto, richiedere il pagamento dei debiti sociali sorti nel periodo in cui sussisteva la responsabilità del socio unico.
2. Si costituiva in giudizio il Sig. contestando tutto quanto dedotto da Controparte_1
parte attrice chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
In particolare, il convenuto deduceva: a) di aver sottoscritto con la parte attrice un accordo in data 27.04.2022 inerente al piano di rientro della restante quota del capitale sociale della fallita ovvero € 15.000,00 di cui 3.000,00 già bonificati al fallimento Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del piano di rientro ovvero il 3.05.2022 e la restante parte di € 12.000,00 in 18 rate mensili di 666,70 €; b) che a norma dell'art. 2462 co. 2 c.c. il socio unico di in caso di insolvenza della società risponde illimitatamente solo ove il capitale Pt_1
sociale non sia stato versato per l'intero in sede di conferimento ovvero non sia stato effettuato il versamento prescritto nei 90 giorni da quando la società da pluripersonale diventa unipersonale oppure fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta nel
Registro delle Imprese e che dalla lettura dell'atto introduttivo veniva evidenziato solo il mancato versamento della quota residua del capitale sociale ma non veniva nulla detto in merito alla pubblicità nel registro delle imprese;
c) che il tardivo versamento dei conferimento fa acquisire il beneficio della responsabilità limitata al patrimonio sociale per le obbligazioni sociali contratte. 5
3.Preliminarmente, deve darsi atto che con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in data
25.02.2024 nel procedimento recante r.g. n. 16910-1/2023 la curatela del Parte_1
chiedeva alla sezione specializzata l'emissione di un provvedimento di sequestro
[...]
conservativo nei confronti di nella qualità di socio unico e amministratore Controparte_1
della fallita e che il giudicante a seguito dell'udienza del 05.04.2024 adottava in data
30.04.2024 ordinanza cautelare con la quale accoglieva la domanda cautelare autorizzando il a procedere ai danni di al sequestro conservativo di Parte_1 Controparte_1
tutti i beni immobili, mobili e crediti di relativa proprietà sino alla concorrenza di €
116.147,41.
4. Ebbene, tanto premesso, il Collegio è tenuto a rilevare il difetto di legittimazione attiva della curatela attrice.
4.1. A tal proposito, trattasi di rilievo di ufficio che può essere sollevato in qualsiasi stato e grado di giudizio (come pacificamente riconosciuto anche dalla Cassazione a sezioni unite n. 2951 del 16.02.2016: “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che
spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua
carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione
soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”).
Peraltro ai fini della tempestiva decisone della causa e pendendo una misura cautelare che imporrebbe in caso di accertato difetto di legittimazione passiva un provvedimento di revoca del sequestro conservativo, non si ritiene di attivare la previsione di cui all'art. 101 comma 2
c.p.c. e ciò sul rilievo che da una parte la curatela attrice ha già sostenuto nelle proprie difese di essere legittimata attiva citando giurisprudenza di merito (la cui disamina viene posposta 6
alla trattazione del merito della questione) e dall'altra, deve ritenersi che la parte convenuta non può che giovarsi del rilievo di ufficio e dell'eventuale fondatezza della questione relativa alla carenza di legittimazione attiva.
Mette conto, pertanto, muovere proprio dall'unico precedente di merito che viene citato dalla procedura concorsuale per corroborare il profilo della legittimazione attiva e precisamente la sentenza del Tribunale di Torino del 22.06.2018.
Orbene, secondo parte attrice nella prefata pronuncia si affermerebbe il principio che la curatela fallimentare sarebbe legittimata ad agire “per accertare la responsabilità illimitata del socio, pur non fallito, e richiedere il pagamento dei debiti sociali” (cfr. pag. 8 dell'atto introduttivo).
Tuttavia, la lettura della citata statuizione consente di poter affermare senza tema di smentita che il collegio torinese si è limitato – come può leggersi agevolmente dal dispositivo della sentenza – ad accertare la responsabilità illimitata del socio unico sussistendo le condizioni di cui all'art. 2462 comma 2 c.c. senza pronunciare alcuna statuizione di condanna al pagamento dei debiti sociali.
Ed invero, il profilo impeditivo ad ottenere in questa sede una pronuncia di condanna per difetto di legittimazione attiva va ravvisato nella circostanza che la curatela fallimentare può
agire con l'azione ex art. 146 l. fall. soltanto come azione di massa dei creditori, laddove nella fattispecie l'unico interesse potrebbe essere quello di accertare la responsabilità
illimitata del socio unico per le obbligazioni insorte soltanto dal momento in cui il socio ha acquisito la qualità di socio unico come tassativamente previsto dall'art. 2462 c.c.
Ne discende che non può essere riconosciuta la legittimazione attiva della curatela fallimentare che si andrebbe a sostituire indebitamente alla legittimazione dei singoli 7
creditori, i quali unici potrebbero agire nei confronti dell'attuale convenuto per far valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni insorte da quando rivestiva la qualità di socio unico.
Né tantomeno si rinviene nel sistema ordinamentale una previsione di legge che legittimi in chiave sostitutiva ex art. 81 c.p.c. la curatela ad agire, atteso che la deroga di cui all'art. 81
c.p.c. è rimessa ad una previsione di legge, trattandosi di legittimazione ad agire straordinaria, sicchè al di fuori dei casi tassativamente sanciti dalla legge, è da ritenersi inammissibile l'attività processuale esercitata in nome proprio per far valere diritti altrui.
Non sembra ultroneo ricordare che mentre la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità discende dalla regola di cui all'art. 43 comma 1 l. fall.,
che attribuisce alla procedura concorsuale una generale legittimazione processuale nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, al contrario il trasferimento all'organo della procedura fallimentare della legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità
verso i creditori sociali non può trovare il suo fondamento nella cennata regola, dato che si tratta di un'azione diretta ed autonoma, non configurabile come la stessa azione della società
in via surrogatoria.
Ciò comporta che il fondamento di questa azione dei creditori sociali debba essere rinvenuto in una espressa previsione legislativa, che difetta nel caso di specie in cui la norma di riferimento ex art. 2462 c.c. non fa altro che prevedere ex lege la responsabilità illimitata del socio unico in caso di insolvenza se non ha conferito integralmente il capitale sociale o se non ha effettuato la pubblicità prescritta. Questo significa che in caso di mancato versamento totale dei conferimenti al momento della costituzione, oppure dopo 90 giorni dalla perdita della pluralità dei soci, o nell'ipotesi di omessa pubblicazione della dichiarazione del socio 8
unico nel Registro delle Imprese, il socio unico perde il beneficio della responsabilità
limitate e quindi può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali.
La previsione della responsabilità illimitata dell'unico socio, quindi, si pone quale sanzione derivante dal mancato rispetto delle regole poste a tutela dei terzi per i casi di partecipazione di un socio unico alla società; pertanto, il socio unipersonale deve essere ritenuto responsabile illimitatamente al ricorrere di una soltanto delle condizioni previste dalla norma.
Si tratta quindi di una deroga al principio della responsabilità limitata del socio, che trova fondamento nella situazione di insolvenza della società a tutela dei terzi ove il socio unico non provveda a liberare integralmente il capitale sociale sottoscritto, che costituisce l'unica cruciale garanzia dei creditori sociali.
Pertanto i soli soggetti legittimati ad agire per l'accertamento della responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni insorte quando è divenuto unico azionista o unico quotista sono esclusivamente i creditori la cui pretesa è insorta in questo lasso temporale, tanto è vero che la giurisprudenza anche di legittimità ha definito questo tipo di responsabilità come
“temporanea e circoscritta al periodo del venir meno della pluralità dei soci” (cfr. da ultimo
Cass. n. 4034/2023).
Nondimeno, tale rilievo è indicativo del difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare che evidentemente non potrebbe agire per quei creditori le cui pretese creditorie sarebbero insorte nel periodo in cui il socio è divenuto unico quotista ma che hanno deciso di non spiegare domanda di ammissione al passivo.
Resta infine da comprendere se la curatela fallimentare possa agire al sol fine di chiedere l'accertamento della responsabilità illimitata del socio unico, ma in tal caso chi agisce 9
dovrebbe almeno dedurre l'interesse all'azione di mero accertamento, circostanza in alcun modo dedotta da parte attrice, che invero ha richiesto l'accertamento incidentale della responsabilità illimitata del socio unico per rivendicare il pagamento dei debiti sociali insorti dal 20.09.2020 senza averne la legittimazione.
L'accertamento di ufficio della carenza di legittimazione attiva determina il venir meno della misura cautelare ai sensi dell'art. 669 novies comma 3 c.p.c. che espressamente prevede che il provvedimento cautelare perde efficacia se “con sentenza, anche non passata in giudicato, è
dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso”.
5. Venendo alle spese processuali sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle stesse in ragione del rilievo di ufficio che ha consentito di accertare il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
1. Dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva;
2. Dichiara la perdita di efficacia del sequestro conservativo autorizzato in data
30.04.2024 su tutti i beni immobili, mobili e crediti di sino alla Controparte_1
concorrenza di € 116.147,41;
3. Compensa tra le parti le spese di lite anche della fase cautelare.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.11.2025 10
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Adriano Del Bene dott. Leonardo Pica
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
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