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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4943 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PIGNATARO FRANCESCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. FERRATO UMBERTO;
'AVV. ROMANO GENEROSO;
Controparte_2
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO Parte 1 proponevaCon ricorso depositato in data 21.10.2022 opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202200000395000, notificata il 12.09.2022, in relazione ai seguenti avvisi di addebito di competenza dell'intestato Tribunale:
1- 33420130000859071000 per € 1.092,15, notificato l'8.4.2013;
2- 33420130002165725000 per € 1.173,96, asseritamente notificato il
21.11.2013;
3- 3342013000365837100 per € 2.279,67, notificato il 15.1.2014;
4 33420130004865957000 per € 2.434,69, asseritamente notificato il
5.2.2014;
5- 33420140001025848000 per € 2.346,62, notificato il 30.5.2014;
6- 33420140003097223000 per € 2.296,09, notificato l'8.10.2014;
7- 33420140005388255000 per € 2.309,66, notificato l'8.1.2015;
& 33420150002501089000 per € 2.483,69, notificato il 26.10.2015;
3342015003100741000 per € 783,84, asseritamente notificato il9
21.10.2015;
10- 33420150003559067000 per € 1.041,85, asseritamente notificato
I'11.1.2016;
11- 33420160001954905000 per € 2.439,50, notificato il 12.5.2016; 12- 33420160002329329000 per € 3.588,27, asseritamente notificato
I'11.6.2016;
13- 334201600031166185000 per € 1.451,05, asseritamente notificato il
18.10.2016;
14- 33420160004958090000 per € 2.388,37, asseritamente notificato il
14.11.2016;
15- 33420170002659357000 per € 3.519,85, notificato il 27.9.2017;
16- 33420180005824471000 per € 4.594,33, notificato l'8.1.2019; 17-33420190002510523000 per € 2.256,81, asseritamente notificato il
2.8.2019;
18 33420190005332665000 per € 1.109,60, asseritamente notificato il
16.12.2019;
19 33420210000829916000 per € 2.320,45, asseritamente notificato il
25.11.2021.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la violazione dell'art. 7, comma 1, L.
n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti prodromici di cui eccepiva altresì la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Concludeva chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l'CP_1 sia l' CP 3 evidenziando l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto, sostenendo la regolarità della notifica e l'esistenza dei presupposti creditori, così da non essere intercorsi i termini di prescrizione invocati.
§§§§§
Il proposto ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, previsto dal d. lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva, incontestabile. È ammissibile fare valere successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 46 del 1999, una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, al fine della verifica dell'invocata prescrizione, non è stata documentata, da parte di CP_1, l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria (dei quali il ricorrente è venuto a conoscenza con lo stesso) ricevuto in data 12.9.2022.
In presenza di atto interruttivo rappresentato da documentata intimazione di pagamento n. 03420229002210342000 notificata a parte ricorrente in data 9.6.2022, devono pertanto dichiararsi prescritti, per intervenuta prescrizione quinquennale, i contributi previdenziali maturati prima del 9.6.2017 e, nello
33420130000859071000; specifico, i crediti di cui agli avvisi n.
33420130002165725000; 33420130003658371000;
33420130004865957000; 33420140001025848000;
33420140003097223000; 33420140005388255000;
33420150002501089000; 3342015003100741000;
33420150003559067000; 33420160001954905000;
33420160002329329000; 334201600031166185000;
33420160004958090000.
Viceversa, per quanto attiene agli avvisi di addebito n.
33420170002659357000 notificato in data 27.9.2017, n.
33420180005824471000 notificato in data 2.1.2019, n.
33420190002510523000 asseritamente notificato il 2.8.2019, n.
33420190005332665000 asseritamente notificato il 16.12.2019 e n.
33420210000829916000 asseritamente notificato il 25.11.2021, è stata documentata la conoscenza degli stessi, ad opera della parte ricorrente, quali atti presupposto della precitata intimazione di pagamento (n.
03420229002210342000 notificata in data 9.6.2022), di fatto interruttiva ed impeditiva della consumazione del loro tempo di prescrizione.
In ragione di ciò, assorbite tutte le ulteriori doglianze formulate dalle parti, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Rigettato nel resto.
Spese compensate, stante il parziale accoglimento delle pretese.
PQM
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria limitatamente agli avvisi di n. 33420130000859071000;addebito 33420130002165725000;
33420130003658371000; 33420130004865957000;
33420140001025848000; 33420140003097223000;
33420150002501089000; 33420140005388255000; 3342015003100741000; 33420150003559067000;
33420160001954905000; 33420160002329329000;
334201600031166185000; 33420160004958090000.
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo - Funzionario
addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PIGNATARO FRANCESCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. FERRATO UMBERTO;
'AVV. ROMANO GENEROSO;
Controparte_2
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO Parte 1 proponevaCon ricorso depositato in data 21.10.2022 opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202200000395000, notificata il 12.09.2022, in relazione ai seguenti avvisi di addebito di competenza dell'intestato Tribunale:
1- 33420130000859071000 per € 1.092,15, notificato l'8.4.2013;
2- 33420130002165725000 per € 1.173,96, asseritamente notificato il
21.11.2013;
3- 3342013000365837100 per € 2.279,67, notificato il 15.1.2014;
4 33420130004865957000 per € 2.434,69, asseritamente notificato il
5.2.2014;
5- 33420140001025848000 per € 2.346,62, notificato il 30.5.2014;
6- 33420140003097223000 per € 2.296,09, notificato l'8.10.2014;
7- 33420140005388255000 per € 2.309,66, notificato l'8.1.2015;
& 33420150002501089000 per € 2.483,69, notificato il 26.10.2015;
3342015003100741000 per € 783,84, asseritamente notificato il9
21.10.2015;
10- 33420150003559067000 per € 1.041,85, asseritamente notificato
I'11.1.2016;
11- 33420160001954905000 per € 2.439,50, notificato il 12.5.2016; 12- 33420160002329329000 per € 3.588,27, asseritamente notificato
I'11.6.2016;
13- 334201600031166185000 per € 1.451,05, asseritamente notificato il
18.10.2016;
14- 33420160004958090000 per € 2.388,37, asseritamente notificato il
14.11.2016;
15- 33420170002659357000 per € 3.519,85, notificato il 27.9.2017;
16- 33420180005824471000 per € 4.594,33, notificato l'8.1.2019; 17-33420190002510523000 per € 2.256,81, asseritamente notificato il
2.8.2019;
18 33420190005332665000 per € 1.109,60, asseritamente notificato il
16.12.2019;
19 33420210000829916000 per € 2.320,45, asseritamente notificato il
25.11.2021.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la violazione dell'art. 7, comma 1, L.
n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti prodromici di cui eccepiva altresì la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Concludeva chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l'CP_1 sia l' CP 3 evidenziando l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto, sostenendo la regolarità della notifica e l'esistenza dei presupposti creditori, così da non essere intercorsi i termini di prescrizione invocati.
§§§§§
Il proposto ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, previsto dal d. lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva, incontestabile. È ammissibile fare valere successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 46 del 1999, una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, al fine della verifica dell'invocata prescrizione, non è stata documentata, da parte di CP_1, l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria (dei quali il ricorrente è venuto a conoscenza con lo stesso) ricevuto in data 12.9.2022.
In presenza di atto interruttivo rappresentato da documentata intimazione di pagamento n. 03420229002210342000 notificata a parte ricorrente in data 9.6.2022, devono pertanto dichiararsi prescritti, per intervenuta prescrizione quinquennale, i contributi previdenziali maturati prima del 9.6.2017 e, nello
33420130000859071000; specifico, i crediti di cui agli avvisi n.
33420130002165725000; 33420130003658371000;
33420130004865957000; 33420140001025848000;
33420140003097223000; 33420140005388255000;
33420150002501089000; 3342015003100741000;
33420150003559067000; 33420160001954905000;
33420160002329329000; 334201600031166185000;
33420160004958090000.
Viceversa, per quanto attiene agli avvisi di addebito n.
33420170002659357000 notificato in data 27.9.2017, n.
33420180005824471000 notificato in data 2.1.2019, n.
33420190002510523000 asseritamente notificato il 2.8.2019, n.
33420190005332665000 asseritamente notificato il 16.12.2019 e n.
33420210000829916000 asseritamente notificato il 25.11.2021, è stata documentata la conoscenza degli stessi, ad opera della parte ricorrente, quali atti presupposto della precitata intimazione di pagamento (n.
03420229002210342000 notificata in data 9.6.2022), di fatto interruttiva ed impeditiva della consumazione del loro tempo di prescrizione.
In ragione di ciò, assorbite tutte le ulteriori doglianze formulate dalle parti, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Rigettato nel resto.
Spese compensate, stante il parziale accoglimento delle pretese.
PQM
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- Dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria limitatamente agli avvisi di n. 33420130000859071000;addebito 33420130002165725000;
33420130003658371000; 33420130004865957000;
33420140001025848000; 33420140003097223000;
33420150002501089000; 33420140005388255000; 3342015003100741000; 33420150003559067000;
33420160001954905000; 33420160002329329000;
334201600031166185000; 33420160004958090000.
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo - Funzionario
addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO