Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 20/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA n. 15/2026
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
il Giudice, Cons. DR Benigni, ai sensi dell’art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A C O N
C O N T E S T U A LE M O T I V A Z I O N E
nel giudizio iscritto al N.R.G. 21512, sul ricorso in riassunzione depositato il 17 aprile 2024 da “Omissis”, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Iside B. Storace del Foro di Genova, sito in Genova Piazza della Vittoria n.
14/18, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:
INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Capurso, Lilia Bonicioli, Cinzia Lolli e Christian Lo Scalzo dell’Avvocatura interna;
uditi, alle udienze del 23 gennaio e del 20 febbraio 2026, l’Avv.
DR ER, in sostituzione dell’Avv. Storace, per il Sig.
Garbarino, e l’Avv. Bonicioli per l’INPS;
F A T T O e D I R I T T O 1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1671,4 - 52 - 392 c.g.c./171, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell’art. 111 Cost.
2. Il Sig. “Omissis” nel proprio ricorso di cui sopra, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere chiesto in passato (segnalazione contributiva inviata con nota prot. INPS n. 3400.11/03/2021.0113840 dell’11 marzo 2021),
con esito negativo, l’accredito contributivo relativo ai periodi temporali 8.07.2002 – 30.11.2002 e 4.04.2005 – 31.12.2010 in cui avrebbe prestato servizio, in qualità di portalettere, presso la società “Poste Italiane S.p.A.”, non indicati nell’estratto conto previdenziale dell’11 marzo 2021.
Successivamente, il ricorrente inoltrava, l’11 luglio 2022, ricorso amministrativo all’INPS affinché provvedesse al dovuto accreditamento dei periodi sopraindicati; tale istanza, tuttavia, rimaneva priva di riscontro costringendo di fatto il Sig. “Omissis”
a ricorrere alla tutela giurisdizionale, consistente nel diritto all’accreditamento della posizione contributiva sopraindicati, con certificazione attestante l’esatta consistenza della contribuzione accreditata in suo favore, previa integrazione istruttoria presso Poste Italiane S.p.A.
3. Il Tribunale di Genova, originariamente adito, con sentenza “Omissis”, ha declinato la giurisdizione in favore di questa Sezione presso cui il giudizio è stato tempestivamente riassunto.
4. Dopo una prima assegnazione, operata il 18 aprile 2024, a seguito del trasferimento del magistrato interessato ad altra sede, con decreto presidenziale del 16 settembre 2025, è stato individuato questo giudice – persona fisica come nuovo assegnatario del fascicolo.
5. Si é costituito in giudizio l’INPS eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, richiamando ampia giurisprudenza di merito; nel merito, dopo avere prodotto ampia documentazione relativa alla recente interlocuzione avuta con il datore di lavoro, nonché copia dell’estratto conto previdenziale aggiornato al 19 febbraio 2024 attestante la totale ricostruzione della carriera lavorativa limitatamente alla documentazione originariamente in suo possesso e successivamente acquisita, ha concluso per l’infondatezza del ricorso e, in via subordinata, declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Su richiesta del ricorrente, cui non si è opposto il resistente, il giudizio è stato differito all’odierna udienza.
6. All’odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
7. Il riconoscimento dell’avvenuta soddisfazione della posizione creditoria, come sopra descritto, consente di pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto, seppure in via subordinata, dall’Istituto previdenziale il cui comportamento processuale sopra descritto merita di essere particolarmente valorizzato e tenuto presente, anche al fine di agevolare futuri comportamenti virtuosi in autotutela a seguito della proposizione di ricorsi giurisdizionali, invece di accanirsi in contenziosi meramente dilatori, costituenti un sicuro danno per i ricorrenti e per l’Amministrazione della Giustizia che verrebbe in questo modo inutilmente rallentata (e non poco).
Pertanto, ritenuta, in un bilanciamento di contrapposti interessi, meritevole di prevalenza la condotta pubblica sopra descritta, si ritiene equo, in questa situazione, superare il principio della c.d. compensazione virtuale e procedere alla compensazione delle spese processuali.
P. Q. M
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione, A C C E R T A e D I C H I A R A la cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio. Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice Cons. DR Benigni Depositato in udienza il 20 febbraio 2026.